CHIARIMENTI RELATIVI AL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Servizi tecnici relativi alla redazione di relazioni geologiche e geotecniche, rilievo storicocritico, progetto preliminare, progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento di “ripristino con miglioramento sismico della Residenza Municipale sita in C.so Guercino a Cento FE a seguito degli eventi sismici del maggio 2012”, in ottemperanza con quanto prescritto nell’Ordinanza n°14 del 24/02/2014 e ss. mm.ii del Presidente Commissario Delegato Emergenza Sisma Regione Emilia-Romagna CUP: F36D13000570002 CIG : 5739651DD4 Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 22/05/2014 Richiesta 1 In riferimento al bando in oggetto la presente per chiedere se si tratta di un refuso la specializzazione richiesta per l'ingegnere indicata al punto III.3.1) pag 7/11 del bando: b) ingegnere (opere di ingegneria relative al ciclo delle acque) Risposta 1 E’ da considerare un refuso la specializzazione richiesta per l'ingegnere al punto III.3.1) pag 7/11 del bando, ossia “b) ingegnere (opere di ingegneria relative al ciclo delle acque)”. La corretta indicazione dei requisiti professionali e abilitativi, richiesti è quella riportata al punto 2.4 a) del Disciplinare (pag. 15). Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 30/05/2014 Richiesta 2 Relativamente al bando in epigrafe sono a porre i seguenti quesiti: 1. L’elenco dei servizi espletati è da riferirsi solo a lavori pubblici o anche privati? 2. Per un RTP in costituendo serve il Curriculum Vitae? 3. Serve elenco incarichi secondo allegato “N” DPR? 4. Relativamente all’Elenco degli ultimi 5 esercizi finanziari questi devono essere riferiti al quinquennio 2008-2012 oppure 2009-2013? Questo perché l’ultima dichiarazione disponibile è quella relativa al 2012, a meno che gli studi commerciali non abbiano fatto l’invio anticipato per la scadenza IVA dell’anno 2013, dalla quale può essere desunto il volume di affari. A questo punto per il quinquennio 2009-2013 si riuscirebbe ad avere solo gli ultimi 4 esercizi e non 5. 5. L’indicazione del subappalto deve essere estesa alle indagini geologiche, prove sismiche, e prove sui materiali? 6. Per lavori eseguiti a cavallo del decennio, iniziati prima e terminati nell'arco temporale competente cosa fare? Risposta 2 - Rettifica 1. L'elenco dei servizi espletati può riferirsi sia a lavori pubblici che privati, 2. Per l'RTP serve solo quanto richiesto nel disciplinare di gara (riportato nei nostri modelli allegati), 3. Gli incarichi svolti da inserire nel modello E sono quelli di cui al Disciplinare di gara punto 2.3. b1) e c1), 4. Indicate gli ultimi 5 anni disponibili (con autocertificazione che attesti che quelli riportati sono gli ultimi 5 disponibili), 5. L’indicazione del subappalto non deve riguardare “indagini e prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione” nè “prove di laboratorio connesse” in quanto queste, previ accordi con il progettista, verranno affidate direttamente dalla stazione appaltante. 6. Possono essere inseriti i lavori iniziati prima ma terminati nell'arco temporale competente. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 04/06/2014 Richiesta 3 Con riferimento al punto 3 del Disciplinare di Gara “Contenuto della prima busta interna <Offerta Tecnica>”, chiedo se al punto “1 - Qualità della Professionalità desunta da tre progetti analoghi”, si intendono un totale di tre schede o tre schede per ogni categoria dei servizi di cui al punto VI.3), lettera o) del bando di gara. Risposta 3 Sono richieste tre schede complessive. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 04/06/2014 Richiesta 4 Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, ed in particolare ai requisiti richiesti nel bando di gara stesso, si chiede se il disciplinare di gara, nella parte in cui si legge “Alla gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g), ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.”, ammette alla gara anche società di capitali di cui al capo VI del titolo V del libro quinto del codice civile (e cioè società a responsabilità limitata) operanti nel settore dei servizi di ingegneria relativi a costruzioni civili ed industriali, diverse da società di ingegneria, ma strutturate come quest’ultime. Risposta 4 Sono ammesse alla partecipazione tutte le forme società operanti nel settore dei servizi di architettura e ingegneria, a condizione che soddisfino i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando e nel Disciplinare di gara. Richiesta chiarimenti Pervenuta via pec in data 05/06/2014 Richiesta 5 1. Visto il Disciplinare di gara, al punto, 2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni. Il concorrente deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1) :a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al punto III.3.1) del bando di gara, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: a.6) un restauratore per interventi di restauro di superfici decorate di beni architettonici (articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 1 del d.m. n. 86 del 2009, art. 202 del D.Lgs. n. 163 del 2006); si chiede se i requisiti relativi al punto a.6) del restauratore, dato atto che a tutto oggi non esistono né ordini, né albi, né altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, possono essere dimostrabili per mezzo del possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Qualifica di restauratore beni culturali in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 1 del d.m. n. 86 del 2009, tramite un attestato di qualifica professionale e lo svolgimento di attività di restauro qualificata con responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi di restauro. 2. Visto: il disciplinare di gara al punto III.3.1) informazioni relative ad una particolare professione, lettera d) un restauratore (art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004; art. 1 del d.m. n. 86 del 2009; art. 202 del d.P.R. n. 207 del 2010) ed il Disciplinare di gara, al punto, 2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni, a.6) un restauratore per interventi di restauro di superfici decorate di beni architettonici (articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 1 del d.m. n. 86 del 2009, art. 202 del D.Lgs. n. 163 del 2006); si chiede, in caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese, se è possibile inserire un operatore economico (società di capitali S.R.L.) di Restauro Artistico in possesso delle certificazioni richieste dalle normative vigenti (OS2A e certificazione di qualità ISO 9001:2008) in cui l’Amministratore unico ed il Direttore Tecnico della stessa ha anche i requisiti di Restauratore in conformità alle disposizioni di cui all’art. 182 del D.Lgs. 42/04 e o all'art. 1 del d.m.n. 86 del 2009 o all'art. 202 del d.p.r. n. 207 n. 207 del 2010, e quindi indicare come mandante concorrente la società di capitali indicando il restauratore nella persona fisica dell’amministratore unico e direttore tecnico della medesima società. 3. Visti: il bando di gara, al punto VI.3) Informazioni complementari, lettera f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006) e di indicare la presenza di un tecnico laureato abilitato alla professione da meno di 5 anni (art. 253, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010), e il Disciplinare di gara, al punto 5.1. Raggruppamenti temporanei: lettera a) la stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all’articolo 261, comma 7, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui agli operatori economici raggruppati non è richiesto il possesso di un quota minima di requisiti economico-finanziari e tecnici; si chiede se nel caso specifico di cui al punto, 2.4, del disciplinare di gara, lettera a.6) restauratore si debba indicare le quote di partecipazione e le parti di servizi affidati o se è sufficiente indicare il nominativo del restauratore o altro. Risposta 5 1. I requisiti relativi al restauratore possono essere dimostrabili per mezzo del possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Qualifica di restauratore beni culturali in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 1 del D.M. n. 86 del 2009, tramite un attestato di qualifica professionale e lo svolgimento di attività di restauro qualificata con responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi di restauro. 2. In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese è possibile inserire un operatore economico (società di capitali S.R.L.) di Restauro Artistico in possesso delle certificazioni richieste dalle normative vigenti (OS2A e certificazione di qualità ISO 9001:2008) in cui l’Amministratore unico e Direttore Tecnico della stessa ha anche i requisiti di Restauratore in conformità alle disposizioni di cui all’art. 182 del D.Lgs. 42/04 e o all'art. 1 del D.M. n.86 del 2009 o all'art. 202 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e quindi indicare come mandante concorrente la società di capitali indicando il restauratore nella persona fisica dell’amministratore unico e direttore tecnico della medesima società. 3. E’ sempre necessario indicare le quote di partecipazione e le parti di servizi affidati per tutte le professionalità individuate. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 05/06/2014 Richiesta 6 Con riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: relativamente ai requisiti del restauratore, a pagina 15 del disciplinare di gara al capo 2.4 punto a.6 si fa riferimento all'art. 202 del D.P.R. n. 207/2010. Tale articolo riguarda in realtà la "Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale" che non sembra quindi attinente all'attività di restauro. Si chiede pertanto se il riferimento normativo esatto non sia invece l'art. 202 del D.P.R. 163/2006. Risposta 6 Relativamente ai requisiti del restauratore il riferimento normativo esatto è l'art. 202 del D.Lgs. 163/2006. Richiesta chiarimenti Pervenuta via pec in data 05/06/2014 Richiesta 7 Avendo provveduto prima dell’annullamento della gara precedente al pagamento del tributo AVCP pari a 20,00 €, chiediamo quale sia la procedura per pagare la differenza considerando che il nuovo tributo ammonta a 35,00 €. Risposta 7 Il pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è legato a uno specifico CIG. Avendo dovuto annullare la precedente gara e con essa il relativo CIG, è risultato necessario richiedere un nuovo CIG identificativo per la gara in oggetto. Pertanto il nuovo contributo è da versare per intero. Richiesta chiarimenti Pervenuta via pec in data 05/06/2014 Richiesta 8 1. Al punto 3 del disciplinare di gara si legge: “Gli interventi illustrati devono essere relativi a lavori della classe e categoria che qualifica il lavoro per il quale devono essere affidati i servizi di cui alla presente gara, in quanto di maggiore importo quelle indicate al punto VI.3), lettera o), del bando di gara, fermo restando che la valutazione tenderà a privilegiare gli interventi che contengano anche lavori delle altre classi e categorie tra quelle indicate”. Dunque il concorrente dovrà presentare due progetti analoghi di classe e categoria Ig indipendentemente dall’importo della stessa anche in assenza delle altre classi e categorie? 2. Si chiede conferma che il sopralluogo effettuato per la precedente gara dal medesimo oggetto poi annullata venga considerato valido anche per la presente gara. Risposta 8 - Rettifica 1. Il concorrente dovrà presentare due progetti analoghi che contengano necessariamente lavori di classe e categoria “Ig” indipendentemente dall’importo della stessa. La valutazione tenderà comunque a privilegiare gli interventi che contengano anche lavori delle altre classi e categorie tra quelle indicate. 2. Come chiaramente riportato sul profilo del committente all’atto di annullamento della precedente gara, il sopralluogo già effettuato per il quale è stato rilasciato Attestato dall’Amministrazione viene considerato valido anche per la presente gara. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 04/06/2014 Richiesta 9 1. Il capogruppo dell’RTP può richiedere l’avvalimento dei requisiti economico-finanziari e tecnici senza possedere una quota minima degli stessi? 2. Il requisito del personale tecnico medio annuo può essere interamente dimostrato da impresa mandante? Cosa si intende per personale tecnico? 3. E’ possibile integrare/modificare la modulistica allegata al Bando? Risposta 9 1. In caso di RTP i requisiti economico-finanziari e tecnici possono essere posseduti indifferentemente dalla mandataria o dai mandanti. In caso non si arrivi comunque al soddisfacimento dei minimi richiesti è comunque ammesso l’avvalimento. 2. In caso di RTP il requisito del personale tecnico medio annuo può essere posseduto indifferentemente dalla mandataria o dai mandanti. 3. E’ possibile integrare e/o modificare la modulistica allegata al Bando. Richiesta chiarimenti Pervenuta via pec in data 04/06/2014 Richiesta 10 Nel prospetto di calcolo del compenso sono state omesse le prestazioni inerenti la progettazione definitiva fatta eccezione per il rilievo dei soli impianti e per le prestazioni geologiche, geotecniche e simiche. Si chiede conferma che tale scelta è dettata dalla volontà di accorpamento della fase progettuale definitiva ed esecutiva Risposta 10 Il prospetto di calcolo del corrispettivo rispecchia la volontà di accorpamento della fase progettuale definitiva ed esecutiva dell’opera. Tale opzione è prevista dall’Allegato “A” dell’Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013 del Presidente Commissario Delegato Emergenza Sisma Regione Emilia-Romagna – “Norme derogabili ai sensi dell’Art. 1, comma 5 bis, D.L. n. 74/2012 per consentire la realizzazione di “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012” connesse all’esercizio della delega di funzioni”. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 08/06/2014 Richiesta 11 Siamo a formulare il seguente quesito: 1. In relazione all'allegato A1 che cosa si intende per "codice attività", da inserire nel frontespizio della domanda di partecipazione? 2. Per quanto riguarda il raggiungimento dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando in merito al fatturato degli ultimi 5 anni (capacità economico-finanziaria), ai servizi tecnici di cui all'art. 525 del DPR 207/2010 svolti negli ultimi 10 anni a e ai relativi due servizi di punta (capacità tecnico-organizzativa), così come per l'organico medio, il modulo Allegato A1 non prevede il rimando ai moduli degli altri componenti del raggruppamento temporaneo. Sarà pertanto la Commissione di gara ad effettuare i conteggi verificando che la somma delle prestazioni dichiarate dai singoli partecipanti soddisfi i requisiti totali previsti dal bando? Risposta 11 1. E’ il codice Ateco 2007 a sei cifre attribuito all’attività economica svolta. Non sarà comunque causa di esclusione la non compilazione del campo. 2. Per quanto riguarda il raggiungimento dei requisiti di ordine speciale così come per l'organico medio richiesti dal bando, in caso di RTP dovrà essere allegata una tabella riepilogativa di quanto dichiarato dai singoli componenti da cui si evinca il soddisfacimento del requisito complessivamente richiesto. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 09/06/2014 Richiesta 12 1. Nell’Allegato A.2. è presente la richiesta di indicazione del PASSOE. Siccome né il Bando di Gara né il Disciplinare di Gara ripubblicati fanno riferimento al PASSOE si richiede se questo vada effettivamente indicato o è un refuso. 2. Negli Allegati A.1 e A.2 al punto 8), lettere b) e c) si richiede di indicare “servizi di progettazione definitiva o esecutiva, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie relative ai lavori da progettare, ...”. Siccome nel Disciplinare di Gara al punto 2.3) lettere b1) e c1) si intendono lavori valutabili ai fini dei requisiti solo quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi: - progettazione esecutiva, - coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, - direzione lavori, si richiede se la dicitura sui modelli A.1 e A.2 sia da intendersi un refuso e sia corretto quanto indicato sul Disciplinare di Gara Risposta 12 1. Per la gara in oggetto NON è necessario possedere il PASSOE in quanto pubblicata dopo l’entrata in vigore della proroga e con scadenza prima della data del 01/07/2014. Pertanto ogni riferimento al PASSOE è da intendersi come refuso. 2. In caso di discrepanza tra quanto indicato nei moduli e quanto contenuto nel Bando e nel Disciplinare di Gara è da considerare SEMPRE valido quanto indicato in questi ultimi. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 05/06/2014 Richiesta 13 Siamo a richiedere se le attività specialistiche quali la prevenzione incendi, la relazione acustica, verranno affidate direttamente dalla stazione appaltante a soggetti esterni al raggruppamento. Risposta 13 Non si precede di affidare attività specialistiche diverse da quelle indicate nei documenti di gara. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 05/06/2014 Richiesta 14 Al punto 2.5 del disciplinare di gara dichiarate che le società di nuova costituzione possono documentare il possesso dei requisiti per un periodo di tre anni dalla loro costituzione anche con riferimento ai soci, al direttore tecnico ed etc, ma l’art.253 comma 15 del dlgs 163/2006 è stato modificato dalla legge del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011 n.106 in vigore dal 13/07/2011 in cui il periodo dei tre anni passa a cinque anni. Risposta 14 Poiché l’art.253 comma 15 del D.Lgs 163/2006 è stato modificato dal DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011 n.106, il periodo per il quale le società di nuova costituzione possono documentare il possesso dei requisiti è di cinque anni dalla loro costituzione. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 11/06/2014 Richiesta 15 Sia il Bando, che il Disciplinare, che la Modulistica di gara, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento D.P.R 207/2010 richiedono, rispettivamente, il fatturato degli ultimi 5 anni, e il numero medio di personale tecnico degli ultimi 3 anni. Ora, la formulazione vigente dell'art. 263 del Regolamento D.P.R. 207/2010 (vedi art. 357 - Norme transitorie al comma 15bis, come da ultimo prorogato dal DL 69/2013) impone che fino al 31.12.2015 la verifica venga effettuata, rispettivamente, per i migliori 5 degli ultimi 10 anni, e per i migliori 3 degli ultimi 5 anni. Si chiede pertanto se sia possibile indicare il fatturato e il personale tecnico dei migliori anni degli intervalli sopra riportati, correggendo la Modulistica di gara, e sostituendo agli anni prestampati quelli considerati dal concorrente i migliori degli intervalli considerati. Risposta 15 – Rettifica bando di gara Il DL 21/06/2013 n°69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in legge 9 agosto 2013 n°98, all'art 26 (Proroghe in materia d i appalti pubblici) e in particolare al comma 2b recita: "b) al comma 15 -bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»" prorogando così a tutto il 31/12/2015 la disposizione dell'art. 253.15-bis del D.Lgs 163/2006, altrimenti scadente al 31/12/2013. Pertanto si ritiene corretto indicare il fatturato nei migliori 5 degli ultimi 10 anni, e il numero medio di personale tecnico nei migliori 3 degli ultimi 5 anni, correggendo la Modulistica di gara. Richiesta chiarimenti Pervenuta via mail in data 23/05/2014 Richiesta 16 In riferimento alla parte seconda punto 3.2 lett. 1.b del disciplinare, si chiede: 1. il maggior grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione viene valutato esclusivamente in riferimento alla presenza nei servizi presentati di tutte le classi e categorie previste nel bando senza alcun riferimento all’importo lavori o vengono tenuti in considerazione anche gli importi? 2. il termine consistenza del manufatto fa riferimento anche a valutazioni quantitative oppure esclusivamente qualitative legate all’affinità con l’oggetto della prestazione? 3. cosa si intende con consistenza del manufatto affine con quanto oggetto della prestazione? 4. la completezza di servizio svolto costituirà motivo premiante al fine della valutazione? Risposta 16 1. il grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione verrà valutato principalmente in riferimento alla presenza nei servizi presentati delle classi e categorie previste nel bando ed in via subordinata tenendo in considerazione l’affinità con quanto oggetto della prestazione. 2. il termine “consistenza del manufatto” fa riferimento a valutazioni qualitative legate all’affinità con l’oggetto della prestazione. 3. con il termine “consistenza del manufatto” affine con quanto oggetto della prestazione si intendono le caratteristiche distintive dell’immobile oggetto della prestazione quali, a titolo puramente esemplificativo, la presenza di vincolo ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i., l’ubicazione nel tessuto cittadino, la tipologia di strutture presenti, il danno riscontrato e la tipologia di intervento messo in atto, ecc. 4. la completezza di servizio svolto costituirà uno degli elementi di valutazione del grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione. Rettifica bando di gara Si comunica che viene apportata una rettifica al punto IV.3.8 del Bando di Gara posticipando il giorno di apertura delle offerte alla data del 03/07/2014 ore 9,30. Richiesta chiarimenti Pervenuta via pec in data 19/06/2014 Richiesta 17 Preso atto del Coniglio dei Ministri dello scorso 13.06.2014, ed in particolare dell’art. 65 “Riduzione dei requisiti per le gare di progettazione” del D.L. sulla riforma della P.A. che inserisce nuove semplificazioni e nuove possibilità di partecipazione attraverso specifiche variazioni normative, si chiede la concessione di una proroga anche di soli 10 giorni per consentire a un maggior numero di concorrenti di partecipare. Risposta 17 A una settimana dal Consiglio dei Ministri di venerdì 13/06/2014, non è ancora approdato alla Gazzetta ufficiale il testo del decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. Pertanto ad oggi non risulta possibile inserire alcuna modifica ai requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione come rettifica del Bando di gara, né concedere proroghe sui tempi di presentazione dell’offerta.
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