Delibera 528_2014 - Territorio - Regione Emilia

Progr.Num.
528/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Questo giorno mercoledì 23
dell' anno 2014
del mese di
aprile
si è riunita nella residenza di
via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Saliera Simonetta
Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio
Assessore
3) Bortolazzi Donatella
Assessore
4) Marzocchi Teresa
Assessore
5) Melucci Maurizio
Assessore
6) Mezzetti Massimo
Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo
Assessore
Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore
Muzzarelli Gian Carlo
Oggetto: COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL "TAVOLO TERRITORIALE DI
CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE", DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DELLA LEGGE
REGIONALE N. 24 DEL 2001, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 13 DICEMBRE
2013.
Cod.documento
GPG/2014/642
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Testo dell'atto
Num. Reg. Proposta: GPG/2014/642
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 24
“Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo)” con cui sono state apportate modifiche alla legge
regionale n. 24 del 2001 sotto diversi profili, tra cui la
ridefinizione, in parte, di compiti e ruoli degli enti e dei
soggetti interessati alle politiche abitative, anche alla
luce del quadro istituzionale in profonda evoluzione;
Visto in particolare che la L.R. n. 24 del 2013 ha
previsto:
all’art.
5,
comma
3,
l’istituzione,
senza
oneri
aggiuntivi sul bilancio regionale, di un Tavolo territoriale
di concertazione delle politiche abitative per ciascun
territorio provinciale con i Comuni, anche in forma
associata, che ne fanno parte;
all’art. 35, che “fino all’istituzione dei nuovi Tavoli
territoriali di concertazione delle politiche abitative, le
funzioni ad essi assegnate sono svolte dai Tavoli di
concertazione provinciali già previsti dall’articolo 5 della
legge regionale n. 24 del 2001 nel testo previgente
all’entrata in vigore della presente legge”;
Considerato, tra l’altro, che:
la Regione esercita, ai sensi dell’art. 4, la funzione
di programmazione e verifica degli interventi delle politiche
abitative
ed
in
particolare
la
predisposizione
e
l’approvazione del programma regionale per le politiche
abitative di cui all’art. 8;
la Regione provvede, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
anche
attraverso
l’Osservatorio
regionale
del
sistema
abitativo e sentito il Tavolo territoriale di concertazione
delle politiche abitative, alla valutazione dei fabbisogni
abitativi rilevati a livello provinciale e alla conseguente
individuazione dei comuni o degli ambiti sovracomunali nei
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quali localizzare in via prioritaria gli interventi per le
politiche abitative;
gli enti locali ed i soggetti cui è affidata la gestione
del patrimonio sono tenuti, ai sensi dell’art. 17, commi 2 e
3, a fornire annualmente alla Regione i dati relativi al
patrimonio pubblico
destinato all’edilizia
residenziale
pubblica e alla locazione permanente ed i relativi utenti;
alle domande di assegnazione di alloggi pubblici, sia
soddisfatte che inevase; ai beneficiari dei contributi del
Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, di cui
all'art. 38, e le domande presentate; ai beneficiari di ogni
forma di agevolazione finanziaria pubblica, per costruire,
risanare o acquistare la propria abitazione; ai beneficiari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a
riscatto o in proprietà e tale adempimento costituisce
requisito per l’ammissione ai contributi regionali;
i Comuni, ai sensi dell’art. 36, comma 4, con cadenza
annuale predispongono e pubblicano una relazione sulla
utilizzazione dei proventi dei canoni erp;
Considerato inoltre che i Tavoli territoriali di
concertazione delle politiche abitative sono chiamati a
svolgere, in via generale, le funzioni di integrazione e
coordinamento delle politiche abitative a livello locale, che
erano in capo alle Province, ed in particolare svolgono le
seguenti funzioni:
forniscono indicazioni alla Regione in merito alla
valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello
provinciale e alla conseguente individuazione dei Comuni o
degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via
prioritaria gli interventi per le politiche abitative (art.
5, comma 1);
esprimono il parere in merito alla individuazione delle
priorità nella localizzazione degli interventi per le
politiche abitative (art. 5, comma 4, lettera a);
esprimono l'intesa sui programmi di alienazione e
reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37
(art. 5, comma 4, lettera b);
sviluppano forme di coordinamento e di solidarietà per
la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la
formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di
procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la
definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali
omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di
locazione degli alloggi di erp (art. 5, comma 4, lettera c);
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promuovono sinergie fra soggetti deputati a realizzare
programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la
collaborazione tra pubblico e privato (art. 5, comma 4,
lettera d);
collaborano alla rilevazione dei fabbisogni abitativi
per la definizione del programma regionale per le politiche
abitative di cui all’art. 8 (art. 8, comma 2);
collaborano alla definizione degli obiettivi e dei
compiti dell’Osservatorio regionale del sistema abitativo
(art. 16, comma 3);
raccolgono dai Comuni e trasmettono alla Regione i dati
relativi ai programmi di alienazione degli alloggi erp e di
reinvestimento
e
comunicano
l’avvenuta
attuazione
del
programma di reinvestimento (art. 37, comma 2);
Considerato, in via generale, che i Tavoli territoriali
di concertazione delle politiche abitative svolgeranno le
funzioni che erano attribuite al Tavolo di concertazione nel
testo originario della legge e negli atti e delibere di
programmazione regionale;
Considerato inoltre:
che la L.R. n. 24 del 2001 assegna ai Tavoli
territoriali di concertazione delle politiche abitative un
ruolo di primaria importanza nel processo conoscitivo
necessario per una programmazione efficace delle risorse, al
fine del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi;
che appare necessario, di conseguenza, dare indicazioni
ai Tavoli per la rilevazione e raccolta dei fabbisogni
abitativi a livello provinciale e la formulazione di
indicazioni programmatiche, di priorità localizzative e di
tipologie di interventi;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di una efficace e
tempestiva programmazione regionale delle politiche abitative
e al fine di garantire il flusso informativo dagli enti
locali alla Regione, stabilire che i Tavoli entro il 30 marzo
di ogni anno:
-
-
forniscano indicazioni circa i fabbisogni abitativi di
cui all’art. 5, comma 1;
raccolgano dai Comuni e dai soggetti gestori cui è
affidata la gestione del patrimonio e trasmettano alla
Regione i dati di cui all’art. 17, comma 2;
raccolgono dai Comuni e trasmettono alla Regione i dati
relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento
del patrimonio erp e comunicano l’avvenuta attuazione
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-
dei programmi di reinvestimento di cui all’art. 37,
comma 2;
raccolgono dai Comuni e trasmettono alla Regione le
relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di
cui all’art. 36, comma 4;
Visto che ai sensi dell’art. 5, comma, 3, alla Giunta
regionale è attribuita la funzione di regolare con apposito
atto
deliberativo
la
composizione
e
le
modalità
di
funzionamento del Tavolo;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni.” che stabilisce, tra l’altro, che alla data del 1
gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province
omonime (art. 1, comma 16);
Considerato pertanto opportuno, in relazione all’ambito
provinciale di Bologna:
- prorogare al 31 dicembre 2014 l’operatività del Tavolo
di concertazione già previsto dall’art. 5, comma 3,
della L.R. n. 24 del 2001, in attesa del subentro della
città metropolitana di Bologna alla provincia omonima;
- dare atto che entro il 31 dicembre 2014 la Regione
provvederà
a
disciplinare,
in
coerenza
con
le
disposizioni della legge n. 56 del 2014, la composizione
e modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di
concertazione delle politiche abitative relativo alla
Città metropolitana di Bologna;
- dare atto che il Tavolo di concertazione della Provincia
di Bologna svolgerà, come previsto dall’art. 35, L.R. n.
24 del 2013, le funzioni assegnate ai nuovi Tavoli
territoriali di concertazione delle politiche abitative,
come specificate dagli artt. 2 e 3 dell’Allegato alla
presente deliberazione;
Considerato pertanto opportuno dare attuazione all’art.
5, comma 3 della L.R. n. 24 del 2013, stabilendo composizione
e modalità di funzionamento dei Tavoli territoriale di
concertazione delle politiche abitative, fermo restando
quanto previsto per l’ambito provinciale di Bologna come
evidenziato sopra;
Considerato
inoltre
opportuno
stabilire
che
l’operatività dei Tavoli di concertazione delle politiche
abitative deve essere assicurata entro 4 mesi dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
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Regione
Emilia-Romagna
del
comunicazione alla Regione;
presente
atto,
dandone
Dato
atto
che
con
l’operatività
dei
Tavoli
di
concertazione delle politiche abitative cessano le funzioni e
l’operatività
dei
Tavoli
di
concertazione
provinciali
previsti dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 nel
testo previgente alla L.R. n. 24 del 2013, fermo restando
quanto previsto per l’ambito provinciale di Bologna;
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi
dell’art. 6, L.R. n. 13/2009, del Consiglio delle Autonomie
Locali espresso in Commissione III “Territorio Ambiente
Mobilità” in data 16 aprile 2014;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29
dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007.” e s.m.i;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1.
di definire, per le motivazioni espresse in premessa che
si intendono integralmente richiamate, la composizione e le
modalità di funzionamento dei Tavoli territoriali di
concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5,
comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla
legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013, secondo quanto
indicato nell’allegato parte integrante della presente
deliberazione, fermo restando quanto previsto ai punti 2 e 3
per l’ambito provinciale di Bologna;
2.
di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa,
che per l’ambito provinciale di Bologna, in attesa del
subentro della città metropolitana di Bologna alla provincia
omonima previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni.” con decorrenza 1 gennaio
2015, viene prorogata al 31 dicembre 2014 l’operatività del
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Tavolo di concertazione provinciale già previsto dall’art. 5,
comma 3, della L.R. n. 24 del 2001;
3.
di dare atto che il Tavolo di concertazione della
Provincia di Bologna svolgerà, come previsto dall’art. 35,
L.R. n. 24 del 2013, le funzioni assegnate ai nuovi Tavoli
territoriali di concertazione delle politiche abitative, come
specificate dagli artt. 2 e 3 dell’Allegato alla presente
deliberazione;
4.
di
stabilire
che
l’operatività
dei
Tavoli
di
concertazione
delle
politiche
abitative
deve
essere
assicurata entro 4 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale
Telematico
della
Regione
Emilia-Romagna
del
presente atto, dandone comunicazione alla Regione;
5.
di dare atto che con l’operatività dei Tavoli di
concertazione delle politiche abitative cessano le funzioni e
l’operatività
dei
Tavoli
di
concertazione
provinciali
previsti dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001 nel
testo previgente alla L.R. n. 24 del 2013;
6.
di dare atto che il funzionamento dei Tavoli di
concertazione delle politiche abitative non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale;
7.
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
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Allegato parte integrante - 1
Allegato
Composizione e modalità di funzionamento del “Tavolo
territoriale di concertazione delle politiche abitative”, di
cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del
2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13
dicembre 2013.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
Composizione e partecipazione
Competenze
Funzionamento e adempimenti
Validità delle sedute e votazione
Norme transitorie e finali
Art. 1
Composizione e partecipazione
Il Tavolo territoriale
abitative è composto:
di
concertazione
delle
politiche
a)
dal Sindaco dei Comuni del territorio provinciale o suo
delegato;
b)
dal Presidente dell’Unione o da un amministratore da lui
delegato, qualora l’Unione svolga per i Comuni la funzione
relativa alle politiche abitative ai sensi dell’art. 7, L.R.
n. 21 del 2012.
Nella sua prima riunione, che viene convocata dal Sindaco del
Comune capoluogo entro 4 mesi dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
della
deliberazione
relativa
alla
composizione
e
funzionamento dei Tavoli, il Tavolo territoriale provvede a
nominare il Presidente e un vice Presidente che lo
sostituisce in caso di impedimento.
Nella medesima seduta il Tavolo assume le decisioni
necessarie in merito al supporto tecnico-amministrativo per
lo
svolgimento
delle
proprie
funzioni.
A
tal
fine
l’amministrazione provinciale continua, transitoriamente, ad
assicurare, in accordo con il Presidente del Tavolo
territoriale, il supporto tecnico amministrativo.
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Alle riunioni del Tavolo territoriale partecipano,
diritto di voto, un rappresentante della Regione
Presidente della Provincia o suo delegato.
senza
e il
Alle riunioni del Tavolo, al fine di acquisire elementi utili
e di favorire il confronto sulle tematiche abitative, possono
essere invitati, senza diritto di voto:
a)
uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria
ed economiche e delle organizzazioni sindacali;
b)
un rappresentante dell’Azienda Casa dell’Emilia-Romagna
(Acer) della Provincia.
Ogni componente può comunicare al Presidente del Tavolo la
designazione
di
un
proprio
supplente
abilitato
a
rappresentarlo in caso di assenza.
Art. 2
Competenze
Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche
abitative
svolge,
in
via
generale,
le
funzioni
di
integrazione e coordinamento delle politiche abitative a
livello locale ed in particolare le seguenti funzioni:
fornisce indicazioni alla Regione in merito alla
valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello
provinciale e alla conseguente individuazione dei Comuni o
degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via
prioritaria gli interventi per le politiche abitative (art.
5, comma 1);
esprime il parere in merito alla individuazione delle
priorità nella localizzazione degli interventi per le
politiche abitative (art. 5, comma 4, lettera a);
esprime
l'intesa
sui
programmi
di
alienazione
e
reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'articolo 37
(art. 5, comma 4, lettera b);
sviluppa forme di coordinamento e di solidarietà per la
gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la
formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di
procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la
definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali
omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di
locazione degli alloggi di erp (art. 5, comma 4, lettera c);
promuove sinergie fra soggetti deputati a realizzare
programmi di edilizia residenziale sociale, valorizzando la
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collaborazione
lettera d);
tra
pubblico
e
privato
(art.
5,
comma
4,
collabora alla rilevazione dei fabbisogni abitativi che
vengono rilevati per la definizione del programma regionale
per le politiche abitative di cui all’art. 8 (art. 8, comma
2);
collabora alla definizione degli obiettivi e dei compiti
dell’Osservatorio regionale del sistema abitativo (art. 16,
comma 3);
raccoglie e trasmette alla Regione i dati che gli enti
locali e i soggetti gestori cui è affidata la gestione del
patrimonio devono fornire annualmente alla Regione ai sensi
dell’art. 17, commi 2 e 3;
raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati
relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del
patrimonio erp e comunica l’avvenuta attuazione dei programmi
di reinvestimento (art. 37, comma 2);
raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le
relazioni annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui
all’art. 36, comma 4.
Il Tavolo svolge le funzioni che erano attribuite al Tavolo
di concertazione provinciale nel testo originario della legge
n. 24 del 2001 e negli atti e delibere di programmazione
regionale.
Il Tavolo assicura la massima partecipazione ed informazione
reciproca tra i soggetti rappresentati.
Art. 3
Funzionamento e adempimenti
Il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche
abitative è convocato dal Presidente e l’avviso deve essere
recapitato, anche tramite posta elettronica, ai componenti
del Tavolo almeno cinque giorni prima della seduta. In caso
d’urgenza, il Presidente riunisce il Tavolo previo avviso da
inviare entro due giorni liberi prima della seduta.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da
trattare. Si possono, tuttavia, discutere ed approvare
argomenti anche non previsti nell’ordine del giorno purché
tutti esprimano il loro consenso alla discussione degli
argomenti aggiunti.
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Il Tavolo viene convocato dal Presidente almeno una volta
all’anno al fine di fornire le indicazioni programmatiche per
le politiche abitative.
La convocazione del Tavolo di Concertazione può avvenire
anche su richiesta motivata e congiunta di un terzo dei suoi
membri, o su richiesta motivata della Regione
Il Tavolo entro il 30 marzo di ogni anno:
- fornisce indicazioni alla Regione
abitativi di cui all’art. 5, comma 1;
circa
i
fabbisogni
- raccoglie dai Comuni e dai soggetti gestori cui è affidata
la gestione del patrimonio e trasmette alla Regione i dati di
cui all’art. 17, comma 2;
- raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione i dati
relativi ai programmi di alienazione e reinvestimento del
patrimonio erp e comunica l’avvenuta attuazione dei programmi
di reinvestimento, ai sensi dell’art. 37, comma 2;
- raccoglie dai Comuni e trasmette alla Regione le relazioni
annuali sulla utilizzazione dei canoni erp di cui all’art.
36, comma 4.
Art. 4
Validità delle sedute e votazione
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di
almeno metà dei componenti.
Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità
della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la
riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito
avviso entro 24 ore prima della seduta.
Le determinazioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono sempre palesi.
E’ prevista la redazione di un verbale degli incontri, con
gli argomenti, le deliberazioni assunte, l’indicazione del
numero dei voti espressi.
I verbali del Tavolo di Concertazione sono sottoscritti dal
Presidente.
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Ciascun componente del Tavolo di Concertazione ha diritto di
far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
Art. 5
Norme transitorie e finali
Per l’ambito provinciale di Bologna, in attesa del subentro
della città metropolitana di Bologna alla provincia omonima
previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.” con decorrenza 1 gennaio 2015, viene
prorogata al 31 dicembre 2014 l’operatività del Tavolo di
concertazione provinciale già previsto dall’art. 5, comma 3,
della L.R. n. 24 del 2001.
Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, in coerenza
con le disposizioni della legge n. 56 del 2014, la
composizione
e
modalità
di
funzionamento
del
Tavolo
territoriale di concertazione delle politiche abitative
relativo alla Città metropolitana di Bologna.
Per
quanto
non
espressamente
previsto
dal
presente
regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge.
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Allegato parere di regolarità amministrativa
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/642
data 16/04/2014
IN FEDE
Enrico Cocchi
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Progr.Num.
528/2014
N.Ordine 7
omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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