Inquadramento normativo sulla «dematerializzazione» del documento fiscale: comunicazione digitale e fatturazione elettronica di Andrea Lisi - [email protected] Presidente ANORC – www.anorc.it Segretario Generale AIFAG – www.aifag.org Docente SDA Bocconi – DMA, MIS Academy e IS Legal Titolare del Digital&Law Department – www.studiolegalelisi.it ELENCO ARGOMENTI Scenario di riferimento: l‘evoluzione del documento informatico La normativa è completa? Quali documenti sono digitalizzabili? Come si conservano i documenti informatici? Fattura Elettronica e Fattura Telematica Nuovo DM sugli obblighi fiscali dei documenti informatici (gli esiti del Forum) Fatturazione Elettronica: le nuove regole per PA e fornitori Information&Document Management: stadi evolutivi Ecco cosa ci circonda: una P.A. ormai Digitale La Larivoluzione rivoluzionedisegnata disegnatanel nel Codice dell’Amministrazione Digitale Codice dell’Amministrazione Digitale DIPENDENTI: - e-mail, pec, firma digitale e FEA -protocollazione informatica -archiviazione e gestione documentale -privacy e sicurezza informatica DECERTIFICAZIONE Altre PA o imprese Connettività Destinatari del servizio: - pubblicità legale on line - trasparenza e accessibilità - formulari on line - Sportelli e procedimenti on line - contratti con firma digitale E-government E-procurement Reti di P.A. Convensioni digitali E-GOV La multicanalità della PA digitale INFORMAZIONI GENERALI: - e-mail semplice/CEC PAC? - portali informativi ad accesso libero - chioschi telematici - tv digitale - sms - call center Formulari on line - area riservata previa registrazione Istanze on line e dichiarazioni: - PEC id e autenticazione informatica - firma digitale (e FEA) - telefax Attivaz. procedimenti e transazioni - autenticazione informatica (CIE/CNS) ATTENZIONE: - posta certificata + firma digitale SICUREZZA INFORMATICA - pagamenti elettronici : Comunicazioni Digitali e Imprese/Studi Professionali la chiave del successo nella Società dell’Informazione P.A.D. PEC, FIRMA DIGITALE, IDENTIFICAZIONI INFORM. DIPENDENTI (INTRANET) Fornitori/imprenditori (extranet - B2B) Distretti industriali CLIENTI/UTENTI (B2C) Filiere Consorzi servizi on line di comunicazione (email, sms, mms, siti web, blog, social etc.) E-marketplaces Gruppi di imprese Gestirecorrettamente correttamenteiipropri propridocumenti, documenti,ii Gestire propri dati datieeleleproprie proprieinformazioni informazionirilevanti rilevanti propri significaadottare adottaremodelli modellieemetodologie metodologie“a “a significa norma”finalizzati finalizzatiaagarantire garantirel’attribuibilità, l’attribuibilità, norma” l’integrità,l’autenticità, l’autenticità,lalasicurezza, sicurezza,lala l’integrità, correttaarchiviazione archiviazioneeelalaconservazione conservazionenel nel corretta tempoalalproprio propriopatrimonio patrimoniodididati datidigitali digitali tempo - Efficienza - Trasparenza - Semplificazione Definizione di formazione di documento informatico Bozza Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale Versione del 05/08/2011 Art. 3 comma 1 La formazione del documento informatico comprende le attività di cui alle seguenti principali tipologie: a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico, acquisizione per via telematica o su supporto informatico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni informatiche o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Integrità e immodificabilità? In un mondo che ormai tende sempre di più verso documenti dinamici e condivisibili, la scommessa per un futuro serenamente digitale è Garantire: -La (ragionevolmente) certa paternità -La corretta trasmissibilità e gestione -L’idonea archiviazione e conservazione quindi, la sopravvivenza nel tempo a tutti i dati digitali che abbiano un rilievo giuridico attraverso avanzate tecniche di sicurezza informatica Lo Loscopo scopodella dellaNormativa Normativa Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale: - La paternità (Firma Digitale, FEA o altri sistemi di identificazione) - L’integrità (Firma Digitale e FEA) N.B.: Duplice - La trasmissibilità informatica (PEC o SPC o EDI) funzione della firma digitale - la corretta gestione (archiviazione elettronica) - La “memorizzazione digitale” nel tempo (Firma Digitale, Marca Temporale e Procedure di Sicurezza) attraverso una complessa procedura di conservazione Autenticazione: Autenticazione: - -PEC PEC - -VPN VPNeeSPC SPC - -EDI EDI - -Aree AreeRiservate Riservate Firma FirmaDigitale: Digitale: - -Autenticità Autenticità - -Integrità Integrità - -Conservazione Conservazione - -Sicurezza Sicurezza - -E-mailing E-mailing Il Responsabile della Conservazione È il custode dell’autenticità del documento privo di peso www.anorc.it Identificazione: Identificazione: - -PEC PEC - -VPN VPNeeSPC SPC - -EDI EDI - -Aree AreeRiservate Riservate Autorizzazione: Autorizzazione: - -Autenticità Autenticità - -Integrità Integrità - -Conservazione Conservazione - -Sicurezza Sicurezza - -E-mailing E-mailing Il Responsabile della privacy È il custode della protezione dei dati personali www.anorc.it www.anorc.it LEGISLAZIONE EUROPEA Le fonti giuridiche della digitalizzazione documentale: E INTERNAZIONALE STANDARD TECNICI E LINEE GUIDA LEGGI NAZIONALI PROVVEDIMENTI GARANTE USI E PRASSI (ANCHE GIURISPRUDENZIALI) Provvedimenti Ag. Italia Digitale www.anorc.it Le Lenorme normeininItalia Italiacicisono sonoeesono sonoanche anchetroppe!!! troppe!!! CI SONO le norme sul Documento Informatico, sulla Firma digitale e sulla Conservazione digitale: - Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), (D.Lgs. 235/10) - Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003) - Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11 (regole conservazione) – DPCM 3 dicembre 2013 - DPCM del 30 marzo 2009 – DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche firma digitale) -DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certificata) Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali: - DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale documenti fiscali) - D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (fattura elettronica) - Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E (del 19/10/2005) - Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E (del 06/12/2006) - Direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010 (Legge n. 228/2012) - Circolare AE 12/E del 3 maggio 2013 www.anorc.it Recenti RecentiNormative Normativeininvigore vigore Libro Unico del Lavoro: - Legge 133/2008 (conv. D.L. 112/2008) – artt. 39-40 - Decreto Ministero Lavoro 9 luglio 2008 - Circolare n. 20/2008 Ministero Lavoro 21/08/2008 - Note Inail 26/08/2008 e 10/09/2008 - Registri e contratti assicurativi: - Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 (in vigore dal 1° luglio 2009) - Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 luglio 2010) - Nuove Regole Tecniche su protocollo informatico, gestione elettronica e conservazione ai sensi dell’art. 71 CAD (DPCM 03/12/2013) www.anorc.it Finanziaria 2005: comma 197 – e-cedolino Finanziaria 2006: comma 51 – dematerializzazione corrispondenza Finanziaria 2007 : trasparenza retribuzioni Finanziaria 2008: commi 209-214 – obbligo di fatturazione elettronica alla PA – New Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 - conv in l. 214/2011) commi 589-593 – obbligo di PEC e telefonia VOIP Manovra Fine Estate (DL 112/2008): artt. 39-40 – digitalizzazione LUL Legge 18 giugno 2009 n. 69 – “taglia carta, revisione CAD, Voip, AOL” DL anticrisi 78/2009 – convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 D.L. 185/08 (L. 28 gennaio 2009 n. 2) – PEC obbligatoria per tutti e Documenti originali D.L. 185/08 (L. 28 gennaio 2009 n. 2) – PEC obbligatoria per tutti e Documenti originali unici “smaterializzabili” senza notaio! unici “smaterializzabili” senza notaio! www.anorc.it Le ultime novità DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nuove Regole Tecniche Decertificazione: art. 15 L. 183/2011 + Direttiva Pres. Consiglio Ministri 14/2011 Decreto semplificazioni: DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Agenda Digitale) Misure urgenti crescita Paese: DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 (Agenzia per l’Italia Digitale) Decreto crescita: 179/2012 conv. in Legge 221/2012 Decreto Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013 www.anorc.it L’art. 47 della Legge 35/2012 istituisce la cabina di regia per il perseguimento degli obiettivi fissati dall’AGENDA DIGITALE ITALIANA, in particolare: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società; h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione www.anorc.it Le ultimissime novità Nuove Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme Nuove Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (D.p.c.m. del 22 febbraio 2013 pubblicato in elettroniche avanzate, qualificate e digitali (D.p.c.m. del 22 febbraio 2013 pubblicato in GU n. 117 del 21.05.2013) GU n. 117 del 21.05.2013) Secondo e ultimo decreto sulla fatturazione elettronica per le PA in Italia (Decreto 3 Secondo e ultimo decreto sulla fatturazione elettronica per le PA in Italia (Decreto 3 aprile in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della aprile2013, 2013,n.n.55 55Regolamento Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - GU n. 118 del 22.5.2013) commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - GU n. 118 del 22.5.2013 ) Circolare AGID n. 62/2013 concernente le Linee guida per il contrassegno generato Circolare AGID n. 62/2013 concernente le Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente elettronicamenteaiaisensi sensidell'articolo dell'articolo23-ter, 23-ter,comma comma55del delCAD CAD D.P.C.M. D.P.C.M.del del21 21marzo marzo2013 2013- -IlIlDecreto Decretoindica indicaleleparticolari particolaritipologie tipologiedididocumenti documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane permanel'obbligo l'obbligodella dellaconservazione conservazionedell'originale dell'originaleanalogico analogicooppure, oppure,inincaso casodidi conservazione sostitutiva, la necessità di autenticare la loro conformità all'originale conservazione sostitutiva, la necessità di autenticare la loro conformità all'originale ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 5, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005) sensi dell'art. 22, comma 5, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005) Decreto «FARE» (D. L. n. 69/2013 conv. L. 98/2013) - Agid sotto Pres. del Consiglio Decreto «FARE» (D. L. n. 69/2013 conv. L. 98/2013) - Agid sotto Pres. del Consiglio dei Ministri – domicilio digitale unico e PEC per tutti – razionalizzazione CED – FSE dei Ministri – domicilio digitale unico e PEC per tutti – razionalizzazione CED – FSE per le Regioni – wi-fi per tutti – eliminazione del valore giuridico del fax per le Regioni – wi-fi per tutti – eliminazione del valore giuridico del fax Nuove eesul protocollo informatico NuoveRegole Regoletecniche tecnichesul sulsistema sistemadidiconservazione conservazione sul protocollo informatico (2 DPCM 3 dicembre 2013 pubblicati in GU 12/03/2014)www.anorc.it www.anorc.it DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI «SMATERIALIZZABILI» AI SENSI DEL DM 23 GENNAIO 2004 - Fatture, bollette, lettere, telegrammi ricevuti - Distinte meccanografiche e registri (corrispettivi e registri fatture emesse) - Il libro giornale e il libro degli inventari - Le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali - Le scritture ausiliarie di magazzino - Il registro dei beni ammortizzabili - Il bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - I registri prescritti ai fini IVA, quali ad esempio il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse - Dichiarazioni fiscali, modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio i modelli F23 ed F24), alle fatture e documenti simili - I libri sociali - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti - Le disposizioni contenute nel DMEF 23 gennaio 2004, infine, si applicano alla relazione sulla gestione (art.2428 c.c.) e alla relazione dei sindaci (art. 2429 c,c.) e dei revisori contabili , che per legge devono essere allegate al bilancio d’esercizio. www.anorc.it Oggi comunque tutti i documenti possono nascere informatici o comunque sono digitalizzabili ex lege Altre tipologie documentali: - Documenti amministrativi - Documenti privacy Documenti analogici? - Contratti e atti di trasferimento quote societarie (DL 112/2008) - Documenti sanitari e amministrativi - Nota spese dipendenti e schede carburante - Libro Unico del lavoro (DL 112/2008 conv. L. 133/2008 + Circ. Min. Lavoro n. 20/2008) - Registri assicurativi - la corrispondenza telematica, la PEC Documenti informatici? -…contratti web, «registrazioni informatiche», tracciati strutturati etc. www.anorc.it www.anorc.it www.anorc.it Non è solo questione di adeguamento a leggi: è in gioco il futuro delle nostre informazioni rilevanti e, per rendere sicuro questo futuro, l’unico scenario possibile è garantire nell’ente pubblico, nell’impresa e nello syudio professionale la possibilità di sviluppare una nuova forma di organizzazione e di gestione dei flussi documentali che siano digitalizzati in modo certo e incontrovertibile! EEsolo soloun unsistema sistemadidiconservazione conservazionedigitale digitaleaanorma normapuò puòconsentire consentireun un futuro giuridicamente rilevante ai nostri documenti informatici! futuro giuridicamente rilevante ai nostri documenti informatici! www.anorc.it ART. ART.43 43CAD CAD(Riproduzione (Riproduzioneeeconservazione conservazionedei deidocumenti) documenti) 1.1.I Idocumenti documentidegli degliarchivi, archivi,lelescritture scritturecontabili, contabili,lala corrispondenza corrispondenzaed edogni ogniatto, atto,dato datooodocumento documentodidicui cuie‘e‘ prescritta prescrittalalaconservazione conservazioneper perlegge leggeooregolamento, regolamento,ove ove riprodotti riprodottisu susupporti supportiinformatici informaticisono sonovalidi validieerilevanti rilevantiaatutti tutti gli glieffetti effettididilegge, legge,se selalariproduzione riproduzioneeelalaconservazione conservazionenel nel tempo temposono sonoeffettuate effettuateininmodo mododa dagarantire garantirelalaconformita' conformita'dei dei documenti documentiagli aglioriginali, originali,nel nelrispetto rispettodelle delleregole regoletecniche tecniche stabilite stabiliteaiaisensi sensidell'art. dell'art.71. 71. La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere! 3.3.I Idocumenti documentiinformatici, informatici,didicui cuièèprescritta prescrittalalaconservazione conservazione per perlegge leggeooregolamento, regolamento,possono possonoessere esserearchiviati archiviatiper perlele esigenze esigenzecorrenti correntianche anchecon conmodalità modalitàcartacee cartaceeeesono sono conservati conservatiininmodo modopermanente permanentecon conmodalità modalitàdigitali, digitali,nel nel rispetto rispettodelle delleregole regoletecniche tecnichestabilite stabiliteaiaisensi sensidell'art. dell'art.71. 71. www.anorc.it Quindi, chi Quindi, chi fattura fattura elettronicamente, elettronicamente, chi chi invia invia ee riceve riceve PEC, PEC, chi chi utilizza utilizza la la firma firma digitale (o digitale (o altre altre forme forme di di firma) firma) per per sottoscrivere sottoscrivere documenti documenti informatici, informatici, chi chi pubblica pubblica online online documenti, deve documenti, deve conservare conservare tali tali oggetti oggetti informatici informatici predisponendo predisponendo un un idoneo idoneo sistema sistema di di conservazione conservazione allineato allineato alle alle nuove nuove regole regole tecniche, altrimenti tecniche, altrimenti mette mette aa rischio rischio la la validità validità di di tutti tutti ii documenti documenti informatici informatici prodotti prodotti oo ricevuti ricevuti dal dal proprio proprio ente ente di di appartenenza. appartenenza. www.anorc.it Art. 44 CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l’integrità del documento; c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto. Chiave interpretativa per la normativa sulla conservazione sostitutiva e sulla fatturazione elettronica www.anorc.it Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) - NEW Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. La conservazione digitale si fa in tre! www.anorc.it Art. 7 Nuove Regole Tecniche in materia di conservazione contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 (Responsabile della conservazione) - NEW “Il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni Tre figure professionali obbligatorie per chi gestisce documenti informatici www.anorc.it Secondo le nuove regole tecniche… Il Responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia www.anorc.it Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale: Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) - NEW Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Possibilità per le aziende, per le P.A. e per i professionisti di affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale e ottenere la “certificazione di conformità” dei relativi processi! www.anorc.it …fattura elettronica e fattura telematica… (artt. 21 e 39 del DPR n. 633/1972) …la fatturazione elettronica nulla ha a che vedere con l’invio delle fatture attraverso la posta elettronica… (risoluzione Ag. Entrate n. 360879 del 30 aprile 1986) D.P.R. 633/1972 - Art. 21 Fatturazione delle operazioni Inquadramento definizione e requisiti della fattura elettronica (principio di parità di trattamento tra carta ed elettronico): emessa e ricevuta in formato elettronico; accettazione del destinatario; autenticità origine, integrità del contenuto e leggibilità. Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Quando NON possiamo parlare di fatura eletronica? Trasmissione telematca delle fature (o “faturazione telematca”) La trasmissione dei dat e delle informazioni contenute in fatura avviene utlizzando un canale telematco. Resta in questo caso obbligatoria sia da parte dell’emitente che del destnatario la “materializzazione” (stampa su supporto cartaceo) del documento. Fatura conservata in modalità sosttutva Fatura emessa con modalità tradizionali ma conservata eletronicamente. Possibilità di conservazione direta da spool di stampa (Risoluzione 158/2008) D.P.R. 633/1972 Art. 21 Fatturazione delle operazioni «Per fatura eletronica si intende la fatura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato eletronico; il ricorso alla fatura eletronica è subordinato all'accetazione da parte del destnatario» Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 D.P.R. 633/1972 Art. 21 Fatturazione delle operazioni «La fatura, cartacea o eletronica, si ha per emessa all'ato della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o commitente» Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 D.P.R. 633/1972 Art. 21 Fatturazione delle operazioni «Il soggeto passivo assicura l'autentcità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fatura dal momento della sua emissione fno al termine del suo periodo di conservazione» Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Per garantire tali requisiti, occorre adottare: sistemi di controllo di gestone che assicurino un collegamento afdabile tra la fatura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; apposizione della frma eletronica qualifcata o digitale dell’emitente; sistemi EDI (Electronic Data Interchange) – trasmissione eletronica dei dat o altre tecnologie in grado di garantre l’autentcità dell’origine e l’integrità dei dat. D.P.R. 633/1972 - Art. 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti Disciplina come e dove conservare le fatture elettroniche e gli altri documenti fiscali: le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente; sia le fatture che gli altri documenti fiscali possono essere conservati elettronicamente anche in altro Stato; deve essere comunque assicurato l’accesso all’archivio per fini di controllo. Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 D.P.R. 633/1972 Art. 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti «Le fature eletroniche sono conservate in modalità eletronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle fnanze adotato ai sensi dell'artcolo 21, comma 5, del decreto legislatvo 7 marzo 2005, n. 82. Le fature create in formato eletronico e quelle cartacee possono essere conservate eletronicamente”» Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 D.P.R. 633/1972 Art. 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti «Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico». Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 D.P.R. 633/1972 Art. 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti «Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza» Disposizioni introdotte dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Fatturazione Elettronica - Firma digitale Dall’Emissione fno alla Conservazione Fatura Faturazione eletronica (accetazione del destnatario) Eventuale Eventuale assolvimento assolvimento della della imposta imposta di di bollo bollo - EDI - altri sistemi di controllo di gestone - e-mail - PEC trasmissione dei document - messa a disposizione sul sito - EDI Fatturazione Elettronica Memorizzazione su qualsiasi supporto Funzioni di ricerca ed estrazione Conservazione delle fature eletroniche Entro 15 giorni dall'emissione Processo di Conservazione sosttutva Firma digitale e marca temporale del responsabile della conservazione outsourcing Conservazione ancora regolata dal DMEF 23 gennaio 2004 Comunicazione impronta archivio di conservazione NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI (PROPOSTA FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA) È stata predisposta una proposta di nuovo DM ex art. 21, co 5, CAD in sostituzione del DM 23.01.2004 La bozza di nuovo DM è stata trasmessa al Dipartimento delle Finanza (MEF) in data 24.09.13 ed è stata integralmente recepita da DF, Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio e Agenzia delle dogane: si è in attesa del parere del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie. NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI (PROPOSTA FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA) Alla redazione del documento hanno contribuito numerosi stakeholders pubblici (AE, DF, Ag. Italia Digitale ecc.) e privati (ANORC, Confindustria, RTI, Assosoftware, partecipanti all’Osservatorio FE PoliMi ecc.), pervenendo ad un’ampia convergenza sul testo finale. L’obiettivo è stato quello di semplificare gli adempimenti ad oggi esistenti al fine di incentivare la dematerializzazione dei processi contabili e amministrativi. NUOVO DM SUGLI OBBLIGHI FISCALI DEI DOCUMENTI INFORMATICI (PROPOSTA FORUM FATTURAZIONE ELETTRONICA) Richiamo integrale al CAD e ai suoi decreti attuativi in merito alle definizioni e regole tecniche per la gestione del documento informatico (copie informatiche di documenti analogici, copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, documenti informatici puri) Introduzione di semplificazioni riguardanti: conservazione delle fatture (tempistica annuale); comunicazione dell’impronta (eliminata); modalità di assolvimento dell’imposta di bollo (calcolo solo a consuntivo e pagamento esclusivamente per F24). Fatturazione elettronica: le nuove regole per PA e fornitori La fatturazione elettronica verso la PA: Le ultime novità del D.M.E.F. n. 55, del 3 aprile 2013 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 novembre 2013, n. 37 Finanziaria 2008: commi 209-214 – obbligo di fatturazione elettronica alla PA Decreto “Salva Italia” (decreto 201/2011) DM 7 marzo 2008 Interscambio – Sistema di DM 3 aprile 2013, n. 55 - Regole tecniche e Linee guida Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 novembre 2013, n. 37 – Prime istruzioni operative Art.1 comma 209, L. 244/2007( Finanziaria 2008) Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Comma così modificato dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Art. 1 Dmef n. 55/2013 prevede che le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni di cui al comma 209 L. 244/07 La legge finanziaria 2008 ● Statuisce il principio della fatturazione in via esclusivamente elettronica nei confronti della PA ● Prevede un divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica da parte del fornitore della PA ● Istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di transito obbligato delle fatture elettroniche verso le PA ● Demanda al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la regolamentazione attuativa: delle regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; delle regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; delle linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; delle eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; della disciplina dell'utilizzo, tanto degli operatori Andreada Lisiparte Copyright 2002-2010 Vietata economici, quanto da parte diffusione e duplicazione delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati Inoltre… 214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209. Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 13-duodecies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. DM 7 marzo 2008 – Individuazione Sistema di Interscambio •Individua l’Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica •Individua SOGEI - Società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del Sistema di interscambio DMEF n.55/13 individua - Formato della fattura elettronica (Formato SdI – Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche del formato fattura sono disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it) - (allegato A) - Sistema di interscambio e le informazioni obbligatorie (Allegato A) - Regole tecniche di emissione e trasmissione (L’autenticità dell'origine e l’integrità del contenuto della fattura sono garantite tramite sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale) (allegato B) - Linee guida per le PA per l’adeguamento delle PA (Allegato C) - Identificazione degli uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema interscambio e inserimento nell’indice delle pubbliche amministrazioni (allegato D) IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica. Poiche' il contesto in cui si inserisce il Sistema e' costituito da piu‘ fornitori che si interfacciano con piu' Pubbliche Amministrazioni, il Sistema di Interscambio e' uno strumento che consente la riduzione delle complessita'. Gli attori del processo sono: - Operatori economici; - Intermediari; - Sistema di interscambio; - Pubblica Amministrazione. Gli intermediari ● Possibilità, tanto per gli operatori economici quanto per le amministrazioni interessate, di ricorrere ad intermediari ● Si è tenuto conto della realtà del mercato dei servizi alle imprese, già da tempo operante anche su servizi di fatturazione conto terzi ● Impostazione adottata improntata verso semplicità e flessibilità, sia per gli operatori economici, sia per i fornitori di servizi, sia per le amministrazioni pubbliche ● Le PPAA possono avvalersi di altre PPAA quali intermediari Calendario di applicazione della disciplina Tutte le PA Interessate , su base volontaria, a partire da dicembre 2013 Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza a partire dal 6 giugno 2014 Tutte le altre amministrazioni, fatta eccezione per le amministrazioni locali, a partire da giugno 2015 Le Amministrazioni locali attendono un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il 6 dicembre 2013. (attesa conversione DL Irpef – 24 aprile 2014 n. 66) Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 novembre 2013, n. 37 Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 – Prime istruzioni operative. La Ragioneria Generale dello Stato, a supporto dell’attività dei Ministeri, metterà a disposizione nuove funzionalità di SICOGE (SISTEMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) che consentiranno l’ottemperanza agli obblighi legati alla ricezione e conservazione delle fatture elettroniche nonché alla gestione delle notifiche verso il Sistema di Interscambio. Dal 4 febbraio 2014… Il processo di lavorazione di una fattura elettronica sarà sostanzialmente analogo a quello attualmente presente in SICOGE per l’ acquisizione della fattura cartacea. In attuazione dei principi di dematerializzazione dei processi ed in accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale nel SICOGE verrà introdotto un registro interno al sistema per la protocollazione delle fatture elettroniche ricevute dal Sistema di Interscambio. Fatturazione PA: lo schema Fornitori Ultima novità (decreto Irpef 2014 – DL del 24/4/2014 n. 66): Registro Unico fatture elettroniche SdI (snodo di interscambio) Obbligo protocollazione, registrazione e conservazione Intermediari Formati PA Firme Gestione Conservazione La chiave del successo per le politiche di digitalizzazione delle PA ● Semplificazione per gli interlocutori del sistema (cittadini/imprenditori/professionisti) ● Efficienza garantita da intermediari qualificati per le PA (ma anche al servizio di cittadini, professionisti, imprese) ● Nuove Professionalità emergenti da formare ● La digitalizzazione non è a costo zero ● Regole Tecniche aggiornate ● Il documento informatico non deve seguire le strade del documento cartaceo ● La conservazione digitale a norma è obbligatoria Grazie per l’attenzione Avv. Andrea Lisi email: [email protected] D&L Department s.r.l. telefax +39 0832 25 60 65 Studio Legale Lisi è anche su: https://www.facebook.com/pages/Studio-Legale-Lisi/206384912798924 https://twitter.com/LisiDigitalLaw
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