ffi TRIBUNALE DI PARMA Ufficio del Giudice Delegato ai X,allimenti Fallimento: con s€de legale in Parma Q, Numero: Dichiarato Giudice Curatore:i in : data Dott. Pietro 26t2013 20/03/2013 Rafflaele VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO TARDIW L'anno 2014 il giorno 14 Luglio alle ore l2z2Spresso il Tribunale di parma avanti aI Giudice Delegato all'intestato Fallimento Dott. Pietro Rogato, presente il Curatore Rag. Raffaele Quarantelli, si procede all'esame e alla fonnaiione dello stato passivo delle domande tardive. Il G.D., visto il proprio prowedimento reso in calce al decreto di esecutività dello stato passivo -tempestivo, dispone procedersi all'esane delle domande tardive depositate nei terrnini. Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Cuatore e depositato in questa Cancelleria, il Giudice deiegato siabilisóe quanto segue: Tribunaþ di Parma Sezione Fallimentare Procedura n.26/2013 R.c FalL Giudice Debgato :Dott.pieto Rogato Curatore Rag. Rafafele euarantelli * n Giudice Delegato,a scioglimento della riserva formulata all'udienza del L4/7/ZOl4 sulh seguente insinuazione: Cron. 00011, creditore Richiesta del Chirografari 5 Creditore: Ipotecari 1.500.000,00; 8.63 0,75 Proposta del Curatore: Ammesso per euro 58,620,T5, Categoria Chirografari , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.235.075,51 , Categoria lpotecari; Risulta escluso I'importo di €, 264924.49 in quanto dal parere redatto risulta che i tassi applicati siano superibri al Þsso soglia per le operazioni su muü.ri, çome da memoria allegata. Prowedimento del Giudice: Esaminata la domanda di ammissione, Letta la memoria redatta dal Curatore del Fallimento Rag. Quarantelli ed il parere del legale incaricato, nonché le osservazioni èl creditore istante Premesso che Ia L.24/2001 stabilisce che "si íntendono usurarí glí ínteressi che superano il limite stqbilito dalla legge nel momento ín cuí essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, índipendentemente dal momenta del loro pagomento". La Corte di Cassazione, con la sentenza n.350/2013 ha ribadito questo concetto, poggiando la propria interpretazione anche sulla sentenza della Corte Costiü.rzionab 29/2002 e seguenò una precedente pronuncia èlb stesso tenore [Cass. 5324/2003J: tutte le voci contattr¡ali (escluse Ímposte e tasseJ devono essere conteggiate nel cabolo del TEG [o ISC: indicatore sintetico di costoJ, compresi gli interessi di mora. Da ultimo, tra le tante, è stato stabilito come "le giurisprudenza si era in gran parte orientata nel senso dí rícomprendere nel calcolo del TEG qualsíasi onere effettivamente sopportato dql cliente quale costo economico dell'operazione, indípenùntemente dalte istruzioni della Banca d'Italía. "La portata normativa della Legge 2/09 ... sí rísolve in realtà in una mera conferma delh "disciplina vigente,, e cioè nel richíamo full'art 644 c.p. e non delle círcolari della Banca d'Italia, pacificamente príve dí portata normativa" [C. dA. Cagliari, 3t/03/201,4). Definita la norma di riferimento, in punto di diritto, occorre verificare il singolo contatto. Ossia verificare se il contatto preveda interessi di mora in caso di inaèmpimento e se gli stessi siano "sostihttivi,' dell'interesse corrispettivo. I nfatti: se la previsione contatilale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inaèrnpiente sob e soltanto gli interessi di mora sul capitab, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria ta tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del cabob del TEG e si verificherà lo sforamento , del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a hrtte le spese accessorie; se invece il contatto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quelb corrispettivo, albra i due indici and¡anno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge n.108/96 e succ. modificheJ. Nella fattispecie in esame, I'art. 5 èl contratto stabilisce che "l'importo compþssivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata (.) e non pagoto, produce interessi di mora (..) La parte fínanziata qpprova specíficatamente iI diritto del Banco di imputare gli interessi di mora sull'intero importo delh rata scaduta e non pagata". Pertanto, preve&ndo il contatto che gli interessi moratori non si sostib.liscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi [quindi su ogni rata già formata da quota capitah e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contafro de quo, anche gli interessi di mora siano da computarsi ai fini del TEGM e pertanto quest'ultimo sfora il tasso soglia (vigente alla data ùlla stipula] ed il contatto di muüro sia usurato ab ori,qine, quindi tova applÍcazione la sanzione civilistica ex art. 1815 u.c. c.c.: Si ammette, relativamente aI muü¡o ipotecario, solo Ia quota capiab residua pari ad € 1.235.07 5,51 2 Categoria lpotecari, si esclude l'importo di € 264.924,49 per interessi ed accessori. Si ammette, rehtivamente al rapporto di corrente, l'importo di € conto 58.630,75, Categoria Chirografari, come richiesto. Il GD forma lo stato passivo delle domande tardive in conformità a quanto risulta dal verbale 147712014 e dal prowedimento che che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo in data Parm4 25/07/2014 il gato \t( TR¡BN.! R[Ä LE D PAR F¡ì¡I DEPOS ITATO IL 2 5 LLl0, 20tr 3
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