Decreto del Direttore Generale N. L4 ) del Proponente:Ing

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ARPT
Agenza regonaIa
per a protezofle ambientale
de1a Toscana
Decreto del Direttore Generale
L)
N. 4
del
,
L
Proponente:Ing. Armando Forgione
Settore Patrimonio Immobiliare, Impianti e Reti.
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)
Visto per la pubblicazione Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca
-
Responsabile del procedimento:
Dr. Ing. Armando Forgione
Estensore:Geomn. Luigi Bellatalla
Oggetto: Approvazione dello schema contrattuale per la locazione di una unità immobiliare
ad uso sede del Settore Versilia Massaciuccoli ubicato in Pietrasanta (LU), p.za della
Repubblica n.c. 16—piano primo.
-
ALLEGA TI N°. 2
Denominazione
All.n o
Relazione
Pubblicazione
Tipo di supporto
del Si
del
Settore
Immobiliare
Cartaceo
All. n 02 —Schema contratto di Si
locazione
Cartaceo
Responsabile
Patrimonio
Impianti e Reti
Natura dell’atto: immediatamente eseguibile
Il Direttore generale
Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana;
Dato atto che con decreto n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del
19.9.2011), successivamente modificato con decreti n. i del 4.1.2013 e n. 108 del 23.7.2013;
Visto l”Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto n. 270/2011 (ai
sensi dell’art. 4, comrna 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato
con decreto del Direttore generale n. 87 del 18.5.2012 e n. 2 del 4.1.2013;
Tenuto conto delle indicazioni regionali di contenimento dei costi di funzionamento, che trovano
il loro fondamento normativo nella LR 65/20 10 Legge finanziaria per l’anno 2011” e nella LR
66/2011 “Legge fmanziaria per l’anno 2012”;
“
Vista altresì la Decisione della Giunta Regionale n. 38 del 06.08.2012, che all’allegato “B”
fornisce indicazioni agli enti dipendenti per la razionalizzazione delle sedi, in particolar modo per
quelle in affitto;
Ricordato che attualmente la sede del Servizio Versiia Massaciuccoli è collocata nell’unità
di proprietà del
immobiliare sita in Pietrasanta p.za della Repubblica n. 16, piano primo
Comune di Pietrasanta ed il relativo contratto di locazione in essere è in scadenza al prossimo
31.03.2014;
—
—
—
Vista la relazione del Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti del
13.03.2014 (Allegato “1”) con la quale si dà atto di aver provveduto ad espletare una ricerca di
mercato allo scopo di verificare 1’ eventuale disponibilità di un immobile in loco rispondente alle
esigenze istituzionali dell’Agenzia, che non ha dato esiti favorevoli;
Considerato che ARPAT e il Comune di Pietrasanta hanno approvato rispettivamente con
decreto del Direttore generale n. 40 del 19.03.2014 e con deliberazione di Giunta Comunale n.
50 del 07.03.2014 una bozza di transazione relativamente ad un credito dell’Agenzia accertato
con decreto ingiuntivo n. 6548 del 15. 10.2013 e che nell’ambito delle reciproche concessioni il
Comune si è impegnato a stipulare un nuovo contratto di locazione dell’immobile sito in
Pietrasanta p.za della Repubblica n.c. 16, per la durata di sei anni con decorrenza 01.04.2014
per un canone annuo di euro 25.5000,00 fuori campo applicazione IVA, inferiore di euro
5.160,25 rispetto al canone attuale;
—
Ritenuto che la sottoscrizione del contratto di locazione, il cui schema è riportato in Allegato “2”,
sia economicamente vantaggiosa per 1’ Agenzia, consentendo alla stessa di ottenere una riduzione
del canone rispetto a quello attuale e di evitare il trasferimento della sede del Settore Versilia
Massaciuccoli ed i relativi costi;
—
Visto il decreto del Direttore generale n.138 del 26.09.2013 avente ad oggetto “Modifica del
decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2013. Adozione del disciplinare interno in materia
di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori;
Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia espresso dal
Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;
Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore
Affari Generali, riportato in calce;
Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
decreta
1. di prendere atto di quanto proposto dal Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare,
Impianti e Reti nella relazione di cui all’allegato 1;
2. di approvare lo schema contrattuale, allegato “2”, del nuovo contratto di locazione
pluriennale da stipulare con il Comune di Pietrasanta per l’unità immobiliare ubicata in
Pietrasanta p.za della Repubblica n.c. 16, piano primo catastalmente identificata nel foglio
di mappa 17, particella 908, sub. 2 per una superficie complessiva di circa mq. 324 già
destinata a sede del Settore Versiia Massaciuccoli;
-
—
-
3. di dare atto che il canone di locazione annuo, con decorrenza dal 01.04.2014, è pari ad euro
25.500,00 fuori campo applicazione I.V.A., da corrispondere con rate trimestrali di euro
6.375,00 fuori campo applicazione I.V.A. e che pertanto l’importo per le mensilità afferenti 1’
anno 2014 sarà pari ad euro 19.125,00 fuori campo applicazione I.V.A. (corrispondente a n°
9 mensiità), oltre alla quota parte delle spese condorniniali spettanti ad ARPAT ipotizzate in
euro 800,00 annue, pari a circa 600,00 euro (corrispondente a n° 9 mensiità);
4. di imputare il costo del canone di locazione alla voce “godimento di beni di terzi” del bilancio
preventivo 2014;
5. di individuare quale Responsabile del procedimento l’Ing. Armando Forgione, ai sensi
dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’imminente decorrenza del
nuovo contratto di locazione;
Il Direttore Generale
Dr. Ing. GioyØ Barca
Dirigente prop
Settore BilanSio e Contabilità
Responsabile
Dott ssa aola Querci
Settore Àfi ari deneraii
Responsabile
Dott.ssa Marta Bachechi
(
Il Direttore flècnico
Dr. Andreà Lggi
.
ARPAT
—
Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti
Via N. Porpora, 22. 50144 Firenze
tel. 055.32061 fax 055.3206324
PEC: [email protected]
www.arpat.toscana.it [email protected]
p.iva 04686190481
/
-
ARPAT
-
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana
originale
copia per conoscenza
cj minuta per archivio
D unico originale agli atti
Proposta di stipula di nuovo contratto di locazione per unità immobiliare in Pietrasanta p.za
della Repubblica n.c. 16, piano primo di proprietà del comune di Pietrasanta, da destinare a
sede del Settore Versilia Massaciuccoli e relativa approvazione dello schema contrattuale.
—
—
-
Come è noto, con decreto del Direttore Generale n° 2 del 04/01/2013 “Modifiche ed
integrazioni all’atto di disciplina dell’organizzazione interna, approvato con decreto del Direttore
Generale n° 270 del 09/11/2011 e successivamente modificato con decreto del Direttore Generale
n° 87 del 18/05/2012”, è stato approvato l’atto di disciplina dell’organizzazione interna di cui
all’ art. 4, c. 3 del Regolamento Organizzativo D.G.R. n° 797 del 19/09/201 1.
Quanto sopra anche in considerazione delle indicazioni regionali di contenimento dei costi
di funzionamento, che trovano il loro fondamento normativo nella LR 65/2010 “Legge finanziaria
per l’anno 2011” e nella LR 66/2011 “Legge finanziaria per l’anno 2012” e della Decisione della
Giunta Regionale n. 38 del 06/08/2012, che all’allegato B, fornisce indicazioni agli enti dipendenti
per la razionalizzazione delle sedi, in particolar modo per quelle in affitto.
Premesso che attualmente la sede del Servizio Versilia
Massaciuccoli è collocata
nell’unità immobiliare in Pietrasanta p.za della Repubblica n.c.16, piano primo di proprietà del
Comune di Pietrasanta, ed il relativo contratto di locazione in essere è in scadenza al prossimo
3 1/03/2014, questo Settore ha provveduto ad espletare una ricerca di mercato allo scopo di
verificare l’eventuale disponibilità sul mercato di un immobile in loco rispondente alle esigenze
istituzionali dell’Agenzia con esiti negativi
Preso atto, nel frattempo, che ARPAT e il Comune di Pietrasanta hanno approvato
rispettivamente con decreto del Direttore generale n. 40 del 19.03.2014 e con deliberazione di
Giunta Comunale n. 50 del 07.03.2014 una bozza di transazione relativamente ad un credito
dell’Agenzia, accertato con decreto ingiuntivo n. 6548 del 15.10.2013 del Tribunale di Firenze, e
che nell’ambito delle reciproche concessioni il Comune si è impegnato a stipulare un nuovo
contratto di locazione dell’immobile sito in Pietrasanta p.za della Repubblica n.c. 16, per la durata
di sei anni con decorrenza 01.04.2014 per un canone annuo di euro 25.5000,00 fuori campo
applicazione IVA.
Alla luce di quanto sopra espresso si propone di:
—
—
—
—
•
approvare lo schema contrattuale (Allegato) relativamente alla stipula di un nuovo contratto
di locazione pluriennale con il comune di Pietrasanta, per l’unità immobiliare posta in
comune di Pietrasanta p.za della Repubblica n.c. 16, al piano primo
catastalmente
identificata nel foglio di mappa 17, particella 908, sub. 2 per una superficie complessiva di
circa mq. 324 già destinata a sede del Settore Versilia Massaciuccoli;
—
—
—
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Sistema di gestione ARPAT
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Regione Toscana
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Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on line all’indirizzo
www.arpattoscana.it’soddisfazione
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ARPAT
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•
di ritenere congruo il valore del canone di locazione pari a euro 25.500,00 annuo, fuori
campo applicazione IVA, oltre alla quota delle spese condominiali spettanti ad ARPAT
anmìontanti presuntivamente ad euro 800,00 annue, da conguagliare a seguito di
approvazione del bilancio consuntivo dell’Amministratore di Condorninio dell’immobile;
Firenze, 24/03/2014
I! Responsa1dehto
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Ing Armiioi4
ARPAT
Direzione generale
Via N. Porpora. 22 50144 Firenze
teL 05532061. fax 055.3206324 p.iva 04686190481
PEC: [email protected]
urp © arpat.toscana. it
-
www.arpat.toscana. it
Pagina 2 di 2
CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE
Dl PWTRASANTA E L’ARPAT AI) uSO DIVERSO DI ABITAZIONE
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L’pnno diiemilaquattordici (2014), il giorno
del mese di
tra
il Comune di Pietrasanta, con sede legale in Pietrasanta (Lucca), Piazza
Matteotti 29, C.F.IP.I. 00188210462 in persona del Dott. MASSIMILIANO
GERMINIASI nato a
( ) il
domiciliato per la
carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma
quale Dirigente della Direzione Finanze, Patrimonio e Personale e come
tale in rappresentanza del “COMUNE DI PIETRASANTA”, con sede in
Pietrasanta,
alla
via Martiri di Sant’Anna n.
10,
Codice Fiscale
00188210462, con poteri di firma per quest’atto, ai sensi dell’art. 107 comma
2 e 3 e dell’art. 109 comma 2 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in virtù di del
decreto sindacale n.8 del 27 febbraio 2013 nonché in relazione alla
determinazione dirigenziale n
del
con cui viene approvato
lo schema del presente atto
(parte locatrice)
e
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT),
C.F./Partita IVA n. 04686190481, di seguito denominata “Agenzia”, con
sede legale in Firenze, Via Porpora 22, rappresentata dall’ Ing. Giovanni
Barca, nato a Brescia il 16/10/1951, domiciliato per la carica presso la sede
legale dell’ARPAT, in Firenze, via Porpora 22, il quale interviene nella sua
qualità di Direttore Generale dell’Agenzia, nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 49 del 29/03/2011 che
autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l’Agenzia, per il presente
atto, il cui schema è stato approvato con decreto n
del
(parte conduttrice)
Premesso che:
-
la sede locale del Settore Versilia
—
Massaciuccoli dell’ARPAT è
attualmente collocata nell’unità immobiliare in P.za della Repubblica n.c.
16, di proprietà del Comune di Pietrasanta;
-
il contratto di locazione in essere è in scadenza al prossimo
3 1.03.2014;
-
ARPAT ha provveduto ad espletare una ricerca di mercato allo
scopo di verificare l’eventuale disponibilità sul mercato di un immobile
rispondente alle esigenze dell’attività del Settore Versilia
—
Massaciuccoli
dell’ Agenzia;
-
il Comune di Pietrasanta ha manifestato nel contempo la propria
disponibilità a concedere nuovamente in locazione ad ARPAT l’unità
immobiliare sopra richiamata, con una riduzione sul canone di locazione
attualmente corrisposto;
-
che ARPAT ha ritenuto confacente alle proprie esigenze l’attuale
sede, nonché conveniente il poterla continuare ad utilizzare ad un canone
ridotto, evitando spese e disagi per un trasferimento in altra sede;
Tutto ciò premesso, le parti convengono:
ART 1 CONSENSO ED OGGETTO
Il Comune di Pietrasanta, d’ora in poi denominata anche parte locatrice,
rappresentata come sopra, concede in locazione all’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), d’ora in poi denominata
anche parte conduttrice, l’unità immobiliare sita in Pietrasanta (LU) p.za
della Repubblica n.c. 16, al piano primo, per una superficie complessiva di
circa mq. 324,00, meglio individuati nella planimetria allegata che, previa
sottoscrizione delle parti, si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
L’unità immobiliare oggetto del presente atto è censita, al N.C.E.U. del
Comune di Pietrasanta nel foglio di mappa n° 17, particella 908, sub. 2,
categoria B14, classe 2, rendita catastale € 2.074,09.
ART. 2
-
DESTINAZIONE D’USO
I locali oggetto del presente contratto sono affidati in locazione ad uso
esclusivo di uffici ed attività amministrativa connessa con quella svolta.
Qualsiasi mutamento di destinazione, anche parziale è tassativamente
vietata.
La parte locatrice dichiara di essere in possesso di ogni autorizzazione
amministrativa e di legge necessaria per lo svolgimento e l’esercizio della
predetta attività e comunque, esonera espressamente la parte conduttrice da
ogni responsabilità al riguardo, dichiarando e riconoscendo l’immobile, per
la sua destinazione urbanistica e per le strutture ed impianti di cui è dotato,
perfettamente idoneo in relazione alla pattuita destinazione.
3
La parte locatrice dichiara che lunità immobiliare oggetto della presente
locazione è dotata di attestato di prestazione energetica redatto dalling.
Massimo Milani in data 06.02.20 14 che la classifica in CLASSE C.
ART. 3- DURATA DELLA LOCAZIONE
La locazione decorre dal 01/04/2014, ed ha durata pluriennale di anni sei
con scadenza il 31/03/2020, tacitamente rinnovabile per un uguale periodo
ai sensi dell’ art. 28 della L. 3921’78.
La parte conduttrice dichiara di essere già nel possesso dell’unità
immobiliare, in virtù del contratto di locazione in scadenza al 31.03.2014.
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell’ art. 27
della L. 392/’78, che il conduttore possa recedere, in qualsiasi momento, dal
contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della data il cui recesso deve
avere esecuzione.
ART 4- CANONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il canone di locazione è pattuito fra le parti in € 25.500,00 annui, fuori
campo applicazione 1.V.A., che la parte conduttrice verserà in rate
trimestrali anticipate di € 6.375,00 cadauna, fuori campo applicazione
I.V.A., .entro e non oltre il giorno cinque di ogni trimestre a partire dal mese
di decorrenza della locazione.
In caso di ritardato pagamento graveranno sulla parte conduttrice gli
interessi moratori nella misura pari al doppio del tasso legale.
Le parti convengono che l’importo del canone di locazione sopra
determinato sarà aggiornato secondo le leggi che regolano tale istituto per i
contratti delle pubbliche amministrazioni, e tale normative saranno applicate
4
al presente contratto di locazione come patto contrattuale fin d’ora voluto
dalle parti.
Le spese condominiali per la gestione del bene, ammontanti a circa 800 euro
annui verranno corrisposte in rate trimestrali anticipate. Col versamento
dell’ultima rata verranno saldati eventuali conguagli derivanti dal bilancio
consuntivo dell’Amministratore.
ART. 5- AGGIORNAMENTO ISTAT
Dall’inizio del secondo anno di locazione, il canone sarà aggiornato
automaticamente e senza bisogno di preventiva richiesta, con riferimento
alle variazioni del potere di acquisto dell’euro verificatosi nell’anno
precedente e nella misura del 75% di quelle accertate dall’ISTAT, e così
successivamente di anno in anno, l’adempimento sopra riportato, verrà
effettuato secondo quanto previsto dalla norma finanziaria, L. n° 135 del 7
agosto 2012, che ha convertito il precedente D.L. n° 951’2012, “spending
review”.
Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno
applicati_gli interessi legali.
ART. 6- DEPOSITO CAUZIONALE
Il Comune di Pietrasanta dichiara di rinunciare al deposito cauzionale stante
le finalità pubbliche perseguite dalle parti attraverso il presente contratto.
ART. 7- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sono a carico del conduttore tutte le riparazioni ordinarie di qualunque
natura, dipendenti da deterioramenti prodotti dall’ uso.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 1576 del C.C., le spese di straordinaria
manutenzione devono essere sostenute dalla parte beatrice.
5
La parte conduttrice non potrà far eseguire nell’immobile locato e negli
accessori o pertinenze alcuna opera di trasformazione o modifica strutturale
senza il preventivo consenso scritto della parte beatrice, fermo restando
l’obbligo del conduttore, ove tali opere fossero eseguite per necessità
propria, di ripristinare l’immobile nello stato precedente.
Tutte le opere che saranno eseguite dalla parte conduttrice dell’immobile
con il consenso della parte locatrice verranno gratuitamente acquisite, salvo
patto contrario in forma scritta e salvo il diritto della parte locatrice di
esigere, a sua scelta, la rimessa in pristino dei locali alla fine della locazione.
ART. 8- DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E DI COMODATO
La parte conduttrice non può sublocare né cedere, neppure in comodato,
totalmente o parzialmente, l’immobile oggetto del presente contratto di
locazione, nonché cedere ad altri il contratto stesso.
ART. 9
-
ESECUZIONE DI LAVORI AD OPERA DELLA PARTE
LOCATRICE.
La parte locatrice ha diritto ad eseguire nella unità immobiliare oggetto del
presente contratto di locazione, tutti i lavori di straordinaria manutenzione e
riparazione che si rendesse necessario ed urgente eseguire per la buona
manutenzione dell’immobile, degli accessori, servitù e pertinenze.
ART. 10- IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
I pagamenti verranno imputati a norma dell’art. 1193 del C.C.
ART 11 —ACCESSOAI LOCALI
La parte conduttrice dovrà consentire alla parte beatrice o a suoi incaricati
l’accesso per la visita dei locali oggetto della presente locazione, in due
convenienti ore di almeno due giorni al mese da concordare fra le parti.
6
ART 12 ESONERO DA RESPONSABILITÀ
-
La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni
responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivarle da caso
fortuito o forza maggiore nonché da fatto doloso o colposo di terzi.
La parte locatrice è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni
derivanti da eventuale sospensione a lei non imputabili dei servizi.
ART. 13- SPESE UTENZE
Ai sensi dell’art. 9 della L. 392/’78, le spese relative al servizio di pulizia
dei locali, ai consumi dell’acqua potabile, di energia elettrica, di
riscaldamento e condizionamento dell’aria, nonché alla fornitura di altri
servizi comuni faranno carico per intero al conduttore, il quale dovrà
pagarne l’ammontare agli aventi diritto provvedendo anche a far intestare a
suo nome i contatori di ogni utenza.
ART. 14- ASSICURAZIONE IMMOBILE
La
parte
conduttrice
dichiara
compagnia
,
di
aver
la
polizza
stipulato
per
la
con
la
copertura
assicurativa del rischio locatizio.
ART. 15- RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
La parte conduttrice si obbliga a riconsegnare I’ unità immobiliare in
oggetto nel medesimo stato in cui l’ha ricevute, salvo il deterioramento o il
consumo risultante dall’uso del bene in conformità alla destinazione d’uso
convenuta.
Le parti convengono che la riconsegna andrà comunque fatta mediante
apposito verbale da redigere entro il termine di 15 giorni successivi alla data
di scadenza del contatto stesso.
7
__________________
ART. 16- ELEZIONE DI DOMICILIO
Ad ogni effetto derivante dal presente contratto, compresa la notifica degli
atti giudiziari, il conduttore elegge domicilio presso la sede legale in
Firenze, via Porpora, 22.
ART 17-RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le
disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive
modificazioni nonché gli usi locali non incompatibili con le leggi predette.
ART 18 FORO COMPETENTE
-
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di locazione è
competente il Foro di Firenze.
ART 19 REGISTRAZIONE DEL CONTRAlTO
-
Le spese di registrazione del contratto e quelle relative agli eventuali rinnovi
futuri faranno carico alle parti nella misura del 50% cadauna.
ART 20-BOLLO
L’imposta di bollo farà carico a ciascuno delle parti in ragione del 50% del
suo ammontare ai sensi dell’art. 22 del DPR 642 del 26.10.1972.
Redatto in triplice originale, viene letto, confermato e sottoscritto.
Per la proprietà
Comune di Pietrasanta
Per l’ARPAT
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni Barca
8
Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano
di approvare espressamente le disposizioni del presente contratto qui di
seguito specificate: Art. 3 (Durata della locazione); Art. 12 (Esonero da
responsabilità); Art. 16 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto
Per la proprietà
Comune di Pietrasanta
Per l’ARPAT
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giovanni Barca
9