Presentazione Fabio Maniori

Finanziamenti diretti: modalità organizzative
Prof. Avv. Fabio Maniori
General Counsel and Chief Compliance Officer
Milano/Roma, 26 novembre 2014
Inquadramento
Politiche di investimento
Politiche di investimento
Reg. 36 – Art. 4
Principi generali nella gestione degli investimenti
Piano finanziamenti
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Autorizzazione: ambito
CAP Art. 38.2.d):
Autorizzazione IVASS solo se
‐prenditori non individuati da banca
‐Banca non mantiene interesse
TUB Art. 114.2‐bis
Non esercizio del credito nei confronti del pubblico se entro i limiti del CAP: copertura riserve
Piano Finanziamenti
Autorizzazione
Patrimonio libero
Mutui garantiti
Finanziamenti non garantiti a imprese
Nessun limite
Limite 20%
Limite 5%
Attività già consentita. Autorizzazione?
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Mutui garantiti
Fruttiferi
Necessariamente onerosi
Garanzia
Ipoteca
Banca
Assicurazione
Stato o enti locali territoriali
Caratteristiche
A prima richiesta
Senza eccezioni
Loan to value
60%
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Finanziamenti non garantiti ad imprese:
Limiti CARATTERISTICHE
Selezionati da banca
Rapporto con l’intermediario
   


Caratteristiche del 
prenditore

Trattiene fino a scadenza almeno il 50% del finanziamento
Il credito dell’intermediario e dell’assicuratore sono pari passu
Elevato merito creditizio
Bilancio certificato
LIMITE MASSIMO
   
   
5%
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2,5%
1% IVASS
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La struttura organizzativa e gestionale
Funzioni della struttura organizzativa e gestionale
(Art. 8‐bis, comma 1, lett. c), reg. n. 36/2011)
Le imprese devono dotarsi di modalità organizzative che
consentano loro di:
 Avviare e monitorare l’attività di finanziamento e le relative
esposizioni
 Prevenire e gestire i conflitti di interessi con
 le aziende finanziate
 la banca/intermediario finanziario che le seleziona
 Approvare i singoli finanziamenti di importo significativo
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Struttura organizzativa e gestionale: cosa è richiesto in ambito bancario
La banca deve:

definire le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.)

definire il processo che presiede all’erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di
credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, e predisporre il relativo
regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti

definire le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate,
svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico

definire i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con
particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio

definire gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate

definire, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte
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Struttura organizzativa: declinazione
Istruttoria
Erogazione
Monitoraggio
• Funzione A
• Funzione B
• Funzione C
Esternalizzato?
Esternalizzato?
Esternalizzato?
• Reg. 20 ‐
Controlli
• Reg. 20 ‐
Controlli
• Reg. 20 ‐
Controlli
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Finanziamenti diretti ed esternalizzazioni
Individuazione del prenditore
• «ausilio» di una banca
• È vera esternalizzazione?
• Contenuto del contratto
• Reg. 36
• Reg. 20?
• Obbligo di mantenere controlli
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Monitoraggio
• Risk management
• Esternalizzabile
• Anche alla banca che individua il prenditore?
• Conflitti di interesse
• Vietati ex Reg. 36
• Ring fencing?
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Requisiti per l’esternalizzazione
 Esternalizzazione di attività essenziale o importante
 Condizioni obiettive per l’esternalizzazione (art. 30 reg. n. 20/2008)
 Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori (art. 31 reg. n. 20/2008)
 Contenuto dell’accordo di esternalizzazione (art. 32 reg. n. 20/2008)
 Controlli sulle attività esternalizzate (art. 33 reg. n. 20/2008)
 Comunicazione preventiva all’IVASS (art. 35 reg. n. 20/2008)
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La valutazione del merito di credito
Selezione dei prenditori
Merito creditizio
Piano di attività: contenuto
• d) i criteri per la selezione dei prenditori dei
finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei
finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità
della revisione di tali criteri alla luce dell’andamento
dell’attività. Tali criteri definiscono, tra l’altro:
• i) il merito creditizio dei prenditori dei fondi. Il merito
creditizio è valutato secondo i principi di cui
all’articolo 11, comma 3.
• art. 8‐bis, comma 1, lett. d), reg. IVASS n. 36/2011
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Come deve essere valutato il merito di credito
Le imprese assicuratrici (art. 11, comma 3, reg. IVASS n. 36/2011) :
 possono utilizzare le informazioni fornite da soggetti terzi, quali
istituzioni finanziarie, gestori di capitali e ECAI (agenzie di rating
creditizio)
 adottano propri strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del
rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da
oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le
imprese sono esposte.
 definiscono i principali indicatori del rischio tenendo conto della propria
politica di gestione dei rischi d’investimento, della strategia d’impresa e
dell’affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi
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Come deve essere valutato il merito di credito (segue)
 Se l’impresa assicuratrice si avvale dell’ausilio di una banca o di un
intermediario finanziario, può essere considerata anche la valutazione
risultante dall’applicazione del modello interno approvato dall’Autorità di
vigilanza ai sensi della normativa europea
 Qualora l’impresa si avvalga dell’ausilio di una banca o di un
intermediario finanziario, i criteri di selezione devono essere formalizzati
nel contratto che regola i rapporti tra l’impresa assicuratrice e la banca o
intermediario finanziario, unitamente alla modalità e periodicità della
loro revisione alla luce dell’andamento dell’attività
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Come deve essere valutato il merito di credito (segue)
 Se l’impresa assicuratrice non intende avvalersi del
supporto di una banca o di un intermediario
finanziario, devono sussistere presidi per la gestione
e il controllo del rischio di credito all’interno
dell’impresa analoghi a quelli previsti dalle
disposizioni vigenti relative al regime prudenziale
bancario, nonché dalle migliori pratiche vigenti nel
settore bancario.
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Disposizioni vigenti relative al regime prudenziale
bancario
Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, recante
«Disposizioni di vigilanza per le banche», che ha
sostituito le precedenti circolari n. 263/2006
(«Nuove disposizioni di vigilanza per le banche») e
n. 229/1999 («Istruzioni di vigilanza per le
banche»), nonché altre disposizioni rilevanti
previgenti
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Regole Basilea II
Metodo standard (rating esterni)
Metodo rating interni (IRB):
• tipologia di base («foundation»)
• tipologia avanzata («advanced»)
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Metodo rating interni (IRB)
Migliori pratiche nel settore bancario
Probabilità di default (PD)
• Stima del livello di rischio del finanziamento concesso
Loss given default (LGD)
• Stima del livello di rischio di perdita parziale del finanziamento concesso Exposure at Default (EAD)
• Stima dell’esposizione al momento del default (EAD) Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti
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Metodo rating interni (IRB)
Migliori pratiche nel settore bancario
Analisi quantitativa (scoring):
• Redditività aziendale; equilibrio finanziario di breve periodo; equilibrio finanziario di medio‐lungo periodo
Analisi qualitativa:
• Analisi relativa al settore di attività del richiedente; analisi relativa alle specificità dell’azienda finanziata
Analisi andamentale: • Monitoraggio dell’azienda affidata nei confronti del sistema finanziario e dell’impresa assicuratrice finanziante
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Stima della probabilità di default
Clientela
Metodi di calcolo
Corporate
J, ECJ
SME
J,S,ECJ
Retail
S
Public Adm.
J, ECJ
Statistical
Financial Inst.
J, ECJ
Spec. Lending
J
Equity
J
• Modelli statistici che conducono ad uno scoring. Non la clientela corporate, public institutions e financial institutions. Criticità nell'individuazione delle numerose variabili e nell'attribuzione dei rispettivi pesi.
Judgmental
• Valutazione soggettiva
Expert‐Constrained Judgmental
Un analista può mediamente elaborare i rating per circa 150‐200 aziende all'anno
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• Modelli statistici riveduti da analisti
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(segue)
Determinazione dello ELR (Expected loss
rate o tasso di perdita attesa) e dello EL
(Expected loss o perdita attesa)
RATING
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I Covenant e la loro funzione
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Covenant: definizione
Covenant
• An agreement convention, or promise of two or
more parties, [by deed in writing, signed, sealed,
and delivered,] by which either of the parties
pledges himself to the other that something is
either done or shall be done, or stipulates for the
truth of certain facts. Sabin v. Hamilton, 2 Ark.
490; Com. v. Robinson, 1 Watts (Pa.) 1G0; Kent v.
Edmondston, 49 N. C. 529
• Obbligazione di fare o non fare
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Covenant in ambiti particolari
Covenant in contratto di compravendita societaria
• Impegni di fare o di non fare, principalmente inerenti alla società compravenduta
• Diversi da R&W
• Inerenti alla fase tra signing e closing
Covenant in relazione a contratto di finanziamento
• Impegni correttamente od indirettamente correlati alla restituzione della somma erogata
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Tipologie di Covenants
Impegni della società
• Mantenimento principi contabili
• Osservanza di ratio
• Effettuazione di operazioni societarie (fusione, scissione, ecc.)
• Fornire informazioni contabili
Impegni di terzi
• Covenants relativi ad impegni da concordare e/o da assumere anche da terzi rispetto alla società quali ad es. soci /azionisti
• Impegno a postergare il rimborso dei finanziamenti soci
• Impegno a mantenere invariata la compagine sociale
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Funzione dei Covenant
•
Verificare e mantenere il merito di credito
– Connessione col tasso di interesse all’erogazione
– Possibile vantaggio per il prenditore
•
Ridurre il rischio di inadempimento/insolvenza
– Si impone una «sana e prudente» gestione
– Evitare l’inadempimento
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Milano, 26.11.2014
Covenant vs. Garanzia
Covenants
Inadempimento
Evitare l’inadempimento
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Garanzia
Assicurare risorse in caso di inadempimento
Milano, 26.11.2014
Covenant: Violazione
Conseguenze
• Aumento del tasso applicato
• Facoltà di dichiarare risolto il contratto di prestito (artt. 1456 o 1353 cod. civ.)
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Covenant: Rischi per il finanziatore
Diritti inerenti alla governance
Pervasività
• Nomina di amministratori
• Divieto di operazioni straordinarie
• Diritto di approvare o meno determinate operazioni
Rischi
• Non meritevolezza ex 1322 c.c.
• Controllo Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti
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Grazie per l’attenzione
Finanziamenti diretti: modalità organizzative
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Nome relatore ‐ Titolo presentazione
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Appendice normativa
(D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 – Art. 22)
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385
(TUB), è aggiunto il seguente:
"2‐bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie,
effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da
parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle
relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2‐bis
inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonché' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale
dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e
documento richiesto nonché' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il
tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106"
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Art. 38 CAP ‐ (Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attività)
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di
attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati e finanziamenti concessi nei
confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, che sono ammessi nel regolamento
adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le
tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto
delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. Nel caso di
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e
dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo
conto dei seguenti criteri:
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Art. 38 CAP ‐ (Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività)
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un
interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del
finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario
finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato
e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a
tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio
autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,
in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione
dell'IVASS.
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