02/04/2014 IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SPERIMENTAZIONE CLINICA Prof Avv. Vincenzo Salvatore IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA Prof. Avv. Vincenzo Salvatore Dipartimento di Economia Dipartimento di Economia Università dell’Insubria Università dell’Insubria Varese – Italy Varese – Italy Roma, 31 marzo 2014 Introduzione 1. Rendere l’Europa più competitiva per la ricerca clinica 2. Dalla Direttiva al Regolamento 3. Alcuni spunti di riflessione: • L’introduzione di uno sportello unico • Un sistema più trasparente per quanto concerne la disponibilità di informazioni sulle sperimentazioni cliniche • Nuove norme sull’acquisizione del consenso informato • La possibilità di co-sponsorizzazione 4. Verso la conclusione della procedura legislativa ordinaria 2 1 02/04/2014 Dalla Direttiva al Regolamento • Dal coordinamento all’armonizzazione della disciplina applicabile. Ridotti gli ambiti di autonomia normativa di competenza degli Stati membri • 1 sportello unico a livello europeo: il portale unico • 1 procedura coordinata di valutazione • 1 decisione finale • La procedura di valutazione della domanda di sperimentazione distinta dalla consulenza scientifica: separazione di competenze fra il soggetto che deve esprimersi sulla necessità di acquisire dati ed informazioni ad esito di sperimentazioni cliniche (EMA) da quello che deve valutare se le modalità di svolgimento della sperimentazione sono accettabili (Stati membri) 3 Una nuova procedura coordinata di valutazione • 1 “Stato membro relatore” – chiamato a coordinare la procedura di valutazione • n “Stati membri interessati”, nei quali lo sponsor intende condurre la sperimentazione, coinvolti nella procedura di valutazione – La procedura di valutazione del dossier si articola in due fasi: Ø Prima parte: elementi che richiedono la cooperazione degli Stati nella definizione di una valutazione congiunta, e Ø Seconda parte: elementi che richiedono una valutazione individuale e autonoma da parte degli Stati interessati • Termini rigorosi per la definizione della procedura di valutazione • Previsione del silenzio assenso 4 2 02/04/2014 Articolo 8 – Decisione sulla sperimentazione clinica Ciascuno Stato membro notifica allo sponsor mediante il Portale UE se la sperimentazione clinica è autorizzata, se essa è autorizzata ma subordinata a determinate condizioni, o se l’autorizzazione è rifiutata. Autorizzata O La notifica è effettuata mediante un’unica decisione entro dieci giorni dalla data di valutazione o, se successivo, dall’ultimo giorno della valutazione di cui all’articolo 7. Un’unica decisione finale sulla domanda di autorizzazione Autorizzata e sottoposta a condizioni O Rifiutata 5 La nuova procedura coordinata di valutazione Inizio: Sponsor presenta la domanda di valutazione attraverso il portale UE I parte: Lo Stato membro relatore valuta gli elementi comuni II Parte: Gli Stati membri interessati valutano gli elementi “nazionali” Decisione finale: Gli Stati membri notificano allo sponsor attraverso il portale EU: autorizzazione, autorizzazione condizionata, rigetto 6 3 02/04/2014 Articolo 77 – Portale UE L’Agenzia istituisce e mantiene un portale a livello dell’Unione che funge da sportello unico per la presentazione dei dati e delle informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche in conformità al presente regolamento I dati e le informazioni acquisite attraverso il portale europeo dovranno essere inserite nella banca dati europea prevista dall’art. 78 è La Commissione ha precisato che EudraCT diventerà parte del/verrà assorbita dal portale unico europeo. 7 Limiti alla trasparenza La banca dati europea dovrà essere accessibile al pubblico, a meno che una parte o tutti i dati e le informazioni in essa contenute ne giustifichino la riservatezza, sulla base di una delle seguenti motivazioni: • Protezione dei dati personali; • Protezione di informazioni commerciali a carattere riservato; • Garanzia di una vigilanza efficace degli Stati membri sulla conduzione della sperimentazione clinica 8 4 02/04/2014 Verso una nuova policy dell’EMA in materia di accesso ai dati relativi alle sperimentazioni cliniche Il nuovo approccio dell’EMA: dall’accesso su richiesta alla divulgazione proattiva L’EMA ha affermato che i dati riportati negli studi clinici possono essere divulgati senza restrizioni non contenendo informazioni commercialmente confidenziali Ai sensi del nuovo regolamento, i dati relativi alle sperimentazioni cliniche che siano stati valutati devono essere resi accessibili attraverso la banca dati europea • fine giugno 2013 – inizio della consultazione pubblica • fine settembre2013 – fine della consultazione • fine novembre 2013 – pubblicazione della nuova policy • 1⁰ gennaio 2014 – entrata in vigore della nuova policy 9 … contenzioso in corso • Causa T 44/13 AbbVie v. EMA • Causa T 73/13 InterMune UK v. EMA In entrambi i casi l’EMA ha accordato l’accesso ad informazioni fino a quel momento riservate Asserita violazione dell’Art. 4 del Regolamento (CE) 1049/2001 … il Tribunale ha concesso le misure cautelari invocate dai ricorrenti l’EMA ha proposto appello contro i provvedimenti cautelari (C 389/13) ... la Corte ha rinviato il provvedimento al Tribubale per ulteriori valutazioni A che punto siamo? Il CdA dell’EMA ha riconosciuto che le informazioni relative alle sperimentazioni cliniche possono “eccezionalmente” avere carattere commercialmente confidenziale 10 5 02/04/2014 Protezione dei soggetti e consenso informato • Il nuovo Regolamento non modifica sostanzialmente le norme in materia di tutela degli individui e di consenso informato introdotte dalla Direttiva 2001/20/CE • Alcune disposizioni vengono riformulate e/o sintetizzate per facilitarne la comprensione • Viene omessa la norma sui “Comitati Etici” • Eccezione: Nuova norma sulle sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza • A differenza della Direttiva 2001/20/EC, il nuovo Regolamento disciplina espressamente le fattispecie in cui, a causa delle condizioni di urgenza, non è possibile acquisire preventivamente il consenso libero ed informato 11 Articolo 68 – Sponsor Una sperimentazione clinica può avere uno o più sponsor Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o una parte dei suoi compiti a una persona fisica, a una società, a un'istituzione o a un organismo. Tale delega non pregiudica la responsabilità dello sponsor. Lo sperimentatore e lo sponsor possono essere la stessa persona 12 6 02/04/2014 Co-sponsorizzazione • Il Regolamento introduce il nuovo concetto di ”Co-sponsorizzazione” (ci possono essere più sponsor) • I co-sponsor possono definire in un contratto le rispettive responsabilità • I co-sponsor devono stabilire uno sponsor responsabile al fine del rispetto degli obblighi individuati dall’articolo 69(2) • Ciascuno sponsor rimane civilmente e penalmente responsabile della propria attività 13 Risarcimento danni • La Direttiva 2001/20/CE aveva introdotto un sistema di ”assicurazione obbligatoria/indennizzo” • Ciò ha determinato un sostanziale incremento dei costi e di oneri amministrativoburocratici connessi alla conduzione delle sperimentazioni cliniche • Il nuovo Regolamento adotta un approccio proporzionato al rischio • Gli sponsor non sono più tenuti a riconoscere un risarcimento dei danni subiti dal soggetto per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento • Gli Stati membri devono assicurare che vengano adeguatamente garantite eventuali pretese risarcitorie 14 7 02/04/2014 A che punto siamo? • La procedura legislativa ordinaria è ancora in corso • Accordo sul testo definitivo raggiunto in dicembre 2013 • Il Regolamento verrà definitivamente adottato nelle prossime settimane • Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 2016 15 Grazie! 16 8
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