OGGETTO: ESITO FINALE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 5 D.P.R. 447/1998, AVVIATO A RICHIESTA DI DONEDA F.LLI SRL; PRONUNCIA DEFINITIVA ANCHE AI SENSI DELL’ART. 97 L.R. LOMBARDIA N. 12/2005, INERENTE LA RICHIESTA DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA DONEDA F.LLI SRL, ORA DONEDA F.LLI SAS DI DONEDA LUCA LEONE & C. Il Sindaco formula al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione: PREMESSO CHE il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 del 21.7.2011 ha deliberato di respingere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 DPR 447/1998 e dell’art. 97 L.R. Lombardia n. 12/2005, la variante urbanistica oggetto dell’istanza di Sportello Unico presentata dalla Doneda F.lli Srl in data 3.12.2010 prot. 30711; PRESO ATTO delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4151 depositata il 6.8.2013 e del TAR Lombardia Milano n. 2182 depositata il 10.8.2012; sentenze che costituiscono allegati 1) e 2 ) della presente deliberazione di cui sono parte integrante; VISTA la richiesta del 16.9.2103, prot. 0021469 del 17.9.2013, formulata da Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C., quale avente causa di Doneda F.lli Srl, inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale; richiesta che costituisce allegato 3) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; DATO ATTO che a tale richiesta il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno risposto con raccomandata a.r. del 30.9.2013 rif. 21469, prot. 22599, che la Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C. ha lamentato non aver mai ricevuto, cosicché si è proceduto ad inviare in data 8 ottobre 2013, prot. 23126 medesima comunicazione a mezzo posta certificata - allegato 4) alla presente deliberazione -, ricevuta dalla Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C. in data 8/10/2013 alle ore 10:05:35; l’originale della ricevuta di consegna firmato digitalmente trovasi allegato al protocollo 23126/2013; RIBADITO E CONFERMATO quanto comunicato a Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C. con la raccomandata suddetta: “ A riscontro della vostra in oggetto Vi significhiamo che, ai sensi di quanto prevede l’art. 97 comma 5 bis L.R. 12/2005, il Consiglio Comunale potrà essere convocato per decidere in merito alla proposta di variante urbanistica, solo dopo che da parte Vostra sia stato sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo previsto da tale disposizione. Rileviamo a tale riguardo che la bozza di convenzione inviataci dalla Doneda F.lli Srl e protocollata il 4.2.2011 deve essere modificata ed aggiornata considerando che l’importo di euro 150.000,00 indicato all’art. 10 Vi è stato restituito. In conseguenza di ciò necessita un nuovo atto unilaterale d’obbligo, atteso che quello che è stato protocollato in data 8.2.2011 si riferisce alla bozza di convenzione che va modificata secondo quanto sopra indicato. Rileviamo ulteriormente che, per quanto risulta dalla CCIAA di Bergamo, con atto Notaio Carbone n. 89372 rep. e n. 25989 racc. del 20.5.2013, i Vostri soci hanno depositato al Tribunale di Bergamo ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 152 della Legge Fallimentare. Il Tribunale di Bergamo in data 17.6.2013 Vi ha concesso il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 L.F.. In conseguenza di ciò, la cessione di aree prevista dall’art. 7 della precedente bozza di convenzione nonché l’impegno a versare l’ulteriore importo forfettario di euro 100.000,00 e la realizzazione di opere di sistemazione viaria previsti dall’art. 10 di detta precedente convenzione, sono da ritenere atti di straordinaria amministrazione, così come del resto anche la richiesta realizzazione del nuovo insediamento produttivo oggetto della Vostra istanza del 3.8.2009. Pertanto è necessario nuova bozza di convenzione e nuovo atto unilaterale d’obbligo, che per poter essere vincolanti ed efficaci, devono essere anticipatamente autorizzati dal Tribunale di Bergamo e dagli organi della procedura del richiesto concordato preventivo, secondo quanto dispone il richiamato art. 161 L.F.. Da ultimo, Vi significhiamo che successivamente al 1 ricevimento di quanto sopra, occorrerà attendere il decorso dei consueti e necessari tempi tecnici per la convocazione della Commissione Urbanistica e del Consiglio Comunale che dovrà decidere in merito alla Vostra richiesta di cui all’oggetto.”; RILEVATO che alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta della Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C. alla raccomandata suddetta, inviata dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale; PRESO PERTANTO ATTO che la Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C., quale avente causa della Doneda F.lli Srl, non ha provveduto in conformità a quanto prevede l’art. 97 comma 5 bis L.R. 12/2005, non risultando pervenuta nuova bozza di convenzione e nuovo atto unilaterale d’obbligo autorizzati dagli organi preposti alla procedura di concordato preventivo ivi pendente, in conformità a quanto prevede l’art. 161 L.F.; CONSIDERATO che l’acquisizione della richiamata nuova bozza di convenzione e del richiamato nuovo atto unilaterale d’obbligo sottoscritti dalla richiedente e con le autorizzazioni degli organi della procedura di concordato preventivo costituiscono presupposti necessari ed indispensabili per poter procedere all’eventuale approvazione della proposta di variante dello strumento urbanistico a conclusione del procedimento di cui all’art. 5 D.P.R. 447/1998, così come previsto dall’art. 97, comma 5 bis, L.R. 12/2005; CONSIDERATO che in data 21.12.2013, prot. 29555, è pervenuta al Comune di Arcore la comunicazione datata 18.12.2013 del Dott. Alfredo Riva, Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C., con la copia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e la copia della relazione del professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, 3° comma L.F., comunicazione che unitamente ai due allegati costituisce l’allegato 5) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; PRESO ATTO che da tale ultima comunicazione del Commissario Giudiziale e dai suoi allegati risulta che la domanda di concordato di Doneda F.lli Sas prevede “la cessione ai creditori di tutti i beni per l’esercizio dell’impresa, con prosecuzione, solo durante la fase di liquidazione, dei contratti di affitto dei rami d’azienda in corso ...” e “l’alienazione del patrimonio”; PRESO ALTRESÌ ATTO che dalla relazione del professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 3° comma L.F., allegata alla comunicazione del Commissario Giudiziale 18.12.2012 e di cui all’allegato 5 alla presente delibera, risulta tra l’altro che: • il terreno sito in Arcore, oggetto della richiesta di Doneda F.lli Srl, ora Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C. e di cui al procedimento ex art. 5 DPR 447/1998, risulta incluso tra le immobilizzazioni materiali oggetto di cessione, secondo quanto riportato alle pagine 15, 32, 34 e 35 della relazione; • il Commissario Giudiziale Dott. Alfredo Riva “ha ricevuto tutte le informazioni utili per l’attestazione della fattibilità del piano del legale rappresentante e dai professionisti incaricati dalla Società … In particolar modo il sottoscritto” (Commissario Giudiziale n.d.r.) “ha potuto dialogare con …. l’Avv. Umberto Grella del Foro di Monza e Brianza, professionista che assiste la Società in alcune cause strategiche riguardanti gli enti pubblici”, secondo quanto riportato alla pagina 9 della relazione; • il Commissario Giudiziale ha ritenuto pari a zero il “valore attestato” quale attivo della procedura e relativo alle seguenti voci: alla “nuova sede operativa in Arcore”, ai costi riferiti a “fatture” relative al “cantiere Arcore”, ai costi relativi alla “concl. iter com. nuovo impianto bet. Arcore” (intendendosi: conclusione dell’iter comunale del nuovo impianto di betonaggio di Arcore), ai costi relativi alla “progettazione insed. Arcore” (intendendosi: progettazione insediamento di Arcore); PRESO PERTANTO ATTO della sopravvenuta mancanza di interesse sia della medesima Doneda F.lli Sas, sia del Commissario Giudiziale a provvedere in conformità a quanto prevede l’art. 97 comma 5 bis L.R. 12/2005, atteso che, per un verso, non sono pervenuti la nuova bozza di convenzione ed un nuovo atto unilaterale d’obbligo sottoscritti da Doneda F.lli Sas, autorizzati dagli organi preposti alla procedura di 2 concordato preventivo, e che per altro verso nella relazione del Commissario Giudiziale, pur dandosi atto che tra le voci dell’attivo della procedura figura anche l’area oggetto del procedimento ex art. 5 DPR 447/1998, nulla è previsto riguardo all’eventuale realizzazione di un impianto industriale, ai relativi costi ed agli oneri da sostenere, così come dovrebbero essere sostenuti per quanto si dovrebbe prevedere dallo schema di convenzione e dall’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’art. 97 comma 5 bis L.R. Lombardia n. 12/2005; CONSIDERATO PERALTRO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del citato DPR 447/1998 e dell’art. 97 L.R. Lombardia n. 12/2005 si deve pronunciare definitivamente in merito alla richiesta di variante formulata da Doneda F.lli Srl, anche per dare seguito agli ordini di esecuzione disposti dal TAR Lombardia Milano con la sentenza n. 2182 depositata il 10.8.2012 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4151 depositata il 6.8.2013, con le quali è stato disposto che il Consiglio Comunale deve assumere ex novo la decisione sulla variante proposta dalla medesima Doneda F.lli Srl ora Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C.. RITENUTO pertanto di esprimersi definitivamente sul progetto di S.U.A.P. comportante variante urbanistica presentato dalla Doneda F.lli Srl ora Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C., per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo; Indi, terminata la parte espositiva del Sindaco IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il DPR 447/1998 e l’art. 97 Legge Regionale Lombardia n. 12/2005; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/07/2011; VISTA la sentenza del TAR Lombardia Milano n. 2182 depositata il 10/08/2012; VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4151 depositata il 06/08/2013; VISTA la lettera raccomandata inviata ala Doneda F.lli Sas a mezzo posta certificata in data 8 ottobre 2013, prot. 23126; VISTA la comunicazione datata 18/12/2013 , prevenuta al protocollo comunale al n. 29555 in data 21/12/2013 avente ad oggetto copia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e la copia della relazione del professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, 3° comma L.F.; VISTO il parere di cui all’art. 49 del D.LGS n. 276/2000; DELIBERA per tutto quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamato: 1) che per tutti i motivi espressi e riportati in narrativa, a conclusione del procedimento ex art. 5 D.P.R. 447/1998, la proposta di variante urbanistica avente ad oggetto l’istanza della Doneda F.lli Srl, dante causa della Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C., non può essere approvata e pertanto non viene approvata, perché la proponente non ha inviato al Comune di Arcore la bozza di nuova convenzione sottoscritta da quest’ultima e per essa dalla sua avente causa Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C., autorizzata dagli organi della procedura di concordato preventivo ivi pendente a richiesta della medesima Doneda F.lli Sas di Doneda Luca Leone & C. - autorizzazione che è obbligatoriamente prevista dall’art. 161 Legge Fallimentare - e perché la proponente e per essa l’avente causa Doneda F.lli Sas di 3 Doneda Luca Leone & C. non ha inviato al Comune di Arcore l’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’art. 97 comma 5 bis L.R. 12/2005, debitamente sottoscritto dalla medesima Doneda F.lli Sas di Luca Leone & C. ed autorizzato dagli organi della procedura di concordato preventivo ivi pendente a richiesta della medesima Doneda Fratelli Sas - autorizzazione che è obbligatoriamente prevista dall’art. 161 L.F. -; 2) che la presente deliberazione costituisce pronuncia definitiva prevista dall’art. 5 comma 2 D.P.R. 447/1998, quale esito finale di tale procedimento; 3) che gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 richiamati in narrativa costituiscono parte integrante della presente deliberazione; Inoltre, stante l’urgenza di provvedere; VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; con successiva votazione …………………………… ULTERIORMENTE DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 4
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