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TRIBUNALE DI PARMA
Ufficio del Giudice Delegato ai X,allimenti
Fallimento:
con s€de legale in Parma Q,
Numero:
Dichiarato
Giudice
Curatore:i
in
:
data
Dott. Pietro
26t2013
20/03/2013
Rafflaele
VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE
DELLO STATO PASSIVO TARDIW
L'anno 2014 il giorno 14 Luglio alle ore l2z2Spresso il Tribunale di parma avanti
aI Giudice Delegato all'intestato Fallimento Dott. Pietro Rogato, presente il
Curatore Rag. Raffaele Quarantelli, si procede all'esame e alla fonnaiione dello
stato passivo delle domande tardive.
Il G.D., visto il proprio prowedimento reso in calce al decreto di esecutività dello
stato passivo -tempestivo, dispone procedersi all'esane delle domande tardive
depositate nei terrnini.
Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal
Cuatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice deiegato siabilisóe quanto
segue:
Tribunaþ di Parma
Sezione Fallimentare
Procedura n.26/2013 R.c FalL Giudice Debgato :Dott.pieto Rogato
Curatore Rag. Rafafele euarantelli
*
n
Giudice Delegato,a scioglimento della riserva
formulata all'udienza del L4/7/ZOl4 sulh seguente
insinuazione:
Cron. 00011, creditore
Richiesta
del
Chirografari
5
Creditore: Ipotecari
1.500.000,00;
8.63 0,75
Proposta del Curatore: Ammesso per euro 58,620,T5,
Categoria Chirografari , come richiesto. ; Ammesso per
euro 1.235.075,51 , Categoria lpotecari; Risulta escluso
I'importo di €, 264924.49 in quanto dal parere redatto
risulta che i tassi applicati
siano superibri al Þsso soglia per le operazioni su muü.ri,
çome da memoria allegata.
Prowedimento del Giudice:
Esaminata la domanda di ammissione, Letta la memoria
redatta dal Curatore del Fallimento Rag. Quarantelli ed il
parere del legale incaricato, nonché le osservazioni èl
creditore istante
Premesso che Ia L.24/2001 stabilisce che "si íntendono
usurarí glí ínteressi che superano il limite stqbilito dalla
legge nel momento ín cuí essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, índipendentemente dal
momenta del loro pagomento".
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.350/2013 ha
ribadito questo concetto, poggiando la propria
interpretazione anche sulla sentenza della Corte
Costiü.rzionab 29/2002 e seguenò una precedente
pronuncia èlb stesso tenore [Cass. 5324/2003J: tutte le
voci contattr¡ali (escluse Ímposte e tasseJ devono essere
conteggiate nel cabolo del TEG [o ISC: indicatore sintetico
di costoJ, compresi gli interessi di mora.
Da ultimo, tra le tante, è stato stabilito come
"le
giurisprudenza si era in gran parte orientata nel senso dí
rícomprendere nel calcolo del TEG qualsíasi onere
effettivamente sopportato
dql cliente quale costo
economico dell'operazione, indípenùntemente
dalte
istruzioni della Banca d'Italía.
"La portata normativa della Legge 2/09 ... sí rísolve in
realtà in una mera conferma delh "disciplina vigente,, e
cioè nel richíamo full'art 644 c.p. e non delle círcolari della
Banca d'Italia, pacificamente príve dí portata normativa"
[C. dA. Cagliari, 3t/03/201,4).
Definita la norma di riferimento, in punto di diritto,
occorre verificare il singolo contatto. Ossia verificare se il
contatto preveda interessi di mora in caso di
inaèmpimento
e se gli
stessi siano "sostihttivi,'
dell'interesse corrispettivo. I nfatti:
se la previsione contatilale statuisce che la Banca
debba applicare al cliente inaèrnpiente sob e soltanto gli
interessi di mora sul capitab, sostituendo questi agli
interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria ta tassi
corrispettivi e tassi moratori ai fini del cabob del TEG e si
verificherà lo sforamento , del tasso soglia solo con
riferimento al tasso moratorio sommato a hrtte le spese
accessorie;
se invece il contatto prevede che il tasso moratorio
si applichi in aggiunta a quelb corrispettivo, albra i due
indici and¡anno valutati congiuntamente ed il risultato
andrà confrontato con i limiti normativamente imposti
(legge n.108/96 e succ. modificheJ.
Nella fattispecie in esame, I'art. 5 èl contratto stabilisce
che "l'importo compþssivamente dovuto alla scadenza
di ciascuna rata (.) e non pagoto, produce interessi di
mora (..) La parte fínanziata qpprova specíficatamente iI
diritto del Banco di imputare gli interessi di mora
sull'intero importo delh rata scaduta e non pagata".
Pertanto, preve&ndo il contatto che gli interessi
moratori non si sostib.liscano a quelli corrispettivi ma si
sommino a questi [quindi su ogni rata già formata da
quota capitah e quota interessi corrispettivi) si può
concludere che, applicando la normativa al contafro de
quo, anche gli interessi di mora siano da computarsi ai fini
del TEGM e pertanto quest'ultimo sfora il tasso soglia
(vigente alla data ùlla stipula] ed il contatto di muüro sia
usurato ab ori,qine, quindi tova applÍcazione la sanzione
civilistica ex art. 1815 u.c. c.c.:
Si ammette, relativamente aI muü¡o ipotecario, solo Ia
quota capiab residua pari ad € 1.235.07 5,51
2
Categoria lpotecari,
si
esclude l'importo
di
€
264.924,49 per interessi ed accessori.
Si ammette, rehtivamente al rapporto di
corrente, l'importo
di €
conto
58.630,75, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Il GD forma lo stato passivo delle domande
tardive in conformità a
quanto risulta dal verbale 147712014 e dal prowedimento che che
precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria,
disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato
esecutivo in data
Parm4 25/07/2014
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