COMUNE DI BELLA Provincia di Potenza (Medaglia d’Oro al Valor Civile) SERVIZIO 5° AMBIENTE, APPALTI, CONTRATTI E CONTENZIOSI Ufficio Appalti Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) Codice Fiscale-Partita Iva: 00224880765 Tel. Int.: 0976.803212 – Fax: 0976.803230 cell. 3204354716 www.comune.bella.pz.it [email protected] [email protected] Procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Bella. DISCIPLINARE DI GARA giugno 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott. Donato GAMMA Firmato digitalmente da DONATO GAMMA O = COMUNE DI BELLA/00224880765 T = RESPONSABILE SERVIZIO 5 SerialNumber = IT:GMMDNT59T02A743A Premesse. Di seguito si riporta la scheda “progetto” presentata dal Comune di Bella alla Regione Basilicata dalla quale si evincono gli obiettivi e gli “indirizzi” di politica ambientale verso i quali tende l’Amministrazione. Le ragioni che hanno portato l’Ente a riprodurre la sotto riportata scheda tende, da un lato, ad evidenziare le auspicate modifiche-integrazioni al contratto in fiere, e dall’altro, a “suggerire” le proposte migliorative che le imprese concorrente, eventualmente, vorranno apportare al progetto base. L’operazione prevede i seguenti interventi: 1) Installazione di compostiere domestiche di comunità per il trattamento dell'umido; il compostaggio è una pratica utile a stabilizzare biologicamente qualsiasi residuo organico convertendolo in un prodotto finale ricco di humus, dotato di elementi nutritivi di elevate proprietà fisiche, igienicamente sicuro, esente da semi vitali di erbe infestanti. Il progetto prevede il posizionamento di due compostiere di comunità elettromeccaniche in apposito spazio, la raccolta porta a porta della parte organica dei RSU, il conferimento dei rifiuti organici nelle compostiere elettromeccaniche, il monitoraggio del ciclo ed infine la raccolta del compost in uscita per il riutilizzo nelle aree verdi del paese; il risultato atteso è il recupero del 100% delle frazioni organiche derivanti da RSU prodotte e ad oggi in parte conferite in discarica come RSU indifferenziato. 2) Introduzione di un sistema di raccolta differenziata premiante che prevede l'installazione nel centro del paese e nelle due frazioni di n. 9 eco-compattori da collocare nelle vicinanze delle attività commerciali, che permetteranno ai cittadini di ricevere un eco bonus per ogni singolo pezzo di plastica e/o alluminio immesso, da utilizzare come "buoni acquisto" negli esercizi commerciali aderenti al progetto; 3) Attivazione di mense scolastiche a rifiuti zero, ovvero: a) eliminazione delle stoviglie usa e getta sostituendole con piatti, posate e bicchieri lavabili e installando lavastoviglie industriali per il lavaggio delle stoviglie riutilizzabili; b) attivazione di compostiere didattiche per il compostaggio in loco degli scarti da cucina; c) somministrazione di acqua di rubinetto appositamente filtrata; d) installazione nelle tre scuole presenti sul territorio di n° 3 eco-compattatori, quelle macchinette che aiutano tutti gli alunni a riciclare bottiglie in plastica e lattine di alluminio, ricevendo in cambio dei punti che permetteranno loro di vincere un premio alla fine dell'anno scolastico, concorrendo insieme alla propria classe per conquistarsi il titolo di "classe più riciclona"; 4) Installazione di n° tre "case dell'acqua" da collocare a Bella centro e nelle due frazioni di San Cataldo e Sant’Antonio casalini, che sono delle vere e proprie fontane pubbliche di nuova generazione che erogano acqua fresca sia liscia che gassata, priva di cloro grazie ad un sistema di microfiltrazione; I vantaggi di queste installazioni sono: la difesa dell'ambiente, in quanto favoriscono la riduzione di emissioni CO2 e gas inquinanti riducendo produzione, trasporti e smaltimento di contenitori di vetro, plastica, bottiglie e ingombranti boccioni d'acqua. Il risparmio economico per i cittadini è dato dal fatto che l'acqua delle fonti ha sempre un prezzo molto più basso di quello dell'acqua in bottiglia, mentre, per il Comune il risparmio economico è dato dalla drastica riduzione di rifiuti da smaltire. 5) Installazione di distributori automatici “bancolat” a Bella centro e frazioni in considerazione della forte vocazione zootecnica che vede molteplici aziende agricole del territorio convenzionate con la Granarolo. Obbiettivo dell’iniziativa è portare il latte di qualità prodotto dalle aziende agricole locali dalla stalla alla tavola, senza passare per le industrie di trasformazione del prodotto e i reparti di vendita della grande distribuzione organizzata. Acquistando il latte crudo al “bancolat” i benefici sono molteplici: risparmio del 20-30 per cento rispetto al latte del supermercato, rapporto diretto produttore- consumatore, piena tracciabilità del prodotto, meno rifiuti (il contenitore di vetro si riutilizza), un alimento più sano e nutriente. I distributori automatici rappresentano, inoltre, un'ottima opportunità per le aziende agricole che effettuano vendita diretta e, al contempo, per i consumatori ai quali viene proposto un prodotto non trattato e con garanzie di salubrità. Ulteriore vantaggio è quello di riutilizzare il contenitore impiegato senza produrre inutili rifiuti: in Italia ogni anno vengono consumati oltre 900 milioni di litri di latte fresco distribuiti in confezioni di tetrapak (cartone poliaccopiato) o bottiglie di plastica; con l’acquisto ‘alla spina’, utilizzando di volta in volta bottiglie in vetro lavate, è possibile contribuire alla riduzione di questo tipo di rifiuti. Un altro aspetto da tenere bene in considerazione è che i bancolat, oggi presenti sul nostro territorio, offrono un prodotto di provenienza locale. 6) Progetto "Festa sostenibile". Il progetto Festa Sostenibile che intende attivare il Comune di Bella prevede l’adozione di alcune regole di base sulla gestione dei rifiuti, dell’acqua e della comunicazione e sulla scelta delle risorse. Feste, sagre e grandi eventi hanno la capacità di attrarre un ampio numero di cittadini e possono avere un forte impatto ambientale in termine di produzione di rifiuti, di consumi energetici ed altri parametri ambientali e sociali. Il progetto "Festa sostenibile" ha l'obbiettivo di ridurre quanto più possibile questo impatto, attraverso tutta una serie di accorgimenti e di criteri. Questi criteri vanno pensati come una sorta di menu da cui attingere. Nel senso che non devono necessariamente essere tutti adottati immediatamente, ma può essere ipotizzato un percorso virtuoso e progressivo, in cui si scelgono alcuni criteri tra i più importanti e via via, nel tempo, si incrementa lo sforzo di sostenibilità. I criteri sono i seguenti: - raccolta differenziata dei rifiuti nell'ambito della manifestazione; - eliminazione delle lavastoviglie in plastica; - eliminazione delle bevande imbottigliate in plastica a partire dall'acqua; - utilizzo di materiali riciclati, ad esempio, la carta per volantini, manifesti, ecc.. - utilizzo di prodotti alimentari biologici, a Km 0 e del commercio equo e solidale; - preferenza dai prodotti con minori imballaggi e minore impatto ambientale; - altri accorgimenti specifici legati alla festa. A tutti questi criteri ne va aggiunto uno indispensabile, che è la comunicazione agli utenti della festa di quanto si sta facendo, per coinvolgerli e per far si che le scelte fatte diventino buone pratiche da diffondere e replicare in ogni occasione possibile. Oltre ai sopra auspicati interventi che si intendono apportare nel corso dell’appalto, il Comune di Bella, auspica che i concorrenti prevedano di attivare un procedimento strutturale e permanente che in modo capillare, efficiente ed efficace, sensibilizza e coinvolga gli utenti nella “gestione” e nell’informazione del e sul “rifiuto”. 2 Definizioni. Nel presente disciplinare ai soli fini di semplificazione sono adottate le stesse terminologie indicate all’art.1, del capitolato speciale d’appalto cui si rinvia. Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune. Gli operatori economici interessati potranno consultare ed acquisire direttamente e liberamente i documenti di gara indicati al comma precedente in formato digitale dal sito internet comunale all’indirizzo [www.comune.bella.pz.it , senza alcun costo a loro carico . Art. 1 – Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione dell’appalto. 1. L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni. 2. La procedura aperta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83, del Decreto Legislativo n.163/2006. 3. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata con il sistema aggregativo ‐ compensatore; gli elementi di valutazione delle offerte, i relativi pesi ponderali, i sub elementi di valutazione, con i sub pesi ponderali sono precisati nella tabella sotto riportata. Per l’attribuzione del punteggio previsto per i parametri qualitativi sarà applicato analogicamente il metodo del confronto a coppie; per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa il punteggio sarà attribuito attraverso il metodo della interpolazione lineare, con le modalità che verranno successivamente dettagliatamente indicate. 4. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto dell’art. 86, comma 2°, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, da verificare con i criteri ed il procedimento di cui agli articoli 87, 88 ed 89 del citato Decreto Legislativo n.163/2006. 5. In conformità al combinato disposto dell’art.55, comma 4, e dell’art.81, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, l’aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta e sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità e della validità della offerta stessa in relazione all’oggetto del contratto. 6. In caso di offerte uguali si procederà come per Legge. L’eventuale gara in miglioria sarà espletata esclusivamente sull’Offerta Economica. 7. Tutti i calcoli saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque. 8. Non sono ammesse, pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali o condizionate. Parametri e fattori ponderali per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa OFFERTA TECNICA: max. punti 60 9. La commissione esaminatrice prenderà in considerazione gli aspetti organizzativi migliorativi desumibili dai progetti di dettaglio degli operatori economici concorrenti, rispetto alle indicazioni standard minime prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare Tecnico posti a base di gara per ciascuna delle seguenti fasi operative dei servizi, che rappresentano i parametri di valutazione dell’offerta tecnica individuati, con la rispettiva ponderazione, nella tabella seguente. Avvio del servizio, modalità, tempistica e organizzazione generale del servizio Indicatori Tempistica e procedure predisposte 2 0,5 3 Punti di “ascolto” e risposte 1,5 Raccolta della frazione secca residua ( non riciclabile) Raccolta nei centri urbani Indicatori 5 3 Raccolta nel resto del territorio 2 Frequenza di raccolta 7 Contenitori 1 Raccolta a Bella Muro- area PIP 2 Raccolta nei centri urbani 3 Raccolta nel resto del territorio Carta e cartone Vetro multimateriale Indicatori Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE Raccolta abiti dismessi Pile esauste Farmaci scaduti T/F Oli esausti vegetali pannolini-pannoloni Gestione centro di raccolta Tempo e modalità di Apertura-disponibilità per gli utenti Modalità del servizio proposto Servizi aggiuntivi proponibili –art.19 Disciplinare Tecnico Coerenza con gli obiettivi proposti dall’ente 3 Raccolta della frazione organica - Indicatori 10 Raccolta materiale riciclabile- indicatori indicatori indicatori 13 1,25 1,25 0,75 1 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 1 8 4 4 17 4 Risparmio economico prodotto 5 Procedimento strutturale e permanente che in modo capillare, efficiente ed efficace, sensibilizza e coinvolga gli utenti nella “gestione” e nell’informazione del e sul “rifiuto” 4 Risparmio ambientale prodotto 4 Dotazione mezzi Mezzi complessivi indicati in progetto Età media dei mezzi da impiegare Altri indicatori Struttura organizzativa e logistica prevista, standard di qualità (art. 5 del D.T.P. e art. 20 C.S.di A- TOTALE PUNTEGGI 2 1 1 3 3 60 Precisazioni: 1. Progetto offerta: programma organizzativo delle diverse attività (turni, giorni di lavoro, carichi di lavoro, numero mezzi, numero addetti e quant’altro) comprese le varianti migliorative e/o integrative proposte dall’operatore economico concorrente; 2. Obiettivo di raccolta differenziata: obiettivo migliorativo rispetto a quello minimo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 3. Varianti migliorative: elementi che vanno ad ampliare, migliorare, implementare, incrementare voci di servizi base già previste e descritte nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati; 4 4. Varianti integrative sui servizi base: elementi di assoluta novità (tecnologica e/o procedurale) di uno o più aspetti dei servizi base che comunque non sono contemplati e/o descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; OFFERTA ECONOMICA: max. punti 40 10. All’operatore economico concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale da applicare sul canone annuale posto a base di gara, saranno assegnati 40 punti; alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula (interpolazione lineare): Piesima= Pmax * [Riesima / Rmax] Piesima: punteggio da attribuire all’offerta in esame Pmax: 30 punti Riesima: ribasso iesimo concorrente Rmax: massimo ribasso Art. 2 – Sopralluogo 1. Gli operatori economici concorrenti sono obbligati a prendere visione dei luoghi dove devono essere effettuati i servizi e delle condizioni locali; per le riunioni di concorrenti (raggruppamenti temporanei e consorzi) l’obbligo di cui sopra incombe in capo alla sola impresa qualificata capogruppo, ovvero, al consorzio. 2. L’operatore economico eseguirà il sopralluogo direttamente e senza alcun assistenza da parte del personale della stazione appaltante e allegherà la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto sopralluogo nella documentazione per l’ammissione a gara. 3. Si avverte che gli operatori economici concorrenti dovranno ottemperare a quanto sopra esclusivamente nel loro interesse, ovvero, nella qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento; le persone delegate potranno adempiere a quanto innanzi esclusivamente una sola volta in nome e per conto di un solo concorrente (singolo o raggruppato). Art. 3 ‐ Requisiti degli operatori economici concorrenti singoli ed associati Avvalimento. 1. Possono partecipare alla procedura aperta gli operatori economici di cui all’art. 34, del Decreto Legislativo n. 163/2006), che – entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione offerte sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale stabiliti dalla vigente normativa in materia, per eseguire i servizi in questione, precisati nel seguente articolo e da dimostrare con la documentazione che sarà successivamente indicata: a. requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 1. inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 38, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. In caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa associata; in caso di consorzio di concorrenti il requisito deve essere posseduto sia dal consorzio sia dal/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio stesso partecipa alla gara; 2. iscrizione alla Camera del Commercio per attività compatibile con i servizi oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo il requisito è riferito all’associazione nel senso che 5 ciascuna impresa associata deve essere iscritta alla Camera di Commercio per il settore di attività coerente con la parte di servizio che eseguirà direttamente. In caso di consorzio il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile è riferito al consorzio; il consorziato deve essere iscritto alla Camera di Commercio per il settore di attività coerente con la parte di servizio che eseguirà direttamente; 3. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 1 classe a) o superiore, per la categoria 4 classe f) o superiore, e, per la categoria 5 classe f) o superiore, ex DM 406/98 o avente i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 212 del D.Lgs.152/2006 . In caso di raggruppamento temporaneo il requisito è riferito all’associazione nel senso che ciascuna impresa associata deve essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria e classe coerente con la parte di servizio che eseguirà direttamente. In caso di consorzio il requisito di che trattasi è riferito al consorzio; il consorziato deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria e classe coerente con la parte di servizio che eseguirà direttamente; b. adeguata capacità economico – finanziaria da dimostrare mediante: idonea referenza bancaria rilasciata, in conformità all’art.41, comma 4, del Decreto Legislativo n.163/2006, da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge n.385/93. 2. la realizzazione, negli ultimi cinque esercizi, di un fatturato globale medio annuo di impresa non inferiore ad € 1.000.000,00. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%; 3. la realizzazione, negli ultimi cinque esercizi, di un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati, spazzamento delle strade) non inferiore complessivamente ad € 600.000,00. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%. Si precisa che i risultati economico ‐ finanziari di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e non dal conto patrimoniale; c. adeguata capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante: 1. 1. l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati). Dall'elenco deve risultare che l’operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno un appalto di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente pubblico o privato, avente un bacino utenza o una popolazione amministrata non inferiore a 5.000 abitanti; l’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli ultimi cinque anni. Dall'elenco deve risultare che l’operatore economico concorrente ha gestito nel quinquennio, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata per conto di un committente pubblico o privato, avente un bacino utenza non inferiore a 5.000 abitanti raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 30% (inteso quale valore medio). In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui al precedenti 2 e 3 devono essere posseduti almeno dalla mandataria, ovvero, dal consorzio o dall’impresa consorziata; 3. il possesso, ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo prima della stipula del contratto, dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità al progetto-offerta presentato, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di 2. 6 raggruppamento di concorrenti il possesso dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. 2. Oltre che dalle prescrizioni indicate al comma precedente, la partecipazione alla procedura di affidamento della gara dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti è disciplinata dalle ulteriori disposizioni stabilite dall’art.37, del Decreto Legislativo n.163/2006; la partecipazione alla gara dei consorzi stabiliti di imprese è disciplinata dagli articoli 35 e 36, del Codice. 3. In conformità all’art. 49, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo innanzi richiesti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 4. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente deve presentare la documentazione elencata all’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006, a cui si rinvia, nel rispetto di quant’altro precisato al successivo articolo 5 del presente disciplinare. 5. Gli ulteriori requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti sia dall’impresa concorrente sia dall’impresa ausiliaria. 6. Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente comma 1, lettera a). Art. 4 – Termine e modalità di presentazione delle offerte e degli atti di gara. 1. Per la partecipazione alla procedura aperta gli operatori economici concorrenti devono produrre apposito plico, nel quale vanno inserite distintamente,: a. la “Busta 1” – contenente la documentazione di cui all’articolo 5 per l’ammissione alla gara; b. la “Busta 2” – contenente l’Offerta Tecnica di cui all’articolo 6, per l’attribuzione dei relativi punteggi; c. la “Busta 3” – contenente l’Offerta Economica di cui all’articolo 7, per l’attribuzione del relativo punteggio. 2. Le “Busta 1”, “Busta 2”e “Busta 3” devono essere, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura. 3. Il plico contenente le tre buste, deve essere a sua volta, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire al seguente recapito: al COMUNE DI BELLA – Servizio 5° “Ambiente, Appalti, Contratti e Contenziosi” Ufficio Appalti Corso Italia, 28 – 85051 (Bella) PZ ‐ Italia entro il termine perentorio prescritto a pena di esclusione indicato nel bando di gara. 4. Il plico dovrà essere inoltrato dagli operatori economici concorrenti esclusivamente tramite servizio postale raccomandato, posta celere interno, corriere autorizzato, ovvero, potrà essere consegnato anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo sito presso la sede comunale di Corso Italia 28. In quest’ultimo caso, al fine di ottenere ricevuta, gli operatori economici concorrenti dovranno esibire al predetto ufficio comunale una fotocopia del plico consegnato. 5. Resta inteso, comunque, che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna altra offerta (anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente); non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. Sul plico deve chiaramente apporsi: ‐ la precisazione del contenuto (riportare la dicitura NON APRIRE contiene documenti ed offerta relativi alla procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati e dei servizi complementari sul territorio del Comune di 7 Bella); ‐ ‐ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte; l’indirizzo del destinatario e la denominazione dell’operatore economico concorrente. In caso di associazione temporanea di concorrenti sul plico dovrà essere indicata oltre alla denominazione della capogruppo, anche la denominazione di tutte le mandanti. 6. Si avverte che non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano, comunque, l'accertamento, già prima dell'apertura del plico stesso, della chiara ed inequivocabile certezza del contenuto della busta ai fini della gara. Art. 5 – Formalità e documenti da produrre per l’ammissione alla gara 1. Per la partecipazione alla gara e per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione l’operatore economico concorrente deve produrre, la documentazione prescritta nel presente articolo. 2. Per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: A) dichiarazione multipla successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le attestazioni previste dall’art. 38 del D.lgs.163/2006 e : a1. l’iscrizione alla Camera di Commercio per lo specifico settore oggetto dell’appalto; a2. l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e le classifiche ex DM 406/98 prescritte per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; a3. l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art.38, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, nonché, delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia e con particolare riferimento alla fattispecie contemplata dall’art.36 bis, della Legge n.248 del 4/8/2006; a4. la propria posizione nei confronti delle disposizioni contenute nella Legge n.68/1999 e nella Legge n.383/2001, successive modificazioni ed integrazioni; a5. il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; a6. l’inesistenza di forme di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti alla procedura di gara, ai sensi dell’art.34, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006, successive modificazioni ed integrazioni. a7. l’incondizionata accettazione delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri, nel bando di gara e nell’ulteriore documentazione/modulistica complementare predisposta dal Comune di Bella; a8. il possesso degli ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla gara. In conformità all’art.79, comma 5‐ quinquies, del D.Lgs. 163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, si rammenta che gli operatori economici concorrenti hanno l'obbligo di indicare all'atto di presentazione dell'offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.445, si precisa che fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, non è richiesta l’autentica della firma del sottoscrittore il quale dovrà allegare alla dichiarazione, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità. Le dichiarazioni saranno successivamente verificate ai sensi di Legge con le modalità in appresso precisate. Gli altri soggetti di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo n. 163/2006 (titolare e direttore/i tecnico/i se trattasi di impresa individuale; tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice; amministratori muniti di rappresentanza ed il/i direttore/i tecnico/i se trattasi di altro tipo di società) eventualmente presenti nell’organigramma dell’operatore economico, sono tenuti a produrre una propria specifica 8 dichiarazione a completamento della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La mancanza della predetta dichiarazione complementare comporta l’esclusione dalla gara del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento di concorrenti le predette dichiarazioni devono essere prodotte con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, da tutti gli operatori economici associati; in caso di consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo n.163/2006, le dichiarazioni suddette deve essere presentate con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, sia dal consorzio sia dal consorziato per il quale il consorzio stesso concorre; 3. Per i requisiti di capacità economico – finanziaria: A) B) C) idonea referenza bancaria di data non anteriore a trenta giorni dal termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, rilasciate, in conformità all’art.41, comma 4, del Decreto Legislativo n.163/2006, o intermediario autorizzato ai sensi della Legge n.385/93. In caso di riunione di concorrenti, la referenza bancaria deve essere presentata con riferimento al raggruppamento ed al consorzio (cioè una complessiva per il soggetto concorrente, indipendentemente dal numero dei componenti del raggruppamento dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente l’indicazione del fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi cinque esercizi effettivamente utilizzabili con la precisazione del fatturato globale medio annuo. Si rammenta che il valore minimo del fatturato in questione richiesto per l’ammissione alla gara non deve essere inferiore ad € 1.000.000,00. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%. La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, da tutti gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione minimo richiesto per l’ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati; dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente l’indicazione del fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati comprensivo dello spazzamento) realizzato negli ultimi cinque esercizi effettivamente utilizzabili Si rammenta che il valore minimo del fatturato in questione richiesto per l’ammissione alla gara non deve essere inferiore ad € 600.000,00. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%. La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, a pena d’esclusione, da tutti gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione minimo richiesto per l’ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati. 4. Per i requisiti di capacità tecnica e professionale: A) Dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati eventualmente comprensivo dello spazzamento delle strade), eseguiti per conto di committenti pubblici e privati. Nella dichiarazione 9 l’operatore economico concorrente deve indicare per ciascun servizio almeno i seguenti dati: a1. denominazione esatta del committente ; a2. sede ed indirizzo del committente: a3. bacino di utenza non inferiore a 5.000 abitanti residenti; a4. data di stipula del contratto; a5. decorrenza e scadenza del contratto. Nella dichiarazione di che trattasi l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare, inoltre, che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i svolto/i regolarmente e con buon esito. Si rammenta che per l’ammissione alla gara è prescritto che l’operatore economico concorrente nel periodo di riferimento deve aver svolto regolarmente e con buon esito almeno un appalto dei servizi in precedenza specificati per conto di un committente pubblico, avente un bacino utenza non inferiore a 5.000 abitanti residenti. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito di che trattasi deve essere posseduto e documentato almeno dalla mandataria, ovvero, dal consorzio o dall’impresa consorziata. Rimane inteso che in sede di controllo dei requisiti ai sensi dell’art.48, del Decreto Legislativo n.163/2006, dovrà essere fornita la relativa attestazione rilasciata dal committente; B) dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente contenente l’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli ultimi cinque anni, eseguiti per conto di committenti pubblici. Nella dichiarazione l’operatore economico concorrente deve indicare per ciascun servizio almeno i seguenti dati: b1. denominazione esatta del committente ; b2. sede ed indirizzo del committente: b3. bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 31/12/2011; b4. data di stipula del contratto; b5. decorrenza e scadenza del contratto; b6. resa di raccolta differenziata raggiunta (valore medio nei migliori tre anni del quinquennio) Nella dichiarazione di che trattasi l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare, inoltre che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i svolto/i regolarmente e con buon esito. Si rammenta che per l’ammissione alla gara è prescritto che l’operatore economico concorrente nel periodo di riferimento ha gestito regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata per conto di un committente pubblico o privato, avente un bacino utenza o una popolazione amministrata non inferiore a 5.000 abitanti raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 60% (inteso quale valore medio del triennio). In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito di che trattasi deve essere posseduto e documentato almeno dalla mandataria, ovvero, dal consorzio o dall’impresa consorziata. Rimane inteso che in sede di controllo dei requisiti ai sensi dell’art.48, del Decreto Legislativo n.163/2006, dovrà essere fornita la relativa attestazione rilasciata dal committente; C) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente: e1. l’impegno espresso e privo di ogni condizione ad assumere prioritariamente il personale già addetto al servizio di igiene urbana del Comune alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nel rispetto delle norme di Legge e contrattuali vigenti In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta congiuntamente di componenti dell’associazione temporanea e dal consorzio. [Altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara] 5. Capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico prestazionale del servizio sottoscritti con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” su ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i documenti di gara in questione devono essere sottoscritti congiuntamente con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” su ogni pagina dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata, o del consorzio. 6. Dichiarazione attestante che il concorrente “ha visitato i luoghi dove devono essere eseguiti i servizi di che trattasi ed ha preso conoscenza delle condizioni locali”. Il predetto documento dovrà essere prodotto in 10 originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art.18, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, ovvero, in conformità all’art. 19 della stessa norma “concernente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privato”. 7. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art.75, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, pari a € 46.363,60, da prestare, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107, del Decreto Legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ovvero, con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune. Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere l’impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113, del Decreto Legislativo n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere, inoltre: - l’impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - la validità per almeno duecentosettanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con effetto della copertura assicurativa dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; - l’impegno espresso e privo di ogni condizione del garante a rinnovare la garanzia provvisoria di cui sopra per almeno altri centottanta giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta dovesse essere costituita mediante assegno circolare, l’operatore economico concorrente dovrà produrre una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, ovvero, da una società di assicurazioni, oppure da un intermediario finanziario, abilitati come per Legge all’esercizio del ramo cauzioni, contenente l’impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva nei termini sopra specificati qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria deve essere prestata a garanzia dell’adempimento dell’operatore economico concorrente alla procedura di verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara ai sensi dell’art.48, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e copre, altresì, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. La predetta garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata nei modi ed entro i termini stabiliti all’art.75, ultimo comma, del Decreto Legislativo n.163/2006. In caso di raggruppamento di concorrenti, la garanzia di cui sopra, laddove costituita dalla associazione con polizza assicurativa, ovvero, mediante fidejussione bancaria deve essere intestata a ciascun operatore economico associato o almeno al soggetto individuato come capogruppo ma con espressa indicazione nella polizza o nella fidejussione stessa che essa copre la sottoscrizione del contratto da parte dei mandataria della costituenda associazione. Qualora, invece, la cauzione provvisoria dovesse essere costituita dalla associazione concorrente mediante assegno circolare non trasferibile, si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, ciascun operatore economico costituente il raggruppamento dovrà produrre un proprio assegno circolare dell’importo corrispondente alla quota di partecipazione all’associazione stessa precisata nell’offerta, fermo restando il raggiungimento del 2% dell’importo a base di gara e la produzione della dichiarazione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.113, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, qualora il raggruppamento concorrente risultasse aggiudicatario della procedura di gara per cui produce l’offerta. Per quanto attiene alla riduzione del 50% della garanzia prevista per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità aziendale, si precisa quanto segue: - se trattasi di associazione temporanea di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione potrà essere riconosciuto solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso 11 della certificazione di qualità. In caso contrario ; - nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, il beneficio della riduzione potrà essere riconosciuto, solo per gli operatori economici facenti parte del raggruppamento in possesso della certificazione di qualità per la quota ad essi riferibile. In altri termini, all’associazione di tipo verticale nella quale la mandataria è in possesso delle certificazione della qualità e la/e mandante/i ne è priva, la cauzione provvisoria dovrà essere costituita dalla quota, in misura dimidiata, relativa all’importo dei servizi di competenza della capogruppo e dalla quota, in misura intera, relativa all’importo dei servizi da eseguirsi da parte della/e mandante/i. 8. Ricevuta del pagamento di cui all’art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n.266, dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il contributo in questione deve essere pagato dall’operatore economico concorrente nel rispetto di quanto previsto dalla delibera in data 3/11/2010 del Consiglio della Autorità e dalle relative istruzioni operative in vigore, che nel presente punto si intendono espressamente richiamate, mediante il nuovo “Servizio di Riscossione”. La suddetta documentazione è consultabile sul sito internet della Autorità stessa all’indirizzo www.avcp.it. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico concorrente deve allegare alternativamente, o la ricevuta del pagamento effettuato online mediante carta di credito, oppure, l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati, qualora il pagamento sia avvenuto per contanti con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP. Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e che dovrà essere utilizzato per il pagamento del contributo in questione è il n.4886399005 In caso di raggruppamento di imprese il versamento della contribuzione in questione dovuta all’Autorità dei Contratti Pubblici è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero, dal consorzio. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi alla gara. Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 9. Le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative, oltre alla documentazione di cui innanzi, devono produrre anche un certificato, in originale o copia autenticata con le modalità sotto precisate, di iscrizione nei registri della cooperazione ai sensi delle vigenti Leggi in materia, nei termini di validità. Si precisa che il certificato rilasciato dalla CCIAA, recante l’annotazione della predetta iscrizione, costituisce documento idoneo. In luogo del certificato di cui innanzi potrà essere prodotta, comunque, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva rese ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.445. In caso di raggruppamento di concorrenti il certificato, ovvero, la dichiarazione in questione dovrà essere prodotto da tutte le società cooperative facenti parte della associazione. 10. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante del soggetto concorrente ai fini della validità delle dichiarazioni innanzi indicate, rese ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.445, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, laddove la firma non sia stata autentica da un pubblico ufficiale. In caso di raggruppamento temporaneo la copia fotostatica del documento di identità deve essere prodotta per tutti i soggetti dichiaranti costituenti l’associazione. Si precisa che è sufficiente, per la validità di tutte le dichiarazioni presentate dal dichiarante, una sola copia del documento di identità. 11. L’eventuale ulteriore documentazione presentata autonomamente dagli operatori economici concorrenti deve essere prodotta in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art.18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n.445, ovvero, in conformità all’art.19 della stessa norma che “concerne la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privato”. 12. Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi, gli operatori economici concorrenti sono invitati a collazionare la documentazione secondo l’ordine sequenziale innanzi riportato. 13. Tutta la documentazione innanzi elencata deve essere posta in una apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura; la busta, inoltre, dovrà riportare la seguente dicitura [“Busta 1” – 12 contiene la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara]. Art. 6 – Offerta Tecnica: documenti da produrre. Varianti migliorative. 1. Gli operatori economici concorrenti, per l’assegnazione dei punteggi previsti per l’Offerta Tecnica, devono formulare un articolato e dettagliato progetto gestionale tecnico ‐ organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell’appalto sotto forma di relazione, da redigere in almeno cinque esemplari. 2. L’offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico in file in formato PDF. 3. La relazione tecnica deve essere elaborata dagli operatori economici concorrenti in armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel capitolato d’oneri e nel disciplinare tecnico facente parte della documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante posta a base di gara, che costituiscono le indicazioni minime inderogabili. 4. Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le varianti migliorative e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale. 5. La relazione tecnica, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l’applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per l’Offerta Tecnica al precedente articolo 1. Nella relazione tecnica devono, quindi, essere sviluppati ed esposti esclusivamente gli argomenti di seguito specificati, strettamente aderenti ai parametri valutativi delle proposte. In particolare, dopo una breve e sintetica premessa di presentazione dell’operatore economico concorrente (in caso di raggruppamento, di tutti i componenti dell’associazione, ovvero, del consorzio e del/i consorziato/i), deve svolgere ed indicare i seguenti capitoli secondo la sequenza in appresso riportata: capitoli da DESCRIZIONE DEI SERVIZI E SVILUPPO DEI TEMI PROPOSTI sviluppare 1 Inquadramento del progetto nel contesto economico sociale e territoriale 2 (cfr. Art. 3 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Elenco dei servizi 3 (cfr. Art. 6 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Avvio del servizio: modalità e tempistica 4 (cfr. Art. 7 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Organizzazione generale del servizio 5 (cfr. Art. 9 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta della frazione secca residua 9.1 ‐ Raccolta nei centri urbani di Bella e S. Cataldo 9.2 ‐ Frequenza di raccolta restante territorio 6 (cfr. Art. 10 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta della frazione organica 10.1.1 ‐ Modalità di raccolta nei centri urbani di Bella e S. Cataldo 10.1.2 ‐ Frequenza di raccolta 10.1.3 ‐ I contenitori della raccolta 10.2 – Zone non comprese nel punto 10.1.1. 7 (cfr. Art. 11 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta di carta e cartone 11.1.1 ‐ Modalità di raccolta nei centri urbani di Bella e S. Cataldo 11.1.2 ‐ Frequenza di raccolta 11.2 ‐ Modalità di raccolta nel resto del territorio 8 (cfr. Art. 12 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta del vetro 12.1 ‐ Modalità di raccolta nei centri urbani di Bella e S. Cataldo 13 12.1.1 ‐ Frequenza di raccolta 12.1.2 - I contenitori della raccolta 12.2 ‐ Modalità di raccolta: utenze non domestiche 12.2.1 ‐ Resto del territorio 9 (cfr. Art. 13 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta della frazione multimateriale 13.1 ‐ Oggetto della raccolta 13.2 ‐ Modalità di raccolta in Bella centro e S. Cataldo 13.2.1 ‐ Frequenza di raccolta 13.3 ‐ Modalità di raccolta nel resto del territorio 13.4 ‐ Conferimento 10 (cfr. Art. 14 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta differenziata abiti dismessi 14.1 ‐ Modalità di raccolta 14.2 ‐ Frequenza di raccolta 11 (cfr. Art. 15 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ed oli esausti 15.1.1 ‐ Pile esauste: modalità di raccolta 15.1.2 ‐ Farmaci scaduti: modalità di raccolta 15.1.3 ‐ T/F: modalità di raccolta 15.1.4 ‐ Oli esausti vegetali: modalità di raccolta 15.1.5 ‐ Raccolta pannolini-pannoloni 15.2 ‐ Contenitori e attrezzature 16.3 ‐ Conferimenti 12 (cfr. Art. 16 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) ‐ Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE 16.1 ‐ Oggetto del servizio di raccolta ingombranti 16.1.1 ‐ Modalità di raccolta 16.1.2 – Conferimenti 16.2 ‐ Oggetto del servizio di RAEE 13 (cfr. Art. 17 del Disciplinare Tecnico Prestazionale)- Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati 17.1 ‐ Oggetto del servizio e modalità di raccolta 17.2 ‐Frequenza 14 ( cfr.Art. 18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) Gestione Centro di Raccolta 18.1- Oggetto del servizio 18.2- Modalità di effettuazione 14 15 MEZZI ‐ ATTREZZATURE ‐ RISORSE UMANE Automezzi Contenitori domiciliari e condominiali Organizzazione generale e risorse umane (organigramma) 16 SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI NON COMPRESI NELL’APPALTO 6. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta tecnica deve precisare, inoltre, in analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione. 7. La relazione tecnica deve essere sottoscritta: a. dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente singolarmente; b. dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici componenti l’associazione in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti; c. dal legale rappresentante del consorzio. 8. Tutti i documenti del progetto tecnico devono essere posti, in un apposito plico che deve chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura; il plico, inoltre, deve riportare la seguente dicitura [“Busta 2” – contiene l’Offerta Tecnica e la documentazione complementare per la attribuzione dei relativi punteggi]. 9. Gli operatori economici concorrenti sono autorizzati a presentare esclusivamente varianti migliorative e servizi aggiuntivi, nel rispetto e nei limiti successivamente precisati. 10. L’elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l’operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell’Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare che è parte integrante e sostanziale del bando di gara. 11. Non sono ammesse offerte parziali ed offerte in forma condizionata. Art. 7 – Offerta Economica: documenti relativi. 1. Gli operatori economici concorrenti per la presentazione dell’offerta economica e per l’assegnazione del relativo punteggio, devono attenersi a quanto stabilito nel presente articolo. 2. Le offerte economiche devono essere espresse dai concorrenti , in italiano da regolarizzare con l’imposta di bollo al valore corrente , contenente, tra l’altro: a. l’indicazione del ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul canone annuale iniziale posto a base di gara soggetto a ribasso stabilito in € 443.636,36 oltre ad € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; b. la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale; c. la dichiarazione che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico del‐ l’operatore economico concorrente; d. la dichiarazione che l’offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell’appalto e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall’Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara. 2. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali ed offerte in 15 forma condizionata. 3. In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per la stazione appaltante, salvo errore materiale palesemente riconoscibile. 4. Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa (ad esempio 2,535%) e saranno arrotondate d’ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque. 5. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente singolarmente e in caso di consorzio, dal legale rappresentante del consorzio stesso. 6. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in costituenda associazione temporanea, l’offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante degli operatori economici raggruppati i quali dovranno specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguiti dai singoli operatori economici e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici concorrenti stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37, del Decreto Legislativo 163/2006 e dalle ulteriori disposizioni di Legge in materia, conferendo, tra l’altro, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 7. Il modulo contenente le offerte, deve essere chiuso, in un’apposita busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti; la busta, inoltre, dovrà riportare la dicitura: [“Busta 3” – Contiene l’offerta economica]. Art. 8 – Informazioni complementari. Acquisizione documenti di gara. 1. Per le informazioni complementari sulla predetta documentazione di gara, si rinvia all’art.72, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, alle ulteriori disposizioni vigenti in materia ed a quant’altro all’uopo prestabilite nel bando di gara. 2. Per i punti di contatto del Comune di Bella gli operatori economici concorrenti dovranno fare riferimento alle informazioni contenute nella Sezione I.1) del bando di gara. Art. 9 ‐ Diritto di accesso. Modalità di invio delle comunicazioni 1. Ai sensi dell’art.13, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, l’accesso agli atti è differito: • in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; • in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; • in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 2. Ai sensi dell’art.13, comma 5, lettera a), del citato Decreto Legislativo n.163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della predetta dichiarazione la stazione appaltante riterrà che non sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale dell’Offerta Tecnica prodotta dall’operatore economico per la partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi e, qualora richiesto nelle forme di Legge dagli aventi titolo, consentirà il diritto di accesso agli atti di gara senza necessità di preliminare informativa e/o comunicazione all’operatore economico interessato. 3. E’, comunque, consentito, ai sensi dell’art.13, comma 6, del Codice, l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 4. Le comunicazioni di cui all’art.79 del Decreto Legislativo n.163/2006 saranno fatte mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario in sede di offerta riportato sul plico presentato. Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di gara 1. Per la scelta della migliore offerta la stazione appaltante nominerà un’apposita Commissione Giudicatrice che opererà in conformità all’art.84, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 ed a quanto stabilito nel 16 presente capitolato, in sedute pubbliche e riservate. 2. Le date di svolgimento delle sedute pubbliche saranno rese note preventivamente a tutti gli operatori economici concorrenti tramite e.mail inviata con posta elettronica certificata. 3. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero, i procuratori appositamente delegati. 4. La Commissione Giudicatrice, svolgerà i propri lavori come segue: a. in una preliminare seduta riservata esperirà le formalità prescritte per l’accertamento della inesistenza delle cause di incompatibilità dei commissari così come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia; b. nella prima seduta pubblica che si terrà presso gli uffici del Servizio Ambiente, Appalti, Contratti e Contenziosi, ubicati in nella sede Municipale di Corso Italia, procederà al preliminare accertamento della validità dei plichi pervenuti e dei documenti contenuti nella “Busta 1” per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta, provvedendo alle operazioni finalizzate all’ammissione o all’esclusione motivata dei concorrenti. Nella prima seduta pubblica si procederà, altresì, all’apertura delle buste 2, per le imprese ammesse a gara, accertando il contenuto delle stesse e verbalizzando e apponendo la firma di tutti i commissari sul frontespizio degli elaborati presenti; c. in una o più successive sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione contenuta nella “Busta 2” degli operatori economici concorrenti ammessi alla gara, per l’assegnazione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica in base agli elementi di valutazione, ai parametri, ai fattori ponderali, ai sub‐criteri ed ai sub‐pesi precisati al precedente articolo 1 utilizzando le modalità all’uopo prestabilite; d. in una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti per le offerte tecniche durante le sedute riservate per i parametri predefiniti, procederà all’apertura della “Busta 3” contenente l’offerta economica di ciascun operatore economico concorrente ammesso alla gara data lettura delle stesse, determinerà i relativi punteggi mediante l’applicazione della formula matematica indicata al precedente articolo 1, redigerà la graduatoria finale di merito con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta a favore dell’operatore economico concorrente collocatosi al primo posto della predetta graduatoria finale, quale migliore offerente, giusta art.11, comma 4, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, fatta salva la verifica dell’anomalia dell’offerta, nel rispetto dell’art.86 e seguenti del Codice . 5. In conformità all’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, l’operatore economico concorrente aggiudicatario in via provvisoria e quello che segue in graduatoria, dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara, mediante la presentazione della documentazione all’uopo indicata al successivo articolo 11. Art. 11 – Controlli sul possesso dei requisiti. 1. L’operatore economico aggiudicatario provvisorio e quello che segue nella graduatoria delle offerte, dovranno produrre ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, per il controllo dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta: a. bilanci, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione dei bilanci, le dichiarazioni fiscali, riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati/presentati, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria prescritti al precedente articolo 3, comma 1, lettera b, punti 2 e 3. I predetti bilanci/dichiarazioni fiscali, redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative, potranno essere prodotti anche per estratto e non in forma integrale, purché sia possibile desumere dal conto economico gli elementi del fatturato. Qualora l’importo del fatturato relativo ai servizi nei settori specifici oggetto del presente appalto non dovesse evidenziarsi dai 17 bilanci, dovrà essere prodotta la documentazione contabile aziendale equipollente (ad es. le fatture emesse). E’ sufficiente, per la dimostrazione del requisito del fatturato minimo, la trasmissione di copia conforme all’originale delle fatture il cui importo imponibile complessivo nel periodo di riferimento, risultante da apposita distinta, sia uguale o maggiore dei requisiti minimi di accesso alla gara; b. certificati rilasciati o vistati dai committenti pubblici , a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti al precedente articolo 3, comma 1, lettera c, punti 1 e 2. I certificati richiesti devono contenere tutti gli elementi e le dichiarazioni utili per la comprova del requisito di partecipazione nei termini prestabiliti e dichiarati al momento della partecipazione alla gara, in conformità a quanto prescritto al precedente articolo 5 ‐ comma 4, lettera A e lettera B. d. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nei termini di validità, per il settore di attività dichiarato in sede di gara, contenente, fra l’altro, le risultanze in estratto dell'Ufficio Registro delle Imprese e la dicitura antimafia di cui all’art.9, del D.P.R. 3/6/1998, n.252; e. il certificato rilasciato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale competente, nei termini di validità, attestante il godimento del libero esercizio dei propri diritti commerciali per non essere sottoposta a procedure fallimentari e simili. Dal certificato deve risultare che le condizioni di cui sopra non si sono verificate nell'ultimo quinquennio anteriore al rilascio della certificazione. L’operatore economico potrà omettere di produrre il predetto documento qualora le relative attestazioni risultino contenute nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; f. il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nei termini di validità, per le categorie e le classifiche ex DM 406/98 prescritte per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto come dichiarato in sede di gara; 3. La documentazione di cui innanzi, deve essere prodotta: a. per tutti gli operatori economici associati, in caso di riunione di concorrenti, con l’osservanza di quanto previsto per le singole fattispecie dalla Legge e dal presente disciplinare; in caso di consorzio i certificati in questione devono essere presentati sia dal consorzio che dal consorziato per il quale il consorzio stesso concorre; b. in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art.18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n.445, oppure, in copia autocertificata conforme all’originale in possesso del privato in conformità all’art.19 della stessa norma. 4. Ferma restando la validità a tutti gli effetti di Legge delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara dagli operatori economici concorrenti e l’obbligo dei soggetti sottoposti al controllo dei requisiti di presentare i documenti indicati ai commi precedenti, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.43, del D.P.R.28/12/2000, n.445, si riserva di acquisire/verificare d’ufficio dalle competenti amministrazioni e servizi pubblici, ovvero, qualora consentito dalle attuali procedure informatiche, mediante consultazione telematica dei pubblici registri: a. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per tutte le posizioni contributive ed assicurative dichiarate in sede di gara; b. il certificato dei “carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria” rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate; c. i certificati integrali del casellario giudiziale, riferiti ai soggetti di cui all’art.38, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n.163/2006; d. il certificato rilasciato dal Servizio all’Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l’impresa ha sede legale, qualora gli operatori economici concorrenti abbiano dichiarato di essere tenuti ad ottemperare all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 12/3/1999, n.68. 5. Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti soggetti al controllo non forniscano la prova, ovvero, i documenti prodotti e le certificazioni/verifiche acquisite/effettuate d’ufficio, non confermino le dichiarazioni contenute negli atti di gara, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.48, del Codice, procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità per i provvedimenti di loro pertinenza e provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni normative alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 18 Art. 12 ‐ Periodo di validità delle offerte – Stipula del contratto e spese contrattuali – Adempimenti preliminari 1. Il verbale di aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte del RUP ai sensi delle vigenti norme in materia. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno duecentosettanta giorni dalla data di presentazione. 2. In conformità all’art.11, comma 9, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro il termine di centoventi giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’operatore economico aggiudicatario. 3. Il contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79, del Decreto Legislativo n.163/2006. 4. Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante, qualora sussistano motivi di impellenza, di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 5. Intervenuta l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, quanto segue: a. la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all’art.113, del Decreto Legislativo n.163/2006, nel rispetto di quanto indicato all’art.11 del capitolato speciale d’appalto; b. la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'art.1 del D.P.C.M.11/5/1991, n.187, in quanto applicabile alla specie di impresa; c. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara prima della stipulazione del contratto (cfr. art.28, comma 5, art. ed art.31 del capitolato speciale d’appalto) . 6. In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto al comma precedente, l’operatore economico capogruppo dovrà produrre: a. l’originale o copia autenticata nelle forme di Legge del mandato conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste; b. l’originale o copia autenticata nelle forme di Legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l’operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni. Per quanto attiene ai documenti richiesti ai punti precedenti, si precisa che sarà considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture,purché redatto in forma pubblica. 7. L’operatore economico aggiudicatario della procedura concorsuale deve presentarsi per la firma del contratto, che sarà stipulato nella forma pubblico – amministrativa per rogito dell’Ufficiale Rogante di questo Comune, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno. 8. Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant’altro) nonché quelle preliminari al contratto stesso (spese di pubblicità della gara, atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, relative spese di bollo e quant’altro). 9. L’ammontare dei diritti di segreteria sarà determinato in base alla tabella D, allegata alla Legge n.604 dell’8/6/1962, con riferimento al valore complessivo dell’appalto al netto del ribasso di gara, determinato per l’intera durata contrattuale, I.V.A. esclusa. 10. L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà definito dal competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso, con l’osservanza delle modalità che saranno precisate. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali potranno essere acquisite dal Servizio Appalti e Contratti. 19 Art. 13 – Spese per la partecipazione alla gara. 1. Fatto salvo quant’altro all’uopo indicato nel capitolato d’oneri, si precisa che tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 2. Nessun compenso spetta agli operatori economici concorrenti, incluso l’aggiudicatario, per la redazione delle offerte (tecnica ed economica) e dell’ulteriore documentazione da produrre in conformità al capitolato d’oneri, al bando ed al disciplinare di gara. Art. 14 – Operatori economici di altri Stati. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.47, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, gli operatori economici concorrenti degli altri Stati membri, non residenti in Italia, devono possedere i requisiti stabiliti nei documenti di gara e devono produrre la documentazione secondo le norme e le modalità vigenti nello Stato di residenza. 2. Tutta la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana. Art. 15 – Informazioni sul bando di gara. Acquisizione documenti di gara 1. Gli operatori economici interessati possono accedere liberamente, direttamente e completamente, nonché, acquisire gli atti di gara precisati nella parte “Premesse. Definizioni. Elenco degli allegati” del presente disciplinare senza alcun costo a loro carico, dal sito internet del comunale www.comune.bella.pz.it 2. In merito agli atti resi disponibili pubblicati sul si precisa che: - la documentazione progettuale ed amministrativa è soggetta alla vigente disciplina normativa in materia di copyright; - in caso di discordanza fra la documentazione visionata sul sito internet comunale e gli elaborati depositati presso il Servizio Appalti e Contratti prevale la documentazione cartacea in atti; - la stazione appaltante, pur rimanendo a disposizione per la risoluzione di eventuali disservizi, non risponde né di eventuali difficoltà di accesso alla rete civica comunale tramite lo strumento telematico, né di malfunzionamenti nella rete stessa. 3. Non è possibile inoltrare i documenti tramite fax. 4. Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine alla presente procedura dovranno essere chiesti al Servizio 5° “ Ambiente, Appalti, Contratti e Contenziosi” tramite e-mail. Le risposte saranno pubblicate, anche sul sito del comune al fine di non alterare la par condicio ; 5. Le richieste di informazioni complementari devono pervenire al responsabile del procedimento almeno otto giorni naturali e consecutivi prima del termine di scadenza stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte; non saranno riscontrate richieste pervenute oltre il predetto termine. Art. 16 – Norme finali e complementari. Tutela della privacy. 1. Per quanto non previsto da presente disciplinare valgono le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d’oneri, nel disciplinare tecnico e negli elaborati tecnici approvati dalla stazione appaltante, nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per quanto applicabile, approvato con Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento approvato con D.P.R. 207 del 2010, per quanto applicabile, nel Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145,per quanto applicabile, nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti . 2. Ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 20 improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli operatori economici concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui si tratta. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott. Donato GAMMA 21
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