Alternativi, sono possibili nuovi target di clientela

ASSET
FUND REVOLUTION
di Nunzia Melaccio
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Alternativi, sono possibili
nuovi target di clientela
inalmente, è proprio il caso di dirlo, anche l’Italia
ha la sua regolamentazione di attuazione della Direttiva in materia di gestori di fondi alternativi, l’ormai nota AIFMD. Il quadro normativo, a dir la
verità, è in buona parte ancora da completare: mentre sono definitive dal 9 aprile le modifiche al TUF,
il decreto ministeriale che sostituirà l’attuale D.M.
228/99 in materia di criteri a cui devono conformarsi i fondi comuni di investimento e le numerose
norme secondarie delegate alla Banca d’Italia e
alla Consob sono, invero, ancora pendenti. Certo
è che entro il prossimo 22 luglio 2014 l’Italia dovrà
completare il proprio piano di trasposizione e
quindi i prossimi mesi si prevedono particolarmente caldi sia per i consulenti, già impegnati ad
analizzare ed interpretare le nuove norme ed in trepida attesa di quelle che verranno, sia i gestori consapevoli che il contesto normativo è portatore di
opportunità, così come di possibili nuove pressioni
competitive. Non a caso, proprio il tema distributivo è centrale nell’ambito dell’attuazione dell’
AIFMD. Si rammenta che è da tempo chiarito che
tutti i gestori italiani che gestiscono fondi di investimento alternativi (o, in breve, FIA, definizione
che include i fondi speculativi, i fondi riservati e i
fondi non armonizzati) e che saranno riconosciuti
come autorizzati ai sensi della AIFMD potranno
beneficiare della possibilità di offrire i propri FIA
Il futuro contesto normativo
è portatore di opportunità per i gestori,
ma anche di pressioni competitive
all’interno dell’UE previa notifica alla Consob. Il
target degli investitori dovrà essere quello degli investitori professionali. Nel concreto: banche, imprese di investimento, assicurazioni, SGR e OICR,
fondi pensione, altri investitori istituzionali, altri
istituti finanziari autorizzati o regolamentati, i negoziatori in conto proprio, gli agenti di cambio, le
grandi imprese nonché i clienti privati che soddi-
sfano i requisiti imposti dalla Direttiva Mifid per
poter essere trattati come clienti professionali su richiesta. Le nuove disposizioni del Testo Unico, deliniano tuttavia altre possibilità distributive che
potrebbero risultare di particolare interesse anche
per i gestori alternativi europei. Il Testo Unico delega, all’art. 39, al MeF l’individuazione delle ulteriori categorie di investitori non professionali a cui
i FIA italiani riservati, ma anche i FIA (riservati)
europei gestiti da un gestore UE autorizzato ai sensi
della Direttiva AIFM potranno essere offerti. Nel
concreto, il nuovo Testo Unico lascia intendere che
i suddetti FIA potrebbero, previa la procedura di
notifica che andrà stabilita dalla Consob, sentita la
Banca d’Italia, essere oggetto di offerta in Italia
anche nei confronti di un più ampio target
di clienti rispetto a quelli già inclusi nella definizione di investitore professionale ai sensi della Direttiva MIFID.Tuttavia, l’apprezzamento della reale
portata di questa previsione sarà possibile solo dopo
l’emanazione del decreto ministeriale ed un’attenta
analisi dei casi, altamente possibili, di disallineamento e coordinamento delle definizioni operanti
a livello nazionale e quelle operanti a livello europeo (si pensi ad esempio, ai FIS Lussemburghesi, ai
PIF Maltesi e ai QIF irlandesi - tutti potenzialmente FIA con offerta riservata - per cui ciascuna
disciplina nazionale fornisce una propria definizione di target ammissibile di clientela). Per i FIA
che, invece, intendono essere offerti alla clientela al
dettaglio italiana, non inclusa nella definizione di
investitore professionale o nelle categorie che saranno individuate dal decreto ministeriale emanato
ai sensi del citato art. 39, il nuovo TUF prevede, per
i FIA italiani, l’obbligo di adozione del prospetto
informativo e l’espletamento di un’apposita procedura di notifica nei confronti della Consob, per i
FIA UE, un’apposita procedura di autorizzazione
(che, rispetto alla notifica, riconosce alle autorità
competenti maggior discrezionalità di giudizio e
valutazione del merito) i cui dettagli saranno chiariti da apposito regolamento anch’esso da adottarsi
dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.
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