Tipologia: Protocollo: LAVORO 2002414 Data: 10 febbraio Oggetto: Allegati: riduzione e differimento dei premi I.N.A.I.L. Riferimenti: • • • • • • • No Nota I.N.A.I.L. 03.02.2014, n.816 ; Art. 2, co. 3, D.L. 28.01.2014, n. 4; Nota I.N.A.I.L. 23.01.2014, n. 495 decreto interministeriale 20.01.2014; art. 1, co. 128, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014); artt. 28, co. 4, 42, e 44, co. 6, D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 circolare AGìSCO 27.01.2014, n. 2001214 RIDUZIONE E DIFFERIMENTO DEI PREMI I.N.A.I.L. Gentile Associato, come già anticipato con la precedente circolare, l’art. 1, co.. 128 della Legge di Stabilità 2014 ha previsto, su proposta dell’I.N.A.I.L., un Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che disciplinerà la riduzione percentuale dei premi remi dovuti per il triennio 2014-2016. 2014 2016. Con l’intervento dell’art. 2, co. 3 del D.L. n. 4/2014 è stato differito dal 17.02.2014 al 16.05.2014 il termine per l’Autoliquidazione 2013/2014 e del pagamento dei relativi premi. Si conferma che tale differimento, concordato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, si è reso necessario per consentire all’I.N.A.I.L. di aggiornare ed illustrare le nuove procedure di calcolo dei premi. L’I.N.A.I.L. con nota n. 816 16 del 03.02.2014, nel confermare il differimento al 16.05.2014, precisa che lo stesso termine riguarda la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2013, il versamento dei premi ordinari e speciali (inclusi i premi dovuti dai soggetti titolari di polizza artigiani) e l’Autoliquidazione per le attività avviate tra il 10 ed il 31.12.2013. Ha altresì dedotto, che a seguito di ulteriori approfondimenti della materia ed un attenta lettura del complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione l’autoliquidazione dei premi, di essere pervenuto alla conclusione che tale differimento del pagamento al 16 maggio produce “implicitamente” i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014. Sempre nell’ambito della stessa tessa nota n. 816/2014 l’I.N.A.I.L., a seguito di numerose richieste di informazioni da parte degli intermediari, ha anticipato che successivamente all’emanazione del Decreto Ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione di cui all’art. all 1, co. 128 della L. n. 147/2013, provvederà a comunicare le nuove “basi di calcolo”, in tempi utili per la nuova scadenza del 16.05.2014, con disponibilità da parte degli utenti con servizi “Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo”. Indirizzo Largo Arenula, 34 00186 – Roma Codice Fiscale 05441090585 Telefono (+39) 0668300441 (+39) 0668300442 Telefax (+39) 0668300445 Mail [email protected] [email protected] Web www.assoagisco.it Per quanto riguarda il pagamento del premio dovuto a seguito di Autoliquidazione 2013/2014, lo stesso potrà essere corrisposto, alternativamente: - in un unica soluzione il 16.05.2014 e senza la maggiorazione degli interessi; o, secondo le seguenti modalità di rateazione: - 1^ rata nella misura del 50% del premio senza interessi di dilazione, entro il 16.05.2014; - 2^ rata nella misura del 25% del premio maggiorata degli interessi del 2,08% (determinato sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato 2013 determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze) da calcolare per il periodo 17.5 - 16.8.2014, entro il 20.08.2014; - 3^ rata (residua quota del 25%) del premio maggiorata degli interessi del 2,08%, da calcolare per il periodo 17.5 - 16.11.2014, entro il 16.11.2014. Relativamente alle cessazioni della polizza artigiana avvenute entro il 16.05.2014 la nota I.N.A.I.L. n. 816/2014 ha previsto che i contribuenti potranno beneficiare del ragguaglio della rata anticipata in ragione dei mesi di effettiva attività. A tal proposito, si coglie l’occasione per precisare che è sufficiente un solo giorno di lavoro per maturare il premio per l’intero mese e che per l’anno 2013 il Decreto Interministeriale del 20.01.2014 ha fissato nella misura del 7,08% 7,08% la riduzione contributiva per le imprese artigiane. L’Istituto ha altresì previsto, che per le cessazioni del codice ditta intervenute dall’1.01.2014 al 28.02.2014 il termine per l’Autoliquidazione del premio di regolazione è differito al 16.05.2014. Viceversa, iceversa, le aziende che cesseranno il codice ditta dal 01.03.2014 dovranno continuare a rispettare il termine del 16° giorno del secondo mese successivo alla cessazione. Per le cessazioni del codice ditta intervenute nel corso del mese di dicembre 2013 resta re confermata la scadenza del 17.02.2014, quale termine ultimo per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni, l’Autoliquidazione 2013/2014 ed il versamento del premio di regolazione. Cordiali saluti. per AGìSCO I Consulenti del lavoro Avv. E. Claudio Claudio SCHIAVONE Rag. Antonio PALMISANO
© Copyright 2024 ExpyDoc