Associazione Pet Levrieri ONLUS V.le Zara 52, 20124 Milano Tel. 3806806703 [email protected] www.petlevrieri.it REGIME FISCALE DELLE ONLUS E’ necessaro intanto precisare che il regime fiscale delle ONLUS differisce in modo sostanziale dal regime fiscale applicato alle ODV (Organizzazioni di volontariato). Le ONLUS godono di agevolazioni fiscali rilevanti quali le esenzioni per le imposte sui redditi poiche’ le attivita’ istituzionali NON concorrono a formare il reddito della ONLUS stessa. L’unico caso in cui le ONLUS sono tenute alla dichiarazione ENC e’ quando diventano intestatarie di beni IMMOBILI. Cosa diversa e’ la regolamentazione fiscale in merito di IVA. L’art. 14 D.lgs 460/97 stabilisce che le ONLUS applicano le regole ordinarie IVA indipendentemente dalla decommercializaazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi. NELLO SPECIFICO: Tutte le attivita’ correlate al perseguimento dello scopo sociale ( COMMERCIO) SONO SOGGETTE AD IVA SIA IN USCITA CHE IN ENTRATA L’Art. 3 comma 3 del D.P.R. 633/72 riconducibile all’Art. 14/A Dgl 460/97 ESCLUDE dal regime IVA le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attivita’ istituzionali In sostanza sono ESCLUSE dall’IVA tutti gli acquisti riconducibili al campo pubblicitario ( STAMPA DI VOLANTINI, BROCHURES, CARTELLONI cosi’ come SPAZI PUBBLICITARI IN RADIO E TV ) mentre sono SOGGETTI AD IVA tutti gli acquisti volti alla rivendita di beni ( TAZZE,MAGLIETTE,PORTACHIAVI ecc.) Sono ESCLUSE dall’IVA tutte quelle operazioni riconducibili al perseguimento dell’oggetto sociale ( VIAGGI NEI PAESI MADRE,TRASPORTO DEI CANI,AFFITTI DI SPAZI O IMMOBILI PER EFFETTUARE CORSI O ARRIVI) Da quanto sopra si evince che si dovra’ NECESSARIAMENTE dividere le attivita’ istituzionali da quelle correlate anche perche’ si dovranno istruire due contabilita’ separate , una espressamente patrimoniale ( entrate/uscite) e una prettamente commerciale ( acquisti/ vendite/IVA). Tutte le donazioni/erogazioni sono DETRAIBILI ai fini fiscali. Il contributo richiesto per l’adozione del cane DONAZIONE nei confronti dell’Associazione. DEVE ESSERE CONSIDERATA UNA Mi sembra doveroso aprire una parentesi per specificare la differenza tra DETRAZIONE e DEDUZIONE; La DETRAZIONE opera in percentuale ,nello specifico il 19% ; questo significa che se la donazione e’ di € 250,00 si potra’ detrarre in Dichiarazione dei Redditi l’importo di € 47,50; La DEDUZIONE e’ integralmente deducibile per cui in Dichiarazione dei Redditi si potra’ dedurre l’intero importo sostenuto. Specifico che TUTTE LE DONAZIONI E/O EROGAZIONI LIBERALI SONO SEMPRE E SOLO DETRAIBILI Ritornando al discorso IVA, alla luce di quanto sopra , si rende necessario istituire i Registri IVA Acquisti Vendite e Corrispettivi che sono OBBLIGATORI. Oltre alla Rendicontazione mensile si provvedera’ ad istruire anche il LIBRO GIORNALE e il LIBRO INVENTARI ,anch’essi obbligatori , oltre che la Redazione di Bilancio nel quale confluira’ sia la parte PATRIMONIALE che la parte ECONOMICA. Preciso che l’Associazione e’ tenuta al VERSAMENTO PERIODICO DELL’IVA qualora la liquidazione risultasse a debito. Per ogni dubbio riguardante la fiscalita’ dell’Associazione PREGO TUTTI I SOCI DI CONTATTARE LA SOTTOSCRITTA VIA MAIL O TELEFONO al fine di ottenere risposte certe ed evitare errori che potrebbero portare ,in fase di controllo amministrativo, ad accertamenti che si risolverebbero con sanzioni a carico dell’Associazione. Spero di essere stata esaustiva e auguro a tutti i soci buon lavoro D.ssa Maria Grazia Gallinotti [email protected] 349 2295428 Pagina 2
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