CIRCOLARE N. 23/2014/ELT/GAS/IDR Circolare in materia di certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011) La presente annulla e sostituisce la circolare 9/2013/ELT/GAS/IDR Come noto, per i soggetti beneficiari di contributi da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di importo superiore ad € 150.000 (per le imprese a forte consumo di energia, si precisa che la somma eventualmente erogata a titolo di anticipazione andrà sommata a quella spettante a conguaglio) è necessario verificare la regolarità con riferimento alla normativa antimafia (art. 91 D.Lgs . n. 159 del 6 settembre 2011). Per accelerare i tempi di trasmissione alle Prefetture competenti, si allegano i modelli di autocertificazione da restituire regolarmente compilati in ogni parte a seguito della richiesta, che verrà inviata dalla CCSE tramite pec, a ciascuna delle imprese beneficiarie di un importo superiore ad € 150.000, in modo da consentire alle stesse di iniziare la raccolta dei dati necessari e/o quantomeno a prendere visione delle informazioni che sarà necessario trasmettere. Il documento sub A), attesta l’iscrizione della società presso il registro delle imprese e deve essere compilato dal legale rappresentante in ogni sua parte. Le società in concordato preventivo dovranno modificare il modello A inviato da CCSE, eliminando la dichiarazione riportata nell’ultima pagina del file word “Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna”. Seppure la normativa in materia consenta di trasmettere il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, si invitano le imprese ad inviare il modello A di autocertificazione, al fine di rendere più agevole l’istruttoria condotta sia da CCSE che dalle Prefetture competenti. Il documento sub D) rappresenta uno schema dei soggetti da sottoporre a controllo, ai sensi della normativa antimafia e suddivisi per tipologia di società. Le generalità dei medesimi soggetti devono essere riportate dal legale rappresentante nella dichiarazione sub A). Il documento sub C), deve essere compilato da ogni singolo soggetto sottoposto al controllo, indicando le generalità di tutti i conviventi di maggiore età. I familiari conviventi non devono firmare alcuna autocertificazione, dovendo solo il soggetto 1 sottoposto al controllo (ovvero ogni soggetto inserito nel modello A) dichiararne i dati anagrafici. Nel caso in cui non vi siano familiari conviventi il documento deve essere compilato riportando la seguente dicitura: “dichiara ai sensi dell’ art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di non avere familiari conviventi “. Qualora il socio di maggioranza della società sia, a sua volta una società, la medesima documentazione di cui sopra (Documento sub A e sub C), dovrà essere trasmessa anche per quest’ultima. La documentazione per il socio di maggioranza, invece, non è richiesta laddove, la società abbia più di 4 soci. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale. Qualora il socio di maggioranza sia una società straniera priva di una sede secondaria in Italia, si dovrà produrre esclusivamente il modello A, a firma del legale rappresentante del socio, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa. Si ricorda, inoltre che, in caso di variazioni di assetto societario successive all’invio della documentazione, i legali rappresentanti della società dovranno comunicare le stesse esclusivamente alla Prefettura, nel termine di 30 giorni dall’avvenuta variazione (art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. Si richiama l’attenzione su quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in virtù dei quali la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituisce, altresì, reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). La CCSE inoltrerà tramite pec una richiesta alle imprese interessate, le quali dovranno provvedere all’invio della documentazione allegata all’indirizzo [email protected] o [email protected], in base all’indirizzo da cui la società riceverà la medesima richiesta. 2 IL PRESENTE AVVISO E’ ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATO A PRENDERE VISIONE DEI MODELLI NECESSARI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA. Riferimenti: Direzione Legale, Personale e Segreteria degli organi collegiali Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico – CCSE – Via Cesare Beccaria, 94 – 00196 – ROMA [email protected] 06/32101366 [email protected] 06/32101397 Si ricorda che la completezza della documentazione, nonché’ l’invio tempestivo della stessa sono fondamentali per il rispetto delle tempistiche di erogazione. Il Direttore Generale Alfredo Macchiati 3 ALLEGATI: A. Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA; C. Modello dichiarazione sostitutiva familiari conviventi; D. Schema controlli antimafia. 4
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