Scambio di note del 6 marzo 1926 fra la Svizzera e l’Austria concernente la consegna e il ricevimento dei malfattori estradati 1 0.353.916.32 Autorizzazione data dall’Assemblea federale il 19 febbraio 19262 Entrato in vigore il 6 marzo 1926 Nota svizzera Traduzione 3 1. Il Consiglio federale svizzero designa i luoghi e le autorità seguenti per il ricevimento dei malfattori che, a scopo d’estradizione, di consegna temporanea o di transito, sono condotti direttamente dall’Austria in Svizzera: Numero progressivo Designazione del luogo svizzero di ricevimento Designazione dell’autorità svizzera di ricevimento Designazione del luogo di confine austriaco 1 2 Rorschach Buchs Prefettura di Rorschach Prefettura di Werdenberg in Buchs Bregenz Feldkirch 2. La Cancelleria federale della Repubblica d’Austria designa i luoghi e le autorità seguenti per il ricevimento dei malfattori che, a scopo d’estradizione, di consegna temporanea o di transito, sono condotti direttamente dalla Svizzera in Austria: Numero progressivo Designazione del luogo austriaco di ricevimento Designazione dell’autorità austriaca di ricevimento Designazione del luogo di confine svizzero 1 2 3 Feldkirch Bregenz Pfunds-Stuben Prefettura di Feldkirch Prefettura di Bregenz Tribunale del Distretto di Ried nel Tirolo Buchs Rorschach Martinsbruck 3. In ogni singolo caso, la designazione di uno dei luoghi di ricevimento indicati spetta alle autorità austriache, se il malfattore dev’essere condotto in Svizzera, e alle autorità svizzere, se egli deve essere condotto in Austria. CS 12 75; FF 1925 III 101 ediz. ted. 105 ediz. franc. 1 La validità del presente scambio di note è stata accertata dalla lett. C n. 4 di quello del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32). 2 RU 42 182 3 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 1 0.353.916.32 Estradizione 4. Il malfattore sarà consegnato nel luogo di ricevimento all’autorità che deve riceverlo. Se questa autorità non si trova nel luogo di ricevimento, o se il malfattore è condotto per ferrovia, egli sarà consegnato all’agente di sicurezza (gendarme, guardia doganale, funzionario o agente di polizia); in caso di trasporto per ferrovia, il malfattore sarà consegnato alla stazione del luogo di ricevimento. 5. In caso d’estradizione alla Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna dev’essere avvisato in precedenza dell’arrivo d’un malfattore, in modo che fra il ricevimento dell’avviso e la consegna dell’individuo estradato trascorrano almeno 3 giorni. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna informa l’autorità svizzera di ricevimento e l’autorità svizzera che diede l’estradizione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna dev’essere direttamente e immediatamente avvertito, dato il caso per telegramma, se una malattia o un’altra causa impedisce che la consegna sia fatta al momento stabilito. Per le estradizioni all’Austria, le autorità competenti del luogo in cui sarà eseguita la consegna dell’individuo estradato devono, in ogni singolo caso, essere avvisate del prossimo arrivo del malfattore in modo che trascorra almeno un giorno intero fra quello del ricevimento dell’avviso e quello dell’arrivo del malfattore. Questi avvisi sono specialmente necessari quando, in caso di trasporto del malfattore per ferrovia, l’agente che lo scorta dev’essere sostituito, immediatamente all’arrivo del treno, dall’agente incaricato di riceverlo, in modo da non mancare la coincidenza. 6. Quando un malfattore è condotto al confine per essere estradato o consegnato temporaneamente, basta, perchè l’autorità competente sia tenuta a riceverlo, che dai documenti di scorta risulti che un’autorità giudiziaria dello Stato di consegna, ha chiesto, in via diplomatica, la sua estradizione o consegna temporanea, e che questa autorità sia in essi designata. 7. Se, invece, un malfattore è condotto al confine per essere diretto, in transito, a un terzo Stato, egli non sarà ricevuto dall’autorità competente che se lo Stato per il quale deve transitare abbia preventivamente autorizzato il transito e se sono state prese tutte le misure per assicurare il suo ricevimento. L’autorità cui spetta la custodia del malfattore non potrà condurlo al confine che dopo essere stata informata dell’autorizzazione di transito. 8. Se, nello stesso tempo del malfattore, vengono consegnati i corpi del delitto, atti o altri oggetti, l’autorità di ricevimento è incaricata di riceverli e di assicurarne la rispedizione. Berna 6 marzo 1926 2 Motta
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