Lavoratori salvaguardati: pubblicato il decreto attuativo della quinta salvaguardia. Circolare n. 10 del Ministero del Lavoro del 18 aprile 2014 Area welfare Rita Cavaterra Nicola Marongiu Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 16 aprile 2014 è stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) 14 febbraio 2014 relativo alla “Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Con circolare n. 10 del 18 aprile 2014 il Ministero del Lavoro ha dato le indicazioni operative alle Direzioni territoriali del Lavoro, chiarendo innanzittutto che le domande tese a beneficiare delle salvaguardie previste devono essere presentate entro il 16 giugno prossimo (il 15 è una giornata festiva). Il decreto ha individuato la ripartizione dei soggetti interessati alle deroghe rispetto alle varie tipologie di lavoratori indicati nelle singole salvaguardie, nel rispetto del numero massimo numerico di 17000 soggetti, indicato nella legge di stabilità 2014, e nel limite delle risorse individuate dalla legge stessa. Per poter beneficiare della deroga è necessario che i lavoratori maturino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015 e appartengano alle seguenti categorie: a) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato (900 soggetti); b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato (400 soggetti); c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato (500 soggetti); d)lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato (5.200 soggetti); e) lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente alla predetta data che perfezionino il diritto a pensione con i contributi volontari entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità. In deroga alla normativa vigente (articolo 6 del comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997) i versamenti volontari potranno riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione (1.000 soggetti). f) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se non hanno alcun contributo volontario versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato (9.000 soggetti). Il trattamento pensionistico per i soggetti sopra individuati non potrà avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione (17.000) l'Istituto non può prendere in esame ulteriori istanze. L'articolo 4 del decreto precisa che i lavoratori di cui alla lettera a), e) ed f) (si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 4 dicembre 2011 e dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente a tale data) devono presentare la domanda per il beneficio della deroga all'INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (16 maggio, così come precisato dal Ministero del lavoro). L'articolo 5 del decreto precisa, invece, che i lavoratori di cui alle lettere b),c) e d) devono presentare domanda alle Direzioni Territoriali del lavoro. Si tratta de lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi e dei lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Solo per i lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile la domanda deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo stesso, mentre in tutti gli altri casi la domanda deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. Anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sono tenuti a presentare l'istanza presso la la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. Le domande presentate dai lavoratori saranno esaminate dalle Commissioni già previste dai precedenti decreti. Le commissioni devono essere costituite quanto prima possibile: entro il 9 meggio 2014 i Direttori Regionali del Lavoro sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro i nominativi dei componenti le Commissioni ed i nominativi dei responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione. I Direttori regionali sono altresì tenuti a trasmettere al Ministero entro il 16 maggio 2014 un primo report completo dei dati forniti dalle singole strutture territoriali di appartenza, contenente il numero delle istanze pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che chiedono il beneficio. La circolare del Ministero del lavoro, che vi alleghiamo, contiene tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e ribadisce le varie fasi operative, come già fatto in altre occasioni. Ricordiamo che in caso di risposta negativa da parte della Commissione,il lavoratore può presentare richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, alla Direzione territoriale presso cui ha presentato l'istanza. Ciò che ci preme sottolineare è che ormai siamo arrivati alla quinta salvaguardia e che ogni salvaguardia ha previsto categorie di lavoratori e requisiti diversi per ottenere il beneficio della deroga: siamo insomma in presenza di un ginepraio di norme rispetto alle quali anche gli esperti in materia previdenziale cominciano ad avere seri problemi. Noi continuiamo a sostenere che l'emergenza sociale dei lavoratori salvaguardati deve essere risolta in maniera definitiva e strutturale con una norma di principio che riconosca il diritto alla pensione per tutti. Continueremo a tenervi informati. Roma 23 aprile 2014
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