Istanza del Sig. Massimiani Matteo per la raccolta del materiale

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI ENTE REGIONALE 01 DIRITTO PUBBUCO (art. 39 LR. 6 ottobre 1997, n.29)
Viale A. Petrocchi n. 11 - 00018 Palombara Sabina (Rm) - Tel. 0774637027 • fax 0774637060 C.F. 94008720586· www.parcolucretili.it [email protected]
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Palombarq.,Sat{i.ra, .
Prot. n° ;'1-..3,.1.. (da citare nella risposta)
CAT.: 12 Classe: 1 Fascicolo:
Prot. riferimento pratica: 875 del 14.02.14
AI Comune di Scandriglia (RI)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
[email protected]
AI Sig. Massimiani Matteo
Via Belvedere, n. 39/A
02038 Scandriglia (RI)
p.c.
AI Servizio Vigilanza dell'Ente Parco
Sede
AI Corpo Forestale dello Stato
p.c.
Comando Stazione di Scandriglia
Viale Carducci, s.n.c.
02038 Scandriglia (RI)
OGGETTO: Nulla-asta ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97 e s.m.i. - Comune di Scandriglia (RI)­
Istanza del Sig. Massimiani Matteo per la "raccolta del materiale legnoso secco" nel territorio comunale di
Scandriglia (RI), all'interno del Parco N. R. dei Monti Lucretili.
IL DIRETTORE F.F. DELL'ENTE PARCO
IN VIRTU' dei poteri conferitigli a decorrere dall'11/11/2011, con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 30 dell'11/11/2011;
VISTA la Legge Regionale 26/06/1989 n. 41 di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili,
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la richiesta del Sig. Massimiani Matteo, acquisita dall'Ente Parco con Prot. n. 875 del 14.02.14 ­
Pratica n. 20/14, inerente al rilascio del Nulla asta, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., alla
"raccolta del materiale legnoso secco all'interno del territorio del Parco ricadente nel Comune di
Scandriglia. ";
VISTO lo spazio "Riservato all'ufficio", a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Scandriglia
(RI), parte integrante della suddetta richiesta, acquisita dall'Ente Parco con Prot. n. 875 del 14.02.14, nel
quale "Si attesta che il Sig. Massimiani Matteo, ha diritto ai sensi dell'Alt 2 del Regolamento Uso Civico di
Legnatico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23/10/2013.";
VISTO il Piano d'Assetto del Parco, approvato con D.C.R. n. 612/2000 e pubblicato sul BURL n. 11 del 20­
04-2000, e le relative Norme tecniche di attuazione;
CONSIDERATO che il Piano di Assetto del Parco ha valore di Piano Paesistico ai sensi dell'art. 25 comma
2 della Legge 394/91 e sostituisce il P.T.P. approvato con L.R. 24/98 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'intero territorio del Parco è sottoposto a vincolo paesaggistico dal D. Lgs. n. 42 del
2004;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE e s.m.i.. e in
particolare l'art. 11 - Regolamento del parco, nel quale è stabilito, tra l'altro, che "Restano salvi i diritti reali e
gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini localI";
VISTA la L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 e s.m.i., "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e in
particolare ,'Art. 27 (Regolamento dell'area naturale protetta), nel quale è stabilito, tra l'altro, che "Nel
territorio delle aree naturali protette sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali";
VISTA la
L.R.
n.
39/2002 e s.m.i. - "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" ed il Regolamento
attuativo n. 7/2005 e s.m.i.;
CONSTATATO che il combinato disposto delle leggi 6 dicembre 1991 n0394 e L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, e
s.m.i., consente le utilizzazioni tradizionali del territorio purché non producano effetti di depauperamento
delle risorse ambientali e della capacità di rigenerazione degli ecosistemi;
VISTO l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.TA) del Piano di Assetto (P.dA) dell'Ente Parco,
approvato dalla Regione Lazio con D.C.R. n. 612/2000 e pubblicato sul BUR n. 11 del 20-04-2000, che
prevede la "Protezione delle terre di uso civico';
CONSIDERATO che l'art. 22 rimanda, inoltre, la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio degli usi
civici al Regolamento del Parco, attualmente in attesa di approvazione;
CONSIDERATO che le suddette Norme Tecniche di Attuazione (N.TA) del Piano di Assetto (P.dA)
dell'Ente Parco non consentono "estrazioni di biomassa, dal legname, ai frutti del softobosco, alla flora;"
nelle aree classificate come "Zona A - Riserva integrale";
CONSIDERATO che le aree d'intervento ricadono, in parte, nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) ­
codice IT6030029 "Monti Lucretili";
CONSIDERATO che le aree d'intervento ricadono, in parte, nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ­
Codice lT6030031 "Monte Pellecchia";
VISTO il Piano di gestione della ZPS IT6030029 "Monti Lucretili" e dei pSIC IT6030030 Monte Gennaro
(versante SW), IT6030031 Monte Pellecchia, IT6030032 Torrente Licenza ed affluenti, adottato in data
24.01.2006 con Deliberazione n. 4 del Commissario Straordinario;
CONSIDERATO quanto stabilito dalla D.G.R. 16 dicembre 2011 n. 612, "Rete Europea Natura 2000:
misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n.
363, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928.", pubblicata nel
supplemento ordinario n. 3 al "Bollettino Ufficiale" n. 3 del 21 gennaio 2012;
CONSIDERATO che la raccolta di legna secca su terreni privati, propri o altrui, fatto salvo quanto previsto
dalle norme Norme Tecniche di Attuazione (N.TA) del Piano di Assetto (P.dA) dell'Ente Parco, non è
soggetta al parere di competenza dell'Ente Parco, fatte comunque salve le eventuali necessarie
autorizzazioni della proprietà ed il rispetto delle normative vigenti in materia;
CONSIDERATO che per ramaglia e legna secca si intende la biomassa costituita da parti legnose di
piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree
spezzate o sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e non hanno più nessuna possibilità
di ripresa vegetati va e che le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben
radicate a terra non rientrano nella definizione precedente e quindi non sono oggetto dell'attività di
raccolta;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo, Atto n. 107 del 28.08.1999, con la quale si è proceduto alla
"Istituzione diritti di segreteria per rilascio pareri, certificati in materia urbanistico-edì/izia e tagli boschivi.";
RITENUTO, nelle more di specifica regolamentazione, vista la ridotta entità delle spese di segreteria del
procedimento in oggetto, di non richiedere per il presente procedimento i diritti di segreteria di cui alla
Deliberazione del Consiglio Direttivo, Atto n. 107 del 28.08.1999;
TUTTO CIO' PREMESSO,
In merito alla richiesta oggetto, presentata dal Sig. Massimiani Matteo, rilascia:
NULLA-OSTA,
secondo le motivazioni espresse in premessa, costituenti parte integrante del presente provvedimento, ai
sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., sulla scorta della documentazione trasmessa, alla
raccolta di legna secca nel territorio di proprietà comunale di Scandrglia (RI) ricadente all'interno del territorio
del Parco, esclusivamente e limitatamente nelle aree che il suddetto P.d.A. classifica come "Zona B ­
Riserva orientata", "zona C - Area di tutela e gestione agro-forestale", "Zona D - Area di promozione
economica e sociale", in subordine al rispetto delle seguenti prescrizioni:
• Venga rispettato il "Regolamento Uso Cìvico di Legnatico" approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale di Scandriglia (RI) n. 26 del 23/10/2013;
• Si consente la raccolta di legname secco, presente sul letto di caduta, nelle zone soggette ad uso
civico di proprietà del Comune di Scandriglia (RI) per le quali si ha titolo a svolgere tale attività;
• Siano escluse dalla raccolta le aree ricadenti nelle zone del Piano di Assetto del Parco classificate
come "Zona A· Riserva integrale", che comprendono aree nelle quali non sono consentite "estrazioni
di biomassa, dal legname, ai frutti del sottobosco, alla flora;";
• Non dovranno in alcun modo essere tagliate eIa estirpate piante eIa arbusti verdi;
• Non dovranno essere tagliate eIa rimosse le piante arboree evidentemente morte, ma non
abbattute e quindi ben radicate a terra;
• Dovranno essere rispettate le vigenti norme e i regolamenti, anche locali, in materia di uso civico di
legnatico;
• L'uso di mezzi motorizzati dovrà essere limitato alla viabilità esistente;
• I lavori dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile, senza arrecare danno alla vegetazione
circostante e disturbo alla fauna;
• È assolutamente vietato danneggiare nidi o rifugi di fauna selvatica, durante la raccolta di legna e rami
secchi;
• AI fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è vietato svolgere le
operazioni di sezionatura del legnatico mediante strumenti a motore nel periodO compreso dal 15
aprile al 31 luglio.
Il Nulla-Osta non esime il richiedente dall'acquisizione degli ulteriori pareri ed autorizzazioni previsti dalle
leggi vigenti.
Sono, comunque, fatti salvi eventuali diritti di terzi.
Il presente Nulla-Osta viene affisso all'Albo dell'Ente Parco e viene trasmesso al Comune interessato per
l'affissione al relativo albo comunale, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L. 394/1991.
Con !'inosservanza delte prescrizioni impartite con il presente Nulla-Osta si incorrerà, fatto salvo che non
costituisca violazione di carattere penale, nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 38 della L.R.
29/1997 e delta normativa vigente in materia forestale.
Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al
TAR o, in altemativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Responsabile del Procedimento Dott. Biol. Cosimo Marco Calò ~_
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