Ambiti di applicazione della fatturazione elettronica per il

Inquadramento normativo sulla
«dematerializzazione» del documento fiscale:
comunicazione digitale e fatturazione
elettronica
di Andrea Lisi - [email protected]
Presidente ANORC – www.anorc.it
Segretario Generale AIFAG – www.aifag.org
Docente SDA Bocconi – DMA, MIS Academy e IS Legal
Titolare del Digital&Law Department – www.studiolegalelisi.it
ELENCO ARGOMENTI
Scenario di riferimento: l‘evoluzione del
documento informatico
La normativa è completa?
Quali documenti sono digitalizzabili?
Come si conservano i documenti informatici?
Fattura Elettronica e Fattura Telematica
Nuovo DM sugli obblighi fiscali dei documenti
informatici (gli esiti del Forum)
Fatturazione Elettronica: le nuove regole per PA
e fornitori
Information&Document Management: stadi evolutivi
Ecco cosa ci circonda: una P.A. ormai Digitale
La
Larivoluzione
rivoluzionedisegnata
disegnatanel
nel
Codice
dell’Amministrazione
Digitale
Codice dell’Amministrazione Digitale
DIPENDENTI:
- e-mail, pec, firma digitale e FEA
-protocollazione informatica
-archiviazione e gestione
documentale
-privacy e sicurezza informatica
DECERTIFICAZIONE
Altre PA o imprese
Connettività
Destinatari del servizio:
- pubblicità legale on line
- trasparenza e accessibilità
- formulari on line
- Sportelli e procedimenti on line
- contratti con firma digitale
E-government
E-procurement
Reti di P.A.
Convensioni digitali
E-GOV
La multicanalità della PA digitale
INFORMAZIONI GENERALI:
- e-mail semplice/CEC PAC?
- portali informativi ad accesso libero
- chioschi telematici
- tv digitale
- sms
- call center
Formulari on line
- area riservata previa registrazione
Istanze on line e dichiarazioni:
- PEC id e autenticazione informatica
- firma digitale (e FEA)
- telefax
Attivaz. procedimenti e transazioni
- autenticazione informatica (CIE/CNS)
ATTENZIONE:
- posta certificata + firma digitale
SICUREZZA INFORMATICA
- pagamenti elettronici
:
Comunicazioni Digitali e Imprese/Studi Professionali
la chiave del successo nella Società dell’Informazione
P.A.D.
PEC,
FIRMA DIGITALE,
IDENTIFICAZIONI INFORM.
DIPENDENTI
(INTRANET)
Fornitori/imprenditori
(extranet - B2B)
Distretti industriali
CLIENTI/UTENTI (B2C)
Filiere
Consorzi
servizi on line di comunicazione
(email, sms, mms, siti web, blog, social etc.)
E-marketplaces
Gruppi di imprese
Gestirecorrettamente
correttamenteiipropri
propridocumenti,
documenti,ii
Gestire
propri dati
datieeleleproprie
proprieinformazioni
informazionirilevanti
rilevanti
propri
significaadottare
adottaremodelli
modellieemetodologie
metodologie“a
“a
significa
norma”finalizzati
finalizzatiaagarantire
garantirel’attribuibilità,
l’attribuibilità,
norma”
l’integrità,l’autenticità,
l’autenticità,lalasicurezza,
sicurezza,lala
l’integrità,
correttaarchiviazione
archiviazioneeelalaconservazione
conservazionenel
nel
corretta
tempoalalproprio
propriopatrimonio
patrimoniodididati
datidigitali
digitali
tempo
- Efficienza
- Trasparenza
- Semplificazione
Definizione di formazione di documento informatico
Bozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale
Versione del 05/08/2011
Art. 3 comma 1
La formazione del documento informatico comprende le attività di cui alle
seguenti principali tipologie:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico, acquisizione della copia informatica di un
documento analogico, acquisizione per via telematica o su supporto
informatico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni
informatiche o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o
formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme
di dati, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più
soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e
memorizzata in forma statica.
Integrità e immodificabilità?
In un mondo che ormai tende sempre di più verso
documenti dinamici e condivisibili, la scommessa per
un futuro serenamente digitale è
Garantire:
-La (ragionevolmente) certa paternità
-La corretta trasmissibilità e gestione
-L’idonea archiviazione e conservazione
quindi, la sopravvivenza nel tempo
a tutti i dati digitali che abbiano un rilievo giuridico
attraverso avanzate tecniche di sicurezza informatica
Lo
Loscopo
scopodella
dellaNormativa
Normativa
Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale:
- La paternità (Firma Digitale, FEA o altri sistemi di identificazione)
- L’integrità (Firma Digitale e FEA)
N.B.: Duplice
- La trasmissibilità informatica (PEC o SPC o EDI) funzione della
firma digitale
- la corretta gestione (archiviazione elettronica)
- La “memorizzazione digitale” nel tempo (Firma Digitale, Marca
Temporale e Procedure di Sicurezza)
attraverso una complessa procedura di conservazione
Autenticazione:
Autenticazione:
- -PEC
PEC
- -VPN
VPNeeSPC
SPC
- -EDI
EDI
- -Aree
AreeRiservate
Riservate
Firma
FirmaDigitale:
Digitale:
- -Autenticità
Autenticità
- -Integrità
Integrità
- -Conservazione
Conservazione
- -Sicurezza
Sicurezza
- -E-mailing
E-mailing
Il Responsabile della Conservazione
È il custode dell’autenticità del documento privo di peso
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Identificazione:
Identificazione:
- -PEC
PEC
- -VPN
VPNeeSPC
SPC
- -EDI
EDI
- -Aree
AreeRiservate
Riservate
Autorizzazione:
Autorizzazione:
- -Autenticità
Autenticità
- -Integrità
Integrità
- -Conservazione
Conservazione
- -Sicurezza
Sicurezza
- -E-mailing
E-mailing
Il Responsabile della privacy
È il custode della protezione dei dati personali
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LEGISLAZIONE
EUROPEA
Le fonti giuridiche della
digitalizzazione documentale:
E
INTERNAZIONALE
STANDARD TECNICI
E LINEE GUIDA
LEGGI NAZIONALI
PROVVEDIMENTI
GARANTE
USI E PRASSI
(ANCHE
GIURISPRUDENZIALI)
Provvedimenti
Ag. Italia Digitale
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Le
Lenorme
normeininItalia
Italiacicisono
sonoeesono
sonoanche
anchetroppe!!!
troppe!!!
CI SONO le norme sul Documento Informatico, sulla Firma digitale
e sulla Conservazione digitale:
- Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005),
(D.Lgs. 235/10)
- Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003)
- Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11 (regole
conservazione) – DPCM 3 dicembre 2013
- DPCM del 30 marzo 2009 – DPCM 22 febbraio 2013 (Regole
tecniche firma digitale)
-DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certificata)
Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali:
- DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale documenti fiscali)
- D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (fattura elettronica)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E (del 19/10/2005)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E (del 06/12/2006)
- Direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010 (Legge n. 228/2012)
- Circolare AE 12/E del 3 maggio 2013
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Recenti
RecentiNormative
Normativeininvigore
vigore
Libro Unico del Lavoro:
- Legge 133/2008 (conv. D.L. 112/2008) – artt. 39-40
- Decreto Ministero Lavoro 9 luglio 2008
- Circolare n. 20/2008 Ministero Lavoro 21/08/2008
- Note Inail 26/08/2008 e 10/09/2008
- Registri e contratti assicurativi:
- Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 (in vigore dal 1°
luglio 2009)
- Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 luglio
2010)
- Nuove Regole Tecniche su protocollo informatico, gestione elettronica e
conservazione ai sensi dell’art. 71 CAD (DPCM 03/12/2013)
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Finanziaria 2005: comma 197 – e-cedolino
Finanziaria 2006: comma 51 – dematerializzazione corrispondenza
Finanziaria 2007 : trasparenza retribuzioni
Finanziaria 2008: commi 209-214 – obbligo di fatturazione elettronica alla PA – New Decreto
“Salva Italia” (DL 201/2011 - conv in l. 214/2011)
commi 589-593 – obbligo di PEC e telefonia VOIP
Manovra Fine Estate (DL 112/2008): artt. 39-40 – digitalizzazione LUL
Legge 18 giugno 2009 n. 69 – “taglia carta, revisione CAD, Voip, AOL”
DL anticrisi 78/2009 – convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102
D.L. 185/08 (L. 28 gennaio 2009 n. 2) – PEC obbligatoria per tutti e Documenti originali
D.L. 185/08 (L. 28 gennaio 2009 n. 2) – PEC obbligatoria per tutti e Documenti originali
unici “smaterializzabili” senza notaio!
unici “smaterializzabili” senza notaio!
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Le ultime novità
 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235
 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a
norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nuove Regole Tecniche
Decertificazione: art. 15 L. 183/2011 + Direttiva Pres. Consiglio Ministri
14/2011
Decreto semplificazioni: DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge 4
aprile 2012 n. 35 (Agenda Digitale)
Misure urgenti crescita Paese: DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito in
Legge 7 agosto 2012 n. 134 (Agenzia per l’Italia Digitale)
Decreto crescita: 179/2012 conv. in Legge 221/2012
Decreto Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013
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L’art. 47 della Legge 35/2012 istituisce la
cabina di regia per il perseguimento degli
obiettivi fissati dall’AGENDA DIGITALE ITALIANA, in particolare:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità
intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali
in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i
servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi
ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle
pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda
di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta
educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e
successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché
le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e
l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione
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Le ultimissime novità
Nuove Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
Nuove Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali (D.p.c.m. del 22 febbraio 2013 pubblicato in
elettroniche avanzate, qualificate e digitali (D.p.c.m. del 22 febbraio 2013 pubblicato in
GU n. 117 del 21.05.2013)
GU n. 117 del 21.05.2013)
Secondo e ultimo decreto sulla fatturazione elettronica per le PA in Italia (Decreto 3
Secondo e ultimo decreto sulla fatturazione elettronica per le PA in Italia (Decreto 3
aprile
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
aprile2013,
2013,n.n.55
55Regolamento
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - GU n. 118 del 22.5.2013)
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - GU n. 118 del 22.5.2013 )
Circolare AGID n. 62/2013 concernente le Linee guida per il contrassegno generato
Circolare AGID n. 62/2013 concernente le Linee guida per il contrassegno generato
elettronicamente
elettronicamenteaiaisensi
sensidell'articolo
dell'articolo23-ter,
23-ter,comma
comma55del
delCAD
CAD
D.P.C.M.
D.P.C.M.del
del21
21marzo
marzo2013
2013- -IlIlDecreto
Decretoindica
indicaleleparticolari
particolaritipologie
tipologiedididocumenti
documenti
analogici
originali
unici
per
le
quali,
in
ragione
di
esigenze
di
natura
pubblicistica,
analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica,
permane
permanel'obbligo
l'obbligodella
dellaconservazione
conservazionedell'originale
dell'originaleanalogico
analogicooppure,
oppure,inincaso
casodidi
conservazione sostitutiva, la necessità di autenticare la loro conformità all'originale
conservazione sostitutiva, la necessità di autenticare la loro conformità all'originale
ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai
sensi dell'art. 22, comma 5, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005)
sensi dell'art. 22, comma 5, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005)
Decreto «FARE» (D. L. n. 69/2013 conv. L. 98/2013) - Agid sotto Pres. del Consiglio
Decreto «FARE» (D. L. n. 69/2013 conv. L. 98/2013) - Agid sotto Pres. del Consiglio
dei Ministri – domicilio digitale unico e PEC per tutti – razionalizzazione CED – FSE
dei Ministri – domicilio digitale unico e PEC per tutti – razionalizzazione CED – FSE
per le Regioni – wi-fi per tutti – eliminazione del valore giuridico del fax
per le Regioni – wi-fi per tutti – eliminazione del valore giuridico del fax
Nuove
eesul
protocollo
informatico
NuoveRegole
Regoletecniche
tecnichesul
sulsistema
sistemadidiconservazione
conservazione
sul
protocollo
informatico
(2 DPCM 3 dicembre 2013 pubblicati in GU 12/03/2014)www.anorc.it
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DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI
«SMATERIALIZZABILI» AI SENSI DEL DM 23 GENNAIO 2004
- Fatture, bollette, lettere, telegrammi ricevuti
- Distinte meccanografiche e registri (corrispettivi e registri fatture emesse)
- Il libro giornale e il libro degli inventari
- Le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e
reddituali
- Le scritture ausiliarie di magazzino
- Il registro dei beni ammortizzabili
- Il bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa
- I registri prescritti ai fini IVA, quali ad esempio il registro degli acquisti, il registro dei
corrispettivi, il registro delle fatture emesse
- Dichiarazioni fiscali, modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio i modelli F23 ed
F24), alle fatture e documenti simili
- I libri sociali
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Le disposizioni contenute nel DMEF 23 gennaio 2004, infine, si applicano alla
relazione sulla gestione (art.2428 c.c.) e alla relazione dei sindaci (art. 2429 c,c.) e dei
revisori contabili , che per legge devono essere allegate al bilancio d’esercizio.
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Oggi comunque tutti i documenti possono nascere informatici o
comunque sono digitalizzabili ex lege
Altre tipologie documentali:
- Documenti amministrativi
- Documenti privacy
Documenti analogici?
- Contratti e atti di trasferimento quote societarie
(DL 112/2008)
- Documenti sanitari e amministrativi
- Nota spese dipendenti e schede carburante
- Libro Unico del lavoro (DL 112/2008 conv. L.
133/2008 + Circ. Min. Lavoro n. 20/2008)
- Registri assicurativi
- la corrispondenza telematica, la PEC
Documenti informatici?
-…contratti web, «registrazioni informatiche»,
tracciati strutturati etc.
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Non è solo questione di adeguamento a leggi:
è in gioco il futuro delle nostre informazioni rilevanti e, per
rendere sicuro questo futuro, l’unico scenario possibile è
garantire nell’ente pubblico, nell’impresa e nello syudio
professionale la possibilità di sviluppare una nuova forma di
organizzazione e di gestione dei flussi documentali che siano
digitalizzati in modo certo e incontrovertibile!
EEsolo
soloun
unsistema
sistemadidiconservazione
conservazionedigitale
digitaleaanorma
normapuò
puòconsentire
consentireun
un
futuro
giuridicamente
rilevante
ai
nostri
documenti
informatici!
futuro giuridicamente rilevante ai nostri documenti informatici!
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ART.
ART.43
43CAD
CAD(Riproduzione
(Riproduzioneeeconservazione
conservazionedei
deidocumenti)
documenti)
1.1.I Idocumenti
documentidegli
degliarchivi,
archivi,lelescritture
scritturecontabili,
contabili,lala
corrispondenza
corrispondenzaed
edogni
ogniatto,
atto,dato
datooodocumento
documentodidicui
cuie‘e‘
prescritta
prescrittalalaconservazione
conservazioneper
perlegge
leggeooregolamento,
regolamento,ove
ove
riprodotti
riprodottisu
susupporti
supportiinformatici
informaticisono
sonovalidi
validieerilevanti
rilevantiaatutti
tutti
gli
glieffetti
effettididilegge,
legge,se
selalariproduzione
riproduzioneeelalaconservazione
conservazionenel
nel
tempo
temposono
sonoeffettuate
effettuateininmodo
mododa
dagarantire
garantirelalaconformita'
conformita'dei
dei
documenti
documentiagli
aglioriginali,
originali,nel
nelrispetto
rispettodelle
delleregole
regoletecniche
tecniche
stabilite
stabiliteaiaisensi
sensidell'art.
dell'art.71.
71.
La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!
3.3.I Idocumenti
documentiinformatici,
informatici,didicui
cuièèprescritta
prescrittalalaconservazione
conservazione
per
perlegge
leggeooregolamento,
regolamento,possono
possonoessere
esserearchiviati
archiviatiper
perlele
esigenze
esigenzecorrenti
correntianche
anchecon
conmodalità
modalitàcartacee
cartaceeeesono
sono
conservati
conservatiininmodo
modopermanente
permanentecon
conmodalità
modalitàdigitali,
digitali,nel
nel
rispetto
rispettodelle
delleregole
regoletecniche
tecnichestabilite
stabiliteaiaisensi
sensidell'art.
dell'art.71.
71.
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Quindi, chi
Quindi, chi fattura
fattura elettronicamente,
elettronicamente, chi
chi invia
invia ee
riceve
riceve PEC,
PEC, chi
chi utilizza
utilizza la
la firma
firma digitale (o
digitale (o altre
altre
forme
forme di
di firma)
firma) per
per sottoscrivere
sottoscrivere documenti
documenti
informatici,
informatici, chi
chi pubblica
pubblica online
online
documenti, deve
documenti, deve conservare
conservare tali
tali oggetti
oggetti
informatici
informatici predisponendo
predisponendo un
un idoneo
idoneo sistema
sistema di
di
conservazione
conservazione allineato
allineato alle
alle nuove
nuove regole
regole
tecniche, altrimenti
tecniche, altrimenti mette
mette aa rischio
rischio la
la validità
validità di
di
tutti
tutti ii documenti
documenti informatici
informatici prodotti
prodotti oo ricevuti
ricevuti
dal
dal proprio
proprio ente
ente di
di appartenenza.
appartenenza.
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Art. 44 CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e
dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento
di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico
pubblicato in Allegato B a tale decreto.
Chiave interpretativa per la normativa sulla conservazione
sostitutiva e sulla fatturazione elettronica
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Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - NEW
Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera
d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui
all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva
competenza.
La
conservazione
digitale si fa in
tre!
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Art. 7 Nuove Regole Tecniche in materia di conservazione contenute
nel DPCM 3 dicembre 2013 (Responsabile della conservazione) - NEW
“Il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile
del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e
con il responsabile dei sistemi informativi che, nel caso delle pubbliche
amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui
all'art. 17 del Codice, oltre che con il responsabile della gestione
documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove
nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni
Tre figure professionali
obbligatorie per chi
gestisce documenti
informatici
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Secondo le nuove regole tecniche…
Il Responsabile della conservazione definisce e
attua le politiche complessive del sistema di
conservazione e ne governa la gestione con piena
responsabilità e autonomia
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Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - NEW
Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti
informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a
quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1
ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e
tecnologiche.
Possibilità per le aziende, per le P.A. e per i professionisti di
affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale e
ottenere la “certificazione di conformità” dei relativi processi!
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…fattura elettronica
e fattura telematica…
(artt. 21 e 39 del DPR n. 633/1972)
…la fatturazione elettronica nulla ha a che vedere con
l’invio delle fatture attraverso la posta elettronica…
(risoluzione Ag. Entrate n. 360879 del 30 aprile 1986)
D.P.R. 633/1972 - Art. 21
Fatturazione delle operazioni
Inquadramento definizione e requisiti della
fattura elettronica (principio di parità di
trattamento tra carta ed elettronico):
emessa e ricevuta in formato elettronico;
accettazione del destinatario;
autenticità origine, integrità del contenuto
e leggibilità.
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
Quando NON possiamo parlare di fatura eletronica?
Trasmissione telematca delle fature (o “faturazione telematca”)
La trasmissione dei dat e delle informazioni contenute in fatura
avviene utlizzando un canale telematco.
Resta in questo caso obbligatoria sia da parte dell’emitente che del
destnatario la “materializzazione” (stampa su supporto cartaceo) del
documento.
Fatura conservata in modalità sosttutva
Fatura emessa con modalità tradizionali ma conservata
eletronicamente. Possibilità di conservazione direta da spool di
stampa (Risoluzione 158/2008)
D.P.R. 633/1972
Art. 21
Fatturazione delle operazioni
«Per fatura eletronica si intende la
fatura che è stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato eletronico; il ricorso
alla fatura eletronica è subordinato
all'accetazione da parte del destnatario»
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
D.P.R. 633/1972
Art. 21
Fatturazione delle operazioni
«La fatura, cartacea o eletronica, si
ha per emessa all'ato della sua
consegna, spedizione, trasmissione o
messa a disposizione del cessionario o
commitente»
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
D.P.R. 633/1972
Art. 21
Fatturazione delle operazioni
«Il soggeto passivo assicura l'autentcità
dell'origine, l'integrità del contenuto e la
leggibilità della fatura dal momento della
sua emissione fno al termine del suo
periodo di conservazione»
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
Per garantire tali requisiti, occorre adottare:
sistemi
di controllo di gestone che assicurino un
collegamento afdabile tra la fatura e la cessione di
beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;

apposizione della frma eletronica qualifcata o
digitale dell’emitente;

sistemi EDI (Electronic Data Interchange) –
trasmissione eletronica dei dat o altre tecnologie in
grado di garantre l’autentcità dell’origine e l’integrità
dei dat.
D.P.R. 633/1972 - Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
Disciplina come e dove conservare le fatture
elettroniche e gli altri documenti fiscali:
le fatture elettroniche devono essere conservate
elettronicamente;
sia le fatture che gli altri documenti fiscali
possono essere conservati elettronicamente anche
in altro Stato;
deve essere comunque assicurato l’accesso
all’archivio per fini di controllo.
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
D.P.R. 633/1972
Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri e
dei documenti
«Le fature eletroniche sono conservate in modalità
eletronica, in conformità alle disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle fnanze
adotato ai sensi dell'artcolo 21, comma 5, del
decreto legislatvo 7 marzo 2005, n. 82. Le fature
create in formato eletronico e quelle cartacee
possono essere conservate eletronicamente”»
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
D.P.R. 633/1972
Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri e
dei documenti
«Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato assicura, per finalità di controllo,
l'accesso automatizzato all'archivio e che
tutti i documenti ed i dati in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticità e
l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21,
comma 3, siano stampabili e trasferibili su
altro supporto informatico».
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
D.P.R. 633/1972
Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri e
dei documenti
«Il luogo di conservazione elettronica delle
stesse, nonché dei registri e degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da
altre disposizioni, può essere situato in un altro
Stato, a condizione che con lo stesso esista uno
strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza»
Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228
Fatturazione Elettronica
- Firma digitale
Dall’Emissione fno alla
Conservazione Fatura
Faturazione
eletronica
(accetazione del
destnatario)
Eventuale
Eventuale
assolvimento
assolvimento della
della
imposta
imposta di
di bollo
bollo
- EDI
- altri sistemi
di controllo di
gestone
- e-mail
- PEC
trasmissione dei
document
- messa a
disposizione sul
sito
- EDI
Fatturazione Elettronica
Memorizzazione
su qualsiasi
supporto
Funzioni di
ricerca ed
estrazione
Conservazione delle
fature eletroniche
Entro 15 giorni
dall'emissione
Processo di
Conservazione
sosttutva
Firma digitale e
marca temporale
del responsabile
della
conservazione
outsourcing
Conservazione ancora regolata
dal DMEF 23 gennaio 2004
Comunicazione
impronta archivio di
conservazione
NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI
DEI DOCUMENTI INFORMATICI
(PROPOSTA FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA)
È stata predisposta una proposta di nuovo DM ex art.
21, co 5, CAD in sostituzione del DM 23.01.2004
La bozza di nuovo DM è stata trasmessa al
Dipartimento delle Finanza (MEF) in data 24.09.13 ed
è stata integralmente recepita da DF, Agenzia delle
entrate, Agenzia del demanio e Agenzia delle dogane:
si è in attesa del parere del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie.
NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI
DEI DOCUMENTI INFORMATICI
(PROPOSTA FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA)
Alla redazione del documento hanno contribuito numerosi
stakeholders pubblici (AE, DF, Ag. Italia Digitale ecc.) e
privati (ANORC, Confindustria, RTI, Assosoftware,
partecipanti all’Osservatorio FE PoliMi ecc.), pervenendo
ad un’ampia convergenza sul testo finale.
L’obiettivo è stato quello di semplificare gli adempimenti
ad oggi esistenti al fine di incentivare la
dematerializzazione dei processi contabili e
amministrativi.
NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI
DEI DOCUMENTI INFORMATICI
(PROPOSTA FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA)
Richiamo integrale al CAD e ai suoi decreti attuativi in
merito alle definizioni e regole tecniche per la gestione del
documento informatico (copie informatiche di documenti
analogici, copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici, documenti informatici puri)
Introduzione di semplificazioni riguardanti:
conservazione delle fatture (tempistica annuale);
comunicazione dell’impronta (eliminata);
modalità di assolvimento dell’imposta di bollo (calcolo
solo a consuntivo e pagamento esclusivamente per F24).
Fatturazione elettronica:
le nuove regole per PA e fornitori
La fatturazione elettronica verso la PA:
Le ultime novità del D.M.E.F. n. 55, del 3 aprile 2013
e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4
novembre 2013, n. 37
 Finanziaria 2008: commi 209-214 –
obbligo di fatturazione elettronica alla PA
 Decreto “Salva Italia”
(decreto 201/2011)
 DM 7 marzo 2008
Interscambio
– Sistema di
 DM 3 aprile 2013, n. 55 - Regole tecniche
e Linee guida
 Circolare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 4 novembre 2013, n. 37 –
Prime istruzioni operative
Art.1 comma 209, L. 244/2007( Finanziaria 2008)
Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle
operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la
conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le
amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma
elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
Comma così modificato dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art.
10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 1 Dmef n. 55/2013 prevede che le disposizioni del
regolamento si applicano alle amministrazioni di cui al comma
209 L. 244/07
La legge finanziaria 2008
● Statuisce il principio della fatturazione in via esclusivamente elettronica nei
confronti della PA
● Prevede un divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica
da parte del fornitore della PA
● Istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di transito obbligato
delle fatture elettroniche verso le PA
● Demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la regolamentazione attuativa:
delle regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle
amministrazioni destinatari della fatturazione;
delle regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di
interscambio;
delle linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni
interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
delle eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate
tipologie di approvvigionamenti;
della disciplina dell'utilizzo, tanto
degli
operatori
Andreada
Lisiparte
Copyright
2002-2010
Vietata economici, quanto da parte
diffusione e duplicazione
delle amministrazioni interessate, di intermediari
abilitati
Inoltre…
214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal
decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.
Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 13-duodecies dell’art. 10,
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
DM 7 marzo 2008 – Individuazione Sistema di Interscambio
•Individua l’Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di
Interscambio della fatturazione elettronica
•Individua SOGEI - Società interamente partecipata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze - quale apposita
struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione
tecnica del Sistema di interscambio
DMEF n.55/13
individua
- Formato della fattura elettronica (Formato SdI – Le specifiche
tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche
del formato fattura sono disponibili sul sito del Sistema di Interscambio
www.fatturapa.gov.it) - (allegato A)
- Sistema di interscambio e le informazioni obbligatorie
(Allegato A)
- Regole tecniche di emissione e trasmissione (L’autenticità
dell'origine e l’integrità del contenuto della fattura sono garantite tramite
sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale) (allegato B)
- Linee guida per le PA per l’adeguamento delle PA (Allegato C)
- Identificazione degli uffici deputati in via esclusiva alla
ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema
interscambio e inserimento nell’indice delle pubbliche
amministrazioni (allegato D)
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di "snodo" tra gli attori interessati
dal processo di fatturazione elettronica. Poiche' il contesto in cui si
inserisce il Sistema e' costituito da piu‘ fornitori che si interfacciano con
piu' Pubbliche Amministrazioni, il Sistema di Interscambio e' uno
strumento che consente la riduzione delle complessita'.
Gli attori del processo sono:
- Operatori economici;
- Intermediari;
- Sistema di interscambio;
- Pubblica Amministrazione.
Gli intermediari
● Possibilità, tanto per gli operatori economici quanto
per le amministrazioni interessate, di ricorrere ad
intermediari
● Si è tenuto conto della realtà del mercato dei servizi
alle imprese, già da tempo operante anche su servizi di
fatturazione conto terzi
● Impostazione adottata improntata verso semplicità e
flessibilità, sia per gli operatori economici, sia per i
fornitori di servizi, sia per le amministrazioni pubbliche
● Le PPAA possono avvalersi di altre PPAA quali
intermediari
Calendario di applicazione della disciplina
Tutte le PA Interessate , su base volontaria, a
partire da dicembre 2013
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di
previdenza e assistenza a partire dal 6 giugno 2014
Tutte le altre amministrazioni, fatta eccezione per le
amministrazioni locali, a partire da giugno 2015
Le Amministrazioni locali attendono un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata
da emanarsi entro il 6 dicembre 2013.
(attesa conversione DL Irpef – 24 aprile 2014 n. 66)
Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 4 novembre 2013, n. 37
Attuazione del Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo
1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n.55 – Prime istruzioni operative.
La Ragioneria Generale dello Stato, a supporto dell’attività dei Ministeri,
metterà a disposizione nuove funzionalità di SICOGE (SISTEMA PER LA
GESTIONE INTEGRATA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) che
consentiranno l’ottemperanza agli obblighi legati alla ricezione e conservazione
delle fatture elettroniche nonché alla gestione delle notifiche verso il
Sistema di Interscambio.
Dal 4 febbraio 2014…
Il processo di lavorazione di una fattura elettronica sarà sostanzialmente
analogo a quello attualmente presente in SICOGE per l’ acquisizione della
fattura cartacea.
In attuazione dei principi di dematerializzazione dei processi ed in accordo con
l’Agenzia per l’Italia Digitale nel SICOGE verrà introdotto un registro interno al
sistema per la protocollazione delle fatture elettroniche ricevute dal
Sistema di Interscambio.
Fatturazione PA:
lo schema
Fornitori
Ultima novità
(decreto Irpef 2014 –
DL del 24/4/2014 n.
66):
Registro Unico
fatture elettroniche
SdI
(snodo di interscambio)
Obbligo
protocollazione,
registrazione e
conservazione
Intermediari
Formati
PA
Firme
Gestione
Conservazione
La chiave del successo per le politiche di
digitalizzazione delle PA
● Semplificazione per gli interlocutori del sistema
(cittadini/imprenditori/professionisti)
● Efficienza garantita da intermediari qualificati per le PA
(ma anche al servizio di cittadini, professionisti, imprese)
● Nuove Professionalità emergenti da formare
● La digitalizzazione non è a costo zero
● Regole Tecniche aggiornate
● Il documento informatico non deve seguire le strade del
documento cartaceo
● La conservazione digitale a norma è obbligatoria
Grazie per l’attenzione
Avv. Andrea Lisi
email: [email protected]
D&L Department s.r.l.
telefax +39 0832 25 60 65
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