4 slides - corsi di storia del diritto

Storia del diri+o medievale e moderno 4 Diri&o moderno I grandi tribunali tra Medioevo ed Età moderna • 
• 
• 
• 
Sena. Rote Arbitrium iudicis Uniformazione e « sta.zzazione » del diri&o Sena4 •  Compos. da giudici vitalizi, funzioni anche poli4che e non solo giurisdizionali. I senatori erano l’élite dello Stato. In genere non mo.vavano le sentenze. •  Senato di Milano •  Sena. dei domini dei Savoia (Torino e Chambéry) •  Parlamento di Parigi (1270) Rote •  sono invece composte da giudici temporanei, a rotazione. Hanno solo funzioni giurisdizio-­‐
nali. •  Rota fioren.na •  Rota romana (Sacra rota) •  Is.tuzione della Rota fioren4na (1502) composta da giuris., in carica per 3 anni – obbligo di mo4vare i giudizi Problema della mo4vazione delle sentenze •  L’obbligo di mo.vare le sentenze è solitamente considerato fru&o della Rivoluzione francese •  In realtà è più an.co. Novità importante del diri&o fioren4no, contro la tradizione del diri&o comune •  Importanza della mo.vazione. Essa ha funzione: •  poli4ca (trasparenza dei giudizi e controllo da parte dell’opinione pub.) •  burocra4ca (controllo da parte del Principe) •  endoprocessuale (per lo svolgimento del processo, per l’impugnazione) L’Arbitrium iudicis •  Ques. Tribunali disponevano dell’Arbitrium iudicis (giudicare tamquam Deus) ossia la possibilità di modulare i giudizi grazie a una interpretazione molto libera delle norme e il diri&o di giudicare secondo equità. Dalla Tradizione alla Ragione •  Nel ‘500 c’è un mutamento di paradigma, ossia il cambiamento di quell’insieme di idee e principi con i quali analizziamo la realtà. •  Si abbandonano progressivamente le do&rine medievali in favore di un approccio più razionale. (Si pensi ad es. alle novità in campo scien.fico come Niccolò Copernico e poi Galileo Galilei) Contrapposizione •  tradizione. Il diri&o si fondava sulla tradizione intesa come ripe.zione costante dei comportamen. e delle regole. Diri&o “immutabile” e “immobile” •  ragione. Il diri&o può derivare da scelte “razionali”, da un a&o di volontà del legislatore. FRANCIA •  Nel ‘500 inizio dell’an4romanesimo basato sulla cri.ca del diri&o romano come simbolo della tradizione. •  Vigenza del diri&o romano nel sud non ra4one imperii sed imperio ra4onis •  Sviluppo della legislazione regia. Le Ordonnances vengono raccolte in Codes (termine ricavato dalla tradizione romanis.ca del Codex). Non si tra&a di codici moderni ma di raccolte di diri&o già vigente, per lo più di diri&o processuale (e non sostanziale). Francia: Curia Regis •  Dalla Curia regis, (che aveva competenze vaste e indis.nte, .piche della iurisdic4o) si separarono nel XIII sec.  la Curia in parlamento (competenze giurisdizionali da cui ha origine il Parlement)  la Curia in Consilio (da cui ha origine il Conseil du Roi) I parlamen. di Francia Parlamen. di Francia •  Parlamento di Parigi, tribunale supremo in materia civile e penale •  Funzioni giudiziarie •  Funzioni extra-­‐giudiziarie •  Registrazione degli ah regi •  Diri&o di rimostranza (remontrances) •  Lit de jus4ce soluzione della contrapposizione tra il Re e il Parlamento •  Creazione dei 13 Parlamen4 provinciali Seduta della Flagellazione 3 marzo 1766 Luigi XV – Parlamento di Parigi Ciò che è avvenuto nei miei Parlamen. di Pau e di Rennes non riguarda gli altri Parlamen.… Io non sopporterò che si formi nel mio regno un’associazione che farebbe degenerare in una confederazione di resistenza il legame naturale degli stessi doveri e delle obbligazioni comuni né che si introduca nella monarchia un corpo immaginario che non potrebbe che turbarne l’armonia, la magistratura non forma un corpo né un ordine separato dai tre ordini del Regno; i magistra. sono miei funzionari, incarica. di sollevarmi dal dovere veramente regale di rendere la gius.zia ai miei suddi., funzione che li lega alla mia persona e che li renderà sempre raccomandabili ai miei occhi. … 1/3 2/3 Tentare di erigere in principio delle novità così perniciose, è fare ingiuria alla magistratura, smen.re la sua is.tuzione, tradire i suoi interessi e disconoscere le vere leggi fondamentali dello Stato. … Come se fosse lecito dimen.care che soltanto nella mia persona risiede il potere sovrano, il cui cara&ere peculiare è lo spirito di consiglio, di gius.zia e di ragione; che soltanto da me le mie cor. traggono esistenza e autorità; che la pienezza di tale autorità, che esse esercitano esclusivamente in nome mio, rimane sempre in me e il suo uso non può mai essere rivolto contro di me; 3/3 che a me soltanto appar.ene il potere legisla.vo, senza dipendenze, né spar.zioni; che soltanto grazie alla mia autorità i magistra. delle mie cor. procedono, non alla formazione, ma alla registrazione, pubblicazione ed esecuzione della legge, e che è loro permesso di farmi rimostranze ciò che è dovere di buoni e fedeli consiglieri; che l’ordine pubblico emana interamente da me, che ne sono il guardiano supremo; che il mio popolo fa tu&’uno con me e che i dirih e gli interessi della nazione, di cui si osa fare un corpo separato dal monarca, sono necessariamente uni. con i miei e risiedono esclusivamente nelle mie mani. Conseil du Roi •  Il Grand Conseil sorge con la specializzazione, e trasformazione in organo permanente, del Conseil nelle ques.oni giurisdizionali che non erano di competenza della jus4ce déléguée •  Presso il Re rimane il Conseil d’Etat (o Conseil privé) composta da personalità di fiducia del Re (competenze amministra.ve in senso stre&o) •  Il Conseil rimane per tu&a l’età moderna organo di governo del Re, contrapposto Al Parlement espressione della jus4ce déléguée Sta5 Generali •  Origina. dalla Curia solemnis o Consilium generale, ossia dall’organo feudale che aveva il compito di consigliare il Re •  Si riuniva prevalentemente quando il Re aveva bisogno di imporre nuovi tribu4. Frequen. riunioni nei secc. XIII -­‐ XV. •  Convoca. solo dal Re, non potevano autoconvocarsi, mancava del tu&o la periodicità, né c’era una sede fissa (Parigi, Tours, Blois, Versailles) •  Era un organo solo consul4vo, non aveva potere decisio-­‐
nale, a decidere era solo il Re •  Fino al XV sec. sono effehvamente una corte feudale, nel senso che sono convoca. ad personam dire&amente dal Re, senza alcuna forma di rappresentanza Sta. generali (con.nua) •  XV sec. Affermazione rappresentanza corpora4va, basata sugli ordini (Clero, Aristocrazia, Terzo Stato), e delibera per ordini e non per testa •  Numero variabile di rappresentan., elezioni nei vari bailliages e sénéchaussées •  L’ele&o era un mandatario, portatore di un mandato impera4vo e di un cahier de doléances. Argomen. in discussione stabili. dal Re. Le decisioni degli Sta. non vincolavano in alcun modo il Re •  Al termine dei lavori si preparava un unico cahier Sta. generali (con.nua) •  Gli Sta. Generali avevano competenze : •  ordinarie (imposizione tributaria, e cahiers de doléances), •  straordinarie (es.nzione della discendenza reale, inalienabilità del demanio, ques.oni rela.ve alle Lois fondamentales, reggenza in caso di minorità del Re) •  Dopo gli Sta. di Parigi del 1614 non furono più convoca. fino al 1789 Fon. •  1) leggi fondamentali: norme di cara&ere consuetudinario che cos.tuivano la c.d. “cos.tuzione del Regno”. Esse disciplinavano la successione al trono, l’indisponibilità del demanio regio ecc. •  2) leggi regie (denominate Ordinanze, Edih, Le&ere paten.) •  3) giurisprudenza delle Cor4 sovrane ( in par.colare gli Arrêts de règlement ) •  4) consuetudini locali (le Coutumes -­‐ Ordinanza di Mon4ls-­‐lès-­‐Tours di Carlo VII sulla redazione delle consuetudini 1454 – i Coutumiers sono le raccolte) Pays de droit écrit -­‐ Pays de droit coutumier •  1) regioni meridionali (paesi di diri+o scri+o) nei quali il diri&o romano esercitava un importante ruolo in quanto considerato “consuetudine fondamentale” •  2) regioni se&entrionali (paesi di diri+o consuetudinario) dove l’influenza del diri&o consuetudinario germanico era preponderante e il diri&o romano era solo considerato ra4o scripta, ossia un insieme di principi coeren. ma non vigente. •  Il quadro generale evidenzia la frammentazione ed eterogeneità delle fon.. La situazione non fu modificata fino alla Rivoluzione francese e alla promulgazione dei codici napoleonici. Le coutumes Gius.zia in Francia •  Tre forme di gius.zia: •  1) Jus4ce concédée (gius.zia concessa) giust. signori feudali •  2) Jus4ce déléguée (gius.zia delegata ) amministrata da magistra. regi inamovibili •  3) Jus4ce retenue (gius.zia ritenuta) amministrata dal Re o da magistra. scel. dal Re Limitazione della gius.zia signorile (XVI-­‐XVII sec.) •  Limitazione in favore dei giudici regi, antagonismo tra le due giurisdizioni . •  Elemento poli.co di tale progressiva limitazione •  Elaborazione del principio dei cas royaux ossia rea. di competenza esclusiva dei giudici regi (lesa maestà, falsificazione, omicidio sulle strade, contrabbando ecc.) •  Incremento del numero dei Cas royaux •  Principio della Bourgeoisie royale gli abitan. delle ci&à erano so&rah alla giurisdizione signorile •  Is.tuto della Préven4on (in la.no Praeven4o). Il giudice regio an.cipa quello signorile considerandolo negligente Re-­‐giudice e jus4ce retenue •  Il Re manteneva il cara&ere di “giudice” e di “fonte di ogni gius.zia”. Quindi poteva amministrare la gius.zia personalmente, anche senza l'ausilio dei giudici. •  Poteva intervenire in ogni fase di qualunque processo (civile, penale o amministra.vo). •  Is.tu. della jus4ce retenue: •  Le+res de cachet ordini perentori di cara&ere giurisdizionale privi di procedura o alcun .po di mo.vaz. •  évoca4on (avocazione) so&raeva una causa a un giudice competente per affidarla a un altro (che non ne aveva competenza) •  Commission (commissione) ossia is.tuzione di una giurisdizione ad hoc successiva alla commissione del fa&o