2014.02.10 - Lavoro - riduzione e differimento dei premi

Tipologia:
Protocollo:
LAVORO
2002414
Data:
10 febbraio
Oggetto:
Allegati:
riduzione e differimento dei premi I.N.A.I.L.
Riferimenti:
•
•
•
•
•
•
•
No
Nota I.N.A.I.L. 03.02.2014, n.816 ;
Art. 2, co. 3, D.L. 28.01.2014, n. 4;
Nota I.N.A.I.L. 23.01.2014, n. 495
decreto interministeriale 20.01.2014;
art. 1, co. 128, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);
artt. 28, co. 4, 42, e 44, co. 6, D.P.R. 30.06.1965, n. 1124
circolare AGìSCO 27.01.2014, n. 2001214
RIDUZIONE E DIFFERIMENTO DEI PREMI I.N.A.I.L.
Gentile Associato,
come già anticipato con la precedente circolare, l’art. 1, co.. 128 della Legge di Stabilità 2014 ha
previsto, su proposta dell’I.N.A.I.L., un Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che disciplinerà la riduzione
percentuale dei premi
remi dovuti per il triennio 2014-2016.
2014 2016. Con l’intervento dell’art. 2, co. 3 del D.L. n.
4/2014 è stato differito dal 17.02.2014 al 16.05.2014 il termine per l’Autoliquidazione 2013/2014 e
del pagamento dei relativi premi. Si conferma che tale differimento, concordato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, si è reso necessario per
consentire all’I.N.A.I.L. di aggiornare ed illustrare le nuove procedure di calcolo dei premi.
L’I.N.A.I.L. con nota n. 816
16 del 03.02.2014, nel confermare il differimento al 16.05.2014, precisa che
lo stesso termine riguarda la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2013, il versamento
dei premi ordinari e speciali (inclusi i premi dovuti dai soggetti titolari di polizza artigiani) e
l’Autoliquidazione per le attività avviate tra il 10 ed il 31.12.2013.
Ha altresì dedotto, che a seguito di ulteriori approfondimenti della materia ed un attenta lettura del
complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione
l’autoliquidazione dei premi, di essere pervenuto alla
conclusione che tale differimento del pagamento al 16 maggio produce “implicitamente” i suoi effetti
anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014.
Sempre nell’ambito della stessa
tessa nota n. 816/2014 l’I.N.A.I.L., a seguito di numerose richieste di
informazioni da parte degli intermediari, ha anticipato che successivamente all’emanazione del
Decreto Ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione di cui all’art.
all
1, co. 128
della L. n. 147/2013, provvederà a comunicare le nuove “basi di calcolo”, in tempi utili per la nuova
scadenza del 16.05.2014, con disponibilità da parte degli utenti con servizi “Visualizza basi di calcolo
e Richiesta basi di calcolo”.
Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585
Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445
Mail
[email protected]
[email protected]
Web
www.assoagisco.it
Per quanto riguarda il pagamento del premio dovuto a seguito di Autoliquidazione 2013/2014, lo
stesso potrà essere corrisposto, alternativamente:
-
in un unica soluzione il 16.05.2014 e senza la maggiorazione degli interessi;
o, secondo le seguenti modalità di rateazione:
-
1^ rata nella misura del 50% del premio senza interessi di dilazione, entro il 16.05.2014;
-
2^ rata nella misura del 25% del premio maggiorata degli interessi del 2,08% (determinato sulla
base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato 2013 determinato dal Ministero dell’economia e
delle finanze) da calcolare per il periodo 17.5 - 16.8.2014, entro il 20.08.2014;
-
3^ rata (residua quota del 25%) del premio maggiorata degli interessi del 2,08%, da calcolare per
il periodo 17.5 - 16.11.2014, entro il 16.11.2014.
Relativamente alle cessazioni della polizza artigiana avvenute entro il 16.05.2014 la nota I.N.A.I.L. n.
816/2014 ha previsto che i contribuenti potranno beneficiare del ragguaglio della rata anticipata in
ragione dei mesi di effettiva attività. A tal proposito, si coglie l’occasione per precisare che è
sufficiente un solo giorno di lavoro per maturare il premio per l’intero mese e che per l’anno 2013 il
Decreto Interministeriale del 20.01.2014 ha fissato nella misura del 7,08%
7,08% la riduzione contributiva
per le imprese artigiane.
L’Istituto ha altresì previsto, che per le cessazioni del codice ditta intervenute dall’1.01.2014 al
28.02.2014 il termine per l’Autoliquidazione del premio di regolazione è differito al 16.05.2014.
Viceversa,
iceversa, le aziende che cesseranno il codice ditta dal 01.03.2014 dovranno continuare a rispettare
il termine del 16° giorno del secondo mese successivo alla cessazione.
Per le cessazioni del codice ditta intervenute nel corso del mese di dicembre 2013 resta
re confermata
la scadenza del 17.02.2014, quale termine ultimo per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni,
l’Autoliquidazione 2013/2014 ed il versamento del premio di regolazione.
Cordiali saluti.
per AGìSCO
I Consulenti del lavoro
Avv. E. Claudio
Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO