CCNL TURISMO 2014

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
20 FEBBRAIO 2010 (*)
(Decorrenza: 1° gennaio 2010 - Scadenza: 30 aprile 2013)
rinnovato
18 GENNAIO 2014
(Decorrenza: 1° maggio 2013 - Scadenza: 31 agosto 2016)
Parti stipulanti
Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo - Federalberghi
FIPE (**)
FAITA
FIAVET (**)
FEDERRETI (**)
con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio, turismo e servizi e delle piccole e medie
imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
e
Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
---------(*) Integrato dagli accordi 21 novembre 2012 in materia di lavoro a tempo determinato e dagli accordi 7 aprile 2011, 8
aprile 2011, 22 dicembre 2011 e 25 giugno 2013 in materia di detassazione della retribuzione accessoria.
(**) La presente Organizzazione non ha siglato l'accordo 18 gennaio 2014.
Parte generale
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Art. 2 (Inscindibilità delle norme contrattuali)
Art. 3 (Servizi in comune)
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Diritti di informazione
Art. 4 (Livello nazionale)
Art. 5 (Livello territoriale)
Art. 6 (Livello aziendale)
Capo II Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7 (Pari opportunità)
Art. 8 (Utilizzo degli impianti)
Art. 9 (Politiche attive del lavoro)
Capo III Secondo livello di contrattazione
Art. 10 (Contrattazione integrativa)
Art. 11 (Premio di risultato)
Art. 12 (Indicatori)
Art. 13 (Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello)
Art. 14 (Materie della contrattazione)
Art. 15 (Clausole di uscita)
Art. 16 (Retribuzione onnicomprensiva)
Art. 17 (Archivio dei contratti)
Capo IV Enti bilaterali
Premessa
Art. 18 (Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo)
Art. 19 (Sostegno al reddito)
Art. 20 (Enti bilaterali territoriali del settore turismo)
Art. 21 (Statuto tipo)
Art. 22 (Centri di servizio)
Art. 23 (Finanziamento)
Art. 24 (Analisi del funzionamento)
Art. 25 (Conciliazione delle controversie)
Capo V Formazione
Art. 26 (Formazione professionale)
Art. 27 (Formazione continua)
Art. 28 (Sicurezza sul lavoro)
Capo VI Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Art. 29 (Composizione della Commissione paritetica nazionale)
Art. 30 (Compiti della Commissione paritetica nazionale)
Art. 31 (Commissioni paritetiche territoriali)
Art. 32 (Procedure per la composizione delle controversie collettive)
Art. 33 (Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali)
Art. 34 (Collegio arbitrale)
Art. 35 (Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari)
Art. 36 (Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali)
Art. 37 (Funzionamento delle Commissioni paritetiche)
Capo VII Attività sindacale
Art. 38 (Delegato aziendale)
Art. 39 (Dirigenti sindacali)
Art. 40 (Permessi sindacali retribuiti)
Art. 41 (Permessi sindacali non retribuiti)
Art. 42 (Diritto di affissione)
Art. 43 (Assemblea)
Art. 44 (Referendum)
Art. 45 (Norme generali)
Art. 46 (Norma transitoria)
Art. 47 (Contributi associativi)
Titolo III Classificazione del personale
Art. 48 (Classificazione del personale)
Art. 49 (Valorizzazione della professionalità)
Art. 50 (Inquadramento)
Art. 51 (Passaggi di qualifica)
Art. 52 (Mansioni promiscue)
Titolo IV Mercato del lavoro
Capo I Apprendistato
Art. 53 (Tipologie di apprendistato)
Art. 54 (Durata)
Art. 55 (Numero di apprendisti)
Art. 56 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 57 (Obblighi dell'apprendista)
Art. 58 (Retribuzione)
Art. 59 (Formazione)
Art. 60 (Verifica di conformità)
Art. 61 (Impegno formativo)
Art. 62 (Profili formativi)
Art. 63 (Intese con le Regioni e le Province autonome)
Art. 64 (Apprendistato in cicli stagionali)
Art. 65 (Trattamenti normativi)
Art. 66 (Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 67 (Clausola di salvaguardia)
Capo II Lavoro a tempo parziale
Art. 68 (Lavoro a tempo parziale)
Art. 69 (Instaurazione del rapporto)
Art. 70 (Caratteristiche del rapporto)
Art. 71 (Esame congiunto)
Art. 72 (Condizioni di miglior favore)
Art. 73 (Clausole flessibili e clausole elastiche)
Art. 74 (Disciplina delle clausole flessibili)
Art. 75 (Disciplina delle clausole elastiche)
Art. 76 (Modalità applicative)
Art. 77 (Part-time weekend)
Capo III Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione
Art. 78 (Disciplina del lavoro a tempo determinato)
Art. 79 (Limiti quantitativi)
Art. 80 (Nuove attività)
Art. 81 (Sostituzione e affiancamento)
Art. 82 (Stagionalità)
Art. 83 (Intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno)
Art. 84 (Cause di forza maggiore)
Art. 85 (Monitoraggio)
Art. 86 (Diritto di precedenza)
Art. 87 (Disciplina della successione dei contratti)
Art. 88 (Informazioni)
Art. 89 (Formazione)
Capo IV Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 90 (Casi di ricorso)
Art. 91 (Comunicazioni)
Art. 92 (Formazione)
Capo V Lavoro extra e di surroga
Art. 93 (Lavoro extra e di surroga)
Capo VI Lavoratori studenti
Art. 94 (Lavoratori studenti)
Capo VII Contratto di inserimento
Art. 95 (Contratto di inserimento)
Capo VIII Lavoro ripartito
Art. 96 (Lavoro ripartito)
Capo IX Appalto di servizi
Art. 97 (Appalto di servizi)
Capo X Telelavoro
Art. 98 (Telelavoro)
Capo XI Lavoratori stranieri
Art. 99 (Promozione dell'integrazione)
Art. 100 (Lavoro stagionale)
Art. 101 (Convenzioni)
Art. 102 (Competenze linguistiche)
Art. 103 (Rinnovo del permesso di soggiorno)
Art. 104 (Traduzione del testo contrattuale)
Capo XII Quote di riserva
Art. 105 (Quote di riserva)
Titolo V Rapporto di lavoro
Capo I Instaurazione del rapporto
Art. 106 (Assunzione)
Capo II Periodo di prova
Art. 107 (Periodo di prova)
Capo III Orario di lavoro
Art. 108 (Orario normale settimanale)
Art. 109 (Durata massima dell'orario di lavoro)
Art. 110 (Riposo giornaliero)
Art. 111 (Riduzione dell'orario)
Art. 112 (Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)
Art. 113 (Distribuzione dell'orario settimanale)
Art. 114 (Flessibilità)
Art. 115 (Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo)
Art. 116 (Orario di lavoro dei minori)
Art. 117 (Riposo dei minori)
Art. 118 (Recuperi)
Art. 119 (Intervallo per la consumazione dei pasti)
Art. 120 (Lavoro notturno)
Art. 121 (Lavoratori notturni)
Art. 122 (Lavoro straordinario)
Art. 123 (Riposi compensativi)
Capo IV Riposo settimanale
Art. 124 (Riposo settimanale)
Art. 125 (Modalità di godimento del riposo settimanale)
Art. 126 (Lavoro domenicale)
Capo V Festività
Art. 127 (Festività)
Art. 128 (IV novembre)
Capo VI Ferie
Art. 129 (Determinazione del periodo di ferie)
Art. 130 (Modalità di fruizione)
Art. 131 (Ricongiungimento familiare)
Art. 132 (Rinvio alla contrattazione integrativa)
Capo VII Permessi e congedi
Art. 133 (Congedo per matrimonio)
Art. 134 (Congedo per motivi familiari)
Art. 135 (Permessi per elezioni)
Art. 136 (Permessi per lavoratori studenti - diritto allo studio)
Capo VIII Norme di comportamento
Art. 137 (Doveri del lavoratore)
Art. 138 (Sanzioni disciplinari)
Art. 139 (Assenze non giustificate)
Art. 140 (Divieto di accettazione delle mance)
Art. 141 (Consegne e rotture)
Art. 142 (Corredo a abiti di servizio)
Capo IX Norme specifiche per l'area quadri
Art. 143 (Disposizioni generali)
Art. 144 (Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 145 (Indennità di funzione)
Art. 146 (Formazione ed aggiornamento)
Art. 147 (Responsabilità civile)
Titolo VI Trattamento economico
Capo I Elementi della retribuzione
Art. 148 (Elementi della retribuzione)
Art. 149 (Competenza della contrattazione collettiva)
Art. 150 (Determinazione della retribuzione giornaliera)
Art. 151 (Determinazione della retribuzione oraria)
Capo II Paga base nazionale
Art. 152 (Paga base nazionale)
Art. 153 (Una tantum)
Capo III Contingenza
Art. 154 (Indennità di contingenza)
Art. 155 (Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga)
Capo IV Corresponsione della retribuzione
Art. 156 (Corresponsione della retribuzione)
Capo V Assorbimenti
Art. 157 (Assorbimenti)
Capo VI Scatti di anzianità
Art. 158 (Scatti di anzianità)
Art. 159 (Anzianità utile ai fini della maturazione)
Capo VII Mensilità supplementari
Art. 160 (Tredicesima mensilità)
Art. 161 (Quattordicesima mensilità)
Capo VIII Previdenza complementare
Art. 162 (Previdenza complementare)
Capo IX Assistenza sanitaria integrativa
Art. 163 (Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 164 (Welfare contrattuale)
Art. 165 (Contribuzione)
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia
Art. 166 (Definizione)
Art. 167 (Adempimenti)
Art. 168 (Visite di controllo)
Art. 169 (Prestazioni)
Capo II Infortunio
Art. 170 (Infortunio)
Art. 171 (Divieto di cumulo)
Art. 172 (Anticipazione indennità INAIL)
Capo III Conservazione del posto
Art. 173 (Conservazione del posto)
Art. 174 (Aspettativa non retribuita)
Art. 175 (Malattie oncologiche)
Art. 176 (Rinvio ad altre disposizioni)
Art. 177 (Lavoratori affetti da tubercolosi)
Capo IV Maternità e paternità
Art. 178 (Tutela della maternità)
Art. 179 (Integrazione)
Art. 180 (Congedo parentale)
Art. 181 (Permessi per allattamento)
Art. 182 (Obblighi della lavoratrice)
Art. 183 (Part-time post-partum)
Capo V Chiamata alle armi
Art. 184 (Servizio militare di leva)
Art. 185 (Richiamo alle armi)
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso
Art. 186 (Recesso)
Capo II Preavviso
Art. 187 (Preavviso)
Art. 188 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Capo III Dimissioni
Art. 189 (Dimissioni)
Art. 190 (Giusta causa)
Art. 191 (Matrimonio)
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 192 (Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo)
Art. 193 (Licenziamento simulato)
Art. 194 (Licenziamento discriminatorio)
Art. 195 (Matrimonio)
Capo V Trattamento di fine rapporto
Art. 196 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 197 (Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Capo VI Restituzione documenti di lavoro
Art. 198 (Restituzione documenti di lavoro)
Titolo IX Vigenza contrattuale
Art. 199 (Decorrenza e durata)
Art. 200 (Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.)
Parte speciale
TITOLO X AZIENDE ALBERGHIERE
Capo I Classificazione del personale
Art. 201 (Classificazione del personale)
Capo II Classifica esercizi alberghieri
Art. 202 (Classifica degli esercizi alberghieri)
Capo III Stagiaires
Art. 203 (Stagiaires)
Capo IV Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 204 (Contratti a termine)
Art. 205 (Aziende di stagione)
Art. 206 (Rapporti di lavoro)
Art. 207 (Trattamento)
Art. 208 (Periodo di prova)
Art. 209 (Maggiorazioni)
Art. 210 (Preavviso)
Art. 211 (Indennizzi)
Art. 212 (Spese di viaggio)
Art. 213 (Forza maggiore)
Capo V Orario di lavoro
Art. 214 (Distribuzione orario settimanale)
Art. 215 (Ripartizione orario di lavoro giornaliero)
Art. 216 (Maggiorazione per lavoro notturno)
Art. 217 (Distribuzione dell'orario notturno)
Art. 218 (Lavoratori notturni)
Art. 219 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
Capo VI Festività
Art. 220 (Maggiorazione per festività)
Capo VII Ferie
Art. 221 (Ferie)
Capo VIII Elementi economici
Art. 222 (Paga base aziende alberghiere minori)
Art. 223 (Trattamenti salariali integrativi)
Art. 224 (Perequazione)
Art. 225 (Calcolo dei ratei)
Art. 226 (Scatti di anzianità - norme transitorie)
Art. 227 (Premio di anzianità)
Capo IX Malattia
Art. 228 (Trattamento di malattia)
Capo X Infortunio
Art. 229 (Personale impiegatizio)
Capo XI Trattamento di fine rapporto
Art. 230 (Trattamento di fine rapporto)
Capo XII Norme per gli ostelli
Art. 231 (Norme per gli ostelli)
Capo XIII Norme per le residenze turistico alberghiere
Art. 232 (Norme per le residenze turistico alberghiere)
Capo XIV Norme per i centri benessere
Art. 233 (Norme per i centri benessere)
Capo XV Norme per i porti e gli approdi turistici
Art. 234 (Classificazione del personale)
Art. 235 (Locali aziendali)
Art. 236 (Divieto di concorrenza)
Art. 237 (Formazione)
Art. 238 (Scatti di anzianità)
Art. 239 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 240 (Premio di anzianità)
Art. 241 (Premio di risultato)
Art. 242 (Disposizioni di raccordo)
Capo XVI Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 243 (Funzionamento)
Art. 244 (Commissione nazionale)
Art. 245 (Convenzione)
Art. 246 (Modalità di calcolo)
Art. 247 (Aliquota)
Art. 248 (Commissioni locali)
Art. 249 (Modalità di riscossione)
Art. 250 (Attuazione)
Art. 251 (Vertenze di lavoro)
TITOLO XI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
Capo I Classificazione del personale
Art. 252 (Classificazione del personale)
Capo II Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 253 (Contratti a termine)
Art. 254 (Aziende di stagione)
Art. 255 (Rapporto di lavoro)
Art. 256 (Trattamenti)
Art. 257 (Periodo di prova)
Art. 258 (Licenza matrimoniale)
Art. 259 (Conservazione del posto)
Art. 260 (Maggiorazioni)
Art. 261 (Preavviso)
Art. 262 (Indennizzi)
Art. 263 (Spese di viaggio)
Art. 264 (Forza maggiore)
.Capo III Orario di lavoro
Art. 265 (Distribuzione orario settimanale)
Art. 266 (Ripartizione orario di lavoro giornaliero)
Art. 267 (Maggiorazioni per lavoro notturno)
Art. 268 (Distribuzione dell'orario notturno)
Art. 269 (Lavoratori notturni)
Art. 270 (Maggiorazioni per lavoro straordinario)
Capo IV Festività
Art. 271 (Maggiorazione per festività)
Capo V Ferie
Art. 272 (Ferie)
Capo VI Elementi economici
Art. 273 (Paga base aziende minori)
Art. 274 (Trattamenti salariali integrativi)
Art. 275 (Perequazione)
Art. 276 (Scatti di anzianità - Norma transitoria)
Art. 277 (Calcolo dei ratei)
Capo VII Malattia
Art. 278 (Trattamento di malattia)
Capo VIII Infortunio
Art. 279 (Personale impiegatizio)
Capo IX Trattamento di fine rapporto
Art. 280 (Trattamento di fine rapporto)
Capo X Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 281 (Funzionamento)
Art. 282 (Commissione nazionale)
Art. 283 (Convenzione)
Art. 284 (Modalità di calcolo)
Art. 285 (Aliquota)
Art. 286 (Commissioni locali)
Art. 287 (Modalità di riscossione)
Art. 288 (Attuazione)
Art. 289 (Vertenze di lavoro)
TITOLO XII PUBBLICI ESERCIZI
Capo I Classificazione del personale
Art. 290 (Classificazione del personale)
Art. 291 (Disposizioni applicative)
Capo II Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 292 (Disciplina)
Art. 293 (Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione)
Art. 294 (Cessazione anticipata dell'attività nelle aziende di stagione)
Art. 295 (Risoluzione anticipata del contratto a termine)
Art. 296 (Trattamento)
Art. 297 (Personale retribuito a percentuale)
Capo III Orario di lavoro
Art. 298 (Distribuzione dell'orario settimanale)
Art. 299 (Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)
Art. 300 (Maggiorazione per lavoro notturno)
Art. 301 (Lavoratori notturni)
Art. 302 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
Art. 303 (Maggiorazione per festività)
Art. 304 (Ferie)
Art. 305 (Permessi e congedi)
Capo IV Trattamenti salariali integrativi
Art. 306 (Terzi elementi)
Capo V Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 307 (Retribuzione esercizi di III e IV categoria)
Capo VI Trattamento economico dei percentualisti
Art. 308 (Indennità di contingenza)
Art. 309 (Percentuale di servizio)
Art. 310 (Percentuale di servizio ristoranti e similari)
Art. 311 (Percentuale di servizio bar caffè e similari)
Art. 312 (Percentuale di servizio banchetti e servizi affini)
Art. 313 (Sistemi di calcolo percentuale)
Art. 314 (Disposizioni varie)
Art. 315 (Percentuale per familiari datore di lavoro)
Art. 316 (Percentuali di servizio accordi provinciali)
Art. 317 (Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti)
Art. 318 (Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante)
Art. 319 (Sistemi di retribuzione - Disposizioni varie)
Art. 320 (Mensilità supplementari)
Art. 321 (Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti)
Capo VII Malattia ed infortunio
Art. 322 (Malattia)
Art. 323 (Infortunio)
Capo VIII Pulizia dei locali
Art. 324 (Pulizia dei locali e del posto di lavoro)
Capo IX Trattamento di fine rapporto
Art. 325 (Trattamento di fine rapporto)
Capo X Norme per i locali notturni
Art. 326 (Locali notturni)
Art. 327 (Percentuale di servizio)
Art. 328 (Ulteriori disposizioni)
Capo XI Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 329 (Ristornati e buffets di stazione)
Art. 330 (Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto)
Capo XII Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Art. 332 (Cambi di gestione - finalità)
Art. 333 (Cambi di gestione - procedure)
Art. 334 (Cambi di gestione - incontri di verifica)
Art. 335 (Cambi di gestione - assunzioni)
Art. 336 (Cambi di gestione - riorganizzazione)
Art. 337 (Cambi di gestione - possibilità di reimpiego)
Art. 338 (Cambi di gestione - condizioni)
Art. 339 (Cambi di gestione - garanzie retributive)
Art. 340 (Cambi di gestione - clausola di salvaguardia)
Art. 341 (Trattamenti salariali integrativi)
Art. 342 (Indennità speciale mense)
Art. 343 (Gestione dei permessi retribuiti)
Art. 344 (Sciopero nelle mense ospedaliere)
Art. 345 (Confronto settoriale)
Capo XIII Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in
centri commerciali
Art. 346 (Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo d'azienda in
centri commerciali)
Capo XIV Refezione
Art. 347 (Refezione)
Capo XV Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 365 (Funzionamento)
Art. 349 (Finanziamento attività)
Art. 350 (Convenzione)
Art. 351 (Aliquota)
Art. 352 (Modalità di riscossione)
Art. 353 (Modalità di versamento)
Capo XVI Accordi settoriali
Art. 354 (Accordi settoriali)
Titolo XIII STABILIMENTI BALNEARI
Capo I Classificazione del personale
Art. 355 (Classificazione del personale)
Capo II Contratti a termine
Art. 356 (Disciplina)
Art. 357 (Cessazione anticipata dell'attività)
Art. 358 (Risoluzione anticipata del contratto a termine)
Art. 359 (Trattamento retributivi e normativi)
Art. 360 (Personale retribuito in percentuale)
Capo III Orario di lavoro
Art. 361 (Distribuzione dell'orario di lavoro)
Art. 362 (Maggiorazioni per lavoro straordinario)
Art. 363 (Maggiorazioni per festività)
Capo IV Indennità di contingenza
Art. 364 (Indennità di contingenza)
Capo V Trattamenti salariali integrativi
Art. 365 (Terzi elementi)
Capo VI Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Art. 366 (Retribuzioni stabilimenti balneari III e IV categoria)
Capo VII Malattia ed infortunio
Art. 367 (Malattia)
Art. 368 (Infortunio)
Capo VIII Trattamento di fine rapporto
Art. 369 (Trattamento di fine rapporto)
Capo IX Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 370 (Funzionamento)
TITOLO XIV ALBERGHI DIURNI
Capo I Classificazione del personale
Art. 371 (Classificazione del personale)
Capo II Contratto a termine
Art. 372 (Disciplina)
Art. 373 (Cessazione anticipata dell'attività)
Art. 374 (Risoluzione anticipata del contratto a termine)
Art. 375 (Trattamenti retributivi)
Art. 376 (Personale retribuito in percentuale)
Capo III Orario di lavoro
Art. 377 (Distribuzione dell'orario settimanale)
Art. 378 (Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)
Art. 379 (Maggiorazione per lavoro notturno)
Art. 380 (Lavoratori notturni)
Art. 381 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
Art. 382 (Maggiorazione per festività)
Capo V Indennità di contingenza
Art. 383 (Indennità di contingenza)
Capo V Trattamenti salariali integrativi
Art. 384 (Terzi elementi)
Capo VI Malattia ed infortunio
Art. 385 (Malattia)
Art. 386 (Infortunio)
Capo VII Trattamento di fine rapporto
Art. 387 (Trattamento di fine rapporto)
Capo VIII Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 388 (Funzionamento)
TITOLO XV IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
Capo I Classificazione del personale
Art. 389 (Classificazione del personale)
Capo II Orario di lavoro
Art. 390 (Durata dell'orario settimanale)
Art. 391 (Distribuzione dell'orario settimanale)
Art. 392 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
Capo III Festività
Art. 393 (Maggiorazione per festività)
Capo IV Ferie
Art. 394 (Ferie)
Capo V Missioni e trasferimenti
Art. 395 (Missione temporanea)
Art. 396 (Trasferimenti di residenza)
Art. 397 (Trasferimento)
Art. 398 (Lavoratori comandati)
Capo VI Trattamenti salariali integrativi
Art. 399 (Trattamenti salariali integrativi)
Art. 400 (Eccedenze)
Art. 401 (Paga base - agenzie minori)
Art. 402 (Indennità di contingenza)
Art. 403 (Provvigioni)
Art. 404 (Indennità di cassa)
Art. 405 (Scatti di anzianità)
Art. 406 (Norma transitoria)
Art. 407 (Cambi di livello)
Art. 408 (Anzianità convenzionale)
Art. 409 (Mensilità supplementari)
Capo VII Malattia
Art. 410 (Malattia)
Capo VII Infortunio
Art. 411 (Personale impiegatizio)
Art. 412 (Sospensione dal lavoro)
Capo IX Trattamento di fine rapporto
Art. 413 (Trattamento di fine rapporto)
Capo X Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 414 (Funzionamento)
Art. 415 (Commissione nazionale)
Art. 416 (Convenzione)
Art. 417 (Modalità di calcolo)
Art. 418 (Aliquota)
Art. 419 (Commissioni locali)
Art. 420 (Modalità di riscossione)
Art. 421 (Attuazione)
Art. 422 (Vertenze di lavoro)
Allegati
ALLEGATO A (vedi accordo di rinnovo in nota) accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore
turismo ai sensi del d.lgs. n. 167/2011
ALLEGATO B avviso comune settore turismo
ALLEGATO C indennità di contingenza
ALLEGATO D vitto e alloggio
ALLEGATO E lavoratori stagionali
ALLEGATO F lavoro straordinario
ALLEGATO G premio di anzianità aziende alberghiere
ALLEGATO H scatti di anzianità pubblici esercizi e ristorazione collettiva
ALLEGATO I scatti di anzianità stabilimenti balneari
ALLEGATO J scatti di anzianità alberghi diurni
ALLEGATO K moduli tipo contratti a termine
ALLEGATO L statuto tipo ente bilaterale territoriale turismo
ALLEGATO M regolamento tipo ente bilaterale territoriale turismo disciplina del funzionamento del fondo per il
sostegno al reddito dei lavoratori
ALLEGATO N regolamento ente bilaterale territoriale turismo disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al
reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate
ALLEGATO O accordo di armonizzazione assistenza sanitaria integrativa e complementare nel settore turismo allegato
p accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie stipulato il 27 luglio 1994
ALLEGATO Q
ALLEGATO R
ALLEGATO S accordo interconfederale 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro
concluso il 6 luglio 2002 tra unice/ueapme, ceep e ces
ALLEGATO T codice di condotta
ALLEGATO U ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore turismo 27 luglio
2007
ALLEGATO V ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da ziende del settore turismo 20 febbraio
2010
ALLEGATO Z ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale bingo il giorno 20
novembre 2001
I ACCORDO 7 aprile 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria - anno 2011 (siglato da cgil, cisl e
uil)
II ACCORDO 8 aprile 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria - anno 2011 (siglato da ugl)
III ACCORDO 22 dicembre 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria - anno 2012 (siglato da cgil,
cisl e uil)
IV ACCORDO 22 dicembre 2011 sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante
V ACCORDO 21 novembre 2012 sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato
VI ACCORDO 25 giugno 2013 in materia della retribuzione accessoria - anno 2013
VII IPOTESI DI ACCORDO 18 gennaio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore
turismo
PROTOCOLLO sulla bilateralità
PROTOCOLLO sull'esposizione universale del 2015
Testo del c.c.n.l.
Premessa al c.c.n.l. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche
fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del
turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia
economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza
e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari
livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le
materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo
sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di governance al più alto livello, nel
rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni
del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria
attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai
benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché
l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge
n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al c.c.n.l. di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di
lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma
anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti,
strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale,
fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche
legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a
tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul
versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della
riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin
dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo
determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti
nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con
l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in
contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
AI fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti
richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie
delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le
forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del
reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga
ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto
di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo
restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di
sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il
sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento
dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al
fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si
applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel
senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali
dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le
imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle
imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma
semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire
forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate
e che l'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza,
condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare
riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la
destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di
competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente
richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni
vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i
buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando
risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
Aziende ricettive - alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della
retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito
dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel c.c.n.l. sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione
europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della
Ristorazione Collettiva in Appalto) della guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui presentazione
ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla
determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera
sul servizio fornito;
- nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la
creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in
termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari
livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione
collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di
accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e
finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al c.c.n.l. applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica
da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di
prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito D.P.C.M. che codifichi le norme per
l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli
obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva - ritardati pagamenti
Le parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle
aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore,
mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori
ivi impegnati;
convengono sull'obiettivo comune sili quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri
competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il
rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che
vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a nonne ben precise, soprattutto laddove il concedente ha
natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei
lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il c.c.n.l. Turismo, premesso che:
- l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata
dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (7%), la Spagna (8%) e la
Grecia (6,5%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione
dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l'aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché
agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote
applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva
delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo
significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico
nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti
e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli
stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota
iva applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l'applicazione dell'iva all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai
servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di
viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione
del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del
buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo
l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale,
anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle
parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi
altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Premessa al c.c.n.l. Turismo
L'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria:
- il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia;
- i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti
stranieri;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti;
- il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti.
Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana.
In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare
sensibilmente.
Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti
anni.
L'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che riguardano tanto il
sistema Paese quanto il sistema delle imprese.
Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso, animate da senso
di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la difficile congiuntura
in atto.
Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a
riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una
visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e
dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo,
delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie
suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti ritengono che il c.c.n.l. Turismo costituisca un riferimento essenziale per i lavoratori del settore, che dal contratto collettivo nazionale traggono diritti,
strumenti di emancipazione e crescita professionale. Nel contempo, le parti ritengono che il c.c.n.l. debba fungere da parametro di riferimento per la regolazione dei
rapporti di lavoro in tutte le imprese che operano nel settore, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e fenomeni di dumping sociale.
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo
finalizzato alla generalizzazione del sistema contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie)
nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della
normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
STAGIONALITA'
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, ecc.) come un connotato strutturale del
settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese
turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del
sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in
caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una
maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo
la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
L'evoluzione dell'offerta turistica ha registrato, negli ultimi venti anni, un costante miglioramento.
Gli sforzi che le imprese hanno compiuto per migliorare gli standard qualitativi trovano riscontro oggettivo anche nel numero crescente di turisti stranieri che visitano
l'Italia, con oltre 110 milioni di presenze ogni anno, e nell'apprezzamento rilevato da osservatori indipendenti.
La soddisfazione per i risultati ottenuti non può tuttavia farci sedere sugli allori. Sul mercato pullulano competitor agguerriti, spesso favoriti da una struttura dei costi
notevolmente più snella.
Le imprese italiane possono vincere questa sfida solo puntando sulla qualità ed hanno pertanto necessità di condizioni di sistema che agevolino e sostengano continui
investimenti.
Per incentivare tali investimenti, in uno scenario di risorse limitate, le parti propongono che vengano adottati meccanismi analoghi a quelli già utilizzati con successo
in relazione alla ristrutturazione delle civili abitazioni, consentendo alle imprese di recuperare su base pluriennale, mediante credito di imposta, una parte
dell'investimento effettuato.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli
ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione
vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di
disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della
indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a
supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione delle forme di sostegno al reddito resti
assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
ENTI BILATERALI
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti
congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore
di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica
un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile
ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al
Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di
lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
BUONI VACANZA
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi
di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema
nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle
famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore,
concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile,
congiuntamente richiedono:
- che nel bilancio dello Stato vengano allocate stabilmente le risorse necessarie per il funzionamento dell'istituto dei buoni vacanza;
- che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del
lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i
buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/o privati.
SERVIZIO DI ALLOGGIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le
parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con
appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative nella categoria.
POLITICHE FISCALI (IVA)
Le parti stipulanti il c.c.n.l. Turismo, premesso che:
- l'aliquota IVA applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata da Paesi concorrenti appartenenti all'Unione
europea;
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione europea hanno stabilito una riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
tenuto conto del fatto che:
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di
lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota IVA da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'IVA relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota IVA applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota IVA applicata ai clienti alloggiati.
CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO
L'autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici (case private, aziende agricole, famiglie di pescatori, ecc.) è solitamente motivata con l'esigenza integrare il
reddito di soggetti economicamente deboli, che dovrebbero poter svolgere le relative attività in via occasionale e comunque accessoria rispetto all'attività principale.
Il fenomeno è proliferato in modo indiscriminato, allontanandosi dall'originario principio ispiratore e dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale, che danneggiano
tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.
Le parti chiedono che tali attività siano soggette ad un efficace sistema di controlli e che la relativa disciplina sia modificata al fine di assicurare che tutti i soggetti
che operano sullo stesso mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole.
Le parti rinnovano la censura di ogni forma di attività imprenditoriale svolta senza il rispetto delle norme di legge ed a tal fine si impegnano a costituire entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l. delle "Commissioni bilaterali Anti abusivismo" presso gli Enti Bilaterali Territoriali, coordinate dall'Ente Bilaterale
Nazionale.
DECONTRIBUZIONE E DETASSAZIONE
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme
erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi
trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi
altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Parte generale
Titolo I
Validità e sfera di applicazione
Art. 1 (Sfera di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il
relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublès, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, selfservices, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze
universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annesse agli alberghi e pensioni
con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso
dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie,
rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono
alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittimi, fluviali, lacuali e piscinali; servizi
di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a
palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale
o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali,
succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di
produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche, giovanili e simili, in quanto
svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti ed approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente c.c.n.l. al
personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (sale bingo).
Nota a verbale
Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle
strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il
contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle
"Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1.
2. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle
"Aziende pubblici esercizi" di cui al punto III dell'art. 1.
3. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire
alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'art. 1.
4. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai
"Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del c.c.n.l. turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di
intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
All'articolo 1, comma 1, punto I, lettera a) del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola "locande" sono inserite le parole ", affittacamere, bed and breakfast;".
Art. 2 (Inscindibilità delle norme contrattuali)
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica
italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento
minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento
dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per
l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.
3. In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23, 27, 162 e seguenti (Assistenza sanitaria
integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per
l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di
mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
4. Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi
speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle
medesime aziende elencate nel precedente articolo.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Art. 3 (Servizi in comune)
1. Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico
titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
2. In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con
esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II
Relazioni sindacali
Capo I
Diritti di informazione
Art. 4 (Livello nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle
delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale,
convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della
programmazione e di una correlativa legge-quadro.
2. A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le
Associazioni imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dati
conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle
implicazioni occupazionali.
3. Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di
attuazione della legge-quadro.
4. In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a
valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari
caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa
al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e
funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione
degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano
l'attuazione.
5. Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della
collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate
al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
6. Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente contratto, convengono
sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto
anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività
produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla
composizione e la qualità dell'occupazione.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dopo l'articolo 4 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ..... - Monitoraggio congiunturale
(1) Le parti, in considerazione della difficile situazione in atto, concordano di intensificare il monitoraggio del mercato turistico e del mercato del lavoro turistico e lo
scambio di informazioni sull'andamento del settore.
(2) A tal fine stabiliscono che - per tutto il periodo di vigenza del presente accordo - gli incontri previsti al comma 2 dell'articolo 4 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio
2010 si svolgeranno con cadenza almeno trimestrale e, comunque, in ogni caso in cui gli stessi vengano richiesti da una delle parti stipulanti il presente accordo.
(3) Le parti inoltre monitoreranno l'andamento del mercato anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismo ed utilizzando
le fonti disponibili, quali ad esempio:
- fatturato dei servizi turistici;
- ricavo medio per camera disponibile;
- spese dei viaggiatori stranieri in Italia;
- spese dei viaggiatori italiani all'estero;
- movimento dei clienti delle strutture ricettive;
- viaggi per tipologia ed organizzazione del viaggio;
- lavoratori occupati presso le aziende turistiche;
- nati-mortalità delle imprese turistiche;
- capacità delle strutture ricettive;
- investimenti delle imprese;
- clima di fiducia delle imprese;
- clima di fiducia delle imprese di servizi turistici;
- clima di fiducia dei consumatori.
(4) Qualora l'andamento dei suddetti indicatori evidenzi, anche per gli anni successivi al 2013, il perdurare della congiuntura negativa, le parti si incontreranno per
esaminare congiuntamente la situazione in atto, con l'obiettivo di individuare concordemente gli interventi da intraprendere per fronteggiarla.
Art. 5 (Livello territoriale)
1. Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le
Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per
settori omogenei.
2. In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come
determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione
ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "Imprese di viaggi e turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto
ci si intende riferire al livello regionale.
Art. 6 (Livello aziendale)
1. Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone
del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto
strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre
cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni
sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi
che comportino nuovi insediamenti.
2. Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli
investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con
particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
3. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già
esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Capo II
Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7 (Pari opportunità)
1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in
tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso
attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di
confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2. In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità,
alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati
per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati
dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino
riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto
d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità
di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti
dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale,
utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le
soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative
legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare
riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle Rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del
decreto legislativo n. 198 del 2006.
3. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e
recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce
titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
5. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un
componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un
rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni
stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le
valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.".
6. Le parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente bilaterale nazionale del
settore turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa
dell'occupazione femminile nel settore.
7. Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela
della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli
Organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, ForTe, Fondo Est, Fondo Fast, Quas, FonTe) nonché presso gli enti pubblici e
le amministrazioni competenti.
8. L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di
spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle
misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Art. 8 (Utilizzo degli impianti)
1. Le Organizzazioni imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le regioni e i sindacati forme di
utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione,
anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni
di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le regioni ed i
sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine,
montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri Paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano
precise attività culturali.
2. Saranno altresì contrattate tra Associazioni imprenditoriali, regioni e sindacati forme di sostegno anche economico
per favorire le attività di formazione professionale.
Art. 9 (Politiche attive del lavoro)
1. Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in
materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero
comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e
disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.
2. Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici
accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti
dalle regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal 10° comma del successivo art.
136;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne
l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
3. Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con
gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti,
dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della
formazione e riqualificazione professionale.
4. Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del contratto
nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le
norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
5. Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto
alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della
stagione e dell'occupazione.
Capo III
Secondo livello di contrattazione
Art. 10 (Contrattazione integrativa)
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato
di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino
più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il
livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di
contrattazione a livello di unità produttiva.
4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa
aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra
le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere
iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno
garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori
unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono
negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si
riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato
paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del
presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con
il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa
vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il
presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente bilaterale nazionale del settore turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle
realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in
presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle Organizzazioni nazionali
stipulanti il presente contratto. Le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta,
provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo
allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di
normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Art. 11 (Premio di risultato)
1. L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista mediante
la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per
obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
2. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione
integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività.
3. Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà
essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
4. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e
non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
5. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento
contributivo e fiscale previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del
decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
6. Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli artt. 209,
260 e 293 del presente c.c.n.l., con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Art. 12 (Indicatori)
1. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, per l'acquisizione delle informazioni necessarie per
la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente
riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla
rete degli Enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di
tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della
riservatezza dei dati aziendali e personali.
2. Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione
territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative
variazioni, anche combinati tra loro.
Aziende alberghiere:
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT);
- giornate lavorate (INPS).
Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta:
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT);
- giornate lavorate (INPS).
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari:
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale;
- prodotto interno lordo provinciale "pro-capite" (Unioncamere);
- consumi energia elettrica per uso non domestico (distributori);
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT).
Ristorazione collettiva:
- fatturato;
- ore lavorate;
- dipendenti.
Imprese viaggi e turismo:
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT);
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP);
- vendita biglietteria ferroviaria;
- dipendenti (INPS, ISTAT).
3. Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Art. 13 (Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano
nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende
o Associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello Euro
A, B
279,00
1, 2, 3
237,00
4, 5
210,00
6 S, 6, 7 168,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo,
aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno
sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate
alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012.
6. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione
lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito
l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a
quanto previsto dal c.c.n.l. turismo, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
9. L'accordo integrativo di cui al comma 3 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economicoproduttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si
discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del
premio.
10. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del c.c.n.l. turismo che
regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà,
con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:
Livello Euro
A, B
166,00
1, 2, 3 141,00
4, 5
125,00
6S, 6, 7 100,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
11. Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle
parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui
al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti
accordi per il periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012.
12. In occasione del successivo rinnovo del c.c.n.l. turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del
premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a
beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si
realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
L'articolo 13 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo
integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello
Euro
A, B
296
1°, 2°, 3°
251
4°, 5°
222
6°S, 6°, 7° 178
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di marzo 2016. Gli accordi di secondo livello potranno definire modalità diverse di erogazione.
(5) il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo
spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2014-29 febbraio 2016.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo,
tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. Turismo, che
venga pagato con il prospetto paga dei periodi successivi al 1° gennaio 2014. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi
stipulati prima del 1° luglio 1993.
(9) In presenza di difficoltà economico-produttive, quali ad esempio quelle che possono comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque caratterizzate da
risultati significativamente negativi o che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, il datore di lavoro comunicherà alle
rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle competenti organizzazioni territoriali, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale del Turismo, l'impossibilità di
procedere all'erogazione del premio, allegando la documentazione utile a comprovare la situazione aziendale. Tale comunicazione, da effettuare in forma scritta,
potrà essere inviata anche per il tramite di un'organizzazione aderente ad una delle organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente c.c.n.l. Le organizzazioni
sindacali potranno richiedere la convocazione di apposito incontro o della Commissione paritetica territoriale, per l'esame della situazione prospettata.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del c.c.n.l. Turismo che regolano la materia, non venga definito un
accordo integrativo entro il 31 gennaio 2016, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi:
Livello
Euro
A, B
186,00
1°, 2°, 3°
158,00
4°, 5°
140,00
6°S, 6°, 7° 112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori
di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente
dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1° gennaio 2014-29 febbraio 2016.
(12) In occasione del successivo rinnovo del c.c.n.l. Turismo, le parti valuteranno gli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti
contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e
successive modifiche ed integrazioni. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Al comma 1 dell'articolo 15 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, le parole "Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di
riallineamento, e le parole "verificatesi nei territori non compresi dell'obiettivo 1 sono abrogate.
Art. 14 (Materie della contrattazione)
1. Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per
oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
2.Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici
dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 10 sono
demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del
decreto legislativo n. 198 del 2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello
nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa
ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della legge n.
56/1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il
compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato
l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di
lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 89;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 108, 116 e 361);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 119);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 299 e 378);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno
ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri
avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto
dall'art. 114;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 111
reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art.
118;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 115;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle
qualifiche previste dal presente contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 141);
s) premio di risultato di cui all'art. 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 207);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in
proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, 4° comma, legge 28 febbraio
1987, n. 56;
b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art. 95 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori
extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 93;
d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una
maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto in materia di utilizzo del lavoro
a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli
apprendisti, ai sensi dell'art. 61, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale: la formazione, la
riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui
attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito
delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'art. 155;
i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 312);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni
(art.327);
k definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 341);
m) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art. 317);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 314);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (artt. 295, 358 e 374);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 309);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura
dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 366;
s) clausole di uscita (art. 15);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 209, 256, 260 e 293);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al
comma 1 dell'art. 64;
v) retribuzione onnicomprensiva (art. 16);
x) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (artt. 213, 264, 294, 373);
y) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 248, 286 e 419);
z) costituzione dei Centri di servizio di cui all'art. 22.
aa) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui
all'art. 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.
4. Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della
contrattazione integrativa provinciale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una
maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del
lavoro a tempo determinato;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle
qualifiche previste dal presente Contratto;
e) premio di risultato di cui all'articolo 11;
f) clausole di uscita (articolo 15);
5. Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della
contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 del
decreto legislativo n. 198 del 2006, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa
ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 299);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno
ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri
avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto
dall'articolo 114;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo
111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
118;
k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 115;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
Art. 15 (Clausole di uscita)
1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in
presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non compresi nell'obiettivo 1, accertate dalle Organizzazioni
nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere
modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente c.c.n.l.
2. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a
condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i
relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l., salvo successiva proroga
concordata dalle stesse parti.
Art. 16 (Retribuzione onnicomprensiva)
1. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che
contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'art. 13 può regolamentare, in
via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali
differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione
del trattamento di fine rapporto.
2. Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore
conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le
Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno
assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 17 (Archivio dei contratti)
1. I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti
istituito presso l'Ente bilaterale nazionale del settore turismo che, a richiesta potranno essere inviati al CNEL.
Capo IV
Enti bilaterali
Premessa
Le parti stipulanti il c.c.n.l. turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e
dei Centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio non può essere sostitutiva di
quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli Enti
bilaterali e dei Centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti affidano all'E.B.N.T. lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni
volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per
un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del turismo.
Art. 18 (Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le parti convengono di istituire l'Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo, regolato da apposito Statuto.
2. L'E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il c.c.n.l. turismo
in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.N.T. attua
ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione
degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora
proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e
comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più
opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per
gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede,
a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e
delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia
di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti
di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di vigilanza nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
3. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
ENTI BILATERALI
All'articolo 18 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
o) svolge i compiti di Organismo Paritetico Nazionale ai sensi dell'articolo 12, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all'Allegato Q del presente c.c.n.l.
In tale ambito, I'EBNT istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente i seguenti compiti:
- esaminare i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre eventuali adattamenti da apportare alle
disposizioni contrattuali vigenti;
- esaminare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti
dall'accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - elaborati per le aziende
multilocalizzate.
In calce all'articolo 18 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è inserita la seguente:
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano di dare avvio alle attività di implementazione, in seno all'Ente bilaterale nazionale, della banca dati per l'effettiva facilitazione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego di cui al precedente articolo 18, 2° comma, lettera e).
Art. 19 (Sostegno al reddito)
1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno
al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale
di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le
modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del
regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di
Vigilanza nazionale.
2. Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale
Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in
processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è
accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate
direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si
considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e
facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi,
ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS,
esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione
delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale
misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse,
ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime
finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in
essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del
27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite
da ciascun territorio.
6. Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del
presente articolo;
- il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende
multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente c.c.n.l.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle
somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di
sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma
restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le
amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed
assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.
Dichiarazione a verbale
Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste
dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto
presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 20 (Enti bilaterali territoriali del settore turismo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. L'Ente bilaterale del settore turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle
modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e
regolamento. In caso di mancato accordo, l'Ente bilaterale nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di
Enti bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
2. Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
3. L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti
competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a
finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti
dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del
lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con la rete degli
Enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
4. L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative
adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale,
realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio
ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente
bilaterale nazionale del settore turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla
base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della
legge n. 56/1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di
apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale
nazionale del settore turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione
e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo.
5. Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le
modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale
La partecipazione di FEDERRETI nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto pubblici
esercizi negli Organi dell'Ente bilaterale territoriale è regolata da accordi diretti tra la FIPE e FEDERRETI.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il
finanziamento degli Enti bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore,
verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o
pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal c.c.n.l. per gli Enti bilaterali per le
agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 dello Statuto tipo allegato al c.c.n.l. 6 ottobre 1994.
Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative
finalizzate all'armonizzazione ed unificazione degli Enti bilaterali territoriali entro la vigenza del c.c.n.l. turismo.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
All'articolo 20 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
h) svolge i compiti di Organismo Paritetico territoriale ai sensi dell'articolo 13, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all'Allegato Q del presente c.c.n.l.
In tale ambito, l'EBT istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente il compito di valutare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall'accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
Art. 21 (Statuto tipo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. E' allegato al presente contratto il nuovo statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale del settore turismo.
2. Gli Enti bilaterali già costituiti alla data del 27 luglio 2002 stipula del presente accordo adegueranno il proprio Statuto
entro la vigenza del presente c.c.n.l.
3. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le parti si impegnano ad
effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
L'articolo 21 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo ..... - Statuto tipo
(1) E' istituita una commissione paritetica che avrà il compito di proporre alle parti gli opportuni aggiornamenti dello statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale del
settore Turismo e dello statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, recependo le innovazioni introdotte dal presente accordo e dal c.c.n.l. Turismo 20
febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ed eventuali intese relative ai temi della rappresentanza.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente c.c.n.l.
Art. 22 (Centri di servizio)
1. L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di
servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le
rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora
istituito l'E.B.T., le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'Ente bilaterale
nazionale.
2. Il Centro di servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 85 e 93;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al 3° comma dell'art. 23
della legge n. 56/1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'art. 93 del presente contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli Organismi paritetici costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti
alle parti stipulanti il presente contratto.
4. Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 18 e 20 del presente contratto,
provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei
Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
5. Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività
tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in
conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli artt. 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a
verbale posta in calce all'art. 20 del presente contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di servizio, le relative attività saranno curate direttamente
dall'Ente bilaterale.
6. Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli Enti bilaterali opera con
riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di
provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente
Organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
Art. 23 (Finanziamento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e
le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è
fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per
cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
2. Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto
dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti bilaterali.
3. L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di
cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate
dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente Contratto
(sostegno al reddito).
4. Il regolamento degli Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente
inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
5. Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti bilaterali territoriali del settore turismo
ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
6. Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002
tra l'INPS e le parti stipulanti il presente c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
7. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale del
settore turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali
regionali ed, in alternativa, tra gli Enti bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della
generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi,
l'aliquota di competenza dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione
all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche
soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere
sin qui assunte in materia dagli Organi dall'EBNT.
8. Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20,
in ragione della provenienza del gettito.
9. Le quote riscosse dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza
dell'EBNT, saranno trasferite agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal
c.c.n.l. turismo.
10. L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in
condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote
riscosse direttamente dagli stessi.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e
contingenza", "della contingenza".
Art. 24 (Analisi del funzionamento)
1. Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e
funzionamento della rete degli Enti bilaterali del turismo.
2. In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni
effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi
dagli Enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
3. Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente bilaterale nazionale del settore
turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le
conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.
Art. 25 (Conciliazione delle controversie)
1. Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola
delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 29 del presente c.c.n.l.
Capo V
Formazione
Art. 26 (Formazione professionale)
1. L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le parti valenza
strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse
umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
2. La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle parti, da essa dipendono lo sviluppo del
settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
3. I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la
maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli
strumenti operativi di riferimento.
4. Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo Patto sociale,
coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche
al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di
occupabilità.
6. Il sistema degli Enti bilaterali del turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo
di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave
quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese,
l'integrazione tra sistemi.
7. Con il presente contratto, le parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli
opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di
specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per
l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
8. In conseguenza di ciò, le parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la
formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale,
lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della
formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
9. Le parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli Enti bilaterali
del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti
istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con
particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti bilaterali
nel campo della formazione continua.
10. In questo quadro, le parti, considerata la competenza primaria assegnata alle regioni in materia di formazione
professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati
regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
11. Le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e parti
sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le
parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Art. 27 (Formazione continua)
1. Le parti, considerato che ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i Fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e
comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato
dall'Ente bilaterale nazionale del turismo con il sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli esiti delle
azioni di sistema realizzate dalla rete degli Enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e,
segnatamente, del progetto "Unità formative capitalizzabili", del progetto "Goethe", del progetto "Fortur", del progetto
"Mosaico", del progetto "Flexible Training System" nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli
apprendisti con il progetto "Verso il 2000";
- vista la raccomandazione in materia di linee-guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell'ospitalità in Europa
sottoscritta l'11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da
Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafès and Similar Establishments in the
European Union and European Economic Area);
- reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al
fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
2. Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno
riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e
servizi (For.Te).
3. Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo interprofessionale si avvalga della rete degli Enti
bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di
analisi dei fabbisogni formativi.
Art. 28 (Sicurezza sul lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati
alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli
eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
2. In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei
progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e
modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla competenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla
competenza degli Enti bilaterali territoriali per le altre aziende.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi i datori di lavoro rilasciano al dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso l'azienda in materia
di sicurezza sul lavoro.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
I commi 1 e 2 dell'articolo 28, c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
Capo VI
Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Art. 29 (Composizione della Commissione paritetica nazionale)
1. La Commissione paritetica nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della
FILCAMS, quattro della FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti della FEDERALBERGHI, da tre
della FIPE, da tre della FIAVET e da tre della FAITA-FEDERCAMPING. Per gli aspetti di carattere generale e per
quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante di FEDERRETI.
2. La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le
imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi
settori.
3. La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Art. 30 (Compiti della Commissione paritetica nazionale)
1. La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e
con la finalità di cui alla premessa del presente contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi
nazionali di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente
contratto nazionale di lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità
organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli E.B.T.;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali
accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e
dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni
locali.
2. Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto nazionale di
lavoro e di altri contratti ed accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di
applicazione del presente contratto nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame
della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
3. L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo,
dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della
vertenza.
4. La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
5. Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da
notificare a tutte le parti interessate.
6. Le funzioni di segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da
un rappresentante dei datori di lavoro.
7. In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del
lavoro.
Art. 31 (Commissioni paritetiche territoriali)
1. Le Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti
effettivi e supplenti in seno alle Commissioni paritetiche territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti
anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni sindacali
locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie
collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
3. Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Art. 32 (Procedure per la composizione delle controversie collettive)
1. Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei
contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
2. Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o
comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
3. Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la
propria libertà d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un
accordo entro i venti giorni successivi.
4. Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
5. Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni
dirette.
6. La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna
Organizzazione locale della FILCAMS, della FISASCAT, dell'UILTuCS e da tanti rappresentanti dell'Associazione
locale imprenditoriale aderente alla FEDERALBERGHI o alla FIPE o alla FIAVET o alla FAITA-FEDERCAMPING
quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
7. La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta
con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
8. La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
9. La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale
in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della
controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione
autentica del presente c.c.n.l., che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale.
10. Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la
Commissione paritetica nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
11. Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un
tentativo di conciliazione tramite la Commissione paritetica nazionale.
12. A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione paritetica nazionale
corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti
nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
13. La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al
successivo art. 33. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di conciliazione,
monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.
Art. 33 (Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali)
1. Ai sensi degli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro
subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente
saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.
2. La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale Organizzazione
sindacale degli imprenditori alla quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato (Federalberghi o Fipe o FaitaFederacamping o Fiavet) e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il
dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (Filcams Cgil o Fisascat Cisl o Uiltucs Uil).
3. La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l'Ente bilaterale
territoriale, cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.
4. La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso
la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
5. La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci
giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le Organizzazioni cui aderiscono
e/o conferiscono mandato.
6. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
7. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
8. Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di
mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la
relativa attestazione.
9. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate
e dai componenti la Commissione.
10. I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione
anche parziale sulla quale le parti concordano.
11. La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la
Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è
conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e
delle rispettive Organizzazioni sindacali.
12. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, né degli accordi
territoriali. L'interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione paritetica
nazionale per il c.c.n.l. ed alla Commissione paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione
di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
13. Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti
stipulanti il presente c.c.n.l. Copia dell'accordo dovrà essere inviata all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo per
l'inclusione nell'archivio dei contratti.
Art. 34 (Collegio arbitrale)
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile o all'art. 33 del presente contratto,
non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il
deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,
un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1° comma. Il Collegio arbitrale competente è quello
del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e
contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa
aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza
sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a
mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a
manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti
possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla
segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente
competente (Federalberghi o Fipe o Fiavet o Faita-Federacamping), un altro designato dalla Organizzazione sindacale
territoriale (Filcams o Fisascat o Uiltucs) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di
Presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la
conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i
nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò,
sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per
territorio.
7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il
quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva
comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di
ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla
segreteria di cui all'art. 33.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11
agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito
regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater del codice di
procedura civile.
Art. 35 (Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari)
1. Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall'art. 7 della legge n.
300/1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la
costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato.
2. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione
stessa.
3. L'elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti
il presente contratto.
4. La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio
rappresentante in seno al Collegio.
5. Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento
dell'invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
6. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
7. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Art. 36 (Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali)
1. Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'art. 33, per il
tentativo di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 per l'impugnativa del
licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
3. Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro
competente per territorio.
4. Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti
giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento
della controversia al Collegio arbitrale.
5. Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto
di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108. Nel caso in
cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine
massimo di tre giorni.
6. Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza
che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al
lavoratore.
7. L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima
retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della
impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle parti.
8. La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità
superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
9. Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 37 (Funzionamento delle Commissioni paritetiche)
1. Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle specifiche
normative previste per ciascun comparto nella Parte speciale.
2. Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia.
Capo VII
Attività sindacale
Art. 38 (Delegato aziendale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare
congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di
lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
2. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dichiarazione a verbale
In caso di modifiche della regolamentazione della rappresentanza sindacale, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.
Art. 39 (Dirigenti sindacali)
1. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno
parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
contratto;
b) di Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle
norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle RSA., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio
1994 (allegato P).
2. L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione sindacale di
appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
3. Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di
dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa,
deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
4. Il mandato di delegato aziendale di cui all'art. 38 e di dirigente sindacale di cui alla lett. b) del 1° comma del presente
articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e
pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
5. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra Direzione aziendale e Comitato
elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.U. i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda,
alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
6. Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle R.S.U., gli eletti che vengano nuovamente assunti
nella stagione successiva all'elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussitono i presupposti
numerici di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (Allegato P).
Art. 40 (Permessi sindacali retribuiti)
1. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 39 nella misura di uno per esercizio e
per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle
riunioni degli Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
2. Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei
dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
3. I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lett. c) dell'art. 39 hanno diritto, per l'espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti.
4. Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero di cui alla precedente lett. b).
5. Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all'art. 24 del c.c.n.l. Turismo 30
maggio 1991.
6. I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c)
del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per
ciascun dipendente.
7. Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al 1° comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Chiarimento a verbale
I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
Art. 41 (Permessi sindacali non retribuiti)
1. I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 39 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
3. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 42 (Diritto di affissione)
1. E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far
affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non
accessibile alla clientela.
2. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
3. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione
dell'esercizio.
Art. 43 (Assemblea)
1. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori
dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità
aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione
dell'ordine del giorno.
3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno
normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo
preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto
dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive
e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e
il servizio di vendita al pubblico.
Art. 44 (Referendum)
1. Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di
lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria
particolarmente interessata.
Art. 45 (Norme generali)
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela
dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994
(Allegato P)
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva
dell'Unione europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese di dimensioni comunitarie.
Art. 46 (Norma transitoria)
1. Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991
riferite alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'articolo 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le elezioni
delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente
c.c.n.l.
Art. 47 (Contributi associativi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il
c.c.n.l. turismo nella misura dell'uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per
quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente
sottoscritta dal lavoratore.
2. La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.
3. L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e
contingenza", "della contingenza".
Titolo III
Classificazione del personale
Art. 48 (Classificazione del personale)
Declaratorie
1. I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali di cui due relativi alla
categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio
1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari,
che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
Art. 49 (Valorizzazione della professionalità)
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del
personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione
europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed
organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale
approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il c.c.n.l. turismo sei mesi prima della
scadenza del presente contratto.
Art. 50 (Inquadramento)
1. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove
espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella Parte speciale del presente
contratto distinta per ciascun comparto.
2. Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste,
l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di
mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni nazionali.
3. Salvo le materie espressamente modificate dal presente contratto, la nuova classificazione unica non modifica le
norme contenute nel contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel contratto nazionale di lavoro 13
marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel contratto nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di viaggi e
turismo, nel contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi contratti
nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni
impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (Allegato P al c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991).
4. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e
delle singole norme che nell'ambito dell'intero contratto.
5. La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative
che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei
contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
6. Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da alberghi diurni e da campeggi si fa riferimento, ai fini dei
diversi trattamenti previsti dai precedenti contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il
personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all'Allegato P del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
7. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la
stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l'estensione dei
trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno
come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie e con esse
delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Art. 51 (Passaggi di qualifica)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre
mesi.
Art. 52 (Mansioni promiscue)
1. In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore
professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia
carattere accessorio o complementare.
Titolo IV
Mercato del lavoro
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le Parti stipulanti il c.c.n.l. turismo, premesso che:
- il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di
investimenti professionali;
- la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore
e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul
rapporto a tempo indeterminato;
- la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre
maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
- le recenti norme prevedono una attribuzione alle regioni dei poteri sull'organizzazione dell'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della Unione europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre
più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;
- condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di
costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori,
può essere svolto dagli Enti bilaterali.
In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di
collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del
settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:
- riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli
occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per
l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro.
Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore,
come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei
lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'Ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e
le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli Enti bilaterali del
turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle
esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).
Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla
rete degli Enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la
possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dopo la premessa al titolo IV, è inserita la seguente dichiarazione:
Dichiarazione a verbale
In caso di modifiche delle norme che disciplinano il mercato del lavoro, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.
Capo I
Apprendistato
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il
collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti
assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze.
L'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza
sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione
indispensabile per l'utilizzo degli strumenti dal presente capo.
---------N.d.R.: L'accordo 22 dicembre 2011 prevede quanto segue:
Premesso che
- le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori del settore turismo, il 20 febbraio 2010 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione
esclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, in attuazione dell'art. 49, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un
percorso efficace di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del capitale umano;
- le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile,
alla luce dell'evoluzione legislativa.
Visti
- le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
- comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti";
- comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono
altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede
legale";
- la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011;
- l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011.
Concordano
- di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione
esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011;
- di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011;
- di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina
dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità.
Le parti concordano altresì
di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale
nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Il comma 4 dell'articolo 6 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato.
I commi 3 e 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati.
Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il seguente:
Art. 14 bis
(1) La durata della formazione di cui all'articolo 14 e, conseguentemente, la durata massima del rapporto di apprendistato di cui all'articolo 13 possono essere
rideterminate come segue:
Livello di inquadramento
Durata rapporto Durata formazione (**)
(mesi)
(ore medie annue)
2° (*), 3° (*)
46
60
4° (*)
40
60
2°, 3°, 4°, 5°, 6°s
34
60
6°
22
45
(*) Per le sole qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli dei profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano (articolo 1,
comma 17, legge n. 92 del 2012; Allegato 4, accordo 17 aprile 2012).
(**) Resta inoltre fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13, per i quali la formazione sarà determinata nelle misure previste dall'articolo 14.
(2) I valori indicati al comma 1 sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo, valevole come "apprendimento formale";
b) l'apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli come "apprendimento non formale";
c) l'apprendista ha maturato esperienze valevoli come "apprendimento informale".
(3) Le parti, nel riservarsi di aggiornare la disciplina della materia dopo l'attivazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, stabiliscono che, ai fini di cui al precedente comma 2:
- la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente potrà essere accertata dal datore di lavoro, mediante acquisizione del relativo titolo o idonea
autocertificazione;
- il datore di lavoro potrà richiedere al competente ente bilaterale del turismo di verificare ed attestare la sussistenza di elementi equivalenti a quelli di cui alle lettere
b) e c) del comma precedente.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che, in sede di stesura del nuovo testo contrattuale, il testo dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sarà recepito all'interno
del titolo IV del c.c.n.l. Turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti, visto quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
legge 9 agosto 2013, n. 99, si riservano di valutare la necessità di modificare la disciplina contrattuale dell'apprendistato, anche al fine di tenere conto delle linee
guida che potranno essere adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Art. 53 (Tipologie di apprendistato)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Art. 54 (Durata)
1. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Inquadramento finale Durata (mesi)
2, 3, 4
48
5, 6s
36
6
24
2. In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Art. 55 (Numero di apprendisti)
1. Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni
lavoratore qualificato.
2. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non
si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di
apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di
assumere un apprendista.
Art. 56 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario
perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
d) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi,
anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia
dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Art. 57 (Obblighi dell'apprendista)
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e
seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di
studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 58 (Retribuzione)
1. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di
pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno: 80%
- secondo anno: 85%
- terzo anno: 90%
- dal quarto anno: 95%
2. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
3. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la
retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Art. 59 (Formazione)
Premesso che:
l'apprendistato nel settore Turismo rappresenta un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie
per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei
giovani nel mercato del lavoro;
l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che,
nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei
rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'apprendimento in azienda e, in particolare,
l'apprendistato quale strumento formativo che contribuisce alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva
di una formazione superiore che integra formazione e lavoro;
il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale"
nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o
esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnicoprofessionali e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
l'articolo 23, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ha introdotto all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 5 ter che stabilisce che
"in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la
nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione
della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo";
l'accordo di rinnovo del c.c.n.l. Turismo 27 luglio 2007 ha innovato la disciplina dell'apprendistato attivando
l'apprendistato professionalizzante.
Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di attuare quanto disposto dall'articolo 49,
comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Le disposizioni di cui alla presente intesa saranno
applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive intese, anche all'apprendistato per l'esercizio del diritto
dovere di istruzione e formazione (articolo 48, decreto legislativo n. 276 del 2003) e per l'apprendistato di alta
formazione (articolo 50, decreto legislativo n. 276 del 2003).
1. La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, secondo periodo, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i criteri ed i requisiti stabiliti nel presente capo.
2. Il presente capo costituisce un "sistema minimo standard di regole" per l'attivazione dell'apprendistato
professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda
del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di
esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi
l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli enti bilaterali del turismo.
3. La formazione aziendale è costituita da percorsi dì formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un
monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale.
4. L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne
organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in
modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle
tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
5. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si
svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano
nel computo dell'orario dì lavoro.
6. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto in premessa al presente Capo
attraverso la dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per
territorio (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza,
assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea
posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel
piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree
tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
c) compilazione della "scheda formativa".
7. II datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'ente
bilaterale del turismo competente per territorio.
8. Qualora la formazione di base si svolga all'interno dell'azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle
aree di contenuti "disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro" avverrà utilizzando la strumentazione
condivisa dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. nell'ambito del progetto Verso il 2000 e del progetto Giotto.
Art. 60 (Verifica di conformità)
1. Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto
possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali, la verifica della conformità dei piani formativi per
la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente Contratto. Il monitoraggio
dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito
all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria fra le associazioni
datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
2. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 1 è svolta dall'ente bilaterale nazionale del turismo, al
quale è affidato anche il compito di monitoraggio.
Art. 61 (Impegno formativo)
1. L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:
120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
80 ore medie annue per il livello sesto.
2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero,
l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla
effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3. Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di
cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni riportate in
premessa al presente capo.
4. Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma
precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle
mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
5. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione
accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
6. È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
7. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di
svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto
delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Apprendistato - Impegno formativo
Art. 62 (Profili formativi)
1. In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante, définiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel
caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente
intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente
per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella
contrattazione collettiva del settore.
2. Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'EBNT potrà stipulare apposita convenzione con
l'ISFOL.
3. Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si
rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
Art. 63 (Intese con le Regioni e le Province autonome)
1. La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del
contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese
con le regioni e le province autonome.
2. In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle
qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, il contratto di apprendistato potrà essere
stipulato solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella
del corrispondente corso di studi.
Art. 64 (Apprendistato in cicli stagionali)
1. In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque
consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi
rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
2. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata
eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
3. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione
presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione
riconoscono ai lavoratori qualificati.
Art. 65 (Trattamenti normativi)
1. Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i
lavoratori qualificati.
Art. 66 (Assistenza sanitaria integrativa)
1. L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1 ° luglio 2009.
Art. 67 (Clausola di salvaguardia)
1. Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
Capo II
Lavoro a tempo parziale
Art. 68 (Lavoro a tempo parziale)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di
lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
2. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal
presente contratto.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi
di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei
lavoratori, anche già occupati.
4. In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita
l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative
dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'art. 23, 1° comma della legge n. 56/1987, in
aggiunta a quanto stabilito dall'art. 79 del presente contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato
deve rispondere a quanto previsto dal successivo art. 69.
5. L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'art. 108 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lett. a) e b).
5. Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità
stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
Art. 69 (Instaurazione del rapporto)
1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale,
mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento
della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3. La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti
dal presente articolo.
4. In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere
concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni
variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti
minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
5. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di
eventuali limiti orari massimi.
Art. 70 (Caratteristiche del rapporto)
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali
nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di
anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze
organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue,
salvo comprovati impedimenti.
3. Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
4. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti
normativi contrattuali.
5. In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie
ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la
maggiorazione percentuale del 30 per cento.
Art. 71 (Esame congiunto)
1. La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto
della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare
svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei
permessi retribuiti.
Art. 72 (Condizioni di miglior favore)
1. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui
al presente Capo.
Art. 73 (Clausole flessibili e clausole elastiche)
1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulati il presente c.c.n.l.
potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole
elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
2. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando
le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non
siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi
articoli 74 e 75.
3. L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
4. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che
autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
5. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Art. 74 (Disciplina delle clausole flessibili)
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione.
2. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente
stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore
in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla
quota oraria della retribuzione.
Art. 75 (Disciplina delle clausole elastiche)
1. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della
prestazione lavorativa annua concordata.
2. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della
quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e
convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione.
Art. 76 (Modalità applicative)
1. Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli 74 e 75 non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del
compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti articoli 74 e 75, a fronte dell'applicazione di
clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno
120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
3. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare
il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'articolo 134 del presente c.c.n.l. debitamente comprovate.
5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà
essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
6. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione
delle clausole elastiche.
7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 77 (Part-time weekend)
1. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine
settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione
potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Dichiarazione a verbale
Le parti promuoveranno iniziative presso gli Organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema
previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto
all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
Capo III
Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione
Art. 78 (Disciplina del lavoro a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia
consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti
dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative
previste nella Parte speciale del presente contratto.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata
dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro
puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
3. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
---------N.d.R.: L'accordo 21 novembre 2012 prevede quanto segue:
Visti
- l'accordo del 12 giugno 2008 e il c.c.n.l. turismo del 20 febbraio 2010;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 e la legge 7 agosto 2012, n. 134;
considerati
- l'andamento strutturalmente irregolare e discontinuo della domanda di servizi turistici;
- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge concernenti la disciplina della durata dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo, che affidano alle
Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il compito di plasmare le regole generali adattandole alle specificità settoriali, territoriali
ed aziendali;
stabiliscono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale
che l'intervallo di cui alla lett. a) del comma 1, dell'art. 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è fissato in venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte
le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o
aziendale.
Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare le condizioni
dell'eventuale continuità applicativa dell'intesa.
Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. turismo, si impegnano in ogni caso ad incontrarsi
tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dopo l'articolo 78 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ..... - Contratto a-causale
(1) Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, al fine di favorire l'inclusione nel mercato del lavoro e l'aumento del tasso di occupazione, stabiliscono
che le previsioni di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 possano trovare applicazione per l'assunzione di:
- percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, C.i.g.o., C.i.g.s., mobilità, ecc.);
- disoccupati con più di 45 anni;
- appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999.
(2) La tipologia di contratto a termine di cui al comma precedente potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro
subordinato con il medesimo datore di lavoro, fermo restando che la somma della durata complessiva dei diversi rapporti non potrà eccedere i 18 mesi.
(3) Maggiore durata potrà essere stabilita dalla contrattazione collettiva di secondo livello che potrà anche attivare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori.
(4) La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle aziende di stagione di cui agli articoli .......
Art. 79 (Limiti quantitativi)
1. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente,
quali:
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile
far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di
contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- per le coperture di posizione non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo
art. 80.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere
temporaneo e/o contingente.
2. Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui al presente articolo sarà
contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione
integrativa, aziendale e/o territoriale:
Base di computo N. lavoratori
0-4
4
5-9
6
10 - 25
7
26 - 35
9
36 - 50
12
Oltre 50
20%
3. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente
articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano
alle aziende di stagione.
Art. 80 (Nuove attività)
1. I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata
limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'Organizzazione aziendale e comunque non eccedente i
dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 81 (Sostituzione e affiancamento)
1. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori,
quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie,
mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
2. L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
3. In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per
maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
4. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o
affiancamento.
Art. 82 (Stagionalità)
1. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al
pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti, nel darsi atto che con il presente c.c.n.l. sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle
particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi
strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
2. Le parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali dell'impiego nelle aziende di stagione,
concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale,
previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Art. 83 (Intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno)
1. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati
periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
2. Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'art. 85, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al
presente articolo.
Art. 84 (Cause di forza maggiore)
1. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi
o calamità naturali.
Art. 85 (Monitoraggio)
1. In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di
ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica
quadrimestralmente alle Rappresentanze sindacali (R.S.A./R.S.U.) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali
delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato
stipulanti nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della Associazioni dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o
conferisca mandato.
3. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle
caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'Ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione
presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
4. All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli Organi del
collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal centro di servizio, da cui risulti
l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia
di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Art. 86 (Diritto di precedenza)
1. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e
83 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
2. Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il
lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo
comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
3. La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire
all'azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta
comunicazione, salvo comprovato impedimento.
4. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori
che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi
di non applicazione.
Art. 87 (Disciplina della successione dei contratti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, con l'avviso comune 12 giugno 2008 (allegato B), così
come integrato dall'accordo del 20 febbraio 2010, hanno convenuto quanto segue:
a) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5,
comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può
essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;
b) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del decreto
legislativo n. 368 del 2001 non trova applicazione:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai
sensi degli articoli 82 e 83 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella
riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.
c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 4 quater, del decreto
legislativo n. 368 del 2001, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia
del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che
abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 82 e 83 del presente Contratto.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Al comma 1 dell'articolo 87 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
c) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, non trova applicazione:
- nei casi di cui alla precedente lettera b);
- nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine a-causale di cui agli articoli 82, comma 1, 205 e 254 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.
Art. 88 (Informazioni)
1. Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili
possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o
presso l'Ente bilaterale territoriale competente.
2. In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a
tempo determinato in forza.
Art. 89 (Formazione)
1. Le parti concordano di affidare alla rete degli Enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad
agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Capo IV
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 90 (Casi di ricorso)
1. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla
contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il
normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte
con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile
alla ricerca di personale idoneo alla mansione.
2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo
determinato di cui alle lett. a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro l'otto per cento dei lavoratori dipendenti, con
un minimo di tre lavoratori somministrati.
3. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente
articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di
stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si
computano per intero.
4. La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è
subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la
volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
Art. 91 (Comunicazioni)
1. In coerenza con lo spirito del presente contratto e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di
ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato comunica alle Rappresentanze sindacali (R.S.A./R.S.U.) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni
territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato prima della stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2. La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della Associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o
conferisca mandato.
3. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle
caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'Ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione
presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Art. 92 (Formazione)
1. L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori somministrati e richiedere i relativi finanziamenti.
Capo V
Lavoro extra e di surroga
Art. 93 (Lavoro extra e di surroga)
1. Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non
superiore a tre giorni:
- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
2. I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel
rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
3. Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
Capo VI
Lavoratori studenti
Art. 94 (Lavoratori studenti)
1. Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo
dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori
studenti, regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale
apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.
Capo VII
Contratto di inserimento
Art. 95 (Contratto di inserimento)
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto,
qualora in ragione dell'età non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato, si applica
per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.
2. E' allegato al presente contratto l'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria per i contratti
di inserimento (allegato R).
Capo VIII
Lavoro ripartito
Art. 96 (Lavoro ripartito)
1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione
lavorativa subordinata.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma
restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione
ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
3. Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.
4. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con
cadenza almeno settimanale.
5. Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera
prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
6. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di
lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere
sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del c.c.n.l.
Capo IX
Appalto di servizi
Art. 97 (Appalto di servizi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente,
convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti
stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto
derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto
dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto.
2. Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
3. Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità
di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, alla
salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai
dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi
offerti ai lavoratori della stessa.
4. Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti
riprenderanno la propria libertà d'azione.
5. Esperite le procedure di citi ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere,
l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il
rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente
c.c.n.l. Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai
propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
6. Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto
sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui
trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria
aperta.
8. L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 o 31 per richiedere di attestare la
sussistenza di un appalto genuino.
9. Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui al comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno
rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 33 del presente Contratto, con l'assistenza
dell'organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
10. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, è inserito il seguente:
(2 bis) Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti
organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli
imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente contratto.
Al comma 5 dell'articolo 97 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola "camere" sono inserite le parole "ed altri servizi".
Dopo l'articolo 97 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, è inserita la seguente:
Dichiarazione a verbale
Al fine di ridurre l'incertezza interpretativa delle norme sull'appalto, nonché di prevenzione del contenzioso in materia, le parti concordano di istituire una
commissione paritetica che esamini, anche avvalendosi del supporto operativo dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, le disposizioni di cui all'articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 4, comma 31, lettera a) e b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche
ed integrazioni.
Appalti
Capo X
Telelavoro
Art. 98 (Telelavoro)
1. In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo
interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra
UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.
Telelavoro
Capo XI
Lavoratori stranieri
Art. 99 (Promozione dell'integrazione)
1. Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di
promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori,
anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali
e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
2. Le parti si impegnano altresì a promuovere l'accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal
presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni
concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Lavoratori stranieri
Art. 100 (Lavoro stagionale)
1. L'esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all'articolo 86 del presente contratto
costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Lavoratori stranieri stagionali
Art. 101 (Convenzioni)
1. Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale.
2. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
3. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'osservatorio nazionale sul mercato del
lavoro istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo, per il tramite del competente ente bilaterale
territoriale.
Lavoratori stranieri - Convenzioni
Art. 102 (Competenze linguistiche)
1. Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del
fondo di formazione continua per il settore terziario.
Lavoratori stranieri - Competenze linguistiche
Art. 103 (Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Gli Enti Bilaterali territoriali del settore Turismo possono svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini
dei disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Le parti convengono che i contratti di lavoro di cui all'articolo 93 del presente contratto (lavoro extra e di surroga)
possono costituire uno strumento utile a concorrere alla realizzazione dei requisiti che la legge richiede per il rinnovo
del permesso di soggiorno.
Lavoratori stranieri - Permesso di soggiorno
Art. 104 (Traduzione del testo contrattuale)
1. Le parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo il compito di predisporre la traduzione in lingua
straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori,
che sarà predisposta dalle parti stesse.
Lavoratori stranieri - Traduzione del c.c.n.l.
Capo XII
Quote di riserva
Art. 105 (Quote di riserva)
1. Ai sensi del 3° comma dell'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed
integrazioni, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei livelli 4, 5, 6, 6s, e 7 a condizione che abbiano
già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da
istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
- le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze
della gestione precedente.
Titolo V
Rapporto di lavoro
Capo I
Instaurazione del rapporto
Art. 106 (Assunzione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al lavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio
del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto, l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al
lavoratore, l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.
2. Il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un documento di
identità e il codice fiscale, il libretto di idoneità sanitaria, le certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze
acquisite, delle esperienze professionali maturate.
3. Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di lavoro la sua residenza e dimora e a notificare
immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.
Capo II
Periodo di prova
Art. 107 (Periodo di prova)
1. La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di
esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento
di fine rapporto.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito
per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
3. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia
dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Livelli Durata
A e B 180 giorni
1
150 giorni
2
75 giorni
3
45 giorni
4e5
30 giorni
6S
20 giorni
6e7
15 giorni
5. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa,
fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia
già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo
di prova.
7. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro
dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
Capo III
Orario di lavoro
Art. 108 (Orario normale settimanale)
1. La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella Parte
speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi
dell'aria aperta.
2. I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
3. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1 del R.D. 15 marzo 1923, n.
692, in relazione all'art. 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o
amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 109 (Durata massima dell'orario di lavoro)
1. Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
2. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Art. 110 (Riposo giornaliero)
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro
organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la
fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso
potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere
consecutivi.
Art. 111 (Riduzione dell'orario)
1. Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 108, viene concordata una riduzione
dell'orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni ed agenzie di viaggi pari a 104 ore.
2. Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
3. Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54/1977 (e con
esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore
di cui al 2° comma dell'art. 52 del c.c.n.l. 8 luglio 1982.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della
durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi
saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da
non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, lett. m), e comma 5, lett. i) in presenza di particolari esigenze produttive
aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma
precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori
interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
6. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal c.c.n.l. 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si
intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al 3° comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o
permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
7. I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della
scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno
seguente.
8. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della
determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così
ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale
frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il
comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 277.
9. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
10. Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi, retribuito in
tutto o in parte con la percentuale di servizio, avverrà secondo quanto previsto nella Parte speciale del presente
contratto.
Art. 112 (Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)
1. La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente
contratto.
Art. 113 (Distribuzione dell'orario settimanale)
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente
contratto.
2. In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e
relativi orari e delle qualifiche del personale.
Art. 114 (Flessibilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno
essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi
di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a
quelle prescritte dal precedente art. 108 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello
prescritto dall'art. 108 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di
durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 108 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art.
108 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere,
fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei
settimane consecutive.
4. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento
avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di
maggior prestazione lavorativa.
5. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e
4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di
permessi, di cui all'art. 111 è elevato a 116 ore.
6. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi
ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra
Direzione aziendale e R.S.U. o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze
dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame
congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si
darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino
fondati e giustificati impedimenti.
7. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva
all'orario comunicato al lavoratore.
8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti
esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane,
applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di
lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del
monte ore di permessi di cui all'art. 111 del presente contratto.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dopo l'articolo 114 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Articolo ..... - Orario medio in regime di flessibilità
(1) Le organizzazioni stipulanti si danno atto che l'andamento altalenante ed irregolare della domanda turistica comporta difficoltà per l'organizzazione del servizio
ed induce il frazionamento della durata dei rapporti di lavoro.
(2) Le parti conseguentemente concordano, anche al fine di incentivare la continuità ed il prolungamento dei rapporti di lavoro, di adottare in via sperimentale
nell'arco della vigenza del presente contratto, la seguente disciplina dell'orario medio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66.
(3) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un minor apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata
inferiore alle quaranta ore settimanali, senza riduzioni della normale retribuzione mensile. Le mancate prestazioni sono compensate da prestazioni di durata
equivalente svolte nell'arco delle 13 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, sono detratte dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo
111 del presente c.c.n.l.
(4) A fronte della eventuale necessità di avvalersi di un maggior apporto di prestazioni lavorative, è possibile procedere allo svolgimento di prestazioni di durata
superiore alle quaranta ore settimanali, senza corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro straordinario. Tali prestazioni sono compensate da
riposi di durata equivalente fruiti nell'arco delle 8 settimane successive o, qualora tale condizione non si realizzi, il monte ore di permessi retribuiti di cui all'articolo
111 del presente c.c.n.l. sarà incrementato in misura pari alla durata delle prestazioni non compensate, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario verrà
liquidata.
(5) Al fine di perseguire l'obiettivo di prolungare la durata dei rapporti di lavoro fino ed oltre le 13 settimane, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato (con esclusione dei contratti stipulati per ragioni sostitutive e dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi), le
compensazioni di cui ai commi precedenti potranno avvenire lungo tutto l'arco del rapporto di lavoro. Il contratto individuale potrà consentire che la data esatta di
scadenza sia determinata tenendo conto di eventuali riposi compensativi di cui al comma 4 del presente articolo e di eventuali permessi di cui all'articolo 111 non
goduti. In tal caso, in luogo del trattamento di cui all'articolo 122 e al comma 4 del presente articolo, si terrà conto della maggiore durata del rapporto ai soli fini del
calcolo dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, con esclusione del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto di legge e contrattuale.
(6) Resta fermo, in ogni caso, il diritto al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente c.c.n.l. nonché la possibilità
che le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU o delegato aziendale) richiedano un incontro per l'esame congiunto delle eventuali problematiche
applicative.
(7) Il numero massimo di settimane di cui ai precedenti commi 3 e 4 può essere elevato sino a:
a) 26 settimane, con riduzione dell'orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni settimana effettivamente utilizzata in aggiunta alle 13 settimane, da riconoscersi ai
lavoratori interessati dall'effettiva applicazione del meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'articolo 111 del presente c.c.n.l.; in tal caso, sarà
resa una previa informativa alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU o delegato aziendale), le quali potranno richiedere lo svolgimento di un
incontro, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., finalizzato al raggiungimento di intese;
b) 52 settimane, previo accordo, da definirsi in sede aziendale, interaziendale o territoriale, con l'assistenza delle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., prevedendo l'elevazione del monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 111 sino a 128 ore annue.
Nelle ipotesi diverse da quelle previste dal presente comma, il numero di permessi di cui all'articolo 111 che può essere utilizzato ai sensi del comma 3 del presente
articolo, non potrà essere superiore a:
- 72 ore annue a compensazione delle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2015;
- 64 ore annue a compensazione delle prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2016.
(8) Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(9) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punti I (aziende alberghiere), Il (complessi turistico-ricettivi dell'aria
aperta), VII (porti ed approdi turistici), VIII (rifugi alpini) del presente c.c.n.l.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, fermo restando
l'applicabilità delle clausole elastiche e flessibili di cui agli articoli 73 e seguenti del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010.
(11) La contrattazione integrativa può stabilire previsioni diverse.
(12) Il comma 8 dell'articolo 114 nonché gli articoli 115 e 123 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati, fatti salvi gli accordi di secondo livello raggiunti
in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti opereranno una valutazione congiunta dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in occasione del rinnovo del c.c.n.l.
Art. 115 (Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo)
1. Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè
attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità
necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle
ferie e dei permessi.
2. Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese,
volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le
esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore
regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
3. Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della
possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il
raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie
concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del
presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
4. I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte
salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 108, nonché tutti gli aspetti concernenti
maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per
le relative materie.
5. In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in
tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
6. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva
prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti
o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del
periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di
cui al presente articolo.
7. Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei
programmi definiti.
8. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi, di cui all'art. 111 è elevato a 128 ore.
9. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla
prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 116 (Orario di lavoro dei minori)
1. L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti)
non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
2. I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di
lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
3. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei
campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni
previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
4. L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 113.
Art. 117 (Riposo dei minori)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'articolo 13 del
decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due
giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi
possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
2. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello
spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il
riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Art. 118 (Recuperi)
1. E' ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor
lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di
un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. 119 (Intervallo per la consumazione dei pasti)
1. E' demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire
la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
Art. 120 (Lavoro notturno)
1. Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 121 (Lavoratori notturni)
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 novembre 1999, n.
532 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo notturno, è quello specificato per ciascun comparto nella Parte
speciale del presente contratto agli artt. 218, 269, 301, 380.
2. L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
3. I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite.
4. Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari
plurisettimanali di cui agli artt. 114 e 115 del presente contratto.
5. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
6. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
accertata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 532/1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri
ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
7. Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore
potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 33 del presente contratto.
8. I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti
applicabile.
9. Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10
del decreto legislativo n. 532/1999.
Art. 122 (Lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per
tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 108 e 114 a
seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
3. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal
2° comma del presente articolo.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
5. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso
cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia
compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
6. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato
prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito
occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire
se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
7. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al 2° comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro
svolto è effettuata con mezzi meccanici.
8. Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella Parte speciale
del presente contratto.
Art. 123 (Riposi compensativi)
1. Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i
lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 122, al godimento di riposi compensativi di pari
durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
2. I congedi di conguaglio di cui all'art. 114 nonché i permessi non goduti di cui all'art. 111 concorrono, insieme ai
riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
3. Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell'intera
diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un
dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
4. E' comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
5. Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta
al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel darsi atto che con il presente c.c.n.l. sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle
particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore
specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica.
Nota a verbale
Le parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL (Allegato E) relativamente all'attuazione del
presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente Capo nello spirito informatore
della stessa. Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per
l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme
contrattuali previste dal presente Capo.
Capo IV
Riposo settimanale
Art. 124 (Riposo settimanale)
1. Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
2. Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il
funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la
compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Art. 125 (Modalità di godimento del riposo settimanale)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente c.c.n.l. in materia di consultazione e confronto sulle modalità di
godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della
contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata
complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei
giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad
esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano
in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
Art. 126 (Lavoro domenicale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo
settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per cento della
quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di
domenica.
2. Relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del trattamento di cui al 1° comma del presente articolo, le
parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella
determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.
3. Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all'art. 44 del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, di seguito riportato.
"In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, circa la legittimità del godimento del riposo
settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a
ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che
delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei
trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto,
riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo
di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e
contingenza", "della contingenza".
Capo V
Festività
Art. 127 (Festività)
1. Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:
Festività nazionali:
Anniversario della Liberazione: 25 aprile
Festa del Lavoro: 1° maggio
Festa della Repubblica: 2 giugno
Festività infrasettimanali:
Capodanno: 1° gennaio
Epifania: 6 gennaio
Lunedì di Pasqua: mobile
Assunzione: 15 agosto
Ognissanti: 1° novembre
Immacolata Concezione: 8 dicembre
S. Natale: 25 dicembre
S. Stefano: 26 dicembre
Patrono della città
2. In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà
subordinato alle esigenze aziendali.
3. Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata
prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
4. A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere
corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
5. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una
indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.
6. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei
giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
7. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera,
la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun
comparto nella Parte speciale del presente contratto.
8. Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la
percentuale di servizio si rinvia alla Parte speciale del presente contratto.
Art. 128 (IV novembre)
1. Il trattamento del giorno della Unità nazionale 4 novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5
marzo 1977, n. 54, è quello previsto dai commi seguenti.
2. Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la
retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il
godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore,
alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
3. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a
prestare servizio nella suddetta giornata.
4. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione
contrattuale senza alcuna maggiorazione.
5. Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle
disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i
criteri in proposito previsti dal presente contratto nazionale di lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli
Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
6. Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla Parte
speciale del presente contratto.
Capo VI
Ferie
Art. 129 (Determinazione del periodo di ferie)
1. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa
qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
2. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e
le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'art. 127, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all'art. 128,
conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo
settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili
cadenti nel periodo stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in
materia. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti
contratti nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
Art. 130 (Modalità di fruizione)
1. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di
conguaglio laddove venga adottato.
2. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
3. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e
lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
4. L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze
aziendali.
5. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella Parte
speciale del presente contratto.
6. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in
servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
7. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della
determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la
corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o
superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e
campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 277.
8. Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'art. 123.
9. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza
per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
10. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
11. Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza
pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
12. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche
competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
13. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo
restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle
spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.
14. Per i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell'attività aziendale previsti per le aziende alberghiere e per i
campeggi, si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte speciale del presente contratto rispettivamente agli artt. 221 e
272.
Art. 131 (Ricongiungimento familiare)
1. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di
residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei
picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza
dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti
e la flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 132 (Rinvio alla contrattazione integrativa)
1. E' affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la
facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.
Capo VII
Permessi e congedi
Art. 133 (Congedo per matrimonio)
1. Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di
calendario per contrarre matrimonio.
2. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
3. Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la
celebrazione del matrimonio.
4. Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
5. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Art. 134 (Congedo per motivi familiari)
1. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, nipoti,
genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà
diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza,
reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario.
Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla
distanza del luogo da raggiungere.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di attuazione di cui
al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il
lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e
complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno dei cinque sopracitati, diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.
3. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
4. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
5. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con
altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Art. 135 (Permessi per elezioni)
1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da
leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla
durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti,
giorni di attività lavorativa.
Art. 136 (Permessi per lavoratori studenti - diritto allo studio)
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base
alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore pro capite in un triennio e
nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni
triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1978 - moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari al decimo del numero
totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non
dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
4. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività.
5. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso
di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con
l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
6. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che
saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
7. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e
determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo,
la Direzione aziendale d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e fermo restando quanto
previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore
complessivo in base a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
8. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di
effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
9. Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.
10. E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere
congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano la acquisizione di più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche dell'attività turistica.
11. Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del presente
contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
12. A decorrere dal 27 luglio 2007 i permessi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per frequentare
corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente articolo, in collegamento con la
progressiva elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età di diciotto anni, sino a riferirlo anche all'acquisizione del
diploma di scuola secondaria superiore.
Capo VIII
Norme di comportamento
Art. 137 (Doveri del lavoratore)
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in
particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le
conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla
posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con
l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni
di legge;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona
nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da
comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo
contraddittorie al suddetto rispetto;
h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi
vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali,
dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire comportamenti riconducibili a forme di
molestie sessuali. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente c.c.n.l. una
specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti
legislativi in materia.
Art. 138 (Sanzioni disciplinari)
1. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
2. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
3. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante
comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria
difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
4. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza
dell'infrazione e delle relative circostanze.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
6. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata
entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale
comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato
mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
7. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il
lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni;
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati
alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
8. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione
per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
9. Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi
di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
10. L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
11. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
12. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all'art. 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
13. Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.
Art. 139 (Assenze non giustificate)
1. Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono
essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
2. Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel
caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non
corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della
retribuzione non corrisposta.
Art. 140 (Divieto di accettazione delle mance)
1. Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con
provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 138.
Art. 141 (Consegne e rotture)
1. Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà
custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale
pregiato e di notevole valore intrinseco.
2. Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
3. In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo
risarcimento nella misura da stabilirsi negli accordi integrativi territoriali.
4. Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate
posteriormente all'accertamento del danno.
5. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la
possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
6. In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
7. In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale è
tenuto all'immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di
ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all'interessato a qualsiasi titolo.
8. In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di
aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
Art. 142 (Corredo a abiti di servizio)
1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui all'art. 98 del
c.c.n.l. 14 luglio 1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
2. Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
3. Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino
l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e
relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere
restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
5. Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
Capo IX
Norme specifiche per l'area quadri
Art. 143 (Disposizioni generali)
1. Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le
norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
2. Le parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica quadro e con la presente
disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Art. 144 (Assistenza sanitaria integrativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. I quadri del settore turismo devono essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i quadri del settore
terziario (Qu.A.S.).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 302,00 a carico dell'azienda e
in euro 42,00 a carico del Quadro. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro
340,00 a carico dell'azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.
3. La quota costitutiva una tantum è fissata in euro 302,00 a carico dell'azienda. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
quota costitutiva una tantum è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Dopo l'articolo 144 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, è inserita la seguente:
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a valutare la possibilità di adeguare la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori alla Cassa di assistenza Sanitaria per i
quadri ai sensi del comma 2 dell'articolo 144, previa definizione di apposita convenzione.
Art. 145 (Indennità di funzione)
1. Ai quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici
individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:
Categoria da gennaio 1997 da gennaio 2008 da gennaio 2009
A
46,48
60,00
75,00
B
41,32
55,00
70,00
Art. 146 (Formazione ed aggiornamento)
1. I Quadri del settore Turismo saranno iscritti all'Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri - Quadrifor.
2. Il contributo annuo a favore di Quadrifor è pari a euro 75,00, di cui euro 50,00 a carico dell'azienda ed euro 25,00 a
carico del Quadro.
3. La decorrenza della contribuzione di cui al comma precedente sarà stabilita dalle parti, previa definizione di apposita
convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
Art. 147 (Responsabilità civile)
1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
Titolo VI
Trattamento economico
Capo I
Elementi della retribuzione
Art. 148 (Elementi della retribuzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all'art. 152 comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle Parti generale e
speciale del presente contratto;
c) indennità di contingenza (Allegato C);
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella Parte generale che in quella relativa a
ciascun comparto del presente contratto.
2. Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio
secondo le misure e le modalità previste nella Parte speciale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisponde a titolo di elemento distinto della retribuzione
ai sensi dell'accordo interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26
febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
4. Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l'importo della indennità di contingenza spettante al personale
qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende
cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Al comma 1 dell'articolo 148 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, la lettera c) è abrogata. I commi 3 e 4 dell'articolo 148 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono
abrogati.
Art. 149 (Competenza della contrattazione collettiva)
1. La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle
Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla
contrattazione integrativa aziendale.
Art. 150 (Determinazione della retribuzione giornaliera)
1. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
2. Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
Art. 151 (Determinazione della retribuzione oraria)
1. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
- 192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali.
Capo II
Paga base nazionale
Art. 152 (Paga base nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale
conglobata mensile che si raggiunge entro il 1° luglio 2009 con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate.
Livelli Luglio 2007 Gennaio 2008 Luglio 2008 Luglio 2009
A
1.242,74
1.306,88
1.342,51
1.378,14
B
1.115,37
1.174,75
1.207,74
1.240,73
1
1.003,38
1.058,70
1.089,44
1.120,17
2
876,02
926,58
954,67
982,77
3
799,29
846,98
873,47
899,97
4
727,75
772,75
797,75
822,75
5
652,43
694,64
718,08
741,53
6S
608,99
649,57
672,11
694,66
6
593,11
633,11
655,34
677,56
7
525,10
562,59
583,42
604,24
2. Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei
pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun
comparto nella Parte speciale del presente contratto.
3. Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 58 del presente contratto.
4. La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'art. 65 del c.c.n.l. 14 luglio 1976 per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi;
- all'art. 40 del c.c.n.l. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari;
- nella terza parte dell'accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81 e 87 del c.c.n.l. 10 aprile 1979.
5. La paga base di cui al primo comma, è incrementata con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Livello gen-10 set-10 mar-11 set-11 mar-12 set-12 apr-13 Totale
A
14,26 21,38 21,38
21,38 21,38
35,63 28,49 163,90
B
13,20 19,80 19,80
19,80 19,80
32,99 26,37 151,76
1
12,30 18,44 18,44
18,44 18,44
30,74 24,57 141,37
2
11,24 16,86 16,86
16,86 16,86
28,09 22,46 129,23
3
10,60 15,90 15,90
15,90 15,90
26,50 21,18 121,88
4
10,00 15,00 15,00
15,00 15,00
25,00 20,00 115,00
5
9,38
14,07 14,07
14,07 14,07
23,45 18,74 107,85
6s
9,02
13,53 13,53
13,53 13,53
22,55 18,02 103,71
6
8,89
13,34 13,34
13,34 13,34
22,23 17,77 102,25
7
8,33
12,50 12,50
12,50 12,50
20,83 16,65 95,81
6. Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, le parti, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che
investe il comparto e delle problematiche relative all'aumento del costo delle materie prime, al mancato adeguamento
dei prezzi all'inflazione, al ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, alla difficoltà di recupero
degli aumenti contrattuali nei confronti della committenza, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni
rendono indispensabile prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti contrattuali di cui al
presente contratto. Pertanto, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaio giugno 2010 saranno erogati a decorrere dal mese di luglio 2010, in sette rate mensili. In caso di sospensione del
rapporto l'erogazione dei suddetti importi avverrà a partire dal primo mese utile.
7. Quanto stabilito al comma precedente trova applicazione anche nei confronti delle imprese di viaggio e turismo, in
considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche connesse al fenomeno
della disintermediazione.
8. I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 elencati al comma 5 si applicano solo ai rapporti di lavoro
in essere alla data di stipula del presente contratto. Gli incrementi di paga base relativi al mese di gennaio 2010 saranno
corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010, salvo quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
L'articolo 152 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo ..... - Paga base nazionale
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31 agosto
2016, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Livelli Febbraio 2014 Ottobre 2014 Aprile 2015 Ottobre 2015 Aprile 2016
A
2.109,82
2.134,91
2.159,99
2.185,08
2.210,16
B
1.953,30
1.976,53
1.999,75
2.022,98
2.046,20
1°
1.819,89
1.841,53
1.863,16
1.884,80
1.906,44
2°
1.663,37
1.683,14
1.702,92
1.722,70
1.742,47
3°
1.568,76
1.587,41
1.606,07
1.624,72
1.643,37
4°
1.480,29
1.497,89
1.515,49
1.533,09
1.550,69
5°
1.388,26
1.404,76
1.421,27
1.437,77
1.454,28
6°s
1.334,88
1.350,75
1.366,62
1.382,49
1.398,37
6°
1.315,97
1.331,61
1.347,26
1.362,91
1.378,55
7°
1.233,16
1.247,82
1.262,49
1.277,15
1.291,81
(2) Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base
nazionale conglobata mensile sono i seguenti:
Livelli Febbraio 2014 Ottobre 2014 Aprile 2015 Ottobre 2015 Aprile 2016
A
2.097,23
2.122,16
2.147,10
2.172,03
2.196,97
B
1.941,86
1.964,95
1.988,03
2.011,12
2.034,21
1°
1.808,44
1.829,94
1.851,44
1.872,95
1.894,45
2°
1.653,64
1.673,30
1.692,96
1.712,62
1.732,29
3°
1.560,17
1.578,72
1.597,27
1.615,82
1.634,37
4°
1.472,84
1.490,35
1.507,86
1.525,38
1.542,89
5°
1.381,37
1.397,80
1.414,22
1.430,65
1.447,07
6°s
1.328,58
1.344,37
1.360,17
1.375,96
1.391,76
6°
1.309,66
1.325,23
1.340,80
1.356,38
1.371,95
7°
1.227,43
1.242,03
1.256,62
1.271,21
1.285,81
Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello, nonché ai dipendenti degli ostelli ed
ai dipendenti dei bed and breakfast e degli affittacamere.
(4) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 58 del presente contratto.
(5) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'articolo 65 del c.c.n.l. 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del c.c.n.l. 10 aprile 1979;
- E.d.r. di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 148 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010;
- indennità di contingenza di cui agli articoli 153 e 154 e all'Allegato C del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010.
Art. 153 (Una tantum)
1. Al personale in forza alla data del 27 luglio 2007 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di
lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), il
seguente importo una tantum:
Livelli Agosto 2007 Febbraio 2008
A, B
213
253
1, 2, 3 181
215
4, 5
160
190
6S, 6, 7 128
152
2. Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è
determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio
paga del mese di febbraio 2008.
3. Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra
verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non
verranno considerate la frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno
computate come mese intero.
4. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e
di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
5. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
6. Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né
del trattamento di fine rapporto.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.
Chiarimento a verbale
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun
riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai
trenta giorni.
Capo III
Contingenza
Art. 154 (Indennità di contingenza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto
diversamente previsto nella Parte speciale del presente contratto, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi
allegati in calce al c.c.n.l. 6 ottobre 1994 e dal 1° febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive
modifiche ed integrazioni.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Gli articoli 154, 222, 273, del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
Art. 155 (Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa
territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio
e delle condizioni locali.
2. Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri
stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la
differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale
stabile e quello di surroga.
3. In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso
orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:
Livello Luglio 2007 Gennaio 2008 Luglio 2008 Luglio 2009
4
11,47
11,88
12,11
12,34
5
10,93
11,32
11,54
11,76
6s
10,45
10,83
11,04
11,25
6
10,33
10,70
10,91
11,11
7
9,67
10,02
10,21
10,40
Livello Gennaio 2010 Settembre 2010 Marzo 2011 Settembre 2011
4
12,43
12,57
12,71
12,84
5
11,85
11,98
12,11
12,24
6s
11,33
11,46
11,58
11,71
6
11,19
11,32
11,44
11,56
7
10,48
10,59
10,71
10,82
Livello Marzo 2012 Settembre 2012 Aprile 2013
4
12,98
13,21
13,44
5
12,37
12,59
12,81
6s
11,83
12,04
12,25
6
11,69
11,89
12,10
7
10,94
11,13
11,33
I nuovi valori retributivi elencati nella tabella che precede si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere o stipulati
successivamente al 20 febbraio 2010.
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti,
determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima
mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
4. Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto
alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
La tabella contenuta al comma 3 dell'articolo 155 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è sostituita dalla seguente:
Livelli Febbraio 2014 Ottobre 2014 Aprile 2015 Ottobre 2015 Aprile 2016
4°
13,60
13,76
13,93
14,09
14,25
5°
12,96
13,12
13,27
13,43
13,58
6°S
12,40
12,54
12,69
12,84
12,99
6°
12,25
12,39
12,54
12,68
12,83
7°
11,47
11,60
11,74
11,88
12,01
Capo IV
Corresponsione della retribuzione
Art. 156 (Corresponsione della retribuzione)
1. La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del
mese con una tolleranza massima di 6 giorni.
2. Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto
entro il termine sopra indicato un acconto pari al 90% della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei 10
giorni successivi.
3. Ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle
quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e
l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella
busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
Capo V
Assorbimenti
Art. 157 (Assorbimenti)
1. Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all'art. 152 non possono essere assorbite
da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed
espressamente previsto.
2. Per quanto riguarda le imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall'art. 400.
Capo VI
Scatti di anzianità
Art. 158 (Scatti di anzianità)
1. A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di
rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente
capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal Capo XII del
Titolo XII.
2. L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:
- quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno
1986;
- quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il 18° ed il 21° anno, in servizio alla data del 1°
giugno 1986;
- quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il personale di età inferiore al 18° anno, in
servizio alla stessa data del 1° giugno 1986;
- quella maturata dal compimento del 21° anno di età per il personale di età superiore al 21° anno, in servizio alla data
del 1° giugno 1986.
3. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il
triennio di anzianità.
4. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli
importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
Livelli Euro
A
40,80
B
39,25
1
37,70
2
36,15
3
34,86
4
33,05
5
32,54
6s
31,25
6
30,99
7
30,47
5. In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori
senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
6. Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello
superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di
maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
7. Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente c.c.n.l. sono
definite per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 159 (Anzianità utile ai fini della maturazione)
1. Relativamente a quanto stabilito dall'art. 158 sulla anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto per il
personale di età superiore a 21 anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, resta confermato, in
conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli artt. 258, 299 e 301 del c.c.n.l. 8 luglio 1982, il riconoscimento del
primo scatto a partire:
- dal 1° gennaio 1970 per il personale dipendente dai pubblici esercizi di età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di
servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;
- dal 1° maggio 1974 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con età superiore a 21 anni e con anzianità
di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 aprile 1974;
- dal 1° giugno 1978 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età pari o superiore a 21 anni e con anzianità
di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 giugno 1978.
Capo VII
Mensilità supplementari
Art. 160 (Tredicesima mensilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, in occasione
delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto
(paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali,
eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della
determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la
corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o
superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e
campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 277.
3. Dall'ammontare della 13ª mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per
una delle cause previste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o
contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia
nella relativa Parte speciale.
4. Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della
gratifica (art. 30, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568).
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e
contingenza", "della contingenza".
Art. 161 (Quattordicesima mensilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, a tutto il
personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale,
indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali
trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2. La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
3. I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che
abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
4. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La
somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la
eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà
considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 277.
5. Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni
di cui al 3° comma del precedente articolo.
6. Nessuno obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 4° comma del precedente articolo.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e
contingenza", "della contingenza".
Capo VIII
Previdenza complementare
Art. 162 (Previdenza complementare)
1. Il presente c.c.n.l. istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo.
2. Le parti stipulanti il c.c.n.l. turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale
costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma
pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
3. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e
potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i
lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i
dipendenti da aziende del settore turismo.
4. Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di
seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del
lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del
datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al
Fondo;
- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro
11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.
5. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r.
maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
6. Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al
2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
7. Le parti concordano di provvedere entro il 30 settembre 1999 alla definizione delle modifiche delle norme che
regolano il funzionamento del Fondo di cui al Protocollo allegato all'accordo del 22 gennaio 1999 al fine di dare
conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Gli Enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i
lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso
l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
9. Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a Statuto
speciale.
Capo IX
Assistenza sanitaria integrativa
Art. 163 (Assistenza sanitaria integrativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le parti istituiranno, con criteri di Rappresentanza paritetica, un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
lavoratori del settore turismo, che risponda ai requisiti previsti all'art. 12, comma 3, lett. f), legge 30 aprile 1969, n. 153
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 ottobre 2003, lo
Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
3. A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a
tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione
la specifica normativa di cui all'art. 144 del presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al Fondo una quota una
tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
4. A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a
tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare
applicazione la specifica normativa di cui all'art. 144 del presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al Fondo
una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.
5. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, sette euro mensili per ciascun iscritto, a carico del datore di lavoro, con
decorrenza dal 1° gennaio 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, cinque euro mensili per ciascun iscritto, a carico del datore di lavoro, con
decorrenza dal 1° gennaio 2006.
6. Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota di assistenza contrattuale di competenza delle rispettive
Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente contratto, pari al venti per mille del contributo a carico dei
datori di lavoro, il quale verrà contabilizzato in una voce specifica.
7. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
8. E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore
a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a
proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo
dalle competenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto
previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
9. Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione
volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi:
- al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (in breve, Fast) per lavoratori
per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico-ricettivi
all'aria aperta) del presente contratto;
- all'Ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo e dei servizi (in breve, Est) per i lavoratori per i
quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli XII (pubblici esercizi), XIII (stabilimenti balneari), XIV
(alberghi diurni) e XV (imprese di viaggi e turismo) del presente contratto.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Gli articoli 163, 164 e 165 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, sono sostituiti dal seguente:
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo .....
(1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti
prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore
turismo (in breve, FAST) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, per i quali trovano applicazione
le disposizioni di cui ai Titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) del c.c.n.l. Turismo.
(2) A decorrere dal 1° luglio 2014, all'atto della prima iscrizione è dovuta al fondo una quota pari a 15,00 euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
(3) A decorrere dal 1° luglio 2014, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del
datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore. A decorrere dal 1° luglio 2015, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili
per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore.
(4) Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
(5) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo
posto a carico del dipendente.
(6) E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne
faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la
trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
(7) Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi
causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
(8) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. Turismo si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione al
Fondo di assistenza sanitaria integrativa e dei relativi contributi, che fanno parte integrante del trattamento economico.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tale diritto è irrinunciabile.
(9) L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni
sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il
datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
(10) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai quadri, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 144 del
presente Contratto.
Dichiarazione congiunta
Le parti congiuntamente impegnano i fondi di assistenza FAST ed EST a verificare il corretto inquadramento delle aziende e a procedere al trasferimento delle
posizioni contributive relative ai lavoratori che risultino iscritti ad un fondo diverso da quello previsto ai sensi dell'articolo 1 del presente articolo.
Disposizione transitoria
Sino al 30 giugno 2014 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 163, commi 3, 4 e 6 e all'articolo 165 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio
2010.
Art. 164 (Welfare contrattuale)
1. Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l'istituzione, a
totale carico dei datori di lavoro, del Fondo nazionale di cui all'art. 163 del presente contratto, con l'obiettivo di garantire
a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del Servizio sanitario nazionale.
2. Sulla base dello stesso art. 163 i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.
3. Le parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. turismo si è
tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 163 per il finanziamento del Fondo di assistenza
sanitaria integrativa.
4. L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali
quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
5. Conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 163 del c.c.n.l. turismo hanno diritto all'erogazione delle
prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
6. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al
Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del
maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire
al lavoratore le prestazioni sanitarie.".
Art. 165 (Contribuzione)
1. A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa ai sensi del comma 5
dell'articolo 163 è pari a euro 10,00 mensili.
Titolo VII
Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I
Malattia
Art. 166 (Definizione)
1. Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute,
qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che
comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che
rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo art. 170.
Art. 167 (Adempimenti)
1. Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri
dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore
di lavoro.
3. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme
restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di
continuazione della malattia.
4. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
5. Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli Organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del
Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del
medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato
dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 173 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario,
restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
6. In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di
assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far
eseguire gli accertamenti sanitari.
7. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di
cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al
rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di
contagio dipendente dalla malattia medesima.
8. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
Art. 168 (Visite di controllo)
1. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza
presso il proprio domicilio.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni,
comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore
di lavoro.
3. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento
amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al 2° comma
del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
4. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli
accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il
lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore
dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
63, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
Art. 169 (Prestazioni)
1. Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio sanitario
nazionale quelle economiche previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
2. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti tale
data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
Capo II
Infortunio
Art. 170 (Infortunio)
1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro;
quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto
altrimenti a conoscenza dell'infortunio, e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da
ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
3. Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro
gli infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari al 60% della
normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
Art. 171 (Divieto di cumulo)
1. Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità
relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Art. 172 (Anticipazione indennità INAIL)
1. In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al
lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e ne
chiederà il rimborso all'Istituto assicuratore.
2. Per il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di infortunio l'azienda dichiarerà di avvalersi delle
disposizioni dell'art. 70 del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne rimborsi l'importo al datore di lavoro,
l'anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
4. Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare
saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.
5. Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente articolo è soggetta all'autorizzazione
dell'INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno all'Istituto il contenuto del presente
articolo.
Capo III
Conservazione del posto
Art. 173 (Conservazione del posto)
1. In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre.
2. Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili
agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
3. Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di
ingaggio.
4. Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa
riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero
trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 174 (Aspettativa non retribuita)
1. Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo
di 180 giorni dall'art. 173 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non
superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 175 (malattie
oncologiche);
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza
retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
d) che il lavoratore non abbia già fruito dell'aspettativa in precedenza.
2. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far pervenire
all'azienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno
di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
3. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente
articolo 173; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 175 (Malattie oncologiche)
1. Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di citi all'articolo 174 sarà
prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
2. Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa
generica, l'ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro,
contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.
Art. 176 (Rinvio ad altre disposizioni)
1. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e
regolamenti vigenti.
2. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
3. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
Art. 177 (Lavoratori affetti da tubercolosi)
1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione
obbligatoria Tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla
conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso
di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta,
il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
2. Ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15
unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal
luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
3. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto
occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore
del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.
4. Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà
riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Capo IV
Maternità e paternità
Art. 178 (Tutela della maternità)
1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
2. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato
medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per
giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
3. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del
licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
4. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo il cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha
diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 196 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di
preavviso, secondo le modalità previste dall'articolo 187.
5. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di
tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non
da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
6. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il
datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
7. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b) e c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 22 del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computabile solo ai fini di cui
all'ultimo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
8. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente
all'80% ed al 30% della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di
cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
9. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al
pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del 6° comma dell'art. 1 della legge 29 febbraio
1980, n. 33.
10. Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si
applicano gli artt. 26, 27, 36 e 37 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
11. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo
quanto previsto all'art. 160 del presente contratto.
12. La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di
lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del
carattere provvisorio del rapporto stesso.
Art. 179 (Integrazione)
1. Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione
dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere
complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio dopo
il 1° agosto 2003.
Art. 180 (Congedo parentale)
1. Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo
di 6 mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt.
7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro
durante la malattia del bambino di età inferiore a 3 anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o
affidatario, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano
affidati al solo padre.
2. A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia
dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, il
relativo certificato medico.
3. Nel caso di assenza per un periodo di 6 mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro 10
giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una
dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
4. I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dagli artt. 26, 27, 36 e 37 del
decreto legislativo n. 151 del 2001
Art. 181 (Permessi per allattamento)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6
ore.
2. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire
dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia
usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di
lavoro.
3. Per detti riposi, con effetto dal 1° gennaio 1980, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi medesimi.
4. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all'Ente assicuratore, ai
sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903..
5. I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 116 e 119 del presente
contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive modificazioni sulla tutela
del lavoro della donna.
6. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, dietro
presentazione di certificato medico.
7. I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 182 (Obblighi della lavoratrice)
1. La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale
sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
2. Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il
15° giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile, o il certificato
di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Art. 183 (Part-time post-partum)
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del
terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del tre per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in
funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5
dell'art. 68.
2. Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33
non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione
della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle
domande.
3. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo
per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Capo V
Chiamata alle armi
Art. 184 (Servizio militare di leva)
1. A norma dell'articolo 1929, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le chiamate per lo
svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il servizio di leva è ripristinato nei casi contemplati dall'articolo 1929, secondo comma, del decreto legislativo n. 66
del 2010. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo
della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
4. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità,
in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
5. A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine
rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile come modificato
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
6. Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell'anzianità, i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata
normale del servizio di leva.
7. Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità
del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 2097, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del
2010, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la
qualifica di volontari in servizio civile in paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Le norme del presente articolo si applicano nel caso di contratto a termine, limitatamente alla durata del contratto
stesso.
Art. 185 (Richiamo alle armi)
1. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del
posto.
2. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti della indennità di anzianità in vigore fino alla data
del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
3. Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno
1940, n. 653 (cfr. sentenza Corte costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
4. Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei richiamati ha termine con la cessazione
dell'attività dell'azienda.
5. Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la
percentuale di servizio, sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 148.
6. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni
se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a 6
mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi; nel caso che, senza giustificato impedimento il lavoratore non si
ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Titolo VIII
Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I
Recesso
Art. 186 (Recesso)
1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, così come modificate dalla legge n. 108/1990,
nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando
preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo art. 187.
Capo II
Preavviso
Art. 187 (Preavviso)
1. Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Livelli
Preavviso
AeB
quattro mesi
1
due mesi
2e3
un mese
4e5
20 giorni
6S, 6 e 7 15 giorni
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
Livelli
Preavviso
AeB
cinque mesi
1
tre mesi
2e3
45 giorni
4e5
30 giorni
6S, 6 e 7 20 giorni
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
Livelli
Preavviso
AeB
sei mesi
1
quattro mesi
2e3
due mesi
4e5
45 giorni
6S, 6 e 7 20 giorni
2. Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore
giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
Art. 188 (Indennità sostitutiva del preavviso)
1. Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso,
la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'art. 321.
2. Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini
di preavviso.
3. Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente
dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello
stesso dipendente.
4. Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non
possono essere concesse durante il preavviso.
Capo III
Dimissioni
Art. 189 (Dimissioni)
1. Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di
preavviso stabiliti all'art. 187 ferme restando in difetto le norme di cui all'art. 188.
2. Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di
lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di
preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del
rapporto.
3. Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 196.
4. In applicazione dell'articolo 4, comma 17, della legge n. 92 del 2012 e della circolare n. 18 del 2012 del Ministero del
lavoro che ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire le stesse garanzie di verifica della
genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa, la convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di
procedura civile, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Commissioni di conciliazione di cui agli articoli 31 e
seguenti del presente c.c.n.l., laddove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero dagli enti bilaterali territoriali nel
caso di assenza delle citate commissioni.
Art. 190 (Giusta causa)
1. Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ha diritto, oltre al trattamento di
fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
2. Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di
ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno
risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 188 e 196 salvo ogni maggior diritto per il
risarcimento di danni morali e materiali.
Art. 191 (Matrimonio)
1. In conformità dell'art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 198 del 2006, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel
periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la
scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese alla Direzione
provinciale del lavoro.
2. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di
prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 196 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di
cui all'art. 187 e confermate, a pena di nullità, alla Direzione provinciale del lavoro entro il termine di un mese.
4. L'indennità di cui al 2° comma del presente articolo sarà corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all'atto della
esibizione del certificato di matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro 6 mesi dalla data della risoluzione del
rapporto di lavoro.
Capo IV
Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 192 (Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo)
1. Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990, n. 108, e
successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il
contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto (art. 2119 del codice civile);
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
2. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
al lavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il
datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
4. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in
possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed
emanande.
5. In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b) del 7° comma dell'art. 138;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti
(centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del
proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle
responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di inquadramento, ferma
restando la norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lett. a),
b), c) e d) del 1° comma dell'art. 138;
l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
Art. 193 (Licenziamento simulato)
1. Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo
di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia
provata la simulazione.
2. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata
entro un mese dal licenziamento.
Art. 194 (Licenziamento discriminatorio)
1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art.
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo
indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n.
108/1990.
Art. 195 (Matrimonio)
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, è nullo il licenziamento della lavoratrice
attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla
lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
2. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel
comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c) del 3°
comma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione della
attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di
lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
3. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel 1° comma
del presente articolo, si rinvia al precedente art. 191.
Capo V
Trattamento di fine rapporto
Art. 196 (Trattamento di fine rapporto)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
2. Per i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato
in base a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
3. Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982 il trattamento suddetto verrà calcolato, salvo quant'altro
stabilito dalla stessa legge n. 297/1982, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella Parte speciale
del presente contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le
frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle
inferiori non verranno prese in considerazione.
4. Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a
categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con
mansioni non impiegatizie.
5. Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge
29 maggio 1982, n. 297.
Art. 197 (Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto)
1. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
2. Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano,
la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
3. In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.
4. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente
proprietario.
5. In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto
stabiliti dal presente contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di
legge.
6. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno
corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.
Capo VI
Restituzione documenti di lavoro
Art. 198 (Restituzione documenti di lavoro)
1. L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.
2. A richiesta del lavoratore, l'azienda consegnerà anche un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il
lavoratore è stato alle sue dipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.
Titolo IX
Vigenza contrattuale
Art. 199 (Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1°
gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013.
2. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a
mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di
decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
4. Le parti entro la vigenza del presente contratto procederanno alla verifica dello scostamento tra l'inflazione che è stata
considerata ai fini del rinnovo contrattuale (6,02% + 0,67%) e quella effettiva registrata nel periodo 1° gennaio 2010-30
aprile 2013, calcolata con le medesime modalità.
5. Ai fini della verifica di cui al comma precedente, sarà considerato un valore retributivo costituito dalla paga base
nazionale, dall'indennità di contingenza, da due scatti di anzianità e da una quota ulteriore pari a euro 51,65.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
L'articolo 199 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo 199 - Decorrenza e durata
(1) Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° maggio 2013 e, in via eccezionale avrà durata
di 40 mesi anziché 36 e, pertanto, sarà valido sino al 31 agosto 2016.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi
prima della scadenza.
(3) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di riconsiderare il contenuto dei commi 4 e 5 dell'articolo 199 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 alla luce di eventuali accordi interconfederali
sulla materia.
Art. 200 (Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.)
1. La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle
trattative sei mesi prima della scadenza.
2. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
3. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a
sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad azioni dirette.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano sull'impostazione di una semplificazione normativa del c.c.n.l. quale strumento di diffusione e
generalizzazione della disciplina contrattuale. Le stesse, pertanto, nell'ottica di un processo di progressiva
semplificazione delle norme contrattuali e al fine di rendere più semplice e più facilmente leggibile il contratto collettivo
nazionale, anche con l'obiettivo di consentire una gestione corretta e trasparente dei suoi contenuti istituiscono una
Commissione Nazionale tecnica che entro il 30 giugno 2010 proporrà alle Parti stipulanti il presente c.c.n.l. le opportune
modifiche da apportare al testo contrattuale.
Parte speciale
TITOLO X
AZIENDE ALBERGHIERE
Capo I
Classificazione del personale
Art. 201 (Classificazione del personale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è la seguente.
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di
studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per
la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
- Vicedirettore;
- Food and beverage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative
particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i
servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo;
- Room division Manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con
elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento,
portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari
servizi, fornendo inoltre proiezione di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all'attività
gestionale;
- Capo settore commerciale - Capo settore marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture
organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva,
dell'organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza
criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive;
- Capo settore amministrativo - Capo settore personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture
organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione
alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all'amministrazione del personale,
formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
- Capo settore acquisti - economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative
con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione,
pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
- Capo settore tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato
livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed organizzi l'attività dei
responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
- Capo centro EDP, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei
programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei
progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema
informativo aziendale;
- Capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture
particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività -
programmazione, promozione, vendita - che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente
i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante
con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando
alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di
marketing e di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con
adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua
gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche,
curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali
articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività
della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing
dell'azienda;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta
autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla
risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di
ricevimento, portineria e camere (housekeeping);
- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- capo ricevimento;
- primo portiere;
- primo maitre d'hotel;
- capo cuoco;
- prima governante;
- responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi
la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali
modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di
coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi
organizzativi;
- capo bar-man, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o
autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
- capo servizio amministrativo;
- capo servizio personale;
- capo c.e.d.;
- analista - programmatore c.e.d.;
- assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle
disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici
avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga
con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di
più casse funzionanti autonomamente;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo segretario di cui al c.c.n.l. 14 luglio 1976, che svolga
funzioni di capo ricevimento, verrà inquadrato al 2° livello come capo ricevimento, restando, viceversa, al 3° livello con
le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo segretario che non svolga le funzioni di capo
ricevimento; la figura di cassiere di cui al c.c.n.l. 14 luglio 1976 confluisce in quella di segretario ricevimento e cassa o
amministrazione);
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di
portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle
mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità del coordinamento
tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;
- prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime
tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e
coordini l'attività delle altre guardarobiere;
- dietologo diplomato;
- infermiere diplomato professionale;
- fisiochinesiterapista diplomato;
- coordinatore reparto cure sanitarie;
- cuoco unico;
- sotto capo cuoco;
- governante unica;
- coordinatore housekeeping villaggi turistici;
- capo operaio;
- primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al 2° livello);
- maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maitre in
subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala
secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnicofunzionale di più chef ai vini (sommelier);
- capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del
controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una
specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con
adeguata conoscenza delle lingue estere;
- barman unico;
- economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- portiere di notte;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali
da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità
d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,
riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- programmatore C.E.D.;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni
complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle
procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza;
- stenodattilografa con funzioni di segreteria;
- addetto a macchine elettrocontabili;
- guardarobiera unica consegnataria;
- portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
- cuoco capo partita;
- chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore;
- seconda governante;
- barman, barwoman;
- capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona e specifica conoscenza delle lingue
estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle
internazionali, determinandone anche le tariffe;
- capo garage;
- capo giardiniere;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti,
esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed
attrezzature;
- addetto fangoterapia;
- massoterapista;
- infermiere;
- estetista;
- istruttore di nuoto con brevetto;
- istruttore di ginnastica correttiva;
- operatore c.e.d., intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non è in grado di agire in completa
autonomia tecnica ma svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura
procedurale informatica nonché intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;
- conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti dalla legge
venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- centralinista;
- telescriventista;
- magazziniere comune con funzioni operaie; '
- assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);
- addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci
e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- cassiere bar ristorante;
- dattilografo;
- conduttore con lingue;
- autista;
- giardiniere;
- pulitore, lavatore a secco;
- lavandaio unico;
- capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
- caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
- facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
- guardia giurata;
- cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto
delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a
pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli
con peso a vuoto superiore a 400 Kg;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale
difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali
la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha
caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende
con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei
cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende
alberghiere minori;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la
struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi
standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in
quanto, sulla base delle specifiche fomite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già
predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative
attrezzature;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base
di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
- addetto alle operazioni di trasporto del fango;
- addetto alle inalazioni;
- assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate
disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di
lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei
piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali e cioè:
- addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli
ambienti di lavoro;
- addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato.;
- addetto portineria;
- lavandaio;
- conduttore;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere,
ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
- vetturiere;
- aiuto reparto cure sanitarie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
- vestiarista;
- addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
- commissioniere;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Nota a verbale
Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato dal c.c.n.l. 29 giugno 1979, laddove a livello
territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all'interno di
strutture alberghiere sia stata concordata l'applicazione del c.c.n.l. del Turismo 10 aprile 1979, si conviene che il loro
inquadramento verrà coordinato, a livello territoriale, d'intesa con le organizzazioni nazionali, con la classificazione del
presente contratto.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
All'articolo 201 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono inserite le seguenti figure:
LIVELLO PRIMO:
- responsabile della comunicazione istituzionale intendendosi per tale colui che - in seno a consorzi, raggruppamenti, reti, associazioni di imprese e organismi
similari - coordina e gestisce le attività di promozione dell'immagine e della comunicazione anche istituzionale.
LIVELLO SECONDO:
- responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera, intendendosi per tale colui che si
occupa sia della formazione iniziale che degli aggiornamenti professionali del personale, tutor di tirocinanti, tutor di apprendisti, istruttori ed insegnanti di materie
tecnico-pratiche (a mero titolo esemplificativo sala - bar - cucina - ricevimento).
LIVELLO TERZO:
- impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo.
Capo II
Classifica esercizi alberghieri
Art. 202 (Classifica degli esercizi alberghieri)
1. Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente Contratto, si fa riferimento a quella
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
Alberghi: cinque stelle (ex ctg. lusso); quattro stelle (ex I); tre stelle (ex II): due stelle (ex III); una stella (ex IV);
Pensioni: tre stelle (ex ctg. I); due stelle (ex II); una stella (ex III). Locande: una stella.
3. Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi regionali, le parti si
incontreranno per adeguare ad essa la disciplina contrattuale che risultasse difforme rispetto al nuovo assetto
classificatorio.
Capo III
Stagiaires
Art. 203 (Stagiaires)
1. Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle
aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente
contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Capo IV
Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 204 (Contratti a termine)
1. La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999.
Art. 205 (Aziende di stagione)
Si considerano aziende di stagione quelle previste 1. dall'art. 1 del presente contratto che abbiano comunque un periodo
di chiusura durante l'anno.
Art. 206 (Rapporti di lavoro)
1. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
2. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività
stagionale.
Art. 207 (Trattamento)
1. Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come
indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari
regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2. Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche
ed esigenze delle aziende stagionali.
3. Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13ª e la 14ª mensilità e ogni altro trattamento
previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro
prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
4. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
5. Agli effetti della conservazione del posto di cui all'art. 134 (disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria
per un periodo non superiore a 6 giorni.
6. La disposizione dell'articolo 133 (licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
Art. 208 (Periodo di prova)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
2. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la
stessa azienda e con la stessa qualifica.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Al comma 1 dell'articolo 208 del c.c.n.l. la parola "dieci" è sostituita dalla parola "quattordici".
Art. 209 (Maggiorazioni)
1. Fermi restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi territoriali determinano le quote di
maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel
livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
2. I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di
lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del presente articolo.
3. Analogo trattamento di cui ai commi precedenti competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad
apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
Art. 210 (Preavviso)
1. Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.
Art. 211 (Indennizzi)
1. Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per
effetto di chiusura dell'azienda per colpa e fatto dell'imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un
indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del
periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
2. Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento
da parte del personale, con diritto ad esso, datore di lavoro, di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in
sue mani di spettanza del dipendente.
3. Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
Art. 212 (Spese di viaggio)
1. Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine
se proveniente dall'estero).
2. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di
prova nonché nella ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello scadere del termine di
ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'imprenditore.
Art. 213 (Forza maggiore)
1. In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero il proprietario a chiudere l'esercizio o a
diminuire il personale prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni locali decideranno a norma dell'art.
2119 del codice civile.
Capo V
Orario di lavoro
Art. 214 (Distribuzione orario settimanale)
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Art. 215 (Ripartizione orario di lavoro giornaliero)
1. Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro
giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2. Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala,
ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Art. 216 (Maggiorazione per lavoro notturno)
1. Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del
25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.
2. A decorrere dal 1° giugno 1990, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella
misura del 12% in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento e dei
relativi livelli retributivi.
3. Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa,
compete la normale maggiorazione del 25%.
Art. 217 (Distribuzione dell'orario notturno)
1. I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause
durante il periodo notturno.
Art. 218 (Lavoratori notturni)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 121, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del
mattino.
2. A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell'art. 121, le
maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 216 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore
23:30 alle ore 6:30 del mattino, salvo diverse previsioni della contrattazione integrativa.
Art. 219 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%.
2. Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 60%.
3. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e le ore 6.
4. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario
notturno e la maggiore assorbe la minore.
5. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale
adibito a servizi notturni.
6. Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
Capo VI
Festività
Art. 220 (Maggiorazione per festività)
1. Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 127 è dovuta, oltre alla normale retribuzione,
quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
Capo VII
Ferie
Art. 221 (Ferie)
1. Il periodo di ferie di cui all'art. 129 potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazione
alla Commissione paritetica territorialmente competente.
2. Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
3. La disciplina di cui al 2° comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non
superiore ad un mese a causa di riparazioni.
Capo VIII
Elementi economici
Art. 222 (Paga base aziende alberghiere minori)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base indicate all'art. 152 del presente contratto, sono
ridotte dei seguenti importi:
Livelli Euro
A
11,36
B
10,33
1
10,33
2
8,78
3
7,75
4
6,71
5
6,20
6s
5,68
6
5,68
7
5,16
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al V
livello.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Gli articoli 154, 222, 273, del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
Art. 223 (Trattamenti salariali integrativi)
1. Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b) dell'art. 148 le eventuali quote salariali aggiuntive
determinate nei contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali di cui all'art. 39 del c.c.n.l. del 16 marzo
1972.
Art. 224 (Perequazione)
1. Poiché dalla nuova classificazione di cui all'art. 201 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o
sulle quote "ad qualificam aziendali o comunque definite nel settore degli alberghi, se stabilite in misura variabile per i
diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna
perequazione.
Art. 225 (Calcolo dei ratei)
1. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini
della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, i giorni lavorati - determinati in
ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual
numero di ventiseiesimi di un rateo di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.
2. Resta fermo quanto stabilito agli artt. 160, comma 3, 161, comma 5 e 111, comma 9.
Art. 226 (Scatti di anzianità - norme transitorie)
1. La misura degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto delle norme transitorie di cui
all'art. 184 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Art. 227 (Premio di anzianità)
1. Il premio di anzianità di cui all'art. 153 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene
soppresso.
2. Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al 31 maggio 1986 per i quali l'istituto continua a
produrre i suoi effetti (Allegato G).
Capo IX
Malattia
Art. 228 (Trattamento di malattia)
1. Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per
giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente la misura del 75% per i giorni dal 4° al 20° e del 100% per i giorni dal 21° in poi, della
retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
2. L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine
o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
3. Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
4. L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa
è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non
corrisposta dall'Istituto.
5. Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto nazionale previdenza sociale è a carico del lavoratore per il 1° giorno ed a
carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo
eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
6. Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo
di infermità nell'azienda stessa oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di
interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
7. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri
dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
8. Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio sanitario
pubblico non prevede il ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
9. Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
Capo X
Infortunio
Art. 229 (Personale impiegatizio)
1. Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con
facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di
assicurazione.
2. Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro
per l'invalidità permanente e 5.164,57 euro per la morte.
Capo XI
Trattamento di fine rapporto
Art. 230 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
agli artt. 189 e 190 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo XII
Norme per gli ostelli
Art. 231 (Norme per gli ostelli)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell'art. 152,
e dell'art. 222 del presente contratto.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
L'articolo 231 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 è abrogato.
Capo XIII
Norme per le residenze turistico alberghiere
Art. 232 (Norme per le residenze turistico alberghiere)
1. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell'art. 134, comma 2 e
dell'art. 205 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999, le residenze turistico alberghiere sono inquadrate a norma della
legislazione regionale applicabile.
Capo XIV
Norme per i centri benessere
Art. 233 (Norme per i centri benessere)
1. Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l'esame delle problematiche concernenti i centri
benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness,
wellness, health through water e similari in seno alle aziende alberghiere.
Capo XV
Norme per i porti e gli approdi turistici
Art. 234 (Classificazione del personale)
Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all'art. 48 del presente contratto, la classificazione del
personale per i porti e gli approdi turistici è la seguente.
Quadro A
Direttore del porto.
Quadro B
- Vicedirettore del porto.
Livello primo
- Responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo (qualora al nostromo siano attribuite anche le mansioni di
responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile tecnico dei mezzi nautici e incarichi di
progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello superiore);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
- Capo ufficio tecnico o amministrativo;
- responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;
- responsabile tecnico dei mezzi nautici;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
- Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di sommozzatore siano svolte con carattere di
saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al 4° livello); operaio specializzato provetto;
- addetto alla torre di controllo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
- Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con carattere di continuità anche le
mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al 3° livello); operaio specializzato con cumulo di
mansioni; impiegato d'ordine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
- Operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all'ormeggio in banchina;
- giardiniere;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
- Operaio comune addetto ai servizi portuali;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
- Operatore unico dei servizi di pulizia;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
- Inserviente generico;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la definizione della classificazione del personale non pregiudica le facoltà di cui all'art. 52 del
presente contratto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori dalla contrattazione integrativa aziendale o
territoriale vigente.
Eventuali controversie concernenti la classificazione del personale saranno esaminate con le procedure di cui all'art. 50
del presente contratto.
Chiarimento a verbale
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle
inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale
della sua posizione professionale e del suo inquadramento. La retribuzione deve essere quella corrispondente alle nuove
mansioni, se sono di categoria superiore.
In particolare, data la peculiarità e ciclicità dell'attività svolta, per i dipendenti dei porti ed approdi turistici viene
prevista la possibilità di cumulare le mansioni di ormeggiatore durante il periodo estivo e quelle di manutentore durante
la stagione invernale.
Art. 235 (Locali aziendali)
1. In relazione a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 137 del presente contratto, per i lavoratori
dipendenti di porti ed approdi turistici, devono intendersi quali locali dell'impresa tutti gli spazi ricadenti all'interno
dell'area in concessione, ivi comprese le imbarcazioni ormeggiate all'interno del porto o dell'approdo.
Art. 236 (Divieto di concorrenza)
1. E' fatto divieto al lavoratore di recarsi a bordo delle imbarcazioni ormeggiate all'interno del porto o dell'approdo allo
scopo di eseguire dei servizi e delle opere, di qualsiasi natura, in concorrenza con le attività economicamente rilevanti
svolte, dal datore di lavoro o da terzi autorizzati, all'interno del porto e/o dell'approdo.
Art. 237 (Formazione)
1. Le parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore
qualificazione tecnico-professionale dei lavoratori e, per tal via, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza
e di qualità del servizio offerto alla clientela.
2. Per sviluppare tale funzione, le Organizzazioni stipulanti promuoveranno l'organizzazione di iniziative tese a
valorizzare le risorse umane mediante l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue;
nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; ecc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli Enti
bilaterali del turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l'esame delle materie che influenzano le condizioni di
sviluppo del settore. Da tale confronto potrà scaturire l'adozione di orientamenti condivisi da sottopone all'esame delle
istituzioni, nonché la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli.
Art. 238 (Scatti di anzianità)
1. Entro il 30 settembre 1995 le parti si incontreranno per disciplinare il raccordo tra la disciplina degli scatti di
anzianità di cui all'art. 158 e le prassi aziendali in atto.
2. Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri:
a) salvaguardia degli importi maturati alla data del 1° agosto 1995;
b) corresponsione degli scatti di anzianità in base alla disciplina di cui all'art. 158, fermo restando l'assorbimento, sino a
concorrenza, degli importi di cui alla precedente lett. a);
c) riconoscimento di un'anzianità convenzionale massima di tre anni nei confronti di coloro che, alla data del 1° agosto
1995, non percepiscono importi comunque denominati, a titolo di scatti di anzianità.
Art. 239 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
alle normative aziendalmente applicate nei corrispondenti periodi.
Art. 240 (Premio di anzianità)
1. Il premio di anzianità di cui all'art. 153 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 (Allegato G) non trova applicazione nei confronti dei
dipendenti dei porti e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il presente contratto.
Art. 241 (Premio di risultato)
1. Le parti convengono di incontrarsi per aggiornare la disciplina del premio di risultato di cui all'articolo 11 del
presente Contratto, inserendo disposizioni specifiche per i porti turistici.
Art. 242 (Disposizioni di raccordo)
1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte speciale
aziende alberghiere.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione della disciplina di cui al presente capo ha costituito il comune
presupposto per la applicazione del c.c.n.l. turismo ai porti ed agli approdi turistici.
3. Il presente Capo, costituendo trattamento complessivo di miglior favore, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto
salvo quanto qui espressamente previsto, le norme di tutti i contratti nazionali in precedenza applicati.
4. L'applicazione del presente contratto ai porti ed agli approdi turistici decorre dal 1° agosto 1995.
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della marina
mercantile 2 febbraio 1982, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione
volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.
Capo XVI
Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 243 (Funzionamento)
1. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 29 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art. 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 244 (Commissione nazionale)
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 243 del presente c.c.n.l., con riferimento al finanziamento delle
spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti
contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene
posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle
rispettive Associazioni provinciali, di cui all'accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972,
che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti
articoli.
2. Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4
giugno 1973, n. 311, e successive integrazioni.
Art. 245 (Convenzione)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa alle aziende alberghiere comprese nella sfera di
applicazione del presente contratto la Convenzione del 1° agosto 1963 modificata con l'accordo 3 marzo 1967, per il
funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio - stipulata tra
la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio
da una parte e l'INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo
CO.VE.L.CO. - opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 246 (Modalità di calcolo)
Il contributo di cui all'art. 244 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli
articoli seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
Art. 247 (Aliquota)
1. L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella
misura dello 0,20% di cui lo 0,10% a carico dei lavoratori e lo 0,10% a carico del datore di lavoro.
2. Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 249, le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari
a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.
Art. 248 (Commissioni locali)
1. Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto dall'art. 243 del presente c.c.n.l. con riferimento al
finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle
parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per gli alberghi a
tali livelli, è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti degli albergatori e dei lavoratori di
agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS, determinando localmente con appositi accordi aliquote
aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 247 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove
esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate).
2. Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro 3 mesi dalla data di
stipulazione, in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi
centrali dell'Istituto esattore.
Art. 249 (Modalità di riscossione)
1. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo.
2. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico di lavoratori saranno effettuate mediante
trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla paga base nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una
copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro
presso l'Associazione territoriale degli albergatori.
3. Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma
precedente.
4. Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto)
che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle
operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente
capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la
risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.
Art. 250 (Attuazione)
1. La FAIAT e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto,
si rivolgeranno all'INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.
Art. 251 (Vertenze di lavoro)
1. In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da
Comitato paritetico locale "CO.VE.L.CO.-alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le
funzioni del Comitato nazionale CO.VE.L.CO. del settore alberghiero.
TITOLO XI
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
Capo I
Classificazione del personale
Art. 252 (Classificazione del personale)
La classificazione del personale per il comparto dei complessi turistico-ricettivi dell'area aperta è la seguente.
Area Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio
1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
- direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la struttura del servizio nonché la semplicità dei
modelli organizzativi adottati escluda la figura di direttore di categoria A;
- vicedirettore di A;
- vicedirettore commerciale, tecnico, turistico amministrativo.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione e vendita di alimenti e
merci varie, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie) senza autonomia
amministrativa di gestione;
- responsabile impianti tecnici;
- capo servizio amministrativo;
- capo cuoco;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
- capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello inferiore;
- magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione;
- segretario ricevimento e cassa o amministrazione;
- cuoco unico che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura, la struttura e la complessità del servizio di
ristorazione richieda autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali;
- impiegato di concetto;
- capo ufficio contabile - impiegato di concetto;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari,
che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra
muratori, coordinatori del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti,
esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed
attrezzature;
- infermiere;
- stenodattilografa con funzioni di segreteria;
- commesso vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore addetto al complesso delle operazioni connesse alla
vendita;
- cameriere, Chef de Rang che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura, la struttura e la complessità del
servizio di ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- centralinista;
- magazziniere comune;
- addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla cassa bar, alla cassa
ristorante, alla cassa negozi vari, etc., alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- controllore di campeggio senza autonomia decisionale;
- sorvegliante di infanzia non diplomato;
- dattilografo;
- conducente automezzi e natanti;
- aiuto commesso;
- addetto alle operazioni ausiliarie, alla vendita ed alla ristorazione - impiegato d'ordine;
- cameriere di bar;
- barista;
- banconiere di tavola calda;
- cuoco, cameriere che prestino la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorante,
per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure
professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere
semplice e ripetitivo, sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli
alimenti e bevande;
- pizzaiolo;
- addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie;
- addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;
- assistente ai bagnanti (bagnino), (previo accordo tra le parti può essere adibito anche ai servizi di spiaggia);
- operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di
normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- addetto a mansioni di ordine;
- capo squadra del personale di fatica e/o pulizie;
- addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione intendendosi per tale colui/colei che oltre ad assolvere alle tradizionali
mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi anche nel servizio di ristorazione;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base
di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina;
- commis di ristorante;
- commis di bar;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali e cioè:
- operaio comune e/o generico;
- guardiano notturno e diurno;
- sorvegliante di ingresso;
- accompagnatore su campo;
- commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda;
- stiratrice;
- lavandaio;
- addetto ai servizi di spiaggia;
- custode;
- cameriera/e villaggi turistici, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e
riassetto dei locali destinati all'alloggio;
- cameriera/e camping intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei
locali e degli ambienti comuni;
- aiuto ricezionista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;
- fattorino;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Capo II
Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 253 (Contratti a termine)
1. La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999.
Art. 254 (Aziende di stagione)
1. Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo
di chiusura durante l'anno.
Art. 255 (Rapporto di lavoro)
1. I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
2. Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività
stagionale.
Art. 256 (Trattamenti)
1. Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo
di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
2. Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo
generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni
possano essere definite a livello territoriale.
3. Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche
ed esigenze delle aziende stagionali.
4. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.
Art. 257 (Periodo di prova)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Il periodo di prova è stabilito nella misura di 10 giorni lavorativi per tutto il personale.
2. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la
stessa azienda e con la stessa qualifica.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Al comma 1 dell'articolo 257 del c.c.n.l. la parola "dieci" è sostituita dalla parola "quattordici".
Art. 258 (Licenza matrimoniale)
1. La disposizione dell'art. 133 (Licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
Art. 259 (Conservazione del posto)
1. Agli effetti della conservazione del posto di cui all'art. 134 (disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria
per un periodo non superiore a giorni 6.
Art. 260 (Maggiorazioni)
1. Fermi restando i valori della paga-base nazionale, i contratti integrativi territoriali determineranno le quote di
maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel
livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
2. I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di
lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
3. Analogo trattamento di cui ai commi 1 e 2 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad
apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
Art. 261 (Preavviso)
1. Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.
Art. 262 (Indennizzi)
1. Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per
effetto di chiusura dell'azienda per colpa o fatto dell'imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un
indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del
periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
2. Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento
da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro, di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in
sue mani di spettanza del dipendente.
3. Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
Art. 263 (Spese di viaggio)
1. Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine
se proveniente dall'estero).
2. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale in caso di licenziamento durante o al termine del periodo di
prova nonché nella ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello scadere del termine di
ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'imprenditore.
Art. 264 (Forza maggiore)
1. In caso di epidemia o di altra causa di forza maggiore che obbligasse il proprietario a chiudere l'esercizio o a
diminuire il personale prima della fine della stagione, le Organizzazioni competenti locali decideranno a norma dell'art.
2119 del codice civile.
Capo III
Orario di lavoro
Art. 265 (Distribuzione orario settimanale)
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2. La norma di cui al 2° comma dell'art. 114 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.
Art. 266 (Ripartizione orario di lavoro giornaliero)
1. Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro
giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2. Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala,
ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Art. 267 (Maggiorazioni per lavoro notturno)
1. Le ore di lavoro svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.
2. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 268 (Distribuzione dell'orario notturno)
1. I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause
durante il periodo notturno.
Art. 269 (Lavoratori notturni)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 121, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del
mattino.
2. A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell'art. 121, le
maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 267 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore
23:00 alle ore 6:00 del mattino.
Art. 270 (Maggiorazioni per lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno e
del 60 per cento se notturno.
2. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
3. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario
notturno e la maggiore assorbe la minore.
4. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale
adibito a servizi notturni.
Capo IV
Festività
Art. 271 (Maggiorazione per festività)
1. Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 127 è dovuta oltre la normale retribuzione quella
per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
Capo V
Ferie
Art. 272 (Ferie)
1. Il periodo di ferie di cui all'art. 129 potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazioni
alla Commissione paritetica territorialmente competente.
2. Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
3. La disciplina di cui al 2° comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non
superiore ad un mese a causa di riparazioni.
4. Il calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie non godute viene rapportato a ventiseiesimi.
Capo VI
Elementi economici
Art. 273 (Paga base aziende minori)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Per i campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a 1.200, la paga base di cui agli art. 152 del
presente contratto verrà ridotta dei seguenti importi arrotondati:
Livelli Euro
A
11,36
B
10,33
1
10,33
2
8,78
3
7,75
4
6,71
5
6,20
6s
5,68
6
5,68
7
5,16
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al 5°
livello.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Gli articoli 154, 222, 273, del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
Art. 274 (Trattamenti salariali integrativi)
1. Costituiscono trattamenti integrativi di cui alla lett. b) dell'art. 148 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate
nei contratti integrativi al c.c.n.l. per il settore alberghi, in quanto espressamente stipulate con riferimento al settore
campeggi o comunque già corrisposte a tale titolo dalle aziende.
Art. 275 (Perequazione)
1. Poiché dalla nuova classificazione di cui all'art. 252 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o
sulle quote "ad qualificam" aziendali o comunque definite nel settore dei campeggi, se stabilite in misura variabile per i
diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna
perequazione.
Art. 276 (Scatti di anzianità - Norma transitoria)
1. La misura degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto della norma transitoria di cui
all'art. 229 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Art. 277 (Calcolo dei ratei)
1. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini
della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, i giorni lavorati - determinati in
ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual
numero di ventiseiesimi di un rateo di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.
2. Resta fermo quanto stabilito agli artt. 160 comma 3, 161 comma 5 e 111 comma 9.
Capo VII
Malattia
Art. 278 (Trattamento di malattia)
1. Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente la misura del 75% per i giorni dal 4° al 20°, e del 100%, per i giorni dal 21° in poi, della
retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
2. L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine
o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
3. Per gli episodi morbosi a cavaliere di 2 anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
4. L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa
è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non
corrisposta dall'Istituto.
5. Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto nazionale previdenza sociale è a carico del lavoratore per il 1° giorno e a
carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo
eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
6. Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo
di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di
interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
7. In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti
questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
8. Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio sanitario
pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
9. Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
Capo VIII
Infortunio
Art. 279 (Personale impiegatizio)
1. Il personale impiegatizio, non soggetto all'Assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con
facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di
assicurazione.
2. Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro in
caso di invalidità permanente e 5.164,57 euro in caso di morte.
Capo IX
Trattamento di fine rapporto
Art. 280 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
agli artt. 234 e 235 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo X
Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 281 (Funzionamento)
1. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 29 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art. 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 282 (Commissione nazionale)
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 281 del presente c.c.n.l., con riferimento al finanziamento delle
spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti
contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene
posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle
rispettive Associazioni provinciali, di cui all'accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972,
che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti
articoli.
2. Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4
giugno 1973, n. 311.
Art. 283 (Convenzione)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa ai campeggi compresi nella sfera di applicazione
del presente contratto la Convenzione del 1° agosto 1963 modificata con accordo 3 marzo 1967 per il funzionamento
delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio - stipulato tra la
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio
da una parte e l'INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo
CO.VE.L.CO. - opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 284 (Modalità di calcolo)
1. Il contributo di cui all'art. 282 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli
articoli seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
Art. 285 (Aliquota)
1. L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella
misura dello 0,20% di cui lo 0,10% a carico dei lavoratori e lo 0,10% a carico dei datori di lavoro.
2. Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 287 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a
quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.
Art. 286 (Commissioni locali)
1. Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 281 del presente c.c.n.l. con riferimento al
finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle
parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per il settore
campeggi a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni periferiche delle parti stipulanti di agganciarsi al sistema
nazionale di riscossione tramite l'INPS, determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo
nazionale di cui all'art. 285 a carico dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali
sulla materia già esistenti nelle singole province interessate).
2. Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali firmatarie entro 3 mesi dalla data di
stipulazione in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi
centrali dell'Istituto esattore.
Art. 287 (Modalità di riscossione)
1. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente titolo.
2. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante
trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto, ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una
copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di
lavoro presso l'Associazione territoriale FAITA-Federcamping.
3. Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma
precedente.
4. Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto)
che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle
operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente
capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la
risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.
Art. 288 (Attuazione)
1. La FAITA-Federcamping e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del
presente contratto, si rivolgeranno all'INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del
presente Capo.
Art. 289 (Vertenze di lavoro)
1. In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da
Comitato paritetico locale "CO.VE.L.CO.-campeggi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le
funzioni di Comitato nazionale CO.VE.L.CO. del settore campeggi.
TITOLO XII
PUBBLICI ESERCIZI
Capo I
Classificazione del personale
Art. 290 (Classificazione del personale)
1. La classificazione del personale per il comparto dei pubblici esercizi è la seguente.
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio
1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate:
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Capo area di catena di esercizi;
- Direttore;
- Gerente;
- Capo servizi amministrativi catering.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
- Vicedirettore;
- Responsabile area mense;
- Capo del personale;
- Economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di
gestione;
- Responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di
un esercizio minore;
- Capo zona manutenzione.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Superintendente catering;
- Capo servizio catering;
- Ispettore amministrativo catena d'esercizi;
- Assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione
esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- Capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere) ;
- Capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul
personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze
almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto) ;
- Primo maitre o capo servizio sala;
- Ispettore mensa;
- Responsabile impianti tecnici;
- Capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;
- Capo contabile;
- Operatore o procuratore doganale catering;
- Capo ufficio catering;
- Supervisore catering;
- Primo barman P.E. ;
- Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco-bar;
- Capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo
negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che
abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori;
- Magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico-amministrativa
del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
- Cassiere centrale catering;
- Capo C.E.D.;
- Analista - Programmatore C.E.D.;
- Assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale
di un pubblico esercizio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Controllo amministrativo;
- Barman unico;
- Sotto capo cuoco;
- Cuoco unico;
- Primo pasticcere;
- Capo operaio;
- Capo mensa surgelati e/o precotti;
- Capo reparto catering;
- Assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali
da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità
di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,
riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- Maitre (nella nuova qualifica di Maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo Maitre in
subordine ad un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in
sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente) ;
- Dietologo;
- Sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali
ed esteri;
- Programmatore C.E.D.;
- Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e
standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla Direzione del
punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di
autonomia operativa e di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari,
che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- Segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle
procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- Cuoco capo partita;
- Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che
operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- Gastronomo;
- Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- Barman;
- Chef de rang di ristorante;
- Cameriere di ristorante;
- Secondo pasticcere;
- Capo gruppo mensa;
- Gelatiere;
- Pizzaiolo;
- Stenodattilografa con funzioni di segretaria;
- Altri impiegati d'ordine;
- Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue
estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle
internazionali, determinandone anche le tariffe;
- Conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti,
esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed
attrezzature;
- Operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il
lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per
l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- Operatore C.E.D. - Consollista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Tablottista e marchiere;
- Cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
- Telescriventista;
- Magazziniere comune;
- Centralinista;
- Cellista surgelati o precotti;
- Terzo pasticcere;
- Dattilografo;
- Altri impiegati d'ordine;
- Dispensiere;
- Cantiniere;
- Banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel
negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale
difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- Sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
- Addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- Addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e
manutenzione;
- Controllo merci;
- Cameriere bar, tavola calda, self-service;
- Demi-chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- Barista;
- Guardarobiera non consegnataria;
- Allestitore catering;
- Autista di pista catering;
- Secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede
all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- Guardia giurata;
- Conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso
complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri,
motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg;
- Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la
struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi
standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in
quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già
predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative
attrezzature;
Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base
di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che
eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro
nella esecuzione delle relative mansioni;
- Addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla
preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia,
riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel
settore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali e cioè:
- Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- Secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi
subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non
siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- Commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere P.E.) ;
- Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale
di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle
operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- Stiratrice;
- Lavandaia;
- Guardiano notturno;
- Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
- Caffettiere non barista;
- Caricatore catering;
- Aiutante pista catering;
- Preparatore catering;
- Addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- Guardarobiera clienti (vestiarista);
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di
cucina bar e ristoranti) ;
- Lavoratore catering;
- Conducente di motocicli;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2. Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita Commissione paritetica allo scopo di verificare il
corretto inquadramento delle seguenti qualifiche:
- dietista;
- operatore pluriservizio;
- addetto di cucina di ristorazione a catena.
3. Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le parti verificheranno se analoghe qualifiche degli altri comparti del
settore turismo siano rapportabili o meno alle funzioni espletate.
4. La Commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2004.
Sale bingo
Dichiarazione a verbale
In riferimento a quanto previsto nel Protocollo aggiuntivo per le Sale Bingo del 20 novembre 2001, allegato al presente
Conti atto, vista la classificazione ivi prevista ed in considerazione dell'evoluzione delle professionalità del settore, le
parti condividono la necessità di attivare una Commissione paritetica entro il 30 settembre 2007. La Commissione,
comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2008.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione e alle
relative mansioni del personale delle sale bingo alla luce della delicata evoluzione del settore e del relativo stato di
salute.
Per intanto ai fini del regolamento apprendistato professionalizzante del settore Turismo, si farà riferimento alle
mansioni ed alla classificazione in essere.
Art. 291 (Disposizioni applicative)
1. La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
2. In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate:
- pubblico esercizio avente da 2 a 5 baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
- pubblico esercizio avente 6 o più baristi: 1 commis di bar (ex aiuto barista) ogni 3 baristi.
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua
attività al banco.
Capo II
Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 292 (Disciplina)
1. La disciplina del presente capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999.
2. Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il personale.
3. E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
4. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di
prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di
ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente.
Art. 293 (Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione)
1. Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli accordi integrativi provinciali, il personale dei
pubblici esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:
- 20% per ingaggio fino ad un mese;
- 15% per ingaggio fino a due mesi;
- 8% per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
Art. 294 (Cessazione anticipata dell'attività nelle aziende di stagione)
1. Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il
personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire
per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
2. In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la
decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle
nazionali.
Art. 295 (Risoluzione anticipata del contratto a termine)
1. Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari
all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il
datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.
2. A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è
riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura, che per i pubblici
esercizi non potrà superare il 50% della maggiorazione di cui all'art. 293, sarà determinata dai contratti integrativi
territoriali.
3. Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione
di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere
l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Art. 296 (Trattamento)
1. Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro
prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 297 (Personale retribuito a percentuale)
1. Gli indennizzi che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in
parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 321.
Capo III
Orario di lavoro
Art. 298 (Distribuzione dell'orario settimanale)
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno
essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Art. 299 (Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)
1. L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui
determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del
congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.
Art. 300 (Maggiorazione per lavoro notturno)
1. Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del
25% fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 301 (Lavoratori notturni)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 121, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del
mattino.
2. A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell'art. 121, le
maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 300 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore
23:00 alle ore 6:00 del mattino.
Art. 302 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se
notturno.
2. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24,00 e le ore 6,00.
3. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario
notturno e la maggiore assorbe la minore.
4. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale
adibito a servizi notturni.
5. Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla
percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi
dell'art. 321.
Art. 303 (Maggiorazione per festività)
1. Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 127 è dovuta oltre alla
normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20%.
2. Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione di lavoro per
effetto delle festività di cui all'art. 127 ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia, infortunio,
gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione calcolata ai sensi
dell'art. 321.
3. Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle festività
suddette percepirà un compenso pari ad una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 321 oltre alla normale
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione del 20% calcolata sulla
retribuzione di cui all'art. 321 ragguagliata ad ore di lavoro.
4. Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio il trattamento per le giornate di cui all'art. 128
della Parte generale verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 321.
Art. 304 (Ferie)
1. Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art.
321.
2. Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la differenza tra la parte fissa della retribuzione
calcolata ai sensi dell'art. 321.
Art. 305 (Permessi e congedi)
1. Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per i permessi individuali di cui
agli artt. 133, 134 e 135 del presente contratto verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 321.
Capo IV
Trattamenti salariali integrativi
Art. 306 (Terzi elementi)
1. Costituisce trattamento salariale integrativo di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 148 l'eventuale terzo elemento
provinciale e/o l'eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all'art. 55 del c.c.n.l. 19 ottobre 1973 coordinati con
l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui all'art. 79 del c.c.n.l. 10 aprile 1979.
Capo V
Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 307 (Retribuzione esercizi di III e IV categoria)
1. Per i pubblici esercizi di 3ª e 4ª categoria le paghe base indicate all'art. 152 del presente contratto verranno ridotte dei
seguenti importi arrotondati:
Livelli Euro
A
5,68
B
5,16
1
5,16
2
4,39
3
3,87
4
3,36
5
3,10
6s
2,84
6
2,84
7
2,58
Capo VI
Trattamento economico dei percentualisti
Art. 308 (Indennità di contingenza)
1. L’indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.
Art. 309 (Percentuale di servizio)
1. La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti negli articoli che seguono,
mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i contratti integrativi territoriali.
Art. 310 (Percentuale di servizio ristoranti e similari)
1. Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto III, lett. a) dell'art.1, i minimi ed i massimi della percentuale di
servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 12 al 15%;
b) negli esercizi di prima classe dall'11 al 13%;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12%;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10%.
Art. 311 (Percentuale di servizio bar caffè e similari)
1. Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto III, lett. a) dell'art. 1, i minimi ed i massimi della percentuale di
servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 18 al 22%;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20%;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17%;
d) negli esercizi di quarta classe il 10%.
2. Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12%, nelle birrerie del 17%.
3. Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la percentuale di servizio sarà del 15%.
Art. 312 (Percentuale di servizio banchetti e servizi affini)
1. Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di 10 persone, purché abbiano tale caratteristica, la
percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12%.
2. E' consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura stabilita dai
contratti integrativi territoriali.
Art. 313 (Sistemi di calcolo percentuale)
1. La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:
a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al
momento della presentazione del conto;
b) ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l'importo della percentuale di servizio.
2. In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull'incasso lordo delle consumazioni la
misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente Tabella Amell che garantisce ugualmente la
corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:
% sul netto nel sistema addizionale
% sul lordo nel sistema globale
10%
corrisponde al 9,10%
11%
corrisponde al 9,99%
12%
corrisponde al 10,72%
13%
corrisponde al 11,51%
14%
corrisponde al 12,29%
15%
corrisponde al 13,05%
16%
corrisponde al 13,80%
17%
corrisponde al 14,53%
18%
corrisponde al 15,27%
19%
corrisponde al 15,97%
20%
corrisponde al 16,67%
21%
corrisponde al 17,36%
22%
corrisponde al 18,03%
3. Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al personale non
più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di 4 giorni, a meno che tra il personale ed il datore di lavoro
non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.
Art. 314 (Disposizioni varie)
1. La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull'importo netto dei conti riguardanti
esclusivamente le consumazioni.
2. La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre un
mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.
3. Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori
di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall'art. 155.
4. E' abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
Art. 315 (Percentuale per familiari datore di lavoro)
1. Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano
addetti come veri e propri prestatori d'opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell'altro personale, la percentuale di
servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al percentualista dipendente.
Art. 316 (Percentuali di servizio accordi provinciali)
1. Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio stabilite dagli accordi integrativi provinciali in
atto al 31 ottobre 1973.
Art. 317 (Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti)
1. Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una integrazione fissa mensile da
stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.
2. La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede territoriale sia dove
esiste l'uso della percentuale globale, sia dove esiste l'uso della percentuale individuale in modo che essi non vengano a
percepire meno del 5% né più del 20% oltre quello che spetta ad ogni cameriere.
3. I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di 1 ogni 4 camerieri per gli esercizi extra
e di 1 ogni 6 camerieri per gli esercizi di prima classe.
4. Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di 4 camerieri o meno di 6 camerieri è
ammesso un maitre o capo cameriere.
5. In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche in esercizi di
seconda classe.
Art. 318 (Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante)
1. Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di servizio.
2. Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista dalla tabella di cui all'art.
152, all'indennità di contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e dai
contratti integrativi territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.
3. L'opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza del personale
tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati,
entro la prima metà del mese.
4. Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione al datore
di lavoro.
5. L'opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa è irrevocabile.
Art. 319 (Sistemi di retribuzione - Disposizioni varie)
1. I sistemi di retribuzione diversi da quelli del presente contratto stabiliti con accordi integrativi provinciali in vigore
dal 30 aprile 1973 in base agli artt. 71 e seguenti del c.c.n.l. 13 marzo 1970 sono da considerarsi congelati, ferma
restando la facoltà delle Associazioni territoriali di abrogarli per stabilire il passaggio a paga fissa del personale
tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente
percepiti in precedenza.
Art. 320 (Mensilità supplementari)
1. Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte la tredicesima mensilità nell'intera misura e
la quattordicesima mensilità nella misura del 70% con le modalità di cui all'art. 321.
Art. 321 (Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti)
1. La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente contratto per il personale retribuito in tutto od in parte
con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello
di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi
salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).
2. Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 188 verrà calcolata in base all'art. 2121 cod. civ. nel testo modificato dalla legge n. 297/1982, mentre, il
trattamento di fine rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297/1982 per i periodi di
servizio prestato dal 1° giugno 1982, e in base all'art. 2121 cod. civ. nel testo modificato dalla legge n. 91/1977 per i
periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il
31 maggio 1982.
3. Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione,
dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui all'art. 321 e con gli stessi criteri e modalità previsti per il
personale retribuito in misura fissa dagli artt. 196 e 325 e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine rapporto.
Capo VII
Malattia ed infortunio
Art. 322 (Malattia)
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80%, comprensiva della indennità posta a carico
dello stesso Istituto dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relativa integrazione di cui al D.M. 1°
febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista
aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'indennità suddetta è anticipata
dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di
carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà
corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 321.
2. A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non
dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.
Art. 323 (Infortunio)
1. In caso di infortunio il datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a
raggiungere il 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
2. L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
3. Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre
forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di
massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli artt. 167 e 322,
considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti
all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.
Capo VIII
Pulizia dei locali
Art. 324 (Pulizia dei locali e del posto di lavoro)
1. Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al
quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
2. Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei
pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Capo IX
Trattamento di fine rapporto
Art. 325 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
all'art. 289 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo X
Norme per i locali notturni
Art. 326 (Locali notturni)
1. Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di
chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
Art. 327 (Percentuale di servizio)
1. Nei locali notturni la percentuale sarà del 16% per le consumazioni di ristorante e del 18% per le altre consumazioni,
fermo restando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata sull'importo netto del conto riguardante
esclusivamente le consumazioni.
2. Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della maggiorazione per il
lavoro notturno di cui agli artt. 300 e 301.
3. Nei contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il suddetto importo netto del conto
delle consumazioni.
4. E' data inoltre facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali di ragguagliare la percentuale del 18% sopra indicata
con diverse misure della percentuale stessa che operino sull'intero importo lordo del conto garantendo lo stesso gettito.
Art. 328 (Ulteriori disposizioni)
1. Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le stesse norme stabilite dall'art. 317 del
presente contratto.
2. Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
3. Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente
contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli accordi integrativi provinciali.
Capo XI
Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 329 (Ristornati e buffets di stazione)
1. Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei
Capitolati delle ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini
dell'Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo
annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario,
eccettuato il caso che l'Ispettorato del lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10
settembre 1923, n. 1955.
2. Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli accordi integrativi provinciali in vigore.
Art. 330 (Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto)
1. In relazione al decreto del Ministero dei trasporti del 22 giugno 1971, che al comma b) dell'art. 1 precisa, tra l'altro,
come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffè ristoratori di stazioni
F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale dipendente, dell'anzianità di servizio prestato
in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in continuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario
presso altro caffè ristoratore di stazione F.S., i trattamenti di fine rapporto del personale suddetto dovranno essere
accantonati, mediante polizza di capitalizzazione da stipularsi nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento
sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in data 21 novembre 1972.
Capo XII
Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Protocollo appalti
L'ANGEM, la FIPE e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTUCS-UIL, considerato:
- il Protocollo di intesa inserito nel c.c.n.l. turismo del 22 gennaio 1999;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione
europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione europea della
ristorazione collettiva in appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione
ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 19 luglio 2003;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/2000, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla
determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera
sul servizio fornito;
- che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi;
- che la legge finanziaria del 2002 prevede l'obbligo di aggiudicare le gare di ristorazione ospedaliera e scolastica
secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dando la prevalenza all'elemento qualità riferito all'offerta di prodotti
alimentari d.o.p., i.g.p. e biologici;
Hanno inteso affrontare la materia avendo come obiettivi quelli di:
- favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
- garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con particolare riferimento
alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal c.c.n.l. turismo stipulato dalle Associazioni datoriali e
sindacali maggiormente rappresentative e agli oneri previdenziali.
A tal fine nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti,
favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle
richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di
attivarsi nei confronti di tutti i soggetti istituzionali per richiedere:
- l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione
collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di
accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, regioni, etc.) la capacità operativa e
finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica
da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
- che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al c.c.n.l. applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale;
- l'adozione di un provvedimento che stabilisca controlli ufficiali da parte di INPS, INAIL, ASL e conseguente rilascio
di certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
- prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di
prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
Le parti si impegnano inoltre a richiedere:
- l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito D.P.C.M. che codifichi le norme per
l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli
obiettivi indicati nel presente Protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di
avvalersi del sistema degli Enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.
Art. 331 (Disposizioni per la ristorazione collettiva)
1. Le parti si danno atto che le norme di cui all'accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione
collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982, 17 giugno 1986 e del 3
maggio 1990, trovano inserimento nel presente capo.
Cambi di gestione
Art. 332 (Cambi di gestione - finalità)
1. Rilevato che il settore della ristorazione collettiva - per la parte non propriamente collegata a forme di ristorazione
pubblica - è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando
frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo
scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito
disciplinati, viene pattuito quanto segue.
Art. 333 (Cambi di gestione - procedure)
1. La gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della
cessazione della gestione alle Organizzazioni sindacali competenti per territorio e alla gestione subentrante, fornendo
contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente accordo.
2. La gestione subentrante - anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi
dell'evento - darà a sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni sindacali competenti per territorio circa l'inizio
della nuova gestione.
Art. 334 (Cambi di gestione - incontri di verifica)
1. Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni sindacali, gestione uscente, gestione subentrante) saranno effettuati
incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del presente accordo.
2. Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi
saranno comunque effettuati al più presto possibile.
3. L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni
necessarie per l'invio del servizio presso la nuova unità produttiva.
Art. 335 (Cambi di gestione - assunzioni)
1. La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri
paga-matricola della gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che
svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o
degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti di altri lavoratori.
2. I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in
contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l'effettuazione del periodo di formazione e
lavoro mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente.
Art. 336 (Cambi di gestione - riorganizzazione)
1. Gli incontri di cui all'art. 334 dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca delle relative
soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a ripercussioni sul dato
occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nella azienda appaltante.
2. In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla possibilità di
assunzione in altre unità produttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni
contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - alla C.i.g.s. ed ai contratti di
solidarietà.
Art. 337 (Cambi di gestione - possibilità di reimpiego)
1. Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la gestione subentrante e quella
uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni sindacali ogni possibilità di
reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Art. 338 (Cambi di gestione - condizioni)
1. Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti
(nulla osta per l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex
novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al 1° comma del precedente art. 335, per il quale
peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli artt. 186 e 187 del presente contratto.
2. Qualora tali condizioni non sussistessero, la gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed
alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di 30 giorni.
Art. 339 (Cambi di gestione - garanzie retributive)
1. Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive,
eventualmente riproporzionate ai sensi dell'art. 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore,
opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del c.c.n.l., ivi compresi gli
eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed
erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali
stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in
occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli
scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'art. 338, la gestione
subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in
base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal 2° comma dell'art. 158 del presente
contratto:
- le annualità intere di servizio maturate presso la gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti
anteriormente al 1° giugno 1986;
- l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione
intervenuti successivamente al 1° giugno 1986.
3. Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente gestione sarà comunque garantito il
trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa
salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica
ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci
contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in
virtù di specifici accordi fra le parti.
Art. 340 (Cambi di gestione - clausola di salvaguardia)
1. Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di
gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali
stipulanti.
2. Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in
atto. Tali accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per le materie in questione.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti confermano che per i centri di cottura viene applicata la normativa dei cambi di gestione.
2. In sede di confronto settoriale le parti affronteranno la problematica relativa ai centri di produzione pasti.".
Art. 341 (Trattamenti salariali integrativi)
1. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 14 del presente contratto, per il settore della ristorazione collettiva
(mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lett. s) del 2° comma dello stesso art. 14
saranno definiti, anziché con accordi aziendali, con accordi provinciali delle Organizzazioni provinciali dei lavoratori
dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalle Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla FIPE con
l'intervento dell'ANGEM.
Art. 342 (Indennità speciale mense)
1. Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1° gennaio 2008 che abbiano prestato servizio
continuato nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1°
gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 una "indennità speciale" pari ai seguenti importi mensili lordi, ai vari livelli:
Livelli Euro
a-b
19,42
1, 2, 3 16,50
4, 5
14,59
6s, 6, 7 11,66
2. Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, anche
il lavoro prestato presso le precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui
al presente capo.
3. Per i casi di anzianità minore, l'importo di cui sopra verrà erogato in diciottesimi pro quota. Analogamente si
procederà per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
4. Per il personale in servizio a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L'indennità speciale,
data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi
compreso il trattamento di fine rapporto.
L'erogazione dell'indennità speciale è a carico delle gestioni in atto alla data del 1° gennaio 2008.
5. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione
nei cambi di gestione che si verificheranno dopo la firma del presente accordo, al lavoratore già in forza alla data del 1°
luglio 2007 verrà corrisposto l'importo di competenza spettante.
6. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione
nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà
corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta dall'azienda subentrante.
Chiarimento a verbale
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun
riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai
trenta giorni.
Art. 343 (Gestione dei permessi retribuiti)
1. Le parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative, intendono
con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza. A tal fine convengono che
in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva
o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all'art. 111 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura
non inferiore ad un'ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino ad un massimo di novantasei ore, usufruendo degli stessi
in misura di una o due ore settimanali nell'arco di quarantotto settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a
centoventi ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all'art. 111.
2. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A. o al delegato
aziendale, ove esistenti.
3. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle
Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.
4. Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei
permessi retribuiti, come previsto dall'art. 111, nella misura (104 ore annue) e con le modalità del precitato articolo.
Art. 344 (Sciopero nelle mense ospedaliere)
1. Le parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue.
2. Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure
dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.
3. In particolare, sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute - a
giudizio della Direzione sanitaria - possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti.
4. Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione
del conflitto e di consentire all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire
con un preavviso minimo di dieci giorni.
5. Le controversie concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, saranno
esaminate e possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 29 del presente contratto.
6. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.
Art. 345 (Confronto settoriale)
1. Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e della opportunità di definire in sede
settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del c.c.n.l., convengono di avviare, dopo la stipula del
contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le seguenti questioni:
- durata degli appalti;
- aspetti relativi alla C.i.g.;
- problematiche relative al mercato del lavoro;
- integrazioni ad alcune normative, quale quella del part-time per renderle più adeguate alle obiettive esigenze
organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.
Capo XIII
Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali
Art. 346 (Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo d'azienda in centri
commerciali)
1. Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso
attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono
essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire
condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli
obblighi previsti dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle Organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di
lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri
previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale
possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di
capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono
di estendere l'area di applicazione degli artt. da 332 a 340 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in
successivi rapporti di concessione e in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali.
Capo XIV
Refezione
Art. 347 (Refezione)
1. Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio
durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
2. La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
Capo XV
Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 365 (Funzionamento)
1. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 29 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art. 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali
stipulanti per la parte di propria competenza.
Art. 349 (Finanziamento attività)
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall'art. 348 del presente contratto nazionale di lavoro, con riferimento
al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di
lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei
datori di lavoro dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza contrattuale
denominato CO.VE.L.CO.-P.E. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali
stipulanti, di cui all'accordo nazionale stipulato in data 30 gennaio 1970, modificato con accordi 19 ottobre 1973 e 3
maggio 1974.
2. La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi,
mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
Art. 350 (Convenzione)
1. Tale contributo sarà riscosso tramite l'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS - in base ad apposita
convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Art. 351 (Aliquota)
1. Il contributo di cui all'art. 349 dovrà essere calcolato mediante l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l'aliquota del contributo CO.VE.L.CO.-P.E. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Federazione italiana
pubblici esercizi è compresa nei contributi integrativi ASCOM;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella
misura dello 0,10%.
Art. 352 (Modalità di riscossione)
1. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente titolo.
2. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate dai datori di
lavoro mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga immediatamente
successivo all'assunzione.
3. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione nazionale per le
vertenze di lavoro presso la FIPE.
4. Le norme di cui ai precedenti artt. 349, 350 e 351 fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire
deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
Art. 353 (Modalità di versamento)
1. Secondo quanto convenuto tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS - e le Organizzazioni stipulanti il
presente contratto con apposito accordo, l'ammontare dei contributi previsti dall'art. 351 sarà versato dai datori di lavoro
all'Istituto suddetto unitamente ai contributi obbligatori utilizzando il modello DM 10 - M3 alla voce "Contributo
ASCOM" per la quota a carico dei datori di lavoro ed alla voce "Contributo CO.VE.L.CO." per la quota a carico dei
lavoratori.
Capo XVI
Accordi settoriali
Art. 354 (Accordi settoriali)
1. Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle
aziende che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente
contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari
funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente contratto delle ditte
appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di
norme specifiche per il settore.
Titolo XIII
STABILIMENTI BALNEARI
Capo I
Classificazione del personale
Art. 355 (Classificazione del personale)
1. La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari è la seguente.
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio
1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive, che per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in condizioni di autonomia decisionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Vicedirettore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Ispettore;
- Cassiere centrale;
- Interprete;
- Infermiere diplomato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Capo assistente bagnanti;
- Istruttore di ginnastica correttiva;
- Capo operaio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari,
che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- Segretario;
- Operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti,
esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed
attrezzature;
- Infermiere;
- Pedicurista;
- Manicurista;
- Massaggiatore;
- Barbiere e parrucchiere;
- Istruttore di nuoto con brevetto;
- Stenodattilografo con funzioni di segreteria;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Cassiere;
- Magazziniere comune;
- Addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al
controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- Assistente ai bagnanti;
- Dattilografo;
- Addetto vendita biglietti;
- Operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di
normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature) ;
- Addetto a mansioni di ordine;
- Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base
di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che
eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Maschera;
- Guardiano notturno;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali cioè:
- Operaio comune;
- Inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi (comunemente chiamato bagnino);
- Lavandaio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- Guardarobiera clienti;
- Addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Capo II
Contratti a termine
Art. 356 (Disciplina)
1. La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999.
2. Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E' escluso dal periodo di prova il
personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di
prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di
ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente.
Art. 357 (Cessazione anticipata dell'attività)
1. Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il
personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire
per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
2. In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il
personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Associazioni sindacali provinciali e in caso di dissenso a
quelle nazionali.
Art. 358 (Risoluzione anticipata del contratto a termine)
1. Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari
all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il
datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2. A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è
riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata
dagli accordi integrativi provinciali.
3. Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione
di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere
l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Art. 359 (Trattamento retributivi e normativi)
1. Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo
di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 360 (Personale retribuito in percentuale)
1. I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte
a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 321.
Capo III
Orario di lavoro
Art. 361 (Distribuzione dell'orario di lavoro)
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 108 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore per il
personale impiegatizio ed in 44 ore per il personale non impiegatizio.
2. Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non
potrà essere inferiore a due ore.
3. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.
Art. 362 (Maggiorazioni per lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60%
se notturno.
2. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24 e le ore 6.
3. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario
notturno e la maggiore assorbe la minore.
4. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale
adibito a servizi notturni.
5. Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla
percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi
dell'art. 151.
Art. 363 (Maggiorazioni per festività)
1. Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 127 è dovuta oltre alla normale retribuzione,
quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
Capo IV
Indennità di contingenza
Art. 364 (Indennità di contingenza)
1. Le parti si danno reciprocamente atto:
a) che in forza dell'art. 40 del c.c.n.l. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari si è adempiuto al
conglobamento degli importi dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 luglio 1975 nella paga base del personale
dipendente dagli stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
b) che per il personale suddetto, in forza degli artt. 43 e 46 del c.c.n.l. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti
balneari si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della
contingenza maturata nel periodo 1° febbraio 1975-31 gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici
esercizi, dando attuazione all'art. 2 dell'accordo nazionale 14 luglio 1976 per l'applicazione della scala mobile nel settore
degli alberghi e dei pubblici esercizi.
Capo V
Trattamenti salariali integrativi
Art. 365 (Terzi elementi)
Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b) dell'art. 148, l'eventuale terzo elemento provinciale e/o
eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all'art. 41 del c.c.n.l. 26 giugno 1974 coordinati con l'attuale
classificazione del personale con i criteri di cui all'art. 79 del c.c.n.l. 10 aprile 1979.
Capo VI
Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Art. 366 (Retribuzioni stabilimenti balneari III e IV categoria)
1. Le riduzioni della paga base previste dall'art. 307 per il comparto dei pubblici esercizi si applicano ai dipendenti dagli
stabilimenti balneari classificati di 3ª e 4ª categoria, a partire dal 1° novembre 1987, salvo quanto diversamente stabilito
da specifici accordi provinciali entro la validità del presente contratto nazionale di lavoro.
2. Resta confermata l'applicazione della riduzione suddetta ai dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di
bar, ristoranti e similari.
Capo VII
Malattia ed infortunio
Art. 367 (Malattia)
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
33;
b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28% della retribuzione, da corrispondersi
da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), da corrispondersi da parte del datore di
lavoro, sempre che il dipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine
previsto dall'art. 167.
2. A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lett. a) non dovranno
essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
3. L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di
indennità non corrisposta dall'Istituto.
Art. 368 (Infortunio)
1. In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL
fino a raggiungere il 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
2. L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
3. Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre
forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di
massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli artt. 167 e 367
considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti
all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.
Capo VIII
Trattamento di fine rapporto
Art. 369 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
agli artt. 341 e 342 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo IX
Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 370 (Funzionamento)
1. Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 348, 349, 350, 351, 352, 353.
TITOLO XIV
ALBERGHI DIURNI
Capo I
Classificazione del personale
Art. 371 (Classificazione del personale)
La classificazione del personale per il comparto degli alberghi diurni è la seguente.
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio
1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale
specialistica. Conseguentemente rientrano in questa area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore;
- Gerente.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Vicedirettore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
- Responsabile del controllo di più reparti;
- Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari,
che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- Cassiere centrale;
- Barbiere;
- Parrucchiere;
- Manicure;
- Pedicure;
- Massaggiatore;
- Visagista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Magazziniere comune;
- Cassiera;
- Aiuto parrucchiere;
- Pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che
eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Addetto deposito bagagli;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali e cioè:
- Lustrascarpe;
- Bagnina;
- Sciampista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Capo II
Contratto a termine
Art. 372 (Disciplina)
1. La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999.
2. Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il personale.
3. E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
4. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di
prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di
ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente.
Art. 373 (Cessazione anticipata dell'attività)
1. Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il
personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire
per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
2. In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la
decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle
nazionali.
Art. 374 (Risoluzione anticipata del contratto a termine)
1. Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari
all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il
datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2. A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, è
riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata
dai contratti integrativi territoriali.
3. Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, in caso di anticipata risoluzione di
esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere
l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Art. 375 (Trattamenti retributivi)
1. Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo
di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 376 (Personale retribuito in percentuale)
1. I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte
a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 321.
Capo III
Orario di lavoro
Art. 377 (Distribuzione dell'orario settimanale)
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
2. Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno
essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Art. 378 (Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)
1. L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui
determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del
congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.
Art. 379 (Maggiorazione per lavoro notturno)
1. Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24,00 alle ore 6,00 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata
del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 380 (Lavoratori notturni)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 121, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del
mattino.
2. A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell'art. 121, le
maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 379 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore
23.00 alle ore 6.00 del mattino.
Art. 381 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno e
del 60 per cento se notturno.
2. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
3. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario
notturno e la maggiore assorbe la minore.
4. Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale
adibito a servizi notturni.
Art. 382 (Maggiorazione per festività)
1. Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 127 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche
quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
Capo V
Indennità di contingenza
Art. 383 (Indennità di contingenza)
Le parti si danno reciprocamente atto:
1) che in forza della lett. b) della norma transitoria all'art. 7 del c.c.n.l. 10 aprile 1979 si è adempiuto al conglobamento
degli importi dell'indennità di contingenza maturata fino al 31 luglio 1975 nella paga base del personale dipendente
dagli alberghi diurni;
2) che per il personale suddetto, in forza della lett. b) della Norma transitoria all'art. 7 del c.c.n.l. 10 aprile 1979 si sono
adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata
nel periodo 1° febbraio 1975-31 gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando
attuazione all'art. 2 dell'accordo nazionale 14 luglio 1976 per l'applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi
e dei pubblici esercizi.
Capo V
Trattamenti salariali integrativi
Art. 384 (Terzi elementi)
1. Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 148 l'eventuale terzo elemento
provinciale e/o eventuale elemento aziendale in atto di cui alla Norma transitoria in calce all'art. 7, lett. b) del c.c.n.l. 10
aprile 1979.
Capo VI
Malattia ed infortunio
Art. 385 (Malattia)
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i
giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28% della retribuzione, da corrispondersi
da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di
lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel
termine previsto dall'art. 167.
2. A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lett. a) non dovranno
essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
3. L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico: se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di
indennità non corrisposta dall'INPS.
Art. 386 (Infortunio)
1. In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL
fino a raggiungere il 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
2. L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
3. Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre
forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di
massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli artt. 167 e 385
considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti
all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.
Capo VII
Trattamento di fine rapporto
Art. 387 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
agli artt. 371 e 372 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo VIII
Funzionamento Commissioni paritetiche
Art. 388 (Funzionamento)
1. Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 348, 349, 350, 351, 352, 353.
TITOLO XV
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
Capo I
Classificazione del personale
Art. 389 (Classificazione del personale)
La classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggi e turismo è la seguente:
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti
declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1° luglio
1926, n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata formazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche
successivamente specificate:
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il
coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
- capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località
diverse, compresi i network di agenzie di viaggio.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa:
- capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con attività centralizzata;
- responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;
- responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:
- capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
- capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo C.E.D.;
- addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di viaggio;
- analista - programmatore C.E.D.;
- addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di
impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i reparti o servizi con attribuzioni puramente
esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizione;
- capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso
delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnicofunzionale di altri lavoratori e cioè:
- addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e
automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;
- programmatore di acquisita capacità, intendendosi per tale l'impiegato tecnico qualificato per la creazione di
programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali ed internazionali di gruppi ed individuali con conoscenza
completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
- promotore commerciale addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell'attività di agenzia, di provata esperienza tecnica
e con conoscenza di almeno due lingue estere;
- stenodattilografa in lingue estere;
- segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
- traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
- cassiere e/o addetto al cambio delle valute;
- impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
- impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e
crociere all'estero;
- programmatore c.e.d.;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi,
svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari,
che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioè:
- addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed
automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica;
- impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere;
- impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia;
- impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e
crociere nel territorio nazionale;
- contabile d'ordine;
- stenodattilografo;
- transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze);
- impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati;
- operatore c.e.d.;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche,
svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:
- hostess;
- dattilografo;
- addetto esclusivamente alle macchine contabili;
- addetto al centralino e/o telescriventi;
- fatturista;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- archivista;
- autista;
- portavalori;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di trasporto ed operazioni
complementari;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che ( richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali e cioè:
- custode;
- portiere;
- personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica ed addetto alle pulizie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Chiarimento a verbale
1. Le parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il "dirigente tecnico" o "direttore tecnico" di cui alle
norme R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 legge 4 aprile 1940 n. 860, circolare n. 08680 del 25 novembre 1955 del
Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, non costituisce una qualifica a sé
stante ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.
2. Per le imprese di viaggi e turismo, il "Direttore tecnico", disciplinato dalle leggi regionali in tema di autorizzazione
all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, ed analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, è colui che
svolge, con continuità ed esclusività, attività di coordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo.
Capo II
Orario di lavoro
Art. 390 (Durata dell'orario settimanale)
1. A decorrere dal 1° luglio 1974, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, la durata normale del lavoro è fissata in
quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D.
6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 391 (Distribuzione dell'orario settimanale)
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei
lavoratori, di norma in cinque giornate.
2. La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due
mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
3. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
4. Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere
fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con
le esigenze delle imprese.
5. I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben
visibile a tutto il personale interessato.
6. Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del
lavoro.
Art. 392 (Maggiorazione per lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%.
2. Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno
retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40%.
3. Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore ventidue alle ore sei
del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad
ore maggiorata del 50%.
4. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario
verrà computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della
media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
5. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Capo III
Festività
Art. 393 (Maggiorazione per festività)
1. Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 127 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche
quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 40% per lavoro festivo.
Capo IV
Ferie
Art. 394 (Ferie)
1. L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche
competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
2. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo
restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresì, al rimborso delle
spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.
Capo V
Missioni e trasferimenti
Art. 395 (Missione temporanea)
1. L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
2. In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il dipendente a
sostenere tali spese;
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione sempre che
autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
d) un'indennità di trasferta pari al 15% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza;
per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spetterà il 10% di un ventiseiesimo della
retribuzione mensile.
3. Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di trasferta sarà in
ogni caso pari al 10% calcolato come sopra.
4. L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto a tale
titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente contratto, la facoltà di optare
per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.
5. Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
6. In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a), b), e c) per
quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel 20% calcolato come sopra.
7. Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati preventivamente,
di volta in volta, dall'impresa.
8. Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.
9. Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto della partenza saranno fornite al dipendente
opportune istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle due stelle.
Art. 396 (Trasferimenti di residenza)
1. I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sè e per ogni familiare a carico previa presentazione dei
relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione dei relativi
giustificativi;
c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al
subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).
2. Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e
c) del precedente comma, mentre la indennità di cui al punto d) sarà ridotta al 50%.
Art. 397 (Trasferimento)
1. A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e
della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi
di forza maggiore.
Art. 398 (Lavoratori comandati)
1. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro
avrà inizio sul posto indicatogli.
2. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto
tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla
distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
3. Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute
nel presente capo.
Capo VI
Trattamenti salariali integrativi
Art. 399 (Trattamenti salariali integrativi)
1. Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 148 gli eventuali trattamenti salariali
aggiuntivi regionali o provinciali di cui all'art. 124 del c.c.n.l. del 1° luglio 1974.
2. Alla scadenza del presente contratto le parti si incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti
aggiuntivi.
Art. 400 (Eccedenze)
1. La paga base nazionale di cui all'art. 152 si intende comprensiva degli importi delle eccedenze ad personam previsti
all'art. 81, colonna C del c.c.n.l. 10 aprile 1979 e cioè:
Livelli Euro
1S
5,42
1
13,22
3
0,31
Art. 401 (Paga base - agenzie minori)
1. I valori di paga base per le agenzie minori sono ridotti delle seguenti misure:
Livelli Euro
1
17,04
2
16,01
3
14,46
4
13,43
5
12,39
6s
11,88
6
11,36
7
10,85
2. Ai fini di cui al comma precedente, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono
prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per
via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.
Art. 402 (Indennità di contingenza)
1. In conformità a quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 febbraio 1975 il valore del singolo punto
dell'indennità di contingenza a decorrere dal 1° luglio 1978 è il seguente:
- dipendenti qualificati di età superiore ai 18 anni: euro 1,23;
- dipendenti qualificati di età inferiore ai 18 anni: euro 1,05;
- apprendisti: euro 0,93.
2. A decorrere dal 1° maggio 1981 gli importi dell'indennità di contingenza per i dipendenti di età superiore ai diciotto
anni sono uniformati a quelli in vigore alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi.
Art. 403 (Provvigioni)
1. Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione
dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere
assicurata al personale di normale capacità una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore
di almeno il 5% rispetto alla paga base nazionale stabilita dall'art. 152 del presente contratto.
2. Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte
le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore
non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di
cui sopra.
Art. 404 (Indennità di cassa)
1. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente
adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale
abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del cinque per cento della paga base tabellare
conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
Art. 405 (Scatti di anzianità)
A partire dal 1° maggio 1990, ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti sei scatti triennali
secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
A € 40,80
B € 39,25
1 € 37,70
2 € 36,15
3 € 34,86
4 € 33,05
5 € 32,54
6s € 31,25
6 € 30,99
7 € 30,47
Art. 406 (Norma transitoria)
1. Ai dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio alla data del 30 aprile 1990, continuerà ad essere assicurata la
maturazione della serie di otto scatti di anzianità; in applicazione di tale disposizione, in occasione della maturazione del
nuovo scatto di cui alla precedente tabella, verrà operata la rivalutazione degli scatti già maturati, senza liquidazione
degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso, secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di
inquadramento:
Livelli Lire
(Euro)
A
64.000 (33,05)
B
61.000 (31,50)
1
60.000 (30,99)
2
57.000 (29,44)
3
54.500 (28,15)
4
51.000 (26,34)
5
50.000 (25,82)
6s
49.000 (25,31)
6
48.500 (25,05)
7
47.500 (24,53)
2. Gli scatti che matureranno successivamente al 1° luglio 1993 verranno riconosciuti nella misura di cui all'art. 158 e
secondo le modalità ivi previste ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'art. 333 del c.c.n.l. turismo 19
luglio 2003.
Art. 407 (Cambi di livello)
1. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore
percepisca all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, conserverà la
relativa eccedenza come assegno "ad personam" riassorbibile in caso di futuri aumenti.
Art. 408 (Anzianità convenzionale)
1. Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della
relativa indennità sostitutiva, nonché del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento, una maggiore anzianità
convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati e invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo
di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di
operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
2. Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
3. L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso
di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto
diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
4. Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad
ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa
documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
5. Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del c.c.n.l. del 16 febbraio 1987 restano ferme le norme di cui
all'art. 76 del c.c.n.l. 23 ottobre 1950, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento dell'anzianità
convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950, e
denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro sei mesi, se assunti
dopo tale data.
6. L'entrata in vigore del presente c.c.n.l. non riapre i suddetti termini.
7. Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore
il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data di inizio del rapporto di lavoro.
Art. 409 (Mensilità supplementari)
1. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima
mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente
o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso l'impresa.
2. Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della
quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione
percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
Capo VII
Malattia
Art. 410 (Malattia)
1. Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 166, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della
retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
33;
b) a una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da
raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- il 75% della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
- il 100% della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
2. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità di
cui alla precedente lettera a); se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è
tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
3. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 170 e 177.
4. Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione
del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso;
nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di
scadenza del contratto stesso.
Capo VII
Infortunio
Art. 411 (Personale impiegatizio)
1. Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con
facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di
assicurazione.
2. Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro
per i casi di invalidità permanente e 5.164,57 in caso di morte.
Art. 412 (Sospensione dal lavoro)
1. Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo
sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
2. In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa al lavoratore che non sia riammesso in
servizio spetterà il trattamento previsto dal presente c.c.n.l. per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà,
invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da
reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Capo IX
Trattamento di fine rapporto
Art. 413 (Trattamento di fine rapporto)
1. Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui
all'art. 409 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo X
Funzionamento delle Commissioni paritetiche
Art. 414 (Funzionamento)
1. I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 29 e delle Commissioni paritetiche
territoriali di cui all'art. 31 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni sindacali
stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
Art. 415 (Commissione nazionale)
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 414 del presente c.c.n.l. con riferimento al finanziamento delle
spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti
contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene
posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle
rispettive Associazioni provinciali, di cui all'accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972,
che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti
articoli.
2. Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4
giugno 1973, n. 311.
Art. 416 (Convenzione)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa alle imprese di viaggi e turismo comprese nella
sfera di applicazione del presente contratto la convenzione del 1° agosto 1963 modificata con accordo del 3 marzo 1967
per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio,
stipulata tra la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori
del commercio da una parte e l'INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione
del contributo CO.VE.L.CO. opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 417 (Modalità di calcolo)
1. Il contributo di cui all'art. 415 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli
articoli seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
Art. 418 (Aliquota)
1. L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella
misura dello 0,20% di cui:
- a carico dei lavoratori 0,10%;
- a carico dei datori di lavoro 0,10%.
2. Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 419 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a
quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.
Art. 419 (Commissioni locali)
1. Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 414 del presente c.c.n.l. con riferimento al
finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle
parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a tali livelli, è
data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite
INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 418 a
carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già
esistenti nelle singole province interessate).
2. Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro la data del 31
dicembre 1976 in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi
centrali dell'Istituto esattore.
Art. 420 (Modalità di riscossione)
1. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente capo.
2. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante
trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di
applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola
dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una
copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione paritetica territoriale per le
vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale imprese di viaggi e turismo.
3. Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma
precedente.
4. Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile accettazione in uno con la firma del presente
contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in
conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di
cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna neanche
dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.
Art. 421 (Attuazione)
1. La FIAVET e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente
contratto, si rivolgeranno all'INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente
capo.
Art. 422 (Vertenze di lavoro)
1. In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da
Comitato paritetico locale "CO.VE.L.CO.-Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di
lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale CO.VE.L.CO. del settore imprese di viaggi e turismo.
Allegati
ALLEGATO A
(VEDI ACCORDO DI RINNOVO IN NOTA)
ACCORDO PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'APPRENDISTATO NEL SETTORE TURISMO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 167/2011
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il
collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti
assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato, che è un contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
Il comma 4 dell'articolo 6 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato.
I commi 3 e 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati.
Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il seguente:
Art. 14 bis
(1) La durata della formazione di cui all'articolo 14 e, conseguentemente, la durata massima del rapporto di
apprendistato di cui all'articolo 13 possono essere rideterminate come segue:
Durata rapporto Durata formazione (**)
Livello di inquadramento
(mesi)
(ore medie annue)
2° (*), 3° (*)
46
60
4° (*)
40
60
2°, 3°, 4°, 5°, 6°s
34
60
6°
22
45
(*) Per le sole qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli dei profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano (articolo 1, comma 17, legge n. 92 del 2012; Allegato 4, accordo 17 aprile 2012).
(**) Resta inoltre fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13, per i quali la formazione sarà determinata nelle misure
previste dall'articolo 14.
(2) I valori indicati al comma 1 sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente il turismo,
valevole come "apprendimento formale";
b) l'apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e formativi, valevoli
come "apprendimento non formale";
c) l'apprendista ha maturato esperienze valevoli come "apprendimento informale".
(3) Le parti, nel riservarsi di aggiornare la disciplina della materia dopo l'attivazione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, stabiliscono che, ai fini di cui al
precedente comma 2:
- la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente potrà essere accertata dal datore di lavoro,
mediante acquisizione del relativo titolo o idonea autocertificazione;
- il datore di lavoro potrà richiedere al competente ente bilaterale del turismo di verificare ed attestare la sussistenza di
elementi equivalenti a quelli di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che, in sede di stesura del nuovo testo contrattuale, il testo dell'accordo nazionale sull'apprendistato
del 17 aprile 2012 sarà recepito all'interno del titolo IV del c.c.n.l. Turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti, visto quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 99, si riservano di valutare la necessità di
modificare la disciplina contrattuale dell'apprendistato, anche al fine di tenere conto delle linee guida che potranno
essere adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Art. 1 (Disciplina generale del contratto di apprendistato)
1. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita
al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della
durata dell'eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal c.c.n.l. turismo.
2. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi
comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini
connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del
contratto di apprendistato.
3. Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa
o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste
dalla normativa vigente.
4. Alla scadenza del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a
comunicarlo con un preavviso di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato
preavviso, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, all'apprendista si applica il trattamento previsto dall'art. 188 del
c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010.
5. L'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza
sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione
indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente accordo.
Art. 2 (Apprendistato professionalizzante)
1. Il presente accordo detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di qualsiasi dimensione,
uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo
adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti
bilaterali del turismo.
Art. 3 (Numero di apprendisti)
1. Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni
lavoratore qualificato.
2. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non
si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che
al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso
o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta
comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al comma 3 rispondono alle esigenze ed alle caratteristiche del settore
turismo e, conseguentemente, auspicano che nell'ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali
modifiche della disciplina dell'apprendistato, delle quali si riservano di valutare la compatibilità, non alterino gli
equilibri contrattualmente raggiunti.
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario
perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi,
anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia
dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Art. 5 (Obblighi dell'apprendista)
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e
seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
Art. 6 (Modalità di erogazione della formazione aziendale)
1. La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi
di strutture formative esterne organizzate o dell'Ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità "elearning"; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e
strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
2. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
3. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si
svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano
nel computo dell'orario di lavoro.
4. Di norma, il periodo di formazione terminerà almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
5. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto all'art. 59 del c.c.n.l. turismo 20
febbraio 2010. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBNT per
le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità,
e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo
n. 167/2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza
professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per
l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa
nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento
pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso
l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a
disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010 ed eventuale esplicitazione
delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la
scheda formativa allegata al presente c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010.
6. Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche
modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle
esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
7. Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa
dell'impresa, del territorio o del settore, tramite il Fondo For.Te.
Art. 7 (Piano formativo)
1. Il piano formativo individuale dovrà essere definito - anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali e avvalendosi dell'assistenza degli stessi Enti - entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto ovvero, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per
l'apprendistato di alta formazione e ricerca, nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
2. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo
possono affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle
disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano
formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli Enti bilaterali
del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie
del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
3. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente bilaterale nazionale del turismo, al
quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'EBNT i
piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto
delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto
stabilito dal presente accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire
entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in
assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'EBNT copia della scheda
formativa allegata al c.c.n.l. turismo.
Art. 8 (Profili formativi)
1. In allegato al presente accordo, sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nel caso la
singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla Parte speciale della presente intesa potrà
ottenere apposita autorizzazione dell'Ente bilaterale competente. L'Ente bilaterale del turismo competente per territorio
invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione
collettiva del settore.
2. Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'EBNT potrà stipulare apposita
convenzione con l'ISFOL.
Art. 9 (Retribuzione)
1. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di
pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno: 80%;
- secondo anno: 85%;
- terzo anno: 90%;
- dal quarto anno: 95%.
2. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati "ad personam".
3. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la
retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
4. Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.
Art. 10 (Assistenza sanitaria integrativa)
1. Gli apprendisti devono essere iscritti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 163 del c.c.n.l. turismo
20 febbraio 2010.
Art. 11 (Previdenza complementare)
1. Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare
di categoria (Fon.Te.), secondo le disposizioni dell'art. 162 del c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010.
Art. 12 (Trattamenti normativi)
1. Si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati, salvo diversa
previsione contrattuale.
Art. 13 (Durata del contratto di apprendistato professionalizzante)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la durata massima del
contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
Livello di inquadramento Durata (mesi)
2°, 3°, 4°, 5°, 6°s
36
6°
24
2. Per le figure professionali di cui all'elenco allegato al presente accordo, i cui contenuti competenziali sono omologhi e
contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
Art. 14 (Durata della formazione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la durata della
formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
Livello di inquadramento Ore medie annue
2°, 3°
80
4°, 5°, 6°s
60
6°
40
2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero,
l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla
effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3. Qualora l'impresa si avvalga dell'Ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo
di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
1, comma 5, del presente accordo.
4. Per i territori in cui non sia operativo l'Ente bilaterale o la Commissione paritetica, la riduzione di cui al comma
precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle
mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
5. E' facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
6. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
7. All'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative
svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del
completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche
mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Art. 15 (Apprendistato in cicli stagionali)
1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5,
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni
attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi
consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
2. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione
presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione
riconoscono ai lavoratori qualificati.
3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata
eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Art. 16 (Intese con le regioni e con le province autonome)
1. La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto
di intese con le regioni e le province autonome.
2. In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle
qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1°, potrà essere stipulato unicamente il contratto
di apprendistato di alta formazione.
Art. 17 (Clausola di salvaguardia)
1. Salvo diversa intesa tra le parti, sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima del 25 aprile
2012.
2. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto
legislativo n. 276/2003, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente accordo.
3. In caso di variazioni della disciplina legale dell'apprendistato, le parti si incontreranno per valutare la necessità di
modificare conseguentemente la disciplina del presente accordo.
Dichiarazione delle parti
Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9
dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, legge n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente
presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa.
Art. 18 (Decorrenza)
Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012.
Allegati:
- profili formativi;
- scheda formativa;
- autocertificazione;
- qualifiche omologhe.
Allegato 1
1.1. Profili formativi aziende alberghiere, porti e approdi turistici
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo, con riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e agli
approdi turistici, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta e ai rifugi alpini, i profili formativi sono quelli
individuati dal c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010, così come delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del
lavoro, dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dalle regioni e dalle parti sociali, con il supporto tecnico
dell'ISFOL.
Settore Area di attività
Profilo tipo
Qualifiche (elenco esemplificativo)
Turismo Alimenti e bevande
Addetto alla produzione
Cuoco, commis di cucina, pizzaiolo,....
Addetto al banco
Barman, barista, banconiere,...
Addetto alla sala
Maître, chef de rang, commis di sala,....
Addetto sala e piani
Cameriera sala e piani
Addetto ai piani
Governante, cameriera ai piani,...
Addetto al ricevimento
Portiere, segretario di ricevimento, assistente,....
Ricevimento e piani
Addetto front e back office Segretario ricevimento, amministrazione e cassa
Servizi generali
Promozione
commercializzazione
Intrattenimento e wellness
e
Addetto al back office
Contabile, economo, magazziniere,....
Addetto alla manutenzione
Operaio
qualificato,
operaio
giardiniere, addetto al garage,....
Addetto alla organizzazione
Programmatore di viaggi, promotore commerciale,
promotore turistico locale,...
Addetto al front office
Addetto ai servizi di prenotazione, addetto alla
biglietteria,...
Addetto ai servizi
spiaggia e portuali
di Assistente bagnanti, inserviente di stabilimento,
sommozzatore, ormeggiatore,....
Addetto
persona
ai
servizi
Addetto all'animazione
alla
specializzato,
Addetto fangoterapia, estetista, parrucchiere,....
Animatore, istruttore sportivo, accompagnatore
gruppi, operatore parchi a tema....
PROFILO TIPO - ADDETTO ALLA PRODUZIONE
QUALIFICHE
Dietologo
Cuoco
Chef tecnologo
Gastronomo
Commis di cucina
Addetto di cucina
Pizzaiolo
Gelatiere
Pasticcere
Sfoglina
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Alimenti e bevande
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la merceologia degli alimenti e delle bevande
Conoscere i principali piatti e vini locali e nazionali
Conoscere e saper applicare le norme, le disposizioni e i criteri di autocontrollo in materia di igiene alimentare
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Svolgere le operazioni di preparazione delle materie prime
Saper preparare fondi e salse, antipasti, primi piatti, secondi piatti, piatti a base di paste lievitate, dolci e gelati
Saper curare la coreografia del piatto
Conoscere e saper applicare le tecniche relative al controllo del costo - pasto
Conoscere e saper utilizzare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO AL BANCO
QUALIFICHE
Barman
Banconiere di gelateria, pasticceria, tavola calda, chiosco di stazione
Barista
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Alimenti e bevande
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la merceologia degli alimenti e delle bevande
Conoscere i principali piatti e vini locali e nazionali
Conoscere e saper applicare le norme, le disposizioni e i criteri di autocontrollo in materia di igiene alimentare
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio delle principali bevande
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio di piatti semplici
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Conoscere e saper utilizzare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO ALLA SALA
QUALIFICHE
Maitre
Sommelier
Caffettiere, Dispensiere, Cantiniere
Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore
Cameriere ristorante, piani, sala, bar, tavola calda, self service
Commis di sala, tavola calda, bar
Addetto ai servizi di mensa
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Alimenti e bevande
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la merceologia degli alimenti e delle bevande
Conoscere i principali piatti e vini locali e nazionali
Conoscere e saper applicare le norme, le disposizioni e i criteri di autocontrollo in materia di igiene alimentare
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse tipologie di servizio
Conoscere e saper presentare le caratteristiche dei piatti e delle bevande compresi nel menù
Conoscere e saper applicare le tecniche per apparecchiare e sparecchiare, secondo le diverse tipologie di servizio
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper utilizzare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO SALA E PIANI
QUALIFICHE
Cameriera sala e piani
Addetto ai servizi di alloggio e ristorazione
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Alimenti e bevande/Ricevimento e piani
SETTORE
Turismo
Questo profilo si colloca in posizione intermedia tra l'addetto alla sala e l'addetto ai piani. Le relative competenze
possono essere individuate operando una opportuna selezione dalle rispettive elencazioni.
PROFILO TIPO - ADDETTO AI PIANI
QUALIFICHE
Governante
Cameriera ai piani, villaggi turistici, camping
Guardarobiere
Addetto ai servizi di camera
Stiratrice, cucitrice, rammendatrice
Pulitore, lavatore a secco, lavandaio, addetto tintoria
Operatore servizi di pulizia
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Ricevimento e piani
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le procedure per l'accoglienza e la sistemazione del cliente e le tecniche per il loro utilizzo
Conoscere e saper applicare le disposizioni sulla tutela della privacy
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per l'effettuazione della pulizia e di riassetto dei piani, delle
camere e delle relative dotazioni
Conoscere e saper applicare le procedure per evitare sottrazioni, smarrimenti, usi impropri dei materiali e delle dotazioni
aziendali, nonché dei beni dei clienti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO AL RICEVIMENTO
QUALIFICHE
Portiere
Assistente di portineria
Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli
Guardiano diurno e notturno
Hostess
Sorvegliante di ingresso
Custode
Centralinista
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Ricevimento e piani
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le procedure per l'accoglienza e la sistemazione del cliente e le tecniche per il loro utilizzo
Conoscere e saper applicare le disposizioni sulla tutela della privacy
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le tecniche di yeld management
Conoscere e saper applicare le tecniche per la formulazione del piano prenotazioni e le modalità per il suo utilizzo
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la registrazione del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure per la custodia dei valori e del bagaglio dei clienti
Conoscere e saper applicare le tecniche per la predisposizione della partenza del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni, materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO FRONT E BACK OFFICE
QUALIFICHE
Segretario ricevimento, amministrazione, cassa, portineria
Cassiere
Controllore di campeggio
Economo
Addetto al ricevimento, cassa, cassa bar, cassa ristorante; cassa negozi vari, segreteria, controllo clienti, movimento
personale, merci
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Ricevimento e piani/Servizi generali
SETTORE
Turismo
Questo profilo si colloca in posizione intermedia tra l'addetto al ricevimento e l'addetto al back office. Le relative
competenze possono essere individuate operando una opportuna selezione dalle rispettive elencazioni.
PROFILO TIPO - ADDETTO BACK OFFICE
QUALIFICHE
Segretario di direzione
Impiegato di concetto
Impiegato d'ordine
Corrispondente in lingue estere
Stenodattilografo
Impiegato amministrativo
Contabile
Magazziniere
Addetto all'amministrazione del personale, al controllo
amministrativo
Impiegato amministrativo e/o contabile
Addetto a macchine elettrocontabili
Archivista
Programmatore CED
Operatore CED
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Servizi generali
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le modalità di gestione del magazzino e del trasporto
Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy
Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica
Saper redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti
salienti
Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura
Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico
Conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio dei materiali, sia per quanto riguarda le caratteristiche
merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
QUALIFICHE
Capo squadra
Capo operaio
Operaio qualificato
Operaio specializzato
Giardiniere
Addetto alla manutenzione di aree verdi
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Servizi generali
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le modalità di gestione del magazzino e del trasporto
Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper eseguire interventi di precisione per aggiustare, mantenere e riparare macchine, impianti, dotazioni e attrezzature
Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)
Saper applicare le procedure e saper utilizzare la strumentazione per effettuare il collaudo
Conoscere e saper utilizzare i prodotti per la cura delle aree verdi
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE
QUALIFICHE
Programmatore di viaggi
Promotore commerciale
Promotore turistico locale
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Promozione e commercializzazione
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la geografia turistica
Conoscere le norme sulla mobilità turistica
Conoscere i sistemi di mobilità
Conoscere i sistemi di ricettività
Conoscere i sistemi di ristorazione
Saper redigere itinerari e programmi di viaggio
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Conoscere e saper applicare le principali tecniche di comunicazione pubblicitaria
Conoscere e saper applicare le tecniche per la definizione del planning
Saper redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti
salienti
Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper utilizzare le leve di marketing
Conoscere e saper interpretare le politiche di marketing dell'azienda
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO AL FRONT OFFICE
QUALIFICHE
Addetto ai servizi di prenotazione, servizi turistici, biglietterie
Addetto alla vendita banco viaggi
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Promozione e commercializzazione
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la geografia turistica
Conoscere le norme sulla mobilità turistica
Conoscere i sistemi di mobilità
Conoscere i sistemi di ricettività
Conoscere i sistemi di ristorazione
Saper redigere itinerari e programmi di viaggio
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la geografia turistica
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Saper effettuare prenotazioni
Saper emettere biglietti aerei e ferroviari
Saper compilare voucher e booking form
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento in valuta straniera e
nazionale
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO A SERVIZI DI SPIAGGIA E PORTUALI
QUALIFICHE
Capo assistente bagnanti
Assistente ai bagnanti
Inserviente di stabilimento o cabina o capanna
Sommozzatore
Ormeggiatore
Addetto ai servizi portuali
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Intrattenimento e wellness
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Saper comprendere la psicologia del turista e la psicologia del gruppo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Conoscere e saper applicare le tecniche di salvataggio
Conoscere e saper applicare le modalità di gestione del magazzino e del trasporto
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO - ADDETTO AI SERVIZI ALLA PERSONA
QUALIFICHE
Coordinatore reparto cure sanitarie
Infermiere
Massoterapista
Massaggiatore
Fisiocinesiterapista
Addetto fangoterapia
Addetto alle inalazioni
Pedicurista
Manicurista
Barbiere
Parrucchiere
Estetista
Visagista
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Intrattenimento e wellness
SETTORE
Turismo
PROFILO TIPO - ADDETTO ALL'ANIMAZIONE
QUALIFICHE
Animatore
Istruttore di nuoto
Istruttore di ginnastica
Sorvegliante di infanzia
Addetto ai campi sportivi ed ai giochi
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITA'
Intrattenimento e wellness
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la
sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Saper comprendere la psicologia del turista e la psicologia del gruppo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper gestire e coordinare le attività ludiche del cliente
Conoscere e saper applicare alle attività dello spettacolo le tecniche relative a luci e suoni
Conoscere e saper applicare nel contesto aziendale le tecniche sportive e artistiche
Saper organizzare, gestire e coordinare le attività ludico-sportive di bambini e ragazzi
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di
strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e
dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico-sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
Si sottolinea che il presente documento è stato elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazione delle aree di
attività, l'individuazione dei profili tipo, i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle relative competenze
non producono alcun effetto sui contratti individuali e collettivi di lavoro.
1.2. Profili formativi pubblici esercizi
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo, con riferimento ai pubblici esercizi, sono individuate le
seguenti figure:
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6° livello super c.c.n.l. turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Operatore professionale
3° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Operatore gestionale
2° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
2. Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, punto III, c.c.n.l. turismo 20 febbraio
2010.
3. Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
4. Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo.
Addetto/operatore di base
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala realizzando, sotto indicazione, compiti
semplici rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente
effettuando attività semplici, nel rispetto
degli standard di servizio e delle norme di
igiene e sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute, e, laddove
richiesto, operando anche in una lingua
estera.
Esempi:
ricezione,
movimentazione,
stoccaggio, conservazione e rigenerazione
di materie prime, semilavorati e piatti finiti,
preparazione di piatti semplici derivanti
dall'assemblaggio
di
ingredienti
o
semilavorati, somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en place
dei tavoli e riordino, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore esperto
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala realizzando, sotto indicazione, compiti
semplici rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Super
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
La figura standard opera generalmente
gestendo attività semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle norme di igiene
e sicurezza, ove del caso sulla base delle
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
equivalente
non indicazioni ricevute, e, laddove richiesto,
espressamente comprese operando anche in una lingua estera.
nell'elencazione
Esempi:
ricezione,
movimentazione,
stoccaggio, conservazione e rigenerazione
di materie prime, semilavorati e piatti finiti,
preparazione di piatti semplici derivanti
dall'assemblaggio
di
ingredienti
o
semilavorati, somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en place
dei tavoli e riordino, ecc.
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore qualificato
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura svolge la propria attività nell'ambito del processo di produzione dei cibi, sulla base delle
caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera e sulla base delle indicazioni ricevute o nell'ambito del processo di
preparazione e somministrazione di cibi e bevande rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e
sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente
attuando le sequenze di svolgimento delle
lavorazioni,
coniugando
esigenze
di
efficienza d'uso dei fattori produttivi e di
efficacia di risposta alle attese dei clienti
serviti, nel rispetto degli standard di servizio
e delle norme di igiene e sicurezza.
Esempi: produzione di piatti derivanti dal
loro semplice assemblaggio, realizzazione di
preparazioni gastronomiche previste dal
menù, applicando le ricette definite e
controllando la qualità organolettica dei cibi
prodotti, allestimento degli spazi e gli
strumenti di lavoro, mise en place dei tavoli
e riordino, consigliare il cliente sulla scelta di
cibi e bevande e servire quanto richiesto,
eseguire operazioni amministrative e le
normali operazioni di registrazione di fatture
e degli incassi, anche utilizzando macchine
elettroniche dotate di software dedicato;
procedere alle operazioni di conteggio di
denaro e/o ticket, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore specializzato
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura si occupa della realizzazione del processo di produzione dei cibi, sulla base delle
caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera, coadiuvato eventualmente da addetti di supporto, o della
realizzazione del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, sulla base delle caratteristiche di
offerta dell'esercizio in cui opera, garantendo inoltre il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, relative all'ambito in
cui svolge le operazioni allo stesso affidate.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
4°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
La figura standard opera generalmente
definendo ed assegnando sulla base dello
stato degli ordini/del piano di produzione e
tenendo in conto la disponibilità delle
risorse, le sequenze di svolgimento delle
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
espressamente comprese lavorazioni,
coniugando
esigenze
di
nell'elencazione
efficienza d'uso dei fattori produttivi e di
efficacia di risposta alle attese dei clienti
serviti, nel rispetto degli standard di servizio
e delle norme di igiene e sicurezza e
gestendo, laddove richiesto, anche in una
lingua estera le interazioni del ciclo di
lavoro.
Esempi: produzione in autonomia di piatti
derivanti dal loro semplice assemblaggio,
realizzazione di differenti preparazioni
gastronomiche previste dal menù, applicando
le ricette definite e controllando la qualità
organolettica dei cibi prodotti, allestimento
degli spazi e gli strumenti di lavoro,
suggerimento al cliente sulla scelta di cibi e
bevande e servire quanto richiesto,
esercitando ove del caso attività di supporto
al consumo, in modo da valorizzare i
prodotti e l'esperienza gustativa, ecc.
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Operatore professionale
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura partecipa direttamente al processo produttivo, sulla base delle deleghe ricevute,
garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro rispettando gli standard personali ed ambientali
di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente sulla
base delle deleghe ricevute e/o delle
istruzioni in uso nel locale, secondo le/sulla
base delle caratteristiche delle tipologie di
clienti, e delle indicazioni di domanda e
mercato fornite, tenendo in conto i vincoli e
le risorse produttive del contesto, attua - sulla
base delle caratteristiche dell'offerta, delle
risorse assegnate e delle norme di qualità,
igiene e sicurezza - il modello di
funzionamento dell'area, esprimendolo sotto
forma
di
regole
organizzative.
Esempi: elaborazione del piano di
produzione, definendo sulla base del carico
di lavoro l'impiego delle risorse e
monitorandone l'effettivo impiego. Verifica
della qualità delle preparazioni alimentari
rispetto agli standard di offerta e disporle nei
piatti di portata, in modo da valorizzarle nel
rapporto con il cliente, realizzazione delle
differenti preparazioni gastronomiche e
controllando la qualità organolettica dei cibi
prodotti, gestione delle risorse umane della
propria area, orientandone i comportamenti
ai rispetto delle regole di lavoro e creando
occasioni di qualificazione ed integrazione
professionale, gestione laddove richiesto,
anche in una lingua estera le interazioni del
ciclo di lavoro, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Operatore gestionale
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura partecipa direttamente al processo produttivo, coordinando le risorse assegnate, se
previsto, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro, rispettando gli standard personali ed
ambientali di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
2°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente con
un'attività di controllo e definizione
dell'attività della propria area sulla base delle
caratteristiche delle tipologie di clienti, e
delle indicazioni di domanda e mercato
fornite, tenendo in conto i vincoli e le risorse
produttive del contesto, gestendo, laddove
richiesto, anche in una lingua estera le
interazioni
del
ciclo
di
lavoro.
Esempi: controllo dei menù, controllo e
definizione - sulla base delle caratteristiche
dell'offerta, delle risorse assegnate e delle
norme di qualità, igiene e sicurezza - del
modello
di
funzionamento
dell'area,
esprimendolo sotto forma di regole
organizzative, controllo ed elaborazione sulla
base degli ordini e delle previsioni di
vendita, il piano di produzione, definendo
sulla base del carico di lavoro l'impiego delle
risorse e monitorandone l'effettivo impiego,
anche in termini economici, verifica della
qualità delle preparazioni alimentari,
coordina e gestisce le risorse umane della
propria area, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
1.3. Profili formativi stabilimenti balneari
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo, con riferimento agli stabilimenti balneari sono
individuate le seguenti figure:
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6° livello super c.c.n.l. turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Operatore professionale
3° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Operatore gestionale
2° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
2. Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, punto IV, c.c.n.l. turismo 20 febbraio
2010.
3. Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo del comparto pubblici
esercizi e quelli, specifici, di seguito indicati.
Operatore professionale
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo
da prevenire fattori o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Livello c.c.n.l. turismo
3°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
La figura standard opera generalmente
gestendo e coordinando le situazioni di
emergenza più frequenti individuando i
comportamenti a rischio più frequenti,
utilizzando adeguatamente i dispositivi e le
attrezzature di protezione individuale,
applicando i comportamenti previsti in caso
di incendio, evacuazione o incidente e le
regole minime di primo soccorso
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore qualificato
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo
da prevenire fattori o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature.
Livello c.c.n.l. turismo
5°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
La figura standard opera generalmente
gestendo le situazioni di emergenza più
frequenti individuando i comportamenti a
rischio
più
frequenti,
utilizzando
adeguatamente i dispositivi e le attrezzature
di protezione individuale, applicando i
comportamenti previsti in caso di incendio,
evacuazione o incidente e le regole minime di
primo soccorso e provvede all'allestimento,
alla cura e al riordino di ambienti, strutture e
attrezzature
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico
al settore di interesse)
Addetto/operatore di base
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività: La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle diverse attività di assistenza ai clienti
finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature per lo sport, l'intrattenimento e il
tempo libero, anche effettuando interventi di prima manutenzione.
Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
6°
La
figura
standard
Contenuti percorso formativo minimo
opera Il
percorso
formativo
è
preordinato
alla
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
generalmente effettuando attività
semplici, nel rispetto degli standard di
servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute, e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua
estera.
Esempi: assistenza e ricevimento dei
clienti, cura e riordino ambienti,
strutture e attrezzature, operazioni di
semplice manutenzione
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti
di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
1.4. Profili formativi imprese di viaggio e turismo
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alle imprese di viaggio e turismo
sono individuate le seguenti figure.
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6° livello super c.c.n.l. turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Operatore professionale
3° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Operatore gestionale
2° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
2. Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, punto VI, c.c.n.l. turismo 20 febbraio
2010.
3. Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
4. Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo:
Addetto/operatore di base
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio realizzando, sotto indicazione, compiti semplici.
Livello c.c.n.l. turismo
6°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
La figura standard opera
generalmente effettuando attività
semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle
indicazioni ricevute e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua
estera.
Esempi:
custode,
portiere,
mansioni di semplice attesa
II percorso formativo è preordinato alla acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a
tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per
ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/operatore esperto
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio, realizzando, sotto indicazione, compiti semplici.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Super
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La
figura
standard
opera
generalmente
gestendo
attività
semplici, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua
estera.
Esempi: smistamento pratiche, guida
di mezzi di trasporto, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti
di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/operatore qualificato
Descrizione attività: La figura svolge attività diversificate, di livello semplice e di routine nel quadro delle modalità
operative conferitegli.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La
figura
standard
opera
generalmente attività diversificate
ma nel complesso di livello semplice
e di routine, e laddove richiesto,
operando anche in lingue estere.
Esempi:
- accoglienza ed orientamento della
clientela;
- operazioni amministrative e le
normali operazioni di emissione e
registrazione di fatture e degli
incassi, anche utilizzando macchine
elettroniche
ovvero
software
dedicati alla gestione delle attività di
contabilità
semplice;
- archiviazione delle pratiche di
vendita;
- autista, portavalori, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti
di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato
per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi
e contesto aziendale di riferimento, processi e
relative innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel
ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di
interesse)
Addetto/operatore specializzato
Descrizione attività: La figura effettua le diverse operazioni riguardanti prenotazioni, emissione e vendita di biglietti,
vouchers, ecc. anche per mezzo di terminali elettronici, ecc.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
4°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera nelle
agenzie di viaggio, in condizioni di
autonomia esecutiva, che svolgono
sia
intermediazione
che
organizzazione e, laddove richiesto,
operando anche in lingue straniere.
Esempi:
- prenotazione di posti, emissione e
vendita di biglietti, voucher e
documenti
di
viaggio;
- servizi di accompagnamento e
trasferimento
della
clientela;
- gestione dei flussi amministrativi e
contabili delle operazioni poste in
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti
di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
essere
dall'azienda; riferimento specifico al settore di interesse)
- assistenza pre e post vendita del
cliente negli aspetti che riguardano
l'erogazione
del
servizio
e
rilevazione
del
grado
di
soddisfazione;
- rilevazione dei reclami dei clienti
Operatore professionale
Descrizione attività: La figura è impegnata nella creazione e vendita di programmi turistici, nella prenotazione ed
emissione di biglietterie varie con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza lingue, nelle funzioni
amministrative, ecc.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La
figura
standard
opera
prevalentemente nelle agenzie sia di
intermediazione che di produzione
con particolari conoscenze tecniche ed
adeguata esperienza e, laddove
richiesto, operando in lingue straniere.
Esempi:
- addetto ai servizi di prenotazione dei
posti, emissione di biglietti con
costruzione tariffaria autonoma e
conoscenza delle lingue straniere;
- tecnico specializzato nella creazione
e programmazione di pacchetti e
servizi
turistici;
tecnico
specializzato
nell'organizzazione
di
convegni,
congressi e viaggi di incentivazione;
- tecnico specializzato nella fornitura
di viaggi d'affari in base alle
specifiche esigenze dei clienti;
promotore
commerciale;
- addetto all'attività di marketing;
- impiegato amministrativo e/o
contabile di acquisita esperienza, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti
di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
Operatore gestionale
Descrizione attività: La figura è specializzata nelle funzioni gestionali delle agenzie di viaggi e turismo, coordinando le
risorse assegnate, se previsto, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro, analizzando la
domanda ed elaborando la strategia per conseguire gli obiettivi.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
2°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 20 febbraio 2010 e altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente una
funzione di controllo e definizione delle
attività della propria area sulla base delle
caratteristiche delle tipologie di clienti, e
delle indicazioni di domanda e mercato
fornite e, laddove richiesto, operando in
lingue straniere ed in ogni caso sulla base
delle linee strategiche predisposte dal
responsabile
dell'impresa.
Esempi:
- responsabilità di servizio o di reparto anche
amministrativo;
- capo agenzia di cat. C con autonomia
tecnica ed amministrativa di gestione;
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
- cura dei rapporti con i fornitori dei servizi nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
turistici
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Allegato 2
Scheda formativa
Informazioni personali
Nome e cognome........................................................
luogo di nascita...........................................................
data di nascita...../....../...... indirizzo.............................
città....................... provincia.......................
Istruzione e formazione
( ) istituto professionale
( ) scuola secondaria di 2°
( ) università
Informazioni sull'azienda
Denominazione sociale.........................................
indirizzo...........................................................
città.........................................provincia.......................
referente per la formazione.........................................
Informazioni sul contratto di apprendistato
( ) art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011 (qualifica e diploma prof.le)
( ) art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 167/2011(professionalizzante o di mestiere)
( ) art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 167/2011(alta formazione e ricerca)
profilo professionale.......................
durata del rapporto..... mesi
inquadramento livello....
formazione.... ore medie annue
Inizio rapporto.../.../.... fine rapporto.../.../....
Dichiarazione del datore di lavoro
Si attesta che la formazione prevista dal c.c.n.l. turismo si è svolta in sede aziendale, in conformità con quanto previsto
dal c.c.n.l. stesso e dalle vigenti disposizioni di legge.
Data...../....../......
(Timbro e firma).......................
Allegato 3
Spett.le
Ente bilaterale
territoriale del turismo
Indirizzo.......................
Città.......................
Oggetto: Autocertificazione della capacità formativa ai sensi del c.c.n.l. turismo.
Il/la sottoscritto/a.............................................., rappresentante dell'azienda......................., con sede in.......................,
via.............................................., consapevole del valore delle proprie dichiarazioni, ed in particolare che: "In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro (....), il
datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione" (art. 7, comma 1,
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167); ai fini dell'erogazione agli apprendisti in forza della formazione secondo
quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo ai sensi del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 del 17 aprile 2012;
dichiara:
1) che, con riferimento alla predetta azienda, sussistono tutti i requisiti richiesti dal predetto accordo e dal c.c.n.l.
turismo, ed in particolare:
a) è individuato un referente per la formazione, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione
aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano
formativo individuale;
b) i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati nell'accordo 17 aprile 2012;
c) verrà compilata, per ogni apprendista, una scheda formativa secondo il modello individuato dall'accordo 17 aprile
2012;
2) che l'azienda applica integralmente le disposizioni del c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010, ed in particolare quelle
relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua, che
costituiscono condizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal regolamento sull'apprendistato
professionalizzante nel settore turismo.
In fede.
Luogo e data
.......................
Timbro e firma
.......................
Allegato 4
Elenco qualifiche con contenuti competenziali omologhi o
sovrapponibili a quelli delle figure artigiane
2° livello - durata massima 48 mesi
Capo cuoco
Capo laboratorio gelateria/pasticceria
Capo barista/capo barman/primo barman
Capo banconiere di pasticceria
3° livello - durata massima 48 mesi
Cuoco unico
Primo pasticcere
Coordinatore housekeeping villaggi turistici
Primo barman, barman unico
Governante unica
Addetto alle prenotazioni (imprese di viaggi e turismo)
4° livello - durata massima 42 mesi
Gastronomo
Gelatiere
Pizzaiolo
Cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita
ALLEGATO B
AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO
Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247
Premesso che:
- il settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di clientela,
che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva,
feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende
ad apertura annuale;
- in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale;
- la contrattazione collettiva ha costantemente tenuto conto di tali caratteristiche, che integrano e aggiornano le ipotesi
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e dall'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre
1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18, disciplinando il ricorso ai contratti a tempo determinato con la
ricognizione di specifiche ipotesi, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- la contrattazione collettiva ha disciplinato il diritto in precedenza nella riassunzione per i lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in relazione alle ipotesi precedentemente esposte;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni
sottoscritti da Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, per stabilire:
a) la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo n. 368/2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta,
qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il
termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;
b) le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, per le quali non trovi applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto art. 5, comma 4-bis del decreto
legislativo n. 68/2001;
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono quanto segue:
1. la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere
superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;
2. in relazione alla particolarità del settore turismo, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale
previsto dall'art. 5, comma 4-ter del decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 40 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4-bis
del predetto art. 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso
ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 77 e 78 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, per i quali si
conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 81 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003;
3. in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 5, comma 4-quater, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la
salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai
lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli artt. 77 e 78 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003;
4. le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
ALLEGATO C
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Livelli (*)
(**)
(***) (****)
A
542,70 541,61 542,19 542,38
B
537,59 536,61 537,12 537,27
1°
536,71 535,73 536,24 536,39
2°
531,59 530,76 531,20 531,30
3°
528,26 527,52 527,91 527,99
4°
524,94 524,29 524,64 524,69
5°
522,37 521,77 522,09 522,14
6° S
520,64 520,09 520,38 520,42
6°
520,51 519,96 520,25 520,30
7°
518,45 517,95 518,22 518,25
---------(*) Tabella generale.
(**) Aziende minori (alberghi).
(**) Aziende minori (complessi turistico ricettivi dell'aria aperta).
(***) Aziende minori (pubblici esercizi).
(***) Aziende minori (stabilimenti balneari).
(****) Aziende minori (imprese di viaggio e turismo).
ALLEGATO D
VITTO E ALLOGGIO
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
D/1 - Convenzione per la fornitura
del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai lavoratori
dipendenti alle condizioni appresso indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un
quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto
riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;
d1) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio, corrisponderà dal 3 maggio 1990 il
relativo prezzo all'azienda fornitrice, secondo le seguenti tabelle:
- un pranzo
lire 500
- una prima colazione lire 125
- un pernottamento
lire 625
corrispondenti a lire 1.250 giornaliere e lire 33.750 mensili per il vitto intero e a lire 18.750 mensili per l'alloggio.
d2) a decorrere dal 1° luglio 1996 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo
lire 650
- una prima colazione lire 150
- un pernottamento
lire 800
corrispondenti a lire 1.600 giornaliere e lire 43.500 mensili per il vitto intero e a lire 24.000 mensili per l'alloggio.
d3) a decorrere dal 1° gennaio 1999 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo
lire 800
- una prima colazione lire 175
- un pernottamento
lire 925
d4) a decorrere dal 1° agosto 2003 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo
euro 0,50
- una prima colazione euro 0,10
- un pernottamento
euro 0,60
d5) a decorrere dal 1° agosto 2007 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo
euro 0,70
- una prima colazione euro 0,12
- un pernottamento
euro 0,75
d6) a decorrere dal 1° gennaio 2011, il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo
euro 0,80
- una prima colazione euro 0,14
- un pernottamento
euro 0,85
e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura
del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun
modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed
assicurativi;
f) il dipendente è tenuto ad avvertire all'atto dell'assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del
servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di
almeno 30 giorni;
g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e
alloggio deve dichiararlo per iscritto all'atto dell'assunzione in servizio del dipendente. Qualora l'impossibilità a prestare
il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle R.S.A. per
ricercare le più idonee soluzioni.
Nota a verbale
A decorrere dal 3 maggio 1990, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al
punto d1) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di lire 100 per un pranzo, di lire 25 per
una prima colazione e di lire 125 per un pernottamento.
A decorrere dal 1° luglio 1996, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al
punto d2) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di lire 150 per un pranzo, di lire 25 per
una prima colazione e di lire 125 per un pernottamento.
A decorrere dal 1° gennaio 1999, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al
punto d3) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di lire 150 per un pranzo, di lire 25 per
una prima colazione e di lire 125 per un pernottamento.
A decorrere dal 1° agosto 2003 eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui
al punto d4) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € 0,09 per un pranzo, di € 0,01 per
una prima colazione e di € 0,12 per un pernottamento.
A decorrere dal 1° agosto 2007 eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui
al punto d5) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € 0,20 per un pranzo, di € 0,02 per
una prima colazione e di € 0,15 per un pernottamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui
al punto d6) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per
una prima colazione e di euro 0,10 per un pernottamento.
---------N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue:
ALLEGATO D/1 - VITTO E ALLOGGIO
La convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere, allegata al c.c.n.l. Turismo 20 febbraio
2010, è integrata con i seguenti punti:
d 7) a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo: euro 0,90;
- una prima colazione: euro 0,16;
- un pernottamento: euro 1,00.
Nota a verbale
A decorrere dal 1° gennaio 2014, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui
al punto d 7) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per
una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.
D/2 - Convenzione per la somministrazione
del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973
I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno alla somministrazione, nei giorni in cui l'azienda è
aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
1) Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino. Il
pasto deve essere sano ed in quantità sufficiente.
2) I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno
il prezzo relativo da determinarsi con specifici contratti dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di
lavoro entro un limite massimo di 150 lire a pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sarà soggetto a
verifica annuale da parte delle Organizzazioni contraenti.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura
del vitto su scala nazionale ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non è collegabile in alcun modo
alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
Nota a verbale
A partire dal 1° giugno 1986 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A partire dal 3 maggio 1990 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 100.
A partire dal 1° luglio 1996 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A partire dal 1° gennaio 1999, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A decorrere dal 1° agosto 2003, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,09 a pasto.
A decorrere dal 1° agosto 2007, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,20 a pasto.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il prezzo del vitto in atto nelle varie provincie è aumentato di euro 0,10 a pasto.
ALLEGATO E
LAVORATORI STAGIONALI
E/1 - Lettera INAIL
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
Direzione generale
Roma, 5 ottobre 1988
Alla FAIAT
Alla FIPE
Alla FIAVET
Alla FAITA
Alla FILCAMS
Alla FISASCAT-CISL
Alla UILTUCS-UIL
Oggetto: contratto collettivo nazionale.
Con riferimento alla nota a margine si osserva preliminarmente che esula dalla competenza dello scrivente Istituto
esprimere valutazioni in tema di accordi sindacali, la cui piena attuazione, per lo più, è informata a considerazioni di
carattere politico-sociale.
Sotto l'aspetto tecnico si rileva, peraltro, che non sembra possano derivare conseguenze negative per i lavoratori
dall'adozione del particolare sistema.
Infatti l'importo giornaliero della retribuzione, determinato, a seconda dei casi, sulle retribuzioni effettive o
convenzionali o - se superiori - sui minimi di legge, va moltiplicato, ai fini contributivi ed indennitari, per il numero dei
giorni di effettiva presenza al lavoro, dovendosi intendere per giorni di effettiva presenza al lavoro non solo quelli nei
quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera, ma anche quelli che vengono retribuiti in forza di legge o di
contratto pur non essendo il lavoratore fisicamente presente; in tale ipotesi possono ben rientrare i riposi compensativi ai
sensi dell'art. 119 del contratto nazionale collettivo in oggetto.
Il Direttore generale
E/2 - Lettera INPS
Istituto nazionale della previdenza sociale
Sede centrale
Servizio riscossioni contributi e vigilanza
Roma, 1° luglio 1988
Alla FILCAMS
Alla FISASCAT
Alla UILTUCS
Alla FIPE
Alla FAIAT
Alla FIAVET
Alla FAITA
Oggetto: accordo 17 giugno 1986 per il rinnovo del c.c.n.l. settore turismo - stagionali.
Si fa riferimento alle richieste di codeste Organizzazioni formulate con note del 1° agosto 1986 e 4 settembre 1987, in
merito alla legittimità ed ai possibili riflessi in materia contributiva della previsione contrattuale contenuta nel c.c.n.l.
delle aziende del turismo, in base alla quale le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro
settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla
scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi prorogato.
Si comunica che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessato da questo Istituto, con lett. n. 6
PS/40141/C/10 del 9 febbraio 1988, ha espresso l'avviso che l'ipotesi prospettata debba ritenersi legittima, considerato
che l'intento che si realizza con la norma contrattuale di cui trattasi (consentire ai lavoratori di recuperare attraverso
riposi compensativi le ore di straordinario effettuate) è un elemento del tutto estraneo alla previsione della legge n.
230/1962. Una volta affermata tale legittimità, sempre secondo il Ministero, non sorgono problemi per la copertura
contributiva del periodo di protrazione del contratto a termine.
Tale problema va risolto in base ai principi generali vigenti in materia, secondo i quali, ove sussista retribuzione in
dipendenza di un rapporto lavorativo, si rinviene l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da
parte del datore di lavoro.
Conseguentemente, nel caso specifico, prosegue la nota ministeriale, se effettivamente la retribuzione base relativa alle
ore di lavoro straordinario effettuate viene corrisposta nel periodo di paga, nel corso del quale il lavoratore fruisce dei
riposi compensativi (che nella fattispecie coincide con il periodo di protrazione del contratto), è con riferimento a tale
periodo che l'obbligo contributivo deve essere assolto. Si ritiene, pertanto, che le aziende interessate potranno adottare
comportamenti conformi alle citate indicazioni ministeriali.
Il Direttore generale
ALLEGATO F
LAVORO STRAORDINARIO
Il giorno 17 giugno 1986 in Roma
- la Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);
- la Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);
- la Federazione italiana delle Associazioni delle imprese di viaggi e turismo (FIAVET);
- la Federazione delle Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta (FAITA);
- la Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche e collegate a partecipazione statale (ASAP)
da una parte
e
dall'altra
- la Federazione italiana lavoratori commercio albergo, mensa e servizi (FILCAMS-CGIL),;
- la Federazione Italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL);
- la Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTuCS-UIL);
a conclusione delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore turismo si danno
reciprocamente atto che, con tutte le disposizioni che riguardano la materia dello straordinario contenute nel c.c.n.l. 8
luglio 1982 e in tutti i precedenti cc.cc.nn.l., hanno sempre inteso non superare la qualificazione legale del lavoro
straordinario, di cui alle disposizioni di legge che si riferiscono alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali,
avendo sempre ed unicamente voluto, infatti, individuare la percentuale di maggiorazione equiparando a tale effetto la
percentuale per il lavoro supplementare (cioè quello eccedente l'orario normale, e fino al limite legislativo) a quella
prevista per il lavoro straordinario (cioè quello eccedente il limite legislativo).
ALLEGATO G
PREMIO DI ANZIANITÀ AZIENDE ALBERGHIERE
I lavoratori hanno diritto ad un premio di anzianità nelle seguenti misure:
- una mensilità di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio;
- una mensilità e mezza di retribuzione al compimento del quindicesimo anno;
- due mensilità di retribuzione dopo il secondo decennio;
- tre mensilità di retribuzione dopo il terzo decennio.
L'anzianità utile ai fini della corresponsione del premio decorre per gli impiegati dal 1° gennaio 1950 e per gli intermedi
e salariati dal 18 dicembre 1949.
Dopo il decimo anno di anzianità, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente avrà diritto ai ratei ulteriori
maturati in frazione di anni.
La retribuzione sulla quale si calcola il premio viene determinata con gli stessi criteri di cui all'art. 140 del presente
contratto.
Nota a verbale
I premi di anzianità maturati e liquidati agli intermedi e salariati fino al 30 settembre 1971 non sono soggetti a
rivalutazione secondo le misure previste dal presente allegato
ALLEGATO H
SCATTI DI ANZIANITÀ PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
Norma transitoria per i pubblici esercizi
1. Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti dalle aziende dei Pubblici Esercizi per il periodo 1° giugno
1986 - 28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:
Livelli Lire
(Euro)
1S
55.000 (28,41)
1
52.000 (26,86)
2
49.000 (25,31)
3
47.000 (24,27)
4
44.000 (22,72)
5
43.000 (22,21)
6
42.000 (21,69)
7
41.000 (21,17)
2. Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 258 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 e quella prevista dall'articolo 78 del c.c.n.l.
16 febbraio 1987 verrà effettuato come segue: al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto abbia
maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile,
solo a tal fine, una anzianità convenzionale pari al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di maturazione
dell'ultimo scatto e quella del 1° giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità
convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del
nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.
3. Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del
nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'articolo 78
del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare
rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione,
sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo 78 del
c.c.n.l. 16 febbraio 1987, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto
di cui alla tabella dell'articolo 138 del presente Contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente al 1°
maggio 1990, darà l'importo complessivo degli scatti spettante.
4. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto scatto.
Norma transitoria per la ristorazione collettiva
1. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 333 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003, per il
personale delle aziende della ristorazione collettiva che abbia già maturato uno o più scatti di anzianità, il raccordo tra la
preesistente disciplina di cui all'articolo 258 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 e quella prevista dall'articolo 78 del c.c.n.l. 16
febbraio 1987 verrà effettuato come segue.
2. Alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, alla voce scatti di anzianità dovrà essere attribuito:
a) quanto sin qui erogato a titolo "scatti di anzianità"
b) quanto sin qui eventualmente erogato come superminimo ad personam, in conseguenza dell'operazione di
adeguamento alla legge n. 91 del 1977 attuato dall'azienda
c) quanto eventualmente sin qui erogato come "assegno ad personam" derivante dagli scatti di anzianità maturati dalle
gestioni precedenti ai sensi dell'articolo 353 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003.
3. Al personale suddetto che nel periodo 1° giugno 1986 - 28 febbraio 1989 maturerà un triennio di anzianità, dovrà
essere corrisposto l'importo fisso di uno scatto previsto nella tabella valida per il settore dei pubblici esercizi per il
periodo suddetto, in aggiunta degli importi degli scatti precedenti come sopra ricostituiti.
4. Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del
nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'articolo 78
del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare
rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione,
sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell'articolo 78 del
c.c.n.l. 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto
di cui alla tabella dell'articolo 138 del presente Contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente al 1°
maggio 1990, darà l'importo complessivo degli scatti spettante. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse
risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo
scatto intero e cioè alla maturazione del sesto scatto.
5. Per quanto riguarda le modalità di erogazione degli scatti di anzianità nei casi di cambi di gestione valgono le norme
di cui all'articolo 353 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003.
Indennità supplementare
1. Ai soli dipendenti da aziende di Ristorazione Collettiva in forza alla data di stipula del c.c.n.l. 16 febbraio 1987 verrà
riconosciuta una "indennità supplementare" di lire diecimila lorde mensili nel periodo 1° giugno 1986 - 31 maggio 1988
(ventiquattro mensilità) secondo le modalità di seguito specificate nel presente articolo.
2. L'indennità supplementare deve essere corrisposta solo al personale che abbia maturato almeno uno scatto di anzianità
il cui importo sia stato calcolato dall'azienda senza l'indennità di contingenza in relazione alla legge 91 del 1977.
3. Detta indennità non è computabile ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto, né concorre a
determinare la base di calcolo di altri istituti contrattuali.
4. Essa sarà corrisposta limitatamente a ventiquattro mesi (escluse tredicesima e quattordicesima mensilità) e la sua
erogazione cesserà, comunque, con il 31 maggio 1988.
5. L'indennità citata non competerà a chi abbia già risolto, in via consensuale con transazione e rinuncia od in forza di
decisione giudiziale o comunque, in altro modo, il contenzioso con la propria azienda relativamente alle modalità di
calcolo degli scatti rispetto alla legge 91 del 1977, nonché - per le aliquote mensili non ancora corrisposte - a coloro che,
per qualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro con le aziende al di fuori dell'ipotesi prevista per i cambi di
gestione.
6. In questo caso, infatti, l'indennità in questione continuerà ad essere corrisposta dall'azienda subentrante fino al 31
maggio 1988 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'interessato entro tale data.
Clausola di inscindibilità
1. Le OO.SS. firmatarie riconoscono che la vertenzialità insorta nel settore della ristorazione collettiva derivante da
interpretazioni diverse riguardo alla modalità di calcolo degli scatti di anzianità, in applicazione della legge n. 91 del
1977 - modalità che le aziende dichiarano essersi resa necessaria in considerazione del particolare automatico
collegamento esistente per il settore tra costo del lavoro e prezzo del servizio - deve intendersi superata con il c.c.n.l. 16
febbraio 1987.
2. Ciò in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti da aziende di ristorazione collettiva che già
percepiscono importi retributivi, comunque denominati derivanti dalla maturazione di scatti di anzianità, i benefici
introdotti dal rinnovo del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, derivanti da:
a) incremento del valore unitario degli scatti,
b) riconoscimento di anzianità convenzionale di settore, sia pure ai soli fini della maturazione degli scatti,
c) incremento del numero degli scatti di anzianità,
d) erogazione, a titolo transattivo dell'indennità supplementare" di cui all'articolo 357 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio
2003, sono stati espressamente concordati, perché complessivamente migliorativi dell'attuale applicazione dell'istituto
da parte del settore, a transazione di quanto eventualmente preteso da ciascun lavoratore relativamente alla disciplina
degli scatti applicata.
3. Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS. firmatarie si impegnano affinché le proprie
articolazioni territoriali e aziendali non prestino assistenza legale e/o sindacale ai propri iscritti che intendessero
promuovere azioni giudiziarie per il titolo riguardante gli scatti di anzianità.
4. Dichiarano altresì che interverranno presso le proprie articolazioni organizzative affinché queste ultime richiedano ai
propri iscritti di abbandonare le azioni giudiziarie già promosse e di non promuoverne di nuove. Confermano che la
materia relativa agli scatti di anzianità non formerà oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.
ALLEGATO I
SCATTI DI ANZIANITÀ STABILIMENTI BALNEARI
Norma transitoria stabilimenti balneari
1. Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti degli Stabilimenti Balneari per il periodo 1° giugno 1986 28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:
Livelli Lire
(Euro)
1S
55.000 (28,41)
1
52.000 (26,86)
2
49.000 (25,31)
3
47.000 (24,27)
4
44.000 (22,72)
5
43.000 (22,21)
6
42.000 (21,69)
7
41.000 (21,17)
2. Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 300 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 e quella prevista dall'articolo 78 del c.c.n.l.
16 febbraio 1987 verrà effettuato come segue.
3. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di quattro
scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità
convenzionale pari al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto e quella del
1° giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di cui sopra, sarà
corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista
nella su riportata tabella.
4. Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del
nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'articolo 78
del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare
rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione,
sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78 del c.c.n.l.
16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui
alla tabella articolo 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente al 1° maggio 1990,
darà l'importo complessivo degli scatti spettante.
5. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto scatto.
ALLEGATO J
SCATTI DI ANZIANITÀ ALBERGHI DIURNI
Norma transitoria alberghi diurni
1. Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti dalle aziende degli Alberghi Diurni per il periodo 1° giugno
1986 - 28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:
Livelli Lire
(Euro)
1S
55.000 (28,41)
1
52.000 (26,86)
2
49.000 (25,31)
3
47.000 (24,27)
4
44.000 (22,72)
5
43.000 (22,21)
6
42.000 (21,69)
7
41.000 (21,17)
2. Il raccordo tra la disciplina di cui all'articolo 331 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 e quella prevista dall'articolo 78 del c.c.n.l.
16 febbraio 1987 verrà effettuato come segue.
3. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente Contratto abbia maturato la precedente serie di quattro
scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità
convenzionale pari, al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto e quella
del 1° giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di cui sopra,
sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura
prevista nella su riportata tabella.
4. Successivamente al 1° marzo 1989 si dovrà procedere per tutto il personale all'atto della maturazione individuale del
nuovo scatto al ragguaglio dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all'articolo 78
del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare
rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati così ragguagliato, compresa l'eventuale frazione,
sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78 del c.c.n.l.
16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990 e per il valore fisso dello scatto di cui
alla tabella articolo 151 del presente Contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente al 1° maggio 1990,
darà l'importo degli scatti spettante.
5. L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del
triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del sesto scatto.
ALLEGATO K
MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE
Dichiarazione ex art. 78, comma 6, c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999
La sottoscritta impresa......................., in conformità a quanto previsto dall'art. 78 del c.c.n.l. turismo 22 gennaio 1999 ai
fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 dichiara di applicare integralmente la
contrattazione collettiva vigente e di essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul
lavoro.
ALLEGATO L
STATUTO TIPO ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO
Art. 1
(Costituzione)
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 19 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni e dall'accordo territoriale del ......, è costituito l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo
......................................................................., di seguito denominato E.B.T.
Art. 2
(Natura)
1. L'E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3
(Durata)
1. La durata dell'E.B.T. è a tempo indeterminato.
Art. 4
(Sede)
1. L'E.B.T. ha sede in ...
Art. 5
(Soci e beneficiari)
1. Sono Soci dell'E.B.T.
la ........., aderente a FEDERALBERGHI;
la ........., aderente a FIPE;
la ........., aderente a FAITA-FEDERCAMPING;
la ........., aderente a FIAVET;
la FILCAMS-CGIL territoriale;
la FISASCAT-CISL territoriale;
la UILTuCS-UIL territoriale.
Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare - in via
transitoria - la competente organizzazione nazionale.
2. La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma precedente comporta la
perdita dello status di socio dell'EBT e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente
organizzazione nazionale.
3. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.
4. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio
dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
5. Le iniziative di cui all'articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono
destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.
6. In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo Art. 7 sono canalizzate con le modalità definite
dall'articolo 21 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al
finanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBNT).
Art. 6
(Scopi)
1. L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2. A tal fine, l'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri
Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di
crisi e/o in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, anche in relazione alle disposizioni di legge che prevedono l'integrazione dell'indennità di
disoccupazione erogata dall'INPS, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali
provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti
dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del
lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli
enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi
paritetici;
i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e
l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'Ente Bilaterale Nazionale del
settore Turismo e i fondi competenti;
l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate
dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una
fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire
la stima dei fabbisogni occupazionali;
a tal fine, l'Osservatorio:
- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente
Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla
base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di
apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale
Nazionale del settore Turismo;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione
e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a
tale funzione;
n) attività di sostegno dei buoni vacanza;
o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
4. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che
in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.
5. L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata
dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 7
(Finanziamento)
1. L'E.B.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura
e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende
del settore Turismo.
2. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a
quella a proprio carico.
Art. 8
(Organi dell'E.B.T.)
1. Sono organi dell'E.B.T.:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci
Art. 9
(Assemblea)
1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'articolo 5.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- ... voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui ... alla organizzazione aderente alla
FEDERALBERGHI, ... alla organizzazione aderente alla FIPE, ... alla organizzazione aderente alla
FAITAFEDERCAMPING, ... alla organizzazione aderente alla FIAVET;
- ... voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui ... alla FILCAMS-CGIL, ... alla FISASCAT-CISL,
... alla UILTuCS-UIL.
Art. 10
(Poteri dell'Assemblea)
1. Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti il Comitato Direttivo;
- eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.;
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- disciplinare con proprio regolamento l'attività dei Centri di Servizio;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 11
(Riunioni dell'Assemblea)
1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente
dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la riunione.
4. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T..
6. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno
dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, e cioè almeno ... voti.
7. Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione
dell'Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei lavoratori ad un
rappresentante di un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di
due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.
Art. 12
(Il Presidente)
1. Il Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro di cui all'articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il
Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
2. Spetta al Presidente dell'E.B.T. di:
- rappresentare l'E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le
adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal
Comitato Direttivo.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 13
(Il Vice Presidente)
1. Il Vice Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori di cui all'articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e viceversa.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 14
(Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo si compone di ... consiglieri, così ripartiti:
a) il Presidente dell'E.B.T.;
b) il Vicepresidente dell'E.B.T.;
c) ... consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di
lavoro di cui all'articolo 5;
d) ... consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di
cui all'articolo 5.
3. I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È però consentito
all'Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
Art. 15
(Poteri del Comitato Direttivo)
1. Spetta al Comitato Direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.T. e riferirne all'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.T. e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.T.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all'articolo
...;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 16
(Riunioni del Comitato Direttivo)
1. Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da
almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
2. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire
anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T..
5. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti, e cioè di almeno ... componenti.
6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno ... componenti.
7. Ciascun componente ha un voto.
8. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere i sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un
rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'articolo 5 che non abbia espresso un componente del
Comitato medesimo.
9. Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro
componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e viceversa.
La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.
Art. 17
(Il Collegio dei Sindaci)
1. Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all'Assemblea. Il Presidente del Collegio deve
essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
3. Il presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un
Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori
di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei
rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5.
4. I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro
funzioni.
6. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci
alle scritture dei registri contabili.
7. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga
opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può
avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno
ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
9. I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.
Art. 18
(Il Patrimonio dell'E.B.T.)
1. Le disponibilità dell'E.B.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi
attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per
qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T.
ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del
settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato
per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente
inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
5. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di
scioglimento dello stesso.
6. È fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.B.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità
analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 19
(Gestione dell'E.B.T.)
1. Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.
2. Le risorse dell'E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della
provenienza del gettito.
3. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato
dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 20
(Bilancio dell'E.B.T.)
1. Gli esercizi finanziari dell'E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla
fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione
dell'E.B.T. e del bilancio preventivo.
2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio
consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei
Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale
costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5
del presente Statuto.
Art. 21
(Liquidazione dell'E.B.T.)
1. La messa in liquidazione dell'E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 5 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni
contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
2. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all'articolo 5 provvederanno alla nomina di sei
liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della
parte diligente, il Presidente del Tribunale.
3. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T. i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
(Modifiche statutarie)
1. Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui
all'articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale
Nazionale del settore Turismo e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei
componenti l'Assemblea stessa.
Art. 23
(Controversie)
1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è
deferita all'esame della Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore
Turismo.
Art. 24
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.
ALLEGATO M
REGOLAMENTO TIPO ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI
LAVORATORI
Finalità del Fondo
1. In applicazione dell'articolo 18, comma 1, del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni,
il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da
aziende del settore turismo.
2. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in
situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione
di attività.
Alimentazione del Fondo
3. Il Fondo è alimentato dal 30% del contributo contrattuale dovuta per il finanziamento degli enti bilaterali, fermo
restando quanto previsto dell'articolo 18, comma 2, del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Destinazione del Fondo
4. In ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'80% della
dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai
contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei dieci anni precedenti.
6. In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 25% del
Fondo complessivamente disponibile nell'anno (1 gennaio - 31 dicembre).
7. Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni
anno dal Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale, tenuto conto della consistenza del Fondo.
Accesso al Fondo
8. Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il c.c.n.l. Turismo e
siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la
quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver
superato il periodo di prova.
9. Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l'associazione
territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali.
10. La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al sessanta per cento della retribuzione
mensile lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate
e approvate dal Comitato Direttivo dell'EBT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto
compatibili ai sensi della normativa vigente. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra
l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento
dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra gli Enti
bilaterali e l'INPS.
11. La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro
corredata dall'accordo sindacale e dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:
- l'illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione/riorganizzazione;
- l'elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti
per ciascun soggetto;
- l'indicazione della durata richiesta dell'intervento.
12. L'Ente Bilaterale comunica l'esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse,
previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti
punti 5 e 6. L'azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi
versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza del
Comitato Direttivo, che può delegarne l'esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al Comitato
Direttivo.
13. L'EBT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che
provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all'EBT dei versamenti effettuati.
14. Non sono a carico dell'EBT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in
conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore. L'accordo sindacale di cui al precedente punto 9 può stabilire la
lordizzazione delle risorse disponibili.
15. Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del
finanziamento dell'anno successivo.
ALLEGATO N
REGOLAMENTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI
LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE MULTILOCALIZZATE
Finalità del Fondo
1. In applicazione dell'articolo 18, comma 2, del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni,
il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da
aziende multilocalizzate che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di
un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i
contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
2. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in
situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione
di attività.
Alimentazione del Fondo
3. Il Fondo è alimentato dal 30% della quota di assistenza contrattuale dovuta per il finanziamento degli enti bilaterali.
4. Nei casi previsti al punto che precede l'azienda verserà il contributo del 30% sull'apposito conto "Fondo sostegno al
reddito aziende multilocalizzate" intestato all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
5. In applicazione del comma 3 dell'articolo 18 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo provvederà periodicamente a rendere noto l'elenco degli Enti
bilaterali territoriali in favore dei quali andrà versato il contributo del 30%, unitamente a quello dei territori per i quali il
suddetto contributo sarà versato sul Fondo nazionale di cui al punto precedente.
Destinazione del Fondo
6. In ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'80% della
dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai
contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei tre anni precedenti.
8. In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 60% del
Fondo complessivamente disponibile nell'anno (1 gennaio - 31 dicembre).
9. Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni
anno dal Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, tenuto conto della consistenza del Fondo.
Accesso al Fondo
10. Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il c.c.n.l. Turismo e
siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la
quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver
superato il periodo di prova.
11. Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l'azienda e le
competenti strutture sindacali dei lavoratori.
12. La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al sessanta per cento della retribuzione
mensile lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate
e approvate dal Comitato Direttivo dell'EBNT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto
compatibili ai sensi della normativa vigente. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra
l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento
dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un'apposita convenzione stipulata tra l'Ente
bilaterale nazionale e l'INPS.
13. La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro
corredata dall'accordo sindacale e dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:
- l'illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione/riorganizzazione;
- l'elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti
per ciascun soggetto;
- l'indicazione della durata richiesta dell'intervento.
14. L'Ente Bilaterale Nazionale comunica l'esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione
delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai
precedenti punti 7 e 8. L'azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli
importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza
del Comitato Direttivo, che può delegarne l'esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al
Comitato Direttivo.
15. L'EBNT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che
provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all'EBNT dei versamenti effettuati.
16. Non sono a carico dell'EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in
conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore. L'accordo sindacale di cui al precedente punto 12 può stabilire
la lordizzazione delle risorse disponibili.
17. Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del
finanziamento dell'anno successivo.
ALLEGATO O
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE NEL SETTORE TURISMO
Federalberghi e Filcams, Fisascat, Uiltucs, parti firmatarie del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003
e
Federalberghi Roma e le Federazioni di Roma e del Lazio di Filcams, Fisascat, Uiltucs, parti firmatarie del Contratto
integrativo territoriale 17 dicembre 2004,
avendo condiviso l'esigenza di armonizzare le rispettive discipline contrattuali concernenti l'assistenza sanitaria
integrativa e complementare, riconoscono la reciproca autonomia del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti da aziende del settore turismo (Fast) e della Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio
(Sanimpresa) e concordano quanto segue.
La quota annua di contribuzione per dipendente per l'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'articolo 19 del
Contratto integrativo territoriale 17 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, é assorbita, fino a
concorrenza, in quella di cui all'articolo 156 del c.c.n.l. Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
L'eccedenza acquista, per effetto della presente armonizzazione, carattere di ulteriore trattamento economico normativo
in tema di assistenza sanitaria integrativa dovuto dalle aziende di Roma e provincia comprese nella sfera di applicazione
del predetto Contratto integrativo territoriale.
L'intera quota, come sopra determinata, sarà versata, con decorrenza dall'attivazione delle necessarie procedure tecnico
informatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, al fondo Fast, il quale provvederà a
ristornare a Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.
Con decorrenza dall'inizio del periodo contributivo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, il sistema di riscossione unitario
qui definito sarà applicato anche alle imprese attualmente iscritte a Sanimpresa.
I contenuti dell'assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da questa definiti, non oltre la data
del 31 dicembre 2007, tenuto conto delle prestazioni già erogate da Fast. Tra i due enti, entro la stessa data, saranno
definiti il sistema di rapporti con l'utenza, partendo dagli attuali assetti, e gli eventuali ristorni economici connessi.
Fast e Sanimpresa provvederanno, unitamente alle componenti territoriali delle oo.ss. e di Federalberghi, a diffondere
presso le imprese di Roma e provincia, comprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto integrativo
territoriale adeguate notizie sulla obbligatorietà contrattuale di Sanimpresa, nonché sulle complessive ed ulteriori
prestazioni da questa fornite al fine di favorire una confluenza nel sistema qui definito.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio 2008 per esaminare gli esiti del processo avviato e per discutere
eventuali modifiche e sviluppi.
ALLEGATO P
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel
Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Esso soddisfa l'esigenza di darsi un quadro di regole
certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di "pluralismo" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla
elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza
di tutte le aziende ed i lavoratori interessati. L'andamento occupazionale nel terziario privato e la diffusione
dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle nuove
problematiche che si pongono. IN questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del
prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di
agevolare la soluzione delle controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione ed il rinnovo degli accordi
collettivi.
Art. 1
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto
previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali.
Parte prima
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 2
(Ambito ed iniziativa per la costituzione)
Nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle
Rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del c.c.n.l. applicato.
Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le Associazioni, diverse dalle Organizzazioni sindacali suddette,
purché formalmente costituite in sindacato con un proprio Statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:
a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;
b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
Art. 3
(Designazione liste)
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola
lista elettorale nella quale ciascuna Organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a
una Confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della Federazione interessata ne sconfesserà
ogni appartenenza.
Art. 4
(Composizione delle R.S.U.)
Ala costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio
segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dei
cc.cc.nn.l. applicati, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
Art. 5
(Attribuzione dei seggi)
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio
proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 4, 2°
comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile
attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel Collegio elettorale e risulterà attribuito
il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al 1° comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data
al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato presso l'azienda.
Ove una delle tre Federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio
rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale aziendale con propri
dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione sindacale firmataria del c.c.n.l. applicato e
che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U.
Art. 6
(Composizione delle liste)
Le Federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche
dei settori interessati, a garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socioprofessionali nei Collegi elettorali.
Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente
applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni sindacali terranno conto
delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle
stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Art. 7
(Numero dei componenti R.S.U.)
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b)
(vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero di cui alla precedente lett. b).
In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei
componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;
h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 Rappresentanti ulteriori ogni
1.000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase
sperimentale di cui al 2° comma.
Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero di cui alla precedente lett. b);
salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del
presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo
esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato.
Art. 8
(Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio)
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella
titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al
Titolo III della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali
dai cc.cc.nn.l. (o accordi collettivi di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e
quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS-FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori
viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMSFISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U.
Art. 9
(Compiti e funzioni)
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che
sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito
contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto
legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati categoriali e delle
Confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le
materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nei cc.cc.nn.l. nonché in attuazione delle politiche
confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della
contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla Rappresentanza aziendale presuppone perciò il
coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 10
(Durata e sostituzione nell'incarico)
I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati
all'attività sindacale che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello
territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei
36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle
relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente
decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla
medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente
accordo.
Art. 11
(Revoca delle R.S.U.)
A maggioranza assoluta (50% + 1) del Collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla
totalità delle R.S.U. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino
almeno i due terzi dei lavoratori del Collegio interessato. La convocazione dell'assemblea del Collegio nei limiti del
monte ore previsto dai cc.cc.nn.l. deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo
Collegio.
Art. 12
(Clausola di salvaguardia)
Le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del
presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione
delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e
dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione
della R.S.U.
Parte seconda
Disciplina della elezione della R.S.U.
Art. 1
(Validità delle elezioni - "Quorum")
Le Organizzazioni sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre
mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto "quorum" non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali
assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a
determinare nell'unità produttiva.
Art. 2
(Elettorato attivo e passivo)
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle
elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova in forza all'unità produttiva possono
essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente,
alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
I cc.cc.nn.l. dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo di particolari fattispecie di
lavoratori non a tempo indeterminato (es. lavoratori stagionali).
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del Comitato elettorale.
Art. 3
(Presentazione delle liste)
Le Organizzazioni sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente
accordo all'art. 2, Parte prima, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima
della data fissata per le elezioni.
Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli
appositi spazi riservati all'attività sindacale.
Art. 4
(Comitato elettorale)
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene
costituito un Comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di
liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
Art. 5
(Compiti del Comitato elettorale)
Il Comitato elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste;
b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle
liste ai requisiti previsti dal presente accordo;
c) verificare la valida presentazione delle liste;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni
sindacali presentatrici di liste.
Art. 6
(Scrutatori)
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i
lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 7
(Segretezza del voto)
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 8
(Schede elettorali)
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la
stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede
devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in
modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 9
(Preferenze)
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso
dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del
candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato
espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende
nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 10
(Modalità della votazione)
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale
in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell'attività
aziendale. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovesse richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del
voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario
di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione dell'albo esistente presso
le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 11
(Composizione del seggio elettorale)
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.
Art. 12
(Attrezzatura del seggio elettorale)
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e
sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un
elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 13
(Riconoscimento degli elettori)
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 14
(Compiti del Presidente)
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 15
(Operazioni di scrutinio)
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità
produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato
atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi,
ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico
tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà
conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità e ciò
almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato
della Direzione.
Art. 16
(Ricorsi al Comitato elettorale)
Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un
verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti
interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al 1° comma ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui
sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro
48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e
notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, alla
Associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
Art. 17
(Comitato dei garanti)
Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale
Comitato è composto, a livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS., presentatrici delle liste,
interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal
Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 18
(Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.)
La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle
OO.SS.
Art. 19
(Adempimenti della Direzione aziendale)
La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare
almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 20
(L'intervento della legge)
A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS e la Confcommercio, le parti,
riconfermando il valore della libertà sindacale e dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di
concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all'efficacia "erga omnes"
e all'eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.
Art. 20 bis
(Disposizioni varie)
I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato
dei garanti, qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23,
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A., e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in
forza del presente accordo.
Art. 21
(Clausole per la provincia autonoma di Bolzano)
Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle
parti riguardanti i Sindacati extraconfederali, in base all'art. 5-bis della legge n. 236/1993.
Art. 22
(Clausola finale)
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
ALLEGATO Q
Accordo interconfederale sui Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro stipulato il 18 novembre
1996.
(Omissis)
ALLEGATO R
Accordo interconfederale 11 febbraio 2004
per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
(Omissis)
ALLEGATO S
ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004 PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO-QUADRO
EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 6 LUGLIO 2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES
Tra
- Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, CNA, Confapi, Confservizi, ABI, AGCI, ANIA, APLA, Casartigiani,
CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confinterim, Legacoop, UNCI
e
- CGIL, CISL, UIL
Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e
CES e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità
europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei
rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato
che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo nonché nei
Paesi candidati, provvederanno le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle
procedure nazionali proprie delle parti sociali;
Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento
della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di
svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore
autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati;
Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve
incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,
migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo;
Le parti in epigrafe riconoscono che:
1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, par. 2, del Trattato che istituisce la Comunità
europea, dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP
e CES di cui si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe;
2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti
hanno individuato nell'accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di telelavoro
svolte con regolarità;
3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le
organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie
delle stesse parti sociali;
4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai
lavoratori dal campo di applicazione dell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si eviterà di
porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:
Art. 1
(Definizione e campo di applicazione)
Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie
dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche
essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente
definito.
Art. 2
(Carattere volontario)
Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito
nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto
volontariamente.
In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente
alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della
prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità
produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può
rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e qualora il datore di lavoro
offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l'imprenditore può accettare o
rifiutare la richiesta.
Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del
lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non
costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro
del lavoratore medesimo.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al
telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno
all'attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.
Art. 3
(Condizioni di lavoro)
Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal
contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Art. 4
(Protezione dei dati)
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software,
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali
applicabili relative alla protezione dei dati.
Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante
l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali Internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di
violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Art. 5
(Diritto alla riservatezza)
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve
essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai
videoterminali.
Art. 6
(Strumenti di lavoro)
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del
telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di
costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti
necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi
direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base
a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e
danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle
strutture aziendali competenti.
Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale
via Internet.
Art. 7
(Salute e sicurezza)
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore,
conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e
ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in
particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività
nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e
dei contratti collettivi.
Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8
(Organizzazione del lavoro)
Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce
l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori
comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri
lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda.
Art. 9
(Formazione)
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei
lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di
tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli
strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il
supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento
professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10
(Diritti collettivi)
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere
ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei
lavoratori dove queste sono previste.
I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin
dall'inizio.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla
legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi.
Art. 11
(Contrattazione collettiva)
Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono
concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente
accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi
dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità.
Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di
natura collettiva e/o individuale.
Art. 12
(Applicazione e verifica dell'accordo)
In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo interconfederale le parti
interessate potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.
Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa l'attuazione in sede nazionale dell'accordoquadro europeo ed alla sua eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni territoriali/categoriali aderenti
alle Confederazioni di rappresentanza delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL,
CISL, UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e
contratti collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa.
(Omissis)
ALLEGATO T
CODICE DI CONDOTTA
Documento finalizzato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo
Le aziende di Tour Operation, le agenzie di viaggio (federate e non), le linee aeree e gli aeroporti che adotteranno il
presente Codice si impegnano - oltre quanto già previsto dalla legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù" -
ad adottare tutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo in tutti i casi e in
tutte le occasioni utili a tale obiettivo.
In particolare esse si impegnano:
1) ad attuare politiche di informazione e di aggiornamento del personale in Italia e nei Paesi di destinazione sul tema
dello sfruttamento sessuale dei minori;
2) a portare a conoscenza dei loro clienti - al di là degli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 269/1998 - il
proprio impegno contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo, informandoli anche della loro
adesione a questo Codice di condotta;
3) a inserire nei contratti con il corrispondente estero clausole che gli richiedono di:
a) non agevolare, in alcun modo, il contatto tra il turista ed eventuali sfruttatori di minori; tra il turista e il minore stesso
avente come fine un rapporto di tipo sessuale;
b) vigilare, per quanto è possibile, affinché non avvengano, nel corso del soggiorno del turista, contatti o incontri con
sfruttatori e/o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale;
4) a richiedere alle strutture alberghiere - in sede contrattuale - il divieto di accesso nelle camere dei clienti ai minori del
luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale. A non rinnovare il contratto, nel caso in cui fosse comprovata una così
grave inadempienza;
5) ad allegare ai contratti con i corrispondenti esteri e albergatori il testo del Codice di condotta tradotto in inglese;
6) a non utilizzare messaggi pubblicitari su carta stampata, o su video o via Internet in grado di suscitare suggestioni o
motivi di richiamo in contrasto con la campagna portata avanti da ECPAT e con i principi ispiratori del presente Codice;
7) a inserire nei supporti di comunicazione destinati alla commercializzazione dei prodotti: "La nostra azienda aderisce
al Codice di condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo";
8) a far conoscere ai propri dipendenti il presente Codice di condotta che all'uopo verrà inserito nei contratti collettivi
nazionali di lavoro (c.c.n.l. di categoria);
9) a inserirlo nei nuovi contratti di lavoro.
Regole aggiuntive riguardanti:
- le compagnie aeree:
-- l'azienda, in aggiunta a quanto precede, si impegna a perseguire con ogni mezzo utile e idoneo, la sensibilizzazione
del pubblico sui principi ispiratori del Codice (giornale di bordo, ticket jacket, Internet link, video sui voli a lungo
raggio, ecc.);
- le società di gestione degli aeroporti:
-- l'azienda si impegna a proiettare messaggi di sensibilizzazione (spot) sui monitor nelle aree di transito nonché
utilizzare ticket jackets e/o altro materiale di sensibilizzazione nelle biglietterie.
Diffusione del Codice di condotta
Le Associazioni di categoria che adottano il presente Codice di condotta si impegnano a sostenere la diffusione presso le
aziende aderenti.
La sua promozione e divulgazione è affidata a ECPAT Italia che, di concerto con le Associazioni di categoria che
riterranno di sottoscriverlo, ne curerà l'attuazione.
Tavolo di verifica
Il tavolo di verifica ha il compito di accertare la reale applicazione del Codice di condotta da parte dei suoi firmatari.
ECPAT-Italia, nella sua qualità di promotrice del Codice di condotta, ha il compito di convocare i facenti parte del
tavolo di verifica.
Prenderanno parte al tavolo di verifica un rappresentante di ECPTA-Italia, un rappresentante di ciascuna Associazione
firmataria del Codice di condotta, rappresentanti sindacali di settore, due rappresentanti istituzionali, un rappresentante
Adiconsum.
Il tavolo di verifica si riunisce almeno due volte l'anno.
ALLEGATO U
IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL
SETTORE TURISMO 27 LUGLIO 2007
"Governance" del settore
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche
fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del
turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia
economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza
e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari
livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le
materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo
sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel
rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle regioni in materia di turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria
attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai
benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché
l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle
Organizzazioni comparativamente più rappresentative ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296/2006 in
materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al c.c.n.l. di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di
lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di "dumping", ma
anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti,
strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Le parti concordano nell'individuare nelle persone impiegate nel settore un elemento strategico per garantire la qualità
dell'accoglienza e rispondere alle sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nella competizione tra i diversi sistemi
turistici nazionali.
L'incremento della capacità competitiva del sistema dovrà avere nel miglioramento della professionalità degli addetti un
punto cardine. Tale obiettivo dovrà essere sorretto attraverso adeguate politiche volte a superare le limitazioni strutturali
che accentuano la stagionalità dell'attività turistica, anche al fine di determinare un consolidamento del dato
occupazionale.
A tal fine, le parti stipulanti il c.c.n.l. turismo, considerate le caratteristiche strutturali del mercato turistico, connotato da
consistenti oscillazioni della domanda frequentemente prive dei caratteri della programmabilità e della prevedibilità, al
fine di tutelare i livelli di reddito dei lavoratori e di salvaguardarne l'occupabilità e incentivarne la permanenza nel
settore, hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive che contemplano interventi sul versante della
formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
In coerenza con tale impostazione, considerato che il lavoro stagionale costituisce una delle principali porte di ingresso
dei giovani nel mercato del lavoro turistico, considerata altresì la necessità di favorire l'alternanza tra formazione e
lavoro, con particolare riferimento alle attività lavorative svolte durante il periodo di interruzione dei corsi presso gli
istituti tecnici e professionali per il turismo, tenuto conto del ruolo svolto dal sistema degli Enti bilaterali del turismo e
dal Fondo per la formazione continua nel settore terziario, che accompagnano processi di formazione dei lavoratori
stagionali durante il periodo di bassa stagione, richiedono congiuntamente al Ministero del lavoro di confermare che ai
sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l'apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti
collettivi stipulati da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria
sul piano nazionale o regionale, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto
legislativo n. 276/2003.
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti
richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali rivolga attenta considerazione alle caratteristiche ed alle esigenze
del settore turismo, riconoscendo pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego
previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali realizzi una copertura effettiva del rischio
di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni,
collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni sia
riconosciuta, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione, anche nei casi in cui - in costanza di rapporto
di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, muovendo dal dato della stagionalità strutturale del settore, hanno inteso affrontare tale problematica
sviluppando le seguenti azioni:
- previsione di un diritto di precedenza nella riassunzione;
- affidamento al sistema degli Enti bilaterali del compito di implementare l'offerta formativa destinata ai lavoratori
interessati al fenomeno della stagionalità;
- istituzione di una speciale Commissione paritetica per lo studio dei problemi connessi alla stagionalità dell'attività
turistica e l'individuazione di soluzioni specifiche da proporre alle parti stipulanti;
- individuazione di adeguate soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale, anche con riferimento alla normativa
previdenziale e di sostegno al reddito;
- individuazione di adeguate soluzioni ai problemi fiscali dei lavoratori stagionali e del sistema delle detrazioni.
Nel contesto di queste azioni, con l'obiettivo di promuovere la destagionalizzazione, le parti congiuntamente richiedono
al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin
dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo
determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli Organismi pubblici competenti, le
parti ritengono opportuno che i provvedimenti attuativi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)
conferiscano al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere dall'attività di attestazione di regolarità contributiva, in
regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento
dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al
fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali Organismi, quando costituiti tra
le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si
applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel
senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali
dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le
imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle
imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma
semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore turismo, premesso che l'art. 8 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 ha previsto la possibilità di
definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe
agevolate e che l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni
vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con
particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando
la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli
di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente
richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni
vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i
buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli Enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanze destinando
risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/o privati.
Aziende ricettive - Alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della
retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito
dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - Appalti
Le parti, considerato:
- il Protocollo di intesa nel c.c.n.l. sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione
europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione europea della
ristorazione collettiva in appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione
ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/2000, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla
determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera
sul servizio fornito;
- nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la
creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in
termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle istituzioni ai vari
livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione
collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di
accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, regioni, ecc.), la capacità operativa e
finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al c.c.n.l. applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica
da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi di imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di
prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consigli dei Ministri di un apposito D.P.C.M. che codifichi le norme per
l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli
obiettivi indicati nel presente Protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che
vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha
natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei
lavoratori già operanti nella concessione.
Titolo I
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Inscindibilità delle norme contrattuali
Art....
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica
italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento
minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento
dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per
l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.
3. In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt.... (Assistenza sanitaria integrativa, previdenza
complementare, Enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti
che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di
gestione del rapporto di lavoro.
4. Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi
speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle
medesime aziende elencate nel precedente articolo.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Pari opportunità
L'art. 7 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Art....
1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in
tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso
attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di
confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2. In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità,
alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati
per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati
dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino
riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto
d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità
di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti
dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale,
utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le
soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative
legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare
riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle Rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della
legge n. 125/1991.
3. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e
recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce
titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
5. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un
componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un
rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni
stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le
valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.".
Secondo livello di contrattazione
Dopo il comma 7 dell'art. 10 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è aggiunto il seguente:
"8. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle
realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della
piattaforma senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato,
una delle parti potrà chiedere l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto. Le Organizzazioni
stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel
territorio competente tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.".
Nuovo Statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale
E' allegato al presente accordo il nuovo Statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale del settore turismo.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale Statuto, le parti si impegnano ad
effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.
Modifiche allo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale
E' allegato al presente accordo il nuovo art. 10 dello Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore turismo.
Sostegno al reddito
L'art. 18 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Sostegno al reddito
Art....
1. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento
dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'Associazione
territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti
e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base
del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di
vigilanza nazionale.
2. Per le aziende "multilocalizzate", la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente bilaterale
territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione
aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito Fondo costituito presso l'Ente
bilaterale nazionale del turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui
ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si considerano "multilocalizzate" le aziende che, essendo articolate
in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un Ente bilaterale, abbiano accentrato in
un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli Enti bilaterali del
settore turismo.
3. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in
essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di
stipula del presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun
territorio. La sussistenza di tali condizioni verrà verificata dalle parti, a richiesta degli Enti interessati, entro il mese di
ottobre 2007.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli
ammortizzatori sociali.".
Regolamenti per la disciplina del sostegno al reddito
Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito di cui all'art. 18, comma 1,
del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento per la disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende
multilocalizzate di cui all'art. 18, comma 2, del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiarazione a verbale
Dopo la stipula del presente accordo, le parti si rivolgeranno al Ministero dell'economia al fine di chiarire che alle
erogazioni per sostegno al reddito previste dall'articolo 18 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del decreto Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Armonizzazione e unificazione
Dopo l'art. 19 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserita la seguente dichiarazione:
"Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative
finalizzate all'armonizzazione ed unificazione degli Enti bilaterali territoriali entro la vigenza del c.c.n.l. turismo.".
Finanziamento degli Enti bilaterali del settore turismo
L'art. 21 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Finanziamento
Art. 21
1. Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e
le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è
fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per
cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
2. Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto
dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti bilaterali.
3. Il regolamento degli Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente
inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
4. Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti bilaterali territoriali del settore turismo
ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
5. Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002
tra l'INPS e le parti stipulanti il presente c.c.n.l. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
6. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale del
settore turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali
regionali ed, in alternativa, tra gli Enti bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della
generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi,
l'aliquota di competenza dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione
all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche
soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere
sin qui assunte in materia dagli Organi dall'EBNT.
7. Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 17 e 19,
in ragione della provenienza del gettito.
8. Le quote riscosse dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza
dell'EBNT, saranno trasferite agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal
c.c.n.l. turismo.
9. L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in
condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote
riscosse direttamente dagli stessi.".
Dirigenti sindacali
La lett. b) del comma 1 dell'art. 38 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituita dalle seguenti:
"b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in
base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27
luglio 1994.".
Permessi sindacali
Dopo l'art. 40 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Chiarimento a verbale
I permessi previsti dagli artt. 39 e 40 sono cumulabili".
Elezioni delle R.S.U.
Dopo l'art. 46 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le elezioni delle
R.S.U. sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente
c.c.n.l.".
Titolo III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del
personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione
europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed
organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale
approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il c.c.n.l. turismo sei mesi prima della
scadenza relativa alla parte normativa.
Aziende alberghiere
1. In attuazione degli impegni assunti con l'accordo per il rinnovo del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, considerati i
risultati del progetto Dioniso, al quale hanno contribuito per il tramite dell'Ente bilaterale nazionale del settore turismo,
le parti concordano di integrare come segue la classificazione del personale:
- al 3° livello è inserito il punto "- primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di
coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
- al 4° livello, il punto "chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore" è modificato come segue: "chef de rang, sala, piani,
vini (sommelier), trinciatore".
Sale bingo
Dichiarazione a verbale
In riferimento a quanto previsto nel Protocollo aggiuntivo per le sale bingo del 20 novembre 2001, che sarà allegato al
c.c.n.l. turismo, vista la classificazione ivi prevista ed in considerazione dell'evoluzione delle professionalità del settore,
le parti condividono la necessità di attivare una Commissione paritetica entro il 30 settembre 2007. La Commissione,
comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2008.
Titolo IV
MERCATO DEL LAVORO
Apprendistato
Il Capo I del Titolo IV del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è sostituito dal seguente:
"Capo I - Disciplina dell'apprendistato
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il
collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti
assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze.
Tipologie di apprendistato
Art....
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Durata
Art....
1. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Inquadramento finale Durata (mesi)
2°, 3°, 4°
48
5°, 6°s
36
6°
24
2. In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato operata dalle regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Numero di apprendisti
Art....
1. Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni
lavoratore qualificato.
2. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non
si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di
apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di
assumere un apprendista.
Obblighi del datore di lavoro
Art....
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario
perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
d) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi,
anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia
dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Obblighi dell'apprendista
Art....
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e
seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di
studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Retribuzione
Art....
1. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di
pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno: 80%;
- secondo anno: 85%;
- terzo anno: 90%;
- dal quarto anno: 95%.
2. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati "ad personam".
3. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la
retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Formazione
Art....
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di
formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione
accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di
formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
4. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di
svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto
delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Art....
1. La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del
contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese
con le regioni e le province autonome.
2. In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle
qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1°, il contratto di apprendistato potrà essere
stipulato solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella
del corrispondente corso di studi.
Art....
1. Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente
pubblico o dall'Ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la
formazione tecnico-professionale si svolgerà all'interno dell'azienda.
2. Qualora la formazione di base si svolga all'interno dell'azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle
aree di contenuti "Disciplina del rapporto di lavoro" e "Sicurezza sul lavoro" avverrà utilizzando la strumentazione
condivisa dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. nell'ambito del progetto "Verso il 2000" e del progetto "Giotto".
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, l'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
- tutor con formazione e competenze adeguate;
- docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale
esperienza nella relativa area tecnico-professionale;
- esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di
esperti designati dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione università e ricerca, dalle regioni e dalle parti
sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol;
- impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee-guida che saranno elaborate dall'EBNT
o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche.
Conformità
Art....
1. Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle
Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'Ente bilaterale
territoriale il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
2. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo,
d'intesa con le competenti Amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare al sistema degli Enti
bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da
ottenere.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le regioni e le province autonome al fine di
garantire uniformità nel recepimento delle linee-guida dettate dal presente accordo in materia di apprendistato.
Apprendistato in cicli stagionali
Art....
1. In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque
consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi
rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
2. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata
eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
3. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione
presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione
riconoscono ai lavoratori qualificati.
Art....
1. Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i
lavoratori qualificati.
2. L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1° luglio 2009.
Art....
1. Sono abrogati gli artt. 161, 196, 197, 251, 252, 296, 297, 393 e 415 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003.
Clausola di salvaguardia
Art....
1. Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto
legislativo n. 276/2003.
Norma transitoria
Art....
1. Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad
applicarsi le disposizioni di cui al c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003."
Lavoro a tempo parziale
I commi 1, 2 e 5 dell'art. 69 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale,
mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del comma precedente è consentito lo svolgimento
della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
5. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di
eventuali limiti orari massimi.".
Dopo l'art. 72 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 sono inseriti i seguenti:
"Art....
Clausole flessibili e clausole elastiche
1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente c.c.n.l.
potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole
elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
2. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando
le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non
siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi
artt.... e...
Art....
1. L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
2. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che
autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
3. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Art....
Clausole flessibili
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione.
2. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente
stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore
in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla
quota di retribuzione.
Art....
Clausole elastiche
1. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della
prestazione lavorativa annua concordata.
2. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della
quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e
convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione.
Art....
1. Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli... e... non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del
compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte
dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni
caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
3. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare
il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal Servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'art. 124 del presente c.c.n.l. debitamente comprovate.
5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà
essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
6. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione
delle clausole elastiche.
7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.".
Dopo l'art. 72 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Part-time week-end
Art....
1. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine
settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione
potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore
a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.".
Terziarizzazioni
Dopo il Capo IX è inserito il seguente:
"Capo X - Appalto di servizi
Art....
1. L'azienda quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente,
convocherà le R.S.A. o la R.S.U., al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto
derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto
dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto.
2. Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
3. Entro tale termine su richiesta delle R.S.A. o della R.S.U., sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese
in merito agli obiettivi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento dell'unicità contrattuale, nonché il
trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare
riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
4. Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti
riprenderanno la propria libertà d'azione.".
Lavoratori stranieri
Dopo il Capo X è inserito il seguente:
"Capo XI - Lavoratori stranieri
Art....
1. Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di
promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori,
anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali
e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
2. Le parti si impegnano altresì a promuovere l'accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal
presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
3. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni
concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Art....
1. L'esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all'art.... del presente contratto costituisce
titolo di priorità per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art....
1. Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le Commissioni regionali tripartite, di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale.
2. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
3. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'Osservatorio nazionale sul mercato del
lavoro istituito presso l'Ente bilaterale nazionale del settore turismo, per il tramite del competente Ente bilaterale
territoriale.".
Titolo V
RAPPORTO DI LAVORO
Distribuzione dell'orario di lavoro
Dopo il comma 7 dell'art. 104 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti
esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane,
applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di
lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del
monte ore di permessi di cui all'art. 100 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.".
Lavoro straordinario
Il comma 2 dell'art. 111 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"2. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.".
Modalità di godimento del riposo settimanale
Dopo l'art. 115 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
Riposo settimanale - Norma transitoria
Art....
1. Le parti, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, convengono sulla
possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma
2, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nelle seguenti eccezioni:
- al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze
che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- al fine di rispondere ad esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze
familiari.
2. Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una
settimana, purché la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla
contrattazione integrativa, corrisponda a non meno di una giornata per ogni sei giornate effettivamente lavorate.
3. Le parti convengono, in via transitoria, che in attesa della stipula degli accordi integrativi di cui al comma 1, il
numero di riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a cinque o al
più ampio numero stabilito dalla contrattazione integrativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 producono effetti fino alla scadenza del vigente c.c.n.l.
5. Qualora non confermata dalla contrattazione di cui al comma 1 tale norma perderà efficacia e decadrà in assenza dei
requisiti di ultravigenza.".
Rinvio alla contrattazione integrativa
Dopo l'art. 122 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
"Art....
1. E' affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la
facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.".
Ricongiungimento familiare
Dopo l'art. 122 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
"Art....
1. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di
residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei
picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza
dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti
e la flessibilità dell'orario di lavoro.".
Diritto allo studio
Con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo, i permessi retribuiti di cui all'art. 126 del c.c.n.l. turismo 19
luglio 2003 possono essere richiesti anche per frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di
qualifica professionale riferito al settore turismo.
Dopo l'art. 126 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserita la seguente:
"Dichiarazione a verbale
Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente articolo, in collegamento con la
progressiva elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età di diciotto anni, sino a riferirlo anche all'acquisizione del
diploma di scuola secondaria superiore.".
Quadri
I commi 2 e 3 dell'art. 136 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda e
in euro 50,00 a carico del dipendente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la quota costitutiva "una tantum" è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda.
Quadrifor
1. I quadri del settore turismo saranno iscritti all'Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri - Quadrifor.
2. Il contributo annuo a favore di Quadrifor è pari a euro 75,00, di cui euro 50,00 a carico dell'azienda ed euro 25,00 a
carico del quadro.
3. La decorrenza della contribuzione di cui al comma precedente sarà stabilita dalle parti, previa definizione di apposita
convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
Indennità di funzione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'indennità di funzione di cui all'art. 137 del c.c.n.l. turismo è determinata nelle
seguenti misure:
- quadro A: euro 60,00
- quadro B: euro 55,00
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'indennità di cui al comma precedente è determinata nelle seguenti misure:
- quadro A: euro 75,00
- quadro B: euro 70,00
Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Paga base nazionale
La paga base di cui all'art. 144 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è incrementata con le gradualità e le decorrenze di
seguito indicate:
Livv. Lug. 2007 Gen. 2008 Lug. 2008 Lug. 2009 Totale
a
57,01
64,14
35,63
35,63
192,41
b
52,78
59,38
32,99
32,99
178,14
1°
49,18
55,32
30,74
30,74
165,97
2°
44,95
50,57
28,09
28,09
151,70
3°
42,39
47,69
26,49
26,49
143,07
4°
40,00
45,00
25,00
25,00
135,00
5°
37,51
42,20
23,45
23,45
126,61
6°s
36,07
40,58
22,54
22,54
121,74
6°
35,56
40,00
22,22
22,22
120,01
7°
33,32
37,49
20,83
20,83
112,46
L'art. 144 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Art....
1. Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale
conglobata mensile che si raggiunge entro il 1° luglio 2009, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Livv. Lug. 2007 Gen. 2008 Lug. 2008 Lug. 2009
a
1.242,74
1.306,88
1.342,51
1.378,14
b
1.115,37
1.174,75
1.207,74
1.240,73
1°
1.003,38
1.058,70
1.089,44
1.120,17
2°
876,02
926,58
954,67
982,77
3°
799,29
846,98
873,47
899,97
4°
727,75
772,75
797,75
822,75
5°
652,43
694,64
718,08
741,53
6°s
608,99
649,57
672,11
694,66
6°
593,11
633,11
655,34
677,56
7°
525,10
562,59
583,42
604,24
2. Il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei
pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun
comparto nella parte speciale del presente contratto.
3. Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'art.... del presente contratto.
4. La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'art. 65 del c.c.n.l. 14 luglio 1976 per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi;
- all'art. 40 del c.c.n.l. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari;
- nella terza parte dell'accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
- Elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81 e 87 del c.c.n.l. 10 aprile 1979.".
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
La tabella di cui al 3° comma dell'art. 148 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è modificata come segue:
Livv. Lug. 2007 Gen. 2008 Lug. 2008 Lug. 2009
4°
11,47
11,88
12,11
12,34
5°
10,93
11,32
11,54
11,76
6°s
10,45
10,83
11,04
11,25
6°
10,33
10,70
10,91
11,11
7°
9,67
10,02
10,21
10,40
Carenza contrattuale
Dopo l'art. 144 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Art....
1. Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito
del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007 (carenza
contrattuale), il seguente importo "una tantum":
Livelli
Ago. 2007 Feb. 2008
a-b
213
253
1°, 2° 3°
181
215
4°, 5°
160
190
6°s, 6°, 7° 128
152
2. Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l'ammontare dell'"una tantum" è
determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio
paga del mese di febbraio 2008.
3. Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra
verranno erogata pro-quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non
verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno
computate come mese intero.
4. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e
di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
5. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
6. Gli importi "una tantum" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né
del trattamento di fine rapporto.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.
Chiarimento a verbale
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun
riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai
trenta giorni.
Indennità speciale mense
Art....
1. Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1° gennaio 2008 che abbiano prestato servizio
continuato nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1°
gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 una "indennità speciale" pari ai seguenti importi mensili lordi, ai vari livelli:
Livelli
Euro
a-b
19,42
1°, 2° 3°
16,50
4°, 5°
14,59
6°s, 6°, 7° 11,66
2. Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, anche
il lavoro prestato presso le precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui
al Capo... del Titolo XII.
3. Per i casi di anzianità minore, l'importo di cui sopra verrà erogato in diciottesimi pro-quota. Analogamente si
procederà per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
4. Per il personale in servizio a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L'indennità speciale,
data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi
compreso il trattamento di fine rapporto. L'erogazione dell'indennità speciale è a carico delle gestioni in atto alla data del
1° gennaio 2008.
5. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione
nei cambi di gestione che si verificheranno dopo la firma del presente accordo, al lavoratore già in forza alla data del 1°
luglio 2007 verrà corrisposto l'importo di competenza spettante.
6. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione
nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà
corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta dall'azienda subentrante.
Chiarimento a verbale
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun
riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai
trenta giorni.
Welfare contrattuale
Dopo l'art. 156 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
"Art....
1. A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa ai sensi del comma 5
dell'art. 156 è pari a euro 10,00 mensili.".
Dopo l'art. 156 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi:
- al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (in breve, Fast) per lavoratori
per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico-ricettivi
all'aria aperta) del presente contratto;
- all'Ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo e dei servizi (in breve, Est) per i lavoratori per i
quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai Titoli XII (pubblici esercizi), XIII (stabilimenti balneari), XIV
(alberghi diurni) e XV (imprese di viaggi e turismo) del presente contratto.
Art....
1. Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l'istituzione, a
totale carico dei datori di lavoro, del Fondo nazionale di cui all'art. 156 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti da aziende del settore turismo del 19 luglio 2003, con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti
prestazioni assistenziali integrative del Servizio sanitario nazionale.
2. Sulla base dello stesso art. 156 i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.
3. Le parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. turismo si è
tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 156 per il finanziamento del Fondo di assistenza
sanitaria integrativa.
4. L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali
quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
5. Conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 156 del c.c.n.l. turismo hanno diritto all'erogazione delle
prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
6. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al
Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del
maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire
al lavoratore le prestazioni sanitarie.".
Titolo VII
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche
Dopo l'art. 165 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Art....
1. Sarà conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica
istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.".
Part-time "post-partum"
Dopo l'art. 173 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Art....
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del
terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del tre per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in
funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5
dell'art. 68 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003.
2. Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33
non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione
della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle
domande.
3. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo
per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.".
Titolo IX
VIGENZA CONTRATTUALE
Decorrenza e durata
Dopo l'art. 190 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Art....
1. Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, in
considerazione dell'approssimarsi delle scadenze previste per la definizione dell'accordo relativo al secondo biennio,
stabiliscono di concordare sin da ora i valori retributivi per l'intero quadriennio.
2. Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre
dal 1° gennaio 2006 e sarà valido sino al 31 dicembre 2009, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.
3. Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
4. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di
decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
5. Le parti entro il 31 marzo 2008 procederanno alla verifica dell'andamento dell'inflazione reale registrato per l'anno
2007. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto ai tassi di inflazione presi a base per la stipula del presente
c.c.n.l., sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare gli opportuni correttivi da apportare a quanto definito
per il biennio 2006-2007.
6. Con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro
applicazione, alla scadenza del presente contratto.".
Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria
L'art. 193 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Art....
1. In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le parti confermano che gli importi mensili dell'indennità di vacanza
contrattuale erogati ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo nel periodo aprile 2006-giugno 2007 sono i
seguenti.
Livv.
Da aprile 2006 Da luglio 2006
€
€
A
8,81
14,69
B
8,16
13,60
1°
7,60
12,67
2°
6,95
11,58
3°
6,55
10,92
4°
6,18
10,31
5°
5,80
9,67
6° S 5,58
9,30
6°
5,50
9,16
7°
5,15
8,59
2. Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti
ed ai lavoratori dipendenti delle aziende definite minori dalle parti speciali del c.c.n.l.
3. Resta inteso che, a decorrere dal mese di luglio 2007, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.".
Titolo X
AZIENDE ALBERGHIERE
Porti turistici
Premio di risultato
Le parti convengono di incontrarsi per aggiornare la disciplina del premio di risultato di cui all'art. 12 del c.c.n.l. turismo
19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo disposizioni specifiche per i porti turistici.
Dopo l'art. 234 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è aggiunto il seguente:
"Chiarimento a verbale
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle
inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale
della sua posizione professionale e del suo inquadramento. La retribuzione deve essere quella corrispondente alle nuove
mansioni, se sono di categoria superiore.
In particolare, data la peculiarità e ciclicità dell'attività svolta, per i dipendenti dei porti ed approdi turistici viene
prevista la possibilità di cumulare le mansioni di ormeggiatore durante il periodo estivo e quelle di manutentore durante
la stagione invernale.".
Dopo l'art. 234 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, sono aggiunti i seguenti:
"Locali aziendali
Art....
1. In relazione a quanto previsto dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 127 del presente contratto, per i lavoratori dipendenti
di porti ed approdi turistici, devono intendersi quali locali dell'impresa tutti gli spazi ricadenti all'interno dell'area in
concessione, ivi comprese le imbarcazioni ormeggiate all'interno del porto o dell'approdo.
Divieto di concorrenza
Art....
1. E' fatto divieto al lavoratore di recarsi a bordo delle imbarcazioni ormeggiate all'interno del porto o dell'approdo allo
scopo di eseguire dei servizi e delle opere, di qualsiasi natura, in concorrenza con le attività economicamente rilevanti
svolte, dal datore di lavoro o da terzi autorizzati, all'interno del porto e/o dell'approdo.".
Titolo XII
PUBBLICI ESERCIZI
Protocollo appalti
L'ANGEM, la FIPE e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTUCS-UIL, considerato:
- il Protocollo di intesa inserito nel c.c.n.l. turismo del 22 gennaio 1999;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione
europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione europea della
ristorazione collettiva in appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione
ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 19 luglio 2003;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/2000, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla
determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera
sul servizio fornito;
- che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi;
- che la legge finanziaria del 2002 prevede l'obbligo di aggiudicare le gare di ristorazione ospedaliera e scolastica
secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dando la prevalenza all'elemento qualità riferito all'offerta di prodotti
alimentari d.o.p., i.g.p. e biologici;
Hanno inteso affrontare la materia avendo come obiettivi quelli di:
- favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
- garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con particolare riferimento
alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal c.c.n.l. turismo stipulato dalle Associazioni datoriali e
sindacali maggiormente rappresentative e agli oneri previdenziali.
A tal fine nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti,
favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle
richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di
attivarsi nei confronti di tutti i soggetti istituzionali per richiedere:
- l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione
collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di
accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, regioni, ecc.) la capacità operativa e
finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica
da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
- che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al c.c.n.l. applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale;
- l'adozione di un provvedimento che stabilisca controlli ufficiali da parte di INPS, INAIL, ASL e conseguente rilascio
di certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
- prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di
prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
Le parti si impegnano inoltre a richiedere:
- l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito D.P.C.M. che codifichi le norme per
l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli
obiettivi indicati nel presente Protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di
avvalersi del sistema degli Enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.
ALLEGATI
Concessioni
La bozza di disciplina delle concessioni di seguito allegate sarà oggetto di puntuale definizione entro il 31 dicembre
2007.
Al Titolo XII del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, il Capo XV è sostituito dal seguente:
"Capo...
SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE
Art....
1. Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso
attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono
essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire
condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli
obblighi previsti dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle Organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in
materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti
ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni
nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità
che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati,
convengono di disciplinare le modalità di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione,
secondo quanto segue.
Art....
1. L'impresa uscente, con la massima tempestività e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione
della concessione alle R.S.A./R.S.U. e alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti e alla impresa subentrante,
fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione delle norme contenute nel presente capo.
2. L'impresa subentrante - anch'essa con la massima tempestività e comunque prima del verificarsi dell'evento - darà a
sua volta formale comunicazione alle R.S.A./R.S.U. e alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti circa l'inizio
della nuova attività.
Art....
1. Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni sindacali, impresa uscente, impresa subentrante) saranno effettuati
incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione delle norme contenute nel
presente capo.
2. Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi
saranno comunque effettuati al più presto possibile.
3. L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni
necessarie per l'avvio del servizio presso la nuova unità produttiva.
Art....
1. L'impresa subentrante assumerà il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri pagamatricola dell'impresa uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, e comunque, in caso di contratti a tempo
determinato, fino alla scadenza del termine inizialmente fissato.
2. I lavoratori con contratto di inserimento e di apprendistato, o comunque a causa mista, fatte salve le disposizioni di
legge, verranno parimenti assunti con la stessa tipologia restando a carico dell'impresa subentrante l'effettuazione del
periodo mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente.
Art.....
1. Gli incontri di cui all'art..... dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca delle relative
soluzioni, nei casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale
dell'unità produttiva interessata, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative, quali ad esempio:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei bandi di gara.
2. Nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'unità produttiva interessata, oltre alla possibilità di
assunzione in altre unità produttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni
contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - alla C.i.g.s., ai contratti di solidarietà,
agli accordi in deroga, e/o agli altri strumenti di sostegno al reddito.
Art....
1. Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti
ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno "ex novo", senza l'effettuazione del periodo di prova, e l'azienda
uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli artt. 176 e 177 del presente contratto.
2. Qualora tali condizioni non sussistessero, l'impresa subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed
alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di.... giorni.
Art....
1. Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive,
eventualmente riproporzionate ai sensi dell'art...., pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente
e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del c.c.n.l., ivi compresi gli eventuali scatti di
anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data
anteriore di almeno tre mesi dalla data di subentro in concessione in conformità di quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
2. Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli dell'impresa subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali la
differenza verrà mantenuta come quota "ad personam".
3. Eventuali trattamenti retributivi a carattere individuale saranno mantenuti come quota "ad personam", assorbibile in
occasione di futuri aumenti salariali collettivi.
4. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di
lavoro sancito dall'art...., l'impresa subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo
scatto o a quelli successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal 2°
comma dell'art. 151 del presente contratto l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso l'impresa
uscente.
5. Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente impresa sarà comunque garantito il
trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa
salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica
ricoperta presso l'impresa uscente. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali
relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici
accordi fra le parti.
Art....
1. Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei subentri in
concessione che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti.".
Enti bilaterali
Statuto tipo Ente bilaterale territoriale turismo
Le parti concordano di modificare come segue lo Statuto tipo degli Enti bilaterali territoriali del turismo.
Gli Enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio Statuto entro la vigenza
del presente c.c.n.l.
Art. 1
(Costituzione)
1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni e dall'accordo territoriale del..........., è costituito l'Ente bilaterale territoriale unitario del settore
turismo...................., di seguito denominato EBT.
Art. 2
(Natura)
1. L'EBT ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3
(Durata)
1. La durata dell'EBT è a tempo indeterminato.
Art. 4
(Sede)
1. L'EBT ha sede in........................
Art. 5
(Soci e beneficiari)
1. Sono soci dell'EBT:
- la..............., aderente a FEDERALBERGHI;
- la..............., aderente a FIPE;
- la..............., aderente a FAITA;
- la..............., aderente a FIAVET;
la FILCAMS-CGIL territoriale;
la FISASCAT-CISL territoriale;
la UILTUCS-UIL territoriale.
Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette Organizzazioni, potrà subentrare - in via
transitoria - la competente Organizzazione nazionale.
2. La decadenza dal rapporto organizzativo con le Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente comporta la
perdita dello "status" di socio dell'EBT e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente
Organizzazione nazionale.
3. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.
4. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio
dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
5. Le iniziative di cui all'art. 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono
destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo art. 7.
6. In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo art. 7 sono canalizzate con le modalità definite
dall'art. 21 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento
del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBNT).
Art. 6
(Scopi)
1. L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2. A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti
competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a
finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti
dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del
lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente bilaterale nazionale del settore turismo, con la rete degli
Enti bilaterali territoriali e con il sistema informativo lavoro;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli Organismi
paritetici;
i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e
l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'Ente bilaterale nazionale del
settore turismo e i fondi competenti;
l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate
dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una
fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire
la stima dei fabbisogni occupazionali;
A tal fine, l'Osservatorio:
- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente
bilaterale nazionale del settore turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla
base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di
apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale
nazionale del settore turismo;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione
e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo;
m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a
tale funzione;
n) attività di sostegno dei buoni vacanza;
o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
4. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'EBT potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in
modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo
o partecipando ad istituti, società, Consorzi, Associazioni od enti, previa apposita delibera dell'assemblea.
5. L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata
dall'assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 7
(Finanziamento)
1. L'EBT è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura e
con il sistema di riscossione previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del
settore turismo.
2. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a
quella a proprio carico.
Art. 8
(Organi dell'EBT)
1. Sono Organi dell'EBT:
- l'assemblea;
- il Presidente;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei sindaci.
Art. 9
(Assemblea)
1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'art. 5.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
-... voti spettano alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui... alla Organizzazione aderente alla
FEDERALBERGHI,.... alla Organizzazione aderente alla FIPE,... alla Organizzazione aderente alla FAITA,.... alla
Organizzazione aderente alla FIAVET;
-... voti spettano alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui.... alla FILCAMS-CGIL,.... alla FISASCAT-CISL,...
alla UILTUCS-UIL.
Art. 10
(Poteri dell'assemblea)
1. Spetta all'assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- nominare i componenti il Comitato direttivo;
- eleggere il Presidente del Collegio dei sindaci;
- nominare due sindaci effettivi e i relativi supplenti;
- approvare i regolamenti interni dell'EBT;
- stabilire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'EBT;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- disciplinare con proprio regolamento l'attività dei Centri di servizio;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 11
(Riunioni dell'assemblea)
1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente
dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei sindaci.
3. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la riunione.
4. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBT.
6. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno
dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell'art. 9, e cioè almeno.... voti.
7. Ogni rappresentante in assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione
dell'assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un'Organizzazione sindacale dei lavoratori ad un
rappresentante di un'Organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di
due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.
Art. 12
(Il Presidente)
1. Il Presidente dell'EBT viene eletto dall'assemblea alternativamente, una volta su proposta delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori di cui all'art. 5 e la volta successiva su proposta delle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui
all'art. 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a
mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
2. Spetta al Presidente dell'EBT di:
- rappresentare l'EBT di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea e del Comitato direttivo e presiederne le
adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli vengano affidati dall'assemblea o dal
Comitato direttivo.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 13
(Il Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente dell'EBT viene eletto dall'assemblea alternativamente, una volta su proposta delle Organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro di cui all'art. 5 e la volta successiva su proposta delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori di cui all'art. 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle
Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vicepresidente sia scelto su proposta delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e viceversa.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 14
(Il Comitato direttivo)
Il Comitato direttivo si compone di... consiglieri, così ripartiti:
a) il Presidente dell'EBT;
b) il Vicepresidente dell'EBT;
c)... consiglieri nominati dall'assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
di cui all'art. 5;
d)... consiglieri nominati dall'assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di
cui all'art. 5.
3. I componenti il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' però consentito
all'assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
Art. 15
(Poteri del Comitato direttivo)
1. Spetta al Comitato direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'EBT e riferirne all'assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBT;
- assumere e licenziare il personale dell'EBT e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'EBT e sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- proporre all'assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBT;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all'art.....;
- riferire all'assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 16
(Riunioni del Comitato direttivo)
1. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da
almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
2. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire
anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBT.
5. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti, e cioè di almeno.... componenti.
6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno.... componenti.
7. Ciascun componente ha un voto.
8. Alle riunioni del Comitato direttivo possono assistere i sindaci e può partecipare, senza dritto di voto, un
rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 5 che non abbia espresso un componente del Comitato
medesimo.
9. Ogni componente il Comitato direttivo, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, può delegare altro
componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e viceversa.
La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.
Art. 17
(Il Collegio dei sindaci)
1. Il Collegio dei sindaci è composto dal Presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
2. I componenti il Collegio dei sindaci devono essere persone estranee all'assemblea. Il Presidente del Collegio deve
essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori e Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'art. 5. Un sindaco effettivo ed un sindaco
supplente sono nominati dall'assemblea su proposta dei rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di
cui all'art. 5. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea su proposta dei rappresentanti
le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'art. 5.
4. I componenti il Collegio dei sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 cod. civ. in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente all'assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro
funzioni.
6. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'EBT per controllare la corrispondenza delle relative voci alle
scritture dei registri contabili.
7. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga
opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può
avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno
ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
9. I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'assemblea senza voto deliberativo.
Art. 18
(Il patrimonio dell'EBT)
1. Le disponibilità dell'EBT sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi
maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'EBT le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per
qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBT ed
eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del
settore turismo, il patrimonio dell'EBT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o
accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del "fondo comune" regolato
per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente
inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
5. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'Ente che in caso di
scioglimento dello stesso.
6. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'EBT il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione aventi finalità
analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito
l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 19
(Gestione dell'EBT)
1. Per le spese di impianto e di gestione, l'EBT potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18.
2. Le risorse dell'EBT sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6, in ragione della
provenienza del gettito.
3. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato
dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vicepresidente.
Art. 20
(Bilancio dell'EBT)
1. Gli esercizi finanziari dell'EBT hanno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di
ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBT e
del bilancio preventivo.
2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'assemblea entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Presidente del Collegio dei sindaci trasmette bilancio
consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato direttivo e dei
sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di vigilanza nazionale, costituito
in seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 5 del presente
Statuto.
Art. 21
(Liquidazione dell'EBT)
1. La messa in liquidazione dell'EBT è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'art.
5 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni
contenute nel contratto nazionale di lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
2. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all'art. 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori,
di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte
diligente, il Presidente del Tribunale.
3. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'EBT i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione avente
finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità
sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
(Modifiche statutarie)
1. Qualunque modifica al presente Statuto, nonché ai regolamenti deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui
all'art. 5, sentito il parere vincolante del Comitato di vigilanza nazionale costituito in seno all'Ente bilaterale nazionale
del settore turismo e deliberata dall'assemblea dell'EBT, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti
l'assemblea stessa.
Art. 23
(Controversie)
1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del regolamento, è
deferita all'esame della Comitato di vigilanza nazionale costituito in seno all'Ente bilaterale nazionale del settore
turismo.
Art. 24
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al regolamento ed, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.
Art. 10, Statuto Ente bilaterale nazionale turismo
Art. 10
(Assemblea)
1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'art. 5.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- 15 voti spettano alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 5 alla FEDERALBERGHI, 5 alla FIPE, 2 alla
FAITA, 2 alla FIAVET, 1 alla FEDERRETI;
- 15 voti spettano alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 5 alla FILCAMS-CGIL, 5 alla FISASCAT-CISL, 5
alla UILTUCS-UIL.
Regolamento tipo Ente bilaterale territoriale turismo
Disciplina del funzionamento del Fondo
per il sostegno al reddito dei lavoratori
Finalità del Fondo
1. In applicazione dell'art. 18, comma 1 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da
aziende del settore turismo.
2. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.
Alimentazione del Fondo
3. Il Fondo è alimentato dal 30% del contributo contrattuale dovuto per il finanziamento degli Enti bilaterali, fermo
restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Destinazione del Fondo
4. In ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'80% della
dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai
contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei dieci anni precedenti.
6. In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 25% del
Fondo complessivamente disponibile nell'anno (1° gennaio-31 dicembre).
7. Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni
anno dal Comitato direttivo dell'Ente bilaterale, tenuto conto della consistenza del Fondo.
Accesso al Fondo
8. Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il c.c.n.l. turismo e
siano in regola con i versamenti al sistema degli Enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la
quota di finanziamento agli Enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver
superato il periodo di prova.
9. Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l'Associazione
territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali.
10. La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al...% della retribuzione mensile lorda
(paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate
dal Comitato direttivo dell'EBT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai
sensi della normativa vigente.
11. La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro
corredata dall'accordo sindacale e dalla prova del versamento agli Enti bilaterali, e deve contenere:
- illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione/riorganizzazione;
- l'elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti
per ciascun soggetto;
- l'indicazione della durata richiesta dell'intervento.
12. L'Ente bilaterale comunica l'esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse,
previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti
punti 5 e 6. L'azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi
versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al Fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza del
Comitato direttivo, che può delegarne l'esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al Comitato
direttivo.
13. L'EBT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che
provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all'EBT dei versamenti effettuati.
14. Non sono a carico dell'EBT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, ecc.) dovuti in
conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore. L'accordo sindacale di cui al precedente punto 9 può stabilire la
lordizzazione delle risorse disponibili.
15. Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del
finanziamento dell'anno successivo.
Regolamento Ente bilaterale nazionale turismo
Disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno
al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate
Finalità del Fondo
1. In applicazione dell'art. 18, comma 2 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da
aziende multilocalizzate che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di
un Ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i
contributi dovuti alla rete degli Enti bilaterali del settore turismo.
2. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.
Alimentazione del Fondo
3. Il Fondo è alimentato dal 30% della quota di assistenza contrattuale dovuta per il finanziamento degli Enti bilaterali.
Nei casi previsti al punto che precede l'azienda verserà il contributo del 30% sull'apposito conto "Fondo sostegno al
reddito aziende multilocalizzate" intestato all'Ente bilaterale nazionale del turismo.
5. In applicazione del comma 3, dell'art. 18 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni
l'Ente bilaterale nazionale del turismo provvederà periodicamente a rendere noto l'elenco degli Enti bilaterali territoriali
in favore dei quali andrà versato il contributo del 30%, unitamente a quello dei territori per i quali il suddetto contributo
sarà versato sul Fondo nazionale di cui al punto precedente.
Destinazione del Fondo
6. In ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'80% della
dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai
contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei tre anni precedenti.
8. In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 60% del
Fondo complessivamente disponibile nell'anno (1° gennaio-31 dicembre).
9. Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni
anno dal Comitato direttivo dell'Ente bilaterale nazionale del turismo, tenuto conto della consistenza del Fondo.
Accesso al Fondo
10. Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il c.c.n.l. turismo e
siano in regola con i versamenti al sistema degli Enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la
quota di finanziamento agli Enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver
superato il periodo di prova.
11. Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l'azienda e le
competenti strutture sindacali dei lavoratori.
12. La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al...% della retribuzione mensile lorda
(paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate
dal Comitato direttivo dell'EBT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai
sensi della normativa vigente.
13. La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro
corredata dall'accordo sindacale e dalla prova del versamento agli Enti bilaterali, e deve contenere:
- l'illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione/riorganizzazione;
- l'elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti
per ciascun soggetto;
- l'indicazione della durata richiesta dell'intervento.
14. L'Ente bilaterale nazionale comunica l'esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione
delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai
precedenti punti 7 e 8. L'azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli
importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al Fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza
del Comitato direttivo, che può delegarne l'esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al
Comitato direttivo.
15. L'EBNT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che
provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all'EBNT dei versamenti effettuati.
16. Non sono a carico dell'EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, ecc.) dovuti in
conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore. L'accordo sindacale di cui al precedente punto 12 può stabilire
la lordizzazione delle risorse disponibili.
17. Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del
finanziamento dell'anno successivo.
Vitto e alloggio
L'Allegato D al c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è modificato come segue.
Al paragrafo D/1, dopo la lett. d4) è aggiunta la seguente:
"d5) a decorrere dal 1° agosto 2007 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
- un pranzo: € 0,70;
- una prima colazione: € 0,12;
- un pernottamento: € 0,75.".
Al termine della nota a verbale che segue al paragrafo D/1 è aggiunto il seguente periodo:
"A decorrere dal 1° agosto 2007 eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui
al punto d5) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € 0,20 per un pranzo, di € 0,02 per
una prima colazione e di € 0,15 per un pernottamento.".
Al termine della nota a verbale che segue il paragrafo D/2 è aggiunto il seguente periodo:
"A decorrere dal 1° agosto 2007, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,20 a pasto.".
Accordo di armonizzazione
Assistenza sanitaria integrativa e complementare nel settore turismo
FEDERALBERGHI e FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS parti firmatarie del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003
e
FEDERALBERGHI Roma e le Federazioni di Roma e del Lazio di FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, parti firmatarie
del contratto integrativo territoriale 17 dicembre 2004;
Avendo condiviso l'esigenza di armonizzare le rispettive discipline contrattuali concernenti l'assistenza sanitaria
integrativa e complementare;
Riconoscono la reciproca autonomia del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore
turismo (FAST) e della Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio (Sanimpresa) e concordano quanto
segue.
La quota annua di contribuzione per dipendente per l'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'art. 19 del contratto
integrativo territoriale 17 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è assorbita, fino a concorrenza, in
quella di cui all'art. 156 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
L'eccedenza acquisita, per effetto della presente armonizzazione, carattere di ulteriore trattamento economico-normativo
in tema di assistenza sanitaria integrativa dovuto dalle aziende di Roma e provincia comprese nella sfera di applicazione
del predetto contratto integrativo territoriale.
L'intera quota, come sopra determinata, sarà versata, con decorrenza dall'attivazione delle necessarie procedure tecnicoinformatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, al Fondo FAST, il quale provvederà
a ristornare a Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.
Con decorrenza dall'inizio del periodo contributivo 1° luglio 2008-30 giugno 2009, il sistema di riscossione unitario qui
definito sarà applicato anche alle imprese attualmente iscritte a Sanimpresa.
I contenuti dell'assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da questa definiti, non oltre la data
del 31 dicembre 2007, tenuto conto delle prestazioni già erogate da FAST. Tra due Enti, entro la stessa data, saranno
definiti il sistema di rapporti con l'utenza, partendo dagli attuali assetti, e gli eventuali ristorni economici connessi.
FAST e Sanimpresa provvederanno, unitamente alle componenti territoriali delle OO.SS. e di FEDERALBERGHI a
diffondere presso le imprese di Roma e provincia, comprese nella sfera di applicazione del predetto contratto integrativo
territoriale adeguate notizie sulla obbligatorietà contrattuale di Sanimpresa, nonché sulle complessive ed ulteriori
prestazioni da questa fornite al fine di favorire una confluenza nel sistema qui definito.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio 2008 per esaminare gli esiti del processo avviato e per discutere
eventuali modifiche e sviluppi.
Protocollo sul rinnovo contrattuale
Le parti convengono che, in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l. qualora l'inflazione reale per il quadriennio
2006-2009 risulti superiore o inferiore all'8,85%, sarà effettuato il relativo conguaglio, positivo o negativo, in coerenza
con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993.
La base di calcolo adottata è costituita dalla paga base nazionale, dall'indennità di contingenza, da due scatti di anzianità
e da una quota ulteriore pari a euro 51,65.
ALLEGATO V
IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL
SETTORE TURISMO 20 FEBBRAIO 2010
Politiche per il governo del settore
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche
fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del
turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia
economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza
e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari
livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le
materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo
sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel
rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle regioni in materia di turismo e considerate le attribuzioni
del nuovo Ministero del turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria
attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai
benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché
l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle
Organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge
n. 296/2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al c.c.n.l. di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di
lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma
anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti,
strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale,
fieristica, ecc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche
legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a
tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul
versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della
riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin
dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo
determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti
nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con
l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in
contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti
richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie
delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le
forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del
reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga
ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto
di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo
restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di
sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il
sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento
dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una nonna di interpretazione autentica al
fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali Organismi, quando costituiti tra
le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si
applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel
senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali
dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le
imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle
imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma
semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore turismo, premesso che l'art. 8 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 ha previsto la possibilità di
definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe
agevolate e che l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni
vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con
particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando
la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli
di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente
richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni
vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i
buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli Enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando
risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/o privati.
Aziende ricettive - Alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della
retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito
dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - Appalti
Le parti, considerato:
- il Protocollo di intesa nel c.c.n.l. sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione
europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione europea della
ristorazione collettiva in appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione
ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/2000, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla
determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera
sul servizio fornito;
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la
creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in
termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari
livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione
collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di
accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, regioni, ecc.) la capacità operativa e
finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al c.c.n.l. applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e
territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica
da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di
prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito D.P.C.M. che codifichi le norme per
l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli
obiettivi indicati nel presente Protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1), lett. b), del D.Lgs. 17 marzo 1995,
n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva - Ritardati pagamenti
Le parti, considerato che:
- il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle
aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a
grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi
impegnati;
- convengono sull'obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri
competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il
rispetto della norma che vincola la pubblica amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che
vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha
natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei
lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il c.c.n.l. turismo, premesso che:
- l'aliquota IVA applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata
dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione europea, quali ad esempio la Francia (5,5%), la Spagna (8%) e la
Grecia (9%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione
dell'aliquota IVA applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l'aliquota IVA applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché
agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote
applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale IVA
delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Tenuto conto del fatto che:
- il turismo è un settore "labour intensive" in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in
modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico
nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti
e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota IVA da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli
stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'IVA relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota IVA applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota
IVA applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l'applicazione dell'IVA all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate
ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale IVA delle agenzie di
viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione
del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del
buono pasto.
Titolo I
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
All'art. 1, comma 1, del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, il punto VI) Imprese di viaggi e turismo è sostituito dal seguente:
"IV) Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale
o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali,
succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di
produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano
attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del c.c.n.l. turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di
intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.".
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Pari opportunità
Dopo l'art. 7 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è inserito il
seguente:
"Art. ....
1. Le parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente bilaterale nazionale del
settore turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa
dell'occupazione femminile nel settore.
2. Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela
della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli
Organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, ForTe, Fondo Est, Fondo Fast, Quas, FonTe) nonché presso gli enti pubblici e
le amministrazioni competenti.
3. L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di
spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle
misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.".
Secondo livello di contrattazione
L'art. 10 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo del 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:
"Art. 10
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato
di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino
più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il
livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di
contrattazione a livello di unità produttiva.
4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa
aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra
le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere
iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno
garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori
unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono
negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si
riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato
paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del
presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con
il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa
vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il
presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente bilaterale nazionale del settore turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle
realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in
presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle Organizzazioni nazionali
stipulanti il presente contratto. Le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta,
provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo
allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di
normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.".
Il comma 1 dell'art. 11 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è sostituito dal seguente:
"1. L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista mediante
la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per
obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.".
Il comma 5 dell'art. 11 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è sostituito dal seguente:
"5. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento
contributivo e fiscale previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007 e dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n.
93/2008 e successive modificazioni.".
Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
Dopo l'art. 12 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è inserito il seguente:
"Art. ....
1. Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano
nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende
o Associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello
Euro
A, B
279,00
1°, 2°, 3°
237,00
4°, 5°
210,00
6° S, 6°, 7° 168,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo,
aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno
sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate
alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012.
6. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione
lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito
l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a
quanto previsto dal c.c.n.l. turismo, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
9. L'accordo integrativo di cui al comma 3 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economicoproduttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si
discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del
premio.
10. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del c.c.n.l. turismo che
regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà,
con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:
Livello
Euro
A, B
166,00
1°, 2°, 3° 141,00
4°, 5°
125,00
6°S, 6°, 7° 100,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
11. Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle
parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui
al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti
accordi per il periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012.
12. In occasione del successivo rinnovo del c.c.n.l. turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del
premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a
beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si
realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.".
Il comma 1 dell'art. 13 del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:
"1. Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per
oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.".
All'art. 13, comma 3 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, dopo la lett. aa) è inserita la seguente:
"ab) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui
all'art. 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.".
Il comma 2 dell'art. 14 del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:
"Art. ...
2. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a
condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i
relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il c.c.n.l., salvo successiva proroga
concordata dalle stesse parti.".
Sostegno al reddito
L'art. 18 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo del 27 luglio 2007, è sostituito dal seguente:
"Art. 18
1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno
al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'Associazione
territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti
e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base
del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di
vigilanza nazionale.
2. Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente bilaterale
territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in
processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è
accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente bilaterale nazionale del turismo. Tali somme saranno erogate
direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si
considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e
facendo capo a più di un Ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi,
ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli Enti bilaterali del settore turismo.
3. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso
è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle
disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli Enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse,
ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime
finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in
essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del
27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite
da ciascun territorio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle
somme contrattualmente dovute agli Enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di
sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma
restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le
amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed
assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.".
Statuto
Allo Statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale turismo, allegato all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27 luglio
2007, sono apportate le seguenti modifiche:
All'art. 6, comma 2, la lett. b) è modificata come segue:
"b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni
di crisi e/o in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, anche in relazione alle disposizioni di legge che prevedono l'integrazione dell'indennità
di disoccupazione erogata dall'INPS, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali
provvedimenti.".
Regolamenti
Al regolamento tipo dell'Ente bilaterale territoriale turismo, recante la disciplina del funzionamento del Fondo per il
sostegno al reddito dei lavoratori, allegato all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27 luglio 2007, come integrato
dall'accordo del 13 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
"Art. 2
Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni
di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.".
Dopo l'art. 10 del regolamento è inserito il seguente:
"Art. 10 bis
Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è
determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono
regolate da apposite convenzioni stipulate tra gli Enti bilaterali e l'INPS.".
Al regolamento dell'Ente bilaterale nazionale turismo, recante la disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno
al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate, allegato all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27
luglio 2007, come integrato dall'accordo del 13 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
"Art. 2
Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni
di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.".
Dopo l'art. 12 del regolamento è inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è
determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono
regolate da un'apposita convenzione stipulata tra l'Ente bilaterale nazionale e l'INPS.".
Garanzia delle prestazioni
All'art. 21 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali, determinato nella misura
di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate
dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 18 del presente contratto
(Sostegno al reddito).".
Bilateralità
Dopo l'art. 21 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, è inserito il seguente:
"Art. ....
1. Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e
funzionamento della rete degli Enti bilaterali del turismo.
2. In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni
effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi
dagli Enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
3. Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente bilaterale nazionale del settore
turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le
conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.".
Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Dopo l'art. 24 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:
"Art. ....
1. E' costituita una Commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati
alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti
da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.".
Titolo III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del
personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione
europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed
organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale
approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il c.c.n.l. turismo sei mesi prima della
scadenza del presente contratto.
Titolo IV
MERCATO DEL LAVORO
Contratti a termine
In attuazione del rinvio alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001, come
modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono
che - fermo restando quanto previsto dall'accordo 12 giugno 2008 - la disciplina sulla successione dei contratti a tempo
determinato di cui al comma 4-bis del predetto art. 5, non trova applicazione nei casi in cui il datore di lavoro conferisca
al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista
da disposizioni di legge o contrattuali.
Lavoro extra e di surroga
Al comma 1 dell'art. 87 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, l'elenco dei casi in cui è ammesso lo svolgimento del lavoro
extra e di surroga è integrato con i seguenti:
- fine settimana;
- festività.
Appalto di servizi
La disciplina dell'appalto di servizi introdotta dall'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27 luglio 2007 è modificata
come segue:
"Capo X
APPALTO DI SERVIZI
Art. ....
1. L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente,
convocherà le R.S.A. o la R.S.U., che potranno farsi assistere dalle rispettive Organizzazioni sindacali aderenti alle parti
stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto
derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto
dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto.
2. Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
3. Entro tale termine, su richiesta delle R.S.A. o della R.S.U., sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la
possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, alla
salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai
dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi
offerti ai lavoratori della stessa.
4. Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti
riprenderanno la propria libertà d'azione.
5. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere,
l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il
rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente
c.c.n.l. turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai
propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.,
l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
6. Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto
sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui
trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico-ricettivi dell'aria
aperta.
8. L'azienda potrà rivolgersi alla Commissione paritetica di cui all'art. 25 o 27 per richiedere di attestare la sussistenza di
un appalto genuino.
9. Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui alla lett. a) del comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore
potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 29 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, con
l'assistenza dell'Organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
10. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.".
Telelavoro
Dopo il Capo X del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è
inserito il seguente:
"Capo XI
TELELAVORO
Art. ....
1. In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo
interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICEUEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, allegato al presente contratto.".
Lavoratori stranieri
Capo XI
Il Capo XI del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è integrato
come segue:
"Competenze linguistiche
Art. .....
1. Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del
Fondo di formazione continua per il settore terziario.".
Rinnovo del permesso di soggiorno
Art. .....
1. Gli Enti bilaterali territoriali del settore turismo possono svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del
disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Le parti convengono che i contratti di lavoro di cui all'art. 87 del presente contratto (lavoro extra e di surroga)
possono costituire uno strumento utile a concorrere alla realizzazione dei requisiti che la legge richiede per il rinnovo
del permesso di soggiorno.
Traduzione del testo contrattuale
Art. ....
1. Le parti affidano all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo il compito di predisporre la traduzione in lingua
straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori,
che sarà predisposta dalle parti stesse.
Titolo V
RAPPORTO DI LAVORO
Modalità di godimento del riposo settimanale
Dopo l'art. 115 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
"Modalità di godimento del riposo settimanale
Art. ....
1. Fermo restando quanto previsto dal presente c.c.n.l. in materia di consultazione e confronto sulle modalità di
godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della
contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata
complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei
giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad
esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano
in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
3. Il presente articolo sostituisce la norma transitoria di cui all'accordo 27 luglio 2007, che a decorrere dal 1° gennaio
2010 cessa di avere applicazione.".
Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Paga base nazionale
1. La paga base di cui all'art. 144 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27
luglio 2007, è incrementata con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Liv. Gennaio 2010 Settembre 2010 Marzo 2011 Settembre 2011 Marzo 2012 Settembre 2012 Aprile 2013 Totale
A
14,26
21,38
21,38
21,38
21,38
35,63
28,49
163,90
B
13,20
19,80
19,80
19,80
19,80
32,99
26,37
151,76
1°
12,30
18,44
18,44
18,44
18,44
30,74
24,57
141,37
2°
11,24
16,86
16,86
16,86
16,86
28,09
22,46
129,23
3°
10,60
15,90
15,90
15,90
15,90
26,50
21,18
121,88
4°
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
20,00
115,00
5°
9,38
14,07
14,07
14,07
14,07
23,45
18,74
107,85
6° S 9,02
13,53
13,53
13,53
13,53
22,55
18,02
103,71
6°
8,89
13,34
13,34
13,34
13,34
22,23
17,77
102,25
7°
8,33
12,50
12,50
12,50
12,50
20,83
16,65
95,81
2. Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, le parti, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che
investe il comparto e delle problematiche relative all'aumento del costo delle materie prime, al mancato adeguamento
dei prezzi all'inflazione, al ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, alla difficoltà di recupero
degli aumenti contrattuali nei confronti della committenza, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni
rendono indispensabile prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti contrattuali di cui al
presente contratto. Pertanto, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaio-giugno
2010 saranno erogati a decorrere dal mese di luglio 2010, in sette rate mensili. In caso di sospensione del rapporto
l'erogazione dei suddetti importi avverrà a partire dal primo mese utile.
3. Quanto stabilito al comma precedente trova applicazione anche nei confronti delle imprese di viaggio e turismo, in
considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche connesse al fenomeno
della disintermediazione.
4. I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 elencati al comma 1 si applicano solo ai rapporti di lavoro
in essere alla data di stipula del presente contratto. Gli incrementi di paga base relativi al mese di gennaio 2010 saranno
corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010, salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
La tabella di cui al 3° comma dell'art. 148 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo
del 27 luglio 2007, è modificata come segue:
Livello Gennaio 2010 Settembre 2010 Marzo 2011 Settembre 2011 Marzo 2012 Settembre 2012 Aprile 2013
4°
12,43
12,57
12,71
12,84
12,98
13,21
13,44
5°
11,85
11,98
12,11
12,24
12,37
12,59
12,81
6° S
11,33
11,46
11,58
11,71
11,83
12,04
12,25
6°
11,19
11,32
11,44
11,56
11,69
11,89
12,10
7°
10,48
10,59
10,71
10,82
10,94
11,13
11,33
I nuovi valori retributivi relativi al mese di gennaio 2010 elencati nella tabella che precede si applicano solo ai rapporti
di lavoro in essere alla data di stipula del presente contratto.
Titolo VII
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Part-time - "Post-partum"
A far data dal 1° gennaio 2011, le disposizioni introdotte dall'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo del 27 luglio 2007
sono modificate come segue:
"Art. ....
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del
terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del cinque per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in
funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5
dell'art. 68 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003.".
Aspettativa non retribuita
I commi 1 e 2 dell'art. 166 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 166
1. Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo
di 180 giorni dall'art. 165 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non
superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo .... (malattie
oncologiche);
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come "aspettativa generica" senza
retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
d) che il lavoratore non abbia già fruito dell'aspettativa in precedenza.
2. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far pervenire
all'azienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno
di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.".
Malattie oncologiche
Le disposizioni introdotte dall'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 sono modificate come segue:
"1. Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all'art. 166 sarà
prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
2. Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa
generica, l'ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro,
contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.".
Titolo IX
VIGENZA CONTRATTUALE
Decorrenza e durata
L'art. 191 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 191
1. Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1°
gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013.
2. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a
mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di
decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
4. Le parti entro la vigenza del presente contratto procederanno alla verifica dello scostamento tra l'inflazione che è stata
considerata ai fini del rinnovo contrattuale (6,02% + 0,67%) e quella effettiva registrata nel periodo 1° gennaio 2010-30
aprile 2013, calcolata con le medesime modalità.
5. Ai fini della verifica di cui al comma precedente, sarà considerato un valore retributivo costituito dalla paga base
nazionale, dall'indennità di contingenza, da due scatti di anzianità e da una quota ulteriore pari a euro 51,65.".
Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.
L'art. 192 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 192
1. La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle
trattative sei mesi prima della scadenza.
2. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
3. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a
sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad azioni dirette.".
Indennità di vacanza contrattuale
L'art. 193 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007, è abrogato.
Semplificazione contrattuale
Dopo l'art. 193 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserita la seguente
"Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sull'impostazione di una semplificazione normativa del c.c.n.l. quale strumento di diffusione e
generalizzazione della disciplina contrattuale. Le stesse, pertanto, nell'ottica di un processo di progressiva
semplificazione delle norme contrattuali e al fine di rendere più semplice e più facilmente leggibile il contratto collettivo
nazionale, anche con l'obiettivo di consentire una gestione corretta e trasparente dei suoi contenuti istituiscono una
Commissione nazionale tecnica che entro il 30 giugno 2010 proporrà alle parti stipulanti il presente c.c.n.l. le opportune
modifiche da apportare al testo contrattuale.".
Titolo X
AZIENDE ALBERGHIERE
Classificazione del personale
All'art. 194 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, la classificazione del personale del comparto aziende alberghiere è
modificata come segue:
"1° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante
con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando
alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di
marketing e di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con
adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua
gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche,
curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali
articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività
della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing
dell'azienda;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta
autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla
risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di
ricevimento, portineria e camere ("housekeeping");
- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in
possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento
tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo segretario di cui al c.c.n.l. 14 luglio 1976, che svolga
funzioni di capo ricevimento, verrà inquadrato al 2° livello come capo ricevimento, restando, viceversa, al 3° livello con
le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo segretario che non svolga le funzioni di capo
ricevimento; la figura di cassiere di cui al c.c.n.l. 14 luglio 1976 confluisce in quella di segretario ricevimento e cassa o
amministrazione);
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di
portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle
mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità del coordinamento
tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;
- prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime
tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e
coordini l'attività delle altre guardarobiere;
- dietologo diplomato;
- infermiere diplomato professionale;
- fisiochinesiterapista diplomato;
- coordinatore reparto cure sanitarie;
- cuoco unico;
- sotto capo cuoco;
- governante unica;
- coordinatore "housekeeping" villaggi turistici;
- capo operaio;
- primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al 2° livello);
- maître (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maitre in
subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala
secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnicofunzionale di più chef ai vini (sommelier);
- capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del
controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una
specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con
adeguata conoscenza delle lingue estere;
- barman unico;
- economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- portiere di notte;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali
da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità
d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,
riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- programmatore C.E.D.;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.".
Titolo XII
PUBBLICI ESERCIZI
Concessioni
Il Capo XV della Parte speciale pubblici esercizi è sostituito dal seguente:
"Capo XV
SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE O IN CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O AFFITTO DI RAMO DI
AZIENDA IN CENTRI COMMERCIALI
1. Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso
attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono
essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire
condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli
obblighi previsti dal c.c.n.l. e dalla contrattazione integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle Organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di
lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri
previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale
possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di
capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono
di estendere l'area di applicazione degli artt. da 346 a 354 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in
successivi rapporti di concessione e in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali.
Sale bingo
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione e alle
relative mansioni del personale delle sale bingo alla luce della delicata evoluzione del settore e del relativo stato di
salute.
Per intanto ai fini del regolamento apprendistato professionalizzante del settore turismo, si farà riferimento alle mansioni
ed alla classificazione in essere.".
Titolo XV
IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO
Classificazione del personale
All'art. 414 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, la classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggi e
turismo è modificata come segue:
"Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il
coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda:
- capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località
diverse, compresi i network di agenzie di viaggio.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la
responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa:
- capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con attività centralizzata;
- responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;
- responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio.
Livello 1°
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di
direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:
- capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
- capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo C.E.D.;
- addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di viaggio;
- analista - programmatore C.E.D.;
- addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.".
All'art. 414 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003, al chiarimento a verbale è aggiunto il seguente comma:
"2. Per le imprese di viaggi e turismo, il "Direttore tecnico", disciplinato dalle leggi regionali in tema di autorizzazione
all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, ed analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, è colui che
svolge, con continuità ed esclusività, attività di coordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo.".
Allegati
Vitto e alloggio
Al paragrafo D/1 dell'Allegato D al c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 è aggiunto il seguente periodo:
"A decorrere dal 1° gennaio 2011, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di
cui al punto d4) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per
una prima colazione e di euro 0,10 per un pernottamento.".
All'Allegato D, alla nota a verbale che segue il paragrafo D/2 è aggiunto il seguente periodo:
"A decorrere dal 1° gennaio 2011, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di euro 0,10 a pasto.".
Regolamento apprendistato professionalizzante settore turismo
Premesso che:
- l'apprendistato nel settore turismo rappresenta un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie
per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei
giovani nel mercato del lavoro;
- l'art. 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che, nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei rapporti di
lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'apprendimento in azienda e, in particolare, l'apprendistato quale
strumento formativo che contribuisce alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva di una formazione
superiore che integra formazione e lavoro;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- l'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con
le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di
alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la
presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
- l'art. 23, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha
introdotto all'art. 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 5-ter che stabilisce che "in caso di formazione
esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli Enti bilaterali. I contratti collettivi e gli Enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e
determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo";
- l'accordo di rinnovo del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 ha innovato la disciplina dell'apprendistato attivando
l'apprendistato professionalizzante.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di attuare quanto disposto dall'art. 49, comma 5ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni di cui alla presente intesa saranno applicabili, per quanto
compatibili e fatte salve successive intese, anche all'apprendistato per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e
formazione (art. 48, D.Lgs. n. 276/2003) e per l'apprendistato di alta formazione (art. 50, D.Lgs. n. 276/2003).
Art. 1
1. La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 5-ter, secondo periodo, del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i criteri ed i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento costituisce un "sistema minimo standard di regole" per l'attivazione dell'apprendistato
professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda
del settore turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di
esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi
l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del turismo.
3. La integrale applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 ed in particolare di quelle relative ad
assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione
indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente regolamento.
Art. 2
1. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un
monte ore di formazione di base e di formazione tecnico-professionale.
2. L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne
organizzate o dell'Ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in
modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle
tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
3. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si
svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano
nel computo dell'orario di lavoro.
4. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 3 della
presente intesa, attraverso la dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo
competente per territorio (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella
sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea
posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel
piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree
tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale;
c) compilazione della "scheda formativa".
5. Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'Ente
bilaterale del turismo competente per territorio.
Art. 3
1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo
possono altresì concordare di affidare al sistema degli Enti bilaterali, la verifica della conformità dei piani formativi per
la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio
dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito
all'interno degli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni
datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
2. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 1 è svolta dall'Ente bilaterale nazionale del turismo, al
quale è affidato anche il compito di monitoraggio.
Art. 4
1. L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:
- 120 ore medie annue per i livelli 2° e 3°;
- 100 ore medie annue per i livelli 4°, 5° e 6° super;
- 80 ore medie annue per il livello 6°.
2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero,
l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla
effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3. Qualora l'impresa si avvalga dell'Ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo
di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art.
1, comma 3, del presente regolamento.
4. Per i territori in cui non sia operativo l'Ente bilaterale o la Commissione paritetica, la riduzione di cui ai comma
precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle
mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
Art. 5
1. Gli articoli seguenti identificano, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante,
definiti ai sensi dell'art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda
avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita
autorizzazione dell'Ente bilaterale competente. L'Ente bilaterale del turismo competente per territorio invia ogni sei mesi
i nuovi profili formativi all'EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
2. Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, l'EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l'ISFOL.
3. Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili,
si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
Art. 6
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e
agli approdi turistici (art. 1, comma 1, punti I e VII, c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003), ai complessi turistico-ricettivi
dell'aria aperta (art. 1, comma 1, punto II, c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003) e ai rifugi alpini (art. 1, comma 1, punto VIII,
c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003), in attesa di definire i profili formativi, fermo restando quanto previsto dal presente
regolamento, con particolare riferimento alla durata della formazione, sono confermate le indicazioni recate dall'accordo
di rinnovo del c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007, per le quali l'esplicitazione del percorso formativo potrà avvenire anche
mediante rinvio ai profili di seguito elencati, cosi come delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del lavoro,
dal Ministero dell'istruzione università e ricerca, dalle regioni e dalle parti sociali, con il supporto tecnico dell'ISFOL.
Settore Area di attività
Profilo tipo
Qualifiche (elenco esemplificativo)
Turismo Alimenti e bevande
Addetto alla produzione
Cuoco, commis di cucina, pizzaiolo, ....
Addetto al banco
Barman, barista, banconiere, ...
Addetto alla sala
Maître, chef de rang, commis di sala, ....
Addetto sala e piani
Cameriera sala e piani
Addetto ai piani
Governante, cameriera ai piani, ...
Addetto al ricevimento
Portiere, segretario di ricevimento, assistente ....
Ricevimento e piani
Addetto front e back office Segretario ricevimento, amministrazione e cassa
Servizi generali
Promozione
commercializzazione
Intrattenimento e wellness
e
Addetto al back office
Contabile, economo, magazziniere ....
Addetto alla manutenzione
Operaio
qualificato,
operaio
giardiniere, addetto al garage ....
Addetto alla organizzazione
Programmatore di viaggi, promotore commerciale,
promotore turistico locale, ...
Addetto al fron office
Addetto ai servizi di prenotazione, addetto alla
biglietteria, ...
Addetto ai servizi
spiaggia e portuali
Addetto
persona
ai
servizi
Addetto all'animazione
specializzato,
di Assistente bagnanti, inserviente di stabilimento,
sommozzatore, ormeggiatore, ....
alla
Addetto fangoterapia, estetista, parrucchiere, ....
Animatore, istruttore sportivo, accompagnatore
gruppi, operatore parchi a tema ....
Art. 7
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento ai pubblici esercizi sono individuate
le seguenti figure:
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6° livello super c.c.n.l. turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
Operatore professionale
3° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
Operatore gestionale
2° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
2. Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, punto III, c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007.
3. Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 e altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
4. Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo.
Addetto/operatore di base
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala realizzando, sotto indicazione, compiti
semplici rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente
effettuando attività semplici, nel rispetto
degli standard di servizio e delle norme di
igiene e sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute, e, laddove
richiesto, operando anche in una lingua
estera.
Esempi:
ricezione,
movimentazione,
stoccaggio, conservazione e rigenerazione
di materie prime, semilavorati e piatti
finiti, preparazione di piatti semplici
derivanti dall'assemblaggio di ingredienti o
semilavorati, somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en place
dei tavoli e riordino, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore esperto
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala realizzando, sotto indicazione, compiti
semplici rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Super
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente
gestendo attività semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle norme di igiene
e sicurezza, ove del caso sulla base delle
indicazioni ricevute, e, laddove richiesto,
operando anche in una lingua estera.
Esempi:
ricezione,
movimentazione,
stoccaggio, conservazione e rigenerazione
di materie prime, semilavorati e piatti
finiti, preparazione di piatti semplici
derivanti dall'assemblaggio di ingredienti o
semilavorati, somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en place
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
dei tavoli e riordino, ecc.
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore qualificato
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura svolge la propria attività nell'ambito del processo di produzione dei cibi, sulla base delle
caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera e sulla base delle indicazioni ricevute o nell'ambito del processo di
preparazione e somministrazione di cibi e bevande rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e
sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5°
Qualifiche di cui al
c.c.n.l.
turismo
27
luglio
2007
e
successive modifiche e altre qualifiche di
valore equivalente non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente
attuando le sequenze di svolgimento delle
lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza
d'uso dei fattori produttivi e di efficacia di
risposta alle attese dei clienti serviti, nel
rispetto degli standard di servizio e delle
norme
di
igiene
e
sicurezza.
Esempi: produzione di piatti derivanti dal loro
semplice assemblaggio, realizzazione di
preparazioni gastronomiche previste dal
menù, applicando le ricette definite e
controllando la qualità organolettica dei cibi
prodotti, allestimento degli spazi e gli
strumenti di lavoro, mise en place dei tavoli e
riordino. Consigliare il cliente sulla scelta di
cibi e bevande e servire quanto richiesto,
eseguire operazioni amministrative e le
normali operazioni di registrazione di fatture e
degli incassi, anche utilizzando macchine
elettroniche dotate di software dedicato;
procedere alle operazioni di conteggio di
denaro e/o ticket, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
Addetto/operatore specializzato
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura si occupa della realizzazione del processo di produzione dei cibi, sulla base delle
caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera, coadiuvato eventualmente da addetti di supporto, o della
realizzazione del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, sulla base delle caratteristiche di
offerta dell'esercizio in cui opera, garantendo inoltre il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, relative all'ambito in
cui svolge le operazioni allo stesso affidate.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
4°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente
definendo ed assegnando sulla base dello
stato degli ordini/del piano di produzione e
tenendo in conto la disponibilità delle
risorse, le sequenze di svolgimento delle
lavorazioni, coniugando esigenze di
efficienza d'uso dei fattori produttivi e di
efficacia di risposta alle attese dei clienti
serviti, nel rispetto degli standard di servizio
e delle norme di igiene e sicurezza e
gestendo, laddove richiesto, anche in una
lingua estera le interazioni del ciclo di
lavoro.
Esempi: produzione in autonomia di piatti
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a tutela
della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
derivanti dal loro semplice assemblaggio, nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza
realizzazione di differenti preparazioni sui luoghi di lavoro, con riferimento
gastronomiche
previste
dal
menù, specifico al settore di interesse)
applicando le ricette definite e controllando
la qualità organolettica dei cibi prodotti,
allestimento degli spazi e gli strumenti di
lavoro, suggerimento al cliente sulla scelta
di cibi e bevande e servire quanto richiesto,
esercitando ove del caso attività di supporto
al consumo, in modo da valorizzare i
prodotti e l'esperienza gustativa, ecc.
Operatore professionale
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura partecipa direttamente al processo produttivo, sulla base delle deleghe ricevute,
garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro rispettando gli standard personali ed ambientali
di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera generalmente sulla
base delle deleghe ricevute e/o delle
istruzioni in uso nel locale, secondo le
caratteristiche delle tipologie di clienti, e
delle indicazioni di domanda e mercato
fornite, tenendo in conto i vincoli e le
risorse produttive del contesto, attua - sulla
base delle caratteristiche dell'offerta, delle
risorse assegnate e delle norme di qualità,
igiene e sicurezza - il modello di
funzionamento dell'area, esprimendolo sotto
forma
di
regole
organizzative.
Esempi: Elaborazione del piano di
produzione, definendo sulla base del carico
di lavoro l'impiego delle risorse e
monitorandone l'effettivo impiego. Verifica
della qualità delle preparazioni alimentari
rispetto agli standard di offerta e disporle
nei piatti di portata, in modo da valorizzarle
nel rapporto con il cliente, realizzazione
delle differenti preparazioni gastronomiche
e controllando la qualità organolettica dei
cibi prodotti, gestione delle risorse umane
della propria area, orientandone i
comportamenti ai rispetto delle regole di
lavoro e creando occasioni di qualificazione
ed integrazione professionale, gestione
laddove richiesto, anche in una lingua estera
le interazioni del ciclo di lavoro, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a tutela
della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
Operatore gestionale
(cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività: La figura partecipa direttamente al processo produttivo, coordinando le risorse assegnate, se
previsto, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro, rispettando gli standard personali ed
ambientali di qualità, igiene e sicurezza.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
2°
La figura standard opera generalmente con Il percorso formativo è preordinato alla
Qualifiche di cui al c.c.n.l. un'attività di controllo e definizione acquisizione delle seguenti competenze:
turismo 27 luglio 2007 e dell'attività della propria area sulla base a) competenze di base e trasversali
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
delle caratteristiche delle tipologie di clienti,
e delle indicazioni di domanda e mercato
fornite, tenendo in conto i vincoli e le
risorse produttive del contesto, gestendo,
laddove richiesto, anche in una lingua estera
le interazioni del ciclo di lavoro.
Esempi: Controllo dei menù, controllo e
definizione - sulla base delle caratteristiche
dell'offerta, delle risorse assegnate e delle
norme di qualità, igiene e sicurezza - del
modello di funzionamento dell'area,
esprimendolo sotto forma di regole
organizzative, controllo ed elaborazione
sulla base degli ordini e delle previsioni di
vendita, il piano di produzione, definendo
sulla base del carico di lavoro l'impiego
delle risorse e monitorandone l'effettivo
impiego, anche in termini economici,
verifica della qualità delle preparazioni
alimentari, coordina e gestisce le risorse
umane della propria area, ecc.
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a tutela
della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
Art. 8
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento agli stabilimenti balneari sono
individuate le seguenti figure:
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6° livello super c.c.n.l. turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
Operatore professionale
3° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
Operatore gestionale
2° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
2. Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, punto IV, c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007.
3. Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 e altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo del comparto pubblici
esercizi e quelli, specifici, di seguito indicati.
Operatore professionale
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo
da prevenire fattori o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
La figura standard opera generalmente
gestendo e coordinando le situazioni di
emergenza più frequenti individuando i
comportamenti a rischio più frequenti,
utilizzando adeguatamente i dispositivi e le
attrezzature di protezione individuale,
applicando i comportamenti previsti in caso
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a tutela
della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
nell'elencazione
di incendio, evacuazione o incidente e le b) competenze tecnico-professionali, con
regole minime di primo soccorso
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
Addetto/operatore qualificato
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo
da prevenire fattori o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature.
Livello c.c.n.l. turismo
5°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e
altre qualifiche di valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
La figura standard opera generalmente
gestendo le situazioni di emergenza più
frequenti individuando i comportamenti a
rischio
più
frequenti,
utilizzando
adeguatamente i dispositivi e le attrezzature
di protezione individuale, applicando i
comportamenti previsti in caso di incendio,
evacuazione o incidente e le regole minime
di
primo
soccorso
e
provvede
all'allestimento, alla cura e al riordino di
ambienti, strutture e attrezzature
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a tutela
della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
Addetto/operatore di base
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività: La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle diverse attività di assistenza ai clienti
finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature per lo sport, l'intrattenimento e il
tempo libero, anche effettuando interventi di prima manutenzione.
Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e altre
qualifiche
di
valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La
figura
standard
opera
generalmente effettuando attività
semplici, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute, e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua
estera.
Esempi: assistenza e ricevimento dei
clienti, cura e riordino ambienti,
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
strutture e attrezzature, operazioni di riferimento, processi e relative innovazioni
semplice manutenzione
relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali
ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
Art. 9
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alle imprese di viaggio e turismo
sono individuate le seguenti figure.
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6° livello super c.c.n.l. turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
Operatore professionale
3° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
Operatore gestionale
2° livello c.c.n.l. turismo
Fino a 48 mesi
2. Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1, comma 1, punto VI, c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007.
3. Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al c.c.n.l. turismo 27 luglio 2007 e altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
4. Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo:
Addetto/operatore di base
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio realizzando, sotto indicazione, compiti semplici.
Livello c.c.n.l. turismo
6°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e altre
qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese
nell'elencazione
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
La figura standard opera
generalmente effettuando attività
semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle
indicazioni ricevute e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua
estera.
Esempi:
custode,
portiere,
mansioni di semplice attesa
II percorso formativo è preordinato alla acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure
a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per
ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di
interesse)
Addetto/operatore esperto
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio, realizzando, sotto indicazione, compiti semplici.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6°
Super
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e altre
qualifiche
di
valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La
figura
standard
opera
generalmente
gestendo
attività
semplici, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base
delle indicazioni ricevute e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua
estera.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavora, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b)
competenze
tecnico-professionali,
con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
Esempi: smistamento pratiche, guida differenziato per ciascuna figura professionale
di mezzi di trasporto, ecc.
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/operatore qualificato
Descrizione attività: La figura svolge attività diversificate, di livello semplice e di routine nel quadro delle modalità
operative conferitegli.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e altre
qualifiche
di
valore
equivalente non espressamente
comprese nell'elencazione
La
figura
standard
opera
generalmente attività diversificate
ma nel complesso di livello
semplice e di routine, e laddove
richiesto, operando anche in lingue
estere.
Esempi:
- accoglienza ed orientamento della
clientela;
- operazioni amministrative e le
normali operazioni di emissione e
registrazione di fatture e degli
incassi, anche utilizzando macchine
elettroniche
ovvero
software
dedicati alla gestione delle attività
di
contabilità
semplice;
- archiviazione delle pratiche di
vendita;
- autista, portavalori, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti
di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/operatore specializzato
Descrizione attività: La figura effettua le diverse operazioni riguardanti prenotazioni, emissione e vendita di biglietti,
vouchers, ecc. anche per mezzo di terminali elettronici, ecc.
Livello c.c.n.l. turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
4°
Qualifiche di cui al c.c.n.l.
turismo 27 luglio 2007 e
successive modifiche - e altre
qualifiche
di
valore
equivalente
non
espressamente
comprese
nell'elencazione
La figura standard opera nelle
agenzie di viaggio, in condizioni di
autonomia esecutiva, che svolgono
sia
intermediazione
che
organizzazione e, laddove richiesto,
operando anche in lingue straniere.
Esempi:
- prenotazione di posti, emissione e
vendita di biglietti, voucher e
documenti
di
viaggio;
- servizi di accompagnamento e
trasferimento
della
clientela;
- gestione dei flussi amministrativi e
contabili delle operazioni poste in
essere
dall'azienda;
- assistenza pre e post vendita del
cliente negli aspetti che riguardano
l'erogazione
del
servizio
e
rilevazione
del
grado
di
soddisfazione;
- rilevazione dei reclami dei clienti
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione
delle
seguenti
competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione,
comportamenti
relazionali);
b)
competenze
tecnico-professionali,
con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale
(prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi
al contesto aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al