Bando - Comune di San Prospero

Comune di San Prospero
Provincia di Modena
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
A CANONE CALMIERATO DI N.6 ALLOGGI
Ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 17/07/2014 viene pubblicato il
presente Bando di concorso per la formazione di una graduatoria valida per l’assegnazione in locazione delle unità
immobiliari ad uso abitativo di proprietà del Comune di San Prospero acquistate con le risorse assegnate ai comuni
colpiti dal sisma, con deliberazioni della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna nn. 1621/2012 e 1932/2012 e con
ordinanze del Commissario Delegato alla ricostruzione nn. 49/2012, 54/2012, 24/2013, 119/2013 e 138/2013.
Ai sensi della normativa sopra richiamata gli alloggi sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari il cui alloggio
sia divenuto inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 come da Circolare del Commissario
Delegato CR/2013/28809 del 20/11/2013 .
L’assegnazione di un alloggio comporta per tutto il nucleo familiare, così come anagraficamente costituito alla
data del 20 maggio 2012, la perdita delle eventuali altre forme di assistenza post- sisma: contributo per
l’autonoma sistemazione, modulo abitativo provvisorio, contratto inserito nel programma casa della Regione.
ALLOGGI DA ASSEGNARE:
VIA
PIANO
MQ
CANTINA
O
SOFFITTA
IMPORTO
CANONE
MENSILE
TERRAZZO
COMPOSIZIONE
22,40
sala da pranzo e soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
camera letto singola, 1 bagno, 1 disimpegno
255,75
VIAZZA
78/1
1
59,44
VIAZZA
78/1
2
61,45
SI
13,00
sala da pranzo e soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
bagno, 1 disimpegno
280,5
VIAZZA
78/1
2
57,03
SI
6,70
sala da pranzo e soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
bagno, 1 disimpegno
272,25
VIAZZA
78/2
1
59,44
22,40
sala da pranzo e soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
camera letto singola, 1 bagno, 1 disimpegno
255,75
VIAZZA
78/2
2
61,45
SI
8,00
sala da pranzo e soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
bagno, 1 disimpegno
272,25
VIAZZA
78/2
2
57,03
SI
6,70
sala da pranzo e soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1
bagno, 1 disimpegno
272,25
Gli alloggi descritti nella tabella sopra riportata non presentano ascensore e per gli stessi non si prevedono
interventi di adattamento domestico al fine del superamento delle barriere architettoniche presenti.
Tutti gli alloggi sono dotati di giardino condominiale, di autorimessa e di riscaldamento autonomo.
Il canone di locazione sopra riportato non è comprensivo delle spese condominiali, che andranno pagate a parte
dall’inquilino affittuario.
1) REQUISITI PER L’ ACCESSO
Ai sensi del “regolamento per l’assegnazione in locazione a canone calmierato di alloggi di proprietà del comune di
San Prospero” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 44 del 17/07/2014, possono presentare
domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
A) CITTADINANZA
Può richiedere l’assegnazione:
A.1) Il cittadino italiano;
A.2) Il cittadino comunitario;
A.3) Il cittadino extracomunitario in titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso
di soggiorno almeno biennale in corso di validità ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo (art 40 DL.gs286/98 e s.m.). Il titolo di soggiorno deve essere in corso di validità o deve
essere stata presentata domanda di rinnovo
B) RESIDENZA
B.1) Residenza anagrafica nel Comune di San Prospero alla data del 20-29 maggio 2012 di almeno un
componente del nucleo familiare.
C) REDDITO PER L’ACCESSO
Il limite dell’accesso è calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche valore ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente) del nucleo familiare:
C.1) Valore ISEE non inferiore a € 6.000 e non superiore a € 22.000,00
C.1.1) Il valore Isee è elevato a € 50.000,00 per i proprietari del solo alloggio di abitazione sgomberato a
seguito del sisma.
C.1.2.) Il valore ISEE per le giovani coppie costituite da nubendi e da persone intenzionate a convivere
more uxorio, è calcolato considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che si propongono
di costituire la coppia come previsto dal comma 2 dello articolo 3 del decreto legislativo 109/98. Il
suddetto criterio si applica in ogni caso di scissione del nucleo familiare richiedente dal nucleo
familiare di origine al fine di costituire una nuova famiglia.
D) NON TITOLARITÀ DI DIRITTI DI REALI
D.1) I titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio non potranno
accedere al presente bando.
D.2) Fatto salvo quanto previsto al punto D.1 sopradescritto, possono presentare domanda:
D.2.1.) i titolari di una quota su uno o più alloggi inferiore al 50%, purché la restante parte non sia
intestata ad altro componente dello stesso nucleo familiare;
D.2.2.) i titolari di un diritto reale di “nuda” proprietà;
D.2.3.) i proprietari di alloggio inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. In
questo caso verrà stipulato un contratto di locazione ad uso transitorio ed il locatario si deve
impegnare a liberare l’alloggio locato entro 30 giorni dalla fine dei lavori di ripristino
dell’alloggio sgomberato.
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono
permanere al momento dell’assegnazione.
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2) CONDIZIONI ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO
Al fine della formazione della graduatoria vengono valutate le seguenti condizioni del nucleo richiedente:
a) Valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare
A.1
da Euro 6.000,00 fino a Euro 10.000,00
Punti 9
A.2
da Euro 10.000,01 fino a Euro 14.000,00
Punti 7
A.3
da Euro 14.000,01 fino a Euro 18.000,00
Punti 5
A.4
da Euro 18.000,01 fino a Euro 22.000,00
Punti 3
A.5
da Euro 22.000,01 fino a Euro 50.000,00
esclusivamente per i proprietari del solo alloggio di abitazione sgomberato a seguito del sisma
Punti 3
b) Condizioni soggettive
B.1
B.2
B.3
Nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 70 anni, o
con eventuali portatori di handicap certificati ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92
o invalidi civili a cui sia stata certificata un’ invalidità INPS pari o superiore al 75% o
invalidità INAIL che presupponga una rendita mensile
Punti 4
Nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 60 anni o
con eventuali portatori di handicap certificati ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92
o invalidi civili a cui sia stata certificata un’ invalidità INPS pari o superiore al 75%
invalidità INAIL che presupponga una rendita mensile
Punti 2
Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone con età superiore i 75 anni (a
componente)
Punti 1
I punti delle condizioni B1, B2, B3 non sono cumulabili fra loro
c) Invalidità
C.1
Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più portatori di handicap certificati ai
sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92 o invalidi civili a cui sia stata certificata
l’invalidità e/o l’inabilità totale
Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più portatori di handicap o invalidi civili
cui sia stata certificata l’invalidità pari o superiore al 75% invalidità INAIL che
presupponga una rendita mensile
Le condizioni C.1 , C.2 non sono cumulabili nello stesso nucleo familiare
Punti 5
C.2
Punti 3
d) Situazione familiare
D.1
Nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio minorenne
Punti 5
D.2
Nuclei familiari in cui vi sia 1 figlio minore
Punti 1
D.3
Nuclei familiari in cui vi siano 2 figli minori a carico
Punti 2
D.4
Nuclei familiari in cui vi siano 3 o più figli minori a carico
Punti 3
D.5
Giovani coppie (già costituite o che intendono costituirsi, i cui componenti abbiano un’età
complessiva non superiore a 70 anni e nessun componente della coppia abbia più di 40
anni)
Punti 4
3
e) Condizioni post Sisma
Punteggio aggiuntivo per i nuclei familiari che hanno dovuto sgomberare l’alloggio di
abitazione in seguito agli eventi sismici, per la cui abitazione alla data della presentazione
della domanda, permane lo stato di inagibilità
E.1
E.2
Punti 25
Punteggio aggiuntivo per i nuclei familiari che alla data della presentazione della domanda
beneficiano delle forme di assistenza previste per le popolazioni colpite dal sisma ed in
possesso di un piano di rientro nell’alloggio inagibile al ripristino dell’agibilità
Punti 15
Si aggiungono ulteriori 5 punti per inagibilità di tipo E
Le condizioni E.1 e E.2 sono tra loro cumulabili
f) Emergenza abitativa
F.1
F.2
3)
richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato entro 6 mesi dalla data di
presentazione della domanda a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di
conciliazione giudiziaria, o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o di
sentenza passata in giudicato con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto
non deve essere stato intimato per morosità.
Punti 10
richiedenti che abitano temporaneamente in alloggio assegnato in base all’Ord. Comm.le
25/2012 che debbano rilasciarlo per mancato rinnovo del contratto di locazione da parte del
proprietario (Ord 26/2014)
Punti 10
TIPOLOGIA, CANONE E DURATA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Gli alloggi saranno locati con le tipologie contrattuali previste dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e successive
modifiche ed integrazioni:
1) Contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della durata anni 3+2 con rinnovi triennali per i
cittadini che non hanno diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione;
2) Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, della durata massima di 18
mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 18 mesi, riservato ai cittadini residenti alla data del 20-29 maggio 2012 in
abitazione sgomberata a seguito del sisma, per i quali si prevede un piano di rientro.
In questo caso verrà stipulato un contratto di locazione ad uso transitorio ed il locatario si deve impegnare a liberare
l’alloggio locato entro 30 giorni dalla fine dei lavori di ripristino dell’alloggio sgomberato.
4) RACCOLTA DELLE DOMANDE , FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Presentazione delle domande
La domanda di assegnazione dovrà essere presentata direttamente, o inviata per posta con lettera raccomandata,
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Prospero, dal 20 agosto ed entro e non oltre le ore 13.00 del 20
settembre 2014. Per le domande inviate per posta farà fede la data del timbro postale.
La domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune di San Prospero, dovrà contenere:
I.
II.
III.
le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e delle
condizioni attributive di punteggio;
il recapito a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
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Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra saranno inserite d’ufficio nella successiva
graduatoria, intendendosi valide le domande presentate per posta, con data di partenza, nei termini quale risulta dal
timbro postale.
Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda potrà essere presentata prima della
formazione della graduatoria.
Sono escluse le domande che non siano debitamente firmate o che manchino della dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/00
Formazione della graduatoria provvisoria
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento di assegnazione di alloggi ERS, l’ufficio preposto sulla base delle situazioni
dichiarate e/o documentate nella domanda dall’interessato, provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a
ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei
punteggi provvisori attribuiti.
Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato
attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le
relative motivazioni.
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all’albo pretorio del comune per almeno 15 giorni
consecutivi e ne viene data comunicazione scritta agli interessati.
Ricorsi
Entro 15 giorni dal termine dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio, gli interessati possono
presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell’art.7 del Regolamento di assegnazione alloggi ERS. Il
ricorso va depositato presso il Comune, Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Esame da parte della Commissione
Entro 15 giorni dal termine ultimo concesso per la presentazione dei ricorsi, l’Ufficio preposto, trasmette alla
commissione nominata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Assegnazione alloggi ERS, la graduatoria provvisoria
unitamente alle domande relative ai ricorsi presentati in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la
verifica, corredate della relativa documentazione, per la formazione della graduatoria definitiva
Richiesta di ulteriore documentazione
È facoltà del Comune e della Commissione, anche ai sensi dell’art.6 del Regolamento per l’assegnazione alloggi ERS,
sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti
ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni
elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione scarsamente documentata dal concorrente.
Accertamenti
È altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d’ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti,
anche dell’amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare
riguardo al possesso dei requisiti relativi alla non titolarità di Diritti Reali e al Reddito per l’Accesso.
Casi di dubbia interpretabilità o di inattendibilità
I concorrenti per i quali l’accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria
definitiva, vengono collocati, con riserva nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla
domanda per le quali è in corso l’accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione
dell’accertamento, e, pertanto fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti
concorrenti. Nell’ipotesi che, a seguito della conclusione dell’accertamento, il punteggio risulti diverso da quello
attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante.
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Formazione della graduatoria definitiva
In caso di parità di punteggio, l’ordine in graduatoria avviene in base al valore ISEE decrescente.
La Commissione, esaminate le domande di cui l’Ufficio Casa ne richiede la verifica, le documentazioni e gli eventuali
ricorsi presentati, redige la graduatoria.
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio del Comune per 30 gironi consecutivi e costituisce provvedimento
definitivo. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di tale pubblicazione.
Efficacia della graduatoria
La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita dalla successiva ai sensi del Regolamento
per l’assegnazione degli alloggi ERS.
5) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi verranno assegnati secondo l’ordine di priorità fissato da apposita graduatoria e nel rispetto di standard
abitativi che mettono in rapporto il numero dei componenti del nucleo familiare e la superficie dell’alloggio.
Nel caso di rinuncia per ingiustificato motivo il richiedente perde il diritto all’assegnazione per tutto il periodo di
validità della graduatoria.
L’alloggio assegnato dovrà essere stabilmente occupato entro 40 giorni dalla stipula del contratto di locazione salvo
proroga che potrà essere concessa dall’Ente gestore solo in seguito a motivata istanza, pena l’annullamento
dell’assegnazione e la risoluzione del contratto di locazione.
La graduatoria avrà di norma validità semestrale e comunque cesserà la sua efficacia solo al momento
dell’approvazione della nuova graduatoria.
Le domande presentate avranno validità due anni e sarà onere del cittadino comunicare qualsivoglia modifica che
determini una variazione al punteggio. Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda i nuclei
richiedenti che non l’abbiano ripresentata saranno cancellati d’ufficio.
Il Responsabile di P.O
dell’Area Socio Culturale e Scolastica
Dott.ssa Federica Pongiluppi
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