N. 04451/2014 REG.PROV.COLL. N. 01122/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Melito Multiservizi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Tozzi e Silvano Tozzi, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Toledo, n. 323; contro Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Cancelmo Donatangelo e Catello De Simone, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania; nei confronti di Ego Eco s.r.l. Sede di Roma; Ego Eco S.r.l. Sede di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Gherardo Marone, Francesco Marone e Antonio F. Minichiello, con domicilio eletto presso l’avv. Gherardo Marone in Napoli, via Cesario Console n. 3; per l'annullamento - quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento della stazione appaltante con cui la ditta ricorrente non è stata ammessa alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; del verbale di gara in data 21/2/2014; dell’eventuale aggiudicazione in favore della società Ego Eco; della determina dirigenziale n. 4 del 17/2/2014; della lettera di invito; del bando e del disciplinare di gara; di tutti gli allegati ed atti presupposti; dell’ordinanza sindacale n. 4 e/o 5569 del 16/2/2014; di tutti gli atti connessi della procedura; con declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto e condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni; - quanto ai motivi aggiunti: della determinazione dirigenziale n. 8 del 22/2/2014, recante l’aggiudicazione definitiva alla Ego Eco; con declaratoria di inefficacia del contratto sottoscritto e condanna al risarcimento dei danni; - quanto al ricorso incidentale: contro l’ammissione alla procedura della società ricorrente Melito Multiservizi; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia e di Ego Eco S.r.l.; Visto il ricorso incidentale; Viste le produzioni delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; FATTO Con atto notificato il 27/2/2014, la Melito Multiservizi s.p.a., nella dedotta qualità di società partecipata al 51% dal Comune di Melito, operante nel settore dei servizi di igiene urbana ed interessata alla procedura indetta dal Comune di Castellammare di Stabia, riferiva che: - a seguito di provvedimento sindacale contingibile e urgente in data 16/2/2014, con determina n. 4 del 17/2/2014, pubblicata all’albo pretorio, il Comune di Castellammare di Stabia, prendendo atto dello stato di insolvenza della propria municipalizzata Castellammare di Stabia Multiservizi, affidataria in house del servizio di igiene urbana, indiceva una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. c), e dell’art. 70, co. 12, del d. lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento con il criterio del massimo ribasso del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gestione del centro di raccolta comunale, nelle more dello svolgimento della procedura aperta con una durata di sei mesi, salvo proroga massima di tre mesi; - nel termine del 21/2/2014 previsto dalla suddetta determina, la società ricorrente presentava richiesta di partecipazione con annessa offerta; - la Commissione di gara, in pari data, escludeva la suddetta offerta insieme ad altre due in quanto presentate da ditte non invitate alla procedura e disponeva l’aggiudicazione in favore della società Ego Eco. In relazione a quanto precede la società Melito Multiservizi avanzava le domande in epigrafe. Con atto notificato il 4/3/2014 venivano proposti motivi aggiunti e, con ulteriori motivi aggiunti notificati il 19/3/2014, l’impugnativa veniva estesa alla determina n. 8 del 22/2/2014, recante l’aggiudicazione definitiva. Con atto notificato il 28/3/2014, la società Ego Eco contestava, in via incidentale, che la società ricorrente non potrebbe comunque partecipare alla procedura. Con ordinanza n. 551 del 3/4/2014, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1828 del 7/5/2014, la domanda incidentale di sospensione veniva respinta con fissazione dell’udienza per la definizione della controversia nel merito. DIRITTO 1. Le contestazioni dedotte dalla società Melito Multiservizi, secondo quanto espressamente precisato dalla medesima, mirano in primo luogo a conseguire l’ammissione in gara ed, in via subordinata, ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura. Sotto altro profilo, la ricorrente contesta altresì l’ammissione della ditta aggiudicataria. 1.1. La difesa della controinteressata aggiudicataria eccepisce l’inammissibilità del petitum tendente alla partecipazione alla gara in quanto non sarebbe impugnato l’avviso di selezione nella parte in cui non si prevede l’invito per le imprese con la capacità imprenditoriale vantata dalla ricorrente, per cui potrebbe essere domandato solo l’annullamento della gara, tardivamente prospettato solo nei motivi aggiunti. Al riguardo è da rilevare che la ricorrente non ha invero mancato, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, di impugnare la determinazione di indizione della procedura negoziata e di chiedere, in via gradata, l’annullamento dell’intera procedura ai fini della sua ripetizione. 1.2. Le parti resistenti eccepiscono inoltre che la ricorrente non avrebbe fornito “la prova di resistenza” in ordine alla circostanza che l’offerta da essa presentata sarebbe risultata vincitrice in caso di ammissione in gara. L’eccezione in esame riguarda unicamente l’interesse pretensivo all’affidamento del servizio e, ovviamente, non si riferisce all’interesse strumentale rispetto all’annullamento dell’intera procedura, che comunque resterebbe impregiudicato. Sennonché, premesso che in base all’art. 64 c.p.a. le parti hanno l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità, è da escludere che la busta chiusa contenente l’offerta presentata in sede di gara sia nella disponibilità della ricorrente, per cui la ricorrente non può far altro che prospettare la possibilità di ottenere l’aggiudicazione in ragione dell’offerta presentata. 1.3. La difesa della ditta aggiudicataria eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso in quanto non risulterebbe intimata in giudizio, nella qualità di controinteressata, la società TEKRA, seconda classificata nella procedura in esame. Giova premettere che, in base agli art. 27 e 41 c.p.a., il ricorso deve essere tempestivamente notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati, laddove la omessa intimazione in giudizio di ulteriori controinteressati dell’impugnativa, ma non giustifica determina tutt’al più l’inammissibilità l’integrazione del contraddittorio. Sennonché è da escludere che il secondo classificato nella procedura concorsuale assuma la veste formale di contraddittore necessario del processo nella qualità di controinteressato, a meno che ovviamente l’aggiudicazione non risulti annullata o sospesa in sede giudiziaria; il che nella specie non risulta anche in considerazione dell’esito del ricorso presentato dalla ditta in questione e contestualmente introitato per la decisione. 1.4. La difesa dell’amministrazione resistente eccepisce che la società ricorrente non avrebbe interesse a contestare la procedura atteso il carattere provvisorio del servizio, laddove l’interesse andrebbe piuttosto riferito alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in via stabile e duratura. Al riguardo si osserva che il carattere temporaneo e precario del servizio appaltato non esclude l’attitudine lesiva degli atti impugnati e, quindi, l’interesse alla proposizione del ricorso. E’ appena il caso di soggiungere che, per un'impresa operante nel settore che abbia, come nella specie, differenziato con la domanda di partecipazione la propria posizione rispetto al quisque de populo, è meritevole di protezione giurisdizionale l’interesse, di carattere strumentale, a contestare le scelte della stazione appaltante nell’indizione e nello svolgimento di una procedura negoziata, al fine di provocare l’eventuale ripetizione di una gara emendata dei vizi rilevati in sede giurisdizionale (cfr. Cons. St., sez. III, 10/1/2013, n. 99; Cons. St., sez. V, 21/2/2011, n. 1082). In base al principio dispositivo va altresì riconosciuta al ricorrente la facoltà di indicare al giudice quale delle domande proposte egli ritenga maggiormente satisfattiva del proprio interesse (cfr. Cons. St., sez. V, 5/9/2006, n. 5108). 1.5. La difesa dell’amministrazione resistente eccepisce inoltre che la ricorrente, partecipata al 50% dal Comune di Melito, non darebbe alcuna prova della effettiva proporzione dei servizi svolti con affidamento diretto, che determinerebbero un’alterazione del libero equilibrio della concorrenza nel mercato di settore. Al riguardo è da osservare che il giudizio amministrativo relativo alle azioni di annullamento è delimitato dal contenuto degli atti impugnati, la cui legittimità è da valutare in relazione ai motivi ritualmente dedotti dalle parti con il ricorso introduttivo nonchè con gli eventuali motivi aggiunti ed il ricorso incidentale. Orbene, non risulta che il diniego di ammissione alla procedura della ricorrente sia stato determinato dalla stazione appaltante per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle risultanti dal verbale di gara del 21/2/2014. In particolare non risulta che la stazione appaltante abbia preso in considerazione e negato la sussistenza in capo alla ricorrente di requisiti per la partecipazione alla gara in questione. Pertanto è da escludere che le prospettazioni in giudizio del difensore della stazione appaltante siano idonee a modificare o incidere sugli atti del procedimento adottati dall’autorità amministrativa, postulando un'indebita anticipazione e trasposizione in sede processuale di determinazioni tipiche dell'attività amministrativa da effettuare in sede procedimentale (cfr. Cons. St., sez. III, 10/1/2013, n. 99). Peraltro la ricorrente non ha mancato di allegare che il servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Melito è stato affidato a seguito dell’aggiudicazione di una procedura aperta e non nella qualità di affidataria in house, tant’è che la stessa ricorrente avrebbe documentato a sostegno della richiesta di partecipazione alla procedura in esame lo svolgimento dei servizi cd. extramoenia, che non sarebbero stati presi in considerazione essendo ancora chiusa la busta contenente la documentazione amministrativa. 1.6. La difesa dell’amministrazione resistente eccepisce infine l’inammissibilità dell’impugnativa in quanto l’aggiudicazione non sarebbe efficace in attesa della conclusione degli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti. L’impugnativa in esame si riferisce in primo luogo alla determinazione di non ammissione ed, in via subordinata all’indizione della procedura, a monte del provvedimento di aggiudicazione. L’interesse alla contestazione degli atti presupposti prescinde dunque dall’efficacia dell’aggiudicazione, che comunque risulta eseguita con l’affidamento del servizio in via d’urgenza dal 24/2/2014, nonché con la stipula del relativo contratto in data 11/6/2014. 2. Con il ricorso incidentale si deduce che la società ricorrente, in quanto partecipata pubblica, non potrebbe comunque far valere ai fini dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria prescritti dall’art. 11 della lettera di invito (servizi analoghi svolti, per ciascun anno nell’ultimo triennio 2011-2013, per almeno un Comune o altra forma associativa di cui al capo V del d. lgs. n. 267 del 2000 con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti), i servizi conseguiti in virtù di affidamenti diretti ed in particolare il servizio di igiene urbana espletato per il Comune di Melito. Va precisato che l’impugnativa incidentale, nei termini in cui è formulata, non contesta tanto l’astratta possibilità di ammissione alla procedura della società Melito Multiservizi, ma riguarda piuttosto in concreto i requisiti di capacità che la medesima può ipoteticamente presentare, requisiti tuttavia che ancora non risultano valutati in sede procedimentale dalla stazione appaltante e che, su di un piano fattuale, presuppongono necessariamente lo scrutinio della documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente. In definitiva, quindi, le contestazioni dedotte dal ricorrente incidentale si riferiscono ad una fase della procedura più avanzata rispetto a quella in cui l’ammissione della ricorrente principale, non invitata alla gara, è rimasta bloccata, postulando un'indebita anticipazione e trasposizione in sede processuale di determinazioni tipiche dell'attività amministrativa da effettuare innanzitutto in sede procedimentale (cfr. Cons. St., sez. III, 10/1/2013, n. 99).. Del resto, come già osservato nel precedente paragrafo 1.5, la ricorrente Melito Multiservizi non ha mancato di allegare che il servizio di igiene urbana svolta nel Comune di Melito è stato affidato a seguito dell’aggiudicazione di una procedura aperta e non nella qualità di affidataria in house, tant’è che la stessa ricorrente avrebbe documentato a sostegno della richiesta di partecipazione alla procedura in esame lo svolgimento anche di altri servizi cd. extramoenia, non ancora presi in considerazione, essendo rimasta chiusa la busta contenente la documentazione amministrativa. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale. 3. Nel merito, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, si deduce che: - la stazione appaltante non avrebbe effettuato una previa indagine di mercato ed avrebbe omesso di indicare il criterio selettivo utilizzato per scegliere i soggetti da invitare alla procedura negoziata; - la stazione appaltante avrebbe invitato solo due concorrenti, non ammettendo le offerte di tre concorrenti in quanto non compresi tra i destinatari della lettera di invito; - mancherebbero i presupposti dell’urgenza per l’indizione di una procedura negoziata; la motivazione in proposito sarebbe errata ed insufficiente; lo stato di insolvenza dell’azienda municipale sarebbe risalente nel tempo e riconducibile ad errori gestionali e programmatori imputabili allo stesso Comune; mancherebbe un evento improvviso ed imponderabile, estraneo alla stazione appaltate, a giustificazione dell’urgenza; - la procedura in questione rappresenterebbe un ibrido procedimentale in quanto la stazione appaltante avrebbe comunque pubblicato un documento avente le caratteristiche di un bando; si tratterebbe di una gara officiosa con un invito plurimo alla platea indistinta degli operatori del settore, in relazione al quale la ricorrente avrebbe appunto chiesto di partecipare con la propria offerta; - sarebbe immotivata e contraria ai principi di parità di trattamento, trasparenza e massima concorrenza, il diniego di ammissione dell’offerta presentata dalla ricorrente, nonché da due ulteriori operatori istanti; - la stazione appaltante non avrebbe invitato almeno tre candidati idonei a negoziare, in contrasto con l’art. 57, co. 6, del d. lgs. n. 163 del 2006 e con l’art. 44 della direttiva comunitaria n. 2004/18; - la ditta aggiudicataria andrebbe esclusa dalla procedura in quanto priva del requisito previsto dall’art. 38, co. 1, lett. e) ed f), del d. lgs. n. 163 del 2006, concernente la commissione di gravi infrazioni alle norme in materia di lavoro, nonché la commissione di un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale, in uno alla mendacità della dichiarazione rilasciata dalla controinteressata in sede di gara; - la ditta aggiudicataria andrebbe altresì esclusa dalla procedura in quanto priva del requisito previsto dall’art. 38, co. 1, lett. b) e c), del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla condanna subita dall’amministratore unico ovvero alle misure di prevenzione adottate in passato; - l’impugnata esclusione sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006 ed ispirato ai principi di massima partecipazione alle gare e al divieto di aggravio del procedimento; mancherebbe la previsione di una clausola di esclusione per le imprese non espressamente invitate; - i criteri per la selezione delle imprese da invitare sarebbero indicati solo, in via postuma, nel verbale di gara in data 21/2/2014; i criteri indicati sarebbero illegittimi ed in contrasto con la par condicio; infatti tra le 16 ditte formalmente invitate molte sarebbero partecipate totalitarie dei rispettivi Comuni affidatari alle quali sarebbero inibito l’assunzione di servizi “extramoenia” o inabili a partecipare per inadeguatezza delle dimensioni, carenza di requisiti soggettivi o di capacità, affidatarie dirette di servizio pubblico, notoriamente in grosse difficoltà economiche; tant’è che solo 2 ditte avrebbero presentato offerte; - la società aggiudicataria, iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti), non avrebbe la capacità per eseguire il contratto in questione, ai sensi dell’art. 9 del decreto ministeriale n. 406 del 1998, in quanto essa servirebbe già una popolazione complessivamente superiore ai 100 mila abitanti, avendo in corso di espletamento servizi analoghi nei comuni di Torre del Greco (oltre 85 mila abitanti), Marigliano (circa 30 mila) ed in vari comuni dell’isola d’Ischia; - l’offerta della ditta aggiudicataria non conterrebbe l’indicazione dell’ammontare degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 3.1. Come già detto, vanno prioritariamente scrutinate le censure tendenti all’ammissione in gara della società ricorrente. Tali doglianze sono infondate. 3.1.1. La stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. c), e dell’art. 70, co. 12, del d. lgs. n. 163 del 2006. Non vale a trasformare il carattere della procedura la pubblicazione all’albo (on line) della determina a contrarre, che non equivale alla pubblicazione di un bando per una gara officiosa. Infatti è appena il caso di osservare che la segretazione dei nominativi invitati risponde ad evidenti esigenze di riservatezza e non può essere intesa alla stregua di un invito generalizzato alla platea indistinta degli operatori del settore. 3.1.2. Il punto nodale della controversia consiste nello stabilire se una impresa non invitata possa partecipare alla procedura in questione. Al riguardo giova osservare che, in base all’art. 57, co. 6, del codice dei contratti pubblici, “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta …”. Nel modello procedimentale previsto dalla legge, è dunque la stazione appaltante che individua gli operatori da consultare, seleziona i soggetti idonei e dirama contemporaneamente le lettere di invito a presentare l’offerta. Il carattere assolutamente eccezionale della disciplina in materia, rispetto alle regole generali del confronto concorrenziale, non consente deviazioni, alterazioni o deroghe rispetto alla sequenza stabilita dalla disposizione in esame, la quale deve formare oggetto di stretta interpretazione per quanto riguarda non solo i presupposti, ma anche la modalità applicative della procedura, poiché in difetto rischierebbero di essere ulteriormente compromessi i principi di trasparenza e di parità di trattamento che presiedono all’esercizio dell’attività amministrativa, segnatamente nella delicata materia degli appalti pubblici. Nel citato art. 57, dunque, una volta diramati gli inviti alla gara officiosa, la partecipazione alla stessa è ammessa per i soli candidati invitati dalla stazione appaltante e non è contemplato che altri operatori possano inserirsi nella procedura chiedendo di integrare il novero dei soggetti già invitati e/o presentando direttamente l’offerta in risposta ad una lettera di invito ad essi non indirizzata. 3.1.3. L’impugnata determinazione di non ammissione della ricorrente è adottata in adempimento di prescrizioni riconducibili al codice degli appalti, per cui risulta infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, essendo da escludere nella specie la configurabilità di alcun contrasto con l’invocato principio di tassatività delle ragioni di esclusione dalla procedure di evidenza pubblica. 3.1.4. Allorché la stazione appaltante si sia autovincolata tracciando in concreto le modalità di svolgimento di una procedura concorsuale, le consequenziali determinazioni in ordine alla ammissibilità o meno dei concorrenti sono essenzialmente vincolate, essendo prive di contenuti discrezionali, per cui è da escludere che in materia possa trovare considerazione la deduzione di profili sintomatici dell’eccesso di potere. 3.2. Attesa l’infondatezza delle censure contro il diniego di ammissione in gara, la società ricorrente non ha un interesse giuridicamente rilevante a contestare la posizione della ditta aggiudicataria. Le doglianze dedotte in merito sono pertanto inammissibili. 3.3. Occorre quindi passare al vaglio delle censure comportanti il travolgimento dell’intera procedura. Al riguardo giova premettere che il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di una bando di gara, deciso con la determina n. 4 del 17/2/2014, viene giustificato con l'estrema urgenza derivante dalla risoluzione in pari data del contratto di servizio con il precedente gestore, società interamente partecipata dallo stesso Comune di Castellammare di Stabia e posta in liquidazione dal socio unico, nonché dalla paralisi della gestione aziendale e dalla situazione di insolvenza tale da non garantire il servizio di igiene urbana, come rappresentata nell’assemblea della citata società del 14/2/2014. In proposito il Sindaco, nell’emanare in data 16/2/2014 ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla deroga delle normali modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani per il tempo strettamente necessario all’affidamento urgente del servizio, ha contestualmente sollecitato l’espletamento della procedura in questione nel più breve tempo possibile e preferibilmente entro il 24/2/2014. In relazione a quanto precede la stazione appaltante ha ravvisato la sussistenza di condizioni eccezionali di natura igienico-sanitaria tali da dettare la necessità di ricorrere con urgenza ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nelle more del tempo necessario per lo svolgimento della procedura ordinaria ai fini dell’affidamento del servizio sopra soglia (cioè sei mesi, salvo proroga massima di tre mesi), approvando il disciplinare di gara con i relativi allegati, la lettera di invito recante la fissazione al 21/2/2014 del termine per la presentazione delle offerte e l’elenco degli operatori economici da invitare. 3.3.1. Sennonché va in primo luogo osservato che non risultano espressamente stabiliti, dal testo della determinazione assunta il 17/2/2014 né dagli allegati ivi richiamati, quale indagine di mercato sia stata effettuata per individuare i possibili offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, né i criteri adottati per la selezione degli operatori idonei da invitare alla negoziazione. Giova osservare che, in base al già citato art. 57, co. 6, del d. lgs. n. 163 del 2006, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare un'accurata ricognizione del mercato, assumendo adeguate informazioni e scegliendo i potenziali candidati con criteri oggettivi e predeterminati, conformemente ai principi di trasparenza ed imparzialità resi particolarmente essenziali e stringenti proprio in considerazione dell’urgenza che impedisce la preventiva pubblicazione di bando (cfr. TAR Lombardia, sez. I, 6/12/2012, n. 2941). A giudizio del Tribunale la ricognizione postuma dei criteri, risultante dal verbale della gara officiosa in data 21/2/2014, non è idonea a soddisfare la necessaria osservanza dei suddetti principi di trasparenza ed imparzialità; e ciò a parte ogni considerazione sulla congruità degli enunciati criteri e sulla idoneità delle imprese concretamente invitate, che ha di fatto portato alla presentazione di sole due offerte, a fronte di sedici imprese invitate, nonché alle tre offerte non ammesse poiché presentate da soggetti non invitati. 3.3.2. Sotto altro profilo non si può mancare di rilevare che la normativa nazionale e comunitaria richiede espressamente, per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, non solo il carattere di estrema urgenza derivante da un evento peraltro imprevedibile, ma altresì che le circostanze invocate a giustificazione di siffatta premura non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti. Sennonché, nella specie, le ragioni che hanno portato nel breve volgere di otto giorni (dal 14/2/2014, messa in liquidazione del precedente gestore, al 22/2/2014, aggiudicazione definitiva alla Ego Eco) sono maturate in seno ad un’azienda interamente posseduta dallo stesso Comune resistente, per cui non è plausibile e peraltro neppure giustificato dagli atti impugnati né tanto meno comprovato, che l’urgenza determinata dalla risoluzione del contratto di servizio sia risultata del tutto imprevedibile ed imprevista dalla stazione appaltante. 3.3.3. La fondatezza delle sopra esaminate doglianze è assorbente rispetto alle ulteriore censure dedotte contro la procedura nel suo complesso. 4. Ai sensi dell’art. 121, co. 1, lett. b), c.p.a., l’annullamento della procedura negoziata comporta, tenuto conto delle deduzioni della parti, della condotta della stazione appaltante e della complessiva situazione di fatto, la declaratoria di inefficacia con decorrenza retroattiva del contratto, stipulato in data 11/6/2014 nonostante le riserve contenute nell’ordinanza cautelare del 3/4/2014 (confermata dal giudice di appello) sulla legittimità della procedura nel suo complesso e nonostante altresì il mancato completamento degli accertamenti sui requisiti dell’aggiudicataria (che sarebbero ancora in corso, secondo quanto asserito dalla difesa comunale), manifestando una palese disomogeneità nella progressione dell’iter procedimentale prima e dopo l’aggiudicazione. 5. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, è da rilevare che il periodo di gestione del servizio in questione risulta pressoché totalmente consumato senza che vi sia possibilità di un subentro né di una ripetizione della stessa attività amministrativa, per cui non vi è spazio per un risarcimento in forma specifica. Ne consegue che l’oggetto del presente giudizio si sposta sulla pretesa risarcitoria per equivalente, avanzata dalla società ricorrente. 5.1. In materia di appalti pubblici, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giust. CE, sez. III, 30/9/2010, C314/2009), è da escludere che il risarcimento dei danni sia subordinato al riconoscimento di una colpa, comprovata o presunta, nella emanazione di atti illegittimi da parte della stazione appaltante, ovvero al difetto di alcuna causa di esonero di responsabilità (cfr. Cons. St., sez. V, 16/1/2013, n. 240). 5.2. Poiché, tuttavia, non può essere sicuro che la società ricorrente avrebbe certamente conseguito l’aggiudicazione di una gara emendata dei vizi riconosciuti in questa sede, come pure non può tassativamente escludersi che un tale evento si sarebbe verificato, il pregiudizio è risarcibile unicamente come perdita di chance ed in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. . Infatti, la chance costituisce lo strumento mediante il quale sono ammesse alla tutela risarcitoria le legittime aspettative di vantaggi patrimoniali proiettati nel futuro, attraverso una prognosi probabilistica della possibilità di conseguire l’aggiudicazione legata agli esiti non conoscibili di una ipotetica procedura virtuale. 5.3. Tanto premesso, il danno va quantificato nella misura del lucro cessante, consistente negli utili ricavabili dall’appalto, diviso per cinque, e cioè per il numero dei concorrenti che si sono dimostrati concretamente interessati alla procedura indetta dal Comune resistente, senza tener conto della possibilità di eventuali esclusioni essendo plausibile che la pubblicazione di un bando avrebbe attirato ulteriori concorrenti e migliorato le condizioni concorrenziali. In difetto di concreti elementi dai quali desumere l’entità dell’utile effettivamente ricavabile dall’appalto in questione, l’entità complessiva del lucro cessante va equitativamente fissata, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura del 10% sull’ammontare complessivo dei compensi liquidati all’appaltatrice per l’affidamento dell’aggiudicazione annullata. del servizio a seguito 5.4. Tuttavia, tale profitto può essere risarcito per intero se e in quanto l'impresa sia in grado di documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi (cfr. Cons. St., sez. VI, 18/3/2011, n. 1681). Quando tale dimostrazione non sia offerta, come nella specie, è da ritenere, in base ad una presunzione fondata sull'id quod plerumque accidit, che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri servizi, così vedendo almeno in parte ridotta la perdita di utilità. Infatti, l'imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura affari alternativi dalla cui esecuzione trarre profitti Ne consegue che l'importo risarcibile va ulteriormente ridotto in via equitativa alla metà, non risultando lo svolgimento di diverse attività lucrative, nel qual caso sarebbe stato detratto l’utile percepito, onde evitare che l’impresa, a seguito del risarcimento, possa trovarsi in una situazione addirittura migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell'illecito. In base all’art. 64, co. 1, del c.p.a., l'onere di dimostrare adeguatamente l'assenza dell’ “aliunde perceptum” non può che gravare sulla società ricorrente, che ha la esclusiva disponibilità degli elementi di prova al riguardo. 5.5. L’importo di cui al precedente paragrafo va infine raddoppiato a ristoro del cd. danno curriculare, consistente nella mancata possibilità per l’impresa di arricchire la propria esperienza professionale ad ogni ulteriore fine, ivi compreso un migliore e più proficuo inserimento nel mercato di appartenenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 13/12/2013, n. 6000; Cons. St., sez. VI, 2/3/2009, n. 1180). 5.6. Pertanto, in definitiva l’ammontare del risarcimento viene equitativamente determinato nella misura complessiva ed onnicomprensiva del 2% dei corrispettivi liquidati per la durata del relativo rapporto. All’ammontare del danno vanno aggiunti gli interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. 6. Attesa la complessità delle questioni sollevate e le peculiarità della vicenda, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso da parte del Comune soccombente del contributo unificato anticipato dalla società ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati della procedura negoziata per gli effetti di cui in motivazione e condanna il Comune di Castellammare di Stabia al risarcimento dei danni nella misura pure indicata in motivazione; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale. Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Castellammare di Stabia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Pagano, Presidente Fabio Donadono, Consigliere, Estensore Marina Perrelli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/07/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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