La sicurezza del Volontario nelle attività di Protezione Civile Comportamenti di sicurezza ed auto protezione Todi, 27 maggio 2014 Dott. Carlo Alberto Cucchia SICUREZZA Condizione di chi non è esposto a rischi e pericoli PERICOLO: • EMERGENZA • ATTIVITA’ PERICOLOSE RISCHIO RISCHIO Il rischio è dato dalla combinazione di 2 elementi: Frequenza o probabilità Magnitudo o danno R= ∑(Sc) p * m R=f(p, m) Frequenza E’ la probabilità che un determinato evento “E” possa verificarsi Magnitudo E’ il danno che può causare il verificarsi dell’evento “E”. f*m p m f*m p R=1*1 R=1 1 1 m f*m p 4 R=4*4 R=16 4 m RISCHIO Implica una diminuzione della sicurezza generale Possiamo quindi affermare che all’aumentare del rischio diminuisce la sicurezza quasi in modo inversamente proporzionale CONTESTI OPERATIVI Attività ordinaria Servizi antincendio Emergenza idrogeologica, terremoto, maltempo, industriale, tecnologica, sanitaria… lavori pericolosi …. ? PREVENZIONE e PROTEZIONE Tutto quello che serve per evitare che si verifichi “p” Tutto quello che serve per evitare che si verifichi “m” Percezione del RISCHIO Processo mentale che orienta i comportamenti delle persone e consiste nella individuazione e “quotazione” dei rischi. La percezione del rischio è estremamente soggettiva e si basa su diverse valutazioni come, per esempio, le conseguenze sia immediate sia future e le loro implicazioni tanto su un piano razionale ed oggettivo quanto su un piano emozionale e soggettivo. Importante: la soggettività della percezione di un rischio è fortemente influenzata dalle singole esperienze personali. Una persona molto esperta potrebbe sottovalutare un rischio. SUGGERIMENTI Prevedere le possibili evoluzioni della situazione ipotizzando eventi immaginabili : • cosa può succede in caso di incidente se non metto la cintura di sicurezza? • cosa può succede in caso di brusca frenata se non fisso il carico al mezzo? • cosa può succede se parcheggio l’auto sul marciapiede? (oltre al fatto di prendere una multa!) • cosa può succede se vado in bici di notte senza luci in città? • cosa può succede se inizia a piovere? Vedere la situazione dal punto di vista altrui: • se mi fermo in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia, notte, ecc.) sul ciglio della strada per un’operazione di carico e scarico: o gli automobilisti di passaggio sono in grado di vedermi per tempo? o gli automobilisti sono in grado di superarmi senza difficoltà? o …e se deve passare un bus? o gli automobilisti che sopraggiungono nell’altro senso di marcia possono essere in sorpasso e non vedermi? SICUREZZA NOI COLLEGHI ASSISTITI Procedure Operative La realizzazione e l’applicazione delle procedure operative è importante per: la definizione di ruoli e responsabilità la razionalizzazione delle attività operative: le procedure sono il risultato di valutazioni, esperienze e conoscenze maturate nel tempo l’efficienza degli interventi: miglior impiego delle risorse standardizzazione delle modalità operative: intercambiabilità tra operatori di diverse organizzazioni la sicurezza degli operatori e delle persone coinvolte la formazione degli operatori: omogeneità e sicurezza Miglioramento continuo le procedure possono essere migliorate con la collaborazione di tutti gli operatori che segnalano eventuali criticità e propongono perfezionamenti. IL VOLONTARIO nel SOCCORSO SQUADRA: il volontario fa parte di una organizzazione in un sistema. SQUADRA: condivide uno scopo, ha un obiettivo in comune, lavora in stretta collaborazione e condivide i successi. SQUADRA Lavorare in SQUADRA significa coordinare le attività per ottenere una maggiore efficienza e con maggiore sicurezza. CAPO SQUADRA Per poter raggiungere la migliore efficienza possibile la SQUADRA deve collaborare con il CAPOSQUADRA e rispettarne le direttive. Spesso il Caposquadra è a conoscenza di informazioni che noi non conosciamo. Le decisioni del Caposquadra non dovrebbero essere discusse nell’ambito delle operazioni di soccorso. Ai fini del d.lgs.81 coincide con la figura del Preposto CAPO SQUADRA Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: … omissis … e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; CAPO SQUADRA Il Caposquadra ha il compito di dirigere la squadra a lui affidata secondo le istruzioni ricevute dal Coordinatore o dal Centro Operativo e alle disposizioni della propria Associazione. In particolare ha il compito: di assicurarsi che le operazioni in cui è impegnata la squadra si svolgano in condizioni di sicurezza sia dei volontari che delle persone ad essi affidate; di vigilare sul comportamento del personale affidatogli; di fare rispettare alla squadra sia i compiti operativi sia i turni di riposo. COORDINATORE Ha funzioni organizzative e di collegamento tra centrale operativa e caposquadra, con il quale decide se, come, dove e quando intervenire; Organizza i rifornimenti di acqua, cibo, attrezzature per le squadre di intervento Organizza il turn over Segue le fasi operative, intrattiene i rapporti e collabora con le forze istituzionali presenti. E’ sempre in contatto e collabora con il Coordinamento del volontariato. COORDINATORE + CAPO SQUADRA prepararsi adeguatamente ad un possibile evento pensando alla possibile evoluzione dello stesso; dotarsi degli strumenti, dei materiali e dei generi di conforto necessari; affrontare i trasferimenti in sicurezza; valutare la sicurezza del contesto operativo; pianificare e coordinare le attività di squadra; evitare di mettersi in pericolo; richiedere l’uso di dispositivi di protezione adeguati; seguire l’evento e valutarne l’evoluzione; valutare e conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di pericolo immediato e informare gli operatori; comunicazione costante con le unità operative. Gerarchia funzionale C.S. C.S. CC RESP. ISTITUZIONALE COORD. VF C.S. PS COMUNICAZIONI!! Gestione emergenza DI.COMA.C C.O.R. C.C.S. C.O.M. C.O.C. VOLONTARIO art.2 Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: … omissis … - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; VOLONTARIO art. 3 Art. 3. (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 31 marzo 2011 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del VOLONTARIO art. 12 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. VOLONTARIO art. 21 Art. 21. (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi) 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III [USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE]; VOLONTARIO art.21 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. VOLONTARIO VOLONTARI in rif. alla Legge 266 / 1991 “Legge quadro sul volontariato” LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI di Protezione Civile in rif. al DPR 194 / 2001 LAVORATORI (rif. art. 2 comma 1 punto a, D.Lgs. 81/2008) OBBLIGHI DEI VOLONTARI art. 20 obbligo dei lavoratori Ogni volontario deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. OBBLIGHI DEI VOLONTARI art. 20 obbligo dei lavoratori I Volontari devono in particolare: a) Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai ruoli di coordinamento e controllo, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente ai ruoli di coordinamento e controllo le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente; OBBLIGHI DEI VOLONTARI art. 20 obbligo dei lavoratori I Volontari devono in particolare: … f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento previsti; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dai regolamenti (v. spegnimento AIB). AUTOPROTEZIONE consapevolezza: essere consci delle proprie capacità e dei propri limiti; prepararsi adeguatamente ad un possibile evento pensando alla possibile evoluzione dello stesso; dotarsi degli strumenti, dei materiali e dei generi di conforto necessari; utilizzare i dispositivi di protezione adeguati; evitare di mettersi in pericolo; conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di pericolo. DOTAZIONE L’insieme di indumenti, attrezzature, materiali, mezzi, necessari allo svolgimento di un’attività indeterminate condizioni [equipaggiamento] DOTAZIONE INDIVIDUALE: abbigliamento borraccia guanti casco binocolo bussola ecc. COLLETTIVA: automezzi modulo antincendio colonne fari motosega motosoffiatori kit primo soccorso ecc. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Abbigliamento ad alta visibilità Scarpe antinfortunistiche Elmetto o Casco Guanti ecc. D.P.I. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (art. 74 D.Lgs. 81/2008) D.P.I. OCCHI VOLTO TESTA ARTI SUPERIORI ARTI INFERIORI VIE RESPIRATORIE UDITO CORPO CADUTA CATEGORIE Prima categoria - DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità Seconda categoria - DPI che non appartengono alle altre due categorie Terza categoria - DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente PROTEZIONE DELLA TESTA ELMETTO - E’ indispensabile in tutte le situazioni in cui esiste il pericolo di offesa al capo Deve essere usato quando sono presenti pericoli di caduta di materiali dall’alto o di urto del capo con elementi pericolosi PROTEZIONE DELL’UDITO INSERTI AURICOLARI - Sono il rimedio più semplice - e’ sconsigliato l’uso di batuffoli di cotone. Occorre utilizzare veri e propri tappi acustici, prodotti da ditte specializzate, allo scopo di proteggere l’udito Questi riducono il rumore quando sono inseriti in modo corretto all’interno elle orecchie INSERTI AURICOLARI TAPPI MODELLABILI - Adatti a tutte le orecchie. TAPPI ELIMINABILI - Sono del tipo “usa e getta” in cotone cerato o in fibra acustica. TAPPI SEMI-ELIMINABILI - Sono in materiale schiumoso e possono essere usati per circa una settimana. TAPPI SU MISURA - Vengono modellati nella forma esatta dell’orecchio. Sul calco delle orecchie vengono modellati i tappi. CUFFIE ANTIRUMORE Esistono CUFFIE ANTIRUMORE idonee a vari utilizzi. Inserite nei caschi di sicurezza Dielettriche per lavoratori esposti a corrente di alto voltaggio Pieghevoli PROTEZIONE DEGLI OCCHI DPI - Protezione degli occhi e del viso Sono delle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore e che servono per la protezione degli occhi e del viso da rischi derivanti da proiezione di schegge, formazione di polveri o fumi materiali roventi, sostanze chimiche, produzione di notevole energia luminosa o comunque dannosi per gli occhi e per il viso. OCCHIALI SCHERMI OCCHIALI OCCHIALI - Devono essere con lenti otticamente neutre e adattabili all’uomo, le lenti possono essere: di vetro temperato antiurto per lavori con proiezione di frammenti con impatto debole; di policarbonato per lavori con frammenti a impatto forte; a stanghetta con protezioni laterali o a mascherina con lenti antigraffio e sistemi antiappannamento per quelli a mascherina. SCHERMI SCHERMI- Sono composti da un telaio adattabile da utilizzare anche con l’elmetto e possono essere ribaltabili. Possono essere realizzati con materiali diversi a seconda del tipo di rischio da cui proteggersi (raggi ultravioletti, sostanze chimiche, ecc.) PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE Servono a salvaguardare da rischi derivanti dalla presenza di agenti inquinanti. E’ utile ricordare che i pericoli per le vie respiratorie sono invisibili e quindi un uso corretto del DPI è indispensabile per la tutela della salute. SEMIMASCHERA A COSTRUZIONE INTEGRALE SEMIMASCHERA A FILTRI INTERCAMBIABILI MASCHERE A PIENO FACCIALE PROTEZIONE MANI e BRACCIA Servono per proteggere le mani dell’utilizzatore dal contatto con materiali o sostanze in grado di provocare lesioni. Guanti di plastica, in gomma Guanti in cuoio Guanti dielettrici PLASTICA e GOMMA Guanti di PLASTICA, GOMMA Sono di materiale impermeabile in neoprene, PVC, ecc. e sono consigliati per il contatto con acidi, solventi, ecc. Il guanto rinforzato può essere usato per manipolare materiali taglienti e/o scivolosi CUOIO Guanti in CUOIO Da utilizzare per manipolare materiali taglienti e/o scivolosi Non costituiscono una difesa contro gli acidi, oli, ecc. DIELETTRICI Guanti DIELETTRICI Sono realizzati in materiale isolante e sono da utilizzare contro la corrente elettrica PROTEZIONE PIEDI E GAMBE SERVONO PER PROTEGGERE I PIEDI DEL LAVORATORE DA TUTTI QUEI RISCHI A CUI SI TROVA SOTTOPOSTO A PERICOLI DI SCHIACCIAMENTO, SCIVOLAMENTO, ECC. SCARPE DI SICUREZZA (con puntale e/o soletta in acciaio) STIVALI GHETTE RISCHI CHIMICI Aerosol RISCHI FISICI Rumore Cuffie Auricolari Maschera Gas,vapori Maschera Indumenti Meccanici Casco Guanti Scarponi Liquidi Guanti Occhiali Termici Guanti Indumenti Elettrici Guanti Scarponi RISCHI BIOLOGICI Indumenti Maschera Guanti SEGNALETICA Test widescreen (16:9) Test proporzioni (Deve apparire circolare) 4x3 16x9
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