ProcA_Linee_Guida_Acquisti_Verdi_novembre2014_utenti

Linee guida per gli Acquisti Verdi
Green ProcA
In pratica .... acquisti verdi !
Acquisti e Protezione dell’Ambiente
Linee guida per l’acquisto di beni e servizi secondo
criteri di eco-efficienza
Informazioni sul GPP
per utenti esperti
www.gpp-proca.eu/it
Linee guida per gli Acquisti Verdi
Queste linee guida sono state redatte nell’ambito del Progetto Europeo “ProcA - In practica ...
acquisti verdi!” cofinanziato dal programma “Intelligent Energy Europe” della Commissione Europea.
Edizione italiana a cura di:
ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
Via Fermi 1, 21020 Ispra (VA)
e-mail: [email protected]
www.enea.it
Design:
Consip spa
Viale Isonzo 19/E, 00198 Roma
e-mail: [email protected]
www.consip.it
Contenuto tecnico:
ENEA e Consip
Data:
Novembre 2014
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this guideline lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission
are responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Linee guida per gli Acquisti Verdi
Indice
1.
Introduzione: il Green Public Procurement
4
2.
Perchè queste Linee Guida
4
3.
La legislazione comunitaria
5
4.
Quadro di riferimento per gli Acquisti Verdi
7
4.1
Trattativa privata
7
4.2
Acquisti in forma pubblica
7
Metodi e procedure per gli acquisti
10
5.1
Metodi d’acquisto
10
5.2
Procedura d’acquisto
11
5.3
Criteri e requisiti energetici ed ambientali
11
5.4
Criteri ambientali nelle fasi del processo di acquisto
12
5.5
Valutazione delle offerte
13
5.
6.
Le etichette energtiche ed ambientali utilizabili nel GPP
15
6.1
Le etichette ambientali
15
6.2
L'etichetta energetica comunitaria
16
7.
Istruzioni pratiche
17
8.
Il PAN-GPP in Italia
17
8.1
Obiettivi del PAN-GPP
18
8.2
Risultati raggiunti
18
8.3
Integrazione degli aspetti sociali nelle gare d’appalto
19
8.4
Aggiornamento 2013
20
9.
Bibliografia
21
3
Linee guida per gli Acquisti Verdi
1.
Introduzione: il Green Public Procurement
Il GPP è definito dalla Commissione Europea come l’approccio in base al quale le Amministrazioni
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita
Gli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione costituiscono circa il 16% del PIL annuale
dell‘intera Europa e la PA stessa risulta essere il maggiore acquirente nell’ambito dell’Unione Europea, con un potere d’acquisto che si aggira intorno ai 1.500 miliardi di Euro all’anno. Notevole
risulta dunque essere la posizione sia delle imprese commerciali che della figura del responsabile
acquisti.
Acquistare verde significa scegliere un determinato prodotto o servizio sulla base non solo del suo
costo ma anche tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo
ciclo di vita. E’ pertanto fondamentale che le P.A. non tengano conto solo del prezzo iniziale, ma
del costo complessivo del prodotto nell’arco della sua vita utile, e cioè il prezzo d’acquisto, il suo
utilizzo, la durata e la manutenzione fino allo smaltimento finale.
La diffusione del GPP rappresenta un'importante opportunità per la collettività poiché da un lato
vi saranno le pubbliche amministrazioni che, in qualità di grandi acquirenti, potranno ridurre in
misura significativa l'impatto ambientale dei beni e servizi utilizzati e dall’altro i responsabili degli
appalti e degli acquisti che con l’introduzione, nelle specifiche d’acquisto di criteri di preferibilità
ambientale spingeranno sia il sistema produttivo a competere per beni e servizi maggiormente
eco-compatibili sia il consumatore a optare per prodotti o servizi eco-sostenibili.
2.
Perchè queste Linee Guida
Queste Linee Guida vogliono fornire agli utenti più esperti informazioni sulle procedure di acquisto sia a livello legislativo che pratico. Obiettivo è offrire un valido supporto ai responsabili degli
acquisti, dimostrando come i prodotti compatibili con l’ambiente spesso pesano meno sul bilancio
economico rispetto alle soluzioni convenzionali.
Le Linee Guida servono dunque a supportare i responsabili delle gare d’appalto del settore pubblico e privato, coniugando gli obiettivi del soggetto acquirente con il concetto di eco-sostenibilità
e sono uno strumento per migliorare le procedure di acquisto nella Pubblica Amministrazione.
Le Linee Guida si rivolgono a:
1) responsabili amministrativi e operatori commerciali
2) operatori del settore energetico e ambientali
3) consulenti
che riconoscono l’acquisto di prodotti e servizi eco-efficienti uno strumento per la protezione
4
Linee guida per gli Acquisti Verdi
ambientale e un codice di comportamento professionale sostenibile al quale attenersi secondo le
possibilità di azione individuali.
Le Linee Guida considerano:
− il quadro giuridico delle gare d’appalto in funzione della tutela ambientale
− le possibilità di inserire i criteri ambientali premianti nelle politiche d’acquisto
− la compatibilità e conformità dei criteri ai vincoli previsti dal contesto giuridico
− la possibilità di considerare gli aspetti ambientali nelle varie fasi del processo d’acquisto tenendo conto della diversità esistente sia tra le varie procedure che tra i criteri di valutazione
e contengono anche consigli su come avviare correttamente la procedura d’acquisto.
Questa prima parte generale descrive i criteri principi per l’acquisto di prodotti da parte
dell’istituzione acquirente, mentre Linee Guida specifiche sono sviluppate per:
- apparecchiature per ufficio
- illuminazione
- edifici e componenti per l'edilizia.
Le Linee Guida si concentrano sia sui criteri energetici che quelli ambientali in quanto il risparmio
energetico implica non solo notevoli vantaggi di carattere ambientale ma anche - spesso - di carattere economico.
3.
La legislazione comunitaria
Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi strumenti legislativi per supportare la diffusione degli
acquisti verdi in Europa. Oltre alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e al GPP Toolkit una serie di
Direttive e quadro e di Regolamenti:
•
Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti
•
Direttiva 2010/30/EU sull’etichettatura energetica
•
Direttiva 2010/31/EU sull’efficienza energetica degli edifici
•
Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
•
Regolamento No 174/2013: Programma Energy Star.
Inoltre la strategia 2020 dell’Europa ha identificato negli Acquisti Verdi uno degli strumenti chiave
per uno sviluppo sostenibile. Nell’ottobre 2011 la Commissione Europea ha pubblicato il manuale
Acquistare verde!.
Nel 2004 sono state adottate le due Direttive sugli acquisti pubblici:
•
la Direttiva 2004/18/CE copre le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi contratti per i lavori pubblici;
•
la Direttiva 2004/17/CE copre le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
5
Linee guida per gli Acquisti Verdi
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
che offrono diverse opportunità per l'implementazione del GPP nella procedura di aggiudicazione
dei contratti:
•
l'inclusione dei requisiti ambientali nelle specifiche tecniche (Art. 23(3)b)
•
l'uso delle etichette ambientali (Art. 23(6))
•
la definizione di condizioni sociali ed ambientali nei contratti di prestazione (Art.26)
•
la richiesta agli operatori economici di dimostrare il raggiungimento dei specifici obblighi
ambientali (Art. 27)
•
la richiesta agli operatori economici di dimostrare la loro capacità di realizzare un appalto
applicando misure di gestione ambientale (Art. 48(2)f e 50)
•
l'aggiudicazione dei contratti sulla base di criteri ambientali (Art. 53).
E' importante sottolineare che il 28 marzo 2014 sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 94/65 le tre direttive che riformano il settore degli appalti pubblici e delle
concessioni:
•
la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali)
•
la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari
•
la Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
La direttiva 2014/24/CE e la direttiva 2014/25/CE modificano e sostituiscono rispettivamente la
direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una
maggiore flessibilità delle procedure e di avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella dei
settori classici.
Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 dicembre 2013 – L 335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Le nuove soglie risultano:
6
•
per i contratti di lavori pubblici: 5.186.000 Euro
•
per prodotti e servizi: ◦134.000 Euro per le forniture pubbliche e i contratti di servizio delle amministrazioni centrali
−
207.000 Euro per le forniture pubbliche e i contratti di servizio delle amministrazioni semi-centrali
−
750.000 Euro per i contratti di servizio pubblico per servizi sociali e per altri servizi
specifici.
Linee guida per gli Acquisti Verdi
4.
Quadro di riferimento per gli Acquisti Verdi
Le disposizioni previste per le procedure di acquisto, sia a livello nazionale che internazionale,
dovrebbero essere in grado di incentivare la competizione tra i diversi fornitori senza creare rapporti preferenziali o azioni discriminatorie. La procedura mira quindi alla creazione di condizioni
trasparenti ed accertabili al fine di garantire a tutti gli acquirenti il miglior rapporto qualità-prezzo.
4.1
Trattativa privata
a) Le aziende private non sono vincolate all’osservanza dei vincoli giuridici allo stesso modo del
settore pubblico
Le aziende private non sono tenute, nell’ambito delle loro procedure di acquisto di beni o servizi,
all’osservanza dei vincoli giuridici imposti dalla normativa sugli appalti . Benché le misure a tutela
dell’ambiente e l’utilizzo di materiali a basso consumo energetico possono comunque essere presi
in considerazione, in quanto aumentano la competitività tra gli offerenti, la conformità a tali criteri non è oggetto di alcun un vincolo giuridico.
Le imprese e i progetti che usufruiscono di sovvenzioni dalle istituzioni pubbliche (più del 50%) o
che si comportano da acquirenti pubblici rappresentano solo un’eccezione (vedi paragrafo 2.1.a) e
comunque qualora partecipassero in tale veste a delle procedure d’acquisto devono attenersi alle
disposizioni previste in materia dalla legislazione sia europea che nazionale in modo da evitare
pratiche di concorrenza sleale.
b) Se le aziende operano con un sistema di gestione ambientale è auspicabile che criteri ambientali vengano considerati nell’ambito delle loro procedure d’acquisto
I sistemi di gestione ambientale da parte delle aziende private sono definiti da standard internazionali (ISO 14001) e da regolamenti comunitari (EMAS). Obiettivo del sistema di gestione ambientale comunitario è supportare la realizzazione di attività, servizi e prodotti eco-sostenibili. Le
aziende che aderiscono a questi sistemi di gestione am-bientale devono includere gli obiettivi
ambientali nella loro “corporate governance”. Un sistema di acquisiti sostenibili fa parte della
gestione ambientale e sarà sempre mag-giormente auspicabile per il futuro.
4.2
Acquisti in forma pubblica
Gli acquisti nelle pubbliche amministrazioni sono soggetti a nome vincolanti, sia nazio-nali che
comunitarie, quali quelle che regolano il controllo del bilancio e la libera concorrenza. In particolare sono indirizzate ad azioni che prevedono all’utilizzo del denaro pubblico e prevengono
l’adozione di pratiche discriminatorie.
Le condizioni minime da adottare nell’ambito delle procedure d’acquisto al fine dell’osservanza
dei criteri ambientali sono di seguito descritte.
a) I responsabili degli acquisti nell’ambito del settore pubblico sono vincolati a degli obblighi
procedurali durante i processi d’acquisto
7
Linee guida per gli Acquisti Verdi
I requisiti delle direttive in materia di appalti fanno riferimento a leggi fon-damentali e comprendono il principio di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di libera concorrenza. Vi sono inoltre diverse direttive europee che completano il quadro giuridico di riferimento
per le procedure d’acquisto nel settore pubblico, tra le quali la Direttiva 2004/18/EC. Le disposizioni che disciplinano le procedure d’acquisto riguardano anche la scelta degli appaltatori e la
valutazione delle offerte.
Le disposizioni relative alle procedure d’acquisto sono applicabili a tutti i contratti pubblici di fornitura mentre i punti relativi al completamento/integrazione delle disposizione comunitarie si
riferiscono agli ordini d’acquisto che superano una certa somma (vedi il punto b) ed hanno lo scopo di aumentare la competizione tra gli acquirenti e ampliare i mercati a livello internazionale.
Così impostate, le procedure d’acquisto dovrebbero evitare azioni discriminatorie e garantire la
trasparenza dell’offerta incentivando gli acquirenti all’osservanza delle linee guida.
Le procedure devono essere applicate a tutti i livelli: statale, regionale, enti municipalizzati, enti di
diritto pubblico, enti di diritto privato a maggioranza di capitale pubblico o fondati per scopi di
interesse pubblico quali ospedali, imprese per lo smaltimento rifiuti o edilizia convenzionata, e più
in generale devono essere applicate da tutti gli organismi che non operano a scopo di lucro ma
nell’interesse della comunità pubblica.
b) Le aggiudicazioni devono avvenire tramite offerta pubblica e devono essere rese note a livello nazionale
Le disposizioni previste dai trattati dell’Unione Europea si applicano se l’assegnazione ha un valore che si colloca al di sotto della soglia economica stabilita, al fine di garantire trasparenza e visibilità nelle procedure oltre che una concorrenza leale tra i fornitori in gara. Procedure d’acquisto
restrittive o preventivamente negoziate sono ammesse solo in determinate circostanze, stabilite
dalla normativa nazionale (vedi paragrafo 3.1)
c) Gli ordini pubblici che superano in valore una certa soglia devono essere banditi pubblicamente all'interno dell’ Unione Europea
I dipartimenti pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dalle direttive europee che
richiedono un bando di gara pan-europeo di acquisizione per i contratti di appalti, fornitura e
servizi pubblici i cui importi superano le soglie indicate nella legislazione che sono regolarmente
aggiornate.
d) La considerazione degli aspetti ambientali nell’ambito delle procedure d’acquisto è coerente
e conforme alla legislazione sia nazionale che europea
La direttiva 2004/18/EC fornisce il contesto giuridico per includere gli aspetti ambientali nelle
procedure di aggiudicazione di beni o di fornitura servizi, sebbene vi siano diverse possibilità per
inserire tali aspetti nelle procedure stesse (vedi i paragrafi da “e” a “g”).
Strumenti quali le etichette energetiche ed ambientali, possono essere presi in considerazione al
fine dell’aggiudicazione, mentre eventuali costi supplementari generati dalla compatibilità ambientale sono in linea di principio accettati se ad essi corrispondono risparmi futuri realizzabili nel
8
Linee guida per gli Acquisti Verdi
medio-lungo periodo.
L’acquirente è inoltre libero di fissare i criteri di accettazione, purché conformi sia alle disposizioni
previste dai Trattati che ai principi di obiettività, trasparenza e di non discriminazione, principi
peraltro alla base di qualsiasi gara d’appalto pubblico nazionale o pan-europea, rendendo quindi
le procedure interne simili a quelle pan-europee.
e) Gli aspetti ambientali nell’ambito delle procedure di appalto dei servizi
Le specifiche riguardanti gli aspetti funzionali di beni e servizi – le cosiddette performance – permettono l’inclusione di criteri ambientali. I requisiti richiesti per le prestazioni devono essere coerenti con l’assegnazione e formalmente dichiarati nel documento relativo all’aggiudicazione. La
non conformità con uno dei criteri previsti per l’assegnazione provoca l’esclusione automatica
dalla gara.
All’interno di una gara d'appalto che tiene conto degli aspetti ambientali, specifici processi produttivi (per esempio elettricità verde da fonte rinnovabile) possono essere resi obbligatori per
definire i requisiti del prodotto richiesto. L’etichettatura obbligatoria, quale per esempio
l’etichettatura energetica comunitaria, può essere direttamente inclusa quale requisito. Etichette
o marchi volontari di tipo energetico o ambientale possono essere utilizzati per verificare i requisiti prestazionali, ma altri metodi di verifica della conformità ai criteri richiesti devono tuttavia essere accettati.
f) Aspetti ambientali nei criteri di approvazione
I criteri di selezione richiesti rappresentano lo strumento per la valutazione dell’offerta più vantaggiosa e di tutela dell’acquirente (per esempio lo schema gestione ambientale) e devono essere
specificati nel bando di gara, con il loro livello di importanza, al fine di assicurare il principio di non
discriminazione fra gli offerenti. Lo stesso vale per i criteri ambientali.
Anche specifici requisiti ambientali possono essere inclusi nel bando: per esempio una bassa potenza assorbita dalle apparecchiature per ufficio di pari costo o una bassa emissione di CO2 (dovuta all’utilizzo di elettricità verde) . I criteri ambientali dovrebbero tenere conto degli obiettivi definiti da ciascuna istituzione in merito alla tutela dell’ambiente.
g) Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
La valutazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa può seguire due proce-dure. Prendere in considerazione l’offerta “più economica” che risponde ai requisiti stabiliti del bando, oppure scegliere l’offerta più vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo. In questo secondo
caso vanno considerati i costi relativi al ciclo di vita del prodotto o servizio (costo consumo energetico, manutenzione, eliminazione e smaltimento). La seconda delle due possibilità previste per
la determinazione di un’offerta economicamente vantaggiosa è quella consigliata, poiché grazie
alla considerazione del rapporto costi-benefici risponde maggiormente alle esigenze delle pubbliche autorità.
9
Linee guida per gli Acquisti Verdi
5.
Metodi e procedure per gli acquisti
I diversi metodi di aggiudicazione sono applicabili in funzione del prodotto e del suo valore, in
questo modo vi sono diverse possibilità di integrare criteri ambientali nelle procedure d’acquisto.
Tali procedure vengono di seguito schematizzate per mostrare, in ogni singola fase, la possibile
integrazione con i criteri ecologici. Sono inoltre riportate ulteriori considerazioni sulle procedure
aperte.
5.1
Metodi d’acquisto
I responsabili degli acquisti pubblici devono attenersi ai requisiti stabiliti nelle procedure
d’acquisto e ai termini contrattuali che sono inclusi nelle disposizioni nazionali in materia. Se gli
ordini hanno importi superiori alle soglie stabilite sono invece vincolati alla normativa europea
sugli acquisti, che richiede l’osservanza delle procedure pan europee.
Le disposizioni europee relative ai bandi di gara prevedono tre tipi di procedure: proce-dura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata.
a) Procedura aperta
Di regola le gare per gli appalti pubblici devono essere rese note pubblicamente e quindi
l’acquirente è tenuto a pubblicizzare a livello europeo la sua domanda. Tutti gli appaltatori interessati a partecipare alla gara potranno liberamente sottoporre la loro offerta affinché sia salvaguardato il principio di libera concorrenza. Gli eventuali criteri ambientali possono essere inclusi
nel bando di gara conformemente al quadro giuridico di riferimento.
b) Procedura ristretta
La procedura ristretta è ammessa solo in determinate condizioni e si verifica solo quando un numero limitato di aziende è invitato a partecipare alla gara. Sono quindi procedure ristrette quelle
in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare
un’offerta. Il gruppo dei partecipanti può essere determinato ex-ante, tramite una dichiarazione
d’interesse, o grazie agli strumenti previsti dalle regole sulla competizione pubblica, per restringere il numero dei concorrenti do-po la verifica dei requisiti richiesti. In ogni caso dovrà essere
richiesta la partecipazione di tre-cinque possibili candidati. Come per la procedura aperta anche
per quella ristret-ta valgono le stesse regole in merito all’introduzione di criteri ambientali.
c) Procedura negoziata
Sono procedure negoziate quelle in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più le condizioni del contratto.
Nell’ambito della procedura negoziata l’acquirente è libero di scegliere la procedura d’acquisto,
purché rispetti i vincoli imposti dalle direttive europee. In questo caso la pubblicazione del bando
e la competizione tra le aziende è facoltativa. La definizione dell’incarico deve essere negoziata
con le aziende selezionate e solo in alcuni casi precisi è possibile prendere in considerazione una
singola offerta. La posizione in graduatoria deve garantire comunque sia la competizione che la
trasparenza delle procedure di assegnazione
10
Linee guida per gli Acquisti Verdi
5.2
Procedura d’acquisto
Una descrizione schematica delle possibili procedure per l’acquisto di beni e servizi è riportata
nella Figura 1.
Figura 1: Procedure di acquisto in una gara d’appalto pubblica
5.3
Criteri e requisiti energetici ed ambientali
L’avvio della procedura di acquisto implica la definizione dei requisiti
che vengono introdotti come criteri per la valutazione del prodotto
offerto.
Questi criteri vengono definite ambientali anche se spesso riguardano anche le prestazioni energetiche di un prodotto.
L’analisi delle etichette energetiche e ambientali attualmente in vigore ha permesso la selezione dei requisiti e dei criteri applicati ai prodotti oggetto di queste Linee
Guida.
Le etichette europee vengono usate come strumenti complementari per la riduzione del consumo
energetico dei prodotti ed aiutare i consumatori nella scelta del prodotto nell’ambito delle offerte
ricevute. Le Linee Guida specifiche per ogni gruppo di prodotto contiene una descrizione di quelle
etichette che vengono usate come base per lo sviluppo.
11
Linee guida per gli Acquisti Verdi
5.4
Criteri ambientali nelle fasi del processo di acquisto
I criteri ambientali possono essere presi in considerazione e incorporati nelle varie fasi delle procedure d’acquisto (Figura 1) come qui di seguito riportato.
1.
Politica d’acquisto
E’ auspicabile sempre applicare i principi generali previsti dall’amministrazione pubblica in materia di acquisti prima che la gara d’appalto abbia inizio. La maggior parte delle disposizioni previste
dalle linee guida sono comunque già inserite nelle politiche aziendali di quelle aziende che considerano la tutela dell’ambiente tra gli obiettivi della loro politica interna. Il rispetto dei criteri ambientali ha più importanza nella fase di aggiudicazione in quanto testimone della volontà del
management aziendale di rispettare e tutelare l’ambiente.
2.
Analisi del reale fabbisogno dell’azienda
Qui viene valutata la reale necessità di acquisto di un’azienda. Sono quindi analizzate possibili
alternative all’acquisto immediato di un bene o servizio, quali per esempio scegliere la riparazione
di un vecchio apparecchio, il leasing di un nuovo prodotto o azioni di miglioramento dell’efficienza
e della compatibilità ambientale delle attività. La valutazione delle necessità effettive è infatti uno
dei punti più importanti di una effettiva politica di acquisto sostenibile.
3.
Disposizioni sull'acquisto
I requisiti tecnici, economici e ambientali devono essere specificati a livello delle procedure
d’acquisto aziendali. Le singole caratteristiche richieste devono essere correttamente specificate e
quantificabili economicamente. La semplice dicitura “ambientalmente compatibile” quale condizione per la prestazione è troppo poco specifica e permissiva. Indicatori ambientali più adeguati
possono per esempio essere valori approssimativi per consumo di energia e di acqua così come i
costi di smaltimento e di manutenzione. La rilevanza di ogni singolo criterio può essere ulteriormente enfatizzato per mezzo un sistema di “pesi”.
I criteri utilizzati per alcune etichette possono essere incorporati nelle disposizioni d’acquisto e
l’etichettatura obbligatoria può essere considerata quale requisito minimo o facoltativo. Nel caso
di etichette volontarie, solo la conformità ai relativi criteri può essere richiesta, sulla base del
principio di non-discriminazione.
Le procedure di acquisto dovrebbero anche contenere gli elementi base per la successiva valutazione dell’offerta più economicamente vantaggiosa. Ciò include gli schemi per un'analisi dei costi
di gestione e la valutazione dei costi di ciclo di vita.
4.
Gara d'appalto
Le direttive sugli acquisti e gli indicatori delle prestazioni potranno essere riportati sui documenti
del bando e specificati ove necessario. Potranno essere considerati sia i requisiti relativi alle caratteristiche di connessione in rete dei PC che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici. Fino a quando un numero limitato di criteri ambientali o energetici saranno presi in considerazione sarà possibile integrarli in modo relativamente semplice nelle attuali procedure di acquisto.
I criteri volontari possono essere derivati dalle etichette energetiche ed ambientali nazionali ed
12
Linee guida per gli Acquisti Verdi
europee oppure dal cosiddetto “GPP Toolkit”, lo strumento sviluppato dalla Commissione Europea per promuovere la diffusione degli acquisti verdi negli Stati Membri.
5.
Procedure d'aggiudicazione
La prima cosa da verificare è se l’offerta soddisfa tutti i requisiti minimi richiesti (criteri vincolanti).
L’offerta sarà valutata e analizzata affinché siano stati rispettati tutti i requisiti richiesti con il supporto dell’analisi dei costi operativi. I metodi di calcolo dei costi operativi e del consumo energetico sono specificati all’inizio del bando di gara.
Una procedura d’acquisto eco-compatibile è caratterizzata dall’attenta considerazione del criterio
“costi operativi” al fine di individuare e accettare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Per
confrontare le differenti offerte sono stati messi a punto e sono disponibili alcuni strumenti di
calcolo descritti in queste linee guida.
Un’altra possibilità di integrare i criteri ambientali o energetici è quella di includere nel bando di
gara criteri sia facoltativi che obbligatori, affinché l’offerta sia accettata solamente dopo aver
verificato la corretta presenza di tutti i criteri obbligatori e solo successivamente vengano valutati
quelli opzionali presentati, per ottenere il massimo rapporto qualità/prezzo e quindi identificare
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
5.5
Valutazione delle offerte
Deve essere scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa che soddisfa tutti i requisiti richiesti.
Il costo del ciclo di vita (qui in particolare i costi energetici e quelli per la riduzione della emissione
in atmosfera di CO2) e il prezzo d’acquisto rappresentano il primo passo per la valutazione
dell’offerta più vantaggiosa da un punto di vista economico in un’ottica che vede la tutela ambientale al primo posto (Figura 2).
Figura 2: Valutazione dell’offerta secondo le diverse procedure
Offerta
Esame della conformità ai
criteri obbligatori
Analisi dei costi globali
(costo del ciclo di vita)
Selezione dell‘offerta
economicamente più
vantaggiosa
Esame della conformità ai
criteri obbligatori
Analisi dei costi globali
(costo del ciclo di vita)
Esame della
conformità ai criteri
facoltativi
Valutazione degli aspetti
economici ed ambientali
Selezione dell‘offerta
economicamente più
vantaggiosa
13
Linee guida per gli Acquisti Verdi
Il Costo del Ciclo di vita del prodotto in relazione alla capacità economica dell'azienda acquirente
rappresenta un valido supporto per una condotta professionale sostenibile.
Costo del Ciclo di VIta/Life Cycle Cost
l'efficienza economica di un'offerta non dipende solamente dal prezzo di acquisto del bene/servizio ma anche dai cosiddetti costi operativi. Per il corretto confronto far le offerte il prezzo
d'acquisto. i costi operativi e quelli dell'eventuale smaltimento vanno considerati per l'intera
durata della vota utile del bene/servizio.
Strumenti di calcolo sono disponibili per i diversi prodotti per valutare l'efficienza economica delle
offerte. Per un utilizzo ottimale di questi strumenti questi fattori vanno considerati:
−
i valori del consumo massimo di energia nelle varie modalità operative (se esistenti) che dovranno essere richieste al fornitore
−
l'uso effettivo durante l'anno per le diverse modalità operative (se esistenti), che vanno se
possibile misurate o stimate in modo empirico ma appropriato
−
−
il tasso di sconto effettivo dell'investimento economico da applicare nel calcolo
eventuali disposizioni legislative o misure tecniche per la riduzione del consumo di energia o
di altre risorse
i costi di manutenzione (se esistenti) e quelli di smaltimento del bene a fine vita
−
Ulteriori criteri ambientali possono lo stesso essere inclusi nei bandi di gara, da un lato come criteri vincolanti (requisiti minimi) e/o dall’altro come criteri facoltativi al fine di conformarsi con la
politica aziendale di sostenibilità ambientale .
I criteri facoltativi sono considerati, in funzione della loro importanza, allo stesso modo del costo
del ciclo di vita al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La combinazione
di criteri obbligatori con quelli facoltativi è in generale utile cosi come mostrato nella Figura 2.
L’introduzione di criteri ambientali può essere possibile attraverso la definizione di criteri vincolanti e facoltativi, contribuendo a rendere l’offerta maggiormente appetibile:
a) Criteri Obbligatori: questi criteri devono essere inclusi nelle specifiche della prestazione richiesta e rispettati dall’offerente (per esempio la potenza assorbita di un’apparecchiatura elettrica).
La non osservanza di uno dei criteri vincolanti esclude l’offerta dal bando di gara. Questa procedura richiede una rigorosa conformità a tutti i criteri ambientali.
b) Criteri Facoltativi: questi criteri sono valutati con l’aiuto di un sistema di punti e considerati in
relazione agli altri criteri di assegnazione durante la fase di aggiudicazione. Il punteggio totale dei
criteri facoltativi rappresenta il grado di conformità requisiti ambientali quali la capacità di riciclo
e la compatibilità ambientale. Essi sono inclusi nella fase di valutazione dell’offerta a seconda
dell’importanza che è stata loro preassegnata. In questo modo sia gli interessi economici che
quelli ambientali possono essere contemporaneamente considerati.
14
Linee guida per gli Acquisti Verdi
In linea di principio la compatibilità ambientale può essere considerata un requisito sufficiente
all’aggiudicazione di una gara anche senza la conformità ai criteri vincolanti. In questo modo apparecchiature che non soddisfano determinati criteri obbligatori potrebbero essere comunque
acquistate se le loro caratteristiche di compatibilità aziendale sono convincenti. Tuttavia, adottando questo approccio, gli obiettivi aziendali non possono raggiungere un elevato grado di affidabilità.
6.
Le etichette energtiche ed ambientali utilizabili nel GPP
Nell’ambito degli strumenti volontari di politica ambientale volti alla comunicazione delle
prestazioni ambientali dei prodotti, la normativa internazionale ed europea utilizza il termine
etichetta o marchio (label) e dichiarazione (declaration) e distingue fra certificazioni di parte terza
relative a prestazioni ambientali, e dichiarazioni del produttore fornite sulla base di verifiche
condotte in proprio o da parte terza. Le etichettature e certificazioni di parte terza comportano il
riferimento a requisiti ambientali specificati e quindi la dichiarazione di livelli prestazionali del
prodotto corrispondenti a dati requisiti. La dichiarazione del produttore invece fornisce una
informazione su prestazioni ambientali senza entrare in merito alla rispondenza a requisiti.
Le etichette energetiche ed ambientali possono essere un valido supporto alle autorità pubbliche
e ai responsabili degli acquisti per definire i criteri da inserire nelle gare di appalto per prodotti
"verdi", tuttavia è importante chiarire le caratteristiche e le possibilità d'uso di ciascuna etichetta
nel processo di acquisto di beni e servizi. Poichè il rischio di un utilizzo non appropriato di tali
etichette è reale uno specifico paragrafo è stato inserito in queste Linee Guida.
6.1
Le etichette ambientali
Secondo la classificazione e descrizione delle etichette e delle dichiarazioni ambientali messa
apunto dalla ISO (International Standards Organisation) nella norma ISO 14020, si possono
distinguere tre tipologie di etichettature/dichiarazioni ambientali:
•
Etichette ambientali (Tipo I - ISO 14024:1999): concesse da un organismo indipendente a
seguito di verifica di conformità del prodotto per i criteri richiesti dall’etichetta stessa. Sono
etichette ecologiche volontarie sottoposte a certificazione esterna (o di parte terza) e sono
basate su un sistema multi-criterio che considera l’intero ciclo di vita del prodotto. I criteri fissano dei valori soglia, da rispettare per ottenere il rilascio del marchio. L’organismo Competente per l’assegnazione del marchio può essere pubblico o privato. Questo gruppo di etichette sono le più importanti per i responsabili degli acquisti perche basate su criteri ambiziosi di
qualità ambientale e vengono concesse ai prodotti migliori dello specifico segmento di mercato. I criteri sono di solito sviluppati attraverso una larga consultazione delle parti interessate e
tengono conto di tutti gli impatti negativi sull'ambiente.
•
Auto-certificazioni ambientali (Tipo II - ISO 14021:1999): informazioni ambientali da parte del
produttore e/o distributore senza una superviione indipendente. Sono etichette e
dichiarazioni ecologiche che riportano informazioni ambientali dichiarate da parte di
15
Linee guida per gli Acquisti Verdi
produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo
indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). La norma
prevede comunque una serie di vincoli da rispettare sulle modalità di diffusione e i requisiti
sui contenuti dell’informazione.
•
Eco-profili (Tipo III - ISO 14025:2006): informazioni standardizzate per uno specifico prodotto
con particolare enfasi sull’analisi del ciclo di vita. Sono dichiarazioni ecologiche che riportano
informazioni basate su parametri stabiliti che contengono una quantificazione degli impatti
ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolati attraverso un sistema LCA. Sono
sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di
esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” o EPD Environmental
Product Declaration.
Un quarto gruppo, definito "simile al tipo I" ha una procedura di verifica e certificazione simile a
quella delle eco-eticheyye ma è focalizzata su un singolo parametro (per es: consumo di energia,
foreste sostenibili, ecc).
6.2
L'etichetta energetica comunitaria
La Direttiva quadro 2010/30/UE è stata pubblicata nel maggio 2010 e contiene
alcune importanti novità rispetto alla precedente direttiva quadro 92/75/CEE:
-
l’estensione dello scopo dagli apparecchi domestici ai prodotti relativi
all’energia, cioè a quei prodotti che nella fase d’suo hanno un impatto diretto
o indiretto sul consumo di energia
-
una semplificazione procedurale: le misure di implementazione sono Regolamenti delegati, immediatamente applicabili a livello nazionale senza bisogno di trasposizione
-
nella nuova etichetta la scala da A a G esistente si amplierà con tre nuove classi: A+, A++ e
A+++, oltre alla classe “A”. La nuova etichetta energetica non potrà in principio indicare più di
sette classi energetiche, a meno che più classi siano ancora popolate e necessarie a qualificare
lo specifico prodotto, con tre possibili scenari: se un nuovo prodotto che utilizza meno energia
di quelli esistenti è classificato “A+” la classe énergetica meno efficiente sarà la “F”; se un
nuovo prodotto che utilizza meno energia di quelli esistenti è classificato “A++” la classe energetica meno efficiente sarà la “E”; se un nuovo prodotto che utilizza meno energia di quelli esistenti è classificato “A+++”, la classe energetica meno efficiente sarà la “D”
-
le pubblicità contenenti delle informazioni o prezzi legati all’energia dovranno includere un
riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto, permettendo così ai consumatori
di valutare anche i costi di utilizzo dei prodotti già al momento dell’acquisto
-
Il sistema dei colori, dal verde scuro per i prodotti più efficienti energeticamente al rosso per
quelli che consumano di più, verrà definito conseguentemente in modo che la classe di efficienza energetica più elevata sia sempre verde scuro e la più bassa rossa.
L’organismo competente, criteri, meccanismo di controllo, e oneri sono rimasti invariati. Il Comi-
16
Linee guida per gli Acquisti Verdi
tato Regolamentatore non è più attivo in quanto la Commissione ha ricevuto la delega dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Gli Stati Membri e le parti sociali sono consultate durante la fase
preparatoria in un Consultation Forum creato ad hoc.
7.
Istruzioni pratiche
L’efficienza energetica, le prestazioni funzionali, la qualità ambientale e gli altri criteri “verdi” possono essere utilizzati nelle procedure di acquisto sia come criteri minimi che come criteri opzionali, a seconda della procedura scelta:
−
i criteri minimi definiscono requisiti obbligatori che i prodotti offerti devono rispettare, pena
l’esclusione dalla procedura di gara;
−
I criteri opzionali sono invece volontari, ma portano punti aggiuntivi al prodotto offerto nel
caso si segua la procedura completa. I punti sono assegnati sulla base dell’importanza dei diversi aspetti dei prodotti da acquistare. Il numero massimo dei punti è 100 e si raggiunge
quando il prodotto offerto soddisfa tutti i criteri obbligatori ed opzionali.
Le Autorità pubbliche devono verificare la corrispondenza fra i requisiti tecnici richiesti e le caratteristiche del prodotto. Poichè se queste verifiche sono eseguite durante la procedura di gara esse
non possono essere ripetute durante l'esecuzione del contratto, è opportuno inserire nel contratto una clausola di prestazione con conseguenze positive/negative nel caso la verifica della prestazione sia positiva o negativa.
8.
Il PAN-GPP in Italia
Già dal 2003 la Commissione Europea invitava gli stati membri ad adottare dei Piani d’azione nazionali (PAN) sul GPP per assicurarne la massima diffusione. Il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ha adottato con D.M. 11 aprile 2008, G.U. n. 107
dell’8 maggio 2008 il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione (PAN-GPP)”.
Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione di requisiti di sostenibilità ambientale
nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base dei seguenti criteri:
•
riduzione dell'uso delle risorse naturali
•
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili
•
riduzione della produzione di rifiuti
•
riduzione delle emissioni inquinanti e riduzione dei rischi ambientali.
Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce obiettivi nazionali, identifica categorie di beni, servizi e lavori prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di
spesa. Ai fini degli obiettivi sopra indicati vengono istituiti due organismi:
17
Linee guida per gli Acquisti Verdi
•
Il “Comitato di Gestione”, cui è affidata l’attività di coordinamento e alcuni compiti tecnici,
composto dai rappresentanti dei tre Ministeri di riferimento (Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero
dell’Economia e delle Finanze), dell’ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da esperti di alcune ARPA,
da due rappresentanti delle regioni e di altre istituzioni nazionali (il MiPAAF e l’AVCP).
•
Il “Tavolo di lavoro permanente”, organo con funzioni prevalentemente consultive, composto
dai rappresentanti delle Regioni, dalle ARPA, dal gruppo di lavoro GPP del Coordinamento Agenda 21, dalle associazioni dei produttori, dai sindacati, dalle associazioni dei consumatori e
degli ambientalisti.
8.1
Obiettivi del PAN-GPP
Il PAN-GPP ha come obiettivo principale l’introduzione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle
procedure d’acquisto delle Pubbliche Amministrazioni. I CAM riportano delle disposizioni volte ad
indirizzare l’ente pubblico verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono
delle “considerazioni ambientali” collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto
dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto)
volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita
del servizio/prodotto.
I criteri ambientali minimi integrano i criteri di base del toolkit europeo e sono individuati fra i
criteri ambientali inclusi nelle eco-etichette già presenti sul mercato, fra fonti scientifiche esistenti
e attraverso indicazioni provenienti dalle parti interessate. La definizione dei CAM rientra fra i
compiti assegnati al Comitato di Gestione che, a tal scopo, istituisce dei gruppi di lavoro composti
da esperti e da referenti delle associazioni di categoria dei produttori. I documenti così elaborati
vengono sottoposti ad un confronto finale in seno al Tavolo di Lavoro Permanente prima della
condivisione formale con i Ministeri interessati. La procedura termina con l’adozione formale con
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
A tale obiettivo si associa la realizzazione di attività relative alla formazione e alla comunicazione
sui temi della sostenibilità.
8.2
Risultati raggiunti
A seguito dell’adozione del PAN GPP sono stati pubblicati i CAM per le seguenti categorie merceologiche:
1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
2. Arredi per ufficio
3. Aspetti sociali negli appalti pubblici
4. Carta
5. Cartucce per stampanti
6. Illuminazione pubblica
18
Linee guida per gli Acquisti Verdi
7. Pulizia e prodotti per l’igiene
8. Rifiuti urbani
9. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
10. Serramenti esterni
11. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
12. Tessili
13. Veicoli
14. Verde pubblico
I criteri per ciascuna tipologia di prodotto sono disponibili e scaricabili all’indirizzo:
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi.
La reale diffusione degli appalti verdi in Italia è stata misurata fino al 2014 dall’AVCP: è stato infatti istituito il monitoraggio dei dati sugli appalti pubblici da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (sistema SIMOG). In base alla comunicazione n. 115 del 19 maggio 2011 della stessa
Autorità le stazioni appaltanti sono tenute a fornire le indicazioni sull’applicazione dei criteri ambientali minimi. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 le competenze di monitoraggio sono passate all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).
8.3
Integrazione degli aspetti sociali nelle gare d’appalto
La necessità di passare dal concetto di “acquisti verdi” a quello di “acquisti sostenibili” è in linea
con il concetto generale di “sostenibilità” che deve essere inteso nei suoi tre aspetti costituenti:
ambientale, sociale ed economico. Perciò è in via di progressivo rafforzamento nelle esperienze
internazionali e comunitarie l’introduzione di criteri sociali negli appalti pubblici. L’applicazione
diffusa di pratiche di Sustainable Public Procurement è uno strumento utile a contrastare:
•
fenomeni di sfruttamento della forza lavoro, con conseguenti ingiusti arricchimenti a danno e
a lesione della dignità umana
•
effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire
la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale
•
le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel processo d'acquisto
•
identificare redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito
GPP
•
fenomeni di dumping basati su pratiche illegali
•
azioni di concorrenza sleale soprattutto da parte di alcuni Paesi
•
diffusione di sacche di povertà e degrado, con effetti negativi per l’economia generale nel
lungo periodo.
19
Linee guida per gli Acquisti Verdi
A livello nazionale, il Piano d’Azione sul GPP, coerentemente con gli indirizzi europei, richiama i
tre aspetti della sostenibilità, accogliendo l’obiettivo di tutela sociale. A questo proposito sono
state elaborate delle specifiche linee guida dal titolo: Guida per l’integrazione degli aspetti sociali
negli appalti pubblici, che sono state pubblicate con Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10
luglio 2012).
8.4
Aggiornamento 2013
Con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 aprile 2013 è entrato in vigore il primo aggiornamento del Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP). Questo documento aggiorna il Piano d’azione di cui al D.I. dell’11 aprile 2008, sostituendo in particolare l’ "Obiettivo Nazionale", "La procedura per la definizione dei CAM", "La gestione del PAN GPP" e le "Azioni
di supporto al Piano".
L’aggiornamento del PAN GPP stabilisce che entro il 2014, almeno il 50% degli appalti pubblici e
degli importi economici preveda l’applicazione di criteri ambientali. Tra le novità più significative
del Decreto vi è l’esplicitazione di fornire strumenti operativi utili a favorire la diffusione negli
appalti pubblici anche di criteri sociali. Inoltre si ribadisce l’opportunità delle Regioni di elaborare
un piano regionale per l’applicazione del PAN GPP e di prevedere che l’applicazione dei criteri
ambientali minimi possa essere una condizione per accedere a finanzianti regionali da parte degli
Enti Locali territoriali (Comuni, Province, Unioni di Comuni, etc.). Gli obiettivi del nuovo PAN prevedono, nello specifico:
•
un maggiore coinvolgimento delle Centrali di committenza nella predisposizione e nell'adozione dei CAM. Le stesse sono invitate, assieme alle Regioni, a contribuire alle azioni di comunicazione sul PAN GPP e sui CAM. E' inoltre previsto l'obbligo di comunicare la loro avvenuta
applicazione o l'eventuale mancata applicazione e, in quest'ultimo caso, i motivi ostativi di ordine tecnico
•
la promozione dell'uso di strumenti di analisi e valutazione del costo dei prodotti lungo il ciclo
di vita. Si ricorda a questo proposito che nella nuova proposta di Direttiva sugli appalti pubblici è prevista la sostituzione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso con quello del costo connesso al ciclo di vita del prodotto/servizio)
•
l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività di monitoraggio
•
il rafforzamento del ruolo delle associazioni di categoria nel processo di diffusione e promozione dei CAM presso gli associati, oltre che nel processo di definizione dei CAM, nonché il
coinvolgimento degli operatori economici nazionali nel processo di definizione delle proposte
europee dei criteri ambientali per gli appalti
•
una migliore divulgazione dei CAM verso i grandi enti (Università, CNR, ENEA, lSPRA, ecc.)
nonché campagne di comunicazione e promozione della conoscenza dei sistemi di ecoetichettatura
•
un maggiore supporto alle stazioni appaltanti per l’integrazione degli aspetti sociali, specie
sulle categorie di appalto più soggette al rischio di lesione dei diritti dei lavoratori.
20
Linee guida per gli Acquisti Verdi
Inoltre si prevede la possibilità di espandere i criteri ambientali ad altre categorie merceologiche,
quali attrezzature elettromedicali e prodotti utilizzati in ambito sanitario.
Infine, particolari prescrizioni riguardano le Regioni e gli enti locali:
•
le Regioni sono invitate a includere il GPP nella normativa regionale e settoriale e a valutare
l'opportunità di elaborare un piano regionale per l'applicazione del PAN-GPP. Tale piano dovrebbe inoltre prevedere prescrizioni specifiche per incentivare l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, ad esempio meccanismi premianti relativamente all'utilizzo di fondi comunitari o stabilire che l'applicazione almeno dei criteri ambientali sia condizione per accedere a
finanziamenti
•
gli Enti Locali sono incentivati ad adottare il GPP, specie se trattasi di enti dotati di Sistemi di
Gestione Ambientale (EMAS, ISO 14001) o che hanno intrapreso un percorso di miglioramento ambientale previsto dalle politiche di Agenda 21, al fine di confermare le proprie politiche e
i propri programmi agli obiettivi posti dal PAN-GPP.
9.
Bibliografia
Direttiva 2004/17/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:IT:PDF
Direttiva 2004/18/CE:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:IT:PDF
GPP toolkit
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Nuove direttive sugli acquisti pubblici
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/i
ndex_en.htm
EU Ecolabel
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
PAN-GPP
htthttp://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Acquisti_Ver
di.html&lang=it
Acquistare verde:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/handbook
Queste Linee Guida e ulteriore materiale per la formazione sulle categorie di prodotto analizzate dal progetto ProcA possono essere consultate e scaricate dal sito:
www.gpp-proca.eu/it
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