Federazione Italiana della Caccia Ufficio Avifauna Migratoria Milano, 2 novembre 2014 Dott. Michele Sorrenti A TUTTE LE REGIONI ITALIANE ASSESSORATI COMPETENTI PROPOSTA DI ARGOMENTAZIONI PER LE RISPOSTE ALLA RICHIESTA MINISTERO AMBIENTE DPE 0009432 P-4. 22.17.4.5 del 06/10/2014 RELATIVA ALLA PROCEDURA EU PILOT 6955/14/ENVI – CALENDARI VENATORI Domanda n. 1 Lettera a: tutto il territorio utile alla fauna selvatica è oggetto di pianificazione faunisticovenatoria, con una percentuale minima del 20% sottoposto a divieto di caccia. In molte regioni questa percentuale è superiore al 30%. Le aree a divieto di caccia sono molteplici, Parchi nazionali, regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto venatorio, e assicurano una corretta alternanza fra aree aperte alla caccia e aree chiuse, ai fini della salvaguardia delle popolazioni di uccelli selvatici. Questo assetto territoriale consente ad oggi di avere dati favorevoli sulle popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in Italia di quasi tutte le specie di uccelli oggetto di caccia, in particolare per gli uccelli migratori. A questa rete di aree protette si aggiunge, ed in alcuni casi si integra, quella della ReteNatura 2000, in particolare le ZPS. In queste aree, laddove la caccia non è chiusa per effetto di altre disposizioni, si applicano regolamenti di caccia particolari con alcune limitazioni volte a limitare l’impatto della caccia e del disturbo. Sono inoltre in atto da moltissimi anni progetti di monitoraggio dell’avifauna che consentono oggi di avere informazioni utili sull’andamento delle presenze in Italia sia degli uccelli svernanti sia dei nidificanti (International Waterbird Census-ISPRA, Atlanti regionali degli uccelli nidificanti, e MITO2000 www.mito2000.org, ). I risultati di questi studi sono presenti nel report italiano predisposto per l’Unione Europea sull’articol 12 della direttiva 147/2009/CE: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013/Member_State_Deliv eries. La legge 157/92, e le leggi regionali conseguenti hanno proprio la destinazione differenziata del territorio come scopo per la conservazione favorevole della fauna ed in particolare degli uccelli selvatici. A questa pianificazione del territorio, previsto proprio per la salvaguardia delle specie di fauna e di uccelli, si aggiungono i regolamenti di caccia esistenti, che regolano i prelievi possibili con precisi limiti di carniere giornaliero esistenti per TUTTE le specie di uccelli cacciabili (ciò non è previsto in buona parte degli Stati Membri UE). Per alcune specie, quali quelle oggetto di Piano di Gestione Internazionale redatto dall’UE, sono previsti anche limiti stagionali di prelievo per singolo cacciatore. Le aree a divieto di caccia, le aree aperte alla caccia con particolari regole di gestione, i limiti di prelievo stabiliti per tutte le specie cacciabili, e il monitoraggio dell’avifauna esistente secondo diversi metodi di studio, consentono il mantenimento delle popolazioni di uccelli selvatici in uno stato corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, in armonia con quelle ricreative ed economiche. Lettera b: in relazione alle specie giudicate in cattivo stato di conservazione nell’allegato si fa presente quanto segue: la classificazione SPEC, utilizzata per una definizione di cattivo stato di conservazione dall’ente privato BirdLifeInternational, non è sufficiente per definire una specie come realmente in cattivo stato di conservazione. Lo stesso ente BirdLife stabilisce infatti che le proprie conclusioni ed i propri dati debbano essere considerati insieme ad altre fonti di conoscenza, altrimenti non risultano affidabili (pag. 14 testo Birds In Europe 2004 BirdLifeInternational). Del resto moltissime specie giudicate SPEC2 , SPEC3, da BirdLifeInternational dimostrano in realtà tendenze demografiche favorevoli secondo altri metodi di studio (es. International Waterbirds Census di Wetlands International, European Bird Census Council, AEWA). Inoltre la Commissione Ambiente UE ha predisposto Piani di Gestione Internazionali solo per 6 specie di uccelli oggetto di caccia in Italia, ovvero la posizione dell’ente pubblico Unione Europea è evidentemente di avere correttamente e con approccio integrato riconosciuto in cattivo stato di conservazione solo queste specie e non tutte quelle che BirdLifeInternational giudica SPEC. A questo proposito si allega il documento “Controdeduzioni specie SPEC” che riporta le tendenze e le valutazioni complessive per le specie migratrici appartenenti alle 19 citate. Si allegano inoltre le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali che hanno tutti concordato su questa valutazione. Dati prelievi: in questa parte è necessario inserire i dati sui prelievi disponibili, relativi a tutte le specie di uccelli cacciabili. Qualora non siano disponibili dati è necessario descrivere come la regione sta adottando metodi (es. lettura ottica) che a breve consentiranno di ottenere dati. Poiché l’Ufficio Avifauna Migratoria FIDC ha raccolto numerosi dati sui prelievi vi segnaliamo l’opportunità di contattarci per integrare questa parte. (Abbiamo a disposizione dati per le regioni Sicilia, Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna). Modalità di segnatura dei capi di avifauna cacciata sul tesserino: in questa parte è necessario inserire le modalità con cui ogni regione regola la segnatura del capo, distinguendo le specie per cui è necessaria la segnatura immediata (stanziale, alpina, beccaccia) e quelle per cui è necessario farlo quando si lascia l’appostamento, o a fine giornata, specificando che in quest’ultima modalità è comunque necessario segnare i capi sul luogo di caccia. Alcune regioni prevedono la segnatura due volte nella giornata, anche in questo caso è importante specificarlo. Statistiche e informazioni sui controlli effettuati: in questa parte è necessario inserire quali sono gli enti preposti a effettuare controlli sull’esercizio venatorio, con indicazione del numero di controlli effettuati, dei risultati ottenuti e delle sanzioni irrogate. Lettera c Non sono presenti Piani di Gestione Nazionali o Regionali, in quanto lo Stato Italiano e le Regioni Italiane ritengono specie in cattivo stato di conservazione solo quelle per cui esiste un Piano di Gestione Europeo (vedi sopra e documento allegato). Per queste ultime (Allodola, Pavoncella, Quaglia, Tortora, Codone, Beccaccia) si ritiene importante mettere in atto gli interventi e le proposte presenti nei Piani, molto più di redigere un nuovo Piano a livello nazionale. Le Azioni previste per modificare favorevolmente lo stato di conservazione sono messe in atto, in particolare quelle ambientali, anche dal mondo dei cacciatori. E’ necessario che la Commissione sappia che gli interventi di ripristino, conservazione e gestione degli habitat naturali, giudicati sempre di importanza “HIGH” in tutti i Piani di Gestione Internazionale redatti dall’Unione Europea, sono realizzati in una elevatissima percentuale dal mondo legato alla caccia, sia da cacciatori privati, sia dagli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini che hanno l’obbligo di investire risorse nel campo dei ripristini ambientali e manutenzione di questi in favore della fauna. Ad esempio il mantenimento di stoppie sui campi nel periodo autunnale, ovvero rinuncia all’aratura precoce, così come il ripristino di siepi e la semina di colture a perdere, sono interventi realizzati e pagati dagli Ambiti Territoriali di Caccia i cui fondi provengono dalle quote d’iscrizione dei cacciatori. E’ quindi utile che la Commissione sappia che il mantenimento alla caccia di determinate specie, con limiti particolari per le specie realmente in cattivo stato di conservazione, è in realtà un mezzo per consentire la realizzazione di miglioramenti sugli habitat come richiesto nei Piani di Gestione Europei. Dal punto di vista dell’impatto del prelievo tutte le 6 specie per cui è stato previsto un Piano di Gestione Internazionale dall’Unione Europea sono sottoposte a limiti di prelievo particolari, sia giornalieri che stagionali. Ad esempio l’Allodola, cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, è sottoposta a limiti di prelievo, suggeriti dall’ISPRA, di 10 capi giornalieri e 50 stagionali. Solo poche regioni hanno elevato questi limiti a 20 giornalieri e 80/100 annuali, sulla base di indicazioni provenienti da studi propri o da inanellamento. La Tortora, cacciabile solo per pochi giorni l’anno, è anch’essa sottoposta a limiti di carniere suggeriti dall’ISPRA di 5 capi giornalieri e 20 stagionali. Anche in questo caso alcune regioni hanno elevato il carniere ad un massimo di 10-15 capi giornalieri e 50-100 stagionali, grazie ad informazioni favorevoli provenienti dallo studio MITO2000, inserito nel progetto europeo EBCC, che dimostra un incremento delle popolazione di Tortora nidificante in Italia dal 2000 al 2013. Allo stesso modo la Pavoncella, la Beccaccia (oggi non più sottoposta a Piano di Gestione Internazionale), il Codone e la Quaglia hanno precisi limiti di prelievo giornaliero e stagionale ridotti rispetto a quelli esistenti per le altre specie. Quasi tutte le regioni hanno adottato le limitazioni proposte dall’ISPRA di 5 capi giornalieri e 25 annuali, con poche eccezioni riguardanti regioni che hanno dati a supporto che dimostrano l’incremento delle popolazioni svernanti (es. Pavoncella in Emilia Romagna e Codone in Veneto, oppure della popolazione nidificante in Italia di Quaglia dallo studio MITO2000). In queste regioni il carniere è stato aumentato ad un massimo di 30-50 capi annuali per cacciatore. Lettera d Come sopra esposto in Italia esistono diversi tipi di progetti di studio che analizzano la consistenza e la dinamica delle popolazioni di uccelli, sia cacciabili che protetti. Per gli uccelli acquatici il principale progetto di ricerca è il Censimento Invernale degli Uccelli Acquatici (IWC-Wetlands International) coordinato in Italia dall’ISPRA, con la collaborazione di Regioni, Università e Province. Questo studio permette oggi di avere un quadro accurato della distribuzione, consistenza ed evoluzione delle presenze invernali di uccelli acquatici in tutto il territorio italiano. Questi dati sono sintetizzati per molte specie nel report sull’articolo 12 della direttiva http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013/Member_State_Deliv eries. A questo report si aggiungono i risultati presentati dall’ISPRA e da alcune regioni italiane aggiornati al 2009 o al 2010 (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania). Oltre a questo progetto, specifico per gli uccelli acquatici, sono in atto numerose altre ricerche che offrono informazioni sulla consistenza e dinamica delle popolazioni nidificanti (Atlanti degli uccelli nidificanti in regioni italiane), o pubblicazioni scientifiche che analizzano i più recenti dati disponibili (Avifauna Italiana, Brichetti e Fracasso 2009). Il progetto già citato MITO2000, inserito nel progetto europeo EBCC (www.ebcc.org) analizza le tendenze degli uccelli nidificanti in Italia (zone umide escluse) e offre oggi tendenze aggiornate al 2013, ovvero relative a un periodo di 14 anni, per moltissime specie cacciabili e protette. Questo lavoro permette oggi di orientare le scelte di molte regioni in relazione ai prelievi attuabili nella stagione di caccia. In merito alle specie giudicate in sfavorevole stato di conservazione (quindi Allodola, Tortora, Quaglia, Pavoncella, Codone e Beccaccia, quest’ultima solo fino al 2012) i risultati degli studi sopra esposti hanno determinato regole di prelievo particolari per queste specie, proposti dall’ISPRA e messi in atto dalle Regioni. Per la specie Beccaccia tutte le Regioni hanno adottato l’azione prioritaria prevista nel Piano di Gestione Internazionale, della sospensione della caccia in caso di ondate di freddo. Qui è necessario aggiungere i provvedimenti adottati per le specie stanziali Starna, Pernice rossa, Coturnice, Pernice bianca e Fagiano di monte in ciascuna regione italiana, specificando che i prelievi consentiti sono commisurati alla consistenza delle popolazioni. Lettera e Le date oggi previste dalla legge 157/92 e dalle conseguenti leggi regionali sono tutte in armonia con i dati del documento ORNIS Key Concepts per quanto riguarda sia i periodi riproduttivi che i periodi di ritorno ai luoghi di nidificazione. Per quanto riguarda il periodo riproduttivo, incluso la parte di dipendenza dei giovani, la data di apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre è successiva al dato Key Concepts per tutte le specie ad eccezione del Porciglione e, a seconda della data in cui cade la terza domenica di settembre, per la specie Fagiano. Queste due specie sono cacciate dalla terza domenica di settembre mediante l’utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia” ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. Dalla stagione di caccia 2010-2011, tutte le Regioni Italiane hanno seguito i documenti europei Key Concepts e Guida alla disciplina della caccia come riferimenti per stilare i calendari venatori. In relazione alla pre apertura della caccia in date antecedenti la terza domenica di settembre, le Regioni Italiane hanno utilizzato questa opportunità solo per le specie Tortora, Cornacchia grigia, Cornacchia nera e Gazza, in alcuni casi Colombaccio ed in 3 regioni Alzavola, Germano e Marzaiola. Solo nelle ultime stagioni alcune regioni hanno consentito 1-2 giornate di caccia alla Quaglia a partire dal giorno 11 settembre, data in armonia con i Key Concepts e la Guida alla disciplina della caccia che concede la sovrapposizione di una decade fra il termine della stagione riproduttiva e l’inizio della stagione venatoria. Questa scelta è supportata dal fatto che i più recenti dati sulla popolazione nidificante di Quaglia in Italia sono confortanti, e dal fatto che queste giornate sono state previste in poche regioni del centro e sud Italia, dove la popolazione migratrice origina da paesi in cui le popolazioni hanno una situazione demografica più favorevole rispetto a quelle che interessano l’Italia settentrionale. Lettera f La data del 31 gennaio come termine della stagione venatoria è in armonia con i Key Concepts di quasi tutte le specie cacciabili, ad eccezione di 3: Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena. Le specie diverse da queste 3 cominciano tutte la migrazione pre nuziale dopo la data del 31 gennaio, e solo 4 specie (Alzavola, Codone, Canapiglia, Folaga) cominciano la migrazione pre nuziale, secondo il dato Key Concepts, nella terza decade di gennaio. Ne consegue che con l’utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla disciplina della caccia ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, insieme al principio di uniformare le date delle stagioni di caccia per gruppi di specie simili, anch’esso previsto dalla Guida, è possibile chiudere la stagione venatoria a tutti gli uccelli acquatici al 31 gennaio. Anche in questo caso le Regioni Italiane hanno utilizzato il documento ORNIS Key Concepts e la Guida alla disciplina della caccia come riferimenti per la fissazione delle date di chiusura delle stagioni venatorie. Bisogna inoltre fare presente che le date di chiusura delle stagioni previste dalla legge nazionale 157/92 e conseguenti leggi regionali sono per molte specie antecedenti di varie decadi all’inizio della migrazione pre nuziale oggi presenti nei KC (ad esempio Merlo, Quaglia, Allodola, Fischione, Gallinella d’acqua, Porciglione), ovvero la legge italiana è stata particolarmente conservativa per diverse specie rispetto a quanto consentito dall’Unione Europea. i : per le specie Tordo Bottaccio e Cesena molte Regioni Italiane hanno utilizzato quanto previsto dal paragrafo 2.7.10 della Guida alla disciplina della caccia, cioè dati regionali sull’inizio della migrazione pre nuziale che si discostano dal dato Key Concepts nazionale. Le Regioni che non dispongono di dati regionali hanno utilizzato la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla disciplina della caccia ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, chiudendo la stagione al 20 gennaio. Solo alcune regioni, vedi avanti, hanno utilizzato dati nazionali di letteratura scientifica che smentiscono quanto oggi vigente nel dato KC nazionale, in particolare per le specie Tordo Bottaccio e Cesena. Bisogna inoltre puntualizzare che il dato KC oggi vigente per queste due specie è contraddetto da numerose pubblicazioni, anche dell’ISPRA, che stabiliscono l’inizio della migrazione pre nuziale delle due specie in febbraio. Per quanto riguarda il Tordo Bottaccio i dati regionali di numerose aree del paese, così come i risultati degli studi recenti compiuti proprio allo scopo di conoscere la data d’inizio della migrazione, concordano sulla seconda decade di febbraio come periodo in cui comincia la migrazione pre nuziale. La specie Beccaccia, utilizzando la decade di sovrapposizione consentita dalla Guida alla disciplina della caccia, è consentita fino al 20 gennaio in gran parte delle Regioni Italiane. Solo in tre casi, Sicilia, Umbria e Friuli, sono stati utilizzati dati nazionali che smentiscono quanto oggi vigente nel dato KC nazionale, secondo i quali la specie inizia la migrazione pre nuziale nella seconda decade di febbraio. In questa parte è necessario citare da parte di ogni regione i dati regionali o nazionali che hanno consentito la chiusura della caccia al Tordo Bottaccio al 31 gennaio. Questi dati sono presenti nelle delibere di calendario venatorio con le relazioni allegate (Calabria, Lazio, Puglia, Umbria, Marche, Toscana, Liguria, Sardegna) In questa parte è necessario che le regioni che hanno chiuso la caccia alla Cesena al 31 gennaio descrivano le motivazioni e i dati regionali o nazionali utilizzati (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Toscana, Lazio etc.) In questa parte è necessario che tutte le regioni che hanno chiuso la caccia alla Beccaccia al 31 gennaio (Umbria, Sicilia, Friuli) scrivano le motivazioni e i dati che hanno portato alla determinazione della data di chiusura. ii: secondo quanto esposto nessuna specie di uccello cacciabile in Italia è consentito alla caccia durante il periodo della migrazione pre nuziale. Il documento-denuncia UE PILOT in oggetto e la relativa tabella appaiono quindi non rispondenti alla realtà. Domanda n. 2 La “Guida per la stesura dei Calendari Venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009 n. 42” redatta dall’ISPRA è utilizzata dalle Regioni Italiane durante il processo amministrativo di emanazione dei calendari venatori annuali, in quanto l’ISPRA fa riferimento alla propria Guida nei pareri che obbligatoriamente le Regioni Italiani richiedono preventivamente. Tutte le Regioni Italiane sono obbligate per legge a richiedere il preventivo parere ISPRA prima di emanare il calendario venatorio. Il caso riferito riguardante la Regione Sardegna è un episodio unico mai verificatosi in altre regioni, e solo quella volta in Sardegna, ed è attribuibile a mero errore materiale. Bisogna inoltre fare presente che recenti pronunciamenti della Giustizia Amministrativa Italiana hanno stabilito che la suddetta “Guida” non è uno strumento giuridicamente valido, mentre lo è solo il parere. In pratica l’ISPRA dovrebbe esporre un circostanziato parere per ciascuna regione italiana che lo richiede, senza fare riferimento a documenti generali quali la Guida. In ogni caso le Regioni Italiane hanno sempre fatto riferimento alla Guida ISPRA, accogliendone buona parte delle proposte e motivando ampiamente le scelte difformi da detta Guida. Nel merito dei contenuti della Guida ISPRA è necessario che la Commissione sappia che detta Guida ISPRA prevede stagioni venatorie ridotte in modo significativo rispetto a quanto invece concedono i documenti europei Key Concepts e Guida alla disciplina della caccia. Ad esempio, la Guida ISPRA propone un’apertura generale della caccia a tutte le specie di uccelli (ad eccezione di Corvidi e Tortora) al 1 ottobre, quando per moltissime specie migratrici sarebbe possibile un’apertura addirittura precedente alla terza domenica di settembre (apertura generale della caccia in Italia). Allo stesso modo, la Guida ISPRA propone una chiusura della caccia ad esempio ai Turdidi al 10 gennaio, misconoscendo l’esistenza della decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida alla disciplina della caccia dell’Unione Europea. Anche per gli uccelli acquatici la Guida ISPRA prevede una chiusura generalizzata al 20 gennaio quando la maggior parte delle specie inizia la migrazione pre nuziale dopo il 31 gennaio, ed alcune addirittura a fine febbraio e marzo. Quindi anche per gli uccelli acquatici la Guida ISPRA non solo non prevede la decade di sovrapposizione, ma addirittura restringe di diverse decadi la stagione di caccia possibile secondo i documenti europei. Si ricorda che per l’ordinamento italiano la caccia e la gestione della fauna è una materia di competenza regionale, nell’ambito di una legge nazionale alla quale non si può derogare in senso permissivo ma solo restrittivo. Per questo il parere ISPRA, obbligatorio ma non vincolante, può essere disatteso dalle Regioni Italiane con obbligo di motivare le scelte difformi. Si ricorda alla Commissione che molte Regioni Italiane sono dotate di strutture di ricerca e di monitoraggi autonomi delle risorse faunistiche, e che quindi le scelte compiute sull’attivit{ di caccia tengono conto delle realtà regionali, non sempre perfettamente conosciute dall’ISPRA che ha ovviamente una dimensione nazionale. Si informa infine la Commissione che proprio l'ISPRA, interrogato sulla decade di sovrapposizione, ha esplicitamente scritto che è facoltà delle Regioni Italiane applicare la decade di sovrapposizione, in quanto prevista dalla Guida alla disciplina della caccia ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9. Si allega questo parere ISPRA. Domanda n. 3 In questa parte ogni regione deve fornire il proprio calendario venatorio della stagione in corso (2013-2014) ed è FONDAMENTALE ALLEGARE LA RELAZIONE CON LE MOTIVAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO LE SCELTE, IN PARTICOLARE PER I DISCOSTAMENTI DAI PARERI ISPRA. E’ inoltre richiesto di allegare i relativi pareri ISPRA (anche più di uno se nel corso dell’istruttoria ne sono stati richiesti diversi). Domanda n. 4 E’ necessario fornire dati e statistiche sui controlli effettuati dalla sorveglianza venatoria, da parte di vari enti preposti (Guardie provinciali, Forestale, Guardie volontarie, Carabinieri etc.) In relazione ai procedimenti pendenti sulle Autorità Giudiziarie Italiane si fa presente che nel corso di questi anni sono stati eseguiti numerosi ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato sui calendari venatori regionali. Alleghiamo diverse sentenze ed ordinanze. La Giustizia Amministrativa è concorde, le Regioni Italiane possono discostarsi dal parere ISPRA con adeguate motivazioni, mantenendo il rispetto del diritto Comunitario e del diritto Italiano. Questa impostazione ha avuto come conseguenza che le sentenze hanno dato ragione alle Regioni Italiane in relazione alle date fissate per le stagioni venatorie, nonché sulle specie SPEC. In questa parte è necessario che ogni regione inserisca le sentenze riguardanti i propri calendari venatori. FIDC ne offre una parte in allegato e rimane a disposizione per ulteriore aiuto. Dott. Michele Sorrenti Ufficio Avifauna Migratoria Federazione Italiana della Caccia Tel. 366 56 16 364 e mail: [email protected]
© Copyright 2024 ExpyDoc