N. 71680 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. – UFFICIO IX IL DIRIGENTE VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione”; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (pubblicato nella G.U. n. 239 del 12.10.2000), recante “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, con il quale, in relazione all’esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui trattasi, sono state quantificate in lire 4.200 milioni le risorse finanziarie da trasferire alle regioni per spese di funzionamento; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 27 del 2.2.2001), recante “ Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili”, ed in particolare l’art. 2, con il quale sono state ripartite (tabella A) tra le regioni le risorse finanziarie (lire 4.200 milioni) individuate dall’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, di cui lire 192.807.512 a favore della regione Sardegna; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della ripartizione di cui alla Tabella A) allegata al medesimo decreto, devono essere trasferite alle stesse ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti; VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2004 (pubblicato nella G.U. n. 222 del 21 settembre 2004), recante “Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici, a favore degli invalidi civili, alla regione Sardegna, ai sensi dell’art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare l’art. 2, il quale dispone che ai fini dell’esercizio delle funzioni in questione sono trasferite alla regione Sardegna, a decorrere dal 1° agosto 2004, le risorse finanziarie quantificate nell’importo annuo complessivo di euro 99.576,77 (lire 192.807.512) così come individuate nella Tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore di invalidi civili; Fed. amm.vo 2014/Invalidi Civili/ Sardegna 3° trimestre 2 CONSIDERATO che le risorse finanziarie come sopra individuate risultano iscritte per l’anno finanziario 2014 sul cap. 2856 dello stato di previsione di questo Ministero (Missione: 3; Programma: 4; u.v.p. 2.2); CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativi ad erogazioni a favore di enti pubblici, possono essere assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo; VISTI i decreti n. 25921 del 24 marzo 2014 e n. 46896 del 27 maggio 2014, con i quali si è provveduto ad assumere l’impegno dell’importo complessivo di euro 49.788,00 (= 1/2 di 99.576,77 arrotondato all’euro intero, da conguagliare sull’ultima trimestralità), per le risorse iscritte per l’anno 2014 sul cap. 2856/Mef, nonché ad autorizzare il conseguente pagamento del medesimo importo a favore della regione Sardegna in relazione al finanziamento, per il primo e secondo trimestre 2014 delle funzioni alla stessa conferite in materia di concessione di trattamenti economici in favore di invalidi civili, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 30 luglio 2004; RITENUTO che, per le finalità di cui trattasi, sia necessario provvedere all’impegno dell’importo di euro 24.894,00 (= 1/4 di 99.576,77, arrotondato all’euro intero), da assegnare e corrispondere in favore della regione Sardegna per il terzo trimestre 2014; VISTA la determina del 18 marzo 2014 con cui l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha delegato, tra l’altro, al dirigente dell’Ufficio IX dello stesso Ispettorato Generale, la gestione degli impegni e pagamenti, senza limiti di spesa, del capitolo 2859 piano di gestione 1; VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”; VISTO il D.M. 27 dicembre 2013, concernente “ Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016”; VISTO l’art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all’obbligo di effettuare la verifica indicata all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rientrando tra le fattispecie (rapporti nell’ambito della Pubblica Amministazione) per le quali questo Dipartimento, d’intesa con gli uffici dell’area Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ha espresso l’avviso di esclusione con la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 9 agosto 2008); CONSIDERATO, inoltre, che il pagamento di cui trattasi è stato inserito nel piano finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 6, comma 11-quater del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n.64; AUTORIZZA: l’impegno ed il pagamento in favore della regione Sardegna dell’importo di euro 24.894,00, quali risorse finanziarie relative al terzo trimestre 2014 per l’esercizio delle funzioni in materia di concessione di trattamenti economici in favore di invalidi civili, mediante accreditamento sulla contabilità speciale infruttifera alla stessa regione intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari e imputazione dell’onere a carico del cap. 2856 Fed. amm.vo 2014/Invalidi Civili/ Sardegna 3° trimestre 3 iscritto nello stato di previsione del finanziario 2014 (u.v.p. 2.2). Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo di competenza. Roma, 11 settembre 2014 IL DIRIGENTE F.to Marasco Fed. amm.vo 2014/Invalidi Civili/ Sardegna 3° trimestre
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