Sezione giurisdizionale per il Veneto ( PDF, 179 kB

REPUBBLICA ITALIANA
N. 190/2014
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
REGIONALE PER IL VENETO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Angelo BUSCEMA
Presidente
Dott. Gennaro DI CECILIA
Giudice
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI
Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29676 del registro di
segreteria, promosso dal Procuratore Regionale
nei confronti di
1)
ZOCCA STEFANO, c.f.: ZCC SFN 57S09 L736R, nato a
Venezia, il 9.11.1957, nella qualità di coordinatore dei corsi serali del
“Progetto Sirio”, rappresentato e difeso dall’Avvocato Renato
Speranzoni e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Mestre
(VE), Via Costa n. 20/E 30172;
2)
DEL MASTRO ALDO GIULIO, c.f.: DLM LGL 65D19 H926L
nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 19.4.1965, rappresentato e
difeso dall’Avvocato Francesco Acerboni e dall’Avvocato Rachele
Favero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato
Fracesco Acerboni, in Mestre (VE), Via Torino n. 125;
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3)
RIGOBIANCO MASSIMO, c.f.: RGB MSM 56E21 L736W, nato
a Venezia, il 21.5.1956, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Maurizio Olivetti, Mario Scopinich e Alberto Checchetto e presso il
loro studio elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Cappuccina
n. 40;
4)
SALVIATO CRISTINA, c.f.: SLV CST 60L57 I908Z, nata a
Spinea (VE) il 17.7.1960, rappresentata e difesa dall’Avvocato
Leonello Azzarini e dall’Avvocato Diana De Benedetti, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Mestre (VE), Via Verdi n. 33;
5)
TAVOLIN
MARCO,
c.f.:
TVLMRC71A14L736G,
nato
a
Venezia, il 14.1.1971, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio
Olivetti, Mario Scopinich e Alberto Checchetto e presso il loro studio
elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Cappuccina n. 40;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 29676 del registro di
segreteria;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 10 luglio 2014, con l’assistenza del
Segretario di udienza, Sig.ra Nadia Tonolo, il Giudice relatore,
dott.ssa Giuseppina Mignemi; il Vice Procuratore Generale, dott.ssa
Mariapaola Daino; l’Avvocato Renato Speranzoni per il convenuto
Stefano Zocca; l’Avvocato Rachele Favero per il convenuto Aldo
Giulio Del Mastro; l’Avvocato Alberto Checchetto per i convenuti
Massimo Rigobianco e Marco Tavolin; l’Avvocato Leonello Azzarini
per la convenuta Cristina Salviato;
PRESENTI, altresì, i convenuti Stefano Zocca e Cristina Salviato;
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FATTO
Con atto del 16 ottobre 2013, la Procura Regionale citava in giudizio
innanzi a questa Corte Stefano Zocca, Aldo Giulio Del Mastro,
Massimo Rigobianco, Cristina Salviato e Marco Tavolin ritenendoli
responsabili
del
danno
erariale
di
complessivi
€
7.094,18,
asseritamente patito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, derivato dal mantenimento di una classe priva di alunni,
per un periodo dell’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito del corso
serale del “Progetto Sirio”, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
“Antonio Pacinotti”.
A seguito della notizia pubblicata sul Corriere della Sera - Edizione
Veneto, del 26.5.2008, nell’articolo intitolato “Dieci insegnanti e un
supplente per zero studenti”, il direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto disponeva un’ispezione, i cui esiti,
compendiati in una relazione ispettiva, venivano trasmessi alla
Procura di questa Corte.
Dalla relazione ispettiva e dalla documentazione probatoria acquisita
presso l’Ufficio Scolastico Regionale e presso l’Istituto Pacinotti
emergevano i seguenti fatti.
In data 14.3.2007, con nota prot. n. 1829/9120, il dirigente scolastico
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) “Antonio Pacinotti”,
Prof. Paolo Perinelli, prevedendo diciotto iscritti, richiedeva all’Ufficio
Scolastico Provinciale di Venezia l’attivazione, per l’anno scolastico
2007/2008, di una classe 1^, nell’ambito del corso serale del “Progetto
Sirio”, coordinato dal Prof. Stefano Zocca.
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In data 23.3.2007, con nota prot. n. 2943/3/C21, il dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Venezia, in un primo momento, non
autorizzava l’attivazione della predetta 1^ classe, perché il numero
degli iscritti non risultava sufficiente.
Successivamente, in data 4.6.2007, con nota prot. n. 3695/9120, il
dirigente scolastico dell’Istituto “A. Pacinotti” comunicava all’Ufficio
Scolastico Provinciale che erano pervenute, entro i termini previsti,
ventuno domande di iscrizione e, pertanto, con decreto n. 2497 del
6.6.2007, disponeva l’attivazione della 1^ classe del “Progetto Sirio”.
In data 30.7.2007, con comunicazione prot. n. 1958/1962/C21, il
dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia prendeva atto
del decreto dirigenziale.
In data 1.9.2007, la Prof.ssa Maria Teresa Gobbi veniva nominata
dirigente scolastico dell’I.T.I.S. “A. Pacinotti”, in sostituzione del Prof.
Paolo Perinelli.
In data 5.9.2007, si riuniva il consiglio di classe del biennio del corso
serale del “Progetto Sirio”, presieduto dalla nuova dirigente scolastica
e, in quella sede, riscontrata l’elevata presenza di cittadini stranieri
con difficoltà linguistiche, si deliberava di riorganizzare la classe 1^,
riducendo da ventuno a quattordici il numero degli studenti,
spostandone sette, aventi una maggiore competenza linguistica, nella
classe 2^.
Veniva precisato, inoltre, che l’obiettivo didattico della 1^ classe
sarebbe stato il “potenziamento linguistico” degli allievi di origine
straniera, con ridotte conoscenze della lingua italiana.
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In data 24.10.2007, dopo l’avvio dei corsi di studio, durante il consiglio
di classe della 1^ AS, la Prof.ssa Viani, investita formalmente del
coordinamento della classe, evidenziava che, nonostante risultassero
iscritti ventuno studenti, solo quattro frequentavano regolarmente le
lezioni ed inoltre, uno di essi, a seguito del cambiamento dell’orario di
lavoro, avrebbe iniziato a frequentare il corso a settimane alterne.
In data 29.10.2007, durante il collegio docenti del corso serale del
“Progetto Sirio”, la Prof.ssa Michela Zernitz, così come riportato nel
verbale della riunione, manifestava “grande preoccupazione rispetto
alla sopravvivenza del corso serale e specificatamente per il biennio
in quanto il lavoro con gli stranieri svolto lo scorso anno e quest’anno
non sta portando i risultati sperati, in quanto a fronte di un consistente
numero di iscrizioni, gli studenti che frequentano con assiduità sono
pochi”.
In data 19.12.2007, nel consiglio di classe della 1^ AS, veniva
nuovamente evidenziato il fatto che gli allievi frequentanti il corso
erano solo quattro.
Nel successivo consiglio di classe del 28.1.2008, non venivano
evidenziate variazioni relativamente alla scarsa presenza di studenti
durante le lezioni, ma “si soprassedeva ad ogni adempimento, ad ogni
comunicazione formale alla Dirigente scolastica e/o fattiva proposta
operativa.” (pag. 3 dell’atto di citazione)
Dall’1.2.2008 al 3.3.2008 solamente uno studente della classe 1^ AS
frequentava le lezioni e dal 4.3.2008 al 27.5.2008 nessuno studente,
iscritto alla classe 1^ AS, frequentava le lezioni.
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Tuttavia,
la
dirigente
scolastica,
Prof.ssa
Gobbi,
in
ragione
dell’astensione obbligatoria per maternità della docente titolare della
cattedra di scienze della classe 1^ AS, con decorrenza 11.4.2008,
nominava come supplente il Prof. Danilo Lo Porto.
A seguito della pubblicazione dell’articolo di stampa predetto, nel
quale veniva evidenziata la nomina di un supplente nella classe 1^
AS, nonostante da diverso tempo non vi fossero studenti frequentanti
le lezioni, in data 27.5.2008 la Direzione generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale disponeva, come già detto, un’ispezione presso
l’Istituto “A. Pacinotti”.
In
data
28.5.2008,
con
provvedimento
prot.
n.
394,
contemporaneamente all’ispezione, la dirigente scolastica disponeva il
reinserimento nella classe 1^ dei sette studenti che, all’inizio dell’anno
scolastico, erano stati inseriti nella 2^ classe.
In data 18.6.2008, l’ispettore depositava la propria relazione, in cui
veniva rilevato che la diversa assegnazione degli studenti effettuata
all’inizio dell’anno scolastico, con la conseguente riduzione del
numero di discenti nella classe 1^ AS, avrebbe dovuto essere
preventivamente autorizzata, in quanto l’attivazione dei corsi di studio
era subordinata ad un numero minimo di studenti iscritti.
L’ispettore evidenziava delle anomalie relative alle domande di
iscrizione degli studenti al corso serale, che non risultavano
protocollate e, pertanto, non vi era la possibilità di verificare se
fossero state presentate entro i termini.
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Nella relazione si evidenziava, quindi, la responsabilità della dirigente
scolastica Gobbi, una possibile responsabilità e/o corresponsabilità
del Prof. Stefano Zocca, coordinatore del corso serale, e della
Prof.ssa Eva Viani, coordinatrice della classe I^ AS, i quali ultimi, pur
essendo a conoscenza della situazione anomala di assenza di
studenti, non avevano segnalato formalmente alla dirigente scolastica
l’assenza di discenti e la correlata mancata attività dei docenti
assegnati a quella classe.
Nelle
conclusioni
della
relazione,
l’ispettore
escludeva
la
responsabilità, nella produzione del danno, del personale docente
della classe 1^ AS, ipotizzando a loro carico, al più, una mera
“violazione del dovere di collaborazione”, mentre la completa
responsabilità della vicenda veniva addebitata alla dirigente scolastica
per la mancata vigilanza su una situazione critica, vigilanza che
rientrava tra i suoi precisi obblighi di servizio.
Diversamente da quanto sostenuto nella relazione dell’ispettore,
invece, secondo la prospettazione della Procura, il danno sarebbe
stato causato oltre che dalle condotte della dirigente, anche da quelle
dei coordinatori del Progetto e di classe e dalle condotte del personale
docente della classe 1^ AS.
La
dirigente
scolastica,
infatti,
avrebbe
dovuto
visionare
correntemente i registri scolastici nel corso dell’anno e rendersi conto
della peculiare situazione.
I coordinatori, “nell’ambito della specifica competenza strumentale di
coordinatori-collaboratori,
(avrebbero
7
dovuto)
comunicare
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formalmente alla Dirigente il progressivo e poi completo svuotamento
della classe 1^ serale.” (atto di citazione, pag. 6).
Evidenziava la Procura che, con la circolare n. 197 del 18.1.2008, la
dirigente scolastica aveva disposto la sostituzione dei vecchi registri di
classe con un nuovo modello, che prevedeva la firma degli studenti,
con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita.
Tuttavia, nonostante tale provvedimento, che aveva reso più semplice
la verifica dell’effettiva presenza degli studenti, secondo la Procura
“sia la Dirigente che il personale docente continuavano a mantenere
una condotta assolutamente inadeguata, completamente indifferente,
sostanzialmente inerte e passiva, rispetto alla mancanza di studenti
del corso serale, senza porvi tempestivamente rimedio.” (atto di
citazione, pag. 7).
Affermava la Procura, che “Dai verbali del Collegio docenti e del
Consiglio di classe risulta evidente che la constatazione delle assenze
“stabilizzate” fosse nota, ma, nonostante la situazione, gli odierni
convenuti hanno omesso palesemente di intervenire formalmente, al
fine di evitare il verificarsi del danno patrimoniale, pari alla
corresponsione degli stipendi a loro docenti, a fronte di una
prestazione lavorativa non resa, scientemente. A conferma di ciò, cioè
della effettiva conoscenza fattuale e formale da parte della Dirigente e
del personale docente dell’assenza di discenti, almeno sporadica,
depone anche l’ulteriore considerazione che la prof.ssa Gobbi aveva
autorizzato una docente, la coordinatrice della 1^ AS Prof.ssa Viani, a
svolgere attività di supporto ad altri allievi della serale durante il
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proprio turno di servizio
per completare l’orario di servizio. Tale
impiego non sarebbe stato possibile se detti docenti fossero stati
realmente impiegati, a tempo pieno, come dovuto, per l’intera durata
del loro orario di servizio, nella prescritta attività di insegnamento
anche nella classe 1^AS del corso serale “Sirio”, completando così
l’intero monte ore settimanale.” (atto di citazione pag. 7).
Nelle dichiarazioni degli insegnanti, riportate nella relazione ispettiva,
gli stessi affermavano di aver svolto delle attività alternative nelle
giornate in cui erano assenti tutti gli studenti, ma, per quanto riferito
dalla Procura, ad eccezione della Prof.ssa Viani, non risultava,
almeno nella fase istruttoria preliminare alla notifica degli inviti a
dedurre, alcuna documentazione comprovante lo svolgimento di altri
incarichi e/o attività da parte del personale docente in detto orario.
In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata dall’Organo
requirente emergerebbe la colpevole superficialità della dirigente
scolastica, Prof.ssa Gobbi, che sarebbe venuta meno al dovere di
vigilanza sul corretto andamento dell’attività didattica, sia riguardo ai
docenti, che ai discenti e sarebbe addivenuta alla decisione colpevole
e improvvida di porre a carico dell’amministrazione scolastica l’onere
finanziario ulteriore consistente nel conferimento dell’incarico di
supplenza al Prof. Lo Porto, a fronte di una prestazione non resa, ma
neanche teoricamente “rendibile”, data l’assenza, già preesistente, di
discenti.
La condotta dei coordinatori e del personale docente, poi, sarebbe
gravemente colpevole per avere gli stessi omesso di segnalare
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formalmente alla dirigente scolastica la costante assenza degli
studenti ed avere continuato a percepire lo stipendio per una
prestazione lavorativa “fittizia”, falsamente documentata negli scrutini
finali della 1^ AS e nelle relazioni sui programmi svolti e sui libri di
testo utilizzati, elaborate da ciascun docente, come prescritto, alla fine
dell’anno scolastico e da loro personalmente sottoscritte.
Secondo la Procura, la parte più consistente del danno sarebbe
derivata dallo stipendio corrisposto ai sette insegnanti per l’arco
temporale in cui non avrebbero svolto attività d’insegnamento, ovvero
dal 4.3.2008 al 28.5.2008.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale, con
nota 7.9.2011 prot. n. MIUR.A00DRVE.UFF.I – contr./n12719-c8a, su
richiesta della Procura, indicava i criteri adottati per determinare il
presunto danno patito dall’amministrazione, posto a base delle varie
costituzioni in mora e lo quantificava in € 8.759,07, comprensivo della
retribuzione del supplente.
Del predetto danno, la Procura chiamava a rispondere, ciascuno in
ragione del proprio contributo causale, tutti docenti della classe 1^AS.
L’Organo requirente, poi, ravvisava un danno da disservizio causato
dalle condotte della dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, del
coordinatore del Progetto “Sirio”, Prof. Zocca, e della coordinatrice
della classe 1^ AS, Prof.ssa Viani, quantificabile nella misura del 20%
della retribuzione rispettivamente percepita da ciascuno, nel periodo
dal 4.3.2008 al 28.5.2008, arco temporale interessato dall’assenza di
tutti gli studenti.
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In particolare, il predetto danno sarebbe stato causato “dalla condotta
superficiale e negligente della Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria
Teresa Gobbi, del coordinatore del “Progetto Sirio”, Prof. Stefano
Zocca, i cui compiti erano specificamente indicati nell’atto di nomina, e
la cui pregressa pluriennale esperienza presso i corsi serali lo
rendeva un punto costante di riferimento per i colleghi, della
coordinatrice della 1^ classe A “Sirio”, Prof.ssa Eva Viani, anche lei
addetta da molti anni ai corsi serali, in relazione alla loro funzione di
coordinamento e supervisione” (atto di citazione, pag. 10).
Gli stessi avrebbero palesemente disatteso l’obbligo di vigilare sul
corretto andamento del corso serale e di adottare gli opportuni
provvedimenti al fine di prevenire l’evento dannoso, poi verificatosi,
e/o di porvi rapidamente rimedio.
In particolare, la Prof.ssa Gobbi, nella sua qualità di dirigente, avrebbe
omesso di effettuare i controlli periodici al fine di verificare il corretto
svolgimento delle lezioni del corso serale, le presenze di discenti e
docenti attraverso i registri di classe e di autorizzare e/o disporre, per
il personale docente, attività alternative, sostitutive di quelle dovute, in
caso di totale assenza degli studenti.
Inoltre, la Prof.ssa Gobbi avrebbe colpevolmente affidato un incarico
di supplenza inutile, per la totale assenza di discenti.
Il Prof. Zocca, responsabile del coordinamento del “Progetto Sirio”, e
la Prof.ssa Viani, coordinatrice della classe 1^ AS, nonché docente col
maggior numero di ore nella classe, sarebbero venuti meno ai doveri
derivanti dagli incarichi rispettivamente assegnati, in quanto non
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avrebbero costantemente vigilato, il primo, sulla realizzazione del
predetto progetto e, la seconda, sulla efficienza sostanziale
dell’organizzazione della classe, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del
D.L.vo n. 297/1994 e dell’art.142 del C.C.N.L.
Entrambi sarebbero venuti meno agli obblighi specifici di supervisione
e coordinamento con la dirigenza, omettendo di comunicare alla
dirigente scolastica l’impossibilità di perseguire gli obiettivi didattici
prefissati, a causa della totale assenza degli studenti, impedendo, in
tal modo, l’organizzazione di forme di impiego alternative dei docenti o
tempestivi riaccorpamenti delle classi di stranieri e non avrebbero
assunto “un atteggiamento collaborativo – propositivo, teso a risolvere
il problema.” (atto di citazione, pag. 12).
I due, “nonostante fossero forti della loro lunga esperienza pregressa
nel serale e consapevoli dell’assoluta inesperienza speculare della
Dirigente scolastica, alla sua prima nomina, hanno sostanzialmente
abdicato al loro precipuo ruolo di intermediari istituzionali tra la
Dirigente, il corpo docente e tutti i discenti, prescritto dalla normativa
di settore e tanto più necessario in un contesto impegnativo come
l’Istituto Pacinotti ed in una realtà delicata, quale quella degli studenti
serali.” (atto di citazione, pag. 12 e pag. 13).
Specificamente, la Procura quantificava nel modo seguente il danno:
-
il danno erariale contestato al personale docente del corso
serale 1^ AS, pari alla retribuzione percepita da ciascuno degli
insegnanti nel periodo dal 4.3.2008 al 28.5.2008, ammontava
complessivamente ad € 8.759,07, suddiviso come di seguito indicato:
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Bregolin Ilario: € 1.147,80;
Del Mastro Aldo Giulio: € 856,38;
Muccignatto Ivan: €170,83;
Leone Vincenzo: € 279,56;
Lo Porto Danilo: € 826,40;
Rigobianco Massimo: € 2.044,04;
Salviato Cristina: € 946,20;
Tavolin Marco: € 1.193,61;
Zernitz Michela: € 1.465,08.
-
il danno da disservizio, pari al 20% della retribuzione lorda
percepita dalla Dirigente scolastica dell’Istituto “Pacinotti”, dal
Coordinatore del “Progetto Sirio” e dalla Coordinatrice della classe 1^
AS, ammontante complessivamente ad €. 7.434,64, suddiviso come
di seguito indicato:
Gobbi Maria Teresa: € 3.518,57;
Zocca Stefano: € 2.053,95;
Viani Eva: € 1.862,12.
Il danno erariale complessivo contestato ammontava, pertanto,
conclusivamente, ad €. 16.193,71.
Nei confronti dei presunti responsabili, come innanzi indicati, la
Procura notificava gli inviti a dedurre.
Alcuni invitati producevano deduzioni e tutti, ad esclusione del Prof.
Lo Porto, chiedevano di essere sentiti personalmente.
In particolare, la dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, rappresentava
che quello presso l’Istituto “A. Pacinotti” era stato il suo primo incarico
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e ne evidenziava le difficoltà nella gestione, in ragione delle notevoli
dimensioni e della grande complessità organizzativa della scuola,
strutturata in corsi diurni e serali, anche per i lavori in corso e per
l’assenza di diversi mesi del D.S.G.A. ed inoltre per la sua assenza a
causa di un incidente.
La dirigente, in occasione dell’audizione, sosteneva di non essere mai
stata informata - né dai docenti, né dai collaboratori - delle assenze
quotidiane di tutta la classe I^ AS e riteneva di avere operato con
sufficiente diligenza avendo predisposto, per coordinare l’attività
didattica dei corsi serali, un orario di ricevimento specifico, nel
pomeriggio, per studenti e docenti e facendo affidamento sulla
notevole
esperienza
maturata
da
molti
anni
nel
serale
dal
coordinatore Prof. Zocca, investito anche formalmente della funzione
con atto di nomina del 16.5.2008 prot. n. 3561/9120, nonché, come è
ordinariamente disposto, dalla coordinatrice della classe 1^ AS,
Prof.ssa Viani, nominata con provvedimento del 27.11.2007, prot. n.
7431/912, anch’essa dotata di pluriennale esperienza nei corsi serali.
Anche il Prof. Zocca depositava deduzioni e chiedeva di essere
sentito.
In particolare, in occasione dell’audizione (verbale del 26.9.2013), il
Prof. Zocca precisava di essere stato docente del corso serale dal
1991 e coordinatore dal 1996. Evidenziava, tuttavia, di non essere
stato docente della classe I^ AS.
Rappresentava che il “Progetto Sirio” era caratterizzato dalla
mancanza di un obbligo di frequenza per gli studenti e che,
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comunque, pur essendo stato informato dai docenti della classe, non
era sua competenza segnalare alla dirigente la persistente assenza
totale di discenti, reputando che tale incombenza fosse onere, in base
all’art. 3, lett. C del “Progetto Sirio”, della coordinatrice di classe,
Prof.ssa Viani.
D’altro canto, il Prof. Zocca non aveva motivo di dubitare che la
Prof.ssa Gobbi fosse al corrente della situazione, sia perché le
assenze erano facilmente rilevabili dal registro del corso serale, sia
perché, proprio in ragione di dette assenze, la dirigente aveva
autorizzato proprio la coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani, a
svolgere, nelle ore di lezione della 1^ AS, attività di recupero per un
alunno del Prof. Zocca.
La Procura, poi, rendeva conto del fatto che cinque dei dodici intimati
avevano pagato l’importo di danno loro contestato e che detto
pagamento poteva considerarsi completamente satisfattorio delle
richieste formalizzate dal Requirente, che, conseguentemente,
ometteva di descriverne dettagliatamente la condotta pre-processuale
e di dare conto delle loro deduzioni e dell’esito delle audizioni, per
ragioni di economia processuale, venendo meno ogni contestazione a
loro carico.
In particolare, riferiva il Requirente, in data 2.10.2013, il Prof. Leone
pagava €. 279,56, producendo copia del versamento.
La dirigente, Prof.ssa Gobbi, in data 4.10.2013, pagava €. 3.518,57.
Il Prof. Lo Porto, in data 9 .10.2013, pagava €. 826,40
La Prof.ssa Viani, in data 9.10.2013, pagava €. 1.866,78.
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In data 10.10.2013, la Prof.ssa Zernitz pagava €. 1.465,08.
Veniva, poi, archiviata dalla Procura la posizione di due docenti, il
Prof. Bregolin e il Prof. Muccignatto perché, dalle audizioni personali,
era emerso che entrambi avevano effettivamente svolto un’attività
sostitutiva e avevano predisposto una relazione veritiera sul
programma svolto e sui libri di testo usati, diversamente, secondo
l’Organo requirente, da tutti gli altri docenti della classe, che
avrebbero sottoscritto false dichiarazioni relativamente ai programmi.
L’attività di docenza provatamente svolta nelle ore in cui i due predetti
insegnanti avrebbero dovuto tenere lezione nella classe 1^ AS,
secondo la Procura, giustificherebbe la percezione degli stipendi.
In esito alle deduzioni ed alle audizioni, invece, venivano citati in
giudizio i docenti Tavolin, Del Mastro e Salviati, non essendo stati
detti insegnanti in grado di provare lo svolgimento di attività sostitutive
ed il Prof. Rigobianco, che avrebbe formalmente dichiarato, in sede di
audizione, di non averle mai svolte.
L’organo requirente citava, altresì, in giudizio, il Prof. Zocca, che era
stato individuato, nel Collegio dei docenti del 3.9.2007, quale “unico
collaboratore per il corso serale.”
Dalle risultanze istruttorie, sarebbe emerso, infatti, che il “Progetto
Sirio” non escludeva l’obbligatorietà della frequenza per gli studenti,
ma consentiva solo una certa elasticità, in funzione dell’utenza
composta essenzialmente da stranieri, adulti, lavoratori.
Inoltre, il “Progetto Sirio” consentiva di costituire classi solo se vi
erano almeno venti iscritti (in tal senso, si veda l’originario diniego di
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autorizzazione dell’Ufficio scolastico di Venezia del 23.3.2007),
cosicché le collocazioni degli studenti di prima in seconda e, poi, di
nuovo, in prima, al solo fine di formalizzare gli scrutini finali, non
potevano considerarsi legittime.
Tutti i docenti della classe serale avevano comunicato al Prof. Zocca
la totale assenza di studenti e, tuttavia, questi, nonostante il suo ruolo
di coordinatore, formalmente incaricato da molti anni e responsabile
del “Progetto Sirio”, non si era preoccupato di informare la Dirigente
scolastica della situazione, causando un danno da disservizio.
Secondo la Procura, si era “in conclusione, determinato un grave
problema di comunicazione tra i vari livelli, sostanzialmente tre, di
competenze,
e
ciascuno
dei
soggetti
responsabili
si
(era)
colpevolmente sottratto ai doveri, rectius, obblighi minimi di dare
contezza degli andamenti scolastici al vertice istituzionale del
Pacinotti.” (atto di citazione, pag. 26).
Con decreto del 16 ottobre 2013, apposto in calce all’atto di citazione,
il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Veneto fissava per la
discussione della causa l’udienza del 10 luglio 2014.
Con memoria depositata il 16 giugno 2014, si costituiva in giudizio
Stefano Zocca, con il patrocinio dell'Avvocato Renato Speranzoni.
Dopo avere ricostruito i fatti rilevanti per il giudizio, la difesa del
convenuto precisava che la qualità di coordinatore del “Progetto” non
implicava il compito di monitorare e verificare le presenze degli
studenti.
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In particolare, come risulterebbe dall'atto di nomina del 16.5.2008,
prot.
n.
3561/9120,
del
dirigente
scolastico,
le
funzioni
di
“Coordinatore Progetto” svolte dallo Zocca, per l'anno scolastico
2007-2008, consistevano nel “coordinare la realizzazione del suddetto
progetto, di curare l'equa distribuzione delle attività e delle ore tra i
docenti coinvolti nel progetto, di sottoporre il progetto ai monitoraggi
che verranno predisposti, di predisporre i dati per la rendicontazione e
di produrre una relazione finale sul progetto stesso”.
I compiti del coordinatore avrebbero riguardato, pertanto, il “Progetto
Sirio” nel suo complesso e si sarebbero concretizzate nell'intrattenere
rapporti con la rete provinciale EDA e con enti ed istituzioni esterni per
la pubblicizzazione dei corsi e l'organizzazione dell'attività di
accoglienza.
Non sarebbe rientrata tra le funzioni del coordinatore la vigilanza
sull'andamento delle singole classi e la dirigente non avrebbe mai
conferito allo Zocca compiti ulteriori, rispetto a quelli previsti nell'atto di
nomina.
L'indennità di funzione sarebbe stata corrisposta allo Zocca solo per le
funzioni di coordinamento generale del progetto.
Pertanto, la prima contestazione avanzata al convenuto, relativa al
fatto di non avere verificato le presenze degli studenti alle lezioni, al
fine di valutare l'efficienza e l'efficacia sostanziale del progetto,
risulterebbe infondata.
Con riferimento al secondo addebito ascritto dalla Procura allo Zocca,
afferente l'asserita omessa comunicazione alla dirigente scolastica
18
19
dell'assenza degli alunni dalle lezioni, la difesa rappresentava che la
situazione della classe 1^ AS era ben nota alla Dirigente, come
risulterebbe dai verbali delle riunioni dei docenti del corso serale e
come risulterebbe anche dai tentativi di recuperare parte degli iscritti,
dipendenti dalla ditta Alcoa di Marghera, con la quale esisteva una
convenzione fin dal precedente anno scolastico.
In tutte le riunioni dei consigli di classe della 1^ AS, così come nelle
riunioni del collegio dei docenti, la questione della frequenza era
sempre stata posta e discussa.
Pertanto, non poteva ragionevolmente dubitarsi che la dirigente
scolastica fosse pienamente consapevole della situazione, atteso che
la saltuarietà della presenza degli studenti non era un fatto nuovo, né
episodico in una classe serale composta prevalentemente da
stranieri, adulti, e lavoratori.
Inoltre, come detto, il potere-dovere di informare la dirigente
scolastica non sarebbe affatto spettato al coordinatore del progetto,
ma al consiglio di classe.
Il paragrafo 3 delle Linee Guida del “Progetto Sirio”, infatti, prevedeva
che la sede del coordinamento didattico fosse il consiglio di classe,
cui spettava anche il compito di definire gli obiettivi trasversali, le
strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica, nonché
l'organizzazione delle attività, in conformità delle linee strategiche
espresse dall'Istituto nella carta dei servizi e nel progetto educativo.
In particolare, sempre nel paragrafo 3, era previsto che la figura
specifica di riferimento fosse il coordinatore di classe cui, in
19
20
particolare, era affidato, tra l’altro, il compito di evidenziare anomalie,
anche con riferimento alle assenze.
Ricordava la difesa che lo Zocca non era insegnante della classe I^
AS e, quindi, neppure faceva parte del consiglio di classe.
La difesa sosteneva, pertanto, che era del tutto superfluo che il Prof.
Zocca informasse la dirigente scolastica di una situazione che già le
era notissima e che nessuna omissione causalmente rilevante poteva
essere ascritta allo stesso, atteso che il danno era causato dalla
condotta di chi, conoscendo perfettamente la situazione, avrebbe
omesso di provvedere.
Concludeva la difesa per il rigetto della domanda formulata nell'atto di
citazione.
Con memoria depositata il 20 giugno 2014, si costituiva in giudizio
Aldo Giulio Del Mastro, con il patrocinio degli Avvocati Francesco
Acerboni e Rachele Favero.
Il Prof. Del Mastro era l’insegnate tecnico-pratico della cattedra di cui
era titolare il Prof. Tavolin.
Sosteneva la difesa che non sarebbe attribuibile al convenuto alcuna
responsabilità per non avere informato la dirigente dello svuotamento
della classe.
La circostanza della totale assenza di alunni era nota a tutti: ai titolari
di cattedra, alla coordinatrice, al Prof. Zocca, alla dirigente e,
comunque, le assenze non erano mai state nascoste, ma risultavano
dai registri di classe.
20
21
Evidenziava la difesa come il Del Mastro avesse l’obbligo di
presentarsi nel luogo di lavoro e di non allontanarsene.
Ancora, durante le ore nelle quali avrebbe dovuto fare lezione alla
1^AS, il Del Mastro si sarebbe dedicato alla costruzione, al montaggio
e allo smontaggio della c.d. macchina di Savery, una pompa per
l’aspirazione dell’acqua dal fondo delle miniere, inserita nelle
programmazioni anche delle altre classi e, pertanto, lo stipendio
sarebbe stato “utiliter coepti”.
Sottolineava la difesa che i registri di classe venivano consegnati al
termine della giornata in portineria e vistati dal dirigente scolastico e/o
dal coordinatore.
Concludeva la difesa chiedendo il rigetto della domanda ed in
subordine, la riduzione della domanda “di condanna alla somma
effettivamente
dovuta
a
titolo
di
stipendio
per
le
giornate
effettivamente lavorate”.
Con memoria depositata in data 20 giugno 2014, si costituiva in
giudizio il Prof. Massimo Rigobianco, con il patrocinio degli Avvocati
Maurizio Olivetti e Alberto Checchetto.
In via preliminare, la difesa eccepiva la nullità della citazione per
assoluta genericità ed indeterminatezza con riferimento ai fatti
costitutivi della domanda giudiziale.
Secondo la prospettazione difensiva, dalla lettura dell'atto introduttivo
non emergerebbe quale sia la norma violata da parte del convenuto;
quale sia la condotta specifica integrante l'elemento psicologico del
dolo o della colpa grave; quali siano le circostanze di tempo e di
21
22
luogo, in termini di intensità e consistenza, nelle quali l'asserita
condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe stata posta in essere;
le modalità di calcolo e i relativi parametri adottati per la
determinazione dell'asserito danno.
Nel merito, la difesa evidenziava che il Rigobianco aveva, per l’anno
scolastico 2007 – 2008, un contratto di lavoro a tempo determinato e
l’assenza degli alunni, in quanto causa non imputabile al docente, non
poteva incidere sull’aspetto retributivo, considerato che il professore
aveva
comunque
dovuto
assicurare
la
prestazione
restando
disponibile.
Inoltre, il docente avrebbe regolarmente svolto il programma del primo
anno con gli alunni formalmente iscritti al primo anno, ma che erano
stati accorpati al secondo.
La difesa evidenziava ancora che il docente era un precario che
svolgeva attività didattica solo per alcune ore, in un paio di giorni a
settimana, mentre vi erano delle figure deputate al controllo e
coordinamento delle attività.
L’insegnante, comunque, aveva annotato con regolarità tutte le
assenze nel registro di classe e rimaneva a disposizione svolgendo
attività con altri allievi, anche se non formalmente autorizzate ed
inoltre, non aveva ricevuto ordini di servizio, che indicassero attività
alternative da svolgere.
Infine, nessuno degli alunni non frequentanti si era mai ritirato
formalmente.
22
23
Pertanto, il professore aveva operato nel rispetto degli obblighi
contrattuali e non era possibile imputargli alcunché, neppure in termini
di mancata collaborazione, atteso che il docente non aveva alcun
dovere, né alcuna possibilità di intervenire sull’organizzazione
scolastica.
La difesa negava, pertanto, la sussistenza del danno e della colpa
grave, concludendo, in via preliminare, per la nullità dell'atto di
citazione e nel merito per il rigetto della domanda.
Con memoria depositata il 20.6.2014, si costituiva in giudizio Cristina
Salviato, con il patrocinio degli avvocati Leonello Azzarini e Diana De
Benedetti.
La difesa ricostruiva in fatto la vicenda, evidenziando che la
professoressa Salviati insegnava al corso serale dell’I.T.I.S. Pacinotti
solo per 4 ore, concentrate in una sola serata, a completamento
dell’orario nella scuola di titolarità, il Liceo Sperimentale Stefanini e
che, quindi, non aveva mai occasione di incontrare la dirigente
scolastica.
Preliminarmente, la difesa eccepiva la nullità della citazione per
indeterminatezza.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, dalla citazione non
sarebbe stato possibile comprendere in cosa sarebbe consistita la
responsabilità personale della Salviato, atteso che non erano
differenziate le posizioni dei singoli insegnanti; non sarebbe stato
indicato il criterio di quantificazione dell’asserito danno imputato alla
convenuta, anche rispetto al danno imputato agli altri docenti, né se
23
24
l’importo fosse al lordo o al netto e se andasse a inficiare anche la
parte contributiva ed assistenziale dello stipendio.
Non sarebbe chiara, poi, la ragione per la quale al collega Leone, che
aveva svolto lezioni di chimica insieme alla convenuta, con lo stesso
numero di ore, con un inquadramento e un livello superiore alla
Salviato, fosse stato contestato solo un danno di € 279,56, mentre alla
Salviato fosse contestato un danno di € 946,20.
Non sarebbe poi indicato in cosa sarebbe consistito l’elemento
soggettivo della colpa grave, atteso che, tra l’altro, non vi sarebbe
stata nessuna falsa attestazione relativa ai programmi svolti, avendo il
programma per la classe I^ riguardato gli alunni temporaneamente
inseriti nella classe II^ e poi ricollocati nella loro classe di
appartenenza, laddove, peraltro, il programma era stato sottoscritto
solo dal Prof. Leone e non dalla Salviati.
La difesa precisava, poi, come la Prof.ssa Salviati avesse
correttamente adempiuto alla prestazione lavorativa occupando le ore
nelle quali non si presentavano gli alunni preparando le lezioni
successive o aiutando gli alunni dell’altra classe.
Non sussisterebbe, pertanto, nessun danno erariale.
Concludeva, quindi, la difesa chiedendo il rigetto delle domande
contenute nell’atto di citazione.
In via istruttoria, la difesa chiedeva l’audizione di alcuni testi.
Con memoria depositata in data 20 giugno 2014, si costituiva in
giudizio Marco Tavolin, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio
Olivetti e Alberto Checchetto.
24
25
La difesa sintetizzava i fatti evidenziando che il Prof. Tavolin aveva un
contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
2007/2008, per 3 ore presso la classe I^ AS e per 3 ore presso la II^,
per la materia di fisica.
Rappresentava la difesa che, durante le ore in cui mancavano gli
alunni, il professore era comunque a scuola e svolgeva attività
alternative di ausilio agli alunni dell’altra classe o di recupero di testi
ritenuti interessanti, che, a seguito dello sgombero del magazzino
della biblioteca, sarebbero stati mandati al macero.
In diritto, la difesa eccepiva la nullità dell’atto di citazione per assoluta
genericità e indeterminatezza.
In particolare, secondo l’assunto difensivo, dall’atto introduttivo non
emergeva quale fosse la norma violata da parte del convenuto; quale
fosse la condotta specifica integrante l'elemento psicologico del dolo o
della colpa grave; le circostanze di tempo e di luogo, in termini di
intensità e consistenza, nelle quali l'asserita condotta dolosa o
gravemente colposa sarebbe stata posta in essere; le modalità di
calcolo e i relativi parametri adottati per la determinazione dell'asserito
danno.
Nel merito, la difesa svolgeva considerazioni analoghe a quelle già
riportate per il convenuto Rigobianco, sia sugli aspetti giuslavoristici
della questione, che sui profili attinenti più specificamente alla
responsabilità erariale.
In particolare, la difesa riteneva non sussistere il danno, considerato
che il Tavolin aveva svolto attività alternative e a prova di ciò riportava
25
26
in memoria e produceva le dichiarazioni di un’alunna russa e di un
dipendente tecnico dell’Istituto.
La difesa insisteva, poi, sull’assenza di colpa, considerato che anche
il M.I.U.R., datore di lavoro, aveva ritenuto che i docenti non avessero
responsabilità nella vicenda, poiché non era loro compito cercare
soluzioni alternative alla situazione che si era determinata.
Sulla quantificazione del danno, precisava come l'importo indicato di €
1.193,61, da un calcolo approssimativo, era equivalente alla
retribuzione di tre ore per sei mesi, quando i fatti contestati
riguardavano tre ore settimanali, per un periodo di circa dieci
settimane.
Concludeva, quindi, la difesa, in via preliminare, eccependo la nullità
dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo il rigetto di tutte le
domande avanzate nei confronti del Tavolin.
In via istruttoria, chiedeva l’ammissione alla prova testimoniale e
l'acquisizione degli originali delle relazioni e programmi finali relativi
alla classe I^ corso serale, presso l'Istituto Pacinotti di Mestre, nonché
dei registri di classe.
All’udienza del 10 luglio 2014, a Procura e le difese dei convenuti
ribadivano le considerazioni e le conclusioni già rassegnate in atti e
conclusa la discussione, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio
Il giudizio odierno è finalizzato ad accertare la fondatezza della
pretesa azionata dalla Procura, concernente un’ipotesi di danno
26
27
erariale, patito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (M.I.U.R.), di complessivi € 7.094,18, oltre interessi legali e
spese di giudizio, asseritamente causato, a titolo di colpa grave, dai
docenti Del Mastro (€ 856,38), Rigobianco (€ 2.044,04), Salviato (€
946,20) e Tavolin (€ 1.193,61), nonché del danno da disservizio
causato dal coordinatore del “Progetto Sirio”, Prof. Zocca (€
2.053,95), derivato dal mantenimento di una classe priva di alunni, per
un periodo dell’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito del corso
serale del “Progetto Sirio”, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
“Antonio Pacinotti”.
2. Sulla nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di nullità
dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa
petendi.
A norma dell’art. 1 del R.D. n. 1038 del 1933, “Le istanze, i ricorsi e gli
appelli da presentarsi alla Corte dei Conti devono contenere … la
esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l’oggetto
della domanda e l’indicazione dei titoli su cui è fondata.”.
A norma dell’art. 3 del medesimo R.D., “Gli atti di cui agli articoli
precedenti sono nulli quando … siavi assoluta incertezza sull’oggetto
della domanda.”.
L’art. 163 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del rinvio
dinamico operato dall’art. 26 del R.D. n. 1038/1933, prevede, poi, che
l’atto di citazione debba contenere “3) la determinazione della cosa
oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di
27
28
diritto
costituenti
le
ragioni
della
domanda,
con
le
relative
conclusioni.”.
Il successivo art. 164 c.p.c. prevede che “la citazione è altresì nulla se
è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3)
dell’art. 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello
stesso articolo.”.
Occorre,
innanzi
tutto,
prioritariamente
chiarire
che,
secondo
l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (per tutte cfr.
Cass., sentenze n. 17495 del 23.8.2011 e n. 26662 del 18.12.2007),
in materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la editio
actionis sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla
costituzione in giudizio del convenuto (Corte Conti, Sez. I d’App., sent.
n. 107 del 8.4.2002; Sez. Lazio, sent. n. 517 29.3.2011), essendo
detta costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa,
che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto
di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito,
sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale.
Ne consegue che non può farsi applicazione degli artt. 156, terzo
comma, e 157 c.p.c. essendo la nullità in questione prevista in
funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Dunque, la circostanza che solo taluni dei convenuti abbiano eccepito
la nullità della citazione per indeterminatezza del suo contenuto non
costituisce circostanza che preclude, nei confronti dei resistenti che
non hanno formulato analoga deduzione difensiva, la rilevazione del
vizio strutturale dell’atto introduttivo del giudizio.
28
29
Inoltre, il fatto che la questione della nullità della citazione sia stata,
per alcuni, rilevata d’ufficio non impone l’attivazione del contraddittorio
ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c..
Tale norma prevede che «Se ritiene di porre a fondamento della
decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore
a
venti
e
non
superiore
a
quaranta
giorni
dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
osservazioni sulla medesima questione».
Nella
vicenda
in
esame,
infatti,
non
è
prospettabile
una
compromissione del contraddittorio, poiché non vi è una decisione
calata sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e
risolta senza alcun contributo delle parti stesse (Cass., ord. n. 22731
dell’11.12.2012).
A tal proposito, occorre considerare che il profilo invalidante è comune
a tutti i convenuti trattandosi di una carenza degli elementi
indispensabili della citazione, che trasversalmente investe le posizioni
di ciascuno di essi.
Rispetto a tale scenario, l’unico soggetto avente interesse ad
articolare difese sulla questione, cioè la Procura agente (essendo
intuitivamente insussistente un apprezzabile interesse dei convenuti
silenti sulla questione della nullità a formulare argomentazioni,
trattandosi di aspetti che orientano la definizione della controversia in
senso a loro favorevole), ha avuto modo di esporre le ragioni di
29
30
dissenso replicando nell’udienza di discussione alla pertinente
eccezione sollevata da alcune delle parti.
Dunque, avuto riguardo agli interessi coinvolti, nel caso di specie,
l’eventuale invito, per le parti che non avevano articolato la specifica
deduzione, a presentare una memoria sul tema della nullità della
citazione si risolverebbe in una misura atta solo di rimandare la
definizione della controversia, compromettendo l’interesse alla sua
celere definizione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, nell’atto di citazione emesso nei
confronti dei convenuti non emergano evidenti e gravi carenze in
ordine alle ragioni della domanda, tali da comprometterne l’idoneità ad
instaurare il giudizio.
La nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del
“petitum”, sussiste nel caso di totale omissione o assoluta incertezza
del “petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento
giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, come il bene della
vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che,
l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda, per produrre nullità,
deve essere assoluta, come appunto stabilisce la norma.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che solo laddove
“manchi del tutto l’indicazione dell’effettivo ammontare del danno
contestato, del suo fondamento e della sua imputabilità al soggetto
convenuto potrà parlarsi di indeterminatezza del petitum. La mera
corretta quantificazione del danno potrà, invece essere oggetto
30
31
proprio del processo.” (Corte dei Conti, III Sez. d’Appello, sent. n. 90
del 25.2.2009)
Non si fa, cioè, luogo “alla dichiarazione di nullità ed al conseguente
ordine all’attore ex art. 164 c.p.c., comma 5, di integrare l’atto di
citazione allorquando il petitum, inteso sia sotto il profilo formale del
provvedimento richiesto che sotto quello sostanziale del bene della
vita oggetto della domanda, sia desumibile dal complesso dell’atto e
dalla documentazione ivi allegata.”. (Corte dei Conti, Sez. Veneto,
sent. n. 200 del 12.6.2013)
Relativamente alla “causa petendi”, il giudice ha, invece, il poteredovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto
dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle
parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa,
modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio, dovendo questi ultimi essere
puntualmente indicati (Cass. Sez. I, sent. n. 28986 del 10.12.2008).
La ragione ispiratrice delle predette disposizioni risiede nell'esigenza
di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e
puntuali difese e di offrire al giudice l'immediata contezza del thema
decidendum.
Nel valutare il grado di incertezza della domanda, occorre, pertanto,
avere riguardo alla natura del relativo oggetto ed alla relazione in cui
con esso si trovi eventualmente la controparte, dovendosi stabilire se
tale rapporto consenta comunque un'agevole individuazione di quanto
l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, sia tale da
31
32
rendere effettivamente difficile l'approntamento di una precisa linea di
difesa (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent., 20-6-2011, n. 13448; Cass., Sez.
II, 21.11.2008, n. 27670; Cass. Sez. I, 12.11.2003, n. 17023).
Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, anche secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, l’incertezza del petitum e/o della causa petendi che giustificano
una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164,
comma 4, c.p.c., può verificarsi “qualora manchino del tutto le
conclusioni in ordine all'oggetto della domanda o quando alcune delle
indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, da non
consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice,
l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge” (Corte dei conti,
Sez. I d’Appello, sent. n. 339 del 22.5.2013; Sez. I d’Appello, sent. n.
253 del 12.2.2014; Sez. Veneto, sent. n. 200 del 12.6.2013; Sez. III
d’Appello, sent. n. 746 del 2.11.2010).
Ha chiarito, di recente, la giurisprudenza di questa Corte che “Detta
nullità presuppone che la domanda (petitum) e/o le ragioni di diritto
(causa petendi), e/o i fatti di causa vengano del tutto omessi o
risultino assolutamente incerti ed indeterminati. Essa deve investire
l’intero contenuto dell’atto, sulla scorta di un’attività interpretativa dello
stesso, unitamente ai documenti allegati, rimessa al giudice di merito,
<<producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio,
l’oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto
che quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la
ragione ispiratrice della norma, che impone all’attore di specificare sin
32
33
dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda:
ragione che risiede nel porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che
di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con
la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di
incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla
relazione in cui con esso si trovi eventualmente la controparte: se tale,
cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto
l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se viceversa, tale da
rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l’approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. Sez. Un., sent.
n. 8077 del 2012; in terminis Sez. I, n. 17023/2003; Sez III, n.
27670/2008).” (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 458 del
7.7.2014).
“Se ne deduce che l’editio actionis è vulnerata, nella sua esigenza di
assicurare
un
compiuto
diritto
di
difesa,
da
un’insufficiente
determinazione dell’oggetto della domanda, ossia di petitum e causa
petendi, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi
identificatori del diritto fatto valere. Tale verifica, però, deve effettuarsi
da parte del Giudice, attraverso un esame complessivo dell’atto
introduttivo e dei documenti allegati (cfr. Cass. Sez. I Civ., n.
17023/03) con la conseguenza che una valutazione in termini di
nullità/inammissibilità della pretesa può essere fatta solo allorché
l’oggetto sia “assolutamente” incerto, tale da ledere il diritto
costituzionale all’approntamento di un’adeguata ed informata difesa.”
33
34
(Corte dei Conti, Sez. Veneto, sent. n. 101 del 4.4.2013. In senso
conforme, Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 167 del 31.1.2014;
Sez. I d’Appello, sent. n. 339 del 22.5.2013; Sez. III d’Appello n. 746
del 2.11.2010; Sez. Puglia, sent. n. 1373 del 16.10.2013).
L’identificazione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni della stessa da operarsi caso per caso - postula, quindi, una valutazione
sull'insieme delle indicazioni di fatto e di diritto e sulla loro idoneità a
porre immediatamente il soggetto chiamato in giudizio nella
condizione di apprestare adeguate difese.
Ebbene,
nel
caso
di
specie,
nell’atto
di
citazione
risultano
compiutamente esplicitati il petitum, la causa petendi, nonché i fatti
posti a fondamento della pretesa.
Con riferimento al petitum, la Procura ha rappresentato chiaramente
(atto di citazione, pag. 7, 9 e 13) che il danno erariale, contestato al
personale docente del corso serale 1^ AS, era pari alla retribuzione
percepita da ciascuno degli insegnanti nel periodo in cui nessuno
degli
alunni
aveva
frequentato
le
lezioni,
quantificandolo
complessivamente e per ciascuno dei convenuti, secondo gli importi
calcolati dall’Amministrazione di appartenenza.
Per i docenti, la Procura ha individuato la causa petendi nella
mancata prestazione contrattuale ed in particolare, nella omissione
della attività di insegnamento e di attività alternative, nella mancanza
di fattiva collaborazione nella evidenziazione del problema delle
assenze e nella individuazione di soluzioni in termini di prestazioni
34
35
alternative alla docenza nella classe 1^ AS (atto di citazione, pag. 6, 7
e 8).
Per quanto riguarda il Prof. Zocca, la Procura ha chiaramente indicato
il petitum “nella misura del 20% della retribuzione percepita … nel
periodo dal 04.03.2008 al 28.05.2008, arco temporale interessato
dalla patologica assenza.” (atto di citazione pag. 10), quantificandolo
in € 1.862,12 (atto di citazione, pag. 14).
La causa petendi è individuata nel danno da disservizio causato dalla
condotta omissiva del docente, che non avrebbe correttamente
adempiuto ai doveri di vigilanza, informazione e collaborazione con la
dirigente scolastica, inerenti alla sua qualità di coordinatore del
“Progetto Sirio”.
Considerato che l’atto di citazione risulta sufficientemente completo
nella indicazione di petitum e causa petendi, nonché nella illustrazione
dei fatti di causa, l’eccezione di nullità per indeterminatezza deve
essere respinta.
3. Richieste probatorie
In via preliminare, poi, il Collegio, ritenuta l’esaustività dell’istruttoria e
della documentazione versata in atti e non ritenendo, quindi,
sussistenti validi motivi per giustificare il prolungamento dell’attività
processuale, nel rispetto dei principi di economicità e speditezza
dell’azione (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 35 del 2014),
rigetta la richiesta di ammissione di prova testimoniale, nonché la
richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione, avanzata da
alcuni convenuti.
35
36
4. Il merito
In ragione dell’avvenuto risarcimento del danno contestato dalla
Procura, non sono stati citati in giudizio la dirigente scolastica,
Prof.ssa Gobbi, la coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani e i docenti
della classe 1^ AS, Prof. Leone, Prof. Lo Porto e Prof.ssa Zernitz.
E’ stata, poi, archiviata dall’Organo requirente la posizione dei
Professori Bregolin e Muccignatto, poiché avevano comprovatamente
svolto attività alternative, durante le ore in cui non avevano potuto
tenere lezione presso la classe 1^ AS per l’assenza degli studenti e
avevano predisposto relazioni veritiere sul programma svolto.
L’attuale giudizio è stato, pertanto, incardinato solamente nei confronti
dei docenti della classe 1^AS, Prof. Del Mastro, Prof. Tavolin, Prof.
Rigobianco e Prof.ssa Salviati, nonché nei confronti del coordinatore
del “Progetto Sirio”, Prof. Zocca.
Di seguito, verranno analizzate separatamente le posizioni dei
docenti, cui viene imputata la produzione di un danno erariale
conseguente alla mancata prestazione lavorativa e la posizione del
coordinatore Prof. Zocca, cui viene imputata la produzione di un
danno da disservizio.
4.1 Quadro normativo
Al fine di valutare la legittimità della condotta degli attuali convenuti,
docenti e coordinatore del “Progetto Sirio”, le normative primaria e
secondaria di riferimento sono il Decreto Legislativo n. 297 del 16
aprile 1994: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
36
37
personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20062009, il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Industriale
Statale “Antonio Pacinotti, le disposizioni del Ministero della Pubblica
Istruzione – Direzione Generale Istruzione Tecnica (Linee Guida)
relative al “Progetto Sirio”.
L’articolo 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994 regola la composizione e le
funzioni del consiglio di classe nelle scuole secondarie e al proposito,
per quanto qui di rilievo, stabilisce che: “… il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria (è composto) dai docenti di ogni
singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio (…)
di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315
comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, (…) del consiglio di classe:
(…)
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli
studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
(…) 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i
docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di
laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie
tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e
nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono
formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i
docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
37
38
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di (…)
classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di (…) classe sono presieduti rispettivamente dal direttore
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio,
loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle
lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in
ordine
all'azione
educativa
e
didattica
e
ad
iniziative
di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le
competenze
in
materia
di
programmazione,
valutazione
e
sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si
pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo
unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. (…).”.
Il successivo art. 7 regola la composizione e le funzioni del consiglio
dei docenti disponendo che: “1. Il collegio dei docenti è composto dal
personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno
altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi
del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di
classi del circolo o istituto. (…).
2. Il collegio dei docenti:
38
39
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione
educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle
specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte
le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d)
valuta
periodicamente
l'andamento
complessivo
dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse
o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal
consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
39
40
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle
scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di
quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di
collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti
sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o
impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi
siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di
handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o
istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
(…)
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo
unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene
conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico
e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in
ore non coincidenti con l'orario di lezione.
40
41
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore
didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del
precedente comma 2, lettera h).”.
A norma dell’art. 395 del medesimo decreto “1. La funzione docente è
intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della
cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e
critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro
normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse
con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura
dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità
scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche
nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della
scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di
cui siano stati nominati componenti.”.
A norma del successivo art. 396: “1. Il personale direttivo assolve alla
funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di
istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni,
assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed
41
42
esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che
non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di
ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
(…) b) presiedere il collegio dei docenti, (…) il consiglio di classe (…);
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi
collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse
dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del
collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento,
insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di
sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o
dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
(…)
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli
alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la
disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle
42
43
aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli
richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei
docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo
121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari
ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna
rotazione nel tempo.
(…)
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione
direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal
preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo
unico.”.
Il C.C.N.L. 2006 – 2009, del comparto di riferimento, vigente all’epoca
dei fatti, all’art. 26 disciplinava la funzione docente, disponendo che:
“1.
La
funzione
docente
realizza
il
processo
di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari
ordini e gradi dell'istruzione. 2. La funzione docente si fonda
sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento
e
formazione
in
43
servizio.
3.
In
attuazione
44
dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso
processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e
verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta
formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli
alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento,
anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di
apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. (…).”.
Secondo l’art. 27, “(…)I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.”.
A norma dell’art. 28, “1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni
modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale
e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle
istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal
Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15
marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso
Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
44
45
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività
di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di
insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla
base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale
delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono
conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il
piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio
dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didatticoeducativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno
scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data
informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. (…)”.
In base all’art. 29, poi, “1. L’attività funzionale all’insegnamento è
costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche
a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione,
documentazione,
aggiornamento
e
formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
45
46
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa
l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle
scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella
predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio
degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione. (…)”.
L’art. 34 disciplina, infine, l’attività di collaborazione con il dirigente
scolastico: “1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001,
(…) il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui
individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali
collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente
retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a
carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni
col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).”.
46
47
Il Piano Formativo dell’Istituto prevedeva l’adesione al “Progetto Sirio”,
un sistema formativo flessibile per gli adulti, inteso a qualificare
persone prive di professionalità aggiornata, per le quali la licenza
media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale
e/o lavorativa e consentire la riconversione professionale di adulti già
inseriti che vogliano o debbano ricomporre la propria identità
professionale.
La struttura dei corsi aveva carattere modulare e flessibile (art. 2.2.
del Progetto), sia con riferimento all’orario delle lezioni, che al
calendario scolastico, che, anche all’aggregazione degli studenti in
gruppi scolastici per livelli.
Era prevista la funzione del “tutoring”, svolta da uno dei docenti del
consiglio di classe. Tale funzione era espressamente e formalmente
assegnata attraverso una nomina che prevedeva modalità, tempi e
controlli per il suo espletamento. Il compito del “tutor” era l’aiuto ad
allievi in difficoltà (art. 2.4. del Progetto).
La sede del coordinamento didattico era individuata nel consiglio di
classe.
Figura specifica di riferimento era il coordinatore di classe, cui, tra
l’altro, spettava di “curare il coordinamento del Consiglio di classe
(o.d.g., organizzazione e predisposizione di materiali ecc.), nonché
raccogliere sistematicamente informazioni (andamento scolastico e
disciplinare, problemi di relazione e/o socializzazione, assenze e
ritardi) e curarne la diffusione.” (art. 3 del Progetto).
47
48
Il Piano formativo dell’Istituto, per l’anno 2007-2008, con specifico
riferimento al “Progetto Sirio”, per quanto non espressamente
previsto, rinviava alla pubblicazione ministeriale relativa.
4.2 La posizione dei docenti
Per quanto emerge dall’atto di citazione, la Procura, con riferimento ai
docenti della classe 1^ AS, Prof. Del Mastro, Prof. Tavolin, Prof.
Rigobianco e Prof.ssa Salviati, contestava la responsabilità per il
danno prodotto al M.I.U.R. da ciascuno di essi, quantificato nella
retribuzione a ciascuno corrisposta nel periodo di assenza totale degli
studenti.
La condotta causativa del danno veniva sostanzialmente individuata
dall’Organo requirente nella omissione della prestazione lavorativa nel
periodo di detta assenza (4.3.2008 – 28.5.2008).
In particolare, la Procura contestava agli insegnanti di avere
mantenuto “una condotta assolutamente inadeguata, completamente
indifferente, sostanzialmente inerte e passiva, rispetto alla mancanza
di studenti del corso serale, senza porvi tempestivamente rimedio. Dai
verbali del Collegio docenti e del Consiglio di classe risulta(va)
evidente che la constatazione delle assenze “stabilizzate” fosse nota,
ma, nonostante la situazione, gli odierni convenuti (avevano) omesso
palesemente di intervenire formalmente, al fine di evitare il verificarsi
del danno patrimoniale, pari alla corresponsione degli stipendi a loro
docenti,
a
fronte
di
una
prestazione
scientemente.” (atto di citazione, pag. 7).
48
lavorativa
non
resa,
49
Secondo la Procura, poi, “La condotta dei coordinatori e del personale
docente
(…)
(era),
quantomeno,
palesemente
e
gravemente
colpevole. Infatti gli stessi non (avevano) solamente omesso di
segnalare alla Dirigente scolastica la costante assenza degli studenti,
ritenendo, con un semplicistico sillogismo, che la medesima non
poteva non sapere, ma (avevano) continuato a erogare una
prestazione lavorativa “fittizia”, falsamente documentata negli scrutini
finali della 1^ AS, nonché nelle relazioni sui programmi svolti e sui libri
di testo utilizzati elaborate da ciascun docente, come prescritto, alla
fine dell’anno scolastico e da loro personalmente sottoscritte.” (atto di
citazione, pag. 8).
Secondo la Procura, “Riguardo alle contestazioni esplicitate nell’invito
a dedurre nei confronti dei docenti giova(va) evidenziare innanzitutto
che nella relazione del Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio
Scolastico regionale per il Veneto del 22/7/2008 prot. n. 268/ris
indirizzata alla sola Dirigente scolastica Gobbi, il riferimento <<al
mancato reimpiego dei docenti della classe con zero alunni in attività
alternative
all’insegnamento>>
se
precisa(va)
l’ambito
della
contestazione a carico della Dirigente, parimenti mostra(va) l’altro
fronte della responsabilità in capo ai docenti che, oggettivamente, tale
attività di insegnamento non (avevano) svolto.
Non vi era alcuna ragione che legittimasse la loro statica disponibilità
a rimanere a scuola nell’orario serale, senza insegnare.” (atto di
citazione, pag. 19).
“… i docenti della 1^ AS prendevano atto supinamente della
49
50
particolare situazione, nel senso che annotavano sul registro di classe
le assenze di tutti gli alunni, ma non stabilivano nei consigli di classe
criteri per le loro assegnazioni ad attività alternative, né proponevano
altre iniziative.” (atto di citazione, pag. 21).
A parere dell’Organo requirente, quindi, si sarebbe “in conclusione,
determinato un grave problema di comunicazione tra i vari livelli,
sostanzialmente tre, di competenze, e ciascuno dei soggetti
responsabili si è colpevolmente sottratto ai doveri, rectius, obblighi
minimi di dare contezza degli andamenti scolastici al vertice
istituzionale del Pacinotti.” (atto di citazione, pag. 26).
Per quanto emerge dalla complessiva lettura dell’atto di citazione, la
Procura ravvisava un danno erariale derivato dalla mancata
prestazione lavorativa degli insegnanti, i quali, a fronte dell’assenza di
tutti gli studenti, protrattasi per un periodo di circa un mese e mezzo,
non avevano tenuto le lezioni previste, né avevano svolto attività
alternative, non avevano formalmente segnalato la situazione alla
Dirigente scolastica e, infine, avrebbero anche falsamente attestato
l’avvenuto svolgimento dei programmi.
Per la sussistenza della responsabilità erariale, occorre che siano
provati dall’Organo Requirente il danno, la condotta foriera dello
stesso, imputabile ai soggetti convenuti, il nesso causale tra la
condotta imputata ed il danno prodotto e l’elemento soggettivo della
colpa grave o del dolo.
50
51
Nel caso di specie, risulta provato - e, peraltro, non è contestato - che
gli insegnanti convenuti non avevano tenuto le lezioni agli studenti
della classe 1^ AS, nel periodo dal 4.3.2008 al 28.5.2008.
Tuttavia, rileva il Collegio che la mancata prestazione è stata causata
dall’assenza di tutti gli studenti per il predetto periodo, non da una
deliberata scelta del personale docente.
In
un
corso
caratterizzato
di
dalla
insegnamento
più
ampia
come
quello
flessibilità,
in
perché
discussione,
frequentato
prevalentemente da studenti adulti, lavoratori e stranieri, le assenze
erano un fenomeno diffuso, ben noto a tutti, anche alla dirigente
scolastica, e tollerato, pur non trovando conferma normativa e/o
regolamentare la tesi dell’inesistenza dell’obbligo di frequenza.
E, peraltro, che l’assenza di tutti i discenti si sarebbe prolungata per
un periodo così rilevante non era prevedibile ex ante, atteso che
nessuno degli stessi si era formalmente ritirato dal corso o aveva
preventivamente comunicato l’interruzione della frequentazione delle
lezioni.
Neppure può sottacersi che, in sede di ispezione, sono state rilevate
irregolarità nella protocollazione delle domande di iscrizione al corso,
cosicché non è neppure certo che, alla data prevista dalla vigente
normativa, le richieste di iscrizione pervenute fossero di numero
sufficiente ad avviare il corso.
E’ ben possibile, pertanto, che la totale assenza di alunni si sia
determinata anche a causa di irregolarità nelle iscrizioni, che forse fin
51
52
dall’inizio non erano sufficienti ad attivare la classe, e detta situazione
non sembra riconducibile a responsabilità in capo ai docenti.
Inoltre, sin dall’inizio dell’anno scolastico, solo parte degli studenti
iscritti avevano iniziato regolarmente la frequentazione del corso.
Orbene, per quanto risulta dai registri di classe, gli insegnanti
convenuti erano sempre presenti a scuola, quando avrebbero dovuto
tenere le lezioni e, come era loro dovere, avevano sempre annotato le
assenze sul registro di classe.
Il fenomeno dello svuotamento progressivo del corso, inoltre, era stato
evidenziato più volte in sede di collegio dei docenti e di consiglio di
classe, come risultante dai verbali delle riunioni e riconosciuto dalla
stessa Procura (atto di citazione, pag.7).
Gli insegnanti, pertanto, hanno correttamente utilizzato gli strumenti
che l’ordinamento vigente prevede per la registrazione e la
evidenziazione del fenomeno delle assenze.
Era assolutamente ragionevole, per gli insegnanti, ritenere che la
dirigente scolastica fosse al corrente della situazione, atteso che,
come era suo preciso dovere, le sarebbe stato sufficiente, per
comprendere l’entità del fenomeno, controllare i registri e leggere i
verbali del collegio dei docenti e del consiglio di classe, strumenti
normativamente previsti per la comunicazione tra le componenti del
corpo docente e la dirigente.
Era noto, inoltre, che la dirigente scolastica aveva autorizzato la
Prof.ssa Viani a svolgere attività alternative durante le ore di assenza
di tutti gli studenti del corso.
52
53
Quindi, non si poteva ragionevolmente dubitare del fatto che la stessa
fosse stata allertata.
E ciò, pure in considerazione del ruolo di coordinatrice della classe 1^
AS attribuito dalla Prof. Viani, che, per quanto previsto dall’art. 3 del
documento ministeriale sul “Progetto Sirio”, era anche la figura
preposta a raccogliere informazioni sulla classe - comprese
espressamente quelle relative alle assenze - e a curarne la diffusione,
nonché a predisporre l’ordine del giorno del consiglio di classe,
ovviamente in relazione alle problematiche emerse.
Peraltro, neppure competeva agli insegnanti proporsi o attivarsi per
richiedere che venissero assegnate attività alternative.
In primo luogo, come già detto, non era prevedibile ex ante la durata
dell’assenza di tutti i discenti, ma, soprattutto, la previsione e
l’organizzazione di dette attività era compito della dirigente scolastica
e non dei singoli docenti, che, comunque, nell’ambito delle riunioni del
collegio dei docenti, più volte avevano segnalato l’aggravarsi del
problema delle assenze.
Il fatto che alcuni docenti si fossero attivati per occupare in modo
proficuo le ore in cui avrebbero dovuto tenere lezione e gli studenti
erano tutti assenti può certamente reputarsi atteggiamento meritevole,
ma non può considerarsi iniziativa doverosa, proprio in ragione della
circostanza che l’attribuzione delle attività ai docenti, sia all’inizio che
nel corso dell’anno scolastico, in caso di sopravvenute esigenze,
come nel caso di specie, era compito esclusivo della dirigente
(C.C.N.L. 2006 – 2009, art. 28, punto 4).
53
54
Di talché, non avere svolto attività alternative, in assenza di
disposizioni dell’Organo competente, di certo non può integrare una
violazione dei doveri di ufficio.
Era doveroso, per i docenti, essere presenti nella scuola nelle ore in
cui avrebbero dovuto tenere le lezioni, compilare correttamente i
registri di classe con le assenze degli studenti e lasciarli a
disposizione della dirigente, presenziare ai collegi dei docenti e ai
consigli di classe evidenziando il problema.
E a tali obblighi, gli stessi hanno ottemperato.
Non era loro dovere assumere singolarmente iniziative per individuare
la soluzione del problema, né per impiegarsi spontaneamente ed
autonomamente in attività alternative, atteso che l’organizzazione
delle attività scolastiche nel complesso e la gestione operativa delle
criticità di tal fatta competevano, in via esclusiva, alla Dirigente, che
avendo la visione complessiva della situazione dell’Istituto, era anche
l’unica che poteva e doveva operare in tal senso.
Neppure, poi, può ritenersi gravemente colpevole la condotta degli
insegnanti, che, secondo quanto sostenuto dalla Procura, non
avrebbero correttamente compilato i moduli di svolgimento dei
programmi e dei libri utilizzati.
A prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla sufficienza
del corredo probatorio fornito dalla Procura, con riferimento alle
condotte innanzi dette, per ciascuno degli insegnanti convenuti, viene
in rilievo il fatto che in una situazione del tutto anomala e mal gestita
dai vertici dell’Istituto, che nessuna indicazione al riguardo avevano
54
55
ritenuto di dare, infatti, è del tutto comprensibile che i docenti si siano
regolati, nella compilazione dei moduli, sulla base di come avevano
sempre operato in precedenza, in situazioni di non criticità, facendo
riferimento ai programmi che avrebbero svolto nel caso in cui gli
studenti si fossero presentati alle lezioni o ai programmi svolti con gli
studenti della classe 1^, collocati a inizio anno in 2^.
E, d’altro canto, la regolarità degli adempimenti consueti relativi
all’anno scolastico e la conseguente linearità delle procedure di
rendiconto delle attività svolte e di valutazione degli studenti era stata
minata proprio dalla decisione della dirigente, che, a inizio anno,
aveva consentito lo spostamento degli studenti dalla 1^ AS alla 2^ AS,
salvo, poi, ritrasferirli in 1^, alla fine dell’anno, nel tentativo di
ricondurre a regolarità il proprio operato, rendendo così impossibile
agli insegnanti attendere correttamente e linearmente ai propri
compiti.
Il danno erariale contestato, pertanto, lungi dal potersi ricondurre alla
condotta dei docenti, che hanno correttamente adempiuto ai propri
doveri, considerata la situazione, è derivato dalle gravissime omissioni
dei vertici dell’Istituto, cui unicamente ed esclusivamente spettava, in
base alla normativa vigente all’epoca dei fatti, il dovere di porre
rimedio al fenomeno delle assenze degli studenti, anche in termini di
gestione delle risorse umane non impiegate a causa dello
svuotamento totale della classe.
55
56
Vanno, pertanto, assolti da ogni addebito gli insegnanti convenuti,
Aldo Giulio Del Mastro, Massimo Rigobianco, Cristina Salviato e
Marco Tavolin.
4.3 La posizione del coordinatore del “Progetto Sirio”, Stefano
Zocca
La Procura addebitava, nell’atto di citazione, al Prof. Zocca la
produzione di un danno da disservizio, quantificabile nella misura del
20% della retribuzione percepita nel periodo dal 4.3.2008 al
28.5.2008, arco temporale interessato dalla assenza della totalità
degli studenti della classe 1^ AS.
Secondo l’Organo requirente, il Prof. Zocca, “che svolgeva la funzione
di docente in altre classi del serale ma, soprattutto, era notoriamente
identificato dagli altri docenti nella sua valenza di coordinatore di
pluriennale esperienza dell’intero progetto Sirio” (atto di citazione,
pag. 10), avrebbe dovuto, “nell’ambito della specifica competenza
strumentale
di
coordinator(e)
–
collaborator(e),
comunicare
formalmente alla Dirigente il progressivo e poi completo svuotamento
della classe 1^ serale.” (atto di citazione, pag. 6).
Lo stesso, unitamente alla dirigente, Prof.ssa Gobbi, e alla
coordinatrice della classe, Prof.ssa Viani, avrebbe “palesemente
disatteso l’obbligo di vigilare sul corretto andamento del corso serale e
di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire l’evento
dannoso, poi verificatosi e/o di porvi rapidamente rimedio.” (atto di
citazione, pag. 11).
56
57
Secondo
la
Procura,
“Il
Prof.
Zocca
e
la
Prof.ssa
Viani,
rispettivamente responsabili del coordinamento del “Progetto Sirio” e
coordinatrice della classe 1^ A “Sirio” (docente, tra l’altro, col maggior
numero di ore nella classe, come si evince dagli atti ed è ribadito
espressamente nel verbale del consiglio di classe del 6.6.2008
riguardante lo scrutinio finale), (avrebbero), dal canto loro, disatteso
l’incarico assegnato, in quanto non (avrebbero) costantemente
vigilato, il primo, sulla realizzazione del predetto progetto e, la
seconda, sulla efficienza sostanziale dell’organizzazione della classe,
ai sensi del comma VII art. 5 D.L.vo n. 297/1994 e dell’art. 142 del
C.C.N.L, che prevede l’individuazione di un delegato del Dirigente
scolastico nei consigli di classe.
Entrambi
(sarebbero)
venuti
meno
agli
obblighi
specifici
di
supervisione e coordinamento tra loro, entro i margini delle proprie
competenze, e con la Dirigenza, obblighi che sono i presupposti
indefettibili per perseguire l’efficacia sostanziale dell’attività scolastica,
che si traduce in formazione degli studenti.
I due coordinatori “intermedi” (avrebbero) omesso di comunicare alla
Dirigente scolastica l’effettiva impossibilità di perseguire gli obiettivi
didattici prefissati, a causa della totale assenza dei discenti,
impedendo, sostanzialmente, la organizzazione di forme di impiego,
alternative, dei docenti o tempestivi riaccorpamenti delle classi di
stranieri, né (avrebbero) assunto un atteggiamento collaborativo propositivo, teso a risolvere il problema.
57
58
Nonostante fossero forti della loro lunga esperienza pregressa nel
serale e consapevoli dell’assoluta inesperienza speculare della
Dirigente
scolastica,
alla
sua
prima
nomina,
(avrebbero)
sostanzialmente abdicato al loro precipuo ruolo di intermediari
istituzionali tra la Dirigente, il corpo docente e tutti i discenti, prescritto
dalla normativa di settore e tanto più necessario in un contesto
impegnativo come l’Istituto Pacinotti ed in una realtà delicata, quale
quella degli studenti serali.” (atto di citazione, pagg. 12 e 13).
Orbene, il danno da disservizio costituisce una posta di danno che,
secondo la ormai consolidata e condivisa giurisprudenza di questa
Corte (si vedano, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent.
n. 107 del 14.5.2014; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 118 del 29.1.2014;
Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 58 del 21.2.2013), si risolve nel
pregiudizio - ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto - recato
dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento
dell’apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una o più delle
seguenti fattispecie: mancato conseguimento della legalità, della
efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività
dell’azione e della attività di una Pubblica Amministrazione (Corte dei
Conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 346 del 28.9.2005); dispendio di
energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o contraffatte
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 18 dell’11.1.2005); costo
sostenuto dall’amministrazione per accertare e contrastare gli effetti
negativi
sull’organizzazione
delle
strutture
e
degli
uffici
in
conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente (Corte dei
58
59
Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 195 del 10.3.2003); costi sostenuti
per il ripristino della funzionalità dell’ufficio (Corte dei Conti, Sez. Giur.
Sicilia, sent. n. 881 del 20 maggio 2002); mancato conseguimento del
buon andamento dell’azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur.
Umbria, sent. n. 511 del 29.11.2001); dispendio di risorse umane e di
mezzi strumentali pubblici (Sezione II centrale di appello, sent. n. 125
del 10 aprile 2000).
La categoria dogmatica del danno da disservizio, quindi, si ricollega
sempre all’espletamento del servizio al di sotto degli standards di
qualità e quantità richiesti e, pertanto, non conforme ai canoni di
efficacia, di efficienza e di economicità (Corte dei Conti, Sez. Giur.
Calabria, sent. n. 319 del 5.11.2012).
La specifica tipologia di danno erariale, progressivamente enucleata
dalla giurisprudenza di questa Corte, presuppone un pubblico servizio
(lato sensu) al quale correlarsi e consiste nel detrimento cagionato
all’organizzazione e/o allo svolgimento dell’attività amministrativa dal
comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia
prodotto inefficienza, inefficacia, diseconomicità ovvero illegittimità
dell’azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107
del 14.5.2014).
In buona sostanza, si realizza un danno da disservizio quando l’agire
pubblico non raggiunge, relativamente al profilo qualitativo, le utilità
ordinariamente conseguibili dall’utilizzo di risorse pubbliche, così
determinandone una sostanziale dilapidazione, sub specie di una
59
60
sotto-utilizzazione funzionale (Corte dei conti, Sez. I d’App., sent.
12.2.2014 n. 253 e sent. 3.12.2008, n. 532).
Più in dettaglio, in giurisprudenza si è riscontrata la sussistenza di un
danno da disservizio in ragione del mancato raggiungimento delle
utilità concretamente ricavabili dall’investimento di una certa quantità
di risorse, umane e strumentali (Sez. Giur. Trentino Alto Adige Trento, sent. n. 79 del 19.9.2005; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 648
del 16.5.2000).
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio non ritiene che il danno da
disservizio sia derivato dalla condotta, peraltro legittima, del
convenuto Prof. Zocca.
Il danno da disservizio, consistente, nella specie, per quanto è dato
evincere dall’atto di citazione, nel mancato conseguimento della
efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività della
attività di una Pubblica Amministrazione e, quindi, nel sostanziale
spreco di risorse umane, secondo la Procura, sarebbe stato causato
dal Prof. Zocca che, in qualità di coordinatore del “Progetto Sirio”,
avrebbe dovuto informare la dirigente scolastica dell’assenza di tutti
gli studenti della classe 1^ AS e farsi parte attiva nella individuazione
di soluzioni organizzative del problema.
Ebbene, per un verso, non può ritenersi che rientrasse tra i doveri
d’ufficio del Prof. Zocca quello di segnalare alla dirigente scolastica la
totale assenza dei discenti della classe I^ AS, atteso che tale
adempimento rientrava espressamente tra le competenze della
coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani, in base all’art. 3 delle Linee
60
61
Guida del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale
Istruzione Tecnica sul “Progetto Sirio” ed in base alla disposizione
dirigenziale che la aveva espressamente nominata coordinatrice di
classe (provvedimento del 27.11.2007, prot. n. 7431/912).
Tanto, a maggior ragione, laddove si consideri che il Prof. Zocca non
aveva incarichi di docenza nella classe I^ AS e, pertanto, non aveva
né il modo, né l’obbligo, né il potere di verificare quotidianamente
l’andamento del fenomeno delle assenze di quella specifica classe.
Ancora, l’incarico di coordinatore del “Progetto Sirio”, affidato al Prof.
Zocca, in base all’atto di nomina del 16.5.2008, prot. n. 3561/9120,
del dirigente scolastico, consisteva nel “coordinare la realizzazione del
suddetto progetto, di curare l'equa distribuzione delle attività e delle
ore tra i docenti coinvolti nel progetto, di sottoporre il progetto ai
monitoraggi che verranno predisposti, di predisporre i dati per la
rendicontazione e di produrre una relazione finale sul progetto
stesso”.
In buona sostanza, le incombenze attribuite al Prof. Zocca, nella sua
qualità di coordinatore, riguardavano il “Progetto Sirio” nel suo
complesso. Il monitoraggio delle assenze non gli competeva quale
attività giornaliera finalizzata alla proficua organizzazione della
didattica corrente e alla corretta ed efficiente gestione del personale
docente, ma era solo un dato, di cui, unitamente agli altri dati, lo
stesso avrebbe dovuto tener conto in sede di rendicontazione, al fine
di relazionare sull’andamento del “Progetto”, con lo scopo di rendere
lo stesso più attinente e funzionale agli obiettivi per il futuro.
61
62
Esulava dalle sue funzioni la gestione delle situazioni critiche di
specifiche classi, nel corso dell’anno scolastico, sia in termini di
evidenziazione di problematiche contingenti – attività che spettava al
collegio dei docenti e alla coordinatrice scolastica -, sia in termini di
ricerca delle soluzioni, che, come detto, spettava alla dirigente
scolastica.
E tutt’al più, se l’apporto del Prof. Zocca fosse stato ritenuto
opportuno ed utile al fine di individuare la soluzione delle
problematiche conseguenti all’assenza totale degli studenti della
classe I^ AS, proprio in ragione delle specifiche competenze maturate
da questi nell’ambito del coordinamento dei corsi serali, spettava alla
dirigenza dell’Istituto di coinvolgerlo nella ricerca delle soluzioni più
efficaci e non era affatto per lo stesso doveroso proporle di propria
iniziativa, sostituendosi alla dott.ssa Gobbi, per nulla rilevando la
dichiarata inesperienza della stessa, sulla quale, comunque, con
l’assunzione dell’incarico, gravavano tutte le responsabilità connesse
alla funzione.
Il Prof. Zocca, pertanto, non può ritenersi responsabile del danno da
disservizio, non potendosi ravvisare, nella condotta dello stesso, profili
di illegittimità e, comunque, non sussistendo alcun nesso di causalità
tra la condotta del convenuto e il danno, immediatamente derivato,
per quanto innanzi illustrato, dalle condotte omissive di altri soggetti.
Anche il Prof. Zocca va, pertanto, assolto da ogni addebito.
5. Spese
62
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Il proscioglimento nel merito di tutti i convenuti impone la liquidazione,
in favore delle difese degli stessi, delle spese processuali, a termini
dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1,
del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L.
23.5.1997, n. 135, così come autenticamente interpretati dall’art. 10
bis, comma 10 della L. 2.12.2005, n. 248.
In specie, il compenso degli avvocati, rapportato all’importanza
dell’opera prestata, e il rimborso delle spese forfetarie, nella misura
del 15% sul totale della prestazione, deve avvenire secondo i
parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2014, recante la Tabella n. 11,
relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti,
vigente dal 3 aprile seguente e applicabile alle liquidazioni successive
alla sua entrata in vigore.
Quanto alla determinazione del valore della controversia, l’art.5,
comma 3, dispone che “Nelle cause davanti agli organi di giustizia ...
nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità
economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la
decisione...”.
In specie, l’entità economica dell’interesse sostanziale ricevente tutela
dall’attivazione del giudizio è costituita, per i convenuti, con
adattamento della predetta norma al giudizio contabile, in cui è
presente il PM, richiedente per conto dell’Amministrazione importi a
titolo di danno, dal quantum che lo stesso pretendeva ab origine dai
63
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medesimi, giacché ogni singola attività difensiva è da parametrare ad
esso (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 136 del 25.6.2014).
Pertanto, il Collegio, considerato che le spese di lite devono liquidarsi
in favore di tutti i convenuti, attese le fasi d’interesse per il giudizio
contabile (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione,
nonché decisionale), secondo quanto previsto dalla predetta Tabella
11, allegata al citato D.M. n. 55/2014, considerati gli scaglioni di
riferimento, liquida le spese in € 540,00 ciascuno, somme tutte da
aumentare del 15% per le spese forfettarie, per Del Mastro Aldo Giulio
(cui era stato contestato un danno per € 856,38) e Salviato Cristina
(cui era stato contestato un danno per € 946,20); liquida le spese in €
1.725,00 ciascuno, somme tutte da aumentare del 15% per le spese
forfettarie, per Massimo Rigobianco (cui era stato contestato un
danno di € 2.044,04), Marco Tavolin (cui era stato contestato un
danno di € 1.193,61) e Stefano Zocca (cui era stato contestato un
danno di € 2.053,95).
Ciò, anche tenuto conto di quanto disposto dall’art. 8, punto 1, del
decreto innanzi citato, in base al quale: “Quando incaricati della difesa
sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai
compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del
soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.”.
Il relativo onere è posto a carico della Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, che, nella vicenda, assume la veste di
Amministrazione di appartenenza dei prosciolti, tenuta a sopportare
gli oneri connessi alla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..
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P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto,
definitivamente pronunciando, proscioglie da ogni addebito i convenuti
Zocca Stefano, Del Mastro Aldo Giulio, Rigobianco Massimo, Salviato
Cristina, Tavolin Marco.
Liquida,
ponendole
a
carico
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, le spese in favore delle difese dei
convenuti prosciolti, nella misura di seguito indicata:
-
Zocca Stefano, € 1.725,00, da aumentare del 15% per spese
forfettarie;
-
Del Mastro Aldo Giulio, € 540,00, da aumentare del 15% per
spese forfettarie;
-
Rigobianco Massimo, € 1.725,00, da aumentare del 15% per
spese forfettarie;
-
Salviato Cristina, € 540,00, da aumentare del 15% per spese
forfettarie;
-
Tavolin Marco, € 1.725,00, da aumentare del 15% per spese
forfettarie.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2014
L’Estensore
Il Presidente
f.to Dott.ssa. Giuseppina Mignemi
f.to Dott. Angelo Buscema
Depositata in Segreteria il 16/10/2014
Il Funzionario Preposto
f.to Nadia Tonolo
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