CITTA DI LICATA Provincia diAgrigento ORDINANZA SINDACALE Nr. 51 del Oggetto: Ordinanza di Polizia Veterinaria inerente soggetti infetti da Brucellosi a carico di Fontana Concetta IL VICE-SINDACO VISTA: la denuncia prot. n. 27744/dpV 13/14 del 16/06/2014 di allevamento infetto, con richiesta di applicazione di misure sanitarie ai sensi del R.P.V. 320/54 del D.M. 453/92 e D.M. 651/94, redatta dal Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio Veterinario Distretto di Licata, pervenuta in data 21/06/2014, nonché l'allegata proposta, dalla quale risulta che in data 16/06/2014 a seguito dei controlli ufficiali effettuati, presso l'azienda di ovini/caprini dell'azienda denominata Fontana Concetta, con il codice di identificazione aziendale n. IT 021 AG 120, ubicata in questo Comune, in Contrada Gallodoro con centro aziendale georeferenziato latitudine 37,120070, longitudine 14004010, di proprietà della Sig.ra Fontana Concetta nata a Licata il ..omissis 28/06/1953 e residente in Licata in via Macktorion n. 13 è stato riscontrato la presenza di un focolaio di brucellosi; VISTI: • II T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/7/1934 e s.m.i.; • II Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8/02/1954 e s.m.i.; • La Legge n. 615 del 09/06/1964 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e s.m.i.; • I Decreti 28/06/1991, n. 453 del 02/07/1992 e n. 651 del 27/08/1994 e s.m.i., concernenti i piani nazionali per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini; • I DD.AA. n. 31361 del 170/3/2000 e n. 00519 del 12//04/2002 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali; • L'O.M. 14/11/2006 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; • I1D.P.R.317/96; • II Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovino caprina; • La legge 833/78; • II D. L.vo 502/92; • II D. L.vo 517/93; • Le LL.RR. 30/93 e 33/94; • II D.A. n. 13306 del 18/11/1994; • La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; • II T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs n. 267 del 18/8/2000; • LA Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali; • L'O.R.EE.LL.; DETERMINA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1) Di approvare la richiesta N° 27744/dpV 13/14 del 16/06/2014 redatta dal Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio Veterinario, Distretto di Licata con la narrativa, motivazione e dispositivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; e, tenuto conto della stessa ORDINA Alla Sig.ra Fontana Concetta nata a Licata il 28/06/1953 e residente in Licata in via Macktorion n. ..omissis 13 che viene individuata quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario ), il sequestro di tutti gli ovini/caprini presenti in azienda, risultati infetti ed elencati nel mod. 2/33 e nel mod. 2 bis/33 per come notificati dal preposto servizio veterinario ai destinatari del presente atto nonché elencati nel Mod. 1 Sez. A, in atti. l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni • • • • • • • • • • È vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del servizio veterinario dell'ASP di Agrigento ai sensi del citato D.P.R. 320/54; Gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 2/33 e mod 2bis/33 notificati dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta; I caprini e gli ovini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 gg. dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP; I feti, gli invogli fetali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distratti ed eliminati con le modalità previste dal RPV ( D.P.R. 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco o interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia lo stranie e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente; II reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi 60 giorni dall'allontanamento degli stessi; Dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame, debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R. 320/54 e s.m.i.. Per la disinfezione si suggerisce di contattare il locale Servizio Veterinario che saprà dare consulenza gratuita nel merito; II letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticolture ; parimenti dicasi per i liquami di raccolta. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente da ricoveri o da altri locali da stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame; La mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti; II latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico; II latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati edidentificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di Igiene e degli Alimenti O.A.; • L'accertamento sierologico dei cani presenti nell' azienda, e in caso di positività alle prove, il loro sollecito isolamento, se necessario in un canile o altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario ASP per un periodo non inferiore a tre mesi; • Deve essere dato immediato-avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provincia di Agrigento di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza; • II ripopolamento dell'azienda può avvenire soltanto dopo che : - tutti gli animali risultati positivi sono stati abbattuti; sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento; tutti i bovini/ bufalini di età superiore all'anno e gli ovini-.caprini di età superiore a sei mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, siano risultati negativa a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali dopo 21 giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti. Il Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento viene delegato ad autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del reg. di poi. Vet, , approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e.s.m.i. , lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione. Il Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento, tutti gli Agenti della Forza Pubblica nonché il personale all'uopo preposto, sono incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza. AVVERTE Che l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza integra, a carico del destinatario, il reato di cui all'art. 650, 349 C.P.. ULTERIORI AVVERTENZE Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che: 1. responsabile del procedimento è l'Isp. di P.M. Alabiso Vincenzo, Dipartimento Polizia Municipale del Comune di Licata; 2. contro il presente provvedimento è ammesso: o ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'awenuta pubblicazione o notificazione se prevista; o ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre, 1971, n. 1199). Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: i. I dati da Lei fomiti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo; 2. II trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 3. II conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento; 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 5. II trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 T.U. D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Licata. II responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento. Il presente atto deve essere notificato per il tramite dell'Ufficio Notifiche a: • Alla Sig.ra Fontana Concerta via Macktorion n. 13 Licata • Al Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento, Distretto di Licata Via Nestore Alotto; • Al Comando di Polizia Municipale di Licata; • Al Commissariato di Polizia di Licata; • Alla Stazione Carabinieri di Licata; • Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Licata; • Al Referente Ufficio Igiene Pubblica di Licata - Ordinanza Sindacale n° h ?- del I CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE< II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA Che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire dal giorno e fino al , (Reg. Pubbl. N° Licata, Lì IL SEGRETARIO GENERALE
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