Finanziamenti diretti: modalità organizzative Prof. Avv. Fabio Maniori General Counsel and Chief Compliance Officer Milano/Roma, 26 novembre 2014 Inquadramento Politiche di investimento Politiche di investimento Reg. 36 – Art. 4 Principi generali nella gestione degli investimenti Piano finanziamenti Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 3 Autorizzazione: ambito CAP Art. 38.2.d): Autorizzazione IVASS solo se ‐prenditori non individuati da banca ‐Banca non mantiene interesse TUB Art. 114.2‐bis Non esercizio del credito nei confronti del pubblico se entro i limiti del CAP: copertura riserve Piano Finanziamenti Autorizzazione Patrimonio libero Mutui garantiti Finanziamenti non garantiti a imprese Nessun limite Limite 20% Limite 5% Attività già consentita. Autorizzazione? Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Mutui garantiti Fruttiferi Necessariamente onerosi Garanzia Ipoteca Banca Assicurazione Stato o enti locali territoriali Caratteristiche A prima richiesta Senza eccezioni Loan to value 60% Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 5 Finanziamenti non garantiti ad imprese: Limiti CARATTERISTICHE Selezionati da banca Rapporto con l’intermediario Caratteristiche del prenditore Trattiene fino a scadenza almeno il 50% del finanziamento Il credito dell’intermediario e dell’assicuratore sono pari passu Elevato merito creditizio Bilancio certificato LIMITE MASSIMO 5% Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti 2,5% 1% IVASS Milano, 26.11.2014 6 La struttura organizzativa e gestionale Funzioni della struttura organizzativa e gestionale (Art. 8‐bis, comma 1, lett. c), reg. n. 36/2011) Le imprese devono dotarsi di modalità organizzative che consentano loro di: Avviare e monitorare l’attività di finanziamento e le relative esposizioni Prevenire e gestire i conflitti di interessi con le aziende finanziate la banca/intermediario finanziario che le seleziona Approvare i singoli finanziamenti di importo significativo Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 8 Struttura organizzativa e gestionale: cosa è richiesto in ambito bancario La banca deve: definire le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.) definire il processo che presiede all’erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, e predisporre il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti definire le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico definire i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio definire gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate definire, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 9 Struttura organizzativa: declinazione Istruttoria Erogazione Monitoraggio • Funzione A • Funzione B • Funzione C Esternalizzato? Esternalizzato? Esternalizzato? • Reg. 20 ‐ Controlli • Reg. 20 ‐ Controlli • Reg. 20 ‐ Controlli Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 10 Finanziamenti diretti ed esternalizzazioni Individuazione del prenditore • «ausilio» di una banca • È vera esternalizzazione? • Contenuto del contratto • Reg. 36 • Reg. 20? • Obbligo di mantenere controlli Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Monitoraggio • Risk management • Esternalizzabile • Anche alla banca che individua il prenditore? • Conflitti di interesse • Vietati ex Reg. 36 • Ring fencing? Milano, 26.11.2014 11 Requisiti per l’esternalizzazione Esternalizzazione di attività essenziale o importante Condizioni obiettive per l’esternalizzazione (art. 30 reg. n. 20/2008) Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori (art. 31 reg. n. 20/2008) Contenuto dell’accordo di esternalizzazione (art. 32 reg. n. 20/2008) Controlli sulle attività esternalizzate (art. 33 reg. n. 20/2008) Comunicazione preventiva all’IVASS (art. 35 reg. n. 20/2008) Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 12 La valutazione del merito di credito Selezione dei prenditori Merito creditizio Piano di attività: contenuto • d) i criteri per la selezione dei prenditori dei finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonché le modalità e la periodicità della revisione di tali criteri alla luce dell’andamento dell’attività. Tali criteri definiscono, tra l’altro: • i) il merito creditizio dei prenditori dei fondi. Il merito creditizio è valutato secondo i principi di cui all’articolo 11, comma 3. • art. 8‐bis, comma 1, lett. d), reg. IVASS n. 36/2011 Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 14 Come deve essere valutato il merito di credito Le imprese assicuratrici (art. 11, comma 3, reg. IVASS n. 36/2011) : possono utilizzare le informazioni fornite da soggetti terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e ECAI (agenzie di rating creditizio) adottano propri strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le imprese sono esposte. definiscono i principali indicatori del rischio tenendo conto della propria politica di gestione dei rischi d’investimento, della strategia d’impresa e dell’affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 15 Come deve essere valutato il merito di credito (segue) Se l’impresa assicuratrice si avvale dell’ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, può essere considerata anche la valutazione risultante dall’applicazione del modello interno approvato dall’Autorità di vigilanza ai sensi della normativa europea Qualora l’impresa si avvalga dell’ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, i criteri di selezione devono essere formalizzati nel contratto che regola i rapporti tra l’impresa assicuratrice e la banca o intermediario finanziario, unitamente alla modalità e periodicità della loro revisione alla luce dell’andamento dell’attività Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 16 Come deve essere valutato il merito di credito (segue) Se l’impresa assicuratrice non intende avvalersi del supporto di una banca o di un intermediario finanziario, devono sussistere presidi per la gestione e il controllo del rischio di credito all’interno dell’impresa analoghi a quelli previsti dalle disposizioni vigenti relative al regime prudenziale bancario, nonché dalle migliori pratiche vigenti nel settore bancario. Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 17 Disposizioni vigenti relative al regime prudenziale bancario Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, recante «Disposizioni di vigilanza per le banche», che ha sostituito le precedenti circolari n. 263/2006 («Nuove disposizioni di vigilanza per le banche») e n. 229/1999 («Istruzioni di vigilanza per le banche»), nonché altre disposizioni rilevanti previgenti Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 18 Regole Basilea II Metodo standard (rating esterni) Metodo rating interni (IRB): • tipologia di base («foundation») • tipologia avanzata («advanced») Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 19 Metodo rating interni (IRB) Migliori pratiche nel settore bancario Probabilità di default (PD) • Stima del livello di rischio del finanziamento concesso Loss given default (LGD) • Stima del livello di rischio di perdita parziale del finanziamento concesso Exposure at Default (EAD) • Stima dell’esposizione al momento del default (EAD) Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 20 Metodo rating interni (IRB) Migliori pratiche nel settore bancario Analisi quantitativa (scoring): • Redditività aziendale; equilibrio finanziario di breve periodo; equilibrio finanziario di medio‐lungo periodo Analisi qualitativa: • Analisi relativa al settore di attività del richiedente; analisi relativa alle specificità dell’azienda finanziata Analisi andamentale: • Monitoraggio dell’azienda affidata nei confronti del sistema finanziario e dell’impresa assicuratrice finanziante Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 21 Stima della probabilità di default Clientela Metodi di calcolo Corporate J, ECJ SME J,S,ECJ Retail S Public Adm. J, ECJ Statistical Financial Inst. J, ECJ Spec. Lending J Equity J • Modelli statistici che conducono ad uno scoring. Non la clientela corporate, public institutions e financial institutions. Criticità nell'individuazione delle numerose variabili e nell'attribuzione dei rispettivi pesi. Judgmental • Valutazione soggettiva Expert‐Constrained Judgmental Un analista può mediamente elaborare i rating per circa 150‐200 aziende all'anno Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti • Modelli statistici riveduti da analisti Milano, 26.11.2014 22 (segue) Determinazione dello ELR (Expected loss rate o tasso di perdita attesa) e dello EL (Expected loss o perdita attesa) RATING Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 23 I Covenant e la loro funzione 24 Covenant: definizione Covenant • An agreement convention, or promise of two or more parties, [by deed in writing, signed, sealed, and delivered,] by which either of the parties pledges himself to the other that something is either done or shall be done, or stipulates for the truth of certain facts. Sabin v. Hamilton, 2 Ark. 490; Com. v. Robinson, 1 Watts (Pa.) 1G0; Kent v. Edmondston, 49 N. C. 529 • Obbligazione di fare o non fare Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Covenant in ambiti particolari Covenant in contratto di compravendita societaria • Impegni di fare o di non fare, principalmente inerenti alla società compravenduta • Diversi da R&W • Inerenti alla fase tra signing e closing Covenant in relazione a contratto di finanziamento • Impegni correttamente od indirettamente correlati alla restituzione della somma erogata Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Tipologie di Covenants Impegni della società • Mantenimento principi contabili • Osservanza di ratio • Effettuazione di operazioni societarie (fusione, scissione, ecc.) • Fornire informazioni contabili Impegni di terzi • Covenants relativi ad impegni da concordare e/o da assumere anche da terzi rispetto alla società quali ad es. soci /azionisti • Impegno a postergare il rimborso dei finanziamenti soci • Impegno a mantenere invariata la compagine sociale Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Funzione dei Covenant • Verificare e mantenere il merito di credito – Connessione col tasso di interesse all’erogazione – Possibile vantaggio per il prenditore • Ridurre il rischio di inadempimento/insolvenza – Si impone una «sana e prudente» gestione – Evitare l’inadempimento Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Covenant vs. Garanzia Covenants Inadempimento Evitare l’inadempimento Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Garanzia Assicurare risorse in caso di inadempimento Milano, 26.11.2014 Covenant: Violazione Conseguenze • Aumento del tasso applicato • Facoltà di dichiarare risolto il contratto di prestito (artt. 1456 o 1353 cod. civ.) Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Covenant: Rischi per il finanziatore Diritti inerenti alla governance Pervasività • Nomina di amministratori • Divieto di operazioni straordinarie • Diritto di approvare o meno determinate operazioni Rischi • Non meritevolezza ex 1322 c.c. • Controllo Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Grazie per l’attenzione Finanziamenti diretti: modalità organizzative Prof. Avv. Fabio Maniori Milano/Roma, 26 novembre 2014 Nome relatore ‐ Titolo presentazione 32 Appendice normativa (D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 – Art. 22) 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (TUB), è aggiunto il seguente: "2‐bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2‐bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106" Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 Art. 38 CAP ‐ (Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività) 2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, che sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 35 Art. 38 CAP ‐ (Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività) a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS. Prof. Avv. Fabio Maniori – Finanziamenti diretti Milano, 26.11.2014 36
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