Chiarimenti al 18 4 14

Quesito: In riferimento alla gara in oggetto si chiede una stima quantitativa dei codici CER da smaltire elencati
nel capitolato speciale – parte tecnica.
Risposta: Si precisa che:
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l’elenco dei CER, come anche riportato nel Capitolato non può considerarsi esaustivo, ma solo
indicativo in quanto derivante dalle attività di raccolta dei rifiuti nelle aree di pertinenza e di
sgombero/bonifica. L’andamento della produzione dei rifiuti proprio per questo non può che
considerarsi variabile di anno in anno ed i valori dei singoli CER devono essere considerati
indicativi. Nell’elenco allegato sono stati riportati i CER ritenuti più significativi in termini di
quantità;
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la raccolta di alcune tipologie di rifiuti non è stata ancora attivata, pertanto per alcuni CER (es.
farmaci scaduti) si riporta una stima;
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il CER 200301 è stato adottato solo a partire dal 1° luglio 2013 e comprende i rifiuti indifferenziati
prodotti nei luoghi di lavoro e quelli derivanti dall’attività di solo svuotamento dei cestini delle
piazzole, svolto attualmente con la frequenza di 3 volte alla settimana.
Quesito: Si chiedono inoltre delucidazioni sul prezzo a base di gara per le attività B in quanto l’attività B1
prevede minimo 3 operatori + 1 preposto, l’attività B2 prevede minimo 2 operatori di cui 1 preposto: la
differenza di operatori sul posto non dovrebbe dare quotazioni orarie differenti?
Risposta: ERRATA CORRIGE. Per un refuso (che non influisce sull’ammontare complessivo del costo del
personale) è stato riportato il medesimo costo orario nelle due attività B1 e B2. Il costo corretto per l’attività B2
è pari a € 113,08.
Quesito: In riferimento alla gara in oggetto chiediamo se in caso di ATI ancora da costituire, a parità di
categorie prevale come capogruppo la società con le classi superiori.
Risposta: In caso di ATI potrà svolgere il ruolo di capogruppo l’impresa che eseguirà la quota prevalente del
servizio.
Quesito 1: Si chiede, quindi se i rifiuti raccolti dalle attività di raccolta e pulizia delle aree di pertinenza
autostradale, siano da conferire ai gestori pubblici di pertinenza, (ad esempio a Milano AMSA) se si, si prega
di precisare:
1. chi siano per ogni tratta autostradale di pertinenza;
2. quali siano gli orari di apertura e i punti di conferimento, per ogni gestore;
3. le eventuali modalità e/o procedure di accesso richieste dai gestori dal gestore pubblico, che vadano al di
là del semplice F.I.R.;
4. se i costi di smaltimento sono ricompresi negli oneri a carico del Committente dovuti per la gestione ex
Tarsu o se sono a carico dell’esecutore del servizio;
5. se rifiuti da Voi raccolti nei container c/o le varie unità operative, da Voi classificati con CER 20.03.01,
rientrino in quanto sopra precisato, se si, se si applica quanto sopra richiesto, se no, se gli oneri di
smaltimento sono a carico dell’esecutore del servizio.
Risposta: Per gestori del servizio pubblico dei rifiuti solidi urbani si intendono quelli individuati dai
Piani Provinciali per la gestione dei rifiuti delle province attraversate: Milano, Pavia, Alessandria,
Monza e Brianza, in alternativa quelli individuati nei Piani Regionali della Lombardia e Piemonte.
In merito al punto 4, i costi di smaltimento sono a carico dell’esecutore del servizio e compresi nel
canone A1 e dettagliati nell’Allegato 5 per quanto concerne i singoli CER.
In merito al punto 5, si precisa che l’impresa di pulizia dei luoghi di lavoro conferisce nei cassonetti i
rifiuti indifferenziati, individuati con codice CER 200301. Tali rifiuti, avendo CER urbano, rientrano nella
tipologia A1 ed infatti il loro smaltimento è compreso nel canone di cui al capoverso precedente .
Quesito 2: Si chiede, se i rifiuti raccolti relativi al servizio A1, sono da gestire come precisato a pag. 3 del C.S.
o come precisato a pag. 4 del C.S. e quindi se il prezzo previsto nell’Allegato 5 Elenco Prezzi del C.S. Parte
Tecnica a pag. 2 – Canone Mensile per le attività A1 è comprensivo o meno previsto nel 4° capoverso del
“trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati c/o idoneo impianto”.
Risposta: Le attività a canone A1 e A2 riguardano rispettivamente la gestione dei rifiuti urbani
indifferenziati ed oggetto di raccolta differenziata. TUTTI i costi di tale gestione sono ricompresi nei
canoni dettagliati nell’Allegato 5.
Anche ai rifiuti (non indifferenziati) rinvenuti durante lo svolgimento delle attività di pulizia delle
piazzole/aree di sosta e parcheggio e durante il monitoraggio della rete gestita dalla Committente
(Attività A3), si applica l’art. 230 del D.Lgs 152 e s.m.i.. Pertanto per “idonei impianti” ci si riferisce
sempre a quelli dei gestori del servizio dei rifiuti urbani.
Quesito 3: “Per i rifiuti recuperabili a canone (carta, plastica, vetro/alluminio) sarà stornato, dai consuntivi
trimestrali, inviati dall’impresa Affidataria, il recupero del contributo CONAI per le singole frazioni, al primo
mese successivo di consuntivazione”. Se la Vs società si è iscritta ai vari consorzi di filiera CONAI e se quindi
cederà con sub-delega il contratto o con delega o se l’Appaltatore potrà valorizzare i rifiuti in modo privatistico
ovvero del libero mercato.
Risposta: La Scrivente non è iscritta ad alcun consorzio di filiera CONAI. Pertanto l’Appaltatore potrà
valorizzare i rifiuti in modo privatistico ovvero del libero mercato.
Quesiti 4 e 5: Quale siano i gradi impurità riscontrati per ogni singola frazione di rifiuto negli ultimi tre anni, al
fine di comprendere a quale fascia di contributo gli stessi siano assoggettati, il tutto per ogni singola tipologia
di rifiuto. Alla luce di quanto richiesto al punto 3 e 4 della presente, si chiede di conoscere lo storico degli ultimi
tre anni dei rifiuti soggetti al CONAI (carta, plastica, vetro/alluminio).
Risposta: La Committente ha attivato il servizio di Raccolta Differenziata presso i propri luoghi di
lavoro a metà dell’anno 2013, pertanto non vi sono elementi sufficienti per fornire le informazioni
richieste.
Affermazione 6: Si evidenzia che l’impossibilità di effettuare i sopralluoghi ai Centri di manutenzione, al
Magazzino e delle vasche per trattamento delle acque meteoriche ubicate lungo la rete e/o in punti in cui le
stesse sono collocate, provoca una disparità di conoscenza tra chi ha già svolto il servizio, gestore uscente e
chi deve partecipare alla gara, creando una condizione di palese disparità tale da inficiare la par condicio tra
gli offerenti.
Affermazione 7: Per quanto riguarda i costi propri della sicurezza dell’Appaltatore, gli stessi non possono
essere compiutamente valutati in assenza del sopralluogo, già richiesto e da Voi negato, come evidenziato al
punto 6 della presente. Si ribadisce che l’impossibilità di valutare i rischi propri c/o il luogo di lavoro del
Committente, è aggravato soprattutto in funzione dei rischi negli spazi confinati di cui al D.P.R. 117/2011, quali
vasche di prima pioggia, vasche di sollevamento e/o altri manufatti, si evidenzia che la stessa stazione
Appaltante nel DUVRI allega propria Procedura per i lavori in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento PQ8
Rev. 02.
Risposte: Si rigetta totalmente l’affermazione secondo la quale l’impossibilità di effettuare i
sopralluoghi nei centri di manutenzione ed al magazzino violino la par condicio tra gli offerenti
provocando una disparità di conoscenza tra chi ha già svolto il servizio ed i partecipanti alla gara.
Infatti il Capitolato Speciale – parte tecnica (allegato 3) descrive sia la tipologia di rifiuto prodotta in
tali luoghi (espressa con i codici CER), sia le modalità di raccolta degli stessi (cassonetti/contenitori di
altro tipo rappresentati anche fotograficamente) che rispettano standard ampiamente diffusi e
consolidati e che i partecipanti alla gara possono valutare in modo assolutamente rigoroso pur
nell’impossibilità di esecuzione, per evidenti motivi di sicurezza, di un sopraluogo specifico.
Analogamente, per quanto attiene la pulizia delle vasche, il Capitolato Speciale – parte tecnica,
descrive (al capitolo “Attività B”) in modo compiuto la prestazione richiesta e le qualifiche richieste al
personale come, in via esemplificativa, il rispetto delle prescrizioni di cui al DPR 177/2011. Anche per
la formulazione dell’offerta relativa alla pulizia delle vasche, quindi, la mancata possibilità di
esecuzione del sopralluogo non introduce nessuna disparità di trattamento tra i partecipanti alla gara.
Quesito 8: Si chiede se per le batterie al pb, è ammesso il ritiro diretto eventualmente da parte di un aderente
al Consorzio che effettuata le attività di raccolta, se si, se tale attività è da considerarsi subappalto.
Per quanto concerne i pneumatici raccolti nelle aree di pertinenza autostradale A3, si fa presente che
Ecopneus raccoglie a titolo gratuito esclusivamente i pneumatici che derivano da attività di tipo commerciale
tipo gommisti e/o officine convenzionate, i pneumatici abbandonati e raccolti da un servizio di pulizia non
rientrano in tale campo, quindi come saranno compensati?
Risposta: Se il ritiro delle batterie al piombo/pneumatici avviene ad opera di un aderente ai Consorzi
specifici, tale attività non è da considerarsi sub-appalto. Tale attività va disciplinata tramite accordo
sottoscritto tra gli interessati che garantisca il servizio per tutta la durata dell’appalto, specifichi il
personale che svolgerà l’attività, i mezzi con relative targhe e, se necessario, conformi alla normativa
SISTRI e ADR. La gestione dei PFU potrà avvenire tramite altri consorzi o altre imprese che
garantiscano la valorizzazione del rifiuto ed un loro effettivo recupero. Tale attività sarà disciplinata in
sede di consegna del servizio.
Quesito 9: Si chiede, quale sia la discriminante per la valorizzazione economica dei metalli ferrosi, non si
comprende quale sia il meccanismo che fa scattare l’opzione “la medesima lo ritenesse opportuno, gli stessi
saranno valorizzati”, si chiede un sistema oggettivo e non soggettivo.
Risposta: Si precisa che nell’art. 2 del Capitolato – Parte Amministrativa a pag. 5 si disciplinano i rifiuti
valorizzabili e si specifica che nel caso di rifiuti costituiti da materiali ferrosi rinvenuti nelle aree di
pertinenza il ritiro è gratuito, senza oneri per la Committente. Nel caso, invece, di materiali ferrosi
prodotti dalla Committente o se la stessa lo ritenesse opportuno in funzione delle quantità rilevanti,
tali rifiuti saranno economicamente valorizzati.
Quesito 10: Si chiede di conoscere lo storico degli ultimi tre anni dei CER oggetto della gara prodotti dal
Committente, e quanti trasporti di rifiuti sono stati effettuati per ogni singolo CER, anche in funzione che come
riportato nell’Art. 2 Paragrafo: “Attività a misura” – di cui al C.S. – Parte Amministrativa Doc. n. 01 PA a pag. 5:
“NON è mai previsto il minimo fatturabile per alcuna tipologia di CER.”, mentre gli impianti di smaltimento lo
prevedono, quindi per valutare i costi da sopportare a carico dell’Appaltatore tale elemento appare necessario.
Risposta: L’elenco dei CER è pubblicato, come da chiarimenti richiesti da altra impresa. Per quanto
concerne i trasporti di rifiuti per CER, a pag.5 del Capitolato Parte Tecnica, si riporta che il deposito
temporaneo è disciplinato a norma di legge (art.183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) tramite il criterio
temporale. Pertanto l’Affidataria dovrà garantire l’invio a recupero/smaltimento dei rifiuti di cui ai punti
A3 e A4 entro il termine dei tre mesi dal primo deposito, salvo eventuali riempimenti prima della
scadenza dei termini.
Quesito 11: Si chiede se il subentrate al servizio dovrà assumere il personale del precedente esecutore ai
sensi dell’Art. 4 del C.C.N.L., e se si, in quale numero, con quale qualifica, se a tempo pieno e/o a part time,
se a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.
Risposta: Sì, si applicano gli artt. 4 e 6 del C.C.N.L. dei Servizi Ambientali (vedasi allegata tabella).
Inoltre si precisa che l’Ente previdenziale di appartenenza è l’INPS e che non sono stati sottoscritti
accordi collettivi aziendali.
Quesito 12: In merito agli interventi di emergenza è previsto un numero di personale e mezzi da tenere a
disposizione? Se si, sarebbe opportuno indicare la consistenza di mezzi e personale.
Risposta: A pag. 16 del Capitolato Parte tecnica si specifica che il personale ed i mezzi sono da
individuare a seconda dell’evento che si è verificato e della tipologia e del quantitativo del rifiuto in
questione. Sarà il referente dell’impresa Affidataria, d’accordo con la Committente, ad effettuare entro
un’ora dalla chiamata, un sopralluogo nel sito ed organizzare gli interventi coordinandosi con i
Soggetti preposti intervenuti sul posto.
Si precisa che:
1.
la posizione degli attuali cassonetti nei luoghi di lavoro è da considerarsi indicativa e può variare
a seconda delle esigenze, al fine di migliorare sempre di più il servizio. A pag. 7 del Capitolato
Parte Tecnica non si forniscono vincoli sulla tipologia di autocompattatori dotati di dispositivo
alza-volta cassonetti, da utilizzarsi per svolgere l’attività A;
2.
le aree di sosta/parcheggio saranno dotate di contenitori da 360 litri, per la raccolta differenziata,
come riportato nella descrizione delle attività A1, non saranno presenti cestini. Inoltre, come
riportato a pag. 3 del Capitolato Parte Tecnica, la pulizia delle piazzole/aree di sosta e parcheggio
è prevista per tutte le piazzole/aree di sosta anche se non dotate di cestino/contenitore;
3.
tutte le vasche meteoriche vanno trattate come luoghi confinati. Pertanto le lavorazioni eseguite al
loro interno vanno effettuate con strumentazione che rispetti lo standard ATEX, come riportato a
pag. 6 del DUVRI, allegato al Capitolato.
Assago, 18/04/2014