REPUBBLICA ITALIANA N. 190/2014 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: Dott. Angelo BUSCEMA Presidente Dott. Gennaro DI CECILIA Giudice Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29676 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di 1) ZOCCA STEFANO, c.f.: ZCC SFN 57S09 L736R, nato a Venezia, il 9.11.1957, nella qualità di coordinatore dei corsi serali del “Progetto Sirio”, rappresentato e difeso dall’Avvocato Renato Speranzoni e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Costa n. 20/E 30172; 2) DEL MASTRO ALDO GIULIO, c.f.: DLM LGL 65D19 H926L nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 19.4.1965, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Acerboni e dall’Avvocato Rachele Favero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Fracesco Acerboni, in Mestre (VE), Via Torino n. 125; 2 3) RIGOBIANCO MASSIMO, c.f.: RGB MSM 56E21 L736W, nato a Venezia, il 21.5.1956, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Olivetti, Mario Scopinich e Alberto Checchetto e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Cappuccina n. 40; 4) SALVIATO CRISTINA, c.f.: SLV CST 60L57 I908Z, nata a Spinea (VE) il 17.7.1960, rappresentata e difesa dall’Avvocato Leonello Azzarini e dall’Avvocato Diana De Benedetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Mestre (VE), Via Verdi n. 33; 5) TAVOLIN MARCO, c.f.: TVLMRC71A14L736G, nato a Venezia, il 14.1.1971, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Olivetti, Mario Scopinich e Alberto Checchetto e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Cappuccina n. 40; VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 29676 del registro di segreteria; VISTI gli atti e i documenti di causa; UDITI, nella pubblica udienza del 10 luglio 2014, con l’assistenza del Segretario di udienza, Sig.ra Nadia Tonolo, il Giudice relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi; il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Mariapaola Daino; l’Avvocato Renato Speranzoni per il convenuto Stefano Zocca; l’Avvocato Rachele Favero per il convenuto Aldo Giulio Del Mastro; l’Avvocato Alberto Checchetto per i convenuti Massimo Rigobianco e Marco Tavolin; l’Avvocato Leonello Azzarini per la convenuta Cristina Salviato; PRESENTI, altresì, i convenuti Stefano Zocca e Cristina Salviato; 2 3 FATTO Con atto del 16 ottobre 2013, la Procura Regionale citava in giudizio innanzi a questa Corte Stefano Zocca, Aldo Giulio Del Mastro, Massimo Rigobianco, Cristina Salviato e Marco Tavolin ritenendoli responsabili del danno erariale di complessivi € 7.094,18, asseritamente patito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, derivato dal mantenimento di una classe priva di alunni, per un periodo dell’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito del corso serale del “Progetto Sirio”, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Pacinotti”. A seguito della notizia pubblicata sul Corriere della Sera - Edizione Veneto, del 26.5.2008, nell’articolo intitolato “Dieci insegnanti e un supplente per zero studenti”, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto disponeva un’ispezione, i cui esiti, compendiati in una relazione ispettiva, venivano trasmessi alla Procura di questa Corte. Dalla relazione ispettiva e dalla documentazione probatoria acquisita presso l’Ufficio Scolastico Regionale e presso l’Istituto Pacinotti emergevano i seguenti fatti. In data 14.3.2007, con nota prot. n. 1829/9120, il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) “Antonio Pacinotti”, Prof. Paolo Perinelli, prevedendo diciotto iscritti, richiedeva all’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia l’attivazione, per l’anno scolastico 2007/2008, di una classe 1^, nell’ambito del corso serale del “Progetto Sirio”, coordinato dal Prof. Stefano Zocca. 3 4 In data 23.3.2007, con nota prot. n. 2943/3/C21, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, in un primo momento, non autorizzava l’attivazione della predetta 1^ classe, perché il numero degli iscritti non risultava sufficiente. Successivamente, in data 4.6.2007, con nota prot. n. 3695/9120, il dirigente scolastico dell’Istituto “A. Pacinotti” comunicava all’Ufficio Scolastico Provinciale che erano pervenute, entro i termini previsti, ventuno domande di iscrizione e, pertanto, con decreto n. 2497 del 6.6.2007, disponeva l’attivazione della 1^ classe del “Progetto Sirio”. In data 30.7.2007, con comunicazione prot. n. 1958/1962/C21, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia prendeva atto del decreto dirigenziale. In data 1.9.2007, la Prof.ssa Maria Teresa Gobbi veniva nominata dirigente scolastico dell’I.T.I.S. “A. Pacinotti”, in sostituzione del Prof. Paolo Perinelli. In data 5.9.2007, si riuniva il consiglio di classe del biennio del corso serale del “Progetto Sirio”, presieduto dalla nuova dirigente scolastica e, in quella sede, riscontrata l’elevata presenza di cittadini stranieri con difficoltà linguistiche, si deliberava di riorganizzare la classe 1^, riducendo da ventuno a quattordici il numero degli studenti, spostandone sette, aventi una maggiore competenza linguistica, nella classe 2^. Veniva precisato, inoltre, che l’obiettivo didattico della 1^ classe sarebbe stato il “potenziamento linguistico” degli allievi di origine straniera, con ridotte conoscenze della lingua italiana. 4 5 In data 24.10.2007, dopo l’avvio dei corsi di studio, durante il consiglio di classe della 1^ AS, la Prof.ssa Viani, investita formalmente del coordinamento della classe, evidenziava che, nonostante risultassero iscritti ventuno studenti, solo quattro frequentavano regolarmente le lezioni ed inoltre, uno di essi, a seguito del cambiamento dell’orario di lavoro, avrebbe iniziato a frequentare il corso a settimane alterne. In data 29.10.2007, durante il collegio docenti del corso serale del “Progetto Sirio”, la Prof.ssa Michela Zernitz, così come riportato nel verbale della riunione, manifestava “grande preoccupazione rispetto alla sopravvivenza del corso serale e specificatamente per il biennio in quanto il lavoro con gli stranieri svolto lo scorso anno e quest’anno non sta portando i risultati sperati, in quanto a fronte di un consistente numero di iscrizioni, gli studenti che frequentano con assiduità sono pochi”. In data 19.12.2007, nel consiglio di classe della 1^ AS, veniva nuovamente evidenziato il fatto che gli allievi frequentanti il corso erano solo quattro. Nel successivo consiglio di classe del 28.1.2008, non venivano evidenziate variazioni relativamente alla scarsa presenza di studenti durante le lezioni, ma “si soprassedeva ad ogni adempimento, ad ogni comunicazione formale alla Dirigente scolastica e/o fattiva proposta operativa.” (pag. 3 dell’atto di citazione) Dall’1.2.2008 al 3.3.2008 solamente uno studente della classe 1^ AS frequentava le lezioni e dal 4.3.2008 al 27.5.2008 nessuno studente, iscritto alla classe 1^ AS, frequentava le lezioni. 5 6 Tuttavia, la dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, in ragione dell’astensione obbligatoria per maternità della docente titolare della cattedra di scienze della classe 1^ AS, con decorrenza 11.4.2008, nominava come supplente il Prof. Danilo Lo Porto. A seguito della pubblicazione dell’articolo di stampa predetto, nel quale veniva evidenziata la nomina di un supplente nella classe 1^ AS, nonostante da diverso tempo non vi fossero studenti frequentanti le lezioni, in data 27.5.2008 la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale disponeva, come già detto, un’ispezione presso l’Istituto “A. Pacinotti”. In data 28.5.2008, con provvedimento prot. n. 394, contemporaneamente all’ispezione, la dirigente scolastica disponeva il reinserimento nella classe 1^ dei sette studenti che, all’inizio dell’anno scolastico, erano stati inseriti nella 2^ classe. In data 18.6.2008, l’ispettore depositava la propria relazione, in cui veniva rilevato che la diversa assegnazione degli studenti effettuata all’inizio dell’anno scolastico, con la conseguente riduzione del numero di discenti nella classe 1^ AS, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata, in quanto l’attivazione dei corsi di studio era subordinata ad un numero minimo di studenti iscritti. L’ispettore evidenziava delle anomalie relative alle domande di iscrizione degli studenti al corso serale, che non risultavano protocollate e, pertanto, non vi era la possibilità di verificare se fossero state presentate entro i termini. 6 7 Nella relazione si evidenziava, quindi, la responsabilità della dirigente scolastica Gobbi, una possibile responsabilità e/o corresponsabilità del Prof. Stefano Zocca, coordinatore del corso serale, e della Prof.ssa Eva Viani, coordinatrice della classe I^ AS, i quali ultimi, pur essendo a conoscenza della situazione anomala di assenza di studenti, non avevano segnalato formalmente alla dirigente scolastica l’assenza di discenti e la correlata mancata attività dei docenti assegnati a quella classe. Nelle conclusioni della relazione, l’ispettore escludeva la responsabilità, nella produzione del danno, del personale docente della classe 1^ AS, ipotizzando a loro carico, al più, una mera “violazione del dovere di collaborazione”, mentre la completa responsabilità della vicenda veniva addebitata alla dirigente scolastica per la mancata vigilanza su una situazione critica, vigilanza che rientrava tra i suoi precisi obblighi di servizio. Diversamente da quanto sostenuto nella relazione dell’ispettore, invece, secondo la prospettazione della Procura, il danno sarebbe stato causato oltre che dalle condotte della dirigente, anche da quelle dei coordinatori del Progetto e di classe e dalle condotte del personale docente della classe 1^ AS. La dirigente scolastica, infatti, avrebbe dovuto visionare correntemente i registri scolastici nel corso dell’anno e rendersi conto della peculiare situazione. I coordinatori, “nell’ambito della specifica competenza strumentale di coordinatori-collaboratori, (avrebbero 7 dovuto) comunicare 8 formalmente alla Dirigente il progressivo e poi completo svuotamento della classe 1^ serale.” (atto di citazione, pag. 6). Evidenziava la Procura che, con la circolare n. 197 del 18.1.2008, la dirigente scolastica aveva disposto la sostituzione dei vecchi registri di classe con un nuovo modello, che prevedeva la firma degli studenti, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita. Tuttavia, nonostante tale provvedimento, che aveva reso più semplice la verifica dell’effettiva presenza degli studenti, secondo la Procura “sia la Dirigente che il personale docente continuavano a mantenere una condotta assolutamente inadeguata, completamente indifferente, sostanzialmente inerte e passiva, rispetto alla mancanza di studenti del corso serale, senza porvi tempestivamente rimedio.” (atto di citazione, pag. 7). Affermava la Procura, che “Dai verbali del Collegio docenti e del Consiglio di classe risulta evidente che la constatazione delle assenze “stabilizzate” fosse nota, ma, nonostante la situazione, gli odierni convenuti hanno omesso palesemente di intervenire formalmente, al fine di evitare il verificarsi del danno patrimoniale, pari alla corresponsione degli stipendi a loro docenti, a fronte di una prestazione lavorativa non resa, scientemente. A conferma di ciò, cioè della effettiva conoscenza fattuale e formale da parte della Dirigente e del personale docente dell’assenza di discenti, almeno sporadica, depone anche l’ulteriore considerazione che la prof.ssa Gobbi aveva autorizzato una docente, la coordinatrice della 1^ AS Prof.ssa Viani, a svolgere attività di supporto ad altri allievi della serale durante il 8 9 proprio turno di servizio per completare l’orario di servizio. Tale impiego non sarebbe stato possibile se detti docenti fossero stati realmente impiegati, a tempo pieno, come dovuto, per l’intera durata del loro orario di servizio, nella prescritta attività di insegnamento anche nella classe 1^AS del corso serale “Sirio”, completando così l’intero monte ore settimanale.” (atto di citazione pag. 7). Nelle dichiarazioni degli insegnanti, riportate nella relazione ispettiva, gli stessi affermavano di aver svolto delle attività alternative nelle giornate in cui erano assenti tutti gli studenti, ma, per quanto riferito dalla Procura, ad eccezione della Prof.ssa Viani, non risultava, almeno nella fase istruttoria preliminare alla notifica degli inviti a dedurre, alcuna documentazione comprovante lo svolgimento di altri incarichi e/o attività da parte del personale docente in detto orario. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata dall’Organo requirente emergerebbe la colpevole superficialità della dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, che sarebbe venuta meno al dovere di vigilanza sul corretto andamento dell’attività didattica, sia riguardo ai docenti, che ai discenti e sarebbe addivenuta alla decisione colpevole e improvvida di porre a carico dell’amministrazione scolastica l’onere finanziario ulteriore consistente nel conferimento dell’incarico di supplenza al Prof. Lo Porto, a fronte di una prestazione non resa, ma neanche teoricamente “rendibile”, data l’assenza, già preesistente, di discenti. La condotta dei coordinatori e del personale docente, poi, sarebbe gravemente colpevole per avere gli stessi omesso di segnalare 9 10 formalmente alla dirigente scolastica la costante assenza degli studenti ed avere continuato a percepire lo stipendio per una prestazione lavorativa “fittizia”, falsamente documentata negli scrutini finali della 1^ AS e nelle relazioni sui programmi svolti e sui libri di testo utilizzati, elaborate da ciascun docente, come prescritto, alla fine dell’anno scolastico e da loro personalmente sottoscritte. Secondo la Procura, la parte più consistente del danno sarebbe derivata dallo stipendio corrisposto ai sette insegnanti per l’arco temporale in cui non avrebbero svolto attività d’insegnamento, ovvero dal 4.3.2008 al 28.5.2008. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale, con nota 7.9.2011 prot. n. MIUR.A00DRVE.UFF.I – contr./n12719-c8a, su richiesta della Procura, indicava i criteri adottati per determinare il presunto danno patito dall’amministrazione, posto a base delle varie costituzioni in mora e lo quantificava in € 8.759,07, comprensivo della retribuzione del supplente. Del predetto danno, la Procura chiamava a rispondere, ciascuno in ragione del proprio contributo causale, tutti docenti della classe 1^AS. L’Organo requirente, poi, ravvisava un danno da disservizio causato dalle condotte della dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, del coordinatore del Progetto “Sirio”, Prof. Zocca, e della coordinatrice della classe 1^ AS, Prof.ssa Viani, quantificabile nella misura del 20% della retribuzione rispettivamente percepita da ciascuno, nel periodo dal 4.3.2008 al 28.5.2008, arco temporale interessato dall’assenza di tutti gli studenti. 10 11 In particolare, il predetto danno sarebbe stato causato “dalla condotta superficiale e negligente della Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Teresa Gobbi, del coordinatore del “Progetto Sirio”, Prof. Stefano Zocca, i cui compiti erano specificamente indicati nell’atto di nomina, e la cui pregressa pluriennale esperienza presso i corsi serali lo rendeva un punto costante di riferimento per i colleghi, della coordinatrice della 1^ classe A “Sirio”, Prof.ssa Eva Viani, anche lei addetta da molti anni ai corsi serali, in relazione alla loro funzione di coordinamento e supervisione” (atto di citazione, pag. 10). Gli stessi avrebbero palesemente disatteso l’obbligo di vigilare sul corretto andamento del corso serale e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire l’evento dannoso, poi verificatosi, e/o di porvi rapidamente rimedio. In particolare, la Prof.ssa Gobbi, nella sua qualità di dirigente, avrebbe omesso di effettuare i controlli periodici al fine di verificare il corretto svolgimento delle lezioni del corso serale, le presenze di discenti e docenti attraverso i registri di classe e di autorizzare e/o disporre, per il personale docente, attività alternative, sostitutive di quelle dovute, in caso di totale assenza degli studenti. Inoltre, la Prof.ssa Gobbi avrebbe colpevolmente affidato un incarico di supplenza inutile, per la totale assenza di discenti. Il Prof. Zocca, responsabile del coordinamento del “Progetto Sirio”, e la Prof.ssa Viani, coordinatrice della classe 1^ AS, nonché docente col maggior numero di ore nella classe, sarebbero venuti meno ai doveri derivanti dagli incarichi rispettivamente assegnati, in quanto non 11 12 avrebbero costantemente vigilato, il primo, sulla realizzazione del predetto progetto e, la seconda, sulla efficienza sostanziale dell’organizzazione della classe, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L.vo n. 297/1994 e dell’art.142 del C.C.N.L. Entrambi sarebbero venuti meno agli obblighi specifici di supervisione e coordinamento con la dirigenza, omettendo di comunicare alla dirigente scolastica l’impossibilità di perseguire gli obiettivi didattici prefissati, a causa della totale assenza degli studenti, impedendo, in tal modo, l’organizzazione di forme di impiego alternative dei docenti o tempestivi riaccorpamenti delle classi di stranieri e non avrebbero assunto “un atteggiamento collaborativo – propositivo, teso a risolvere il problema.” (atto di citazione, pag. 12). I due, “nonostante fossero forti della loro lunga esperienza pregressa nel serale e consapevoli dell’assoluta inesperienza speculare della Dirigente scolastica, alla sua prima nomina, hanno sostanzialmente abdicato al loro precipuo ruolo di intermediari istituzionali tra la Dirigente, il corpo docente e tutti i discenti, prescritto dalla normativa di settore e tanto più necessario in un contesto impegnativo come l’Istituto Pacinotti ed in una realtà delicata, quale quella degli studenti serali.” (atto di citazione, pag. 12 e pag. 13). Specificamente, la Procura quantificava nel modo seguente il danno: - il danno erariale contestato al personale docente del corso serale 1^ AS, pari alla retribuzione percepita da ciascuno degli insegnanti nel periodo dal 4.3.2008 al 28.5.2008, ammontava complessivamente ad € 8.759,07, suddiviso come di seguito indicato: 12 13 Bregolin Ilario: € 1.147,80; Del Mastro Aldo Giulio: € 856,38; Muccignatto Ivan: €170,83; Leone Vincenzo: € 279,56; Lo Porto Danilo: € 826,40; Rigobianco Massimo: € 2.044,04; Salviato Cristina: € 946,20; Tavolin Marco: € 1.193,61; Zernitz Michela: € 1.465,08. - il danno da disservizio, pari al 20% della retribuzione lorda percepita dalla Dirigente scolastica dell’Istituto “Pacinotti”, dal Coordinatore del “Progetto Sirio” e dalla Coordinatrice della classe 1^ AS, ammontante complessivamente ad €. 7.434,64, suddiviso come di seguito indicato: Gobbi Maria Teresa: € 3.518,57; Zocca Stefano: € 2.053,95; Viani Eva: € 1.862,12. Il danno erariale complessivo contestato ammontava, pertanto, conclusivamente, ad €. 16.193,71. Nei confronti dei presunti responsabili, come innanzi indicati, la Procura notificava gli inviti a dedurre. Alcuni invitati producevano deduzioni e tutti, ad esclusione del Prof. Lo Porto, chiedevano di essere sentiti personalmente. In particolare, la dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, rappresentava che quello presso l’Istituto “A. Pacinotti” era stato il suo primo incarico 13 14 e ne evidenziava le difficoltà nella gestione, in ragione delle notevoli dimensioni e della grande complessità organizzativa della scuola, strutturata in corsi diurni e serali, anche per i lavori in corso e per l’assenza di diversi mesi del D.S.G.A. ed inoltre per la sua assenza a causa di un incidente. La dirigente, in occasione dell’audizione, sosteneva di non essere mai stata informata - né dai docenti, né dai collaboratori - delle assenze quotidiane di tutta la classe I^ AS e riteneva di avere operato con sufficiente diligenza avendo predisposto, per coordinare l’attività didattica dei corsi serali, un orario di ricevimento specifico, nel pomeriggio, per studenti e docenti e facendo affidamento sulla notevole esperienza maturata da molti anni nel serale dal coordinatore Prof. Zocca, investito anche formalmente della funzione con atto di nomina del 16.5.2008 prot. n. 3561/9120, nonché, come è ordinariamente disposto, dalla coordinatrice della classe 1^ AS, Prof.ssa Viani, nominata con provvedimento del 27.11.2007, prot. n. 7431/912, anch’essa dotata di pluriennale esperienza nei corsi serali. Anche il Prof. Zocca depositava deduzioni e chiedeva di essere sentito. In particolare, in occasione dell’audizione (verbale del 26.9.2013), il Prof. Zocca precisava di essere stato docente del corso serale dal 1991 e coordinatore dal 1996. Evidenziava, tuttavia, di non essere stato docente della classe I^ AS. Rappresentava che il “Progetto Sirio” era caratterizzato dalla mancanza di un obbligo di frequenza per gli studenti e che, 14 15 comunque, pur essendo stato informato dai docenti della classe, non era sua competenza segnalare alla dirigente la persistente assenza totale di discenti, reputando che tale incombenza fosse onere, in base all’art. 3, lett. C del “Progetto Sirio”, della coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani. D’altro canto, il Prof. Zocca non aveva motivo di dubitare che la Prof.ssa Gobbi fosse al corrente della situazione, sia perché le assenze erano facilmente rilevabili dal registro del corso serale, sia perché, proprio in ragione di dette assenze, la dirigente aveva autorizzato proprio la coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani, a svolgere, nelle ore di lezione della 1^ AS, attività di recupero per un alunno del Prof. Zocca. La Procura, poi, rendeva conto del fatto che cinque dei dodici intimati avevano pagato l’importo di danno loro contestato e che detto pagamento poteva considerarsi completamente satisfattorio delle richieste formalizzate dal Requirente, che, conseguentemente, ometteva di descriverne dettagliatamente la condotta pre-processuale e di dare conto delle loro deduzioni e dell’esito delle audizioni, per ragioni di economia processuale, venendo meno ogni contestazione a loro carico. In particolare, riferiva il Requirente, in data 2.10.2013, il Prof. Leone pagava €. 279,56, producendo copia del versamento. La dirigente, Prof.ssa Gobbi, in data 4.10.2013, pagava €. 3.518,57. Il Prof. Lo Porto, in data 9 .10.2013, pagava €. 826,40 La Prof.ssa Viani, in data 9.10.2013, pagava €. 1.866,78. 15 16 In data 10.10.2013, la Prof.ssa Zernitz pagava €. 1.465,08. Veniva, poi, archiviata dalla Procura la posizione di due docenti, il Prof. Bregolin e il Prof. Muccignatto perché, dalle audizioni personali, era emerso che entrambi avevano effettivamente svolto un’attività sostitutiva e avevano predisposto una relazione veritiera sul programma svolto e sui libri di testo usati, diversamente, secondo l’Organo requirente, da tutti gli altri docenti della classe, che avrebbero sottoscritto false dichiarazioni relativamente ai programmi. L’attività di docenza provatamente svolta nelle ore in cui i due predetti insegnanti avrebbero dovuto tenere lezione nella classe 1^ AS, secondo la Procura, giustificherebbe la percezione degli stipendi. In esito alle deduzioni ed alle audizioni, invece, venivano citati in giudizio i docenti Tavolin, Del Mastro e Salviati, non essendo stati detti insegnanti in grado di provare lo svolgimento di attività sostitutive ed il Prof. Rigobianco, che avrebbe formalmente dichiarato, in sede di audizione, di non averle mai svolte. L’organo requirente citava, altresì, in giudizio, il Prof. Zocca, che era stato individuato, nel Collegio dei docenti del 3.9.2007, quale “unico collaboratore per il corso serale.” Dalle risultanze istruttorie, sarebbe emerso, infatti, che il “Progetto Sirio” non escludeva l’obbligatorietà della frequenza per gli studenti, ma consentiva solo una certa elasticità, in funzione dell’utenza composta essenzialmente da stranieri, adulti, lavoratori. Inoltre, il “Progetto Sirio” consentiva di costituire classi solo se vi erano almeno venti iscritti (in tal senso, si veda l’originario diniego di 16 17 autorizzazione dell’Ufficio scolastico di Venezia del 23.3.2007), cosicché le collocazioni degli studenti di prima in seconda e, poi, di nuovo, in prima, al solo fine di formalizzare gli scrutini finali, non potevano considerarsi legittime. Tutti i docenti della classe serale avevano comunicato al Prof. Zocca la totale assenza di studenti e, tuttavia, questi, nonostante il suo ruolo di coordinatore, formalmente incaricato da molti anni e responsabile del “Progetto Sirio”, non si era preoccupato di informare la Dirigente scolastica della situazione, causando un danno da disservizio. Secondo la Procura, si era “in conclusione, determinato un grave problema di comunicazione tra i vari livelli, sostanzialmente tre, di competenze, e ciascuno dei soggetti responsabili si (era) colpevolmente sottratto ai doveri, rectius, obblighi minimi di dare contezza degli andamenti scolastici al vertice istituzionale del Pacinotti.” (atto di citazione, pag. 26). Con decreto del 16 ottobre 2013, apposto in calce all’atto di citazione, il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Veneto fissava per la discussione della causa l’udienza del 10 luglio 2014. Con memoria depositata il 16 giugno 2014, si costituiva in giudizio Stefano Zocca, con il patrocinio dell'Avvocato Renato Speranzoni. Dopo avere ricostruito i fatti rilevanti per il giudizio, la difesa del convenuto precisava che la qualità di coordinatore del “Progetto” non implicava il compito di monitorare e verificare le presenze degli studenti. 17 18 In particolare, come risulterebbe dall'atto di nomina del 16.5.2008, prot. n. 3561/9120, del dirigente scolastico, le funzioni di “Coordinatore Progetto” svolte dallo Zocca, per l'anno scolastico 2007-2008, consistevano nel “coordinare la realizzazione del suddetto progetto, di curare l'equa distribuzione delle attività e delle ore tra i docenti coinvolti nel progetto, di sottoporre il progetto ai monitoraggi che verranno predisposti, di predisporre i dati per la rendicontazione e di produrre una relazione finale sul progetto stesso”. I compiti del coordinatore avrebbero riguardato, pertanto, il “Progetto Sirio” nel suo complesso e si sarebbero concretizzate nell'intrattenere rapporti con la rete provinciale EDA e con enti ed istituzioni esterni per la pubblicizzazione dei corsi e l'organizzazione dell'attività di accoglienza. Non sarebbe rientrata tra le funzioni del coordinatore la vigilanza sull'andamento delle singole classi e la dirigente non avrebbe mai conferito allo Zocca compiti ulteriori, rispetto a quelli previsti nell'atto di nomina. L'indennità di funzione sarebbe stata corrisposta allo Zocca solo per le funzioni di coordinamento generale del progetto. Pertanto, la prima contestazione avanzata al convenuto, relativa al fatto di non avere verificato le presenze degli studenti alle lezioni, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia sostanziale del progetto, risulterebbe infondata. Con riferimento al secondo addebito ascritto dalla Procura allo Zocca, afferente l'asserita omessa comunicazione alla dirigente scolastica 18 19 dell'assenza degli alunni dalle lezioni, la difesa rappresentava che la situazione della classe 1^ AS era ben nota alla Dirigente, come risulterebbe dai verbali delle riunioni dei docenti del corso serale e come risulterebbe anche dai tentativi di recuperare parte degli iscritti, dipendenti dalla ditta Alcoa di Marghera, con la quale esisteva una convenzione fin dal precedente anno scolastico. In tutte le riunioni dei consigli di classe della 1^ AS, così come nelle riunioni del collegio dei docenti, la questione della frequenza era sempre stata posta e discussa. Pertanto, non poteva ragionevolmente dubitarsi che la dirigente scolastica fosse pienamente consapevole della situazione, atteso che la saltuarietà della presenza degli studenti non era un fatto nuovo, né episodico in una classe serale composta prevalentemente da stranieri, adulti, e lavoratori. Inoltre, come detto, il potere-dovere di informare la dirigente scolastica non sarebbe affatto spettato al coordinatore del progetto, ma al consiglio di classe. Il paragrafo 3 delle Linee Guida del “Progetto Sirio”, infatti, prevedeva che la sede del coordinamento didattico fosse il consiglio di classe, cui spettava anche il compito di definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica, nonché l'organizzazione delle attività, in conformità delle linee strategiche espresse dall'Istituto nella carta dei servizi e nel progetto educativo. In particolare, sempre nel paragrafo 3, era previsto che la figura specifica di riferimento fosse il coordinatore di classe cui, in 19 20 particolare, era affidato, tra l’altro, il compito di evidenziare anomalie, anche con riferimento alle assenze. Ricordava la difesa che lo Zocca non era insegnante della classe I^ AS e, quindi, neppure faceva parte del consiglio di classe. La difesa sosteneva, pertanto, che era del tutto superfluo che il Prof. Zocca informasse la dirigente scolastica di una situazione che già le era notissima e che nessuna omissione causalmente rilevante poteva essere ascritta allo stesso, atteso che il danno era causato dalla condotta di chi, conoscendo perfettamente la situazione, avrebbe omesso di provvedere. Concludeva la difesa per il rigetto della domanda formulata nell'atto di citazione. Con memoria depositata il 20 giugno 2014, si costituiva in giudizio Aldo Giulio Del Mastro, con il patrocinio degli Avvocati Francesco Acerboni e Rachele Favero. Il Prof. Del Mastro era l’insegnate tecnico-pratico della cattedra di cui era titolare il Prof. Tavolin. Sosteneva la difesa che non sarebbe attribuibile al convenuto alcuna responsabilità per non avere informato la dirigente dello svuotamento della classe. La circostanza della totale assenza di alunni era nota a tutti: ai titolari di cattedra, alla coordinatrice, al Prof. Zocca, alla dirigente e, comunque, le assenze non erano mai state nascoste, ma risultavano dai registri di classe. 20 21 Evidenziava la difesa come il Del Mastro avesse l’obbligo di presentarsi nel luogo di lavoro e di non allontanarsene. Ancora, durante le ore nelle quali avrebbe dovuto fare lezione alla 1^AS, il Del Mastro si sarebbe dedicato alla costruzione, al montaggio e allo smontaggio della c.d. macchina di Savery, una pompa per l’aspirazione dell’acqua dal fondo delle miniere, inserita nelle programmazioni anche delle altre classi e, pertanto, lo stipendio sarebbe stato “utiliter coepti”. Sottolineava la difesa che i registri di classe venivano consegnati al termine della giornata in portineria e vistati dal dirigente scolastico e/o dal coordinatore. Concludeva la difesa chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine, la riduzione della domanda “di condanna alla somma effettivamente dovuta a titolo di stipendio per le giornate effettivamente lavorate”. Con memoria depositata in data 20 giugno 2014, si costituiva in giudizio il Prof. Massimo Rigobianco, con il patrocinio degli Avvocati Maurizio Olivetti e Alberto Checchetto. In via preliminare, la difesa eccepiva la nullità della citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza con riferimento ai fatti costitutivi della domanda giudiziale. Secondo la prospettazione difensiva, dalla lettura dell'atto introduttivo non emergerebbe quale sia la norma violata da parte del convenuto; quale sia la condotta specifica integrante l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave; quali siano le circostanze di tempo e di 21 22 luogo, in termini di intensità e consistenza, nelle quali l'asserita condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe stata posta in essere; le modalità di calcolo e i relativi parametri adottati per la determinazione dell'asserito danno. Nel merito, la difesa evidenziava che il Rigobianco aveva, per l’anno scolastico 2007 – 2008, un contratto di lavoro a tempo determinato e l’assenza degli alunni, in quanto causa non imputabile al docente, non poteva incidere sull’aspetto retributivo, considerato che il professore aveva comunque dovuto assicurare la prestazione restando disponibile. Inoltre, il docente avrebbe regolarmente svolto il programma del primo anno con gli alunni formalmente iscritti al primo anno, ma che erano stati accorpati al secondo. La difesa evidenziava ancora che il docente era un precario che svolgeva attività didattica solo per alcune ore, in un paio di giorni a settimana, mentre vi erano delle figure deputate al controllo e coordinamento delle attività. L’insegnante, comunque, aveva annotato con regolarità tutte le assenze nel registro di classe e rimaneva a disposizione svolgendo attività con altri allievi, anche se non formalmente autorizzate ed inoltre, non aveva ricevuto ordini di servizio, che indicassero attività alternative da svolgere. Infine, nessuno degli alunni non frequentanti si era mai ritirato formalmente. 22 23 Pertanto, il professore aveva operato nel rispetto degli obblighi contrattuali e non era possibile imputargli alcunché, neppure in termini di mancata collaborazione, atteso che il docente non aveva alcun dovere, né alcuna possibilità di intervenire sull’organizzazione scolastica. La difesa negava, pertanto, la sussistenza del danno e della colpa grave, concludendo, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione e nel merito per il rigetto della domanda. Con memoria depositata il 20.6.2014, si costituiva in giudizio Cristina Salviato, con il patrocinio degli avvocati Leonello Azzarini e Diana De Benedetti. La difesa ricostruiva in fatto la vicenda, evidenziando che la professoressa Salviati insegnava al corso serale dell’I.T.I.S. Pacinotti solo per 4 ore, concentrate in una sola serata, a completamento dell’orario nella scuola di titolarità, il Liceo Sperimentale Stefanini e che, quindi, non aveva mai occasione di incontrare la dirigente scolastica. Preliminarmente, la difesa eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, dalla citazione non sarebbe stato possibile comprendere in cosa sarebbe consistita la responsabilità personale della Salviato, atteso che non erano differenziate le posizioni dei singoli insegnanti; non sarebbe stato indicato il criterio di quantificazione dell’asserito danno imputato alla convenuta, anche rispetto al danno imputato agli altri docenti, né se 23 24 l’importo fosse al lordo o al netto e se andasse a inficiare anche la parte contributiva ed assistenziale dello stipendio. Non sarebbe chiara, poi, la ragione per la quale al collega Leone, che aveva svolto lezioni di chimica insieme alla convenuta, con lo stesso numero di ore, con un inquadramento e un livello superiore alla Salviato, fosse stato contestato solo un danno di € 279,56, mentre alla Salviato fosse contestato un danno di € 946,20. Non sarebbe poi indicato in cosa sarebbe consistito l’elemento soggettivo della colpa grave, atteso che, tra l’altro, non vi sarebbe stata nessuna falsa attestazione relativa ai programmi svolti, avendo il programma per la classe I^ riguardato gli alunni temporaneamente inseriti nella classe II^ e poi ricollocati nella loro classe di appartenenza, laddove, peraltro, il programma era stato sottoscritto solo dal Prof. Leone e non dalla Salviati. La difesa precisava, poi, come la Prof.ssa Salviati avesse correttamente adempiuto alla prestazione lavorativa occupando le ore nelle quali non si presentavano gli alunni preparando le lezioni successive o aiutando gli alunni dell’altra classe. Non sussisterebbe, pertanto, nessun danno erariale. Concludeva, quindi, la difesa chiedendo il rigetto delle domande contenute nell’atto di citazione. In via istruttoria, la difesa chiedeva l’audizione di alcuni testi. Con memoria depositata in data 20 giugno 2014, si costituiva in giudizio Marco Tavolin, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Olivetti e Alberto Checchetto. 24 25 La difesa sintetizzava i fatti evidenziando che il Prof. Tavolin aveva un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 2007/2008, per 3 ore presso la classe I^ AS e per 3 ore presso la II^, per la materia di fisica. Rappresentava la difesa che, durante le ore in cui mancavano gli alunni, il professore era comunque a scuola e svolgeva attività alternative di ausilio agli alunni dell’altra classe o di recupero di testi ritenuti interessanti, che, a seguito dello sgombero del magazzino della biblioteca, sarebbero stati mandati al macero. In diritto, la difesa eccepiva la nullità dell’atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza. In particolare, secondo l’assunto difensivo, dall’atto introduttivo non emergeva quale fosse la norma violata da parte del convenuto; quale fosse la condotta specifica integrante l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave; le circostanze di tempo e di luogo, in termini di intensità e consistenza, nelle quali l'asserita condotta dolosa o gravemente colposa sarebbe stata posta in essere; le modalità di calcolo e i relativi parametri adottati per la determinazione dell'asserito danno. Nel merito, la difesa svolgeva considerazioni analoghe a quelle già riportate per il convenuto Rigobianco, sia sugli aspetti giuslavoristici della questione, che sui profili attinenti più specificamente alla responsabilità erariale. In particolare, la difesa riteneva non sussistere il danno, considerato che il Tavolin aveva svolto attività alternative e a prova di ciò riportava 25 26 in memoria e produceva le dichiarazioni di un’alunna russa e di un dipendente tecnico dell’Istituto. La difesa insisteva, poi, sull’assenza di colpa, considerato che anche il M.I.U.R., datore di lavoro, aveva ritenuto che i docenti non avessero responsabilità nella vicenda, poiché non era loro compito cercare soluzioni alternative alla situazione che si era determinata. Sulla quantificazione del danno, precisava come l'importo indicato di € 1.193,61, da un calcolo approssimativo, era equivalente alla retribuzione di tre ore per sei mesi, quando i fatti contestati riguardavano tre ore settimanali, per un periodo di circa dieci settimane. Concludeva, quindi, la difesa, in via preliminare, eccependo la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti del Tavolin. In via istruttoria, chiedeva l’ammissione alla prova testimoniale e l'acquisizione degli originali delle relazioni e programmi finali relativi alla classe I^ corso serale, presso l'Istituto Pacinotti di Mestre, nonché dei registri di classe. All’udienza del 10 luglio 2014, a Procura e le difese dei convenuti ribadivano le considerazioni e le conclusioni già rassegnate in atti e conclusa la discussione, la causa passava in decisione. DIRITTO 1. Oggetto del giudizio Il giudizio odierno è finalizzato ad accertare la fondatezza della pretesa azionata dalla Procura, concernente un’ipotesi di danno 26 27 erariale, patito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), di complessivi € 7.094,18, oltre interessi legali e spese di giudizio, asseritamente causato, a titolo di colpa grave, dai docenti Del Mastro (€ 856,38), Rigobianco (€ 2.044,04), Salviato (€ 946,20) e Tavolin (€ 1.193,61), nonché del danno da disservizio causato dal coordinatore del “Progetto Sirio”, Prof. Zocca (€ 2.053,95), derivato dal mantenimento di una classe priva di alunni, per un periodo dell’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito del corso serale del “Progetto Sirio”, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Pacinotti”. 2. Sulla nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. A norma dell’art. 1 del R.D. n. 1038 del 1933, “Le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei Conti devono contenere … la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l’oggetto della domanda e l’indicazione dei titoli su cui è fondata.”. A norma dell’art. 3 del medesimo R.D., “Gli atti di cui agli articoli precedenti sono nulli quando … siavi assoluta incertezza sull’oggetto della domanda.”. L’art. 163 c.p.c., applicabile al presente giudizio in forza del rinvio dinamico operato dall’art. 26 del R.D. n. 1038/1933, prevede, poi, che l’atto di citazione debba contenere “3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di 27 28 diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.”. Il successivo art. 164 c.p.c. prevede che “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell’art. 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.”. Occorre, innanzi tutto, prioritariamente chiarire che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (per tutte cfr. Cass., sentenze n. 17495 del 23.8.2011 e n. 26662 del 18.12.2007), in materia di nullità dell'atto di citazione, i vizi riguardanti la editio actionis sono rilevabili d'ufficio dal giudice e non sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto (Corte Conti, Sez. I d’App., sent. n. 107 del 8.4.2002; Sez. Lazio, sent. n. 517 29.3.2011), essendo detta costituzione inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale. Ne consegue che non può farsi applicazione degli artt. 156, terzo comma, e 157 c.p.c. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto. Dunque, la circostanza che solo taluni dei convenuti abbiano eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del suo contenuto non costituisce circostanza che preclude, nei confronti dei resistenti che non hanno formulato analoga deduzione difensiva, la rilevazione del vizio strutturale dell’atto introduttivo del giudizio. 28 29 Inoltre, il fatto che la questione della nullità della citazione sia stata, per alcuni, rilevata d’ufficio non impone l’attivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.. Tale norma prevede che «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». Nella vicenda in esame, infatti, non è prospettabile una compromissione del contraddittorio, poiché non vi è una decisione calata sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse (Cass., ord. n. 22731 dell’11.12.2012). A tal proposito, occorre considerare che il profilo invalidante è comune a tutti i convenuti trattandosi di una carenza degli elementi indispensabili della citazione, che trasversalmente investe le posizioni di ciascuno di essi. Rispetto a tale scenario, l’unico soggetto avente interesse ad articolare difese sulla questione, cioè la Procura agente (essendo intuitivamente insussistente un apprezzabile interesse dei convenuti silenti sulla questione della nullità a formulare argomentazioni, trattandosi di aspetti che orientano la definizione della controversia in senso a loro favorevole), ha avuto modo di esporre le ragioni di 29 30 dissenso replicando nell’udienza di discussione alla pertinente eccezione sollevata da alcune delle parti. Dunque, avuto riguardo agli interessi coinvolti, nel caso di specie, l’eventuale invito, per le parti che non avevano articolato la specifica deduzione, a presentare una memoria sul tema della nullità della citazione si risolverebbe in una misura atta solo di rimandare la definizione della controversia, compromettendo l’interesse alla sua celere definizione. Ciò posto, il Collegio ritiene che, nell’atto di citazione emesso nei confronti dei convenuti non emergano evidenti e gravi carenze in ordine alle ragioni della domanda, tali da comprometterne l’idoneità ad instaurare il giudizio. La nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del “petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che, l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce la norma. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che solo laddove “manchi del tutto l’indicazione dell’effettivo ammontare del danno contestato, del suo fondamento e della sua imputabilità al soggetto convenuto potrà parlarsi di indeterminatezza del petitum. La mera corretta quantificazione del danno potrà, invece essere oggetto 30 31 proprio del processo.” (Corte dei Conti, III Sez. d’Appello, sent. n. 90 del 25.2.2009) Non si fa, cioè, luogo “alla dichiarazione di nullità ed al conseguente ordine all’attore ex art. 164 c.p.c., comma 5, di integrare l’atto di citazione allorquando il petitum, inteso sia sotto il profilo formale del provvedimento richiesto che sotto quello sostanziale del bene della vita oggetto della domanda, sia desumibile dal complesso dell’atto e dalla documentazione ivi allegata.”. (Corte dei Conti, Sez. Veneto, sent. n. 200 del 12.6.2013) Relativamente alla “causa petendi”, il giudice ha, invece, il poteredovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, dovendo questi ultimi essere puntualmente indicati (Cass. Sez. I, sent. n. 28986 del 10.12.2008). La ragione ispiratrice delle predette disposizioni risiede nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum. Nel valutare il grado di incertezza della domanda, occorre, pertanto, avere riguardo alla natura del relativo oggetto ed alla relazione in cui con esso si trovi eventualmente la controparte, dovendosi stabilire se tale rapporto consenta comunque un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, sia tale da 31 32 rendere effettivamente difficile l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent., 20-6-2011, n. 13448; Cass., Sez. II, 21.11.2008, n. 27670; Cass. Sez. I, 12.11.2003, n. 17023). Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’incertezza del petitum e/o della causa petendi che giustificano una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può verificarsi “qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine all'oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge” (Corte dei conti, Sez. I d’Appello, sent. n. 339 del 22.5.2013; Sez. I d’Appello, sent. n. 253 del 12.2.2014; Sez. Veneto, sent. n. 200 del 12.6.2013; Sez. III d’Appello, sent. n. 746 del 2.11.2010). Ha chiarito, di recente, la giurisprudenza di questa Corte che “Detta nullità presuppone che la domanda (petitum) e/o le ragioni di diritto (causa petendi), e/o i fatti di causa vengano del tutto omessi o risultino assolutamente incerti ed indeterminati. Essa deve investire l’intero contenuto dell’atto, sulla scorta di un’attività interpretativa dello stesso, unitamente ai documenti allegati, rimessa al giudice di merito, <<producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all’attore di specificare sin 32 33 dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda: ragione che risiede nel porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui con esso si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. Sez. Un., sent. n. 8077 del 2012; in terminis Sez. I, n. 17023/2003; Sez III, n. 27670/2008).” (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 458 del 7.7.2014). “Se ne deduce che l’editio actionis è vulnerata, nella sua esigenza di assicurare un compiuto diritto di difesa, da un’insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda, ossia di petitum e causa petendi, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto valere. Tale verifica, però, deve effettuarsi da parte del Giudice, attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo e dei documenti allegati (cfr. Cass. Sez. I Civ., n. 17023/03) con la conseguenza che una valutazione in termini di nullità/inammissibilità della pretesa può essere fatta solo allorché l’oggetto sia “assolutamente” incerto, tale da ledere il diritto costituzionale all’approntamento di un’adeguata ed informata difesa.” 33 34 (Corte dei Conti, Sez. Veneto, sent. n. 101 del 4.4.2013. In senso conforme, Corte dei Conti, Sez. Sicilia, sent. n. 167 del 31.1.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 339 del 22.5.2013; Sez. III d’Appello n. 746 del 2.11.2010; Sez. Puglia, sent. n. 1373 del 16.10.2013). L’identificazione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni della stessa da operarsi caso per caso - postula, quindi, una valutazione sull'insieme delle indicazioni di fatto e di diritto e sulla loro idoneità a porre immediatamente il soggetto chiamato in giudizio nella condizione di apprestare adeguate difese. Ebbene, nel caso di specie, nell’atto di citazione risultano compiutamente esplicitati il petitum, la causa petendi, nonché i fatti posti a fondamento della pretesa. Con riferimento al petitum, la Procura ha rappresentato chiaramente (atto di citazione, pag. 7, 9 e 13) che il danno erariale, contestato al personale docente del corso serale 1^ AS, era pari alla retribuzione percepita da ciascuno degli insegnanti nel periodo in cui nessuno degli alunni aveva frequentato le lezioni, quantificandolo complessivamente e per ciascuno dei convenuti, secondo gli importi calcolati dall’Amministrazione di appartenenza. Per i docenti, la Procura ha individuato la causa petendi nella mancata prestazione contrattuale ed in particolare, nella omissione della attività di insegnamento e di attività alternative, nella mancanza di fattiva collaborazione nella evidenziazione del problema delle assenze e nella individuazione di soluzioni in termini di prestazioni 34 35 alternative alla docenza nella classe 1^ AS (atto di citazione, pag. 6, 7 e 8). Per quanto riguarda il Prof. Zocca, la Procura ha chiaramente indicato il petitum “nella misura del 20% della retribuzione percepita … nel periodo dal 04.03.2008 al 28.05.2008, arco temporale interessato dalla patologica assenza.” (atto di citazione pag. 10), quantificandolo in € 1.862,12 (atto di citazione, pag. 14). La causa petendi è individuata nel danno da disservizio causato dalla condotta omissiva del docente, che non avrebbe correttamente adempiuto ai doveri di vigilanza, informazione e collaborazione con la dirigente scolastica, inerenti alla sua qualità di coordinatore del “Progetto Sirio”. Considerato che l’atto di citazione risulta sufficientemente completo nella indicazione di petitum e causa petendi, nonché nella illustrazione dei fatti di causa, l’eccezione di nullità per indeterminatezza deve essere respinta. 3. Richieste probatorie In via preliminare, poi, il Collegio, ritenuta l’esaustività dell’istruttoria e della documentazione versata in atti e non ritenendo, quindi, sussistenti validi motivi per giustificare il prolungamento dell’attività processuale, nel rispetto dei principi di economicità e speditezza dell’azione (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 35 del 2014), rigetta la richiesta di ammissione di prova testimoniale, nonché la richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione, avanzata da alcuni convenuti. 35 36 4. Il merito In ragione dell’avvenuto risarcimento del danno contestato dalla Procura, non sono stati citati in giudizio la dirigente scolastica, Prof.ssa Gobbi, la coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani e i docenti della classe 1^ AS, Prof. Leone, Prof. Lo Porto e Prof.ssa Zernitz. E’ stata, poi, archiviata dall’Organo requirente la posizione dei Professori Bregolin e Muccignatto, poiché avevano comprovatamente svolto attività alternative, durante le ore in cui non avevano potuto tenere lezione presso la classe 1^ AS per l’assenza degli studenti e avevano predisposto relazioni veritiere sul programma svolto. L’attuale giudizio è stato, pertanto, incardinato solamente nei confronti dei docenti della classe 1^AS, Prof. Del Mastro, Prof. Tavolin, Prof. Rigobianco e Prof.ssa Salviati, nonché nei confronti del coordinatore del “Progetto Sirio”, Prof. Zocca. Di seguito, verranno analizzate separatamente le posizioni dei docenti, cui viene imputata la produzione di un danno erariale conseguente alla mancata prestazione lavorativa e la posizione del coordinatore Prof. Zocca, cui viene imputata la produzione di un danno da disservizio. 4.1 Quadro normativo Al fine di valutare la legittimità della condotta degli attuali convenuti, docenti e coordinatore del “Progetto Sirio”, le normative primaria e secondaria di riferimento sono il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 36 37 personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20062009, il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Pacinotti, le disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Tecnica (Linee Guida) relative al “Progetto Sirio”. L’articolo 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994 regola la composizione e le funzioni del consiglio di classe nelle scuole secondarie e al proposito, per quanto qui di rilievo, stabilisce che: “… il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria (è composto) dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio (…) di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 2. Fanno parte, altresì, (…) del consiglio di classe: (…) d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe. (…) 4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori. 5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. 37 38 6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di (…) classe con la sola presenza dei docenti. 7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 8. I consigli di (…) classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. (…).”. Il successivo art. 7 regola la composizione e le funzioni del consiglio dei docenti disponendo che: “1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. (…). 2. Il collegio dei docenti: 38 39 a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; 39 40 h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside; (…) r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 40 41 6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).”. A norma dell’art. 395 del medesimo decreto “1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.”. A norma del successivo art. 396: “1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed 41 42 esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo. 2. In particolare, al personale direttivo spetta: (…) b) presiedere il collegio dei docenti, (…) il consiglio di classe (…); c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto; f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario; (…) l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle 42 43 aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. 3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo. (…) 5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.”. Il C.C.N.L. 2006 – 2009, del comparto di riferimento, vigente all’epoca dei fatti, all’art. 26 disciplinava la funzione docente, disponendo che: “1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. 2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in 43 servizio. 3. In attuazione 44 dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. (…).”. Secondo l’art. 27, “(…)I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.”. A norma dell’art. 28, “1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. 2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale. 44 45 3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didatticoeducativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. (…)”. In base all’art. 29, poi, “1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; 45 46 c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. (…)”. L’art. 34 disciplina, infine, l’attività di collaborazione con il dirigente scolastico: “1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, (…) il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).”. 46 47 Il Piano Formativo dell’Istituto prevedeva l’adesione al “Progetto Sirio”, un sistema formativo flessibile per gli adulti, inteso a qualificare persone prive di professionalità aggiornata, per le quali la licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa e consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti che vogliano o debbano ricomporre la propria identità professionale. La struttura dei corsi aveva carattere modulare e flessibile (art. 2.2. del Progetto), sia con riferimento all’orario delle lezioni, che al calendario scolastico, che, anche all’aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli. Era prevista la funzione del “tutoring”, svolta da uno dei docenti del consiglio di classe. Tale funzione era espressamente e formalmente assegnata attraverso una nomina che prevedeva modalità, tempi e controlli per il suo espletamento. Il compito del “tutor” era l’aiuto ad allievi in difficoltà (art. 2.4. del Progetto). La sede del coordinamento didattico era individuata nel consiglio di classe. Figura specifica di riferimento era il coordinatore di classe, cui, tra l’altro, spettava di “curare il coordinamento del Consiglio di classe (o.d.g., organizzazione e predisposizione di materiali ecc.), nonché raccogliere sistematicamente informazioni (andamento scolastico e disciplinare, problemi di relazione e/o socializzazione, assenze e ritardi) e curarne la diffusione.” (art. 3 del Progetto). 47 48 Il Piano formativo dell’Istituto, per l’anno 2007-2008, con specifico riferimento al “Progetto Sirio”, per quanto non espressamente previsto, rinviava alla pubblicazione ministeriale relativa. 4.2 La posizione dei docenti Per quanto emerge dall’atto di citazione, la Procura, con riferimento ai docenti della classe 1^ AS, Prof. Del Mastro, Prof. Tavolin, Prof. Rigobianco e Prof.ssa Salviati, contestava la responsabilità per il danno prodotto al M.I.U.R. da ciascuno di essi, quantificato nella retribuzione a ciascuno corrisposta nel periodo di assenza totale degli studenti. La condotta causativa del danno veniva sostanzialmente individuata dall’Organo requirente nella omissione della prestazione lavorativa nel periodo di detta assenza (4.3.2008 – 28.5.2008). In particolare, la Procura contestava agli insegnanti di avere mantenuto “una condotta assolutamente inadeguata, completamente indifferente, sostanzialmente inerte e passiva, rispetto alla mancanza di studenti del corso serale, senza porvi tempestivamente rimedio. Dai verbali del Collegio docenti e del Consiglio di classe risulta(va) evidente che la constatazione delle assenze “stabilizzate” fosse nota, ma, nonostante la situazione, gli odierni convenuti (avevano) omesso palesemente di intervenire formalmente, al fine di evitare il verificarsi del danno patrimoniale, pari alla corresponsione degli stipendi a loro docenti, a fronte di una prestazione scientemente.” (atto di citazione, pag. 7). 48 lavorativa non resa, 49 Secondo la Procura, poi, “La condotta dei coordinatori e del personale docente (…) (era), quantomeno, palesemente e gravemente colpevole. Infatti gli stessi non (avevano) solamente omesso di segnalare alla Dirigente scolastica la costante assenza degli studenti, ritenendo, con un semplicistico sillogismo, che la medesima non poteva non sapere, ma (avevano) continuato a erogare una prestazione lavorativa “fittizia”, falsamente documentata negli scrutini finali della 1^ AS, nonché nelle relazioni sui programmi svolti e sui libri di testo utilizzati elaborate da ciascun docente, come prescritto, alla fine dell’anno scolastico e da loro personalmente sottoscritte.” (atto di citazione, pag. 8). Secondo la Procura, “Riguardo alle contestazioni esplicitate nell’invito a dedurre nei confronti dei docenti giova(va) evidenziare innanzitutto che nella relazione del Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto del 22/7/2008 prot. n. 268/ris indirizzata alla sola Dirigente scolastica Gobbi, il riferimento <<al mancato reimpiego dei docenti della classe con zero alunni in attività alternative all’insegnamento>> se precisa(va) l’ambito della contestazione a carico della Dirigente, parimenti mostra(va) l’altro fronte della responsabilità in capo ai docenti che, oggettivamente, tale attività di insegnamento non (avevano) svolto. Non vi era alcuna ragione che legittimasse la loro statica disponibilità a rimanere a scuola nell’orario serale, senza insegnare.” (atto di citazione, pag. 19). “… i docenti della 1^ AS prendevano atto supinamente della 49 50 particolare situazione, nel senso che annotavano sul registro di classe le assenze di tutti gli alunni, ma non stabilivano nei consigli di classe criteri per le loro assegnazioni ad attività alternative, né proponevano altre iniziative.” (atto di citazione, pag. 21). A parere dell’Organo requirente, quindi, si sarebbe “in conclusione, determinato un grave problema di comunicazione tra i vari livelli, sostanzialmente tre, di competenze, e ciascuno dei soggetti responsabili si è colpevolmente sottratto ai doveri, rectius, obblighi minimi di dare contezza degli andamenti scolastici al vertice istituzionale del Pacinotti.” (atto di citazione, pag. 26). Per quanto emerge dalla complessiva lettura dell’atto di citazione, la Procura ravvisava un danno erariale derivato dalla mancata prestazione lavorativa degli insegnanti, i quali, a fronte dell’assenza di tutti gli studenti, protrattasi per un periodo di circa un mese e mezzo, non avevano tenuto le lezioni previste, né avevano svolto attività alternative, non avevano formalmente segnalato la situazione alla Dirigente scolastica e, infine, avrebbero anche falsamente attestato l’avvenuto svolgimento dei programmi. Per la sussistenza della responsabilità erariale, occorre che siano provati dall’Organo Requirente il danno, la condotta foriera dello stesso, imputabile ai soggetti convenuti, il nesso causale tra la condotta imputata ed il danno prodotto e l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. 50 51 Nel caso di specie, risulta provato - e, peraltro, non è contestato - che gli insegnanti convenuti non avevano tenuto le lezioni agli studenti della classe 1^ AS, nel periodo dal 4.3.2008 al 28.5.2008. Tuttavia, rileva il Collegio che la mancata prestazione è stata causata dall’assenza di tutti gli studenti per il predetto periodo, non da una deliberata scelta del personale docente. In un corso caratterizzato di dalla insegnamento più ampia come quello flessibilità, in perché discussione, frequentato prevalentemente da studenti adulti, lavoratori e stranieri, le assenze erano un fenomeno diffuso, ben noto a tutti, anche alla dirigente scolastica, e tollerato, pur non trovando conferma normativa e/o regolamentare la tesi dell’inesistenza dell’obbligo di frequenza. E, peraltro, che l’assenza di tutti i discenti si sarebbe prolungata per un periodo così rilevante non era prevedibile ex ante, atteso che nessuno degli stessi si era formalmente ritirato dal corso o aveva preventivamente comunicato l’interruzione della frequentazione delle lezioni. Neppure può sottacersi che, in sede di ispezione, sono state rilevate irregolarità nella protocollazione delle domande di iscrizione al corso, cosicché non è neppure certo che, alla data prevista dalla vigente normativa, le richieste di iscrizione pervenute fossero di numero sufficiente ad avviare il corso. E’ ben possibile, pertanto, che la totale assenza di alunni si sia determinata anche a causa di irregolarità nelle iscrizioni, che forse fin 51 52 dall’inizio non erano sufficienti ad attivare la classe, e detta situazione non sembra riconducibile a responsabilità in capo ai docenti. Inoltre, sin dall’inizio dell’anno scolastico, solo parte degli studenti iscritti avevano iniziato regolarmente la frequentazione del corso. Orbene, per quanto risulta dai registri di classe, gli insegnanti convenuti erano sempre presenti a scuola, quando avrebbero dovuto tenere le lezioni e, come era loro dovere, avevano sempre annotato le assenze sul registro di classe. Il fenomeno dello svuotamento progressivo del corso, inoltre, era stato evidenziato più volte in sede di collegio dei docenti e di consiglio di classe, come risultante dai verbali delle riunioni e riconosciuto dalla stessa Procura (atto di citazione, pag.7). Gli insegnanti, pertanto, hanno correttamente utilizzato gli strumenti che l’ordinamento vigente prevede per la registrazione e la evidenziazione del fenomeno delle assenze. Era assolutamente ragionevole, per gli insegnanti, ritenere che la dirigente scolastica fosse al corrente della situazione, atteso che, come era suo preciso dovere, le sarebbe stato sufficiente, per comprendere l’entità del fenomeno, controllare i registri e leggere i verbali del collegio dei docenti e del consiglio di classe, strumenti normativamente previsti per la comunicazione tra le componenti del corpo docente e la dirigente. Era noto, inoltre, che la dirigente scolastica aveva autorizzato la Prof.ssa Viani a svolgere attività alternative durante le ore di assenza di tutti gli studenti del corso. 52 53 Quindi, non si poteva ragionevolmente dubitare del fatto che la stessa fosse stata allertata. E ciò, pure in considerazione del ruolo di coordinatrice della classe 1^ AS attribuito dalla Prof. Viani, che, per quanto previsto dall’art. 3 del documento ministeriale sul “Progetto Sirio”, era anche la figura preposta a raccogliere informazioni sulla classe - comprese espressamente quelle relative alle assenze - e a curarne la diffusione, nonché a predisporre l’ordine del giorno del consiglio di classe, ovviamente in relazione alle problematiche emerse. Peraltro, neppure competeva agli insegnanti proporsi o attivarsi per richiedere che venissero assegnate attività alternative. In primo luogo, come già detto, non era prevedibile ex ante la durata dell’assenza di tutti i discenti, ma, soprattutto, la previsione e l’organizzazione di dette attività era compito della dirigente scolastica e non dei singoli docenti, che, comunque, nell’ambito delle riunioni del collegio dei docenti, più volte avevano segnalato l’aggravarsi del problema delle assenze. Il fatto che alcuni docenti si fossero attivati per occupare in modo proficuo le ore in cui avrebbero dovuto tenere lezione e gli studenti erano tutti assenti può certamente reputarsi atteggiamento meritevole, ma non può considerarsi iniziativa doverosa, proprio in ragione della circostanza che l’attribuzione delle attività ai docenti, sia all’inizio che nel corso dell’anno scolastico, in caso di sopravvenute esigenze, come nel caso di specie, era compito esclusivo della dirigente (C.C.N.L. 2006 – 2009, art. 28, punto 4). 53 54 Di talché, non avere svolto attività alternative, in assenza di disposizioni dell’Organo competente, di certo non può integrare una violazione dei doveri di ufficio. Era doveroso, per i docenti, essere presenti nella scuola nelle ore in cui avrebbero dovuto tenere le lezioni, compilare correttamente i registri di classe con le assenze degli studenti e lasciarli a disposizione della dirigente, presenziare ai collegi dei docenti e ai consigli di classe evidenziando il problema. E a tali obblighi, gli stessi hanno ottemperato. Non era loro dovere assumere singolarmente iniziative per individuare la soluzione del problema, né per impiegarsi spontaneamente ed autonomamente in attività alternative, atteso che l’organizzazione delle attività scolastiche nel complesso e la gestione operativa delle criticità di tal fatta competevano, in via esclusiva, alla Dirigente, che avendo la visione complessiva della situazione dell’Istituto, era anche l’unica che poteva e doveva operare in tal senso. Neppure, poi, può ritenersi gravemente colpevole la condotta degli insegnanti, che, secondo quanto sostenuto dalla Procura, non avrebbero correttamente compilato i moduli di svolgimento dei programmi e dei libri utilizzati. A prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla sufficienza del corredo probatorio fornito dalla Procura, con riferimento alle condotte innanzi dette, per ciascuno degli insegnanti convenuti, viene in rilievo il fatto che in una situazione del tutto anomala e mal gestita dai vertici dell’Istituto, che nessuna indicazione al riguardo avevano 54 55 ritenuto di dare, infatti, è del tutto comprensibile che i docenti si siano regolati, nella compilazione dei moduli, sulla base di come avevano sempre operato in precedenza, in situazioni di non criticità, facendo riferimento ai programmi che avrebbero svolto nel caso in cui gli studenti si fossero presentati alle lezioni o ai programmi svolti con gli studenti della classe 1^, collocati a inizio anno in 2^. E, d’altro canto, la regolarità degli adempimenti consueti relativi all’anno scolastico e la conseguente linearità delle procedure di rendiconto delle attività svolte e di valutazione degli studenti era stata minata proprio dalla decisione della dirigente, che, a inizio anno, aveva consentito lo spostamento degli studenti dalla 1^ AS alla 2^ AS, salvo, poi, ritrasferirli in 1^, alla fine dell’anno, nel tentativo di ricondurre a regolarità il proprio operato, rendendo così impossibile agli insegnanti attendere correttamente e linearmente ai propri compiti. Il danno erariale contestato, pertanto, lungi dal potersi ricondurre alla condotta dei docenti, che hanno correttamente adempiuto ai propri doveri, considerata la situazione, è derivato dalle gravissime omissioni dei vertici dell’Istituto, cui unicamente ed esclusivamente spettava, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti, il dovere di porre rimedio al fenomeno delle assenze degli studenti, anche in termini di gestione delle risorse umane non impiegate a causa dello svuotamento totale della classe. 55 56 Vanno, pertanto, assolti da ogni addebito gli insegnanti convenuti, Aldo Giulio Del Mastro, Massimo Rigobianco, Cristina Salviato e Marco Tavolin. 4.3 La posizione del coordinatore del “Progetto Sirio”, Stefano Zocca La Procura addebitava, nell’atto di citazione, al Prof. Zocca la produzione di un danno da disservizio, quantificabile nella misura del 20% della retribuzione percepita nel periodo dal 4.3.2008 al 28.5.2008, arco temporale interessato dalla assenza della totalità degli studenti della classe 1^ AS. Secondo l’Organo requirente, il Prof. Zocca, “che svolgeva la funzione di docente in altre classi del serale ma, soprattutto, era notoriamente identificato dagli altri docenti nella sua valenza di coordinatore di pluriennale esperienza dell’intero progetto Sirio” (atto di citazione, pag. 10), avrebbe dovuto, “nell’ambito della specifica competenza strumentale di coordinator(e) – collaborator(e), comunicare formalmente alla Dirigente il progressivo e poi completo svuotamento della classe 1^ serale.” (atto di citazione, pag. 6). Lo stesso, unitamente alla dirigente, Prof.ssa Gobbi, e alla coordinatrice della classe, Prof.ssa Viani, avrebbe “palesemente disatteso l’obbligo di vigilare sul corretto andamento del corso serale e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire l’evento dannoso, poi verificatosi e/o di porvi rapidamente rimedio.” (atto di citazione, pag. 11). 56 57 Secondo la Procura, “Il Prof. Zocca e la Prof.ssa Viani, rispettivamente responsabili del coordinamento del “Progetto Sirio” e coordinatrice della classe 1^ A “Sirio” (docente, tra l’altro, col maggior numero di ore nella classe, come si evince dagli atti ed è ribadito espressamente nel verbale del consiglio di classe del 6.6.2008 riguardante lo scrutinio finale), (avrebbero), dal canto loro, disatteso l’incarico assegnato, in quanto non (avrebbero) costantemente vigilato, il primo, sulla realizzazione del predetto progetto e, la seconda, sulla efficienza sostanziale dell’organizzazione della classe, ai sensi del comma VII art. 5 D.L.vo n. 297/1994 e dell’art. 142 del C.C.N.L, che prevede l’individuazione di un delegato del Dirigente scolastico nei consigli di classe. Entrambi (sarebbero) venuti meno agli obblighi specifici di supervisione e coordinamento tra loro, entro i margini delle proprie competenze, e con la Dirigenza, obblighi che sono i presupposti indefettibili per perseguire l’efficacia sostanziale dell’attività scolastica, che si traduce in formazione degli studenti. I due coordinatori “intermedi” (avrebbero) omesso di comunicare alla Dirigente scolastica l’effettiva impossibilità di perseguire gli obiettivi didattici prefissati, a causa della totale assenza dei discenti, impedendo, sostanzialmente, la organizzazione di forme di impiego, alternative, dei docenti o tempestivi riaccorpamenti delle classi di stranieri, né (avrebbero) assunto un atteggiamento collaborativo propositivo, teso a risolvere il problema. 57 58 Nonostante fossero forti della loro lunga esperienza pregressa nel serale e consapevoli dell’assoluta inesperienza speculare della Dirigente scolastica, alla sua prima nomina, (avrebbero) sostanzialmente abdicato al loro precipuo ruolo di intermediari istituzionali tra la Dirigente, il corpo docente e tutti i discenti, prescritto dalla normativa di settore e tanto più necessario in un contesto impegnativo come l’Istituto Pacinotti ed in una realtà delicata, quale quella degli studenti serali.” (atto di citazione, pagg. 12 e 13). Orbene, il danno da disservizio costituisce una posta di danno che, secondo la ormai consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107 del 14.5.2014; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 118 del 29.1.2014; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 58 del 21.2.2013), si risolve nel pregiudizio - ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto - recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell’apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una o più delle seguenti fattispecie: mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell’azione e della attività di una Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 346 del 28.9.2005); dispendio di energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o contraffatte (Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 18 dell’11.1.2005); costo sostenuto dall’amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi sull’organizzazione delle strutture e degli uffici in conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente (Corte dei 58 59 Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 195 del 10.3.2003); costi sostenuti per il ripristino della funzionalità dell’ufficio (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 881 del 20 maggio 2002); mancato conseguimento del buon andamento dell’azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 511 del 29.11.2001); dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici (Sezione II centrale di appello, sent. n. 125 del 10 aprile 2000). La categoria dogmatica del danno da disservizio, quindi, si ricollega sempre all’espletamento del servizio al di sotto degli standards di qualità e quantità richiesti e, pertanto, non conforme ai canoni di efficacia, di efficienza e di economicità (Corte dei Conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 319 del 5.11.2012). La specifica tipologia di danno erariale, progressivamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte, presuppone un pubblico servizio (lato sensu) al quale correlarsi e consiste nel detrimento cagionato all’organizzazione e/o allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia prodotto inefficienza, inefficacia, diseconomicità ovvero illegittimità dell’azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107 del 14.5.2014). In buona sostanza, si realizza un danno da disservizio quando l’agire pubblico non raggiunge, relativamente al profilo qualitativo, le utilità ordinariamente conseguibili dall’utilizzo di risorse pubbliche, così determinandone una sostanziale dilapidazione, sub specie di una 59 60 sotto-utilizzazione funzionale (Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. 12.2.2014 n. 253 e sent. 3.12.2008, n. 532). Più in dettaglio, in giurisprudenza si è riscontrata la sussistenza di un danno da disservizio in ragione del mancato raggiungimento delle utilità concretamente ricavabili dall’investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (Sez. Giur. Trentino Alto Adige Trento, sent. n. 79 del 19.9.2005; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 648 del 16.5.2000). Ebbene, nel caso di specie, il Collegio non ritiene che il danno da disservizio sia derivato dalla condotta, peraltro legittima, del convenuto Prof. Zocca. Il danno da disservizio, consistente, nella specie, per quanto è dato evincere dall’atto di citazione, nel mancato conseguimento della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività della attività di una Pubblica Amministrazione e, quindi, nel sostanziale spreco di risorse umane, secondo la Procura, sarebbe stato causato dal Prof. Zocca che, in qualità di coordinatore del “Progetto Sirio”, avrebbe dovuto informare la dirigente scolastica dell’assenza di tutti gli studenti della classe 1^ AS e farsi parte attiva nella individuazione di soluzioni organizzative del problema. Ebbene, per un verso, non può ritenersi che rientrasse tra i doveri d’ufficio del Prof. Zocca quello di segnalare alla dirigente scolastica la totale assenza dei discenti della classe I^ AS, atteso che tale adempimento rientrava espressamente tra le competenze della coordinatrice di classe, Prof.ssa Viani, in base all’art. 3 delle Linee 60 61 Guida del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Tecnica sul “Progetto Sirio” ed in base alla disposizione dirigenziale che la aveva espressamente nominata coordinatrice di classe (provvedimento del 27.11.2007, prot. n. 7431/912). Tanto, a maggior ragione, laddove si consideri che il Prof. Zocca non aveva incarichi di docenza nella classe I^ AS e, pertanto, non aveva né il modo, né l’obbligo, né il potere di verificare quotidianamente l’andamento del fenomeno delle assenze di quella specifica classe. Ancora, l’incarico di coordinatore del “Progetto Sirio”, affidato al Prof. Zocca, in base all’atto di nomina del 16.5.2008, prot. n. 3561/9120, del dirigente scolastico, consisteva nel “coordinare la realizzazione del suddetto progetto, di curare l'equa distribuzione delle attività e delle ore tra i docenti coinvolti nel progetto, di sottoporre il progetto ai monitoraggi che verranno predisposti, di predisporre i dati per la rendicontazione e di produrre una relazione finale sul progetto stesso”. In buona sostanza, le incombenze attribuite al Prof. Zocca, nella sua qualità di coordinatore, riguardavano il “Progetto Sirio” nel suo complesso. Il monitoraggio delle assenze non gli competeva quale attività giornaliera finalizzata alla proficua organizzazione della didattica corrente e alla corretta ed efficiente gestione del personale docente, ma era solo un dato, di cui, unitamente agli altri dati, lo stesso avrebbe dovuto tener conto in sede di rendicontazione, al fine di relazionare sull’andamento del “Progetto”, con lo scopo di rendere lo stesso più attinente e funzionale agli obiettivi per il futuro. 61 62 Esulava dalle sue funzioni la gestione delle situazioni critiche di specifiche classi, nel corso dell’anno scolastico, sia in termini di evidenziazione di problematiche contingenti – attività che spettava al collegio dei docenti e alla coordinatrice scolastica -, sia in termini di ricerca delle soluzioni, che, come detto, spettava alla dirigente scolastica. E tutt’al più, se l’apporto del Prof. Zocca fosse stato ritenuto opportuno ed utile al fine di individuare la soluzione delle problematiche conseguenti all’assenza totale degli studenti della classe I^ AS, proprio in ragione delle specifiche competenze maturate da questi nell’ambito del coordinamento dei corsi serali, spettava alla dirigenza dell’Istituto di coinvolgerlo nella ricerca delle soluzioni più efficaci e non era affatto per lo stesso doveroso proporle di propria iniziativa, sostituendosi alla dott.ssa Gobbi, per nulla rilevando la dichiarata inesperienza della stessa, sulla quale, comunque, con l’assunzione dell’incarico, gravavano tutte le responsabilità connesse alla funzione. Il Prof. Zocca, pertanto, non può ritenersi responsabile del danno da disservizio, non potendosi ravvisare, nella condotta dello stesso, profili di illegittimità e, comunque, non sussistendo alcun nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno, immediatamente derivato, per quanto innanzi illustrato, dalle condotte omissive di altri soggetti. Anche il Prof. Zocca va, pertanto, assolto da ogni addebito. 5. Spese 62 63 Il proscioglimento nel merito di tutti i convenuti impone la liquidazione, in favore delle difese degli stessi, delle spese processuali, a termini dell’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.1997, n. 135, così come autenticamente interpretati dall’art. 10 bis, comma 10 della L. 2.12.2005, n. 248. In specie, il compenso degli avvocati, rapportato all’importanza dell’opera prestata, e il rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% sul totale della prestazione, deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2014, recante la Tabella n. 11, relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, vigente dal 3 aprile seguente e applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Quanto alla determinazione del valore della controversia, l’art.5, comma 3, dispone che “Nelle cause davanti agli organi di giustizia ... nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione...”. In specie, l’entità economica dell’interesse sostanziale ricevente tutela dall’attivazione del giudizio è costituita, per i convenuti, con adattamento della predetta norma al giudizio contabile, in cui è presente il PM, richiedente per conto dell’Amministrazione importi a titolo di danno, dal quantum che lo stesso pretendeva ab origine dai 63 64 medesimi, giacché ogni singola attività difensiva è da parametrare ad esso (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 136 del 25.6.2014). Pertanto, il Collegio, considerato che le spese di lite devono liquidarsi in favore di tutti i convenuti, attese le fasi d’interesse per il giudizio contabile (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, nonché decisionale), secondo quanto previsto dalla predetta Tabella 11, allegata al citato D.M. n. 55/2014, considerati gli scaglioni di riferimento, liquida le spese in € 540,00 ciascuno, somme tutte da aumentare del 15% per le spese forfettarie, per Del Mastro Aldo Giulio (cui era stato contestato un danno per € 856,38) e Salviato Cristina (cui era stato contestato un danno per € 946,20); liquida le spese in € 1.725,00 ciascuno, somme tutte da aumentare del 15% per le spese forfettarie, per Massimo Rigobianco (cui era stato contestato un danno di € 2.044,04), Marco Tavolin (cui era stato contestato un danno di € 1.193,61) e Stefano Zocca (cui era stato contestato un danno di € 2.053,95). Ciò, anche tenuto conto di quanto disposto dall’art. 8, punto 1, del decreto innanzi citato, in base al quale: “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.”. Il relativo onere è posto a carico della Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che, nella vicenda, assume la veste di Amministrazione di appartenenza dei prosciolti, tenuta a sopportare gli oneri connessi alla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. 64 65 P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, proscioglie da ogni addebito i convenuti Zocca Stefano, Del Mastro Aldo Giulio, Rigobianco Massimo, Salviato Cristina, Tavolin Marco. Liquida, ponendole a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le spese in favore delle difese dei convenuti prosciolti, nella misura di seguito indicata: - Zocca Stefano, € 1.725,00, da aumentare del 15% per spese forfettarie; - Del Mastro Aldo Giulio, € 540,00, da aumentare del 15% per spese forfettarie; - Rigobianco Massimo, € 1.725,00, da aumentare del 15% per spese forfettarie; - Salviato Cristina, € 540,00, da aumentare del 15% per spese forfettarie; - Tavolin Marco, € 1.725,00, da aumentare del 15% per spese forfettarie. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2014 L’Estensore Il Presidente f.to Dott.ssa. Giuseppina Mignemi f.to Dott. Angelo Buscema Depositata in Segreteria il 16/10/2014 Il Funzionario Preposto f.to Nadia Tonolo 65 66 66
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