Studio Potito di Nunzio - Milano IL DECRETO LEGGE N. 34/2014 Relatore Potito di Nunzio Coordinatore del Centro Studi & Ricerche dell’Ordine Provinciale Consulenti del lavoro Milano e dell’Ancl SU U.P. di Milano Studio Potito di Nunzio - Milano Il d.l. n. 34 del 20 marzo 2014, conv. in L.78/2014 DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in L. 16 maggio 2014, n.78 (in G.U. n. 114 del 19 maggio 2014) D.L.34/2012 in vigore dal 21 marzo 2014 L. 78/2014 in vigore dal 20 maggio 2014. 2 Studio Potito di Nunzio - Milano Il d.l. n. 34 del 20 marzo 2014, conv. in L.78/2014 Capo I: Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato Capo II: Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà 3 Studio Potito di Nunzio - Milano Il lavoro a tempo determinato Norme concernenti il lavoro a termine (D.lgs. N. 368/2001) 4 Studio Potito di Nunzio - Milano Il lavoro a tempo determinato La riforma del lavoro cancella, per tutti i rapporti a tempo determinato, l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo che hanno indotto il datore di lavoro ad apporre una scadenza al contratto. Ora è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Nonostante l’acausalità sia divenuta la regola generale, permangono alcune ipotesi in cui risulta opportuno per il datore l’indicazione della causale per cui è concluso il rapporto a termine (ad es. per la disapplicazione dei limiti quantitativi in presenza di ragioni sostitutive o di carattere stagionale, per la fruizione delle agevolazioni in caso di assunzioni in sostituzione di maternità, nonché ai fini dell’esclusione del versamento del contributo addizionale dell’1,40% ASpI). Si ricorda che con la presente riforma non è più possibile, salvo le deroghe per alcuni particolari settori e categorie, stipulare contratti a termine che durino, in un unico periodo, più di 36 mesi. 5 Studio Potito di Nunzio - Milano Limiti quantitativi Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7 in tema di esclusioni, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Con la conversione in legge del DL 34/2014 viene estesa la platea degli utilizzatori del contratto a termine, infatti è stato eliminato il riferimento alle “imprese” e sostituito con “datori di lavoro”, includendo pertanto anche i professionisti con dipendenti di studi. Studio Potito di Nunzio - Milano Limiti quantitativi Rimane salva, in via generale, la possibilità di derogare a tale limite quantitativo da parte della contrattazione collettiva. Infatti i contratti collettivi nazionali, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, possono individuare i limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto. Si ritiene che qualora un CCNL individui limiti quantitativi maggiori o minori del 20% relativi alla possibilità di instaurazione di contratti a tempo determinato, andranno osservati questi ultimi (il limite legale al ricorso ai contratti a tempo determinato è da considerarsi alternativo rispetto a quello convenuto nei CCNL). Secondo il regime transitorio definito dal Legislatore (art. 2-bis del DL n. 34/2014 così come convertito in legge), il datore di lavoro che all’entrata in vigore del decreto (fissato al 21/3/2014) abbia in atto rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite del 20% o del diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva, deve mettersi in regola, rientrando nei suddetti limiti entro il 31 dicembre 2014, a meno che un contratto collettivo applicabile nell’azienda preveda un termine più favorevole. In caso contrario, allo stesso datore, dal 2015, viene preclusa la possibilità di stipula di nuovi contratti a tempo determinato fino al rientro nell’ambito della soglia dimensionale. Studio Potito di Nunzio - Milano Limiti quantitativi Riguardo al calcolo dei dipendenti al 1° gennaio di ciascun anno, la legge fa riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Si ritiene, comunque, che possano considerarsi esclusi gli apprendisti (esclusi da ogni computo numerico). Per i lavoratori a tempo parziale, invece, si ritiene che essi debbano essere conteggiati in funzione della loro prestazione lavorativa. In sostanza il conteggio deve essere riferito ai FTE (Full Time Equivalent). Una eventuale frazione superiore al 50% dovrebbe considerarsi come unità. Sono altresì esclusi dal computo: gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; i lavoratori provenienti da esperienze di lavori socialmente utili o di pubblica utilità, così come previsto dall’art. 7, comma 7, del D.L.vo n. 81/2000; i lavoratori somministrati, perché dipendenti delle agenzie di somministrazione. Studio Potito di Nunzio - Milano Violazione del limite quantitativo In caso di violazione del limite quantitativo di utilizzo del contratto a termine, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. I rapporti di lavoro instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del DL n. 34/2014 (21 marzo 2014) che comportino il superamento del limite del 20%, non sono passibili di sanzione. Studio Potito di Nunzio - Milano Esclusione dal limite quantitativo Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: nella fase di avvio di nuove attività (c.d. start-up) per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; ovvero per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al D.P.R n. 1525/63, e successive modificazioni; nella fase di intensificazione dell'attività lavorativa per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore ai 55 anni. Studio Potito di Nunzio - Milano Esclusione dal limite quantitativo Il limite del 20% alla stipulazione dei contratti a termine, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. Studio Potito di Nunzio - Milano Il lavoro a tempo determinato - proroga Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni 12 Studio Potito di Nunzio - Milano Il lavoro a tempo determinato - proroga Su questo argomento alcuni commentatori sollevano il dubbio che il nuovo sistema delle proroghe (non superiore a 5) si applichi a tutti i contratti a termine che si stipulano con un determinato soggetto nei complessivi 36 mesi di rapporto. Sembra opportuno osservare che la proroga non può che essere riferita ad un solo contratto. Quindi dovrebbe essere possibile effettuare 5 proroghe per contratto rispettando in ogni caso la condizione del non superamento dei 36 mesi di rapporto. Studio Potito di Nunzio - Milano Il lavoro a tempo determinato- diritto di precedenza Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto con cui è apposto il termine al contratto di lavoro; per le lavoratrici, il congedo di maternità intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, rientra nel computo del periodo complessivo di prestazione lavorativa utile al diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato; alle stesse lavoratrici spetta il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi, riguardo le mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti contratti a termine. Studio Potito di Nunzio - Milano Apprendistato Norme concernenti l’apprendistato (D.LGS. N. 167/2011) 15 Studio Potito di Nunzio - Milano Piano formativo In sede di conversione è stato disposto che il contratto di apprendistato contenga, in forma sintetica, il PFI definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, da stipulare all’atto dell’assunzione. Pertanto ritorna ad essere obbligatoria la forma scritta e scompare la possibilità di redigere il Piano formativo entro 30 giorni dalla data di assunzione. Le novità in materia di apprendistato si applicano: ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 34/2014 (21 marzo 2014): sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal predetto decreto. Studio Potito di Nunzio - Milano Stabilizzazione A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, la Legge n. 78/2014 prevede una nuova clausola di stabilizzazione legale (sostitutiva della precedente) che opera esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. L’assunzione di nuovi apprendisti è ora subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Rimane ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi. Studio Potito di Nunzio - Milano Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale All’art. 3 del TU che disciplina l’Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è stato aggiunto il comma 2-ter che consente, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, di riconoscere al lavoratore una retribuzione che tenga conto: delle ore di lavoro effettivamente prestate; delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. La retribuzione delle ore di formazione (in assenza di diversa indicazione da parte del contratto collettivo) può essere limitata almeno (parola aggiunta in sede di conversione) al 35% del monte ore di formazione complessivo. Aggiunto anche il comma 2-quater, che prevede che nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro (laddove prevista delle Regioni/Province Autonome) i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. Studio Potito di Nunzio - Milano App. professionalizzante e offerta formativa pubblica In sede di conversione in legge viene introdotto l’obbligo a carico della Regione di comunicare al datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante: le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto. Si ritiene che, in assenza di comunicazione da parte della Regione entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato, delle modalità di svolgimento della formazione trasversale, il datore di lavoro non sia obbligato a erogarla a meno che tale obbligo non sia esplicitamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Anche su tale argomento, si auspicano chiarimenti ministeriali. Studio Potito di Nunzio - Milano App. professionalizzante e offerta formativa pubblica Viene altresì precisato che la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata quando il datore di lavoro invia telematicamente la comunicazione preventiva obbligatoria di cui all’art. 9-bis DL n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996 (modello UNILAV). È previsto che la formazione trasversale possa essere offerta dalle Regioni avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni/Province autonome in data 20 febbraio 2014. Studio Potito di Nunzio - Milano App. per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori L’articolo 8-bis, comma 2 del DL n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2013 (c.d. Decreto “Istruzione”) prevede l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 20142016 (da definirsi con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro). Il predetto programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato con oneri a carico delle imprese interessate. La Legge di conversione stabilisce che ai fini del programma sperimentale i contratti di apprendistato possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età previsti per l’apprendistato di alta formazione e ricerca (rivolto ai soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni, ridotti a 17 se in possesso di qualifica professionale), al fine della formazione e valorizzazione professionale degli studenti (con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali) nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro. Studio Potito di Nunzio - Milano Servizi per il lavoro Norme concernenti i servizi per il lavoro (DPR 7 luglio 2000, n. 442; D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181) Studio Potito di Nunzio - Milano Servizi per il lavoro Il D.L. 34/2014 ha previsto che per accertare lo stato di disoccupazione non è più necessario presentarsi presso il servizio competente nel cui ambito si trova il domicilio del soggetto, ma in qualsiasi ambito territoriale dello Stato; inoltre, possono iscriversi nell'elenco anagrafico dei lavoratori sia i cittadini italiani che i cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro. In sede di conversione del D.L. è stato previsto che lo stato di disoccupazione possa essere accertato non solo recandosi presso il servizio competente in qualsiasi ambito dello Stato ma anche inviando la documentazione tramite PEC. Studio Potito di Nunzio - Milano Durc Norme in materia di smaterializzazione del DURC Studio Potito di Nunzio - Milano Durc Confermato che, a decorrere dal 21 marzo 2014 chiunque vi abbia interesse verificherà con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. In fase di conversione è stato specificato che la verifica della regolarità contributiva con modalità telematica può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, “compresa la medesima impresa”. Pertanto, anche le imprese potranno verificare tramite modalità telematica e in tempo reale la propria regolarità contributiva. Resta confermato che la risultanza dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC. La nuova disciplina è, tuttavia, subordinata all’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro, che, secondo i piani iniziali del legislatore, doveva essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L., e quindi entro il 20 maggio ma, ad oggi, non ancora adottato. Studio Potito di Nunzio - Milano Contratti di solidarietà Norme in materia di contratti di solidarietà (D.L. 1° ottobre 1996, n. 510) Studio Potito di Nunzio - Milano Contratti di solidarietà La legge di conversione ha aumentato la percentuale di riduzione dei contributi per le aziende interessate dall’incentivo, ora pari al 35%, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore al 20%. Sono state così abrogate le disposizioni previgenti che prevedevano delle riduzioni differenti a seconda della percentuale di riduzione dell’orario e a seconda della zona (se svantaggiata o meno) come segue: Studio Potito di Nunzio - Milano Contratti di solidarietà Disposizioni previgenti Beneficiari Datori di lavoro operanti in zone non svantaggiate Riduzione dell'orario Superiore al 20% Riduzione dei contributi 25% Superiore al 30% 35% Datori di lavoro operanti in zone Superiore al 20% 30% svantaggiate (Sicilia, Calabria, Campania, Superiore al 30% 40% Basilicata e Puglia) Disposizioni vigenti post Legge di conversione D.L. 34/2014 Riduzione dei Beneficiari Riduzione dell'orario contributi Tutti i datori di Superiore al 20% 35% lavoro Studio Potito di Nunzio - Milano Contratti di solidarietà La legge di conversione ha, infine, stabilito che i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente devono essere depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
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