NEWS LETTER ORDINE AVVOCATI DI MONZA N. 26, GENNAIO 2014

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Ogge o: NEWS LETTER ORDINE AVVOCATI DI MONZA N. 26, GENNAIO 2014
Mi ente: "Ordine Avvoca! Monza" <info@ordineavvoca!monza.it>
Data: 20/01/2014 12:48
A: <info@ordineavvoca!monza.it>
Ccn: <avvoca!.ordine@ordineavvoca!monza.it>, <pra!can!abilita!.ordine@ordineavvoca!monza.it>, <pra!can!semplici.ordine@ordineavvoca!monza.it>
NEWS LETTER N. 26 GENNAIO 2014
LE NEWS DEL FORO
CONSIGLIO D ELL’OR DINE
Ü Q U O T E D I I S C R I Z I O N E – UF F I C I G I U D I Z I A R I
Ü MA GISTR A TI- P ER SONA LE D I CA NCELLER IA
Ü NOVITA ’ NOR MA TIVE
Ü
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Cari Colleghi,
abbiamo chiuso il 2013 con sollievo. Il 2013 aveva preso avvio con la speranza della ripresa e invece è terminato senza che ciò si sia avverato.
L’opera!vità del nostro Foro è stata segnata dalla defini!va chiusura di Desio, nonostante il successo della nostra ba'aglia avan! al TAR, con una
decisione giunta troppo tardi, quando ormai tu'e le sedi distaccate italiane sono state defini!vamente soppresse. E’ di ques! giorni la no!zia che
la Corte Cos!tuzionale ha “bocciato” il referendum cos!tuzionale sulle disposizioni che hanno portato alla soppressione di numerose sedi
giudiziarie (link comunicato stampa Corte Cost.). Anche il consiglio Regionale Lombardo ha manifestato la sua contrarietà (link comunicato stampa
Reg.Lomb.).
Il caos che ne è seguito, determinato dalla preesistente cri!cità per manca di risorse umane ed economiche, è stata puntualmente denunciata ed
abbiamo avuto l’a'enzione del Consiglio Giudiziario che ha tenuto a Monza la sua ul!ma seduta i!nerante del 2014.
Le proposte scaturite dall’Assemblea Generale di fine novembre hanno incontrato le a'estazioni di s!ma del Primo Presidente di Corte d’Appello,
Giovanni Canzio, e di tu7 i componen! del Consiglio Giudiziario, aggiungendosi a quelle manifestateci dalle Autorità Comunali di Monza e Desio:
purtroppo non sono state accompagnate da a7 concre! poiché la diffusa carenza di disponibilità non consente di des!nare al nostro Tribunale
personale nemmeno in via provvisoria.
1di9
20/01/201413:01
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I risulta consegui! sono fru'o della inizia!va autonoma dell’Avvocatura:
> il rinnovo della segreteria dell’Ordine per un servizio più efficiente ai nostri Iscri7,
> l’accesso via pct ai da! del registro anagrafe del Comune di Milano e l’accesso via internet ai da! dell’anagrafe del Comune di Monza,
> il “salvataggio” di AMAP sfra'ata dai locali di Desio e via Vi'orio Emanuele,
> la s!pulazione di convenzioni per l’assicurazione sulla responsabilità civile professionale ed una serie di altre per l’esercizio della nostra a7vità e
la nostra vita quo!diana,
> l’offerta forma!va di qualità per tu7, giovani e meno giovani, totalmente gratuita per oltre la metà delle proposte ed al mero costo organizza!vo
per le altre,
> il consolidamento dell’offerta di servizi dall’avvocatura per l’avvocatura, come l’Organismo e di Conciliazione Forense e la neonata Camera
Arbitrale degli Avvoca! di Monza cos!tuita di concerto con la Camera Civile.
Che cosa si prepara in questo 2014 ?
S!amo perseguendo l’obie7vo individuato tu7 insieme di potenziare l’u!lizzo dei
sistemi telema!ci per gli accessi in Cancelleria e sono sta! già a7va! dis!n! servizi
sia nell’ambito del civile (decre! ingiun!vi, archivio) sia nell’ambito del penale
(archivio) per inoltrare la richiesta di copie degli a7 via posta ele'ronica.
All’inizio di dicembre abbiamo invitato la Presidenza del Tribunale a richiedere al
Ministero il decreto dirigenziale che autorizzi il deposito e lo scambio di a7 tramite il
PCT in affiancamento a quello cartaceo e ne s!amo a'endendo l’emanazione.
E’ in corso la so'oscrizione di un protocollo d’intesa con la Camera Penale e la
Procura della Repubblica per la no!ficazione via pec degli avvisi di chiusura indagini
ex art. 415 bis c.p.p.
S!amo verificando con gli Ufficiali Giudiziari la possibilità di conoscere per via
informa!ca l’esito delle no!fiche.
L’offerta forma!va di cui al Piano annuale (link) si è arricchita di nuove inizia!ve e metodologie dida7che per rendere più interessante la
partecipazione alla formazione permanente.
A breve lo Sportello Legale riprenderà la sua a7vità, interro'a a seguito della difficoltà di individuare spazi idonei al suo esercizio che avverrà nei
locali dell’Organismo di Mediazione in via De Gradi: il Comune di Monza ha rinnovato la locazione lasciandolo nella disponibilità dell’Organismo.
Con!nua anche l’a7vità dell’Organismo presso cui opera la dipendente dell’Ordine Valen!na Lepora!, rientrata dopo l’assenza per la nascita di
Roberto: a lei gli auguri perché possa me'ere la sua pluriennale competenza al servizio degli uten!.
Ci auguriamo che anche la Camera Arbitrale possa trovare l’apprezzamento che merita a fronte del regolamento snello e delle tariffe
concorrenziali, e possa divenire un punto di riferimento per le garanzie di competenza e puntualità che offre.
Il Consiglio sarà impegnato anche per l’approvazione di una serie di regolamen! vol! a definirne il funzionamento interno, in a'uazione di
quanto prevede la nuova legge professionale forense. E’ già stato approvato il regolamento di contabilità con il testo comune a tu7 i fori
2di9
20/01/201413:01
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lombardi (link al regolamento di contabilità).
L’elenco dei proge7 potrebbe proseguire e non mancherà occasione per ritornare in argomento.
Qui di seguito trovate alcune “brevi” di maggior interesse.
A voi tu7, cari Colleghi, l’augurio di buon inizio e miglior prosecuzione con tenacia e determinazione, lo stesso che formulo ai Consiglieri
dell’Ordine ed al loro Presidente.
Il Presidente
Francesca Sorbi
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CONSIGLIO DELL’ORDINE
Consiglio dell’Ordine: il Consigliere tesoriere Vi orio Sala, ele'o delegato alla Cassa
Forense ha rassegnato le sue dimissioni anche da Consigliere dell’Ordine, a fronte
dell’incompa!bilità dei due ruoli is!tuzionali. Per il posto vacante sono state inde'e
elezioni supple!ve. Sin da ora si sensibilizzano i colleghi a recarsi al seggio che sarà
alles!to per i giorni dal 25 al 27 febbraio 2014. A Vi'orio Sala, che con cura, precisione,
rigore e capacità organizza!ve ha ges!to i con! dell’Ordine lasciandoli in perfe'o
ordine, va il ringraziamento personale del Presidente e dei Consiglieri e di tu7 gli Iscri7
al Foro di Monza. Il dispiacere di non poter più contare sulla sua a'enta presenza è
mi!gato dall’orgoglio di saperlo pronto al nuovo difficile impegno is!tuzionale e dal
convincimento che saprà dare un contributo di trasparenza e chiarezza alla Cassa
Forense, a beneficio di tu'a l’Avvocatura.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione: rimarranno invariate anche quest’anno. Si segnala la necessità di an!ciparne
l’esazione al 31 marzo 2014 poiché le nuove norme regolatrici della professione forense, ivi comprese
quelle regolamentari già approvate dal C.N.F., comportano di dover disporre della liquidità per poter
adempiere al versamento delle quote al Consiglio Nazionale Forense. Si rammenta, infa7, che la quota
di iscrizione ricomprende anche la quota da corrispondere a quest’ul!mo. Da quest’anno, ai sensi
dell’art. 29 comma 5 L. 247/2012, in caso di mancato versamento della quota, il Consiglio sarà tenuto
ad a7vare la procedura di riscossione coa7va ai sensi del TU delle leggi sui servizi della riscossione
delle imposte mediante iscrizione a ruolo.
UFFICI GIUDIZIARI
3di9
20/01/201413:01
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A breve l’ufficio decre! ingiun!vi e quello Volontaria Giurisdizione saranno trasferi! al terzo
piano di via De Amicis (ex Ufficio d’Igiene) sito dietro il palazzo di p.zza Garibaldi. Sarà
possibile creare una sala d’a'esa per il pubblico e differenziare gli accessi a seconda
dell’a7vità da svolgere.
Lo spazio recuperato dalla volontaria giurisdizione verrà trasformato in aule di udienza
penale al fine di poter celebrare i procedimen! tu7 a Monza.
MAGISTRATI
Si è in a'esa dell’arrivo di due nuovi magistra! che presumibilmente verranno assegna! alla sezione fallimentare, l’uno a coprire il posto vacante,
l’altro a sos!tuire la do'.ssa Giovane7 che sarà trasferita ad altra sezione civile.
PERSONALE DI CANCELLERIA
Si a'ende il bando di concorso che consenta di coprire i pos! previs! nella tabella in organico e che sono a'ualmente scoper! per n. 37 unità.
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NOVITA’ NORMATIVE
L’anno nuovo apre con novità norma!ve importan! per tu7 i ci'adini. Alcune disposizioni possono essere di par!colare rilievo nella quo!diana
a7vità professionale forense. Ve le segnaliamo offrendovi i nuovi tes! delle norme modificate in tema di assicurazione e risarcimento danni da
circolazione veicoli, canoni per locazioni abita!ve, trasferimen! immobiliari.
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di
opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013) note: Entrata in vigore del
provvedimento: 24/12/2013
Ø
art. 8 D.L. 145/2013 modifica (tra il resto), il
D.Lgs. 7 se embre 2005, n. 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Art. 135 Banca da sinistri e banche da anagrafe tes moni e anagrafe danneggia
4di9
20/01/201413:01
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1.
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Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate
'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati .
2.
…(omissis)
3.
… (omissis)
3-bis. L'iden ficazione di eventuali tes moni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista
dall'ar colo 143, nonché' dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli ar coli 148 e 149. Fa e salve le risultanze
contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'iden ficazione dei tes moni avvenuta in un momento successivo
comporta l’inammissibilità della prova tes moniale addo a.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodo a, non amme e le tes monianze che non risul no acquisite
secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei tes moni che non sono sta indica nel rispe o del comma 3-bis nei soli
casi in cui risul comprovata l'ogge7va impossibilità della loro tempes va iden ficazione.
3-quater. Nei processi a7va per l'accertamento della responsabilità e la quan ficazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei
medesimi tes moni già chiama in altre cause nel se ore dell'infortunis ca stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato
informa co di cui all'ar colo 21 del decreto-legge 18 o obre 2012, n. 179, conver to, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
ricorrenza dei medesimi nomina vi in più di tre cause negli ul mi cinque anni, trasme e l'informa va alla Procura della Repubblica competente per gli
ulteriori accertamen . Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agen delle autorità di polizia che sono chiama a tes moniare. (testo
aggiunto).
Art. 147 bis Risarcimento in forma specifica
1. In alterna va al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma
specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effe uate, con una validità non inferiore a due anni per tu e le par non sogge e a
usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS … Omissis….. Nei casi di cui al
presente ar colo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa
convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a tolo di risarcimento, che non può comunque
superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa
convenzionata, è versata dire amente all'impresa che ha svolto l’a7vità di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fa ura. Resta comunque
fermo il diri o del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a tolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L'impresa di assicurazione che non effe ua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può
esercitare la facoltà nell'anno successivo. (testo aggiunto)
Art. 150-ter. Divieto
di cessione del diri+o al risarcimento
1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli ar coli contenu nel libro quarto, tolo I, capo V, del codice civile, all'a o della
s pula del contra o di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diri o al risarcimento dei danni derivan dalla circolazione dei veicoli
5di9
20/01/201413:01
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a motore e dei natan non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente ar colo, l'impresa di
assicurazione applica una significa va riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al qua ro per cento
dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassa nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli
assicura nella stessa Regione.
…(omissis) (testo aggiunto)
NUOVO TERMINE DI DECADENZA DEL DIRITTO DEL DANNEGGIATO
Il secondo comma dell'ar colo 2947 del Codice civile è sos tuito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodo o dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diri o si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal
diri o qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fa o dannoso, salvo i casi di forza maggiore.
Ø
art. 10 D.L. 145/2013 modifica il
D. L.gs. 27 giugno 2003 n.168 - Is tuzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
ed intelle+uale presso tribunali e cor d'appello, a norma dell'ar colo 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273.
Art.4 Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie di cui all'ar!colo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripar!zione della
competenza territoriale e nel rispe'o delle norma!ve speciali che le disciplinano, dovrebbero
essere tra'ate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla
sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'ar!colo 1. Alle
sezioni specializzate is!tuite presso i tribunali e le cor! d'appello non aven! sede nei capoluoghi di
regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere tra'ate dagli uffici giudiziari
compresi nei rispe7vi distre7 di corte d'appello
1-bis. Per le controversie di cui all'ar colo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenu ai sensi dell'ar colo 33 del codice di procedura
civile, una società, in qualunque forma cos tuita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio
dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispe o delle disposizioni norma ve speciali che le disciplinano,
dovrebbero essere tra ate dagli uffici giudiziari di seguito elenca , sono inderogabilmente competen :
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Bari, Lecce, Taranto (sezione
distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Cagliari e Sassari (sezione
distaccata);
6di9
20/01/201413:01
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3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Caltanisse a, Catania, Catanzaro,
Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di corte d'appello di Campobasso,
Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia,
Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distre o di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distre7 di Trento, Bolzano (sezione
distaccata), Trieste, Venezia.».
2. Le disposizioni del presente ar colo si applicano ai giudizi instaura a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto.
…omissis… (testo aggiunto)
L. 27 dicembre 2013, n. 147 (LEGGE DI STABILITA’ )
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
Ø PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ABITAZIONI MAI PER CONTANTI
L’ ar!colo 1, comma 50, modifica l’
art. 12 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011 n. 214 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamen a 1.000 euro e
contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei !toli al portatore, di cui all'ar!colo 49,
commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legisla!vo 21 novembre 2007, n. 231, sono
adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del prede'o
ar!colo 49, le parole: "30 se'embre 2011" sono sos!tuite dalle seguen!: "31 marzo
2012". Non cos!tuisce infrazione la violazione delle disposizioni previste
dall'ar!colo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legisla!vo 21 novembre 2007, n.
231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle
limitazioni di importo introdo'e dal presente comma (1).
1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamen riguardan canoni di
locazione di unità abita ve, fa a eccezione per quelli di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, sono corrispos obbligatoriamente, quale ne sia l'importo,
7di9
20/01/201413:01
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in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità
anche ai fini della asseverazione dei pa7 contra uali per l'o enimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del condu ore (testo
aggiunto dalla l. di stabilità)
… (omissis) …
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Ø ABOLIZIONE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI ivi compresi quelli che
avvengono nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio (il
Consiglio del Notariato sta studiando eventuali diverse
interpretazioni)
L’art. 1 comma 608 modifica
l’ Art. 10 D. Lgs 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale ) - Applicazione dei tribu! nell'ipotesi di trasferimento
immobiliare
1 All'ar!colo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le
seguen! modificazioni:
a) il comma 1 e' sos!tuito dal seguente:
--------------------------------------------------------------1. Atti traslativi a titolo oneroso della
|
proprietà di beni immobili in genere e
|
atti traslativi o costitutivi
di diritti reali
|
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia
|
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
|
espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- |
8di9
20/01/201413:01
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menti coattivi
| 9 per cento
--------------------------------------------------------------Se il trasferimento ha per oggetto case
|
di abitazione, ad eccezione di quelle di
|
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove
|
ricorrano le condizioni di cui alla nota
|
II-bis)
| 2 per cento
---------------------------------------------------------------
b) sono abrogate le note del prede'o ar!colo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'ar!colo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sos!tuite dalle seguen!: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli a7 assogge'a! all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tu7 gli a7 e le formalità dire'amente conseguen! pos! in essere per effe'uare gli
adempimen! presso il catasto ed i registri immobiliari sono esen! dall'imposta di bollo, dai tribu! speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono
sogge7 a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta (1).
4. In relazione agli a7 di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tu e le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'ar colo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, conver to, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25 .(testo aggiunto).
5. Le disposizioni del presente ar!colo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
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www.ordineavvocatimonza.it
9di9
20/01/201413:01