La certificazione degli EGE: lo schema SECEM

La certificazione degli EGE: lo schema SECEM
La nuova professionalità del futuro: best practice progettuali degli Esperti in Gestione dell’Energia certificati SECEM
Francesco Belcastro – SECEM
Fiera Milano, 9 maggio 2014
Chi è SECEM?
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE ‐ Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia ‐ associazione tecnico‐scientifica senza finalità di lucro il cui scopo è promuovere l’uso efficiente dell’energia e la sostenibilità ambientale.
Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” per operare come Organismo di Certificazione del Personale di parte terza per la figura dell’EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009.
SECEM certifica gli EGE solo in virtù del superamento di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE sugli energy manager. Gli EGE certificati da SECEM sono realmente degli esperti del settore energetico. Inoltre, per un aggiornamento continuo, grazie a FIRE, gli EGE certificati SECEM, avranno gratuitamente gli stessi servizi che la Federazione ha previsto per gli energy manager.
SECEM riconosce inoltre, su richiesta dell’ente erogatore, corsi di formazione sull’energy management.
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Chi è SECEM?
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE ‐ Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia ‐ associazione tecnico‐scientifica senza finalità di lucro il cui scopo è promuovere l’uso efficiente dell’energia e la sostenibilità ambientale.
Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” per operare come Organismo di Certificazione del Personale di parte terza per la figura dell’EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009.
SECEM certifica gli EGE solo in virtù del superamento di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE sugli energy manager. Gli EGE certificati da SECEM sono realmente degli esperti del settore energetico.
SECEM riconosce inoltre, su richiesta dell’ente erogatore, corsi di formazione sull’energy management.
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Chi sono i fornitori dei servizi energetici?
La direttiva 2012/27/CE art. 2 Definizioni:
comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale.
Il D. Lgs 115/08 che ha recepito la direttiva 2006/32/CE definisce all’art.2 tra i fornitori, oltre i Distributori di energia, i Gestori del sistema di distribuzione, le Società di vendita di energia al dettaglio:
Comma i) (ESCo) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.
Comma z) (EGE): soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.
Comma aa) (ESPCo): soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia.
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Quadro normativo europeo
JWG 3 CEN ‐ CENELEC
Benchmarking
ISO 9001
UNI CEI 11339
ISO 50001
UNI/TR 11428
EN 16247
EN 15900
ISO 14001
UNI CEI 11352
Parti 1, 2, 3, 4 e 5
ISO 22000
Appendici su ISO 50001 energy review, edifici, processi/servizi e trasporti
BS OHSAS 18001 9
9
9
9
9
ISO 50002 “Diagnosi Energetiche”;
ISO 50003 “Verifiche di conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono certificazioni di SGE”;
ISO 50004 “Sistemi di Gestione dell’Energia – Guida per l’implementazione, mantenimento e miglioramento del SGE”;
ISO 50006 “Misurazione delle prestazioni energetiche utilizzando i valori di riferimento e gli indicatori di prestazione energetici – Principi generali e guida”;
ISO 50015 “Misura e verifica delle prestazioni energetiche della organizzazione – Principi generali e guida”
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Le direttive europee e gli operatori
Direttiva 2002/91/CE art. 10 “Gli Stati membri si assicurano che la certificazione e l’elaborazione delle raccomandazioni che la corredano […] vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti ”
Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione “Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell‘efficienza energetica […]”
Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione ‐ 1. […] entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi con‐
nessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE
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Quadro normativo italiano
D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE) art. 16 ‐ Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI‐CEI, verranno definite:
9 una procedura di certificazione volontaria per le ESCO e per gli esperti in gestione dell'energia (Art. 16, comma 1),
9 una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e delle diagnosi energetiche (Art. 16, comma 2).
Guppo Gestione Energia UNI‐CEI
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Norma ISO 50001 sui Sistemi di Gestione
dell’Energia
D.Lgs. 115/08 art. 2 comma v) – “Sistema di gestione dell’energia”: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
La ISO 50001 ha come obiettivo la definizione dei requisiti di un sistema di gestione
energetica (SGE). Il rispetto di tali standard dimostra un impegno concreto volto alla razionalizzazione ed alla
gestione “intelligente” delle risorse energetiche. 8
Quali competenze? UNI CEI 11352:2010 sulle ESCO Attività peculiari che una ESCO deve offrire, oltre quelli previsti dalla EN 15900:
a.diagnosi energetiche;
b.verifica della conformità e messa a norma degli impianti;
c.elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico‐economica;
d.progettazione degli interventi da realizzare;
e.esecuzione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
f.conduzione degli impianti;
g.manutenzione ordinaria degli impianti;
h.monitoraggio domanda/consumo di energia;
i.presentazione di rapporti periodici al cliente;
j.supporto tecnico per l’acquisizione e/o gestione dei finanziamenti (bandi, incentivi, progetti europei) da parte del cliente, con garanzia dei risultati di miglioramento dell’efficienza energetica;
k.attività di formazione e informazione dell’utente;
l.certificazione energetica degli edifici.
5. Attività facoltative sono:
a.
b.
c.
d.
finanziamento dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica;
acquisto e fornitura dei combustibili e dell’energia elettrica necessari per l’erogazione del servizio;
sfruttamento delle FER, mirato al miglioramento dell’efficienza energetica;
manutenzione straordinaria del sistema di domanda e consumo di energia dei propri clienti.
Lista di controllo per la verifica dei requisiti di cui al punto 4:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
presenza nella ragione sociale della frase “servizi energetici”, o equivalenti; (per i TEE)
presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo delle attività elencate nel 4.3; conformità alla UNI EN 15900
aver effettuato almeno un contratto di servizio di efficienza energetica con garanzia di risultato con tutte le attività peculiari e primo ciclo di risultati ottenuti;
presenza di penali negli EPC nel caso di mancato raggiungimento dei risultati;
adeguata reportistica fornita al cliente.
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Rapporto tecnico UNI/TR 11428 “Gestione dell'energia ‐ Diagnosi energetiche“
Qualora il soggetto esecutore della diagnosi non sia una persona fisica, deve essere identificato un REDE. Il REDE deve possedere un’esperienza commisurata al tipo di diagnosi intrapresa.
EN 16247
Energy audit (part 1,2,3,4)
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L’evoluzione: da energy manager ad EGE
Obblighi su TEE e aud
??
Da energy manager ad EGE
Norma UNI CEI 11339:2009
Nuovi compiti:
•D.Lgs. 311/06 allegato I
•DM 21 dicembre 2007 •D.Lgs. 115/08 allegato II
EGE certificati SECEM
Progetto e‐Quem e nascita dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
(fonte: FIRE)
Legge 10/91 art.19 estende l’obbligo di nomina e ne definisce il ruolo
Nascita: Legge 308/82 art. 22 introduce l’obbligo di nomina per industria
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Il ruolo dell’energy manager
Un energy manager, come suggerisce il termine, ha il compito di gestire ciò che riguarda
l’energia all’interno di un’azienda o di un edificio, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.
Questo si traduce in un ruolo differente a seconda delle caratteristiche dimensionali della
struttura considerata:
nel caso di un’organizzazione complessa, l’energy manager sarà un dirigente alla
guida di un gruppo di persone di estrazione prevalentemente tecnica;
nel caso di aziende ed enti di piccole dimensioni si tratterà o di un consulente
esterno con competenze tecniche;
nel caso di una residenza, non essendo pensabile un consulente dedicato a causa dei
costi, la funzione può essere svolta da reti di supporto (e.g. associazioni di
consumatori, punti energia e agenzia, etc.) o da chi rilascia la certificazione energetica.
Nell’ultimo caso è più che altro un energy auditor, nel secondo in genere continua a mancare la parte gestionale e prevale l’aspetto tecnico.
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L’energy manager
La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta delle crisi energetiche degli anni ’70.
La legge 308/82 art. 22 obbligava la nomina dell’energy manager a carico di tutte le industrie con più di 1.000 dipendenti o consumi superiori a 10.000 tep/anno ma non ne definiva i compiti.
Con la legge 10/91 art.19, oltre al settore industriale, si estende l’obbligo di nomina a tutti i soggetti consumatori di energia abbassando per questi ultimi la soglia (1.000 tep) e si prevedono sanzioni.
9Funzioni del responsabile secondo la legge 10/91:
•
•
•
individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia;
assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;
predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo dello
Stato.
9Prestazioni energetiche degli edifici ‐ D.Lgs. 192/05 all. I, c. 15 (DPR 59/09 art. 4 comma 25)
9Titoli di efficienza energetica ‐ DM. 21/12/07 art.7, c. 1 e DM 28/12/2012
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9Contratti servizio energia ‐ D.Lgs. 115/08 all. II, punto 4 , c. 1
L’energy manager ai sensi della legge 10/91
Essendo una figura di supporto al decisore, è preferibile che alle competenze tecniche di base associ la capacità di comunicare con figure dai profili molto differenti (decisori, tecnici, ragionieri, e così via) i fondamenti in materia di analisi e finanziamento di investimenti.
L’energy manager può essere un dirigente interno o un consulente esterno all’organizzazione.
(circolare MICA 219/F del 2 marzo 1992)
Chi può essere nominato
Il comma 17 della circolare 219/F indica, come figura ideale, un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell’energia, dotato di conoscenze tecniche nel settore in cui opera la sua organizzazione, esperienza nel campo degli studi di fattibilità, buona conoscenza delle tecnologie avanzate e di una conoscenza organizzativa della propria struttura.
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Chi . . . : Le nomine del responsabile
della legge 10/91
15
15
Progetto e‐Quem: la nascita dell’EGE
Il Progetto e‐Quem (e‐Qualification of the energy manager) rientrava nel Programma Equal, gestito in Italia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed era mirato a promuovere la sperimentazione di approcci e politiche innovativi per contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza sul mercato del lavoro.
La strategia di azione del progetto era fondata su tre punti: qualificazione dell’offerta professionale; sistema di certificazione delle competenze degli energy manager,
un processo di formazione continua on line. 16
Indagine FIRE sulle barriere all’efficienza energetica
Nonostante le premesse e i vantaggi, le buone pratiche dell ’ efficienza
energetica non sono diffuse quanto potrebbero.
Le barriere non economiche principali:
mancanza di conoscenza, informazioni e sensibilità,
limitata comprensione delle opportunità offerte da EPC e da FTT;
secondarietà rispetto al core business (costi energetici bassi);
professionalità e qualificazione degli operatori;
attitudini e comportamenti;
filiera non sviluppata adeguatamente;
complessità delle soluzioni;
vincoli legislativi e autorizzativi;
accesso agli incentivi;
sistema del credito non maturo.
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Il superamento di queste barriere è fondamentale per raggiungere gli obiettivi
previsti e superarli.
La FIRE ha attivato nel 2011 un tavolo di lavoro sul tema delle barriere e degli
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incentivi per presentare proposte alle istituzioni competenti.
Conclusioni (2/2)
1) Un certificatore energetico non è un EGE
Un EGE può essere un certificatore energetico
2) Un energy auditor non è un EGE
Un EGE può essere un energy auditor
3) Un energy manager può essere un EGE
Un EGE può essere un energy manager (possono essere la stessa
figura)
1) EGE non è solo un consulente esterno ma può esserlo
anche un dipendente
1) Non si diventa EGE (o energy manager) partecipando ad un
corso formativo
2) Non esiste un albo per gli EGE (o energy manager), ci sono
degli elenchi/registri (o il libro degli energy manager)
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18
L’elenco degli energy manager nominati secondo art. 19 legge 10/91
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19
Obiettivi UE al 2020
(fonte: FIRE)
* Gli obiettivi sono vincolanti
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Indagine FIRE sulle barriere all’efficienza energetica (2011)
Nonostante le premesse e i vantaggi, le buone pratiche dell’efficienza energetica non sono diffuse quanto potrebbero.
Le barriere non economiche principali:
mancanza di conoscenza, informazioni e sensibilità,
limitata comprensione delle opportunità offerte da EPC e da FTT;
secondarietà rispetto al core business (costi energetici bassi);
professionalità e qualificazione degli operatori;
attitudini e comportamenti;
filiera non sviluppata adeguatamente;
complessità delle soluzioni;
vincoli legislativi e autorizzativi;
accesso agli incentivi;
sistema del credito non maturo.
Il superamento di queste barriere è fondamentale per raggiungere gli obiettivi
previsti e superarli.
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Alcuni aspetti importanti
Gli interventi di efficientamento energetico si differenziano da quelli sulle fonti rinnovabili per i
seguenti punti:
•
la complessità rende l’efficienza “tecnica” e quindi difficile da spiegare e da
comprendere per i decisori;
•
l’efficienza si integra con gli usi finali, le prestazioni (degli impianti e degli involucri
edilizi) dipendono dall’uso;
•
le prestazioni di una singola tecnologia possono essere negative se
installata/regolata male o se inserita nel contesto sbagliato, per cui sono richiesti
operatori qualificati;
•
non è sempre facile misurare il risparmio energetico conseguito;
•
molti soggetti, anche aziende, non ragionano in termini di investimento;
•
per questi motivi molti interventi sono anche difficili da finanziare, se confrontati con
quelli sulle fonti rinnovabili, nonostante le prestazioni economico-finanziarie migliori.
Occorrono dunque comunicazione, formazione e nuovi modelli di distribuzione e vendita
(se si può comprare un telefonino o un televisore con un finanziamento, si può fare un
investimento in efficienza).
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Chi/Quali/Come: fornitori dei servizi energetici
Chi sono questi fornitori? Figure descritte nella legislazione nazionale ed europea
Quali competenze devono possedere tali operatori?
Capacità e compiti sono definiti nelle norme tecniche
Come procedere alla valutazione di tali figure per fornire una garanzia del risultato al cliente finale?1
Qualificazione
Accreditamento
Certificazione
N.B.1 Differenziare le tre procedure e capirne le rispettive valenze, diventa fondamentale per definirne l’importanza.
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Quali competenze? UNI CEI 11339:2009 sugli EGE 24
Quali competenze? UNI CEI 11339:2009 sugli EGE 4. Sono pertanto compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare;
implementazione di una politica energetica dell'organizzazione;
realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009;
contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;
analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle F.E.R.;
analisi tecnico‐economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici;
elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia; definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi;
applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale; reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
pianificazione dei sistemi energetici;
pianificazione finanziaria delle attività;
gestione del progetto. 25
Quali competenze? UNI CEI 11339:2009 sugli EGE 5. Le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti: 9l'EGE, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia dell’organizzazione, ivi compreso un programma di gestione dell’energia, conformi alla EN 16001:2009;
9conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili;
9conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici;
9conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti;
9conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), nonché
della valutazione dei rischi di progetto;
9conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti.
9conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita.
9conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing. 9conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. 9conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia.
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Procedure di valutazione secondo la UNI CEI 11339
6. Modalità di valutazione
Schema di certificazione secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO 17024
(fonte: FIRE)
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Perché l’esigenza di una norma?
Energy manager nominato (art.19 Legge 10/91)
(non sono definite la capacità o i requisiti)
Esperto in Gestione dell’Energia
(definiti i compiti e le competenze nella UNI CEI 11339)
EGE certificato da OdC accreditato
(SECEM è stato il primo OdC accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della UNI CEI 11339)
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L’Esperto in Gestione dell’Energia
I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali dell’esperto in gestione dell’energia, sia come proprio addetto che come consulente esterno sono soprattutto: 9
Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell’energia; 9
ESCO – Società di servizi energetici;
9
Organismi bancari e finanziari; 9
Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders; 9
Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell’accesso agli incentivi; 9
Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali; 9
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi appropriati e per le attività
di controllo, di verifica e in generale di attuazione della normativa; 9
Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore; 9
Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare volontariamente un Sistema di Gestione dell’Energia.
29
Come procedere alla valutazione degli EGE
Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione ‐ 1. Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettiva e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE
Come procedere alla valutazione di tali figure per fornire una
garanzia del risultato al cliente finale?1
Qualificazione
Accreditamento
Certificazione
N.B.1 Differenziare le tre procedure e capirne le rispettive valenze, diventa fondamentale per definirne l’importanza.
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Come … : accreditamento I soggetti certificatori per gli APE
Alcuni requisiti per essere iscritti agli elenchi regionali:
Diploma di Laurea o Laurea specialistica in Ingegneria
Diploma di Laurea o Laurea specialistica in Architettura
Diploma di Laurea specialistica in Scienze Ambientali
Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
Diploma di Laurea in Scienze Forestali
Diploma di Perito Agrario
Diploma di Perito Industriale
Diploma di Geometra
Diploma di Agrotecnico o Agronomo laureato
Diploma di Laurea specialistica in Chimica
Diploma di Laurea specialistica in Fisica
Ordine degli Ingegneri di Vicenza sostiene che: “Solo gli ingegneri in possesso di laurea quinquennale, conseguita con il vecchio ordinamento sono in possesso dei due requisiti di competenza (edifici e impianti) […]. La legge prevede che nel caso un tecnico sia abilitato solo alla progettazione di edifici o solo alla progettazione di impianti, l’attestato può essere rilasciato a firma di due tecnici con competenze complementari”
Legenda: Per diventare tecnico certificatore energetico: [1] è sempre obbligatorio frequentare un corso di qualificazione; [2] il corso non è obbligatorio per i tecnici competenti in materia di progettazione di edifici e impianti iscritti ad un Ordine o Collegio professionale; [3] il corso è obbligatorio per altre figure tecniche.
Oggi il rif. Nazionale è il DPR 75/13
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Fonte: rapporto 2012 CTI
Come … : qualificazione
installatori e manutentori delle FER Qualificazione operatori FER art.15 D.Lgs. 28/11 e Allegato IV
Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, […] come stabilito al punto 4 dell’allegato 4 al D.lgs. 28/2011. Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a valle di un Modulo unico propedeutico.
Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica.
Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:
9
20 ore per il modulo comune; 9
60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso.
La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER.
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Fonte: Linea guida Conferenza Regioni e Province autonome
Come … : Certificazione – ESCO ed EGE
Si parla di CERTIFICAZIONE quando è presente una parte terza che non può essere chi ha un “interesse” nell’ambito specifico (per esempio, nel caso dell’art. 15 del D.Lgs. 28/11, non possono essere l’ente di formazione, l’associazione di categoria degli installatori, le imprese produttrici di una tecnologia e neppure l’ENEA se prenderebbe parte alla formazione).
Si parla di QUALIFICAZIONE EQUIVALENTE quando non esiste l’ente terzo ma ci sono regole ben definite ed eventualmente accettate a livello nazionale.
Dichiarazione di parte terza: quando a certificare le competenze della persona è un organismo di certificazione (di parte terza appunto) accreditato da ACCREDIA
SECEM è organismo di parte terza accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 per la certificazione delle competenze dell’EGE secondo la norma UNI CEI 11339. 33
Chi rilascia la certificazione per gli EGE?
La certificazione di parte terza può essere rilasciata da qualunque struttura
ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex‐Sincert) secondo la norma ISO 17024, rispettando i requisiti indicati della UNI‐CEI 11339. La FIRE, per rispondere alle esigenze del mercato, ha attivato una struttura
interna, il SECEM per il riconoscimento degli EGE.
www.secem.eu
Ad oggi: 99 gli EGE certificati mentre 121 i certificati emessi. Prossima sessione d’esame: 8 luglio a MILANO
SECEM è stato il primo OdC accreditato da
Accredia ad operare sulla UNI CEI 11339
Info: e-mail [email protected] - tel. 06 3048 3626
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La certificazione degli EGE: lo schema SECEM
* La certificazione è VOLONTARIA, è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal titolo di studio conseguito e che possono accedere alla procedura di valutazione dei titoli ed alle prove di esame. * Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché occorre procedere ad un nuovo esame con presentazione di eventuali crediti. * La certificazione SECEM garantisce che il soggetto certificato gode di una preparazione di alto profilo. * Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe):
* Settore industriale (Agricoltura e pesca, Industria manifatturiera, Industria dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale);
* Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Amministrazione, Commercio, Servizi pubblici e privati in generale
Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso le successive fasi così articolate:
Istruttoria; Valutazione; Delibera; Rilascio; Rinnovo.
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Certificazione SECEM: requisiti minimi di accesso
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SECEM: valutazione, delibera e rilascio
Criteri di valutazione finale ‐ La votazione finale è il risultato della somma dei punteggi attribuiti ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale. I punteggi massimi da assegnare nella procedura di valutazione dei titoli e delle prove di esame sono riepilogati nella tabella seguente:
Legenda: a) Esperienza professionale
b) Titoli posto universitari
c)
Diplomi e attestati oltre 40 ore
d) Altri corsi di formazione
Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la valutazione dovrà raggiungere un punteggio complessivo finale uguale o maggiore a 70 punti.
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SECEM: valutazione titoli ed esame
La sequenza temporale prevede prima la valutazione dei titoli, l’esecuzione della prova scritta, la prova orale, ed infine l’attribuzione del punteggio complessivo con la dichiarazione di superamento della procedura di valutazione. La valutazione dei titoli e gli esami verteranno sia sugli ambiti di conoscenza comuni per le due Classi, sia su quelli specifici per
la Classe prescelta.
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Riconoscimento corsi SECEM
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Perché SECEM?
* Con il processo di certificazione si verificano le competenze e le capacità della figura professionale attraverso una serie di fasi: verifica dei requisiti minimi, valutazione dei titoli posseduti, superamento della prova di esame (scritto e orale) e rilascio della certificazione. * SECEM certifica come esperti solo soggetti con almeno tre anni di esperienza, al contrario di altri organismi, in quanto ritiene che un esperto non possa essere tale solo in virtù di titoli di studio e un anno di esperienza non può essere sostituito da un corso di formazione.
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Perché SECEM?
* Inoltre gli EGE certificati SECEM, grazie a FIRE, per un aggiornamento continuo, avranno gratuitamente gli stessi servizi che la Federazione ha previsto per gli energy manager.
* Visibilità tramite il sito SECEM con un’area dedicata “Trova un EGE” o in eventi organizzati dalla FIRE, quali conferenze o seminari tecnici.
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Nuova direttiva sull’efficienza energetica 2013/27/CE
Art. 5 – Enti pubblici
A partire “dal 1° gennaio 2014, il 3% della superficie utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di EP stabiliti” e obbligo di acquisti di prodotti, di servizi, edifici ad alta efficienza energetica (art.6)
Art. 8 Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit
energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e/o: 9
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati [ …]
9
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti […] … Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività.
Le imprese non PMI dovranno essere soggette ad audit energetici (a partire dal 5/12/2015 e ogni 4 anni) o all’applicazione di un Sistema di Gestione dell’Energia, entrambi effettuati da una parte terza.
Art. 18 Servizi energetici
Promozione dei servizi energetici e facilitazione di accesso delle PMI al mercato, sviluppo di marchi di qualità, pubblicazione elenchi dei fornitori di servizi energetici qualificati/certificati, offerta di EPC tipo e informazioni su best practice (con analisi costi benefici con LCA)
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Norma sulle ESCO- UNI 11352:2014
Appendice A. Lista di controllo per la verifica della capacità.
La presenza nell’organigramma di un responsabile certificato da un OdC
accreditato in conformità ai requisiti della UNI 11339 (EGE) permette di considerare
già verificate alcune capacità :
9Organizzativa: per la capacità amministrativa, legale, contrattuale per la
predisposizione, negoziazione e definizione dei EPC
9 Diagnostica: per la capacità di svolgere diagnosi energetiche ed analisi tecnicoeconomiche, monitoraggio, misure e per la capacità di verificare l’aggiornamento della
legislazione e della normativa tecnica vigente;
9Progettuale: per la capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi;
9Gestionale: per la capacità di realizzare e/o gestire un sistema di gestione dell’energia
basato sulla ISO 50001
9Economico e Finanziario: per le competenze economiche e finanziarie, con adeguata
conoscenza dei mercati energetici, dei prezzi dei beni e servizi
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Bozza D.Lgs. recepimento EED 2013/27/UE
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1.Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità̀ ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. 2.Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3. Art. 18 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
1.ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento), sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità̀ alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche. 6.I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
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“Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi […] È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato
[…] La vera crisi e l’incompetenza […] Il più grande inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita ai propri problemi […]
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”
Albert Einstein Da “Il mondo come io lo vedo”
A voi alcuni quesiti
Può un Esperto in Gestione dell’Energia avere accesso alle procedure di certificazione con minimo due anni (per laurea tecnica di 5 o 3 anni) e la partecipazione ad un corso obbligatorio?
Un anno di esperienza può essere sostituito partecipando ad un corso formativo di 40 ore?
Una Grande Esperienza può essere definita tale con soli 5 anni di esperienza specifica?
Può infine l’esperienza contare solo come pre‐requisito e dunque la valutazione finale per l’Esperto in Gestione dell’Energia basarsi solo sul risultato della prova d’esame?
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SECEM‐ Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management
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Tel. 06 30483947
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