Comportamenti di sicurezza ed auto protezione

La sicurezza del Volontario
nelle attività di Protezione Civile
Comportamenti di sicurezza
ed auto protezione
Todi, 27 maggio 2014
Dott. Carlo Alberto Cucchia
SICUREZZA

Condizione di chi non è esposto a rischi e pericoli
PERICOLO:
• EMERGENZA
• ATTIVITA’ PERICOLOSE
RISCHIO
RISCHIO

Il rischio è dato dalla combinazione di 2 elementi:
 Frequenza
o probabilità
 Magnitudo o danno
R= ∑(Sc) p * m
R=f(p, m)
Frequenza

E’ la probabilità che un determinato evento “E”
possa verificarsi
Magnitudo

E’ il danno che può causare il verificarsi dell’evento
“E”.
f*m
p
m
f*m
p
R=1*1
R=1
1
1
m
f*m
p
4
R=4*4
R=16
4
m
RISCHIO


Implica una diminuzione della sicurezza generale
Possiamo quindi affermare che all’aumentare del
rischio diminuisce la sicurezza quasi in modo
inversamente proporzionale
CONTESTI OPERATIVI
Attività ordinaria
 Servizi antincendio
 Emergenza
idrogeologica, terremoto,
maltempo, industriale,
tecnologica, sanitaria…

lavori pericolosi
…. ?
PREVENZIONE e PROTEZIONE
Tutto quello che serve per
evitare che si verifichi “p”
Tutto quello che serve per
evitare che si verifichi “m”
Percezione del RISCHIO


Processo mentale che orienta i
comportamenti delle persone e
consiste nella individuazione e
“quotazione” dei rischi.
La percezione del rischio è
estremamente soggettiva e si
basa su diverse valutazioni
come, per esempio, le
conseguenze sia immediate sia
future e le loro implicazioni
tanto su un piano razionale ed
oggettivo quanto su un piano
emozionale e soggettivo.
Importante: la soggettività della percezione
di un rischio è fortemente influenzata dalle
singole esperienze personali.
Una persona molto esperta potrebbe
sottovalutare un rischio.
SUGGERIMENTI
Prevedere le possibili evoluzioni
della situazione ipotizzando eventi
immaginabili :





• cosa può succede in caso di
incidente se non metto la cintura di
sicurezza?
• cosa può succede in caso di brusca
frenata se non fisso il carico al
mezzo?
• cosa può succede se parcheggio
l’auto sul marciapiede? (oltre al fatto
di prendere una multa!)
• cosa può succede se vado in bici di
notte senza luci in città?
• cosa può succede se inizia a
piovere?
Vedere la situazione dal punto di
vista altrui:
 • se mi fermo in condizioni di scarsa
visibilità (nebbia, pioggia, notte,
ecc.) sul ciglio della
 strada per un’operazione di carico e
scarico:
 o gli automobilisti di passaggio sono
in grado di vedermi per tempo?
 o gli automobilisti sono in grado di
superarmi senza difficoltà?
 o …e se deve passare un bus?
 o gli automobilisti che
sopraggiungono nell’altro senso di
marcia possono essere
 in sorpasso e non vedermi?
SICUREZZA
NOI
COLLEGHI
ASSISTITI
Procedure Operative
La realizzazione e l’applicazione delle procedure operative
è importante per:
 la definizione di ruoli e responsabilità
 la razionalizzazione delle attività operative: le procedure
sono il risultato di valutazioni, esperienze e conoscenze
maturate nel tempo
 l’efficienza degli interventi: miglior impiego delle risorse
 standardizzazione delle modalità operative:
intercambiabilità tra operatori di diverse organizzazioni
 la sicurezza degli operatori e delle persone coinvolte
 la formazione degli operatori: omogeneità e sicurezza
Miglioramento continuo

le procedure possono essere migliorate con la
collaborazione di tutti gli operatori che segnalano
eventuali criticità e propongono perfezionamenti.
IL VOLONTARIO nel SOCCORSO

SQUADRA: il
volontario fa parte di
una organizzazione in
un sistema.

SQUADRA: condivide
uno scopo, ha un
obiettivo in comune,
lavora in stretta
collaborazione e
condivide i successi.
SQUADRA

Lavorare in SQUADRA significa coordinare le
attività per ottenere una maggiore efficienza e
con maggiore sicurezza.
CAPO SQUADRA




Per poter raggiungere la migliore efficienza
possibile la SQUADRA deve collaborare con il
CAPOSQUADRA e rispettarne le direttive.
Spesso il Caposquadra è a conoscenza di
informazioni che noi non conosciamo.
Le decisioni del Caposquadra non dovrebbero
essere discusse nell’ambito delle operazioni di
soccorso.
Ai fini del d.lgs.81 coincide con la figura del
Preposto
CAPO SQUADRA
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo
si intende per:
… omissis …
e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
CAPO SQUADRA
Il Caposquadra ha il compito di dirigere la squadra a lui
affidata secondo le istruzioni ricevute dal Coordinatore o
dal Centro Operativo e alle disposizioni della propria
Associazione.
In particolare ha il compito:
 di assicurarsi che le operazioni in cui è impegnata la
squadra si svolgano in condizioni di sicurezza sia dei
volontari che delle persone ad essi affidate;
 di vigilare sul comportamento del personale affidatogli;
 di fare rispettare alla squadra sia i compiti operativi sia i
turni di riposo.
COORDINATORE





Ha funzioni organizzative e di collegamento tra
centrale operativa e caposquadra, con il quale
decide se, come, dove e quando intervenire;
Organizza i rifornimenti di acqua, cibo,
attrezzature per le squadre di intervento
Organizza il turn over
Segue le fasi operative, intrattiene i rapporti e
collabora con le forze istituzionali presenti.
E’ sempre in contatto e collabora con il
Coordinamento del volontariato.
COORDINATORE + CAPO SQUADRA

prepararsi adeguatamente ad un possibile evento pensando alla

possibile evoluzione dello stesso;

dotarsi degli strumenti, dei materiali e dei generi di conforto
necessari;

affrontare i trasferimenti in sicurezza;

valutare la sicurezza del contesto operativo;

pianificare e coordinare le attività di squadra;

evitare di mettersi in pericolo;

richiedere l’uso di dispositivi di protezione adeguati;

seguire l’evento e valutarne l’evoluzione;

valutare e conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di

pericolo immediato e informare gli operatori;

comunicazione costante con le unità operative.
Gerarchia funzionale
C.S.
C.S.
CC
RESP.
ISTITUZIONALE
COORD.
VF
C.S.
PS
COMUNICAZIONI!!
Gestione emergenza
DI.COMA.C
C.O.R.
C.C.S.
C.O.M.
C.O.C.
VOLONTARIO art.2
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
… omissis …
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile;
VOLONTARIO art. 3
Art. 3. (Campo di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte
le tipologie di rischio.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle
organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del
Corpo Nazionale soccorso
alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate
tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate
entro il 31 dicembre 2010
31 marzo 2011 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Dipartimento
della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza
sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
VOLONTARIO art. 12
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei
volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori
autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di
volontariato
o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di
cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato
ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e
altre
attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
VOLONTARIO art. 21
Art. 21. (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi)
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi
che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i
coltivatori diretti del fondo, i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni
di cui al titolo III [USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE];
VOLONTARIO art.21







2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi
propri delle attività svolte e con oneri a proprio
carico hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
VOLONTARIO
VOLONTARI
in rif. alla Legge 266 / 1991
“Legge quadro sul volontariato”
LAVORATORI AUTONOMI
VOLONTARI
di Protezione Civile
in rif. al DPR 194 / 2001
LAVORATORI
(rif. art. 2 comma 1 punto a, D.Lgs. 81/2008)
OBBLIGHI DEI VOLONTARI
art. 20 obbligo dei lavoratori

Ogni volontario deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.
OBBLIGHI DEI VOLONTARI
art. 20 obbligo dei lavoratori
I Volontari devono in particolare:
a) Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai ruoli di coordinamento e controllo, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente ai ruoli di coordinamento e controllo le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente;
OBBLIGHI DEI VOLONTARI
art. 20 obbligo dei lavoratori
I Volontari devono in particolare:
…
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
previsti;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dai regolamenti (v.
spegnimento AIB).
AUTOPROTEZIONE









consapevolezza: essere consci delle proprie capacità e dei
propri
limiti;
prepararsi adeguatamente ad un possibile evento pensando
alla
possibile evoluzione dello stesso;
dotarsi degli strumenti, dei materiali e dei generi di conforto
necessari;
utilizzare i dispositivi di protezione adeguati;
evitare di mettersi in pericolo;
conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di
pericolo.
DOTAZIONE

L’insieme di indumenti, attrezzature, materiali,
mezzi, necessari allo svolgimento di un’attività
indeterminate condizioni [equipaggiamento]
DOTAZIONE
INDIVIDUALE:
 abbigliamento
 borraccia
 guanti
 casco
 binocolo
 bussola
 ecc.
COLLETTIVA:
 automezzi
 modulo antincendio
 colonne fari
 motosega
 motosoffiatori
 kit primo soccorso
 ecc.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Abbigliamento ad
alta visibilità
Scarpe
antinfortunistiche
Elmetto o
Casco
Guanti
ecc.
D.P.I.
Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
(art. 74 D.Lgs. 81/2008)
D.P.I.
OCCHI
VOLTO
TESTA
ARTI SUPERIORI
ARTI INFERIORI
VIE
RESPIRATORIE
UDITO
CORPO
CADUTA
CATEGORIE
Prima categoria - DPI di progettazione
semplice destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entità
 Seconda categoria - DPI che non
appartengono alle altre due categorie
 Terza categoria - DPI di progettazione
complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente

PROTEZIONE DELLA TESTA
ELMETTO - E’ indispensabile in tutte le
situazioni in cui esiste il pericolo di offesa
al capo
Deve essere usato quando sono
presenti pericoli di caduta
di materiali dall’alto o di urto
del capo con elementi pericolosi
PROTEZIONE DELL’UDITO

INSERTI AURICOLARI - Sono il rimedio più
semplice - e’ sconsigliato l’uso di batuffoli di
cotone. Occorre utilizzare veri e propri tappi
acustici, prodotti da ditte specializzate, allo scopo
di proteggere l’udito
Questi riducono il rumore quando
sono inseriti in modo corretto
all’interno elle orecchie
INSERTI AURICOLARI
TAPPI MODELLABILI - Adatti a tutte le orecchie.
 TAPPI ELIMINABILI - Sono del tipo “usa e getta” in

cotone cerato o in fibra acustica.
 TAPPI SEMI-ELIMINABILI - Sono in materiale
schiumoso e possono essere usati per circa una
settimana.
 TAPPI SU MISURA - Vengono modellati nella
forma esatta dell’orecchio. Sul calco delle
orecchie vengono modellati i tappi.
CUFFIE ANTIRUMORE
Esistono CUFFIE ANTIRUMORE idonee a vari utilizzi.
Inserite nei caschi di sicurezza
 Dielettriche per lavoratori esposti a corrente
di alto voltaggio
 Pieghevoli

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
DPI - Protezione degli occhi e del viso
Sono delle attrezzature destinate ad essere indossate e
tenute dal lavoratore e che servono per la protezione
degli occhi e del viso da rischi derivanti da proiezione
di schegge, formazione di polveri o fumi materiali
roventi, sostanze chimiche, produzione di notevole
energia luminosa o comunque dannosi per gli occhi e
per il viso.
OCCHIALI
 SCHERMI

OCCHIALI
OCCHIALI - Devono essere con lenti otticamente
neutre e adattabili all’uomo, le lenti possono essere:
di vetro temperato antiurto per lavori con
proiezione di frammenti con impatto debole;
 di policarbonato per lavori con frammenti a
impatto forte;
 a stanghetta con protezioni laterali o a
mascherina con lenti antigraffio e sistemi
antiappannamento per quelli a mascherina.

SCHERMI
SCHERMI- Sono composti da un telaio adattabile
da utilizzare anche con l’elmetto e possono
essere ribaltabili.
Possono essere realizzati con materiali diversi a
seconda del tipo di rischio da cui proteggersi
(raggi ultravioletti, sostanze chimiche, ecc.)
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
Servono a salvaguardare da rischi derivanti dalla
presenza di agenti inquinanti.
E’ utile ricordare che i pericoli per le vie respiratorie
sono invisibili e quindi un uso corretto del DPI è
indispensabile per la tutela della salute.
 SEMIMASCHERA A COSTRUZIONE INTEGRALE
 SEMIMASCHERA A FILTRI INTERCAMBIABILI
 MASCHERE A PIENO FACCIALE
PROTEZIONE MANI e BRACCIA
Servono per proteggere le mani
dell’utilizzatore dal contatto con materiali
o sostanze in grado di provocare lesioni.
Guanti di plastica, in gomma
 Guanti in cuoio
 Guanti dielettrici

PLASTICA e GOMMA
Guanti di PLASTICA, GOMMA
 Sono di materiale impermeabile in neoprene,
PVC, ecc. e sono consigliati per il contatto con
acidi, solventi, ecc.
 Il guanto rinforzato può essere usato per
manipolare materiali taglienti e/o scivolosi
CUOIO
Guanti in CUOIO
 Da utilizzare per manipolare materiali taglienti
e/o scivolosi
 Non costituiscono una difesa contro gli acidi, oli,
ecc.
DIELETTRICI
Guanti DIELETTRICI
Sono realizzati in materiale isolante e
sono da utilizzare contro la corrente
elettrica
PROTEZIONE PIEDI E GAMBE
SERVONO PER PROTEGGERE I PIEDI DEL
LAVORATORE DA TUTTI QUEI RISCHI A CUI SI
TROVA SOTTOPOSTO A PERICOLI DI
SCHIACCIAMENTO, SCIVOLAMENTO, ECC.
 SCARPE DI SICUREZZA (con puntale e/o soletta in
acciaio)
STIVALI
 GHETTE

RISCHI CHIMICI
Aerosol
RISCHI FISICI
Rumore
Cuffie
Auricolari
Maschera
Gas,vapori
Maschera
Indumenti
Meccanici
Casco
Guanti
Scarponi
Liquidi
Guanti
Occhiali
Termici
Guanti
Indumenti
Elettrici
Guanti
Scarponi
RISCHI BIOLOGICI
Indumenti
Maschera
Guanti
SEGNALETICA
Test widescreen (16:9)
Test proporzioni
(Deve apparire
circolare)
4x3
16x9