La notifica in proprio a mezzo pec AGENZIA di CUNEO ed ASTI Antonio Agricola Via Peveragno,15 – 12100 CUNEO - Tel e Fax: 0171 65577 - e-mail: [email protected] La legge 21 gennaio 1994 ha conferito agli avvocati la possibilità di effettuare notifiche in proprio, e con l’entrata in vigore della legge 148/2011 anche utilizzando la posta elettronica certificata. Dalle successive modifiche si evince che la PEC, come mezzo per le notifiche degli avvocati, potrà essere utilizzata non solo verso altro avvocato, ma anche quando destinatario sia persona diversa a condizione che l’indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n.1 L. 53/1994. allo stato sono i seguenti: ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal 31.12.2014) INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013) ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp) Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricercalibera-e-acquisto ) Indice PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php 1)Essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di appartenenza ed essere in possesso di firma digitale; 2)Fare richiesta al proprio Consiglio dell’Ordine per ottenere autorizzazione; 3)Che il destinatario della notifica sia un soggetto il cui indirizzo PEC sia inserito in pubblici registri; 4)Il comma 4 bis dell’art. 8 della L. 53/94 dispone che notificando via PEC viene meno l’obbligo di annotare nel registro cronologico le notificazioni eseguite; 5)Il campo OGGETTO della PEC dovrà obbligatoriamente indicare la seguente frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 ; 6) La Pec deve contenere: a) LA RELATA DI NOTIFICA; b) L’ATTO DA NOTIFICARE; c) LA PROCURA ALLE LITI ex art. 83 CPC; L’ atto da notificare: creato precedentemente con word, trasformato in file PDF e firmato digitalmente (art 21 e 22 CAD) (In futuro, con le copie autentiche digitali, anche provenienti dal giudice). Qualora l’atto non dovesse consistere in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2 provvederà ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La legge 53 del 94 conferisce all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo, qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico. Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto La procura alle liti: rilasciata su foglio separato redatta con word, stampata, sottoscritta dal cliente e dall’avvocato, scansionata in PDF, firmata digitalmente. Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18 del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. La relata di notifica: creata precedentemente con word, trasformata in file PDF e firmata digitalmente. segue contenuto ed esempio di relata notifica via pec a) b) c) d) e) f) g) h) nome, cognome, codice fiscale dell’avvocato notificante; estremi del provvedimento autorizzativo del proprio C.D.O.; nome, cognome, o denominazione e ragione sociale e codice fiscale della parte che ha conferito procura alle liti; nome, cognome, o denominazione e ragione sociale del destinatario; indirizzo PEC a cui l’atto viene notificato; indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto; attestazione di conformità (eventuale) dell’atto informatico allegato; ufficio giudiziario, sezione, numero e anno di ruolo (per le notificazioni effettuate in corso di procedimento) Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a: 1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia Avv. _________ 2) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese Avv. ________ La marca da bollo! L’art. 10 della legge 53/1994 prevede una marca da applicare alle notifiche in proprio Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari. La novella di fine 2012 NON ha abolito l’obbligo: ma ha stabilito che “quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.” ● se si estrae copia cartacea, si ritiene che la marca possa essere apposta ed annullata sulla stampata della relata ● in ogni caso irregolarità di bollo non inficia validità ed efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria (2xbollo) A questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC ● controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC REGINDE ● inserendo l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata ● allegando tutti i file firmati (estensione .p7m)* e quindi almeno un atto e la relata, eventualmente altri atti e procura (eventualmente una copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente) ●inserendo obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. E’ possibile e si potrebbe anche aggiungere il nome delle parti e/o una breve descrizione della natura dell’atto notificato: ciò al fine di evitare problemi di archiviazione • A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero. • Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da corrispondersi in via telematica. • Non esistono per l’avvocato notificatore le stesse limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari . E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma 4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo stesso. E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata. E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato .eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia potrebbero essere allegate all’interno di un file .zip. Questa soluzione anche se tecnicamente corretta, secondo norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di file non consenti. Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei diritti di notifica in forma telematica. Segue esempio Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Luogo………. Firma……………. grazie e buon lavoro AGENZIA di CUNEO ed ASTI Antonio Agricola Via Peveragno,15 – 12100 CUNEO - Tel e Fax: 0171 65577 - e-mail: [email protected]
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