Ufficiale il rinvio di due mesi per la dichiarazione IMU TASI ENC

Ufficiale il rinvio di due mesi per la dichiarazione IMU TASI ENC
Mercoledì 24 settembre 2014
Il Ministro dell’Economia ha firmato ieri il decreto che proroga il termine di presentazione dal 30
settembre al 30 novembre
Slitta ufficialmente il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI degli enti non
commerciali relativa agli anni 2012 e 2013. Dopo l’anticipazione su Eutekne.info (si veda“Al 30
novembre la dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali” del 19 settembre), con un
comunicato stampa, infatti, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che ieri, 23 settembre, è
stato firmato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che differisce al 30 novembre
(per la precisione, al 1° dicembre, poiché il 30 novembre cade di domenica) la scadenza prevista
dall’art. 5, comma 2 del DM 26 giugno 2014. Il DM di proroga è in corso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Anche se il comunicato non lo specifica espressamente, è probabile che il differimento sia stato
deciso in virtù del fatto che le specifiche tecniche telematiche, necessarie per la predisposizione
delle necessarie applicazioni da parte delle software house, sono state approvate solo con il DM 4
agosto 2014. Per tale motivo, già il 30 luglio scorso, Assosoftware ha espresso perplessità sulla
possibilità di rispettare la scadenza del 30 settembre (si veda “Partenza in salita per la
dichiarazione IMU degli enti non commerciali” del 31 luglio).
In merito, si ricorda che l’adempimento riguarda gli enti no profit in possesso di uno o più immobili
utilizzati almeno in parte per l’esercizio con modalità non commerciali delle attività istituzionali di
cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (assistenziali, sanitarie, didattiche, ecc.), che
beneficiano in quanto tali dell’esenzione IMU totale o parziale.
Tale art., coordinato col DM n. 200/2012, prevede, dal 2012, l’esenzione dall’IMU (e, a partire dal
2014, anche dalla TASI) per gli immobili a esclusiva destinazione non commerciale; per quelli a
destinazione mista, invece, l’esenzione si applica solo alla parte fisica nella quale si svolge l’attività
di natura non commerciale, se identificabile con l’individuazione puntuale degli immobili o
porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Se non si può procedere a tale
frazionamento, l’imposta si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile
quale risulta da apposita dichiarazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.
Tuttavia, in base alle istruzioni al modello di dichiarazione IMU, approvato con DM 30 ottobre
2012, la dichiarazione, con cui gli enti non commerciali devono indicare il rapporto di
proporzionalità, sarebbe stata redatta su un apposito modello approvato successivamente
all’emanazione del DM 200/2012.
Di fronte al dubbio su quale modello dovessero utilizzare gli enti non commerciali, per gli immobili
esenti – il modello di dichiarazione IMU “ordinario”, già approvato con DM 30 ottobre 2012, nei
termini previsti per la generalità dei contribuenti, o l’apposito modello da utilizzare per gli
immobili a utilizzazione mista – la ris. n. 1/DF/2013 del Ministero dell’Economia ha chiarito che,
con un unico modello, vanno comunicati sia gli immobili per i quali l’imposta è dovuta, sia quelli
per i quali, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione IMU si applica in proporzione all’utilizzazione
non commerciale degli stessi, nonché quelli esenti.
Il DM 26 giugno 2014 ha dato attuazione a quanto sopra, prevedendo un modello nel quale, alla
seconda pagina, si indicano gli immobili totalmente imponibili, mentre la terza e la quarta sono
dedicate sia agli immobili parzialmente imponibili che a quelli totalmente esenti.
La dichiarazione contiene anche una sorta di “autoliquidazione” sia dell’IMU, sia della TASI, con
indicazione sia dell’imposta dovuta che degli acconti versati e dei crediti provenienti dai
precedenti periodi d’imposta.
Inoltre, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 719 della L. n. 147/2013, deve e può essere
presentata solo con modalità telematiche: per tale motivo, nel frontespizio del modello, è istituito
il riquadro “impegno alla presentazione telematica”, che deve essere compilato e sottoscritto
dall’intermediario che effettua l’invio.
Infine, si ricorda che, in base al DM 26 giugno 2014, la dichiarazione va presentata, a regime, nello
stesso termine di quella “ordinaria”, cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per la
determinazione dell’imposta e non deve essere ripresentata, in assenza di variazioni, negli anni
successivi. Per effetto del decreto firmato ieri, le dichiarazioni relative agli anni 2012 e 2013
(limitatamente all’IMU), dovranno essere presentate entro il 1° dicembre, anziché il 30 settembre.
Fonte: Eutekne Info
Redazione Eutekne