Scambio di note del 6 marzo 1926 fra la Svizzera e l

Scambio di note del 6 marzo 1926
fra la Svizzera e l’Austria
concernente la consegna e il ricevimento
dei malfattori estradati 1
0.353.916.32
Autorizzazione data dall’Assemblea federale il 19 febbraio 19262
Entrato in vigore il 6 marzo 1926
Nota svizzera
Traduzione 3
1. Il Consiglio federale svizzero designa i luoghi e le autorità seguenti per il ricevimento dei malfattori che, a scopo d’estradizione, di consegna temporanea o di transito, sono condotti direttamente dall’Austria in Svizzera:
Numero
progressivo
Designazione
del luogo svizzero
di ricevimento
Designazione dell’autorità
svizzera di ricevimento
Designazione
del luogo
di confine austriaco
1
2
Rorschach
Buchs
Prefettura di Rorschach
Prefettura di Werdenberg
in Buchs
Bregenz
Feldkirch
2. La Cancelleria federale della Repubblica d’Austria designa i luoghi e le autorità
seguenti per il ricevimento dei malfattori che, a scopo d’estradizione, di consegna
temporanea o di transito, sono condotti direttamente dalla Svizzera in Austria:
Numero
progressivo
Designazione
del luogo austriaco
di ricevimento
Designazione dell’autorità
austriaca di ricevimento
Designazione
del luogo
di confine svizzero
1
2
3
Feldkirch
Bregenz
Pfunds-Stuben
Prefettura di Feldkirch
Prefettura di Bregenz
Tribunale del Distretto
di Ried nel Tirolo
Buchs
Rorschach
Martinsbruck
3. In ogni singolo caso, la designazione di uno dei luoghi di ricevimento indicati
spetta alle autorità austriache, se il malfattore dev’essere condotto in Svizzera, e alle
autorità svizzere, se egli deve essere condotto in Austria.
CS 12 75; FF 1925 III 101 ediz. ted. 105 ediz. franc.
1
La validità del presente scambio di note è stata accertata dalla lett. C n. 4 di quello
del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32).
2
RU 42 182
3
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente
Raccolta.
1
0.353.916.32
Estradizione
4. Il malfattore sarà consegnato nel luogo di ricevimento all’autorità che deve riceverlo. Se questa autorità non si trova nel luogo di ricevimento, o se il malfattore è
condotto per ferrovia, egli sarà consegnato all’agente di sicurezza (gendarme, guardia doganale, funzionario o agente di polizia); in caso di trasporto per ferrovia, il
malfattore sarà consegnato alla stazione del luogo di ricevimento.
5. In caso d’estradizione alla Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
in Berna dev’essere avvisato in precedenza dell’arrivo d’un malfattore, in modo che
fra il ricevimento dell’avviso e la consegna dell’individuo estradato trascorrano
almeno 3 giorni.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna informa l’autorità svizzera di
ricevimento e l’autorità svizzera che diede l’estradizione.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna dev’essere direttamente e
immediatamente avvertito, dato il caso per telegramma, se una malattia o un’altra
causa impedisce che la consegna sia fatta al momento stabilito.
Per le estradizioni all’Austria, le autorità competenti del luogo in cui sarà eseguita la
consegna dell’individuo estradato devono, in ogni singolo caso, essere avvisate del
prossimo arrivo del malfattore in modo che trascorra almeno un giorno intero fra
quello del ricevimento dell’avviso e quello dell’arrivo del malfattore.
Questi avvisi sono specialmente necessari quando, in caso di trasporto del malfattore
per ferrovia, l’agente che lo scorta dev’essere sostituito, immediatamente all’arrivo
del treno, dall’agente incaricato di riceverlo, in modo da non mancare la coincidenza.
6. Quando un malfattore è condotto al confine per essere estradato o consegnato
temporaneamente, basta, perchè l’autorità competente sia tenuta a riceverlo, che dai
documenti di scorta risulti che un’autorità giudiziaria dello Stato di consegna, ha
chiesto, in via diplomatica, la sua estradizione o consegna temporanea, e che questa
autorità sia in essi designata.
7. Se, invece, un malfattore è condotto al confine per essere diretto, in transito, a un
terzo Stato, egli non sarà ricevuto dall’autorità competente che se lo Stato per il
quale deve transitare abbia preventivamente autorizzato il transito e se sono state
prese tutte le misure per assicurare il suo ricevimento.
L’autorità cui spetta la custodia del malfattore non potrà condurlo al confine che
dopo essere stata informata dell’autorizzazione di transito.
8. Se, nello stesso tempo del malfattore, vengono consegnati i corpi del delitto, atti
o altri oggetti, l’autorità di ricevimento è incaricata di riceverli e di assicurarne la
rispedizione.
Berna 6 marzo 1926
2
Motta