A Tutte le Strutture Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil LORO SEDI Roma, 17 giugno2014 Prot. 12 Oggetto: “Rivedere la Tasi per tutelare i redditi e garantire l’equità” La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale (IUC). In realtà, l’imposta è costituita da tre distinti prelievi impositivi: TARI (Tassa sui rifiuti), TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e IMU (Imposta Municipale Unica). La IUC si basa su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ( TASI e TARI). Prima del varo della nuova imposta il governo Letta aveva affermato che con il nuovo prelievo sarebbe stata accantonata l’IMU, garantendo il definitivo superamento del prelievo fiscale sulla casa d’abitazione. Il primo elemento è che l’IMU rimane vigente per tutte le tipologie immobiliari, esclusa l’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), per le quali il prelievo rimane. La Tasi ha la stessa base imponibile dell’IMU (la rendita catastale) e viene calcolata con le stesse regole dell’IMU. La Tasi dunque si configura non come una Tassa sui servizi indivisibili erogati dal comune (manutenzione stradale, cura del verde, illuminazione pubblica, fognature.) ma come una imposta patrimoniale simile all’IMU, che ha come presupposto il possesso di un immobile. Essendo il presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imu, è dunque del tutto fuori luogo che siano chiamati a partecipare ad una quota del versamento della tassa anche i conduttori (affittuari) di immobili, in misura variabile ( tra il 10% e il 30%) in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento. Inoltre, se il Comune non ha deliberato la percentuale del riparto, l’inquilino deve versare il tributo nella misura del 10% dell’importo totale. Spi-Cgil Via dei Frentani, 4/a 00185 ROMA Fnp-Cisl Via Castelfidardo, 47 00185 ROMA Uilp-Uil Via Po, 162 00196 ROMA Tel. 06444811 Tel. 06448811 Tel. 06852591 Dunque, con la Tasi tutti i possessori di abitazione principale sono di nuovo assoggettati al prelievo, compresi gli affittuari. Con la vecchia normativa IMU erano esentati dal versamento 5 milioni di contribuenti possessori della casa di abitazione principale in quanto aventi un basso valore catastale e potendo inoltre godere delle detrazioni stabilite (200 euro fissi più i 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni fino al massimo di quattro figli) non rientravano nel prelievo. A tale proposito, inoltre, vale la pena sottolineare che, in presenza della vigente normativa sul catasto, restano inalterate le disuguaglianze sull’intero sistema dei valori patrimoniali e delle rendite che dovrebbero essere, auspicabilmente modificate, con la riforma compresa nella delega fiscale. La differenza principale fra l’IMU e la TASI, infatti, è l’assenza di detrazioni fisse. Con la TASI si rivela un ginepraio di aliquote e detrazioni: addirittura 75.000 combinazioni diverse (ad esempio a Bologna ci sono 23 detrazioni diverse in base alla rendita dell’immobile). L’aliquota standard sull’abitazione principale della Tasi è dello 0,1% con possibilità di incremento fino allo 0,25%, mentre quella dell’IMU era dello 0,4% con possibilità di aumento o diminuzione dello 0,2%. In teoria, dunque, il prelievo sarebbe inferiore a quello della vecchia IMU. Sta di fatto che la Tasi, non godendo di detrazioni fisse, anche con aliquote inferiori, porta spesso ad una maggiorazione del prelievo se viene adoperata l’aliquota massima dello 0,25%. Inoltre, come già sopra specificato, sono assoggettati al prelievo tutti i proprietari di immobili e gli affittuari, dunque la platea si è notevolmente ampliata. Per fare fronte alla evidente iniquità introdotta dalla nuova tassa, il governo ha cercato di porre dei correttivi. In tal modo, per l’anno 2014, è stata prevista la possibilità di una maggiorazione ulteriore dello 0,08 sull’aliquota massima, portandola dallo 0,33%. Questa maggiorazione va però finalizzata alla concessione di detrazioni in favore dei contribuenti possessori di abitazione principale. Da uno studio recente si è avuto modo di constatare che, su 32 capoluoghi di provincia che hanno deliberato le aliquote della TASI, in 12 la nuova imposta sui servizi indivisibili costerà più dell’IMU pagata nel 2012. Le città dove il conto sarà più salato sono, al momento, Bergamo, Ferrara, Genova, La Spezia, Macerata, Mantova, Milano, Palermo, Pistoia, Sassari, Savona, Siracusa. Sono 23 invece le città capoluogo che finora hanno deliberato le aliquote, dove la TASI costerà meno dell’IMU: da Roma ad Aosta, a Brescia, a Vicenza. Nonostante questa correzione, i contribuenti non hanno alcuna garanzia che il loro prelievo sarà inferiore a quello della vecchia IMU. Infatti i comuni non sono obbligati a fissare detrazioni analoghe a quelle dell’IMU dell’abitazione principale del 2012. Per le seconde abitazioni si avrà ancora più iniquità nel prelievo, rispetto alla precedente IMU. In prima battuta era stato specificato dalla normativa sulla TASI che la somma di IMU e TASI non potesse eccedere l’1,06% ma, con l’incremento concesso per il 2014 dello 0,08%, si è innalzato il prelievo portandolo al massimo dell’1,14%. Va dunque sottolineato che sulle seconde abitazioni si avrà l’azione congiunta di IMU più TASI, ovvero di due prelievi con stessa base imponibile. A queste iniquità sostanziali si è poi aggiunta la mancanza di chiarezza normativa sulle procedure per la gestione e il versamento della nuova tassa. Mentre per la parte relativa alla TARI e l’IMU le regole sono chiare e ricalcano nei fatti quelle dell’anno precedente, per la TASI, non essendoci una chiarezza normativa, si è giunti in prossimità del versamento della prima rata (fissato per il 16 giugno se le delibere dei comuni sono state inviate al Mef entro il 23.05.2014, e sono state pubblicate sul sito delle finanze entro il 31.05.2014) senza che tutti i comuni avessero determinato i regolamenti attuativi. Con il Decreto Legge 9 giugno 2014 n° 88 è stato formalizzato il rinvio alla data del 16 ottobre del versamento della prima rata della Tasi per i comuni che non avevano deliberato nella scadenza del 23 maggio. Per i comuni che non avranno deliberato entro il 10 settembre, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Il 16 giugno è stata versata la prima rata della Tasi per tutti i 2.268 comuni che avevano deliberato entro il mese di maggio. Ciò ha provocato un enorme ingorgo presso i CAF, dovuto alla mancanza di adeguata informazione da parte delle amministrazioni comunali, acuita da una normativa nella quale permangono forti contraddizioni e lacune. L’indeterminatezza delle regole e la mancanza di adeguata informazione ha provocato situazioni di grande apprensione, con numerose richieste di chiarimenti dei contribuenti, e tra i quali, moltissimi pensionati, ai Caf e alle strutture territoriali dei sindacati dei pensionati Spi Fnp Uilp. Per i comuni che non hanno ancora deliberato è importante avviare da subito l’azione negoziale dei sindacati dei pensionati per salvaguardare nelle delibere e nei regolamenti comunali sulla Tasi i redditi dei pensionati, che come quelli dei lavoratori dipendenti, sono da anni esposti all’erosione del prelievo fiscale. Per una migliore tutela lo strumento Isee introdotto dalla normativa nazionale in materia di TARI e TASI può essere di ausilio. Va però specificato che il nuovo Isee è attualmente bloccato, in quanto non c’è tempo sufficiente per attivare le procedure per lo scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Inps e per la modulistica nei comuni (doveva essere tutto operativo entro giugno). Rimane aperta la questione principale che riguarda l’iniquità della nuova tassa. Nonostante le rassicurazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Del Rio sulla equità e diminuzione della pressione fiscale con l’introduzione della Tasi, tutte le simulazioni effettuate da parte di centri studi sindacali, di associazioni imprenditoriali e del commercio e dei consumatori e per ultima la relazione della Banca d’Italia, indicano inequivocabilmente che, se la Tasi è applicata senza introdurre meccanismi di salvaguardia verso le fasce sociali più deboli, aumenta il carico fiscale. La Corte dei Conti ha esposto, in una nota di commento del DL 16/2014, che l’aumento della pressione fiscale dipende per i quattro quinti dall’imposizione locale, rivelatasi aggiuntiva e non sostitutiva di quella nazionale. Occorre perciò un intervento strutturale di ridefinizione dell’assetto dell’imposizione locale, che determini un riequilibrio del prelievo. Le imposte locali sono esenti da progressività, oppure, come nel caso dell’addizionale comunale Irpef, è affidata alla buona volontà del comune la possibilità di adottare la progressività in conformità dell’Irpef nazionale. Un elemento alla fine è certo: il carico fiscale non è diminuito per i pensionati, i quali non avranno neanche il beneficio degli 80 euro in busta paga di cui godranno i lavoratori dipendenti fino a 24 mila euro mensili. Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil Ivan Pedretti Attilio Rimoldi Agostino Siciliano
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