OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 C. 5 DELLA L.R. 19/2009. LA RESPONSABILE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE PREMESSO: - che, sulla base della previgente normativa (L.R. n. 52/1991 e D.P.G.R: n. 0139/1997/Pres.), il Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 19.12.1997, ha approvato le tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da corrispondere per il rilascio degli atti abilitativi edilizi; - che in adempimento al D.P.G.R. n. 0139/Pres. del 29.04.1997 sopra richiamato, il Consiglio Comunale con successive deliberazioni n. 10 del 10.03.2003 e n. 7 del 16.02.2009 ha modificato ed integrato, l’incidenza degli oneri commisurati al costo di costruzione di cui all’art. 93 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale 23 Febbraio 2007 n. 5 e s.m.i.; VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, con particolare riguardo agli artt. 29, 30, 31 e 32, nonché il Capo II del “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009”, approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012, che, sostituendo il precedente quadro normativo in materia, ridisciplina gli adempimenti e le modalità di calcolo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire; RICORDATO che gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire, (ora denominati “contributo di costruzione”) sono costituiti da due componenti: la prima, di natura contributiva, afferente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie (realizzazione delle opere e acquisizione delle relative aree), quale concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti dall’incremento del carico urbanistico, la seconda, afferente il costo di costruzione, di natura impositiva, che deriva dall’aumento della capacità contributiva del titolare dell’opera, in ragione dell’accrescimento del proprio patrimonio immobiliare; RITENUTO di adempiere a quanto prescritto specificatamente dall’articolo 29, commi 4 e 5 della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19, determinando le nuove incidenze degli oneri sulle opere di urbanizzazione, nonché sul costo di costruzione e assumendo tutti gli altri adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo succitato, in sostituzione di quanto già approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69/1997, n. 10/2003 e n. 7/2009 sopra richiamate; DATO ATTO che, analogamente alle precedenti disposizioni, la nuova normativa regionale stabilisce, in modo generalizzato e valevole per tutti i Comuni della Regione, le modalità di calcolo degli oneri, mentre, per quanto riguarda i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per gli oneri di urbanizzazione, nonché i valori unitari degli interventi e le relative percentuali per il contributo sul costo di costruzione, gli stessi sono definiti in modo differenziato, sulla base della dimensione demografica dei Comuni e della loro appartenenza geografica tra Comuni montani e non; DATO ATTO: - che sulla base della classificazione geografica ISTAT questo Comune è compreso tra i comuni di pianura, collina interna e collina litoranea e che la popolazione residente legale rilevata nel Censimento del 2011 risulta pari a 6504 abitanti; - che il Comune di Caneva è inoltre classificato “parzialmente montano” ed è inserito nell’allegato A della L.R. 33/2002 nella “zona montana omogenea del pordenonese”; RILEVATO che nello specifico, la richiamata nuova normativa regionale demanda alla discrezionalità del Consiglio Comunale la facoltà di assumere le seguenti determinazioni: a) art. 13, commi 1 e 2 del richiamato Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012: - comma 1: “…in sede di prima applicazione, i valori contenuti nella tabella 1 allegato C al presente provvedimento possono essere ridotti, a scelta del Consiglio Comunale, fino al massimo del 30%”, - comma 2: “…..nel termine previsto dall’art. 29 c.7 della L.R. 19/2009, i Consigli Comunali determinano le modalità per allineare i valori tabellari a quanto previsto dalla tabella 1 allegato C del presente regolamento“, b) art. 6, comma 1, del Regolamento: “Per la determinazione del contributo complessivo …si fa riferimento ai valori, coefficienti, percentuali e criteri …, con l’eventuale applicazione …dei coefficienti correttivi distinti per zone omogenee e tipi di intervento di cui all’Allegato C, Tabella n.3”, c) art. 29, comma 6, della L.R. n. 19/2009: “…determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione degli interventi previsti dal comma 2”, d) art. 30, comma 3, della L.R. n. 19/2009: “..può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d’uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti … … prevedano l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili …”, e) art. 30, comma 4 della L.R. n. 19/2009: “… può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo”, f) art. 29, comma 3 della L.R. n. 19/2009: “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune”, g) art. 29, comma 4, della L.R. n. 19/2009: “ La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e garanzie stabilite dal Comune”; h) art. 29, comma 5, della L.R. n. 19/2009: L' incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle parametriche approvate ai sensi dell' articolo 2 , definite per classi di Comuni …omissis. i) art. 29, comma 7 della L.R. n. 19/2009 ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l) art. 6, comma 7 del sopra indicato Regolamento, il Consiglio comunale “può prevedere la monetizzazione degli standards qualora gli stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l’irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all’intervento assentito”; RITENUTO che per gli adempimenti sopra riportati, si possano esprimere le seguenti valutazioni e considerazioni in ordine ai singoli punti: a) in sede di prima applicazione, e fino a una migliore definizione nel tempo dell’evoluzione dell’andamento dell’attività edilizia, al fine di tener conto dell’attuale fase congiunturale, può assumersi una riduzione del 30% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C (art. 13, commi 1 e 2 del richiamato Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012), con riallineamento ai valori tabellari al termine del quinquennio; b) per le stesse motivazioni i coefficienti di correzione dell’incidenza oneri di urbanizzazione (All.C Tab. 3) possono essere assunti applicando le riduzioni come da tabella allegata al presente atto (art. 6, comma 1, del Regolamento); c) considerato che i costi di realizzazione di opere di urbanizzazione, primarie o secondarie, ricadono comunque in capo all’Amministrazione Comunale e che quindi, ove dette opere venissero realizzate dal privato, il Comune ne beneficerebbe in termini di costi di progettazione e di economie procedurali (appalto, affidamento, controllo ecc.), si ritiene di consentire la compensazione del 100% sia per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che per il costo di costruzione (art. 29, comma 6, della L.R. n. 19/2009); a tal proposito con separato atto verranno stabilite le modalità e le garanzie per l’applicazione dello scomputo previsto dall’art. 29 c.2 della L.R. 19/2009; d) in riferimento all’art. 30 c.3 della L.R. 19/2009, non si ritiene opportuno applicare alcuna riduzione al costo di costruzione nel caso di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e del soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore, in quanto il punto di riferimento è da ritenersi superato dall’intervenuta normativa in tema di fonti rinnovabili, infatti l’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (efficienza energetica negli edifici) impone l’obbligo di integrare gli impianti di produzione di energia con alimentazione da fonti rinnovabili e pertanto, quanto prima oggetto di incentivazione in quanto assunto su base volontaria, allo stato attuale è divenuto obbligatorio; e) in applicazione dell’art. 30 c.4 della L.R. 19/2009, avvalendosi dell’esperienza dell’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE) di cui il Comune di Caneva è socio, nel rispetto del principio di sostenibilità del sistema energetico e con l’intendimento di promuovere l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, si ritiene di applicare le riduzioni al Contributo di costruzione secondo modalità e criteri stabiliti dall’art. 70 del “Regolamento edilizio comunale” in vigore al momento di applicazione dell’intervento e come riportato nel prospetto riassuntivo sottostante: Tempi presentazione pratica edilizia Interventi ammissibili a incentivo (solo se comportano la corre Classe energetica (metodo CasaClima ovvero con altri metodi di Classe energetica (metodo VEA) Copertura da fonti rinnovabili dei fabbisogni di energia termica e Riduzione oneri contributivi sponsione di oneri) Permessi di costruire/SCIA presentati entro il 31/12/2014 Permessi di costruire/SCIA presentati dal 01/01/2015 a) Nuova costruzione; certificazione equivalenti e approvati) Oro, A, B elettrica A, B b) Ristrutturazione, intesa quale integrale demolizione e ricostruzione anche con eventuale ampliamento. a) Nuova costruzione; b) Ristrutturazione, intesa quale integrale demolizione e ricostruzione anche con eventuale ampliamento. Percentuali obbligatorie di energia rinnovabile:35% Potenza dell’impianto: P ≥ S/K dove: Oro, A, B A, B S= superficie in mq della pianta dell’edificio al livello del piano di campagna. K=65 m2/kw Percentuali obbligatorie di energia rinnovabile:50% Potenza dell’impianto: P ≥ S/K dove: 40% dell’intero contributo (comprensivo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) 40% dell’intero contributo (comprensivo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) S= superficie in mq della pianta dell’edificio al livello del piano di campagna. K=50 m2/kw f) in applicazione dell’art. 29, comma 3 della L.R. n. 19/2009 si ritiene di stabilire le seguenti modalità e garanzie: Il pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione potrà avvenire o in un’unica soluzione al rilascio del permesso di costruire/presentazione S.C.I.A./comunicazione di modifica della destinazione d’uso degli immobili ovvero in quattro soluzioni di uguale importo con le seguenti modalità e garanzie: Il versamento della prima soluzione dovrà essere effettuato prima del ritiro del permesso di costruire/presentazione della S.C.I.A. o della comunicazione per cambio d’uso; quello delle rimanenti soluzioni potrà avvenire in tre distinte rate semestrali a decorrere dalla data di pagamento della prima rata. In ogni caso il saldo completo del contributo dovrà avvenire non oltre trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e, comunque, prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità. A garanzia del pagamento delle rate alle scadenze, dovrà essere fornita all'atto del ritiro del permesso di costruire/presentazione S.C.I.A., garanzia finanziaria, pari all'ammontare dei tre quarti della quota di contributo dovuta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente l' indicazione: -che il fidejussore si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro 30 giorni e senza la preventiva escussione della Ditta contraente; -che la polizza fidejussoria rimarrà valida fino a dichiarazione di svincolo da parte del Comune, ovvero restituzione della copia. In caso di “Ritardato od omesso versamento” del contributo per il rilascio del permesso di Costruire verranno applicate le sanzioni previste dell’ art. 54 del “Codice Regionale dell’Edilizia”. g) in applicazione dell’art. 29, comma 4 della L.R. n. 19/2009 si ritiene, si ritiene di stabilire le seguenti modalità e garanzie: Il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione potrà essere effettuato in due rate con le seguenti modalità e garanzie: 50% dell'importo del contributo entro nove mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire/presentazione della S.C.I.A. ed il restante 50% (saldo completo) non oltre trenta giorni dalla ultimazione dei lavori, e comunque prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità. A garanzia del pagamento delle rate alle scadenze, dovrà essere fornita all'atto del ritiro del permesso di costruire/presentazione S.C.I.A., garanzia finanziaria, pari all'ammontare della quota di contributo dovuta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente l' indicazione: -che il fidejussore si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro 30 giorni e senza la preventiva escussione della Ditta contraente; -che la polizza fidejussoria rimarrà valida fino a dichiarazione di svincolo da parte del Comune, ovvero restituzione della copia. In caso di “Ritardato od omesso versamento” del contributo per il rilascio del permesso di Costruire verranno applicate le sanzioni previste dell’ art. 54 del “Codice Regionale dell’Edilizia”. h) in applicazione dell’art. 29, comma 5 della L.R. n. 19/2009 rilevato che, ai fini dell’applicazione dei coefficienti correttivi degli oneri di urbanizzazione ed ai fini dell’applicazione della percentuale di contributo sul costo di costruzione, i valori con riferimento alle tabelle allegate al Regolamento regionale sono i seguenti: Allegato “C” Tab. 1: “Incidenza degli oneri …” i valori fissati nella colonna fra “5.000 e 10.000 abitanti” - “Territorio montano e territorio non-montano da valutare per singolo intervento in base alla localizzazione” Allegato “C” Tab. 2: “Valori unitari per la determinazione del costo costruzione” Allegato “C” Tab. 3: “Coefficienti di correzione degli oneri“ assimilando le sotto indicate zone del PRGC alla tabella come appresso riportato: - Zona G assimilata a Zona C - Zona F assimilata a Zona omogenea a destinazione mista - Zona per servizi ed attrezz. collettive assimilata a Zona omogenea a destinazione mista Allegato “C” Tab. 4: ”Percentuali per la determinazione del costo costr.” valori fissati nella colonna fra “5.000 e 10.000 abitanti” Territorio montano e territorio non-montano da valutare per singolo intervento in base alla localizzazione” i) in applicazione dell’art. 29, comma 7 della L.R. n. 19/2009 si prende atto dell’obbligo di aggiornare ogni 5 anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, definiti dalle tabelle parametriche regionali, utilizzando gli aggiornamenti ISTAT –IPCA come disposto dall’art. 6 comma 8 del Regolamento di Attuazione del 20.01.2012; l) in applicazione dell’art. 6, comma 7 del sopra indicato decreto di consentire la monetizzazione degli standards solamente qualora gli stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l’irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all’intervento assentito; ATTESO che la scelta di questa Amministrazione di accordare specifici incentivi al fine di promuovere interventi edilizi aventi una maggiore efficienza energetica è motivata anche dal fatto che il Comune di Caneva con D.G.C. n.71 del 18.04.2013 ha aderito al Progetto “COME (COMuni Efficienti) - La via per l’efficienza energetica nei Comuni”. Tale progetto si pone come obiettivo centrale quello di sviluppare metodologie strutturate, unitarie e di facile applicazione per una maggiore efficienza energetica nei comuni. In particolare mira a rendere le Amministrazioni Comunali del territorio transfrontaliero consapevoli innanzitutto dei propri consumi e successivamente efficienti nella gestione energetica del proprio patrimonio e territorio. Per questo motivo ed in proiezione degli obiettivi futuri dettati dalla Direttiva Europea EPB 2010/31/UE, che impone che dal primo gennaio 2021 tutti i nuovi edifici privati dovranno essere “edifici ad energia quasi zero”, si è deciso di incentivare ulteriormente il cittadino verso un’edilizia più efficiente, di qualità e con un maggior impiego di fonti rinnovabili, secondo le regole contenute nella variante n.1 al R.E. comunale approvata con delibera consiliare n. 36 del 30.09.2013; RITENUTO OPPORTUNO a specificazione del disposto normativo: stabilire che le tabelle da applicarsi alla destinazione d’uso: - “impianti di distribuzione carburanti e autolavaggio”, sia equiparata a quella “commerciale al dettaglio”, la superficie imponibile sarà la superficie di calpestio ottenuta sommando la superficie interna dei locali alla proiezione in pianta delle tettoie/pensiline poste a copertura degli erogatori; - “magazzini, deposito merci e/o materiali, veicoli, attrezzature, depositi edili”, slegati da una attività produttiva presente sul lotto, che non costituiscono pertinenze ma destinati ad uso autonomo, sia equiparata a quella per il “commerciale all’ingrosso”; - “fornaci, impianti ed attrezzature, a carattere fisso, per il trasporto, la vagliatura e la macinazione del materiale di cava - manufatti di servizio funzionali all’attività estrattiva quali depositi e silos, ricovero attrezzature e officine, depositi carburanti uffici e locali di servizio per il personale (anche se destinati a smantellamento al termine dell’attività estrattiva)” sia equiparata a quella “industriale”; la superficie imponibile sarà costituita dalle superfici di calpestio o dalle proiezione in pianta dei manufatti, con l’esclusione di quanto indicato all’art. 7 comma 1 lett. f) del Regolamento di attuazione ella L.R. 19/2009 e s.m.i.; stabilire alcuni chiarimenti in relazione alla superficie imponibile da applicarsi al calcolo del contributo di costruzione di cui all’art. 7 del Regolamento di attuazione, che indica soltanto le superfici escluse dalla superficie imponibile, appare opportuno quindi: a) integrare la definizione di Superficie Imponibile richiamando la definizione di cui alla L.R. 19/2009 art. 3 comma 1. Lett. e) relativa alla superficie utile (Su); la superficie imponibile è data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie, con le esclusioni indicate all’art. 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009; b) specificare che gli “atri d’ingresso” di cui alla lett. b) di cui al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento di attuazione ai fini dell’esclusione dalla superficie imponibile devono essere fisicamente delimitati dal resto dei vani abitabili; VISTO il fascicolo allegato “Tabelle parametriche per il calcolo del Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire – Comune di Caneva” contenente le tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 indicanti i parametri di futura utilizzazione ed i coefficienti che verranno utilizzati per la determinazione degli oneri dovuti; PRESO ATTO che le nuove tabelle parametriche sono da applicarsi alle istanze presentate a partire dalla data di esecutività del presente atto; ATTESO che la proposta in esame e stata esaminata dalla Commissione Consiliare “Urbanistica e ambiente” nella seduta del 06.02.2014; ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dai Responsabile dell’area Pianificazione Territoriale e Ambiente e dell’Area Amministrativo – contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n° 267/2000; VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; PROPONE 1. di approvare la premessa narrativa ad ogni effetto di legge; 2. di revocare le precedenti deliberazioni consiliari n. 69 del 19.12.1997, n. 10 del 10.03.2003 e n. 7 del 16.02.2009; 3. di stabilire, in deroga a quanto stabilito al punto precedente che i contenuti delle succitate deliberazioni continuano ad applicarsi limitatamente alle pratiche edilizie presentate entro la data di esecutività del presente atto; 4. di applicare in conformità agli artt. 29 e 30 della L.R. 19/2009 e s.m.i., le seguenti disposizioni in materia di oneri contributivi in materia edilizia: a) di disporre, in sede di prima applicazione, una riduzione del 30% dei valori contenuti nella Tabella 1 allegato C, con riallineamento ai valori tabellari al termine del quinquennio di cui all’art. 29 comma 7 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; i) di applicare i coefficienti di correzione dell’incidenza oneri di urbanizzazione Tabella 3 All. C con le riduzioni come da tabella allegata al presente atto (art. 6, comma 1, del Regolamento); b) di fissare al 100% la misura percentuale della compensazione fra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione degli interventi previsti dall’art. 29 comma 2; a tal proposito con separato atto verranno stabilite le modalità e le garanzie per l’applicazione dello scomputo; j) di non applicare alcuna riduzione al costo di costruzione nel caso di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e del soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore, in quanto il punto di riferimento è da ritenersi superato dall’intervenuta normativa in tema di fonti rinnovabili, infatti l’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (efficienza energetica negli edifici) impone l’obbligo di integrare gli impianti di produzione di energia con alimentazione da fonti rinnovabili e pertanto, quanto prima oggetto di incentivazione in quanto assunto su base volontaria, allo stato attuale è divenuto obbligatorio; k) di applicare, Contributo di “Regolamento dell’intervento ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. n. 19/2009, le riduzioni al costruzione secondo modalità e criteri stabiliti dall’art. 70 del edilizio comunale” in vigore al momento di applicazione e come riportato nel prospetto riassuntivo sottostante: Tempi presentazione pratica edilizia Interventi ammissibili a incentivo (solo se comportano la corre sponsione di oneri) Permessi di costruire/SCIA presentati entro il 31/12/2014 a) Nuova costruzione; Permessi di costruire/SCIA presentati dal 01/01/2015 Classe energetica (metodo CasaClima ovvero con altri metodi di certificazione equivalenti e approvati) Oro, A, B Classe energetica (metodo VEA) Copertura da fonti rinnovabili dei fabbisogni di energia termica e elettrica Riduzione oneri contributivi A, B Percentuali obbligatorie di energia rinnovabile:35% 40% dell’intero contributo (comprensivo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) b) Ristrutturazione, intesa quale integrale demolizione e ricostruzione anche con eventuale ampliamento. a) Nuova costruzione; b) Ristrutturazione, intesa quale integrale demolizione e ricostruzione anche con eventuale ampliamento. Potenza dell’impianto: P ≥ S/K dove: Oro, A, B A, B S= superficie in mq della pianta dell’edificio al livello del piano di campagna. K=65 m2/kw Percentuali obbligatorie di energia rinnovabile:50% Potenza dell’impianto: P ≥ S/K dove: S= superficie in mq della pianta dell’edificio al livello del piano di campagna. K=50 m2/kw 40% dell’intero contributo (comprensivo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) l) di consentire la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione in conformità alle modalità e garanzie di seguito riportate: Il pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione potrà avvenire o in un’unica soluzione al rilascio del permesso di costruire/presentazione S.C.I.A./comunicazione di modifica della destinazione d’uso degli immobili ovvero in quattro soluzioni di uguale importo con le seguenti modalità e garanzie: Il versamento della prima soluzione dovrà essere effettuato prima del ritiro del permesso di costruire/presentazione della S.C.I.A. o della comunicazione per cambio d’uso; quello delle rimanenti soluzioni potrà avvenire in tre distinte rate semestrali a decorrere dalla data di pagamento della prima rata. In ogni caso il saldo completo del contributo dovrà avvenire non oltre trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e, comunque, prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità. A garanzia del pagamento delle rate alle scadenze, dovrà essere fornita all'atto del ritiro del permesso di costruire/presentazione S.C.I.A., garanzia finanziaria, pari all'ammontare dei tre quarti della quota di contributo dovuta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente l' indicazione: -che il fidejussore si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro 30 giorni e senza la preventiva escussione della Ditta contraente; -che la polizza fidejussoria rimarrà valida fino a dichiarazione di svincolo da parte del Comune, ovvero restituzione della copia. In caso di “Ritardato od omesso versamento” del contributo per il rilascio del permesso di Costruire verranno applicate le sanzioni previste dell’ art. 54 del “Codice Regionale dell’Edilizia”. m) di consentire la rateizzazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione in conformità alle modalità e garanzie di seguito riportate: Il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione potrà essere effettuato in due rate con le seguenti modalità e garanzie: 50% dell'importo del contributo entro nove mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire/presentazione della S.C.I.A. ed il restante 50% (saldo completo) non oltre trenta giorni dalla ultimazione dei lavori, e comunque prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità. A garanzia del pagamento delle rate alle scadenze, dovrà essere fornita all'atto del ritiro del permesso di costruire/presentazione S.C.I.A., garanzia finanziaria, pari all'ammontare della quota di contributo dovuta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, contenente l'indicazione: -che il fidejussore si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro 30 giorni e senza la preventiva escussione della Ditta contraente; -che la polizza fidejussoria rimarrà valida fino a dichiarazione di svincolo da parte del Comune, ovvero restituzione della copia. In caso di “Ritardato od omesso versamento” del contributo per il rilascio del permesso di Costruire verranno applicate le sanzioni previste dell’ art. 54 del “Codice Regionale dell’Edilizia”. n) di applicare i coefficienti correttivi oneri di urbanizzazione ed ai fini dell’applicazione della percentuale di contributo sul costo di costruzione, assumendo con riferimento alle tabelle allegate al Regolamento di esecuzione della Legge i seguenti valori unitari: Allegato “C” Tab. 1: “Incidenza degli oneri …” i valori fissati nella colonna fra “5.000 e 10.000 abitanti” - “Territorio montano e territorio non-montano da valutare per singolo intervento in base alla localizzazione” Allegato “C” Tab. 2: “Valori unitari per la determinazione del costo costruzione” Allegato “C” Tab. 3: “Coefficienti di correzione degli oneri“ assimilando le sotto indicate zone del PRGC alla tabella come appresso riportato: - Zona G assimilata a Zona C - Zona F assimilata a Zona omogenea a destinazione mista - Zona per servizi ed attrezz. collettive assimilata a Zona omogenea a destinazione mista Allegato “C” Tab. 4: ”Percentuali per la determinazione del costo costr.” valori fissati nella colonna fra “5.000 e 10.000 abitanti” Territorio montano e territorio non-montano da valutare per singolo intervento in base alla localizzazione” o) di disporre l’aggiornamento, ogni 5 anni, degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, definiti dalle tabelle parametriche regionali, applicando gli aggiornamenti ISTAT –IPCA come disposto dall’art. 6 del Regolamento di Attuazione del 20.01.2002; p) di consentire la monetizzazione degli standards solamente qualora gli stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l’irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all’intervento assentito; q) di specificare la classificazione di alcune destinazioni d’uso particolari in relazione alle destinazioni d’uso individuate all’art.5 della L.R. 19/2009 come di seguito riportato: - “impianti di distribuzione carburanti e autolavaggio”, sia equiparata a quella “commerciale al dettaglio”, la superficie imponibile sarà la superficie di calpestio ottenuta sommando la superficie interna dei locali alla proiezione in pianta delle tettoie/pensiline poste a copertura degli erogatori; - la destinazione d’uso: “magazzini, deposito merci e/o materiali, veicoli, attrezzature, depositi edili”, slegati da una attività produttiva presente sul lotto, che non costituiscono pertinenze ma destinati ad uso autonomo, sarà equiparata a quella per il “commerciale all’ingrosso”; - la destinazione d’uso: “fornaci, impianti ed attrezzature per il trasporto, la vagliatura e la macinazione del materiale di cava - manufatti di servizio funzionali all’attività estrattiva quali depositi e silos, ricovero attrezzature e officine, depositi carburanti uffici e locali di servizio per il personale (anche se destinati a smantellamento al termine dell’attività estrattiva)” sarà equiparata a quella “industriale”; la superficie imponibile sarà costituita dalle superfici di calpestio o dalle proiezione in pianta dei manufatti, con l’esclusione di quanto indicato all’art. 7 comma 1 lett. f) del Regolamento di attuazione ella L.R. 19/2009 e s.m.i.; r) di fissare alcuni chiarimenti in relazione alla superficie imponibile da applicarsi al calcolo del contributo di costruzione di cui all’art. 7 del Regolamento di attuazione, che indica soltanto le superfici escluse dalla superficie imponibile, appare opportuno quindi: integrare la definizione di Superficie Imponibile richiamando la definizione di cui alla L.R. 19/2009 art. 3 comma 1. Lett. e) relativa alla superficie utile (Su); la superficie imponibile è data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie, con le esclusioni indicate all’art. 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009; specificare che gli “atri d’ingresso” di cui alla lett. b) di cui al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento di attuazione ai fini dell’esclusione dalla superficie imponibile devono essere fisicamente delimitati dal resto dei vani abitabili; 5. di approvare l’allegato fascicolo intitolato “Tabelle parametriche per il calcolo del Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire – Comune di Caneva” contenente le tabelle n. 1, n. 2 , n. 3 e n. 4 indicanti i parametri di futura utilizzazione ed i coefficienti per la determinazione del contributo di costruzione previsto dall’art. 29 della L.R. n. 19/2009; 6. di stabilire che, le nuove tabelle parametriche saranno applicate alle istanze presentate a partire dalla data di esecutività del presente atto; 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 8. Di demandare alla Responsabile dell’Area Pianificazione territoriale e ambiente l’assunzione degli atti necessari per rendere operativa la presente deliberazione; 9. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata, unanime e palese votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come modificato dall' art.17 della LR 17/2004.
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