et Dott. LUCIANO QUAGGIA NOTAIO IN MILAI\O Via A Manzoni. 41 - 20121 Milano - TeL 02/6555500 r. a.• Fax 02/29001525 IAllegato "A" al ! D. 229.078/43.606 di Repertorio STATUTO DELLA "FONDAZIONE MIMMO CASTORINA ONLUS" nFondazione Mimmo Castorina ft O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale Articolo l Costitudone È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Mimmo Castorina H O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico : della Fondazione di partecipazione, nell' ambito del più vasto i ~genere di Fondazioni disciplinato dalla normativa vigente, La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire uti-; li ed il suo fine è esclusivamente il perseguimento della so- i i l Ilidarietà sociale. : La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivo-I · glia segno distintiv~ o comunicazione rivolta al pubblico, locuzione "0rganizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'Acronimo nO.N.L.U.S. ! . I Articolo 2 , Delegazioni e uffici Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italial lal I ·che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale : rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozio · ne nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di i relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fonda zione stessa. Articolo 3 Scopi : La Fondazione esplica il proprio ambito di operatività esclu sivamente a favore delle persone portatrici di disabilità gra .vi) intellettive e neuromotorie, e delle loro famiglie, indi-' ;viduando tre linee principali, la cui attuazione dovrà essere sempre perseguita secondo un criterio di equilibrio: l) la residenzialità funzionale ai bisogni del disabile e del la sua famiglia, sia a carattere temporaneo che definitivo, e l'ospitalità degli operatori professionali e scientifici che. si dedicano al tema; :2) il perseguimento dell'eccellenza nella conoscenza sul tema ]della disabilità grave e la sua divulgazione, nazionale ed in-. ; ternazionale, attraverso il riconoscimento delle peculiarità' :di tale condizione; 3) lo studio e la ricerca, anche di nuove tecnologie, per il-acquisizione e il miglioramento della disciplina scientifica : in argotnent o" contribuendo al miglioramento delle condizioni •di vita delle persone portatrici di disabilità gravi. L ,Nel ~.~:r:.~~_~~imento delle linee-:i"n"d"J..::.'c=a-,t-,e",,--c:l-,a=-c:F-,o,,n:.;d==a~.~.:?_n_e_ iI2~~~~ dua i seguenti obiettivi principali: - favorire le iniziative di accoglienza medica e di assistenza alle persone portatrici di disabilità grave intellettiva e neuromotoriai promuovere la ricerca clinica e scientifica nell'ambito del le malattie intellettive e neuromotorie congenite ed in quelle ,acquisite; - contribuire a diffondere le tecnologie in grado di migliora re la qualità di vita della persona portatrice di disabilità gravi; i amplificare il ruolo centrale delle famiglie e il valore: dell'azione del volontariato sociale in tutti i percorsi inte grati; - favorire 11 integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell'ottica di una completa tutela della salute delle persone affette da grave disabilità; promuovere l! inserimento del tema del "dopo di noi" in modo concreto, adoperandosi per la costituzione di una rete di ser vizi gestionali e residenziali di accoglienza. La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare siner gie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, \ italiani od esteri, che operino nei settori d I interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. : I i . , I La fondazione esaurisce le proprie finalità nell' ambito terrl. toriale della Regione Lombardia. Articolo 4 i Attività strumentali, accessorie e connesse ,Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà trai 'l'altro: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-I nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza ,l'esclusione di altri f l! assunzione di prestiti e mutui f a breve o a lungo termine, llacquisto, in proprietà o in diritto 'di superficie, di immobili, la stipula di : convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pub Lblici registri, con enti pubblici o privati, che siano consi derate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ~ - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca- 'I :trice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi ti-! ,tolo detenuti; - stipulare convenzioni e contratti per l! affidamento a terzi I di parte delle attività e per la regolazione dei servizi pre-I :stati dalla Fondazione; ~ ! ~artecipare ad associazioni, enti e istituzioni. pubbliche ei Iprlvate, la cui attività sia rivoltai direttamente o indiret- i ; tamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della i :Fondazione medesimaj la Fondazione potrà, ove lo ritenga portuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; i- op-! - promuovere e organizzare seminari. corsi di formazione ri ivolti agli operatori interni della Fondazione, manifestazioni, i ; convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi ~ atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico; . - promuovere la comunicazione di queste attività attraverso l/organizzazione di convegni scientifici ed il coinvolgimento :dei mezzi di stampa e di quelli intermediali; - svolgere attività di ricerca clinica e scientifica e di stu : dio nell' ambito delle malattie neuromotorie oggetto delle fi inalità istituzionali della Fondazione; ;- promuovere l'inserimento e lo sviluppo del tema della disa ; bilità nei percorsi formativi sanitari anche mediante eroga i zioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti I, di altre ONLUS o di enti pubblici che, operando direttamente , !nei confronti delle persone disabili l rientrino del l 'ambito: !dell'assistenza sociale, sanitaria. socio-sanitaria I della ri-' I Cerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di par :ticolare rilevanza sociale . . - svolgere ogni altra attività idonea O\fVero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, E' fatto divieto la fondazione di svolgere attività diverse da quelle previste dai precedenti artt. 3 e 4. Articolo 5 Vigilanza 'L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile. Articolo 6 Patrimonio patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione. costituito dai conferimenti iniziali :in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabi li per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fonda :tori Promotori e, successivamente; dai Fondatori e dai Parte icipantii j - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a 'qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa ,acquistati secondo le norme del presente Statuto; : - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del; Consiglio d'Indirizzo. può essere destinata a incrementare il: Patrimonio; ,- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, idalIo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. ;11 Articolo 7 Fondo di gestione :I1 Fondo di gestione della Fondazione è costituito: !- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal ....... .... ~'-- ~._~ le attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio della Fondazione; - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da en ti territoriali o da altri enti pubblici; - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fonda2ione stessa e per la realizzazio ne dei suoi scopi. Articolo li Esercizio sociale e finanziario L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio d' Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio suc cessivo ed entra il 30 aprile successivo il bilancio consunti vo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d I esercizio, accompagnati dalla relazione mento della gestione sociale e contabile o del Collegio dalla sull 'anda relazione del tecnico-contabile~ Revisore sono messi a di sposizione dei membri della Fondazione. Nella redazione del bilancio, niale, costituito dallo stato patrimo dal conto economico e della nota integrativa~ quio alle norme vigenti tempo per tempo, guiti i dovranno essere se principi previsti dagli articoli 2423 bis e del Codice Civile. Copia del bilancio in osse seguenti dI esercizio# unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere :depositata nei modi di legge. :Gli organi della Fondazione, nell'ambitP delle rispettive com petenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei :limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti idal rappresentante legale della Fondazione o da membri del :Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli : stanziarnenti approvat i i gli eventuali avanzi delle gestioni ,annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione ;annuale, prima che per il potenziamento delle attivitA della : Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incre 'mento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione non 'ché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a me ':10 che la destinazione o la distribuzione non siano imposte :per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, ,statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria 'struttura. Articolo 9 l _ _ ...._ . ____.. _ _ Membri della Fondazione .cc.=.·. dell~ I membri Fondazione si dividono in: Fondatori Promotori e Fondatori i Partecipanti o Articolo lO Fondatori Promotori e Fondatori Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo Possono divenire Fondatori, o dirizzo ai sensi dell'art. fisiche che contribuiscano al di gestione, nelle nominati tali dal Consiglio d' In 15 del presente statuto, formEc° le persone Fondo di dotazione ed al Fondo mediante un contributo in denaro, beni o servizi, e nella misura determinata nel minimo dal Consi glio d'Indirizzo stesso. Possono divenire Fondatori Promotori, glio di Indirizzo, cinque anni ai su decisione del Consi coloro che siano membri Fondatori da almeno sensi del comma precedente, e che siano essi : stessi disabili o che siano legati a persone disabili da vin coli di parentela ovvero in ragione del loro ufficio. Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, bliche o private, dotazione i ed al e· gli enti che contribuiscano al pub Fondo di Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra. Articolo Il Partecipanti 'l: Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisi ; che o giurjdiche, videndo le della pubbliche o private, finalità della Fondazione, medesima contributi e alla in denaro, realizzazione e gli enti che, contribuiscono alla vita dei suoi annuali o pluriennali, : in misura non inferiore a quella stabilita, 'dal consigl io fessionale, condi scopi mediante con le modalità e anche annualmente, d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche pro di particolare rilievo o con l'attribuzione di be i ni material i i terminare o immateriali. pamento dei Il Consiglio d'Indirizzo potrà de regolamento la possibile suddivisione e raggrup COIL Pdrtecipanti per categorie di attività e parteci pazione alli"! Fondazione. , I Partecipant i potranno destinare il proprio contributo a spe : cifici prog{O, ti ; Fondazione. : La qualificcì di ,quale il COIl! I rientranti nell'ambito delle attività della Partecipante dura per tutto il periodo per il ibuto è è stata pre::>t ,.t-a o i stato regolarmente versato o l'attività beni sono stati attribuiti in godimento. Articolo 12 Partecipanti esteri : Possono essen° nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o priva i ti o altre i:-:! ituzioni aventi sede all'estero. , Articolo 13 Esclusione e recesso Il Consig~io d'Indirizzo decide con la maggioranza assoluta' --:.c::. .. " , . - \7' di Fondatori e, a maggioranza semplice# '~~~il~'-I nelle ipotesi di grave inadempimento degli i dei Partecipanti obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano: 11 inadempimento dell' obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione i - il comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa trimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l!esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Fondatori e i Partecipanti possono. in ogni momento, recede re dalla Fondazione ai sensi dell' art. 24 del Codice Civile fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni as sunte, I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Artioolo 14 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Consiglio d'Indirizzo; :- il Consiglio di Gestione; :- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente vicario; ,- i l Collegio dei Fondatori; , - i l Collegio dei Partecipanti; - i l Comitato Scientifico; i l Revisore Contabile/Collegio tecnico-contabile. i 'La carica di membro degli organi della Fondazione avviene a: ititolo gratuito. Articolo 15 Consiglio dllndirizzo :11 Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile da tre a nove membri. La composizione sarà la seguente! ,- fino a cinque nominati dai Fondatori Promotori; - fino a due nominati dal Collegio dei Fondatori; fino a due nominati dal Collegio dei Partecipanti, ;1 membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre eser ,cizi e possono essere rinomìnatì, consecutivamente per una so :la volta. i Il membro del Consiglio d Indirizzo che, senza giustificato !motivo non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in iogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere. i :membri restanti devono ];>rovvedere, nel rispetto delle designa-.1 '11 esclusione I I '. I i zioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di alt~-~/.i I Consiglierei i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e ve rifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a: - stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4; - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consunti vo, predisposti dal Consiglio di Gestione; fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statu to e procedere alla relativa nominai nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione I ed il Vice Presidente Vicario, sempre che non sia stato nomi nato in sede di costituzione della Fondazione; individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; nonunare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, 'i membri del Consiglio di Gestione; nom~nare e revocare, per giusta causa, il Revisore contabile o i membri del Collegio tecnico - contabile; nominare i componenti del Comitato Scientifico; - nominare, ave opportuno, il Direttore della Fondazione, de terminandone natura, durata, compiti e qualifica del rapporto i - deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione; deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e 'alla devoluzione del Patrimonio. 'Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza : assoluta dei punti/voto di cui all'art .16. Le deliberazioni ; concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie la de : terminazione dei criteri per l'ammissione dei membri della : Fondazione e lo scioglimento dell 'Ente, sono validamente adot-, t tate con il voto favorevole dei tre quarti dei punti voto di cui all'art.16. Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente stabilito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fon datori Promotori; in questo caso e fino all'avvenuta nomina 'degli altri membri da parte del Collegio dei Fondatori e del Collegio dei Partecipanti, in deroga a quanto stabili to nel l r articolo 16, il Consigl io d'Indirizzo è validamente costi tui to con la presenza della maggioranza assoluta dei membri nominati dai Fondatori Promotori e delibera a maggioranza sem-, plice dei presenti. Articolo 16 Convocazione e quorum j Il Consiglio d~ I~diri·~~~- -è con~~-~a~o ~i---P~eside~t~---·di p~op-~ial iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri I senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati al meno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L!avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indi care anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, Con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consi glio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri mem bri del Consiglio. in proporzione alla contribuzione comples siva al Patrimonio della Fondazione al momento della loro no mina. I l numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori. ,Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessan ta per cento dei punti/voto assegnati. Il Consiglio delibera a :maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di ,assenza od impedimento dal VicePresidente. anche del Vicepresidente, sua In caso d (assenza la riunione sarà presieduta dal Con ; sigliere più anziano dI età tra quelli nominati dai ,Promotori. 'Delle riunioni del Consiglio è Fondatori redatto apposito verbale, fir mato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Articolo 17 Consiglio di Gestione 'Il Consiglio di Gestione provvede all' amministrazione ed alla :gestione della Fondazione, con criteri di economicità, effica icia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. Il Con siglio di Gestione predispone il bilancio di previsione e :bilancio consuntivo. il Il Consiglio di Gestione delibera a mag 'gioranza dei presenti. ~ Esso è composto da Fondazione id! Indirizzo; di tre membri diritto e questi ultimi due l t:.ra cui membri restano il Presidente nominati dal in carica tre della Consiglio esercizi e ~possono essere rinominati, consecutivamente per una sola VOI-J' ,.ta. ~~_~.~s~_~ di me~ro del s:onsiglio.... di _!ndi~~~:o è incompati bile con quella di membro del Consiglio di Gestione, fatto salvo il Presidente della Fondazione. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Ge stione può delegare parte dei propri poteri. Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indi rizzo della propria attività. Articolo 18 Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la lega le rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuri sdizionale, con tutti i poteri inerenti e derivanti. Egli re sta in carica tre anni ed è rieleggibile. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e so stegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fonda zione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti, come previsto da apposita delibera del Consiglio di Indirizzo. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fon dazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche,' Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richie ,sta e questa venga accetta dal Consiglio di Gestione, alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Articolo 19 Collegio dei Fondatori Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori del la Fondazione. Nel caso di Fondatori persone giuridiche o Enti, i rappresen tanti da essi nominati nel Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessa :re per dimissioni, incompatibilità o revoca. i Il Collegio dei Fondatori nomina i membri del Consiglio d' In dirizzo di sua competenza. Il COllegio dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte : sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. ! Al Collegio dei Fondatori viene illustrato, da parte del Con i siglio di Gestione, il bilancio consuntivo approvato dal Con ;siglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazio ne accompagnatoria. ) ,Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente (Jt' l ;., Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l' ,1,J!t~" ,in periodo nOn recante pregiudizio allI attività della Fund" zione stessa, Il Collegio dei Fondatori può essere alt 1'-:.) convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta ci j '-;1; numero di Fondatori rappresentanti almeno un terzo del V,l l .!~. complessivo delle contribuzioni fatte dai Fondatori stensi. Il Collegio dei Fondatori è convocato senza obblighi di I" Il', •purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni pl i 01 .• l' : quello fissato per l-adunanza; in caso di necessità od til 'Wl> za, la comunicazione può avvenire tre giorni prima delLl :1.11.1 fissata. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la jit ,. senza di un numero di Fondatori rappresentanti almeno metd ,I .. : valore complessivo delle contribuzioni fatte dai Fond.l!' ·'1 : 'stessi e delibera con il voto favorevole di un numero di j.", datori rappresentante almeno la metà del valore dei couft·!; menti e la maggioranza dei presenti alla seduta ~ Se il qw q \;,. stabilito per la valida costituzione non è raggiunto, il,', legio dei Fondatori deve essere nuovamente convocato i Il giorno di verso. In seconda convocazione I il Collegio de i j'\'L datori è validamente costituito qualunque sia il valo:rt, :lr' >j! conferimenti rappresentato nella seduta e delibera con il '" favorevole di un numero dì Fondatori rappresentante alm('!;,} d maggioranza dei presenti e del valore dei conferimenti pn';:' ti nella seduta, Articolo 20 Collegio dei Partecipanti : Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partec i f .1:. : ti alla Fondazione. Nel caso dì Partecipanti persone giUl I, J: :che o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Colleg:i ~, l,· ! ParteCipanti durano in carica tre esercizi e sono conferm.d i li, L I incarico può cessare per dimissioni I incompatibi l i t .\ revoca. i Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Con~; i '/ i 'd 1 Indirizzo di sua competenza. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi E' t· l · i :poste sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondaz i, d;< :già delineati OV\Tero da individuarsi. IAI Collegio dei Partecipanti viene illustrato da parte ,j. Consiglio di Gestione, il bilancio consuntivo approvato d,t L :Consiglio dI Indirizzo , con indicazione analitica dell'imi'I"l ,delle risorse della Fondazione ed illustrazione della re] d~: l ne accompagnatoria. 'Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente cl,·!' i Fondazione e dallo stesso convocato~ almeno una volta l' diiI: : in periodo non recante pregiudizio alI 1 attività della Fnndd 'zione stessa~ Il Collegio dei Partecipanti può essere alt l ' lconvocato dal Presidente della Fondazione su richiesta di ,! i l.meno un terzo... de~ Pa~~~cip~,n:::t=i:::,_~__ T l Collegio dei Partecipanti è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni pr una di quello fissato per l I adunanza j in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti e delibe maggioranza semplice dei Partecipanti presenti. Se il quorum stabilito per la valida costituzione non è raggiunto f Gl a i l Collegio dei Partecipanti deve essere nuovamente convocato in un giorno diverso. In seconda convocazione, il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dci Partecipanti presenti. Articolo 21 Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nomi nati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giu~' l-idiche~ enti ed istituzioni italiane e straniere particolar mente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata pro fessionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Con Giglio di Indirizzo , una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale degli obiettivi e delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere per definire aspetti tecnico scientifici relativi alle attività della Fondazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono confermabili. L! incarico può cessare per dimi ssioni. in compatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convoca zione del presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la pre senza della maggioranza assoluta dei membri nominat i dal Con siglio di Indirizzo e delibera a maggioranza semplice dei pre senti. Articolo 22 Revisore Contabile/Collegio tecnico-contabile Il controllo contabile, qualora la Fondazione ne volesse ri correre, può essere esercitato da un revisore contabile o da un Collegio tecnico-contabile, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell! art. 2409 bis del codice civile. Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effet tivi, di cui uno con funzione di Presidente. e due supplenti. Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tec nico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei. flussi di cassa e redigendo apposite relazioni. IL revisore contabile e i membri del Collegio tecnico contabile possono partecipare senza diritto di voto alle ri unioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico- contabile. Il revisore Contabile o i membri del Collegio tecnico- contabile restano in carica tre esercizi e possono essere ri nominati, consecutivamente per una sola volta. Articolo 23 Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sen tito l'organismo di controllo. Articolo 24 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 25 Norma transitoria Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e le gittimamente nella composizione determinata in atto costituti vo. ,Firmato: Chantal Marilena Lucchini ,Firmato: Quaggia Luciano Notaio (L.S.) COPIA Cm1i'O:\.:',iE ALL'ORIGINALE MILANO, 25 • ~G.a 20\~
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