LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI PER LE VIOLAZIONI DELLE MISURE DI CONTROLLO: IL CASO IRAN Vicenza, 13 giugno 2014 Avvertenza Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell’Unione europea e italiana riguardanti la materia degli embarghi commerciali e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative. 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 2 Contenuti I regimi di export control Apparato sanzionatorio Fattispecie di reato in dettaglio: dual use Il caso Iran: apparato sanzionatorio divieti oggettivi divieti soggettivi transazioni finanziarie aggiornamento normativo 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 3 I regimi di export control Prodotti a duplice uso (Reg. (CE) 428/2009) [in revisione- COM(2014) 244 final, The Review of export control policy: ensuring security and competitiveness in a changing world] Sostanze chimiche pericolose (Reg. (UE) n. 649/2012) Armi (Legge n. 185/1990) Restrizioni commerciali specifiche o generali, oggettive e soggettive [Afghanistan, Bielorussia, Congo (Repubblica Democratica del), Corea (Repubblica Democratica Popolare di), Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Guinea (Repubblica di), Guinea-Bissau (Repubblica di), Iran, Iraq, Liberia, Libia, Moldova, Myanmar/Birmania, Siria, Somalia, Sudan, Sudan meridionale, Tunisia, Ucraina, Zimbabwe] Beni culturali (Reg. (CE) n. 116/2009) 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 4 I regimi di export control (segue) Droghe e sostanze psicotrope (D. Lgs. n. 50/2011) Materiali e sostanze radioattive (Direttiva 29/96/Euratom) Rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006) Alimenti e additivi alimentari (Reg. (CE) n. 882/2004) Mangimi (Reg. (CE) n. 178/2002) Organismi geneticamente modificati (Direttiva 2001/18/CE e Reg. (CE) n. 1946/2003) Medicinali per uso umano e veterinari (Direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE) Merce protetta dalla convenzione di Washington che protegge la specie della flora e della fauna selvatiche a rischio di estinzione (Reg. (CEE) n. 338/1997) 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 5 I regimi di export control (segue) Sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti ed apparecchiature che dipendono da tali sostanze) (Reg. (CE) n. 1005/2009) Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (Reg. (CE) n. 1236/2005) Prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto (Reg. (CE) n. 1523/2007) Prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluororati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas (Reg. (CE) n. 842/2006) Merce contemplata dal regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Reg. (CE) 1005/08) 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 6 Apparato sanzionatorio Generale: illecito amministrativo di ‘infrazione ai divieti di importazione e di esportazione’ esportazione (Regio decreto legge n. 1923/1926): sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire duecentomila (euro 103,29) e non superiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28), oltre la confisca della merce falsità falsità ideologica commessa da privato in atto pubblicopubblico- Articolo 483 codice penale (vedi dichiarazione doganale richiamata nella casella 44 del DAU): reclusione fino a 2 anni uso e occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (Articolo 648 bis codice penale)? concorso nel reato responsabilità amministrativa prevista dal D. lgs. n. 231/2001 (Art. 483 c.p.- reato presupposto) sanzioni doganali: errori dichiarativi- TULD 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 8 Apparato sanzionatorio Speciale (esempi): D. Lgs. n. 96/2003 (dual use) Legge n. 185/1990 (beni strategici classificati come materiali d’armamento) D. Lgs. n. 200/2011 (sostanze chimiche pericolose) D. lgs. n. 26/2013 (gas fluorurati ad effetto serra) Legge n.189/2004 (pelliccia di cane e di gatto) Legge n. 150/1992 (fauna o flora protetta dalla Convenzione di Washington) Ecc. ecc. 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 9 Fattispecie di reato in dettaglio: dual use Art. 16 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 96 (violazioni in materia di operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso + assistenza tecnica riguardante taluni fini militari + internet): internet reclusione fino a sei anni, multe fino a 250.000 euro e confisca dei beni oggetto delle operazioni [norma a più fattispecie] Esportazione (definizione): Codice Doganale Comunitario- Reg. (CEE) n. 2913/1992 Destinatario del precetto: rappresentante legale dell’ente, questione della delega “esimente”. Cfr. Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818 Elemento soggettivo: errore su norma extrapenale e ignoranza scusabile della legge penale. Cfr. Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 9 Il caso Iran Regolamento (UE) n. 267/2012 e s.m.i. Caratteristiche: non vi è embargo commerciale export control su beni duali + altri proliferanti + altri non legati alla proliferazione ma alla dotazione di risorse (cfr. sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-348/12 P, Consiglio dell’UE c. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., par. 83: la commercializzazione di attrezzature e di tecnologie essenziali destinate all’industria del gas e del petrolio poteva essere considerata quale sostegno alle attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran) restrizioni relative ai trasferimenti di fondi 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 10 Il caso Iran: apparato sanzionatorio Non applicabilità norma sanzionatoria D. Lgs. n. 64 del 14 maggio 2009, connessa al Reg. (CE) n. 423/2007, abrogato Quadro delle sanzioni applicabili alle violazioni delle misure restrittive: margini di opinabilità Rischio di una qualificazione penalistica della fattispecie, con le conseguenze in materia di competenza di indagine, poteri investigativi e procedibilità, oltre a D. lgs. 109/2007 e disciplina valutaria 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 11 Il caso Iran: apparato sanzionatorio. I divieti oggettivi Beni listati Allegati I, II, III Reg. (UE) n. 267/2012 e altri proliferanti (per i quali art. 4 Reg. (CE) n. 428/09): sanzioni dual use ex D. Lgs. n. 96/2003 Per i beni listati altri Allegati Reg. (UE) n. 267/2012 (dotazione di risorse): applicabilità D. Lgs. n. 96/2003: ? normativa generale 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 12 Il caso Iran: apparato sanzionatorio. I divieti soggettivi Art. 13 D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (congelamento congelamento di fondi e di risorse economiche): economiche) sanzioni per messa a disposizione di risorse economiche a soggetti listati sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Art. 5: sanzione civilistica della nullità Destinatari del precetto: aziende + banche Accertamento delle violazioni valutarie e applicazione delle sanzioni amministrative: D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario) Elemento soggettivo- Art. 3 Legge n. 689/1981: Per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. civ., Sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610). 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 13 Il caso Iran: apparato sanzionatorio. Transazioni finanziarie D. Lgs. n. 109/2007: sanzioni in capo alla banca Vigilanza prudenziale: sanzioni amministrative della Banca d’Italia per le violazioni da parte delle banche (sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’Art. 144 TUB) D. Lgs. n. 231/2007: Legge antiriciclaggio 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 14 Il caso Iran: aggiornamento normativo Articolo 11, comma 1, Legge di delegazione europea 2013: 2013 delega al Governo per l’adeguamento adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali Governo delegato ad adottare un decreto legislativo entro il 4 settembre 2014 previsione di misure sanzionatorie nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 13 Giugno 2014 La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni delle misure di controllo: il caso Iran 15 STUDIO LEGALE PADOVAN Foro Buonaparte,54 20121 Milano Tel.: +39 024814994 Fax: +39 0243981694 [email protected] www.studiopadovan.com
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