Prime note sulla città metropolitana (ddl Delrio) a cura di Carlo Paolini, consulente per l’Ordinamento di Anci Toscana L'istituzione della città metropolitana di Firenze. Ordinamento, concreta istituzione, sviluppo Firenze, 4 aprile 2014 Associazione dei Comuni Toscani 50122 Firenze, Viale Giovine Italia 17 Tel +39 055 2477490 Fax 055 2260538 www.ancitoscana.it [email protected] Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856 Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 1 1. La scelta dell’istituzione ope legis delle città metropolitane A seguito della istituzione delle città metropolitane si pongono una nutrita serie di tematiche concernenti sia i caratteri di questa inedita figura istituzionale sia il procedimento di costituzione e di avvio del suo funzionamento, con contestuale cessazione dell’ente provincia. Va considerato che, diversamente dalle precedenti versioni legislative prima della legge 142/90 e poi del Tuel, già con il D.L. 95/2012 (art. 18) si era scelta, seppure anch’essa senza esito, la via dell’istituzione diretta per legge, ma solo con il ddl Delrio la legge contiene tutti gli elementi per l’istituzione diretta delle città metropolitane fissando, sempre per legge, uno stringente cronoprogramma di carattere self- executing in cui gli adempimenti che portano alla città metropolitana, ed i soggetti cui tali incombenze spettano, sono tutti precisati e disciplinati dalla legge stessa. Qui di seguito si indicano tali tematiche (necessariamente non esaustive della complessa materia) da fare oggetto di approfondimenti in rapporto alle concrete problematiche che si porranno nel dare attuazione alle previsioni della legge ormai in dirittura d’arrivo. Le presenti note fanno riferimento al testo su cui è stata posta la questione di fiducia votata dal Senato, che ha sussunto il testo pervenuto all’esame dell’aula in un solo articolo, articolato in 151 commi. 2. La mission del nuovo livello istituzionale ed il correlato ordinamento La premessa da cui partire riguarda il corretto inquadramento del ruolo della città metropolitana nel sistema territoriale ridisegnato quanto a livelli istituzionali nonché riguardo al riordino delle funzioni. Si intende con ciò richiamare le ragioni sociali, economiche ed urbanistiche che facevano reclamare la istituzione di un livello istituzionale capace di governare tale complessità. Per tentare di dirla in estrema sintesi, occorre che tale istituzione sia strutturata in modo da consentire ai territori interessati ed ai rispettivi tessuti economici e sociali di essere competitivi con le altre grandi conurbazioni europee e globali e di fare da motore di spinta e sviluppo degli altri territori della regione. Ciò implica grande attenzione ella fase costitutiva e statutaria interpretando la legge in tale ottica e, sempre con tale visione, disegnando il complesso ordinamento della nuova istituzione. Per esemplificare occorre garantire una governance efficiente ed efficace; come pure una ripartizione di competenze e compiti fra città metropolitana e comuni in grado di ottenere i più produttivi risultati per l’economia e la vita sociale; e si potrebbe continuare. 3. Il perimetro provinciale della città metropolitana ed i conseguenti assetti organizzativi e funzionali L’ulteriore premessa riguarda il territorio della città metropolitana. L’istituzione ope legis (commi 5 e 6) delle città metropolitane ha reso necessario riferirsi a perimetrazioni già esistenti, che sono individuate nel territorio delle omonime province (tale precetto è, invero, mitigato dalla facoltà di iniziativa ex art. 133, c. 1., Cost., dei comuni della città/provincia e di quelli limitrofi di chiedere la modifica delle circoscrizioni provinciali, ma è evenienza del futuro che richiederà, ove eventualmente esercitata, tempi molto lunghi). Tale perimetrazione coincidente con la provincia produce situazioni territoriali molto differenziate fra le aree in cui è più alta la polarità urbana (es. Napoli) ed aree con vasti territori extraurbani (es. Torino). Ciò implica dedicare molta attenzione allo studio della nostra “particolarità” fiorentina al fine di predisporre uno statuto concepito in funzione dei nostri specifici assetti istituzionali e territoriali idonei a realizzare i fini strategici ed 2 operativi più sopra accennati. Va tenuto conto che la (costituzionalmente corretta) tecnica legislativa seguita è quella di fissare nella fonte della legge i tratti principali dell’ordinamento organizzativo e funzionale della città metropolitana, riservando amplissimo spazio all’autonomia statutaria e regolamentare. Ragion per cui, in sede costituente/statutaria (e poi in quella regolamentare) si impongono molte ed incisive scelte di merito (con rilevanti effetti politicoistituzionali) riguardo all’organizzazione, alla definizione dell’esatto contenuto delle funzioni, alle relazioni con i comuni, agli istituti partecipativi, per citare i principali. 4. Gli organi della città metropolitana e l’inedita “forma di governo” rispetto ai comuni (commi 7 e seg.) Gli organi di governo sono tassativamente individuati dalla legge: il sindaco metropolitano (di diritto il sindaco del comune capoluogo); il consiglio metropolitano (elettivo di secondo grado, salvo il sindaco metropolitano che lo presiede di diritto) e la conferenza metropolitana ( costituita dal sindaco metropolitano – che la convoca e la presiede- e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana). L’organo elettivo di secondo grado è variamente costituito in rapporto a tre fasce di popolazione: 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; 18 consiglieri in quelle superiori a 800.000 abitanti ( in cui è ricompresa la città metropolitana di Firenze) e 14 consiglieri nelle altre città metropolitane. La durata è fissata in cinque anni collegata al rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il cui rinnovo comporta sempre nuove elezioni del consiglio metropolitano. La disciplina elettorale (di secondo grado) è integralmente contenuta nella legge. L’elettorato attivo e passivo è attribuito ai consiglieri comunali e ai sindaci in carica dei comuni della città metropolitana (come detto, il sindaco del comune capoluogo fa parte di diritto del consiglio in qualità di presidente). Ai fini di assicurare il giusto peso del voto dei sindaci e consiglieri in rapporto alla fasce di popolazione in cui risultano compresi i rispettivi comuni di appartenenza, l’allegato della legge prevede i criteri per la determinazione degli indici di ponderazione, la cui applicazione consente di pervenire, appunto, al peso elettorale del voto dei consiglieri e sindaci dei vari comuni, raggruppati per fasce di popolazione indicate dalla legge. La legge disciplina poi il procedimento elettorale, basato su liste concorrenti, con assegnazione dei seggi secondo il modello elettorale dei comuni sopra i 15.000 abitanti, naturalmente tenendo conto che la cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna lista. Mentre per le province riformate la legge prevede la sola elettività di secondo grado del consiglio (di durata biennale), per le città metropolitane gli statuti possono prevedere la (molto futuribile) elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. Tale opzione è rimessa allo statuto e sottoposta al verificarsi di eventi di là da venire, eventi costituiti dall’approvazione di apposita legge di disciplina dello specifico sistema elettorale e dalla dissoluzione del comune capoluogo con la riarticolazione, su proposta del consiglio comunale da sottoporre a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, del suo territorio in più comuni. Circa la ripartizione delle competenze fra i vari organi, la legge si limita a stabilire alcune attribuzioni indefettibili per ciascuno degli organi, demandando allo statuto di decidere sulle altre attribuzioni che completano l’assetto finale delle competenze dei vari organi. La scelta del legislatore riguardo alla “forma di governo” della città metropolitana si discosta nettamente rispetto a quella dei comuni. La trama fondamentale del modulo organizzativo è costituita dall’organo monocratico sindaco metropolitano (di diritto il sindaco della città capoluogo, che 3 pertanto viene a cumulare due cariche), dall’organo collegiale deliberativo (elettivo di secondo grado) costituito dal consiglio e da un organo collegiale rappresentativo di tutti i comuni costituito dalla conferenza metropolitana, le cui attribuzioni di legge sono circoscritte alla potestà di approvare o respingere (non emendare?) lo statuto e le sue modifiche proposte dal consiglio e di esprimere, con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni della città metropolitana e la maggioranza della popolazione della città stessa, il parere obbligatorio sugli schemi di bilancio proposti e poi approvati, dopo il parere, dal consiglio. Per il sindaco metropolitano la legge, oltre a prevedere la funzione di presiedere gli organi collegiali, si limita a stabilire che “sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti”; e “che esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”. Sul consiglio la fonte di legge stabilisce che esso “è l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi, approva o adotta ogni altro atto sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre -come detto- al parere della conferenza metropolitana.” Due considerazioni si impongono. La prima è che lo spazio riservato allo statuto nel definire le attribuzioni degli organi è di ampiezza sconosciuta ai comuni; basti ricordare che per quest’ultimi le attribuzione del consiglio sono tassative per legge e che l’organo a competenza generale residuale è individuato sempre dalla legge nella giunta. La seconda è che nel modulo organizzativo/istituzionale della città metropolitana non è previsto l’organo di governo sul modello della giunta dei comuni, sì da determinare una inedita “forma di governo” rispetto a quella comunale. Con queste brevi note si può solo accennare che è rinviato alla fase statutaria un incisivo lavoro costituente giacché con la attribuzione delle competenze si debbono contemperare i due valori dell’efficienza/governabilità e della rappresentanza, con tutela delle minoranze/opposizioni. E’ di tutta evidenza che tutto ciò che è riconducibile a quelli che sono individuati come atti fondamentali del consigli comunali non potranno che essere attribuiti alla competenza del consiglio metropolitano, ma resta da valutare come distribuire tutti quelli che il TUEL attribuisce all’organo di governo-giunta fra il sindaco metropolitano e il consiglio. Peraltro dovendo affrontare la questione dell’individuazione (necessaria per la funzionalità del sistema) dell’organo a competenza generale residuale. E’ appena il caso di richiamare che, in forza del rinvio, in quanto compatibili, alle città metropolitane della disciplina del TUEL, costituirà regola fondamentale per lo statuto il rispetto del principio “per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.” (art. 107, 1. C., TUEL) 5. Le funzioni della città metropolitana; le aree di concorrenza di funzioni della città metropolitana e dei comuni: perimetrazione delle rispettive latitudini e grado di flessibilità nel loro esercizio(comma 44) Le funzioni proprie della città metropolitana sono raggruppabili in tre filoni: le funzioni fondamentali delle province riformate (in sede di subentro alla omonima provincia fissato al 1.1.2015 potranno ancora residuare ulteriori funzioni non ancora ricollocate dai provvedimenti statali e regionali); le “specifiche” funzioni fondamentali attribuite dalla legge statale alle città metropolitane; infine le (potenziali) ulteriori funzioni che potranno essere conferite da fonti 4 legislative statali e (prevalentemente in rapporto alle attuali competenze legislative ex art. 117 Cost.) dalle Regioni. Riguardo alle funzioni fondamentali delle province, con la presente legge di riordino territoriale e funzionale vengono ridefinite le (esclusive) funzioni fondamentali esercitabili da enti di area vasta: a) Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente; c) Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) Gestione dell’edilizia scolastica; f) Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. La stessa legge enuncia le “specifiche” funzioni fondamentali attribuite alle città metropolitana he sono indicate dalla lettera a) alla f) del comma 44 dell’unico articolo del testo sopra richiamato. Se si pongono in relazione le funzioni “provinciali” e quelle proprie “specifiche” emerge l’obiettivo collegamento esistente fra diverse di loro: in materia territoriale; sulla viabilità, trasporti e mobilità, per indicare le più evidenti. Ma l’ulteriore valutazione va fatta mettendo in relazione le funzioni fondamentali dei comuni (definite dal D.L. 95 e succ. modifiche convertito nella L. 135/2012)1 con quelle della città metropolitana. Ne risulterà l’enucleazione di ambiti funzionali in cui vi sono concorrenza di funzioni. Nell’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale; nella pianificazione urbanistica ed edilizia; nell’edilizia scolastica; nella polizia municipale in rapporto alla mobilità; ed altre che emergeranno dagli approfondimenti. E’ facile comprendere la centrale rilevanza della definizione intanto del contenuto delle singole funzioni fondamentali, posto che la legge segue il criterio della individuazione per ambiti funzionali, eppoi 1 a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale i livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica (introdotto con art. 1, comma 305 L. 228/12) 5 la delimitazione delle concrete latitudini delle funzioni “concorrenti” e le forme di raccordo/integrazione comuni/città metropolitana per perseguire uno degli obiettivi del riordino territoriale e funzionale che è quello di dare massima efficacia all’azione pubblica ed economicità nell’uso delle risorse. Si comprende bene che lo strumento per realizzare tali obiettivi è senz’altro lo statuto. Lo statuto, che, fra gli altri, è fonte regolatrice dell’organizzazione, dovrà dedicare una particolare attenzione a strutturare la città metropolitana in modo da prevedere le dovute forme di flessibilità che consentano, come opportunamente indicato dalla legge, “forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali” nonché la possibilità che “mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possano avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possano delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa” A proposito delle funzioni merita sottolineare la funzione fondamentale della lettera e) sulla promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. E’ una funzione di gran peso per dare alla città metropolitana (insieme ad altre, naturalmente) il carattere di livello istituzionale “ad autonomia differenziata” e accentuare la sua funzione di governo dell’area secondo la mission che sopra si è posto in evidenza. Il richiamo al carattere che assumerà la città metropolitana di ente ad autonomia differenziata ci serve per dedurne la sua particolare attitudine ad essere destinataria di funzioni di grande rilievo nelle materie dell’economia e del sociale che è da attendersi dalla necessaria opera di riordino delle funzioni da parte della regione. 6. Contenuti necessari e contenuti eventuali dello statuto Già sopra si sono indicati in più parti gli aspetti da affrontare dallo statuto riguardo all’organizzazione dell’ente, alle attribuzioni degli organi e all’articolazione delle loro competenze nel rispetto dei vincoli di legge, anch’essi sopra richiamati. La legge indica poi al comma 11 dell’unico articolo le ulteriori materie demandate alla fonte statutaria. Esse attengono sia alla regolazione delle modalità e degli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva del territorio metropolitano sia alla disciplina dei rapporti tra i comuni e le loro unioni e la città metropolitano in ordine alla centrale tematica più sopra indicata dell’esercizio delle funzioni metropolitane. Si demanda altresì allo statuto una questione suscettibile di importanti sviluppi. Quella, cioè, di prevedere, anche su proposta della regione e comunque d’intesa con la medesima la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegato agli organi della città metropolitana,…”. Ad evidenziare il carattere “cosmopolita” della città metropolitana è inoltre la previsione che lo statuto (lett. e., comma 11.) “regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.” (si pensi agli accordi che possono essere definiti dalla città metropolitana di Firenze con i comuni dell’ “area vasta” metropolitana Prato Pistoia). Appare pacifico, dopo il dibattito che si ebbe all’indomani dell’introduzione con la legge n. 142/90, che lo statuto, oltre ai contenuti necessari, possa prevedere la disciplina di materie non previste dalla legge. Si pensi, per fare un esempio, a tutta la materia della partecipazione, nelle sue più varie declinazioni. Ed altre, naturalmente. 6 Un cenno va fatto alla finanza provvisoria della città metropolitana in attesa dei provvedimenti finalizzati ad assicurare alle città metropolitane le entrate che consentano di finanziare le proprie attività. Il subentro alla provincia omonima comporta ovviamente anche il subentro nelle relative entrate. Per la finanza delle città metropolitane che entreranno in funzione con il 2015 dovranno essere emanati i provvedimenti legislativi nel quadro della finanza locale che sarà prevista per il prossimo anno. 7. Procedimento di costituzione della città metropolitana Qui di seguito si indicano le fasi fissate dalla legge che faranno approdare all’avvio della città metropolitana: Elezione, su iniziativa del sindaco del comune capoluogo, di una conferenza statutaria (con lo stesso numero di componenti previsti per il consiglio metropolitano) per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana entro il termine del 30 settembre 2014. Elezione ed insediamento, entro il 30 settembre 2014, del consiglio metropolitano nonché insediamento della conferenza metropolitana costituita da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della città metropolitana. Approvazione da parte del consiglio metropolitano entro il 31.12.2014 dello statuto. Subentro in data 1 gennaio 2015 della città metropolitana alla provincia omonima con successione in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni; assunzione delle funzione proprie della città metropolitana. Assunzione alla predetta data da parte del sindaco del comune capoluogo delle funzioni di sindaco metropolitano. Legge e statuto costituiscono il quadro ordinamentale per il funzionamento della città metropolitana e dei suoi organi; in caso di mancata approvazione entro la data di avvio della città metropolitana si applica lo statuto della provincia e, dopo il 30 giugno 2015, scatta il potere sostitutivo ex art. 8 della legge 131/2003. Per quanto attiene in specifico alla città metropolitana di Firenze,occorrerà effettuare una ricognizione degli assetti istituzionali (mappa dei comuni e delle situazioni associative esistenti) e della concreta organizzazione e gestione dei servizi interessati dall’ordinamento della città metropolitana; quindi, sulla scorta di tale ricognizione, ipotizzare il concreto percorso da effettuare per approdare alla città metropolitana di Firenze. Si dovranno affrontare, da una parte, le questioni connesse con il subentro della città metropolitana alla provincia di Firenze e, dall’altra, l’organizzazione del nuovo ente in conformità dello statuto. 7
© Copyright 2024 ExpyDoc