Lavoratori salvaguardati: pubblicato il decreto attuativo della

Lavoratori salvaguardati: pubblicato il decreto attuativo
della quinta salvaguardia.
Circolare n. 10 del Ministero del Lavoro del 18 aprile 2014
Area welfare
Rita Cavaterra
Nicola Marongiu
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 16 aprile 2014 è stato finalmente pubblicato il
decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) 14 febbraio 2014 relativo alla
“Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge
147/2013 (legge di stabilità 2014).
Con circolare n. 10 del 18 aprile 2014 il Ministero del Lavoro ha dato le
indicazioni operative alle Direzioni territoriali del Lavoro, chiarendo
innanzittutto che le domande tese a beneficiare delle salvaguardie previste
devono essere presentate entro il 16 giugno prossimo (il 15 è una
giornata festiva).
Il decreto ha individuato la ripartizione dei soggetti interessati alle deroghe
rispetto alle varie tipologie di lavoratori indicati nelle singole salvaguardie, nel
rispetto del numero massimo numerico di 17000 soggetti, indicato nella legge
di stabilità 2014, e nel limite delle risorse individuate dalla legge stessa.
Per poter beneficiare della deroga è necessario che i lavoratori maturino la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015 e
appartengano alle seguenti categorie:
a) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011,
anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre qualsiasi
attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato (900 soggetti);
b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in
ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del
codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo, anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività
lavorativa purchè non a tempo indeterminato (400 soggetti);
c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed
entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo la cessazione hanno
svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato (500
soggetti);
d)lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se
successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa
purchè non a tempo indeterminato (5.200 soggetti);
e) lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e
autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente alla predetta data che
perfezionino il diritto a pensione con i contributi volontari entro sei mesi dalla
fine del periodo di fruizione della mobilità. In deroga alla normativa vigente
(articolo 6 del comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997) i versamenti
volontari potranno riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione (1.000 soggetti).
f) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se
non hanno alcun contributo volontario versato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato
derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato (9.000 soggetti).
Il trattamento pensionistico per i soggetti sopra individuati non potrà avere
decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione (17.000) l'Istituto non può prendere in esame ulteriori istanze.
L'articolo 4 del decreto precisa che i lavoratori di cui alla lettera a), e) ed f) (si
tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla
data del 4 dicembre 2011 e dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione successivamente a tale data) devono presentare la domanda per
il beneficio della deroga all'INPS entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto (16 maggio, così come precisato dal Ministero del lavoro).
L'articolo 5 del decreto precisa, invece, che i lavoratori di cui alle lettere b),c) e
d) devono presentare domanda alle Direzioni Territoriali del lavoro. Si tratta de
lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi e dei lavoratori
con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Solo per i lavoratori che
hanno sottoscritto accordi individuali ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter
del codice di procedura civile la domanda deve essere presentata presso la
Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo stesso,
mentre in tutti gli altri casi la domanda deve essere presentata alla Direzione
territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. Anche i
lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sono tenuti a
presentare l'istanza presso la la Direzione territoriale del lavoro competente in
base alla residenza del lavoratore.
Le domande presentate dai lavoratori saranno esaminate dalle Commissioni già
previste dai precedenti decreti. Le commissioni devono essere costituite
quanto prima possibile: entro il 9 meggio 2014 i Direttori Regionali del Lavoro
sono tenuti a trasmettere al Ministero del lavoro i nominativi dei componenti le
Commissioni ed i nominativi dei responsabili del procedimento con riferimento
alle singole DTL presenti nella Regione. I Direttori regionali sono altresì tenuti a
trasmettere al Ministero entro il 16 maggio 2014 un primo report completo dei
dati forniti dalle singole strutture territoriali di appartenza, contenente il
numero delle istanze pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di
lavoratori che chiedono il beneficio.
La circolare del Ministero del lavoro, che vi alleghiamo, contiene tutta la
modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e ribadisce le varie fasi
operative, come già fatto in altre occasioni.
Ricordiamo che in caso di risposta negativa da parte della Commissione,il
lavoratore può presentare richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione, alla Direzione territoriale presso cui ha
presentato l'istanza.
Ciò che ci preme sottolineare è che ormai
siamo arrivati alla quinta
salvaguardia e che ogni salvaguardia ha previsto categorie
di lavoratori e
requisiti diversi per ottenere il beneficio della deroga: siamo insomma in
presenza di un ginepraio di norme rispetto alle quali anche gli esperti in
materia previdenziale cominciano ad avere seri problemi. Noi continuiamo a
sostenere che l'emergenza sociale dei lavoratori salvaguardati deve essere
risolta in maniera definitiva e strutturale con una norma di principio che
riconosca il diritto alla pensione per tutti.
Continueremo a tenervi informati.
Roma 23 aprile 2014