faq - giugno 2014 - n°01 - Ordine degli Architetti di Forlì/Cesena

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER ARCHITETTI
RACCOLTA PRINCIPALI QUESITI
GIUGNO 2014 - N°01
1. D: Quanti crediti devo accumulare nel primo triennio 2014/2016?
R: Nel primo triennio - considerato come periodo transitorio - ogni Professionista dovrà
acquisire almeno 60 cfp con un minimo di 15 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi
per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei
Compensi professionali. È strettamente necessario rispettare il numero minimo annuo di
crediti e pertanto non sarà possibile concentrare tutti i crediti lo stesso anno.
2. D: Quanti crediti devo accumulare nei trienni successivi, dunque una volta che
l'aggiornamento professionale sarà andato a regime?
R: Nei trienni successivi ogni Professionista dovrà conseguire 90 crediti: di questo monte
crediti l’iscritto ha l’obbligo di acquisire un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti
formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento sui temi della
Deontologia e dei Compensi professionali.
3. D: Cosa succede se non raggiungo nei tempi stabiliti il numero minimo dei crediti?
R: Il mancato raggiungimento del numero minimo dei crediti formativi costituisce illecito
disciplinare.
4. D: Come si acquisiscono i crediti?
R: In termini generali, solo gli eventi, i seminari e i corsi formativi che hanno ottenuto
il preventivo riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi
validi. Per sapere se un evento è stato accreditato, occorre chiedere all'ente che ha erogato la
formazione protocollo e data della comunicazione CNAPPC di riconoscimento dei crediti.
5. D: Come posso essere aggiornato relativamente agli eventi formativi che danno
crediti?
R:
Consultando
il
sito
dell’Ordine
al
seguente
indirizzo
http://www.fo.archiworld.it/OFO/Engine/RAServePG.php/P/25122OFO0606
6. D: Quali sono i criteri di scelta delle tematiche sui quali ogni professionista potrà
concentrare il proprio percorso di aggiornamento professionale?
R: Ogni iscritto può scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze ed interessi
professionali, le attività di aggiornamento professionale che preferisce. Le Linee Guida
definisce sette aree tematiche oggetto dell'attività formativa.
7. D: Come posso materialmente scegliere gli eventi formativi?
R: Scegliendo tra l’offerta che tutti gli Ordini degli Architetti in Italia e lo stesso CNAPPC
stanno predisponendo.
8. D: Anche i neoiscritti devono assolvere l’obbligo dell’aggiornamento professionale?
R: Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
prima iscrizione all’Ordine.
9. D: Come ricevo l’attestato di partecipazione per corsi organizzati dall’ordine?
R: I partecipanti ai corsi organizzati dall’Ordine, riceveranno via mail gli attestati e a breve
verranno inseriti e caricati nell’area riservata del singolo architetto.
10.
D: I corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., etc.) rilasciano crediti formativi?
R: Il Consiglio Nazionale Architetti si è assunto la responsabilità di definire in via risolutiva la
questione, riconoscendo anche ai corsi in oggetto i crediti formativi professionali per l'attuale
triennio nella seguente misura: 15 CFP per corsi da 120 ore e 10 CFP per corsi integrativi di
40 ore (1 cfp per ogni modulo di 4 ore).
11.
D: Sono un dipendente pubblico iscritto all’Ordine. A chi e come devo
presentare il piano formativo che il mio Ente ha predisposto?
1/3
R: Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle linee guida, in attuazione dell’art. 7
del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione
dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in
termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle linee
guida.
12.
D: Una volta ottenuto l’esonero dall’obbligo formativo in quanto “iscritto che
non esercita la professione neanche occasionalmente per 3 anni” e decorso il triennio,
dopo qualche anno si torna a esercitare nuovamente l’attività, che succede?
R: L’esonero dall’obbligo formativo vale fino al permanere dei requisiti che avevano
comportato l’approvazione della domanda di esonero da parte di un iscritto. La richiesta di
esonero andrà rinnovata ogni anno e, dal momento in cui si esercitasse nuovamente l’attività
professionale, ricomincerà l’obbligo di aggiornamento professionale e di formazione.
13.
D: In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l’iscritta
dallo svolgimento dell’attività formativa?
R: Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti fino a un terzo con un anno di
esonero. E’ comunque garantito il diritto all’aggiornamento online e a quelle iniziative alle quali
l’iscritta riterrà opportuno partecipare. Le linee guida non specificano nel dettaglio quale
periodo è possibile essere esonerati, si presume che tale periodo inizi o comprenda la nascita
del bambino, ciò in sintonia con le normative vigenti in ordine alla maternità.
14.
D: Se partecipo ad eventi accreditati dall’ordine degli ingegneri o Collegio dei
Geometri, posso ricevere crediti?
R: Attualmente no, gli iscritti a qualsiasi ordine degli architetti pianificatori e paesaggisti
possono ottenere crediti solo partecipando a corsi accreditati al CNAPPC.
15.
D: Sto svolgendo un master, è possibile richiedere crediti formativi?
R: Per master universitario di primo e secondo livello è possibile chiedere il riconoscimento dei
crediti formativi. Ovviamente il master dovrà avere come oggetto le aree tematiche dell'attività
formativa come disposte dalle nuove linee guida aggiornate al 22 gennaio 2014 punto 3. In
particolare al punto 5.3 delle linee guida è specificata tutta la descrizione dei crediti che
possono essere richiesti per ogni anno di master.
Per il riconoscimento dei crediti servirà della documentazione in carta semplice che certifichi lo
svolgimento del master, il tutto inviato mediante pec o protocollato direttamente alla segreteria
ed indirizzato al Presidente e ai consiglieri dell'Ordine di appartenenza.
16.
D: Sto partecipando ad un corso organizzato da un ente formativo, il mio
Ordine mi riconosce i crediti? Quali sono le condizioni affinché ciò avvenga?
R: Se il corso ha ottenuto il riconoscimento dei crediti da CNAPPC, tali crediti vengono
riconosciuti anche dal nostro ordine previo invio di documentazione che provi la sua
partecipazione all'evento, locandina dello stesso e necessariamente anche la certificazione di
CNAPPC che ha ottenuto l'ente organizzatore o quantomeno gli estremi della nota CNAPPC
con n° di protocollo e data di emissione. La autoce rtificazione dei crediti, redatta su apposito
modello che presto verrà predisposto, con eventuale documentazione integrativa richiesta,
deve essere inviata tramite pec o protocollata direttamente in segreteria dell'ordine
all'attenzione del presidente e consiglieri assieme alla documentazione relativa ad altre attività
formative svolte, nel mese di gennaio e entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
17.
D: Non ho partita iva (sono impiegato), non sono iscritto a inarcassa e non
esercito di conseguenza la libera professione. Avrei la possibilità di fare una C.I.L per
me medesimo e solamente in questa occasione. Decadono a quel punto i requisiti per
ottenere l'esonero?
R: Le linee guida indicano come condizione per l'esonero anche il non esercitare l'attività per
almeno tre anni. La firma di una cil è a tutti gli effetti lo svolgimento dell'attività professionale,
al di là del numero di pratiche presentate o dell'identità del committente, in quanto riguarda lo
scenario lavorativo degli architetti.
2/3
18.
D: Posso riconoscere i crediti per corsi o eventi a cui ho preso parte prima del
01/01/2013?
R: La formazione continua è entrata in vigore con una fase sperimentale dal 2013, pertanto i
corsi o eventi frequentati prima del 01/01/2013 non sono riconosciuti nell’ambito
dell'aggiornamento professionale continuo obbligatorio degli architetti.
19.
D: Se ho partecipato ad eventi dopo il 01/01/2013 non organizzati dall’ordine
ma da enti terzi, posso ricevere i crediti?
R: Gli eventi a cui si è preso parte dopo il 01/01/2013, possono permettere di ottenere crediti
ma tali crediti devono essere certificati presentando all'ordine la richiesta inviata
dall'ente organizzatore del corso a CNAPPC oppure inviando il numero di protocollo del
CNAPPC con la certificazione dei crediti. Se il corso non ha ottenuto la certificazione dei
crediti da CNAPPC non è possibile, da parte dell'ordine, riconoscere crediti.
20.
D: Come e quando devo comunicare all’ordine di appartenenza la
partecipazione ad eventi organizzati da altri enti che hanno regolarmente ottenuto la
certificazione dei crediti da cnappc?
R: La certificazione dei crediti formativi è onere del singolo iscritto e va inviata, in unica
soluzione entro il febbraio dell'anno successivo all'anno oggetto di certificazione,
allegando elementi descrittivi delle attività formativa, la documentazione che attesti la
presenza all’evento e la certificazione di CNAPPC che ha ottenuto l'ente organizzatore o
quantomeno gli estremi della nota CNAPPC con n° di protocollo e data di emissione.
La autocertificazione dei crediti, redatta su apposito modello che presto verrà predisposto, con
eventuale documentazione integrativa richiesta, deve essere inviata tramite pec o protocollata
direttamente in segreteria dell'ordine all'attenzione del presidente e consiglieri assieme alla
documentazione relativa ad altre attività formative svolte.
L'ordine è chiamato ad un controllo a campione ed alla archiviazione e conservazione
delle certificazioni al fine di consentire l'aggiornamento periodico della storia formativa degli
iscritti.
21. D: La formazione professionale potrà essere assolta da un qualsiasi ente
accreditato o partecipando ad eventi organizzati da altri ordini professionali?
R: I crediti formativi professionali si possono ottenere partecipando a qualsiasi evento
organizzato da altri Ordini territoriali o enti accreditati su tutto il territorio nazionale, a
condizione che sia stata già avanzata o ottenuta la certificazione dei crediti del suddetto
evento a CNAPPC. Nel caso in cui l'evento NON sia accreditato da CNAPPC, non le può
essere riconosciuto alcun credito.
22.
D: Posso avere il riconoscimento dei crediti per la visita ad eventi come ad
esempio il Salone del Mobile o il SAIE?
R: la generica visita ad esempio al Salone del mobile o al SAIE, non consente il
riconoscimento di crediti formativi, è ragionevole ipotizzare che queste mostre possano avere
alcuni eventi al suo interno accreditati dall’ordine provinciale di competenza, specifiche
mostre, seminari, convegni, dibattiti ecc.; la partecipazione a tali eventi, che è ragionevole
ipotizzare abbiano ottenuto l'accreditamento dal CNAPPC (o che sia in fase di rilascio),
consente il riconoscimento di crediti formativi con rilascio di attestato da parte dell’ordine di
competenza.
23.
D: Sono iscritto all’ordine e svolgo attività di insegnamento, posso essere
esonerata dall’obbligo della formazione continua? Oppure posso avere dei crediti per
l’insegnamento che svolgo?
R: Attività lavorative, quindi a pagamento, come può essere l’attività di docente, non rientrano
nelle attività che possono avere un riconoscimento crediti.
Aggiornato al Giugno 2014
La Commissione Formazione
3/3