COPIA Deliberazione N. 64 in data 23/06/2014 COMUNE DI SILEA PROVINCIA DI TREVISO Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: L'anno 2014, addì ventitre del mese di giugno alle ore 16.00 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale. Presenti Soggetta a invio ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000 X Assenti Piazza Silvano Sindaco X Potente Rosanna Assessore Effettivo X Cendron Rossella Assessore Effettivo X Cenedese Antonella Assessore Effettivo X Vendrame Gianluca Assessore Effettivo X 3 Immediatamente Eseguibile 2 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Ghedin Daniela. Il Sig. Piazza Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) Il sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi Addì .......... ………. IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA Fto Magagnin Paola LA GIUNTA COMUNALE Vista la lettera della Regione Veneto, Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni prot. n. 226733 datata e pervenuta in data 26 maggio 2014 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità proposta di accordo di programma per pista ciclabile, arredo urbano e riqualificazione Comune di Roncade (TV). Richiesta parere” che recita: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, con la presente si comunica che la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità proposta di accordo di programma per pista ciclabile, arredo urbano e riqualificazione Comune di Roncade (TV) è scaricabile al link: http://repository.regione.veneto.it/public/6c4aa0d993096d54d3b350 f363 ffb656.php? Lang= it&dl=true con la seguente password: piste Come precisato dalle procedure di VAS individuate con DGR 791/2009, codesta Autorità, in quanto soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, dovrà far pervenire a questa Sezione ed al Comune di Roncade (TV) entro 30 gg. dall’invio della presente, il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall’attuazione dell’ Accordo di Programma in oggetto. L’esito della presente procedura verrà pubblicato sul sito web Regionale al seguente indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas non oltre la scadenza dei 90 giorni previsti per la conclusione della pratica.” Visto che dagli atti di proposta di accordo di programma per pista ciclabile , arredo urbano e riqualificazione Comune di Roncade , come riporta l’oggetto, è in realtà la realizzazione di un polo logistico commerciale “Marchiol Spa”, che prevede su zona agricola a confine con un perimetro d’ambito di oltre il 50%, con il territorio del Comune di Silea, non previsto nel Piano Regolatore Comunale di Roncade, con fronte sulla SR Treviso Mare che sul lato verso Roncade è pure in territorio di Silea, il tutto per una superficie territoriale di 93.417 mq e con una previsione di indici di edificabilità di notevole impatto; Richiamato il contenuto della conferenza di Servizi del 21 febbraio 2011 avente per oggetto : “Studio Preliminare per l’individuazione concertata tra i comuni di Roncade, Meolo, San Biagio di Callalata, Silea, la Provincia di Treviso, la Provincia di Venezia e Veneto Strade Spa, di previsioni urbanistiche relative alla SR 89 Treviso Mare”, deliberata e approvata con i voti favorevoli dei Comuni di Roncade, di Silea, e delle Provincie di Treviso e di Venezia; Richiamata altresì , la propria deliberazione n. 51 del 26 maggio 2014, avente per oggetto: “Prima variante al PAT del Comune di Roncade. Osservazioni” con la quale è stato deciso quanto segue: “1 di formulare con il presente atto osservazione al Documento Preliminare della Prima Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Roncade secondo i contenuti e motivazioni espresse nelle premessa che in sintesi è la seguente: coerentemente con quanto sottoscritto e definito nel verbale della Conferenza di Servizi del 21 febbraio 2011 avente per oggetto: “Studio preliminare per l’individuazione concertata tra i comuni di Roncade, Meolo, San Biagio di Callalta, Silea, la Provincia di Treviso, la Provincia di Venezia e Veneto Strade Spa, di previsioni urbanistiche relative alla S.R. 89 Treviso Mare”, deliberata e approvata con i voti favorevoli dei comuni di Roncade, di Silea e delle Provincie di Treviso e di Venezia, le nuove previsioni urbanistiche sull’ “asse infrastrutturale strategico della S.R. 89-Treviso-Mare quale sede privilegiata dello sviluppo produttivo, logistico e delle grandi strutture commerciali”, dovranno essere assoggettate ad 2 3 4 uno specifico Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI così come definito dall’art. 16 della L.R. n. 11/2004, con i comuni di Roncade, San Biagio di Callalta e Silea, per il tratto compreso tra i due caselli autostradali, di affermare, nel caso di mancato accoglimento della osservazione di cui al precedente punto 1), la propria contraddittorietà a scelte urbanistiche unilaterali che coinvolgono e determinano situazioni di gestione territoriale a danno della cittadinanza di Silea, così come già avvenuto nel 2013 con la “variante Marchiol”; di confermare, così come sottoscritto nel verbale della Conferenza di Servizi del 21 febbraio 2011, che qualsiasi nuova previsione urbanistica che coinvolga l’asse della Treviso Mare è subordinato alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste nello “Studio preliminare per l’individuazione concertata di previsioni funzionali ed urbanistiche relative alla S.R. 89 Treviso mare” redatto dallo Studio Tepco Srl; di trasmettere il presente atto anche alla Provincia di Treviso, ai Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Meolo e Casale sul Sile.” Ricordato che il Comune di Roncade, su precisa istanza del Sindaco di Silea, lettera prot. 5839 del 10 aprile 2013, non ha fornito risposta nel merito della localizzazione in argomento , nonostante gli impegni reciproci assunti con la sottoscrizione del citato verbale della Conferenza di Servizi; Considerato che : • qualsiasi nuovo intervento urbanistico–edilizio sul territorio oggi deve mirare al recupero del suolo già usato e compromesso, questo al fine di tutelare l’interesse generale del mantenimento del territorio agricolo vergine; • nel caso, dopo aver esperito una accurata analisi territoriale, anche presso i comuni confinanti, sullo stato di disponibilità di aree con edifici dismessi o in via di dismissione, la scelta di individuare nuovi siti, peraltro commerciali, lungo l’asse della strada regionale tra i due caselli autostradali A27 e A4 debba avvenire coinvolgendo le amministrazioni comunali interessate (Roncade, San Biagio di Callalta e Silea) mediante uno specifico Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) secondo le specifiche disposizioni previste dall’art. 16 della legge urbanistica Regionale n. 11 del 2004; Valutato che le analisi riportate nel Rapporto Ambientale Preliminare, allegato alla nota regionale, nel merito delle acque superficiali e delle relative problematiche , si esplicitano letterature generali in materia, ma non sono state effettuate prima di decidere sulla vocazione del sito, le specifiche analisi sulla criticità idraulica, che è esclusivamente correlata con le aree a sud di tale zona, ubicate tutte in territorio del Comune di Silea; Valutato altresì che nel merito delle opere pubbliche previste con l’utilizzo delle somme , di beneficio Pubblico Euro 2.550.000,00 derivanti dalla perequazione urbanistica il consiglio comunale di Roncade con deliberazione n. 20 del 10 aprile 2014 ha deciso di realizzare: • il percorso ciclopedonale che dalla frazione di S. Cipriano si raccordi alla zona del Cimitero e quindi alla pista ciclabile che conduce verso la frazione di Musestre; • la pista ciclopedonale di Via Longhin che a partire dall’esistente nella frazione di S. Cipriano si raccorda, in direzione est, allo scavalcamento ciclabile realizzato con le opere previste per la realizzazione della terza corsia sull’autostrada A4; • la riqualificazione del Centro Urbano della frazione di Biancade, 1° Lotto, in particolare nel tratto tra via G. D’Annunzio e l’incrocio con via Carboncine; • interventi di efficientamento energetico dei plessi di proprietà del Comune di Roncade; Vista, nel merito dell’utilizzo delle somme derivanti dalla perequazione, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 616 del 10 febbraio 2014, afferente ad una situazione similare in Comune di Oderzo, che ai fini della valutazione in argomento si riporta stralcio delle motivazioni della sopraccitata sentenza: 2. - Passando all’esame in merito, deve rilevarsi come l’appello sia fondato e meriti accoglimento sulla scorta dell’assorbente sesto motivo di appello, che ripropone l’identica doglianza proposta in prime cure e che va quindi vagliato prioritariamente. L’appellante lamenta la violazione dell’art. 46 delle norme tecniche del PAT, delle linee guida approvate con delibera n. 60 del giorno 8 marzo 2010, nonché eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, dello sviamento e del difetto di istruttoria. In concreto, l’appellante si duole della modalità con cui è stato applicato al caso in specie il principio perequativo, atteso che l’accordo intervenuto tra il Comune e la CAMA s.p.a. si è fondato sulla disponibilità della società a realizzare a proprie spese, in cambio della variazione della destinazione urbanistica dell’area di interesse, gli interventi di risistemazione di un’area pubblica, ossia piazza della Vittoria, per un importo di circa €. 400.000 Euro, dando vita così ad opere slegate funzionalmente con l’area dell’intervento. 2.1. - La doglianza è fondata e va accolta. Osserva la Sezione come il tema del rispetto degli standard urbanistici abbia nuovamente assunto di recente un rilievo centrale nell’ambito degli strumenti di governo del territorio. In questo senso, sono riscontrabili non solo interventi normativi (peraltro organizzati secondo prospettive dialetticamente opposte riguardo al tema della loro necessità e cogenza, poiché mirano, da un lato - come nel caso della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” - a marcarne la rilevanza ai fini della qualità di vita urbana e, dall’altro – come con l’introduzione dell’art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” nel d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” – a renderne al contrario più flessibile e meno stringente il contenuto), ma anche prese di posizione di questo Consiglio, che non si è sottratto al dovere di esprimere il proprio avviso su un tema così rilevante nella costruzione del tessuto urbanistico. In particolare, questo Giudice ha già delineato una propria linea interpretativa in merito al collegamento tra interventi edilizi e ricerca degli standard urbanistici e ha così assunto decisioni che hanno, ad esempio, negato la sufficienza di un parcheggio collocato in area non fruibile, dove la fruibilità era collegata non a valutazioni normative, ma fattuali, poiché il “terreno pertinenziale destinato a parcheggio deve ragionevolmente intendersi come condizione necessaria per la migliore fruizione del parcheggio medesimo da parte di tutti coloro che intendono comodamente accedervi con i propri mezzi di locomozione per poi uscire con i relativi acquisti più o meno ingombranti e/o pesanti da collocare su tali mezzi” (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010 n. 4059); oppure decisioni che hanno evidenziato i pericoli legati alla smaterializzazione degli standard, sottolineando come “la monetizzazione degli standard urbanistici non può essere considerata alla stregua di una vicenda di carattere unicamente patrimoniale e rilevante solo sul piano dei rapporti tra l’ente pubblico e il privato che realizzerà l’opera, e ciò perché, da un lato, così facendo si legittima la paradossale situazione di separare i commoda (sotto forma di entrata patrimoniale per il Comune) dagli incommoda (il peggioramento della qualità di vita degli appellanti) e dall’altro, si nega tutela giuridica agli interessi concretamente lesi degli abitanti dell’area” (Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 4 febbraio 2013 n. 644). Ancora, si è affermato che “qualora si potessero individuare gli standard costruttivi in ragione del solo dato dimensionale, verrebbe conseguentemente posto in ombra il dato funzionale, ossia la destinazione concreta dell’area, come voluta dal legislatore. Soddisfacendo gli standard con la messa a disposizione di aree non utilizzabili in concreto (ossia, seguendo l’indicazione del T.A.R., utilizzando “le porzioni che non sono utilizzabili, per forma o per le ridotte dimensioni, ovvero perché eccedenti un posto macchina standard ma insufficienti per realizzarne un altro, ovvero infine per il difficile accesso”), la norma di garanzia verrebbe frustrata, atteso che il citato art. 41 sexsies della legge urbanistica non contempla un nudo dato quantitativo, ma un dato mirato ad uno scopo esplicito” (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 13 n. 2916). Come si vede, il quadro complessivo emergente dalla giurisprudenza è quello di una marcata attenzione alla funzione stessa degli standard urbanistici, intesi come indicatori minimi della qualità edificatoria (e così riferiti ai limiti inderogabili di densità edilizia, di rapporti spaziali tra le costruzioni e di disponibilità di aree destinate alla fruizione collettiva) e come tali destinati a connettersi direttamente con le aspettative dei fruitori dell’area interessata. Il che comporta, come già notato dalle decisioni che precedono, come il criterio essenziale di valorizzazione e di decisione sulla congruità dello standard applicato sia quello della funzionalizzazione dello stesso al rispetto delle esigenze della popolazione stanziata sul territorio, che dovrà quindi essere posta in condizione di godere, concretamente e non virtualmente, del quantum di standard urbanistici garantiti dalla disciplina urbanistica. La Sezione non può peraltro esimersi dal notare come la cogenza di questa stretta correlazione spaziale tra intervento edilizio e localizzazione dello standard, correlazione che connota il tema della qualità edilizia, assuma una valenza ancora più marcata nei casi in cui operino strumenti urbanistici informati al principio della perequazione. Infatti, la soluzione perequativa, che tende ad attenuare gli impatti discriminatori della pianificazione a zone, sia in funzione di un meno oneroso acquisto in favore della mano pubblica dei suoli da destinare a finalità collettive, sia per conseguire un’effettiva equità distributiva della rendita fondiaria, si fonda su una serie di strumenti operativi che, letti senza un congruo ancoraggio con le necessità concrete cui si riferiscono, favoriscono astrazioni concettuali pericolose. L’utilizzo di formule retoricamente allettanti (aree di decollo, aree di atterraggio, pertinenze indirette, trasferimenti di diritti volumetrici et similia) non deve fare dimenticare che lo scopo della disciplina urbanistica non è la massimizzazione dell’aggressione del territorio, ma la fruizione, privata o collettiva, delle aree in modo pur sempre coerente con le aspettative di vita della popolazione che ivi risiede. In particolare, l’assenza di una disciplina nazionale sulla perequazione urbanistica (tanto più necessaria dopo che la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza del 26 marzo 2010 n, 121, che le “previsioni, relative al trasferimento ed alla cessione dei diritti edificatori, incidono sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato”, con ciò rendendo dubbia la presenza di discipline regionali emanate prima della fissazione di un quadro organico statale - che non si limiti all’aspetto della mera documentazione della trascrizione dei diritti edificatori, di cui all’art. 5 comma 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) dimostra la viva necessità di una disamina concreta delle diverse previsioni adottate negli strumenti urbanistici, al fine di evitare che l’estrema flessibilità delle soluzioni operative adottate dalle singole Regioni si traduca in una lesione di ineliminabili esigenze di salvaguardia dei livelli qualitativi omogenei di convivenza civile (e la riconducibilità dell’attività amministrativa, intesa come “prestazione”, al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, proprio in rapporto a istituti di diritto dell’edilizia, è chiarissima nella giurisprudenza del giudice delle leggi, cfr. Corte Costituzionale, 27 giugno 2012 n. 164). Conclusivamente, la Sezione intende rimanere fedele al suo orientamento che vede lo standard urbanistico collocarsi spazialmente e funzionalmente in prossimità dell’area di intervento edilizio, al fine di legare strettamente e indissolubilmente commoda e incommoda della modificazione sul territorio. Sulla scorta delle coordinate appena indicate, appare del tutto palmare l’inidoneità della soluzione proposta dal Comune, che ha reperito gli standard collegati all’intervento edilizio proposto dalla parte privata appellata acconsentendo alla realizzazione di un’opera pubblica in area non contigua né funzionalmente collegata con quella di riferimento. Infatti, con l’accordo intervenuto tra il Comune e la CAMA s.r.l. si è stabilito che la società, in cambio della variazione della destinazione urbanistica dell’area di interesse, realizzasse a proprie spese gli interventi di risistemazione di un’area pubblica, ossia piazza della Vittoria, per un importo di circa €. 400.000 Euro. Si tratta di un’area collocata in zona non contigua né funzionalmente collegata con il sito dove avverrà la trasformazione urbanistica da residenziale a commerciale. Il primo giudice ha dato atto che le norme tecniche del PAT ammettono il ricorso alla procedura perequativa, disponendo in termini generali che per le aree interessate dalle linee di espansione residenziale la modalità perequativa consiste nella cessione del 50% dell’area che il PI attiverà, da destinare alla dotazione urbanistica o al trasferimento dei crediti edilizi. La stessa disposizione prevede inoltre che, in alternativa alla cessione delle aree e a seguito della valutazione operata da parte dell’amministrazione, potrà essere ammessa la realizzazione di opere di interesse pubblico, laddove l’amministrazione ne ravvisi l’opportunità. Tuttavia, interpretando il contenuto di tale disciplina, ha fondamentalmente scisso i due momenti, affermando che, “se è vero che in linea generale la medesima disposizione delle norme tecniche qui richiamata prevede che ai fini perequativi possano anche essere considerate aree distinte e non contigue, purché funzionalmente collegate, è anche vero che detta prescrizione si collega direttamente all’ipotesi ordinaria e cioè a quella per cui la modalità perequativa viene perseguita mediante la cessione di una percentuale delle aree che il PI attiverà. All’ipotesi diversa e derogatoria rispetto a tale previsione, ossia quella consistente nella realizzazione a spese del privato di opere di pubblico interesse, non pare applicabile anche l’invocato requisito della contiguità e funzionalità delle aree, per il semplice motivo che le valutazioni dell’amministrazione (valutazione che, richiamando il termine utilizzato nella stessa disposizione, è di opportunità) possono anche ravvisare l’interesse alla realizzazione di opere in altri ambiti del territorio comunale. In altre parole, una volta ammesso che ai fini della perequazione sia possibile anche compensare il vantaggio ricevuto con la realizzazione di un’opera pubblica, ciò non implica necessariamente che detta opera debba essere unicamente realizzata in aree funzionalmente collegate. In realtà come correttamente indicato nelle linee guida di cui alla delibera di Giunta n. 60/2010, è sufficiente che si tratti di opere rientranti nel programma triennale delle opere pubbliche e quindi che le stesse siano giustificate dalla programmazione comunale e dall’interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione.” La Sezione contrasta decisamente tale assunto, proprio nella considerazione che la tipologia di esigenze pubbliche, che giustificano l’inserimento di un’opera nel programma triennale di cui all’art. 128 del codice appalti, non sono sovrapponibili a quelle che animano la disciplina degli standard urbanistici, visti i contesti topograficamente differenziati e gli interessi dimensionalmente distinti che li giustificano. In particolare, la vicenda qui in esame lo dimostra in maniera lampante come gli interessi privati e pubblici sottesi ai due diversi provvedimenti siano addirittura opposti: infatti, se è vero che in una determinata area cittadina vi sarà un miglioramento della viabilità, è pur vero che in un’altra avrà luogo un parallelo peggioramento della qualità di vita, conseguente alla diversa dislocazione degli interventi edificatori. Il che contrasta con il criterio di radicamento territoriale degli standard sopra evidenziato e rende concreto quel pericolo di miopia concettuale sopra tratteggiato, dove il rispetto della costruzione teorica fa perdere di vista il risultato effettivamente conseguito e il suo impatto sul territorio. E deve essere rimarcato come il ricorso a concetti di più difficile concretizzazione, come appunto quello di interesse pubblico, non deve far dimenticare come questo non abbia una sua connotazione unica e globalizzante, ma sia oggettivamente complesso, frammentato e, nella sua connotazione più utilizzata, quella di interesse pubblico in concreto, sia il frutto di una ponderazione di tutti gli interessi, privati e pubblici, che si equilibrano nel procedimento. Il che rende ragione dell’insidiosità della sovrapposizione (e della ritenuta preminenza) dell’interesse concreto che ha giustificato la redazione di un atto amministrativo, come il piano triennale delle opere pubbliche, rispetto all’altro interesse concreto (ma individuato in generale in previsioni di rango legislativo e regolamentare) che impone il rispetto degli standard urbanistici. Pertanto, in riforma della pronuncia del primo giudice, deve darsi atto dell’effettivo contrasto degli atti gravati con l’art. 46 delle norme tecniche del PAT e delle linee guida approvate con delibera n. 60 del giorno 8 marzo 2010, con consequenziale declaratoria di illegittimità in parte qua. Ritenuto conseguentemente alla luce di quanto sopra che il comune di Roncade e gli enti chiamati a decidere, debbano valutare gli effettivi impatti su un ambito congruamente esteso; Ritenuto altresì, con riferimento a quanto definito con la citata Conferenza di Servizi del 21 febbraio 2011, gli impegni perequativi debbano essere anche estesi all’asse infrastrutturale strategico della S.R. 89 nella così detta “messa in sicurezza”; Riscontrato che dalle tavole di progetto allegate non risulta esplicitata la viabilità di accesso e uscita sulla SR89, che dovrà comunque tenere in considerazione le previsioni dello “Studio preliminare per l’individuazione concertata di previsioni funzionali ed urbanistiche relative alla S.R. 89” redatto dallo Studio Tepco Srl; Valutato conseguentemente a quanto sopra riportato, di proporlo quale parere di competenza alla nota regionale in argomento; Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Area 4 Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente; Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza giuridicoamministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; DELIBERA 1) di formulare con il presente atto il proprio parere nel merito della proposta di accordo di programma per pista ciclabile, arredo urbano e riqualificazione Comune di Roncade, in riferimento alla lettera della Regione del Veneto –Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni prot. n. 226733 del 26 maggio 2014; 2) che il contenuto del parere dell’Amministrazione comunale di Silea è quanto riportato e motivato nella premessa; 3) di trasmettere il presente atto alla regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Roncade e ai Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier , Casale sul Sile e Meolo. LA GIUNTA COMUNALE Considerata la scadenza per la presentazione del proprio parere fissata in trenta giorni dall’invio della nota della Regione Veneto citata in premessa ovvero entro il 25 giugno 20104; con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE Fto Piazza Silvano IL SEGRETARIO GENERALE Fto Ghedin Daniela PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Il Responsabile dell’Area URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE URBANISTICA visti gli atti d’ufficio ha espresso Parere Favorevole circa la regolarità tecnica in data 23/06/2014 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ Il SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs 267/2000 in data 23/06/2014 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 dal …………………………………. Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA Fto Magagnin Paola Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, .................... IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ………………………………
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