Statuto - Santa Giustina in Colle

Parrocchia di Santa Giustina in Colle Fondo di Solidarietà Parrocchiale Statuto Art. 1 – E’ costituito il “ Fondo di Solidarietà Parrocchiale ”, che ha sede legale presso la Canonica di Santa Giustina in Colle, mentre la sede operativa è ubicata presso il Nuovo Centro Parrocchiale in Via Roma. Il F.S.P. aderisce al Fondo di Solidarietà Ecclesiale, la società cooperativa che ha sede presso la Diocesi di Padova, il cui scopo è “ esprimere tra i propri soci la solidarietà e la comunione, che nell’ambito ecclesiale vanno diffuse anche nei beni materiali, sull’esempio delle prime comunità cristiane” ( statuto, art. 2). Art. 2 – I fedeli laici della Comunità, coscienti di essere un cosa sola anche nella gestione delle realtà economiche, al fine di sovvenire alle necessità della Parrocchia di Santa Giustina in Colle e di promuovere le attività proprie della vita comunitaria, istituiscono un Fondo comune da affidare al Parroco pro‐tempore, nei modi, per le finalità e nelle forme previste dal regolamento. Art. 3 – Il risultato derivante dalla gestione del F.S.P., sarà destinato per le finalità previste dal regolamento. Art. 4 Il regolamento é parte integrante e sostanziale dello Statuto, tanto che gli stessi sono in discendibili l’uno dall’altro. Parrocchia di Santa Giustina in Colle Regolamento del Fondo di Solidarietà Parrocchiale Art. 1‐ L’obiettivo del Fondo è quello di raccogliere piccole somme di denaro dai soci per averne un beneficio economico a vantaggio delle attività della Parrocchia. Il beneficio economico derivante dagli interessi che la cifra depositata dai soci maturerà, sarà devoluta ogni anno al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Parroco e dal Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica( CPGE). Art. 2‐ Presidente del Fondo di solidarietà Parrocchiale è il Parroco , coadiuvato da un direttivo composto da volontari che, a turno di due ogni domenica, fungono da cassieri presso la sede operativa nel Centro Parrocchiale. Art. 3‐ La sede operativa è aperta tutte le domeniche dalle ore 8.45 alle 11.45 per espletare le operazioni di deposito e/o prelievo. Art. 4‐ L’anno sociale inizia la prima domenica di dicembre e termina l’ultima domenica di novembre dell’anno successivo. Art. 5 ‐ Per iscriversi al F.S.P. è necessario recarsi alla sede operativa e versare un deposito minimo di 5 euro. Il cassiere di turno consegnerà un libretto, riportante il nominativo del nuovo socio e il n° identificativo, sul quale verranno registrate di volta in volta le operazioni che si effettueranno. Per tale motivo è necessario che il socio si presenti sempre munito di libretto. Art. 6 ‐ Successivamente i soci potranno a loro discrezione eseguire depositi, non necessariamente ogni domenica, rispettando le vigenti normative in materia di movimentazione di denaro. Per i prelievi di importi superiori a 300 euro viene richiesto un preavviso di almeno otto giorni. Art. 7‐ Al Fondo possono essere iscritti anche i minori, purché al nominativo del minore faccia seguito quello di un maggiorenne ( genitore e/o parente). Art. 8‐ Essendo il fondo, un’opera di solidarietà non concede prestiti, il denaro depositato non dà diritto ad alcun interesse, alla fine dell’anno sociale ogni socio verrà liquidato del suo deposito mediante assegno bancario firmato dal Parroco, mentre gli importi inferiori e/o uguali a 100 Euro saranno rimborsati in contante. La liquidazione avverrà dalla seconda domenica di dicembre. I soci che nei mesi precedenti avranno espresso per iscritto la volontà di riversare l’intero importo e/o parte dello stesso, dalla prima domenica di dicembre riceveranno il nuovo libretto con la registrazione dell’operazione effettuata. Il Parroco e il Direttivo F.S.P.