STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI Viale Monte Nero, 17 – 20135 MILANO Tel. 02/54.100.190 (R.A.) – Fax 02/54.100.511 www.studiobuscemi.it – e-mail: [email protected] – pec: [email protected] Prot. Circolare n. 19/2014 Milano, 19 dicembre 2014 ALLE SOCIETA’ IN INDIRIZZO LORO SEDI Oggetto: OBBLIGO UTILIZZO MOD. F24 ELIDE PER LE LOCAZIONI IMMOBILIARI DAL 1/1/2015 Con il Provvedimento 3 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate, in attuazione della previsione contenuta nel DM 8.11.2011 e al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha esteso l’utilizzo del “mod. F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 Elide”, ai versamenti dell’imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo e relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. DECORRENZA L’utilizzo del mod. F24 Elide decorrerà obbligatoriamente dal 1° gennaio 2015. N.B. Il mod. F23 non è soppresso ma rimane utilizzabile in tutte le altre ipotesi (ad es.: registrazione contratto di comodato, affitto d’azienda senza applicazione delle regole della locazione, delibera distribuzione riserve di utili, altre delibere in caso d’uso, etc.). Il mod. F24 Elide va presentato come segue: • in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai soggetti: - titolari di partita IVA; - non titolari di partita IVA in presenza di un saldo a debito superiore a € 1.000 • in forma cartacea, in banca/Posta/Agente riscossione: da parte dei soggetti non titolari di partita IVA purché di importo pari o inferiore a € 1.000. COMPENSAZIONI CON ALTRI CREDITI L’utilizzo del mod. ELIDE non consente la compensazione delle somme dovute con eventuali crediti disponibili, non essendo nello stesso presente la colonna relativa agli “importi a credito”. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E CODICI TRIBUTO Ai fini del versamento in esame, nel mod. F24 Elide va riportato, in particolare: • il codice “63” nel campo “codice identificativo”, che consente l’individuazione della controparte del contratto; • la lettera “F” nel campo “tipo”; • nel campo “anno di riferimento”: - l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, in caso di prima registrazione; - l’anno di scadenza dell’adempimento in caso di annualità successiva, proroga, cessione risoluzione. Inoltre si rammenta che: • i campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno lasciati in bianco; COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P – P.IVA: 04837620154 1 STUDIO BUSCEMI • il campo “elementi identificativi” va compilato esclusivamente in caso di versamento per annualità successive, cessione, risoluzione e proroga del contratto, inserendo il “codice identificativo del contratto” di 17 caratteri, desumibile dal modello di richiesta di registrazione restituita dall’Ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, dalla ricevuta di registrazione. Detto campo, quindi, va lasciato in bianco in caso di versamento dovuto per la prima registrazione. I codici tributo utilizzabili nel mod. F24 Elide in esame sono i seguenti: Codici tributo Locazione / affitto immobiliare F23 Imposta di registro prima registrazione Imposta di registro annualità successive Imposta di registro cessioni del contratto Imposta di registro risoluzioni del contratto Imposta di registro proroghe del contratto Imposta di bollo Tributi speciali e compensi Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi (*) Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità (**) Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo (***) Imposta di registro per affitto fondi rustici 115T (*) 107T (**) 108T (***) 112T 110T 113T 114T 456T 964T 671T 731T F24 ELIDE 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 671T 1509 731T 1510 AVVISI DI LIQUIDAZIONE E SANZIONI Per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni, relativi alle locazioni immobiliari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: Imposta di registro Imposta di bollo Sanzioni Interessi A135 A136 A137 A138 A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per salutarVi con viva cordialità. Studio Buscemi COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P – P.IVA: 04837620154 2
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