Progr.Num. 528/2014 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno mercoledì 23 dell' anno 2014 del mese di aprile si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: 1) Saliera Simonetta Vicepresidente 2) Bianchi Patrizio Assessore 3) Bortolazzi Donatella Assessore 4) Marzocchi Teresa Assessore 5) Melucci Maurizio Assessore 6) Mezzetti Massimo Assessore 7) Muzzarelli Gian Carlo Assessore Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta attesa l'assenza del Presidente Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL "TAVOLO TERRITORIALE DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE", DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2001, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 13 DICEMBRE 2013. Cod.documento GPG/2014/642 pagina 1 di 14 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2014/642 ----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)” con cui sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 sotto diversi profili, tra cui la ridefinizione, in parte, di compiti e ruoli degli enti e dei soggetti interessati alle politiche abitative, anche alla luce del quadro istituzionale in profonda evoluzione; Visto in particolare che la L.R. n. 24 del 2013 ha previsto: all’art. 5, comma 3, l’istituzione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, di un Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative per ciascun territorio provinciale con i Comuni, anche in forma associata, che ne fanno parte; all’art. 35, che “fino all’istituzione dei nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, le funzioni ad essi assegnate sono svolte dai Tavoli di concertazione provinciali già previsti dall’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2001 nel testo previgente all’entrata in vigore della presente legge”; Considerato, tra l’altro, che: la Regione esercita, ai sensi dell’art. 4, la funzione di programmazione e verifica degli interventi delle politiche abitative ed in particolare la predisposizione e l’approvazione del programma regionale per le politiche abitative di cui all’art. 8; la Regione provvede, ai sensi dell’art. 5, comma 1, anche attraverso l’Osservatorio regionale del sistema abitativo e sentito il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei pagina 2 di 14 quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative; gli enti locali ed i soggetti cui è affidata la gestione del patrimonio sono tenuti, ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3, a fornire annualmente alla Regione i dati relativi al patrimonio pubblico destinato all’edilizia residenziale pubblica e alla locazione permanente ed i relativi utenti; alle domande di assegnazione di alloggi pubblici, sia soddisfatte che inevase; ai beneficiari dei contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 38, e le domande presentate; ai beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica, per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione; ai beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà e tale adempimento costituisce requisito per l’ammissione ai contributi regionali; i Comuni, ai sensi dell’art. 36, comma 4, con cadenza annuale predispongono e pubblicano una relazione sulla utilizzazione dei proventi dei canoni erp; Considerato inoltre che i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative sono chiamati a svolgere, in via generale, le funzioni di integrazione e coordinamento delle politiche abitative a livello locale, che erano in capo alle Province, ed in particolare svolgono le seguenti funzioni: forniscono indicazioni alla Regione in merito alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 1); esprimono il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 4, lettera a); esprimono l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37 (art. 5, comma 4, lettera b); sviluppano forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp (art. 5, comma 4, lettera c); pagina 3 di 14 promuovono sinergie fra soggetti deputati a realizzare programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato (art. 5, comma 4, lettera d); collaborano alla rilevazione dei fabbisogni abitativi per la definizione del programma regionale per le politiche abitative di cui all’art. 8 (art. 8, comma 2); collaborano alla definizione degli obiettivi e dei compiti dell’Osservatorio regionale del sistema abitativo (art. 16, comma 3); raccolgono dai Comuni e trasmettono alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione degli alloggi erp e di reinvestimento e comunicano l’avvenuta attuazione del programma di reinvestimento (art. 37, comma 2); Considerato, in via generale, che i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative svolgeranno le funzioni che erano attribuite al Tavolo di concertazione nel testo originario della legge e negli atti e delibere di programmazione regionale; Considerato inoltre: che la L.R. n. 24 del 2001 assegna ai Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative un ruolo di primaria importanza nel processo conoscitivo necessario per una programmazione efficace delle risorse, al fine del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi; che appare necessario, di conseguenza, dare indicazioni ai Tavoli per la rilevazione e raccolta dei fabbisogni abitativi a livello provinciale e la formulazione di indicazioni programmatiche, di priorità localizzative e di tipologie di interventi; Ritenuto pertanto opportuno, al fine di una efficace e tempestiva programmazione regionale delle politiche abitative e al fine di garantire il flusso informativo dagli enti locali alla Regione, stabilire che i Tavoli entro il 30 marzo di ogni anno: - - forniscano indicazioni circa i fabbisogni abitativi di cui all’art. 5, comma 1; raccolgano dai Comuni e dai soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio e trasmettano alla Regione i dati di cui all’art. 17, comma 2; raccolgono dai Comuni e trasmettono alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunicano l’avvenuta attuazione pagina 4 di 14 - dei programmi di reinvestimento di cui all’art. 37, comma 2; raccolgono dai Comuni e trasmettono alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all’art. 36, comma 4; Visto che ai sensi dell’art. 5, comma, 3, alla Giunta regionale è attribuita la funzione di regolare con apposito atto deliberativo la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” che stabilisce, tra l’altro, che alla data del 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime (art. 1, comma 16); Considerato pertanto opportuno, in relazione all’ambito provinciale di Bologna: - prorogare al 31 dicembre 2014 l’operatività del Tavolo di concertazione già previsto dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, in attesa del subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima; - dare atto che entro il 31 dicembre 2014 la Regione provvederà a disciplinare, in coerenza con le disposizioni della legge n. 56 del 2014, la composizione e modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative relativo alla Città metropolitana di Bologna; - dare atto che il Tavolo di concertazione della Provincia di Bologna svolgerà, come previsto dall’art. 35, L.R. n. 24 del 2013, le funzioni assegnate ai nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, come specificate dagli artt. 2 e 3 dell’Allegato alla presente deliberazione; Considerato pertanto opportuno dare attuazione all’art. 5, comma 3 della L.R. n. 24 del 2013, stabilendo composizione e modalità di funzionamento dei Tavoli territoriale di concertazione delle politiche abitative, fermo restando quanto previsto per l’ambito provinciale di Bologna come evidenziato sopra; Considerato inoltre opportuno stabilire che l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative deve essere assicurata entro 4 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della pagina 5 di 14 Regione Emilia-Romagna del comunicazione alla Regione; presente atto, dandone Dato atto che con l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative cessano le funzioni e l’operatività dei Tavoli di concertazione provinciali previsti dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 nel testo previgente alla L.R. n. 24 del 2013, fermo restando quanto previsto per l’ambito provinciale di Bologna; Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 13/2009, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in Commissione III “Territorio Ambiente Mobilità” in data 16 aprile 2014; Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.i; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell’Assessore competente per materia; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. di definire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, la composizione e le modalità di funzionamento dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013, secondo quanto indicato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione, fermo restando quanto previsto ai punti 2 e 3 per l’ambito provinciale di Bologna; 2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l’ambito provinciale di Bologna, in attesa del subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” con decorrenza 1 gennaio 2015, viene prorogata al 31 dicembre 2014 l’operatività del pagina 6 di 14 Tavolo di concertazione provinciale già previsto dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001; 3. di dare atto che il Tavolo di concertazione della Provincia di Bologna svolgerà, come previsto dall’art. 35, L.R. n. 24 del 2013, le funzioni assegnate ai nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, come specificate dagli artt. 2 e 3 dell’Allegato alla presente deliberazione; 4. di stabilire che l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative deve essere assicurata entro 4 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del presente atto, dandone comunicazione alla Regione; 5. di dare atto che con l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative cessano le funzioni e l’operatività dei Tavoli di concertazione provinciali previsti dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 nel testo previgente alla L.R. n. 24 del 2013; 6. di dare atto che il funzionamento dei Tavoli di concertazione delle politiche abitative non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; 7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione. pagina 7 di 14 Allegato parte integrante - 1 Allegato Composizione e modalità di funzionamento del “Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative”, di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 Composizione e partecipazione Competenze Funzionamento e adempimenti Validità delle sedute e votazione Norme transitorie e finali Art. 1 Composizione e partecipazione Il Tavolo territoriale abitative è composto: di concertazione delle politiche a) dal Sindaco dei Comuni del territorio provinciale o suo delegato; b) dal Presidente dell’Unione o da un amministratore da lui delegato, qualora l’Unione svolga per i Comuni la funzione relativa alle politiche abitative ai sensi dell’art. 7, L.R. n. 21 del 2012. Nella sua prima riunione, che viene convocata dal Sindaco del Comune capoluogo entro 4 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione relativa alla composizione e funzionamento dei Tavoli, il Tavolo territoriale provvede a nominare il Presidente e un vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento. Nella medesima seduta il Tavolo assume le decisioni necessarie in merito al supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine l’amministrazione provinciale continua, transitoriamente, ad assicurare, in accordo con il Presidente del Tavolo territoriale, il supporto tecnico amministrativo. pagina 8 di 14 Alle riunioni del Tavolo territoriale partecipano, diritto di voto, un rappresentante della Regione Presidente della Provincia o suo delegato. senza e il Alle riunioni del Tavolo, al fine di acquisire elementi utili e di favorire il confronto sulle tematiche abitative, possono essere invitati, senza diritto di voto: a) uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria ed economiche e delle organizzazioni sindacali; b) un rappresentante dell’Azienda Casa dell’Emilia-Romagna (Acer) della Provincia. Ogni componente può comunicare al Presidente del Tavolo la designazione di un proprio supplente abilitato a rappresentarlo in caso di assenza. Art. 2 Competenze Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative svolge, in via generale, le funzioni di integrazione e coordinamento delle politiche abitative a livello locale ed in particolare le seguenti funzioni: fornisce indicazioni alla Regione in merito alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente individuazione dei Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 1); esprime il parere in merito alla individuazione delle priorità nella localizzazione degli interventi per le politiche abitative (art. 5, comma 4, lettera a); esprime l'intesa sui programmi di alienazione e reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37 (art. 5, comma 4, lettera b); sviluppa forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp (art. 5, comma 4, lettera c); promuove sinergie fra soggetti deputati a realizzare programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la pagina 9 di 14 collaborazione lettera d); tra pubblico e privato (art. 5, comma 4, collabora alla rilevazione dei fabbisogni abitativi che vengono rilevati per la definizione del programma regionale per le politiche abitative di cui all’art. 8 (art. 8, comma 2); collabora alla definizione degli obiettivi e dei compiti dell’Osservatorio regionale del sistema abitativo (art. 16, comma 3); raccoglie e trasmette alla Regione i dati che gli enti locali e i soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio devono fornire annualmente alla Regione ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 3; raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunica l’avvenuta attuazione dei programmi di reinvestimento (art. 37, comma 2); raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all’art. 36, comma 4. Il Tavolo svolge le funzioni che erano attribuite al Tavolo di concertazione provinciale nel testo originario della legge n. 24 del 2001 e negli atti e delibere di programmazione regionale. Il Tavolo assicura la massima partecipazione ed informazione reciproca tra i soggetti rappresentati. Art. 3 Funzionamento e adempimenti Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative è convocato dal Presidente e l’avviso deve essere recapitato, anche tramite posta elettronica, ai componenti del Tavolo almeno cinque giorni prima della seduta. In caso d’urgenza, il Presidente riunisce il Tavolo previo avviso da inviare entro due giorni liberi prima della seduta. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Si possono, tuttavia, discutere ed approvare argomenti anche non previsti nell’ordine del giorno purché tutti esprimano il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti. pagina 10 di 14 Il Tavolo viene convocato dal Presidente almeno una volta all’anno al fine di fornire le indicazioni programmatiche per le politiche abitative. La convocazione del Tavolo di Concertazione può avvenire anche su richiesta motivata e congiunta di un terzo dei suoi membri, o su richiesta motivata della Regione Il Tavolo entro il 30 marzo di ogni anno: - fornisce indicazioni alla Regione abitativi di cui all’art. 5, comma 1; circa i fabbisogni - raccoglie dai Comuni e dai soggetti gestori cui è affidata la gestione del patrimonio e trasmette alla Regione i dati di cui all’art. 17, comma 2; - raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio erp e comunica l’avvenuta attuazione dei programmi di reinvestimento, ai sensi dell’art. 37, comma 2; - raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all’art. 36, comma 4. Art. 4 Validità delle sedute e votazione Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso entro 24 ore prima della seduta. Le determinazioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi. E’ prevista la redazione di un verbale degli incontri, con gli argomenti, le deliberazioni assunte, l’indicazione del numero dei voti espressi. I verbali del Tavolo di Concertazione sono sottoscritti dal Presidente. pagina 11 di 14 Ciascun componente del Tavolo di Concertazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto. Art. 5 Norme transitorie e finali Per l’ambito provinciale di Bologna, in attesa del subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” con decorrenza 1 gennaio 2015, viene prorogata al 31 dicembre 2014 l’operatività del Tavolo di concertazione provinciale già previsto dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001. Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, in coerenza con le disposizioni della legge n. 56 del 2014, la composizione e modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative relativo alla Città metropolitana di Bologna. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge. pagina 12 di 14 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/642 data 16/04/2014 IN FEDE Enrico Cocchi pagina 13 di 14 Progr.Num. 528/2014 N.Ordine 7 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 14 di 14
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