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La notifica in proprio a
mezzo pec
AGENZIA di CUNEO ed ASTI
Antonio Agricola
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La legge 21 gennaio 1994 ha conferito agli
avvocati la possibilità di effettuare notifiche in
proprio, e con l’entrata in vigore della legge
148/2011 anche utilizzando la posta elettronica
certificata. Dalle successive modifiche si evince
che la PEC, come mezzo per le notifiche degli
avvocati, potrà essere utilizzata non solo verso
altro avvocato, ma anche quando destinatario sia
persona diversa a condizione che l’indirizzo PEC
del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3
bis n.1 L. 53/1994.
allo stato sono i seguenti:

ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a
regime dal 31.12.2014)

INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricercalibera-e-acquisto )

Indice PA
(http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
1)Essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di
appartenenza ed essere in possesso di firma digitale;
2)Fare richiesta al proprio Consiglio dell’Ordine per ottenere
autorizzazione;
3)Che il destinatario della notifica sia un soggetto il cui indirizzo
PEC sia inserito in pubblici registri;
4)Il comma 4 bis dell’art. 8 della L. 53/94 dispone che
notificando via PEC viene meno l’obbligo di annotare nel registro
cronologico le notificazioni eseguite;
5)Il campo OGGETTO della PEC dovrà obbligatoriamente indicare
la seguente frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994 ;
6) La Pec deve contenere: a) LA RELATA DI NOTIFICA; b) L’ATTO
DA NOTIFICARE; c) LA PROCURA ALLE LITI ex art. 83 CPC;

L’ atto da notificare: creato precedentemente con word,
trasformato in file PDF e firmato digitalmente (art 21 e
22 CAD) (In futuro, con le copie autentiche digitali, anche provenienti dal giudice).
Qualora l’atto non dovesse consistere in un documento informatico (ad
esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato
cartaceo), l’avvocato, ai sensi dell’art. 3bis comma 2 provvederà ad
estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al
messaggio di posta elettronica certificata. La legge 53 del 94 conferisce
all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale anche nel momento in cui
attesta la conformità della copia informatica all’originale cartaceo,
qualora l’atto da notificare non sia un documento informatico.
Tale qualifica è espressamente attribuita dall’articolo 6 che, nella
versione aggiornata, prevede che l’avvocato o il procuratore legale, che
compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 è
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

La procura alle liti: rilasciata su foglio separato redatta con
word, stampata, sottoscritta dal cliente e dall’avvocato,
scansionata in PDF, firmata digitalmente.
Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 18
del Dm 44/2011 la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto
cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato
allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale
l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato
del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

La relata di notifica: creata precedentemente con word,
trasformata in file PDF e firmata digitalmente.
segue contenuto ed esempio di relata notifica via pec
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
nome, cognome, codice fiscale dell’avvocato notificante;
estremi del provvedimento autorizzativo del proprio C.D.O.;
nome, cognome, o denominazione e ragione sociale e codice
fiscale della parte che ha conferito procura alle liti;
nome, cognome, o denominazione e ragione sociale del
destinatario;
indirizzo PEC a cui l’atto viene notificato;
indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto;
attestazione di conformità (eventuale) dell’atto informatico
allegato;
ufficio giudiziario, sezione, numero e anno di ruolo (per le
notificazioni effettuate in corso di procedimento)
Ad istanza del sig. ______ (CF:______) ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto
avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di
_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica
firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal
Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si
attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:
1)
______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via _______ n.
_____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]
estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia
Avv. _________
2)
Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede
in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese
Avv. ________
La marca da bollo!
L’art. 10 della legge 53/1994 prevede una marca da applicare alle
notifiche in proprio
Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari,
Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari,
Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.
La novella di fine 2012 NON ha abolito l’obbligo: ma ha stabilito
che “quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al
pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede
mediante sistemi telematici.”
● se si estrae copia cartacea, si ritiene che la marca possa essere
apposta ed annullata sulla stampata della relata
● in ogni caso irregolarità di bollo non inficia validità ed efficacia
dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria (2xbollo)
A questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC
● controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC REGINDE
● inserendo l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata
● allegando tutti i file firmati (estensione .p7m)* e quindi almeno un
atto e la relata, eventualmente altri atti e procura (eventualmente una
copia di cortesia degli atti non firmati digitalmente)
●inserendo obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. E’ possibile e si
potrebbe anche aggiungere il nome delle parti e/o una breve
descrizione della natura dell’atto notificato: ciò al fine di evitare
problemi di archiviazione
• A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica
si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd.
RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che dovrà
essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta
elettronica e i suoi allegati per intero.
• Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico,
consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed
esibite in giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT,
allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica
da corrispondersi in via telematica.
• Non esistono per l’avvocato notificatore le stesse limitazioni
territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari .
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E’ opportuno ricordare poi che all’articolo 8 si aggiunge il comma
4bis che prevede che, alle notifiche effettuate a mezzo posta
elettronica certificata, non si applichino le disposizioni relative alla
tenuta del registro cronologico, con la logica conseguenza che le
notifiche effettuate a mezzo PEC non dovranno essere annotate sullo
stesso.
E’ importante inoltre porre l’attenzione sull’esistenza della norma
dell’art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi
dalle ore 7 alle ore 21. E’ evidentemente discutibile se tale norma
possa trovare applicazione per le notifiche telematiche, poiché, la
ratio della suddetta norma è garantire il rispetto della quiete negli
orari destinati al riposo. Tuttavia, a mio prudente avviso, è
opportuno tenere presente l’esistenza di tale norma che, seppur
desueta, non è stata neanche implicitamente abrogata.
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E’ opportuno rilevare che, attualmente, non è ancora possibile depositare via PCT
la PEC, gli allegati e le relative ricevute, non essendo ancora incluso il formato
.eml tra i tipi di file consentiti nei depositi telematici che, tuttavia potrebbero
essere allegate all’interno di un file .zip. Questa soluzione anche se tecnicamente
corretta, secondo norma non pare percorribile, poiché le regole tecniche non
consentono di inserire all’interno di file compressi documenti redatti in formati di
file non consenti.
Ne consegue che, l’unica soluzione allo stato percorribile, è quella prospettata
dall’articolo 9 della legge 53 del 1994 che prescrive che, qualora non fosse
possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le
ricevute, è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la
conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale,
ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore
caso dunque provvederemo a stampare copia integrale del messaggio di posta
elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) allegando in questo
caso la marca per diritti di notifica in forma cartacea e non telematica. Non
sembrerebbe infatti di carattere perentorio la norma che impone il pagamento dei
diritti di notifica in forma telematica. Segue esempio
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L.
53/94 e dell’art. 23 comma 1 del
Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si
attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata
estratta.
Luogo……….
Firma…………….
grazie e buon lavoro
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