FOGLIO INFORMATIVO relativo al contratto di finanziamento a

FOGLIO INFORMATIVO
relativo al contratto di finanziamento a medio/lungo termine
db Plafond Garanzia RSI (FEI) – tasso variabile
Servizio offerto a:
Consumatori
Clientela al dettaglio
Imprese
(esclusi i consumatori)
Per una migliore comprensione delle diverse fasce di clientela sopra indicate, consultare le tre voci nella legenda posta al termine di questo documento
15 Ottobre 2014
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, capitale sociale euro 412.153.993,80; telefono: 02.4024.1;
fax: 02.4024.4668; indirizzo telematico: www.db.com/italia ; codice ABI n. 3104; iscritta all’Albo delle Banche al n. 30.7.0, capogruppo del Gruppo Deutsche
Bank iscritto al n. 3104.7 all’Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di
garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.
SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l’identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente
Nome : ___________________ Cognome : __________________ Qualifica : _________________ Eventuale nr. Iscrizione Albo : _______________
CHE COS’È IL SERVIZIO
Struttura e funzione economica
Si tratta di finanziamenti a medio/lungo termine che beneficiano del supporto dell’Unione Europea mediante garanzia emessa nell’ambito del Programma di
Condivisione del rischio concernente PMI e Imprese a Bassa/Media Capitalizzazione Innovative e orientate alla Ricerca (Garanzia RSI). La garanzia assiste il
50% dell’esposizione di ciascun prestito (esclusi gli interessi di mora, le commissioni e gli altri oneri e spese.
La durata del finanziamento può essere compresa tra un minimo di 24(ventiquattro) e un massimo di 60 (sessanta) mesi.
La Parte Finanziata rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale ed interessi, conteggiati applicando un
tasso d’interesse che potrà variare nel tempo e che sarà ricalcolato con cadenza trimestrale (al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno),
maggiorando dello spread fissato contrattualmente (comprensivo del costo della garanzia FEI) la quotazione del parametro di indicizzazione fissato
contrattualmente, rilevata l’ultimo giorno lavorativo del trimestre solare precedente.
Il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) è stato istituito nel 1994 per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e a imprese a bassa-media capitalizzazione
(Small Mid caps). Il suo azionista di maggioranza è la Banca europea per gli investimenti, con la quale il Fondo forma il "Gruppo BEI".Il FEI fornisce capitale
di rischio alle PMI e alle Small Mid-caps, in particolare alle aziende di nuova costituzione e alle attività orientate alla innovazione,ricerca e sviluppo. Offre
inoltre garanzie a istituzioni finanziarie, ad esempio le banche, a copertura dei loro prestiti a tali soggetti. Il FEI non è un istituto di credito e non concede
pertanto prestiti o sovvenzioni alle imprese, né investe direttamente in alcun tipo di società. Opera invece attraverso banche e altri soggetti d'intermediazione
finanziaria avvalendosi dei propri fondi o di quelli affidatigli dalla BEI o dall'Unione Europea. Il Fondo opera negli Stati membri dell'Unione Europea, in
Turchia e nei tre paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
La Risk Sharing Finance Facility (RSFF) è lo strumento congiunto elaborato dall’Unione Europea e dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti), per
supportare la dinamica di erogazione di finanziamenti bancari finalizzati al supporto di progetti di ricerca,sviluppo e innovazione implementati da parte delle
piccole e medie imprese (PMI - come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/EC OJ No L 124 del 20 maggio 2003) e delle
Small Mid-caps (secondo i criteri identificati da FEI, ovvero imprese con un numero di dipendenti < 500, per la cui determinazione si rimanda agli stessi
principi identificati per le PMI nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/EC OJ No L 124 del 20 maggio 2003).
Nell’ambito della RSFF, il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) ha lanciato uno strumento di garanzia denominato Risk Sharing Instrument (RSI), rivolto
agli Intermediari Finanziari europei e finalizzato a supportare, come già sopra anticipato, le PMI e le Small Mid-caps orientate all’ innovazione,ricerca e
sviluppo.
Nel presente plafond verranno erogati finanziamenti che andranno a costituire un portafoglio di complessivi 40 milioni di Euro, coperto al 50% dalla garanzia
RSI.
Sono comunque escluse dai soggetti finanziabili le holding e le società operanti nei seguenti settori:
produzione di armamenti, armi e munizioni o di equipaggiamenti o infrastrutture destinate alla limitazione della libertà umana (prigioni, centri di
detenzione e simili) o che violino i diritti umani;
gioco d’azzardo ed accessori collegati;
produzione, lavorazione o distribuzione di tabacco
attività che implicano esperimenti scientifici su animali quando non trovano applicabilità le tutele previste dalla Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione degli animali vertebrati utilizzati per esperimenti scientifici;
attività con negativi impatti ambientali;
attività eticamente o moralmente controverse o proibite per legge (ad es. ricerca per la clonazione umana);
attività di pura speculazione immobiliare (sono finanziabili solo operazioni su immobili strumentali all’attività principale del richiedente);
attività di pura speculazione finanziaria (ad es. attività di trading).
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
possibilità di variazione del tasso d’interesse nel caso di finanziamenti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.
Oneri a carico del mutuatario
Obbligo della titolarità di conto corrente bancario presso la Deutsche Bank S.p.A. sul quale addebitare le rate.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso nominale annuo
EURIBOR 3 mesi base 360 +
spread massimo 3,45% (comprensivo del costo della Garanzia FEI)
Nello spread complessivo applicato è compreso il costo della garanzia da corrispondersi da DB Spa a FEI a fronte della garanzia rilasciata:
0,25% p.a., sull’importo garantito e quindi, considerata la garanzia FEI al 50%, pari allo 0,125% calcolato sul’intero importo del finanziamento, per le
garanzie rilasciate a favore delle PMI, così come sopra definite e per ammontare del finanziamento fino a 3mn;
1% p.a., sull’importo garantito e quindi, considerata la garanzia FEI al 50%, pari allo 0,50% calcolato sul’intero importo del finanziamento, per le
garanzia rilasciate a favore delle PMI, così come sopra definite e per ammontare del finanziamento superiore a 3mn, e a favore di tutte le Small Midcaps.
Periodicità rate
mensili oppure trimestrali
Arrotondamento della rata
0,05 euro per eccesso
massimo 2,00% dell’importo finanziato
Commissioni d’istruttoria
minimo euro 250
Spese incasso rata
-
Addebito su conto corrente Deutsche Bank:
Gratuite
-
Addebito su conti di altri Istituti
euro 2,00
Interessi di mora:
sono determinati utilizzando il tasso in vigore al momento della
scadenza della rata impagata con la maggiorazione di 2 punti
percentuali. Qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite
massimo stabilito ai sensi delle Legge 7.3.96 n. 108 e succ.
modifiche e integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in
volta corrispondente a tale limite massimo.
Imposta sostitutiva
Nel contratto di finanziamento non viene esercitata l'opzione per la
corresponsione dell'Imposta Sostitutiva in quanto ritenuta non
conveniente dalle Parti. Infatti, in base alla disciplina vigente e alla
prassi dell'Agenzia delle Entrate, il contratto di finanziamento e le
garanzie ricevute dalla banca all'atto della conclusione dello stesso
non sono soggetti alle imposte (di registro, di bollo, ipotecarie e
catastali e tassa sulle concessioni governative) per le quali opera
l'effetto sostitutivo. Resta comunque inteso che le predette imposte,
qualora si verifichino i presupposti per l'applicazione delle stesse,
sono a carico del cliente come previsto nel contratto.
Commissione estinzione anticipata
1,00 % sull’importo residuo
Spese di rinuncia del finanziamento
Esente
Spese Annue di gestione amministrativa
Esente
Spesa per la quietanza della rata di ammortamento
Esente
Spese per il rilascio delle certificazioni fiscali
Esente
Spese per il rilascio del certificato di sussistenza del credito
Esente
Spese relative al sollecito di rate insolute
Esente
Commissione per comunicazioni effettuate a vario titolo invio postale / online
si applicano gli stessi costi del conto di appoggio, verificabili
consultando il relativo Documento di Sintesi
Quanto può costare il Finanziamento
Esempio
IPOTESI
Durata del finanziamento
Periodicità rate
Importo
Tasso debitore nominale annuo “Euribor 3 mesi” base 360 ( 0,08%) + spread rating 3,45 punti
percentuali – comprensivo del costo della garanzia FEI pari allo 0,50%)
Commissione di apertura linea (2,00%)
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso base dati, etc.), applicate una-tantum
TAEG (divisore 360 applicato)
60 mesi
mensile
euro 200.000,00
3,53%
Euro 4.000,00
euro
0,00
4,442%
Nota: il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet della banca.
RECESSO & RECLAMI
Decadenza dal beneficio del termine
Costituirà causa di decadenza della Società dal beneficio di ogni termine stabilito dal presente contratto il verificarsi in capo alla stessa di una qualsiasi delle
ipotesi previste dall’articolo 1186 cod. civ. La Società riconosce sin d’ora che rappresenteranno indici della propria insolvenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1186 cod. civ., i seguenti eventi ad essa relativi:
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a.
la convocazione di assemblea per deliberare la presentazione di domanda di ammissione ad una qualunque procedura concorsuale o ad altra procedura
avente effetti analoghi;
b.
l’istanza di fallimento o di sottoposizione a procedura equivalente presentata da uno o più istituti di credito o istituzioni finanziarie o da terzi in genere;
c.
l’inizio di trattative per la cessione di beni ai creditori o la ristrutturazione dell’indebitamento attraverso consolidamenti, moratorie e/o transazioni “a
saldo e stralcio”.
La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata dalla Banca con fax (da confermarsi con lettera raccomandata a/r) alla Società ed avrà efficacia
il giorno successivo rispetto alla data di ricezione della prima comunicazione.
Risoluzione
Si conviene espressamente che la Banca potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. nei seguenti casi:
a.
mancato puntuale ed integrale pagamento da parte della Società di qualsiasi importo dovuto alla Banca in forza del presente contratto ove non rimediato
nel termine di 15 Giorni Lavorativi Bancari successivi alla relativa scadenza;
b.
mancata integrale e puntuale esecuzione da parte della Società anche di una delle obbligazioni di cui al contratto;
c.
qualora una o più delle dichiarazioni di cui all’articolo 8 risulti non veritiera o corretta quando sia stata resa o quando debba considerarsi reiterata.
La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca darà comunicazione con fax (da confermarsi con lettera raccomandata a/r) alla Società che essa
intende avvalersi della presente clausola risolutiva ed avrà efficacia il giorno successivo rispetto alla data di ricezione della prima comunicazione.
Recesso
Senza pregiudizio alcuno per la qualificabilità degli eventi di cui infra come indici di insolvenza ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., si conviene espressamente che
è attribuita alla Banca la facoltà di recedere dal presente contratto al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, considerati a tutti gli effetti giusta causa di
recesso:
a.
convocazione da parte della Società di assemblea per deliberare la liquidazione, o comunque il verificarsi di un caso di scioglimento della stessa;
b.
mancata integrale e puntuale esecuzione da parte della Società di qualsiasi obbligazione di natura creditizia o finanziaria, assunta con banche e/o società
finanziarie;
c.
decadenza della Società dal beneficio del termine, ovvero recesso o risoluzione per inadempimento - salvo il caso che la Società dimostri trattarsi di
inadempimento di lieve importanza ed attribuibile a semplice disguido - imputabile alla Società, da parte della rispettiva controparte, relativi ad un
qualsiasi contratto di natura creditizia o finanziaria;
d.
qualsiasi evento che, ad insindacabile giudizio della Banca, incida in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione legale, patrimoniale,
economica e finanziaria della Società, ancorché non comunicato ai sensi del contratto;
e.
l’esecuzione di sequestri, pignoramenti, procedimenti esecutivi o altri procedimenti analoghi o emanazione di qualsiasi provvedimento giudiziario che,
ad insindacabile giudizio della Banca, possa avere sostanziali effetti pregiudizievoli sulla situazione legale, patrimoniale, economica e finanziaria della
Società e delle Controllate;
f.
la richiesta di ammissione della Società, anche su istanza di terzi, a procedure concorsuali e/o procedure aventi effetti analoghi, ivi compresa
l’amministrazione controllata, e/o a procedure anche di natura extra giudiziale, comportanti il soddisfacimento dei debiti in maniera diversa da quella
normale;
g.
la Società cessi di svolgere l’attività svolta alla data di stipula del presente contratto o inizi una nuova attività che modifichi sostanzialmente quella
attualmente svolta;
h.
non sia concessa, rinnovata se scaduta o, a seconda dei casi, venga revocata, qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento
amministrativo, e tale circostanza pregiudichi in modo significativo lo svolgimento dell’attività della Società.
La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata dalla Banca entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla presa di coscienza, da
parte della Banca, d’uno qualsiasi degli eventi di cui sopra. A tal fine, la Banca dovrà inoltrare alla Società un’apposita comunicazione via fax, da confermarsi
con lettera raccomandata a/r. Il recesso così esercitato avrà efficacia dalla data di ricezione della prima comunicazione
Detto recesso non legittimerà alcuna richiesta di corrispettivo, per qualsivoglia ragione o titolo, da parte della Società o di terzi.
Effetti
In caso di decadenza della Società dal beneficio del termine, ovvero in uno qualunque dei casi di risoluzione, ovvero in caso di recesso, la Società dovrà
rimborsare, entro 5 Giorni Lavorativi Bancari a far tempo dal momento in cui la decadenza, il recesso o la risoluzione sia divenuta efficace in base alle
disposizioni che precedono, l’intero importo erogato alla Società medesima e non rimborsato alla Banca con gli interessi maturati fino alla data di decadenza del
beneficio del termine, di risoluzione o di recesso, nonché gli interessi di mora maturati fino al saldo e le altre spese, oneri ed accessori, ai sensi del presente
contratto, fatto salvo, sempre e comunque, il diritto della Banca al risarcimento degli ulteriori danni patiti.
Tempi massimi di Chiusura del rapporto contrattuale
n°10 giorni lavorativi dall’avvenuto integrale rimborso di capitale, interessi, spese e commissioni.
Reclami
Il cliente può avanzare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca (indirizzo Deutsche Bank - Ufficio Reclami Piazza del Calendario, 1 20126 Milano Mail:
[email protected] Fax: 02/40243476 ), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se non è soddisfatto o
non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le
Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie;
•
Conciliatore Bancario Finanziario – Organismo di Conciliazione Bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
LEGENDA
Ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale costante e una
quota interessi.
Banca Europea degli Investimenti (BEI): la Banca Europea degli Investimenti o (European Investment Bank, EIB) è un’istituzione di proprietà dei 27 Paesi
dell'Unione Europea, finalizzata al sostegno di progetti nei Paesi dell'UE, nei futuri Paesi membri e nei Paesi partner.
La BEI non persegue scopi di lucro, assume prestiti sui mercati finanziari dei capitali, non ricorrendo a fondi del bilancio dell'UE, ed eroga prestiti a condizioni
vantaggiose per finanziare i progetti in sintonia con gli obiettivi delle politiche UE, volti a migliorare le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico o la
sostenibilità ambientale sia all'interno dell'UE che nelle zone limitrofe o nei Paesi in via di sviluppo.
Oltre alle attività di finanziamento in senso stretto, offre anche servizi di consulenza in relazione alle attività amministrative e di project management connesse
all’implementazione degli investimenti.
Clientela al dettaglio: I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che
occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Commissione per la chiusura della pratica: commissione per la cancellazione dell'ipoteca e per la chiusura della pratica di finanziamento.
Contratto di credito: contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento,
di presto o di altra facilitazione finanziaria.
Cooperative di garanzia / Consorzi Fidi: di norma definiti “Confidi” (sigla identificante i “consorzi di garanzia collettiva fidi”) che racchiude tutti quegli
organismi territoriali senza fine di lucro a carattere associativo, che svolgono – tra l’altro - attività di tipo mutualistico attraverso la prestazione di garanzia alle
imprese associate con l’obbiettivo di facilitarne l’accesso al credito a condizioni più vantaggiose.
Consumatore: La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
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Decadenza dal beneficio del termine: il venir meno, per la parte finanziata, del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con
conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla banca.
Estinzione anticipata: facoltà della parte finanziata di estinguere il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto.
EURIBOR A 3 MESI: è la quotazione EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, così come rilevato alle ore 11.00 di Bruxelles due giorni lavorativi
bancari prima della decorrenza del medesimo periodo di interessi, sul circuito Reuters, sulla pagina ASSIOMFOREX99 (o sull’eventuale pagina sostitutiva in cui
l’Euribor è quotato).
Qualora il parametro di riferimento dovesse assumere un valore inferiore a zero, lo stesso si intenderà pari a 0,01%
Fideiussione: contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire l'adempimento di
un'obbligazione altrui.
Imprese: Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro.
Interessi di mora: interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. Non è ammessa la capitalizzazione periodica degli stessi.
Pegno: forma di garanzia reale concessa su beni mobili a garanzia di un credito, per cui i beni stessi sono vincolati al soddisfacimento delle ragioni di credito
del creditore, in caso di inadempienza del debitore, con prelazione rispetto ad altri creditori.
Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.
PMI, secondo la definizione del D.M. 18 aprile 2005 (nell'allegato 1 del Regolamento CE del 6 agosto 2008, n. 800): il Decreto Ministeriale identifica come
PMI le categorie delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese, che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari
che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti
concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.
Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale. Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato,
iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa
integrazione straordinaria.
Small Mid-Caps, secondo la definizione della Banca Europea degli Investimenti: imprese con un numero di dipendenti < 500 (utilizzando le stesse
modalità aggregative utilizzate per le PMI).
Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota di interessi.
Rata: pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali,
semestrali, annuali, ecc). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli
interessi dovuti alla banca per il finanziamento.
Risoluzione per inadempimento: scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e parte/i. Tale eventualità può
essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o
più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").
Spese di istruttoria: spese per l'analisi di concedibilità.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): esprime in percentuale il costo totale del credito, calcolato su base annua, dell’importo totale del credito, è
comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso nominale annuo: Il tasso di interesse, automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula del presente contratto, verrà ricalcolato con cadenza
trimestrale, precisamente al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, maggiorando del margine sopra indicato(spread) la quotazione del tasso
EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) a tre mesi , rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) riferito
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare precedente la predetta data di revisione, (pertanto rispettivamente il 31.12, 31.3, 30.6 e 30.9 di ciascun
anno) computando i giorni commerciali su divisore commerciale. Qualora la data di revisione non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, essa verrà anticipata al
Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente, senza peraltro che tale anticipazione incida sulle successive date di revisione.
Il risultato di tali conteggi si applicherà a tutte le rate scadenti a partire dal giorno del ricalcolo.
Qualora non sia possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità precedentemente indicate, il tasso applicabile al relativo periodo di interessi sarà dato
dalla media aritmetica dei tassi interbancari a 3 mesi quotati dalle seguenti due banche: (i) Intesa San Paolo, e (ii) UniCredit Banca; arrotondato, se necessario, al
sedicesimo di punto percentuale superiore e maggiorato del margine sopra indicato.
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