comunicazione annullamento avviso mediatori

SETTORE POLITICHE CULTURALI, SOCIALI E DEL LAVORO
Servizio Politiche Sociali , di Parità e Giovanili
AVVISO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento, mediante valutazione comparativa di curricula e
colloquio di approfondimento, di incarichi di collaborazione professionale per Esperti in
Mediazione Familiare nell’ambito del Centro Risorse per la Famiglia e dell’ afferente Ufficio di
Mediazione Penale e Civile della Provincia di Lecce.
PREMESSO
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, ufficio
Nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con nota del 31.3.2014, prot. DPO 0002856
P.4.25.16, acquisita al prot.prov. l’8.4.2014 al n. 27354, evidenziava che l’art.8 dell’Avviso
pubblico in argomento dispone l’accesso solo per i soggetti interessati che dichiarano di essere
in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e che
tale requisito di cittadinanza “costituisce una discriminazione nei confronti dei cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale”.
Inoltre, avvertiva che “recentemente anche il legislatore è intervenuto sulla normativa
dell’accesso al pubblico impiego, proprio per parificare le condizioni di accesso. In
particolare, l’art.7 della L.97/2013 (legge europea) ha portato alcune modifiche al D.
lgs.165/2000, stabilendo il diritto familiare dei cittadini U.E. lungo soggiornanti, rifugiati e
titolari di protezione sussidiaria, di accedere alla funzione pubblica con gli stessi limiti e
condizioni previsti per i cittadini dell’unione Europea.” E infine, l’UNAR auspica la
condivisione dell’orientamento su esposto “al fine di provvedere alla modifica dell’avviso de
quo nonché del regolamento degli incarichi esterni al fine di consentire la partecipazione anche
ai cittadini dei paesi non membri dell’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia e, in
particolare, di quelli di cui all’art.7 della L. 97/2013”;
-
che la Regione Puglia, Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari opportunità, con nota del 3
aprile 2014, prot.AOO_082/2699 del 31.03.2014, acquisita agli atti della Provincia il 3.4.2014,
prot. n.26119, evidenziava che “all’art.3 dell’Avviso Pubblico in oggetto non risultano conformi
al richiamato art.94 del regolamento regionale n.4/2007 in quanto in primo luogo non tengono
conto del requisito dell’esperienza almeno triennale nello stesso servizio e, in secondo luogo,
precludono, senza alcuna motivazione, la partecipazione agli operatori in possesso di lauree
previste dalla regolamentazione regionale e non contemplate dall’Avviso pubblico come titoli
di accesso. Si invita l’Amministrazione provinciale di Lecce a procedere al ritiro, in autotutela,
del provvedimento amministrativo in oggetto”;
RITENUTO
- di accogliere le osservazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio UNAR in ordine
ad un possibile profilo discriminatorio delle previsioni contenute nell’Avviso Pubblico;
-
di accogliere, in parte, le osservazioni del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari
Opportunità della Regione Puglia relative all’art.3 dell’Avviso Pubblico, in particolare quelle
relative al requisito dell’esperienza almeno triennale in servizi di mediazione familiare ai fini
dell’accesso;
-
di non accogliere, invece, le osservazioni della Regione Puglia relativamente alla preclusione
all’accesso per alcuni operatori in possesso di lauree previste dal regolamento regionale ma non
contemplate dall’avviso pubblico, per le seguenti motivazioni::
a) per la figura con qualifica di Assistente Sociale, nella società ALBA SERVICE
S.P.A., partecipata al 100% dalla Provincia di Lecce, opera alle dipendenze della stessa, uno
staff di n. 28 Assistenti Sociali di cui la Provincia intende avvalersi, nella misura ritenuta
idonea, per le attività del Centro Risorse per la Famiglia;
b) per quanto riguarda le altre figure (psichiatra e neuropsichiatria), trattandosi di
operatori sanitari, si provvederà, qualora dovesse emergere la necessità, in fase di attuazione del
progetto, di avvalersi di tale consulenza specialistica mediante specifiche intese con l’ ASL di
Lecce;
RILEVATO
-
che “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla
revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina
dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa
alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato
in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter
concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto
amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca,
nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13,
primo comma, della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto
2011, n. 4554 ) ;
-
che all’art.9, lett.d) dell’Avviso Pubblico, oggetto dell’attuale provvedimento di annullamento
in autotutela, stabiliva che la Provincia di Lecce “si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, revocare, annullare la presente procedura a proprio insindacabile giudizio e quale
che sia lo stato di avanzamento della stessa”;
IL DIRIGENTE RENDE NOTO
che l’Avviso Pubblico di selezione di cui all’oggetto, approvato con D.D. n 339 del
17/02/2014, pubblicato in data 06/03/2014 con scadenza il 27/03/2014, è stato
annullato in autotutela con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 17/04/2014 per le
motivazione in premessa riportate.
Lecce, 28/04/2014
Il Dirigente di Settore
(Arch . Massimo EVANGELISTA )