Statuto Fondazione Mimmo Castorina

et Dott. LUCIANO QUAGGIA NOTAIO IN MILAI\O Via A Manzoni. 41 - 20121 Milano - TeL 02/6555500 r. a.• Fax 02/29001525 IAllegato "A" al
!
D.
229.078/43.606 di Repertorio
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MIMMO CASTORINA ONLUS"
nFondazione Mimmo Castorina ft
O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale Articolo l Costitudone È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Mimmo Castorina H O.N.L.U.S.
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico
: della Fondazione di partecipazione, nell' ambito del più vasto
i
~genere
di Fondazioni disciplinato dalla normativa vigente,
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire uti-;
li ed il suo fine è esclusivamente il perseguimento della so- i
i
l
Ilidarietà sociale.
: La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivo-I
· glia segno distintiv~ o comunicazione rivolta al pubblico,
locuzione "0rganizzazione non lucrativa di utilità sociale" o
dell'Acronimo nO.N.L.U.S. ! .
I
Articolo 2
,
Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italial
lal
I
·che all'estero onde svolgere,
in via accessoria e
strumentale
: rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozio­
· ne nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di
i relazioni
nazionali e internazionali di supporto alla Fonda­
zione stessa.
Articolo 3
Scopi
: La Fondazione esplica il proprio ambito di operatività esclu­
sivamente a favore delle persone portatrici di disabilità gra­
.vi) intellettive e neuromotorie, e delle loro famiglie, indi-'
;viduando tre linee principali, la cui attuazione dovrà essere
sempre perseguita secondo un criterio di equilibrio:
l) la residenzialità funzionale ai bisogni del disabile e del­
la sua famiglia, sia a carattere temporaneo che definitivo, e
l'ospitalità degli operatori professionali e scientifici che.
si dedicano al tema;
:2) il perseguimento dell'eccellenza nella conoscenza sul tema
]della disabilità grave e la sua divulgazione, nazionale ed in-.
; ternazionale, attraverso il riconoscimento delle peculiarità'
:di tale condizione;
3)
lo studio e la ricerca, anche di nuove tecnologie, per
il-acquisizione e il miglioramento della disciplina scientifica
: in argotnent o" contribuendo al miglioramento delle condizioni
•di vita delle persone portatrici di disabilità gravi.
L
,Nel ~.~:r:.~~_~~imento delle linee-:i"n"d"J..::.'c=a-,t-,e",,--c:l-,a=-c:F-,o,,n:.;d==a~.~.:?_n_e_ iI2~~~~
dua i seguenti obiettivi principali:
- favorire le iniziative di accoglienza medica e di assistenza
alle persone portatrici di disabilità grave intellettiva e
neuromotoriai
promuovere la ricerca clinica e scientifica nell'ambito del­
le malattie intellettive e neuromotorie congenite ed in quelle
,acquisite;
- contribuire a diffondere le tecnologie in grado di migliora­
re la qualità di vita della persona portatrice di disabilità
gravi;
i
amplificare il ruolo centrale delle famiglie e il valore:
dell'azione del volontariato sociale in tutti i percorsi inte­
grati;
- favorire 11 integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie
nell'ottica di una completa tutela della salute delle persone
affette da grave disabilità;
promuovere l! inserimento del tema del "dopo di noi" in modo
concreto, adoperandosi per la costituzione di una rete di ser­
vizi gestionali e residenziali di accoglienza.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare siner­
gie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, \
italiani od esteri, che operino nei settori d I interesse della
Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
:
I
i
.
, I
La fondazione esaurisce le proprie finalità nell' ambito terrl. toriale della Regione Lombardia.
Articolo 4
i
Attività strumentali, accessorie e connesse
,Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà trai
'l'altro:
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-I
nanziamento delle
operazioni deliberate,
tra
cui,
senza
,l'esclusione di altri f l! assunzione di prestiti e mutui f a
breve o a lungo termine, llacquisto, in proprietà o in diritto
'di superficie, di immobili, la stipula di
: convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pub­
Lblici registri, con enti pubblici o privati, che siano consi­
derate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi
della Fondazione;
~
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca- 'I
:trice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi ti-!
,tolo detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l! affidamento a terzi I
di parte delle attività e per la regolazione dei servizi pre-I
:stati dalla Fondazione;
~
!
~artecipare
ad associazioni, enti e istituzioni. pubbliche ei
Iprlvate, la cui attività sia rivoltai direttamente o indiret- i
; tamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della i
:Fondazione medesimaj la Fondazione potrà, ove lo ritenga
portuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
i-
op-!
- promuovere e organizzare seminari. corsi di formazione ri­
ivolti agli operatori interni della Fondazione, manifestazioni,
i
; convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi
~ atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire
un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e
il pubblico;
. - promuovere la comunicazione di queste attività attraverso
l/organizzazione di convegni scientifici ed il coinvolgimento
:dei mezzi di stampa e di quelli intermediali;
- svolgere attività di ricerca clinica e scientifica e di stu­
: dio nell' ambito delle malattie neuromotorie oggetto delle fi­
inalità istituzionali della Fondazione;
;- promuovere l'inserimento e lo sviluppo del tema della disa­
; bilità nei percorsi formativi sanitari anche mediante eroga­
i zioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti
I, di altre ONLUS o di enti pubblici che, operando direttamente ,
!nei confronti delle persone disabili l rientrino del l 'ambito:
!dell'assistenza sociale, sanitaria. socio-sanitaria I della ri-'
I
Cerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di par­
:ticolare rilevanza sociale .
. - svolgere ogni altra attività idonea O\fVero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali, E' fatto divieto la fondazione di svolgere attività diverse da quelle previste dai precedenti artt. 3 e 4. Articolo 5 Vigilanza 'L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile. Articolo 6 Patrimonio patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione. costituito dai conferimenti iniziali
:in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabi­
li per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fonda­
:tori Promotori e, successivamente; dai Fondatori e dai Parte­
icipantii
j - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a
'qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa
,acquistati secondo le norme del presente Statuto;
: - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa
destinazione a incremento del Patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del; Consiglio d'Indirizzo. può essere destinata a incrementare il: Patrimonio; ,- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea,
idalIo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
;11
Articolo 7
Fondo di gestione
:I1 Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
!-
dalle
rendite
e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal­
.......
.... ~'--
~._~
le attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio della Fondazione; - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato,
da en­ ti territoriali o da altri enti pubblici; - dai contributi,
in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fonda2ione stessa e per la realizzazio­ ne dei suoi scopi. Articolo li
Esercizio sociale e finanziario
L'esercizio sociale e
finanziario ha
inizio il 10 gennaio e
termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio d' Indirizzo approva il
bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio suc­
cessivo ed entra il 30 aprile successivo il bilancio consunti­
vo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il
bilancio d I esercizio,
accompagnati dalla relazione
mento della gestione
sociale e
contabile o del Collegio
dalla
sull 'anda­
relazione del
tecnico-contabile~
Revisore
sono messi a
di­
sposizione dei membri della Fondazione.
Nella redazione del bilancio,
niale,
costituito dallo stato patrimo­
dal conto economico e della nota
integrativa~
quio alle norme vigenti tempo per tempo,
guiti
i
dovranno essere se­
principi previsti dagli articoli 2423 bis e
del Codice Civile.
Copia del bilancio
in osse­
seguenti
dI esercizio# unitamente al verbale della
seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere
:depositata nei modi di legge.
:Gli organi della Fondazione, nell'ambitP delle rispettive com­
petenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei
:limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti
idal rappresentante legale della Fondazione o da membri del
:Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli
: stanziarnenti approvat i i gli eventuali avanzi delle gestioni
,annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del
Patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione
;annuale, prima che per il potenziamento delle attivitA della
: Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incre­
'mento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione non­
'ché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a me­
':10 che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte
:per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge,
,statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
'struttura.
Articolo 9
l _ _ ...._ . ____.. _ _
Membri della Fondazione
.cc.=.·.
dell~
I membri
Fondazione si dividono in: Fondatori Promotori e Fondatori i Partecipanti o
Articolo lO
Fondatori Promotori e Fondatori Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo Possono divenire Fondatori,
o
dirizzo ai sensi dell'art.
fisiche
che contribuiscano al
di gestione,
nelle
nominati tali dal Consiglio d' In­ 15 del presente statuto,
formEc°
le persone Fondo di dotazione ed al
Fondo mediante un contributo in denaro, beni o servizi, e
nella misura determinata nel minimo dal Consi­ glio d'Indirizzo stesso. Possono
divenire Fondatori Promotori,
glio di
Indirizzo,
cinque
anni
ai
su decisione del Consi­ coloro che siano membri Fondatori da almeno sensi del
comma precedente,
e
che
siano essi : stessi disabili o che siano legati a persone disabili da vin­
coli di parentela ovvero in ragione del loro ufficio.
Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche,
bliche
o
private,
dotazione
i
ed al
e· gli
enti
che contribuiscano al
pub­
Fondo di
Fondo di gestione secondo le modalità di cui
sopra.
Articolo Il
Partecipanti
'l:
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisi­
; che o giurjdiche,
videndo le
della
pubbliche o private,
finalità della Fondazione,
medesima
contributi
e
alla
in denaro,
realizzazione
e gli enti che,
contribuiscono alla vita
dei
suoi
annuali o pluriennali,
: in misura non inferiore a quella stabilita,
'dal
consigl io
fessionale,
condi­
scopi
mediante
con le modalità e
anche annualmente,
d'Indirizzo ovvero con un'attività,
anche pro­
di particolare rilievo o con l'attribuzione di be­
i
ni material i
i
terminare
o immateriali.
pamento dei
Il Consiglio d'Indirizzo potrà de­
regolamento la possibile suddivisione e raggrup­
COIL
Pdrtecipanti per categorie di attività e parteci­ pazione alli"! Fondazione. ,
I Partecipant i potranno destinare il proprio contributo a spe­
: cifici
prog{O, ti
; Fondazione.
: La qualificcì di
,quale il
COIl! I
rientranti
nell'ambito
delle
attività
della
Partecipante dura per tutto il periodo per il
ibuto è
è stata pre::>t ,.t-a o i
stato regolarmente versato o
l'attività
beni sono stati attribuiti in godimento.
Articolo 12
Partecipanti esteri
: Possono essen° nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le
persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o priva­
i
ti o altre
i:-:! ituzioni aventi sede all'estero.
,
Articolo 13
Esclusione e recesso Il
Consig~io
d'Indirizzo
decide
con
la
maggioranza
assoluta' --:.c::.
.. " ,
. - \7'
di Fondatori e, a maggioranza semplice# '~~~il~'-I
nelle ipotesi di grave inadempimento degli i
dei Partecipanti
obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in
via esemplificativa e non tassativa, si indicano:
11 inadempimento dell' obbligo di effettuare le contribuzioni
e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione
con le altre componenti della Fondazione i
- il comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa­
trimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l!esclusione ha luogo
anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali.
I Fondatori e i Partecipanti possono. in ogni momento, recede­
re dalla Fondazione ai sensi dell' art. 24 del Codice Civile
fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni as­
sunte,
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi
dalla Fondazione.
Artioolo 14
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
:- il Consiglio di Gestione; :- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente vicario; ,- i l Collegio dei Fondatori; , - i l Collegio dei Partecipanti; - i l Comitato Scientifico;
i l Revisore Contabile/Collegio tecnico-contabile.
i
'La carica di membro degli organi della Fondazione avviene a:
ititolo gratuito.
Articolo 15
Consiglio dllndirizzo
:11 Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile da
tre a nove membri.
La composizione sarà la seguente!
,- fino a cinque nominati dai Fondatori Promotori;
- fino a due nominati dal Collegio dei Fondatori;
fino a due nominati dal Collegio dei Partecipanti,
;1 membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre eser­
,cizi e possono essere rinomìnatì, consecutivamente per una so­
:la volta.
i Il membro del Consiglio d Indirizzo che, senza giustificato
!motivo non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere
dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in
iogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere. i
:membri restanti devono ];>rovvedere, nel rispetto delle designa-.1
'11 esclusione
I
I
'.
I
i
zioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di alt~-~/.i I Consiglierei i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e ve­ rifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: - stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi
nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4; - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consunti­ vo, predisposti dal Consiglio di Gestione; fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statu­ to e procedere alla relativa nominai nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione I
ed il Vice Presidente Vicario, sempre che non sia stato nomi­ nato in sede di costituzione della Fondazione; individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i
settori di attività della Fondazione;
nonunare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa,
'i membri del Consiglio di Gestione;
nom~nare e revocare, per giusta causa, il Revisore contabile
o i membri del Collegio tecnico - contabile;
nominare i componenti del Comitato Scientifico; - nominare, ave opportuno, il Direttore della Fondazione, de­ terminandone natura, durata, compiti e qualifica del rapporto i - deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e
'alla devoluzione del Patrimonio.
'Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono
validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza
: assoluta dei punti/voto di cui all'art .16. Le deliberazioni
; concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie
la de­
: terminazione dei criteri per l'ammissione dei membri della
: Fondazione e lo scioglimento dell 'Ente, sono validamente adot-,
t
tate con il voto favorevole dei tre quarti dei punti voto di
cui all'art.16.
Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente stabilito
ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fon­
datori Promotori; in questo caso e fino all'avvenuta nomina
'degli altri membri da parte del Collegio dei Fondatori e del
Collegio dei Partecipanti, in deroga a quanto stabili to nel­
l r articolo 16, il Consigl io d'Indirizzo è validamente costi­
tui to con la presenza della maggioranza assoluta dei membri
nominati dai Fondatori Promotori e delibera a maggioranza sem-,
plice dei presenti.
Articolo 16
Convocazione e quorum
j
Il Consiglio d~ I~diri·~~~- -è con~~-~a~o ~i---P~eside~t~---·di p~op-~ial
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri
I
senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati al­
meno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in
caso di
necessità od urgenza,
la
comunicazione può avvenire
tre giorni prima della data fissata.
L!avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno
della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indi­
care anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può
stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima
convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati
secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto
in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, Con le seguenti
regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da
determinarsi sulla base della composizione numerica del Consi­
glio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con
suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori ed
il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri mem­
bri del Consiglio. in proporzione alla contribuzione comples­
siva al Patrimonio della Fondazione al momento della loro no­
mina. I l numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri
relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.
,Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con
la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda
convocazione,
la riunione è valida con la presenza del sessan­
ta per cento dei punti/voto assegnati. Il Consiglio delibera a
:maggioranza assoluta dei punti/voto presenti,
fermi restando i
quorum diversi stabiliti dal presente statuto.
Le riunioni
sono presiedute dal Presidente o in caso di
,assenza od impedimento dal VicePresidente.
anche del Vicepresidente,
sua
In caso d (assenza
la riunione sarà presieduta dal Con­
; sigliere più anziano dI età tra quelli nominati dai
,Promotori.
'Delle riunioni del Consiglio è
Fondatori
redatto apposito verbale,
fir­
mato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Articolo 17 Consiglio di Gestione 'Il Consiglio di Gestione provvede all' amministrazione ed alla :gestione della Fondazione,
con criteri di economicità,
effica­ icia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.
Il Con­ siglio di Gestione predispone il bilancio di previsione e
:bilancio consuntivo.
il
Il Consiglio di Gestione delibera a mag­
'gioranza dei presenti.
~
Esso è
composto da
Fondazione
id! Indirizzo;
di
tre membri
diritto
e
questi ultimi
due
l
t:.ra
cui
membri
restano
il
Presidente
nominati
dal
in carica tre
della
Consiglio
esercizi
e
~possono essere rinominati, consecutivamente per una sola VOI-J'
,.ta. ~~_~.~s~_~ di me~ro del s:onsiglio.... di _!ndi~~~:o è incompati­
bile con quella di membro del Consiglio di Gestione, fatto salvo il Presidente della Fondazione. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Ge­ stione può delegare parte dei propri poteri. Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indi­ rizzo della propria attività. Articolo 18
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la lega­ le rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuri­ sdizionale, con tutti i poteri inerenti e derivanti. Egli re­ sta in carica tre anni ed è rieleggibile. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e so­ stegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fonda­ zione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti, come previsto da apposita delibera del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fon­ dazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche,' Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richie­
,sta e questa venga accetta dal Consiglio di Gestione, alle
rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla
Fondazione medesima.
Articolo 19 Collegio dei Fondatori Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori del­ la Fondazione. Nel caso di Fondatori persone giuridiche o Enti, i rappresen­ tanti da essi nominati nel Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessa­ :re per dimissioni, incompatibilità o revoca. i Il
Collegio dei Fondatori nomina i membri del Consiglio d' In­ dirizzo di sua competenza. Il COllegio dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte : sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già
delineati ovvero da individuarsi.
! Al
Collegio dei Fondatori viene illustrato, da parte del Con­
i siglio
di Gestione, il bilancio consuntivo approvato dal Con­
;siglio d'Indirizzo,
con indicazione analitica dell'impiego
delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazio­
ne accompagnatoria.
)
,Il Collegio dei
Fondatori è
presieduto dal
Presidente
(Jt'
l ;.,
Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l' ,1,J!t~"
,in periodo nOn recante pregiudizio allI attività della Fund"
zione stessa, Il Collegio dei Fondatori può essere alt 1'-:.)
convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta ci j '-;1;
numero di Fondatori rappresentanti almeno un terzo del V,l l .!~.
complessivo delle contribuzioni fatte dai Fondatori stensi.
Il Collegio dei Fondatori è convocato senza obblighi di I" Il',
•purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni pl i 01 .• l'
: quello fissato per l-adunanza; in caso di necessità od til 'Wl>
za, la comunicazione può avvenire tre giorni prima delLl :1.11.1
fissata.
Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la jit ,.
senza di un numero di Fondatori rappresentanti almeno metd ,I .. :
valore complessivo delle contribuzioni fatte dai Fond.l!' ·'1 :
'stessi e delibera con il voto favorevole di un numero di j.",
datori rappresentante almeno la metà del valore dei couft·!;
menti e la maggioranza dei presenti alla seduta ~ Se il qw q \;,.
stabilito per la valida costituzione non è raggiunto, il,',
legio dei Fondatori deve essere nuovamente convocato i Il
giorno di verso. In seconda convocazione I il Collegio de i j'\'L
datori è validamente costituito qualunque sia il valo:rt, :lr'
>j!
conferimenti rappresentato nella seduta e delibera con il '"
favorevole di un numero dì Fondatori rappresentante alm('!;,}
d
maggioranza dei presenti e del valore dei conferimenti pn';:'
ti nella seduta,
Articolo 20
Collegio dei Partecipanti
: Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partec i f .1:.
: ti alla Fondazione. Nel caso dì Partecipanti persone giUl I, J:
:che o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Colleg:i ~, l,·
! ParteCipanti durano in carica tre esercizi e sono conferm.d
i li, L I incarico può cessare per dimissioni I incompatibi l i t .\
revoca.
i Il
Collegio
dei
Partecipanti
nomina
i
membri
del
Con~;
i '/ i
'd 1 Indirizzo di sua competenza.
Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi E' t· l ·
i
:poste sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondaz i, d;< :già delineati OV\Tero da individuarsi. IAI Collegio dei Partecipanti viene illustrato
da parte ,j. Consiglio di Gestione, il bilancio consuntivo approvato d,t L
:Consiglio dI Indirizzo , con indicazione analitica dell'imi'I"l ,delle risorse della Fondazione ed illustrazione della re] d~: l ne accompagnatoria. 'Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente cl,·!' i Fondazione e dallo stesso convocato~ almeno una volta l' diiI: : in periodo non recante pregiudizio alI 1 attività della Fnndd 'zione stessa~ Il Collegio dei Partecipanti può essere alt l ' lconvocato dal Presidente della Fondazione su richiesta di ,! i
l.meno un terzo... de~ Pa~~~cip~,n:::t=i:::,_~__
T l Collegio dei Partecipanti è convocato senza obblighi di
forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni
pr una di quello fissato per l I adunanza j in caso di necessità
od urgenza,
la comunicazione può avvenire tre giorni prima
della data fissata.
Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito con la
presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti e delibe­
maggioranza semplice dei Partecipanti presenti. Se il
quorum stabilito per la valida costituzione non è raggiunto f
Gl
a
i l Collegio dei Partecipanti deve essere nuovamente convocato
in un giorno diverso. In seconda convocazione, il Collegio dei
Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero
dci Partecipanti presenti.
Articolo 21
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione
ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nomi­
nati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giu~'
l-idiche~ enti ed istituzioni italiane e straniere particolar­
mente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata pro­
fessionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Con­
Giglio di Indirizzo , una funzione tecnico-consultiva in merito
al programma annuale degli obiettivi e delle iniziative e ad
ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne
richieda espressamente il parere per definire aspetti tecnico­
scientifici relativi alle attività della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e
sono confermabili. L! incarico può cessare per dimi ssioni. in­
compatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convoca­
zione del presidente della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la pre­
senza della maggioranza assoluta dei membri nominat i dal Con­
siglio di Indirizzo e delibera a maggioranza semplice dei pre­
senti.
Articolo 22
Revisore Contabile/Collegio tecnico-contabile
Il controllo contabile, qualora la Fondazione ne volesse ri­
correre, può essere esercitato da un revisore contabile o da
un Collegio tecnico-contabile, iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell! art. 2409
bis del codice civile.
Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effet­
tivi, di cui uno con funzione di Presidente. e due supplenti.
Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tec­
nico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica
della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei.
flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.
IL revisore contabile e
i
membri del Collegio
tecnico­
contabile possono partecipare senza diritto di voto alle ri­ unioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-
contabile. Il revisore Contabile o i
membri del Collegio tecnico-
contabile restano in carica tre esercizi e possono essere ri­ nominati, consecutivamente per una sola volta. Articolo 23
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,
il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio
d'Indirizzo, ad ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sen­
tito l'organismo di controllo.
Articolo 24 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in
tema di fondazioni private riconosciute e organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
Articolo 25 Norma transitoria Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e le­
gittimamente nella composizione determinata in atto costituti­
vo.
,Firmato: Chantal Marilena Lucchini
,Firmato: Quaggia Luciano Notaio (L.S.)
COPIA Cm1i'O:\.:',iE ALL'ORIGINALE
MILANO, 25
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