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Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
N. R.G. 2776/2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2776/2012 promossa da:
DASSI SPA (C.F.00845760156), con il patrocinio dell’avv. TOVAZZI PATRIZIA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliata in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO
attore
contro
GIORGIO TOMBOLA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PALEARI LUCA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA V GIORNATE, 10 20129 MILANO
convenuto
CECILIA CONTI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PALEARI LUCA e dell’avv. , elettivamente
domiciliata in PIAZZA V GIORNATE, 10 20129 MILANO,
convenuto
TOMBOLA FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PALEARI LUCA e dell’avv. , elettivamente
domiciliato in PIAZZA V GIORNATE, 10 20129 MILANO
convenuto
GABRIELE TOMBOLA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PALEARI LUCA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA V GIORNATE, 10 20129 MILANO
convenuto
DANIELA TOMBOLA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PALEARI LUCA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliata in PIAZZA V GIORNATE, 10 20129 MILANO
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
convenuto
EMILIO COCCHI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. GERVASI BARBARA e dell’avv. ,
elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI, 8/10 20121 MILANO
CROSTAROSA GUICCIARDI (C.F. CRSGNN65E03H501Z), con il patrocinio dell’avv. NICITA
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA FRAGUGLIA, 4 20122 MILANO
terzo chiamato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo.
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convenuto
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
L'attrice, Dassi S.p.A., ha convenuto in giudizio i sig.ri Giorgio Tombola, Cecilia Conti, Fabio
Tombola, Gabriele Tombola e Daniela Tombola per ottenere la condanna degli stessi al pagamento, in
via tra loro solidale, della somma di Euro 53.222,19, quale importo dovuto per l'inesatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali assunte nell'ambito della condivisa operazione societaria di scissione
totale della società Orefice S.r.l.;
la stessa ha chiesto:
 in via principale di accertare la responsabilità per inesatto adempimento delle obbligazioni sociali
(inesatta esecuzione della delibera di scissione) dei convenuti Giorgio Tombola, Cecilia Conti,
Fabio Tombola, Gabriele Tombola e Daniela Tombola, e per l'effetto condannarli in via solidale, al
versamento della predetta somma di denaro;
 in via alternativa o di subordine di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del
convenuto dr. Emilio Cocchi per "non aver individuato la discrepanza valutativa dell'attribuzione
di identiche quantità d'oro in prestito d'uso a fronte di debiti verso banche in misura numeraria
differente” e per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del danno patrimoniale patito
dall'attrice;
 in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di rigetto di entrambe le domande, accertato e dichiarato
che i convenuti sig.ri Giorgio Tombola, Cecilia Conti, Fabio Tombola, Gabriele Tombola e Daniela
Tombola hanno, per i motivi esposti in narrativa, ottenuto un arricchimento a danno dell'attrice,
condannare i convenuti stessi ad indennizzare l'attrice in misura proporzionale all'arricchimento
senza giusta causa.
A fondamento della domanda principale l'attrice - socio unico di Redoro s.r.l, una della società
derivante dalla scissione ed ex socio al 50% di Orefice s.r.l. - deduce la mancata considerazione
della differenza estimativa in sede di riparto dei debiti verso le banche per prestito d'uso d'oro puro:
ciò avrebbe determinato uno squilibrio nella ripartizione del patrimonio della società scissa, il quale
avrebbe dovuto (per effetto delle valutazioni compiute) essere ripartito in parti uguali in adempimento
delle obbligazioni derivanti dalla delibera di scissione:
 anche se la quantità d'oro in prestito d'uso era stato assegnato in quantità identica (entrambe le
parti dovevano restituire l'equivalente di circa 23 kg d'oro) l'ammontare nominale del debito
verso le banche per il prestito d'uso - utilizzato per determinare il patrimonio netto assegnato
ciascuna società beneficiaria in sede di scissione - non sarebbe stato ripartito in ugual misura in
ragione del fatto che i valori di carico erano diversi per i debiti nei confronti delle due banche
(UBI- Banca Popolare di Bergamo e Unicredit), sicchè, a prescindere dal fatto che le due
società avessero un debito per prestito d'uso relativo alla stessa quantità d'oro, il valore medio
nominale di carico dell'oro per grammo relativo al debito assegnato a Redoro era minore del
valore medio nominale di carico dell'oro per grammo relativo al debito assegnato a GFD:
l'identica quantità di oro da restituire risulta contabilmente valere in un caso (per Redoro) €
194.477,93 e nell'altro (per GFD) € 300.922,32;
 poiché la restituzione dell'oro alle banche deve avvenire per un importo monetario equivalente
al valore corrente di mercato del lavoro, al momento della restituzione del prestito entrambe le
società cessionarie registrerebbero una minusvalenza che, tuttavia, sarà più rilevante per
Redoro in quanto il valore per grammo implicito nel debito rimasto a suo carico è pari a soli
euro 8,45640/ grammo, mentre il valore per grammo implicito nel debito assegnato a GFD è
pari a euro 13,08488/grammo;
 la differenza tra le due minusvalenze, pari alla data del 19 ottobre 2009 ad euro 106.444,39,
costituirebbe una perdita attribuita interamente a Redoro, mentre avrebbe dovuto essere
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
suddivisa in parti uguali tra le due società risultante dalla scissione, affinché ad entrambe fosse
attribuita una quota pari del 50% del patrimonio netto della società scissa.
 l'accordo “transattivo” sottoscritto dalle parti i 24.10.2010, dunque che non realizzerebbe il
voluto adempimento delle parti all'obbligo reciproco di “assicurare la equilibrata ripartizione
fra di loro dei valori connessi all'operazione di scissione”, ma anzi introdurrebbe un elemento
di "squilibrio" poichè gli elementi patrimoniali attribuiti ai convenuti eccederebbero di euro
53.222,19 il 50% del patrimonio netto della società;
 anzi detto accordo, secondo Dassi, non sarebbe qualificabile come transazione, non potendosi
rinvenire in esso “reciproche concessioni”, nè avendo esso ad oggetto una “res dubia” cioè un
rapporto che nell'opinione delle parti presenta caratteri di incertezza, poichè lo scopo e la causa
dell'accordo sarebbero da rinvenire invece nella finalità di “assicurare l'equilibrata ripartizione
fra le parti dei valori connessi all'operazione di scissione”
 l'atto avrebbe, quindi, natura di mera ricognizione e manifestazione finale della volontà
condivisa di adempiere interamente all'impegno reciproco di attuare una scissione del tutto
paritaria tra i soci.
A fondamento della domanda alternativa e/o subordinata di accertamento della responsabilità
professionale del dr. Cocchi e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, l'attrice deduce che
“l'inesatto adempimento della delibera di scissione approvata dalla assemblea dei soci di Orefice
S.p.a.” è dovuta al“l'omessa valutazione della differenza valutativa derivante dalla quantificazione dei
debiti verso le banche per prestito d'uso d'oro puro”: data la specifica competenza professionale, il dr.
Cocchi non avrebbe prestato adeguata assistenza con riguardo agli aspetti civilistici, societari, contabili
e fiscali della scissione, come dovuto in ragione della lettera di conferimento dell'incarico.
*
I convenuti, Sig.ri Giorgio Tombola, Conti Cecilia, Fabio Tombola, Gabriele Tombola e Daniela
Tombola, hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie, eccependo, innanzitutto, l'intervenuto
accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 24 giugno 2010 a tacitazione di tutti i rapporti
dipendenti e derivati proprio dalla scissione di Orefice S.r.l. invocata.
tale accordo di transazione, a loro dire, avrebbe efficacia novativa:
 la natura novativa, ovvero la volontà delle parti di chiudere definitivamente tutti i rapporti e di
transigere ogni possibile lite futura, risulterebbero in modo chiaro dall'atto: esso, infatti,
interviene “a definizione dei rapporti tra le parti rinvenienti dalla scissione di Orefice S.r.l.” e
ancora “supera ogni altro accordo posto in essere tra le parti”;
 le parti avrebbero, quindi, inteso conferire efficacia novativa al loro accordo proprio per
evitare l'insorgere di qualsiasi contenzioso in seguito alla scissione;
 circa l'assenza nell'accordo della esplicita menzione di reciproche concessioni, e la conseguente
impossibilità di qualificare l'accordo come transazione, i convenuti replicano che esse sarebbero
inscindibilmente insite nella natura del rapporto che le parti hanno inteso regolare.
Nel merito della contestazione di parte attrice relativa alla suddivisione della minusvalenza, i convenuti
contestano che a priori possa essere determinato in modo univoco la minusvalenza "latente" associata
ciascuno dei debiti relativi al prestito d’oro puro, poiché la stessa sarebbe legata a due fattori:
 il momento in cui verranno effettivamente estinti i rispettivi debiti;
 le modalità con cui si procederà all'estinzione, poiché solo nel caso in cui a ciò si provveda con
un acquisto d'oro sul mercato o dalla banca stessa, il soggetto tenuto alla restituzione del
prestito dovrà sostenere un esborso determinato dalla quotazione corrente del metallo prezioso;
poiché all'indomani della scissione i prestiti d’oro sono stati gestiti in maniera totalmente autonoma
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Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. hanno rilevato la mancanza di uno dei presupposti
dell'azione di arricchimento "senza giusta causa": per i convenuti Tombola/Conti, invero,
l'arricchimento in ogni caso sarebbe riconducibile alla divisione del patrimonio della società scissa
conseguente all'operazione di scissione, e troverebbe, quindi, causa nella delibera di scissione,
oltrechè nell'accordo di transazione intervenuto tra le parti, e non sarebbe quindi privo di causa, onde
mancherebbe il requisito della residualità del titolo invocato ex art. 2041 c.c.
*
Il convenuto Emilio Cocchi, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie
avanzate da parte attrice ed ha chiamato a sua volta in causa il dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi,
l'altro professionista che con lui aveva assistito le parti nell'operazione societaria di scissione, per
chiederne la condanna in via subordinata a titolo di manleva e garanzia.
Ha eccepito:
 il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Dassi S.p.A, e il difetto di propria legittimazione
passiva (a fondamento dell'eccezione di legittimazione attiva e passiva, il convenuto rileva la
circostanza che nessun mandato professionale sarebbe mai stato stipulato con l'attrice Dassi
S.p.A: invero egli avrebbe concluso invece un contratto di mandato per l'esecuzione di una,
oltretutto diversa, prestazione professionale nei confronti del solo dr. Giorgio Tombola);
 l'inammissibilità delle domande avversarie per intervenuta estinzione del rapporto giuridico
dedotto quale causa petendi, in forza di transazione novativa ( a fondamento dell'eccezione di
inammissibilità delle domande di controparte, il convenuto deduce che le parti in forza del
contratto di transazione hanno estinto la complessiva situazione giuridica preesistente
regolando ex novo e definendo ogni precedente accordo e rapporto avente titolo nell'effettuata
scissione della società l'Orefice)
A proposito della chiamata in causa del dr. Crostarosa, il Cocchi deduce che l'oggetto del suo incarico
era limitato agli aspetti legali, fiscali e societari, non rientrando nella sua competenza la valutazione
delle poste relative alle quantità d'oro da trasferire alle due società beneficiarie della scissione, compito
che spettava, su incarico della società, al dr. Crostarosa, che ha proceduto quindi alla stima del valore
economico della società medesima e dei singoli punti vendita: proprio sulla base dei valori economici
stabiliti dal Crostarosa si sarebbe proceduto a definire il valore contabile netto della società Orefice ed
a suddividere le attività in favore delle due società beneficiarie
*
Il sig Crostarosa terzo chiamato in causa ha eccepito:
1. l'efficacia novativa della transazione;
2. che, ai sensi del contratto di conferimento dell'incarico professionale, l'oggetto della sua prestazione
consisteva nella mera stima del valore economico dell'Orefice e dei relativi punti vendita, in
un'ottica di riassetto organizzativo: in replica al dr. Cocchi, il Crostarosa precisa che non era suo il
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dalle due società, il differenziale tra le minusvalenze latenti lamentato da parte attrice è del tutto teorico
in quanto a seconda del momento di estinzione del e delle modalità di estinzione assumerà una
quantificazione diversa;
infine la minusvalenza, legata alla contabilizzazione del debito secondo criteri "storici", una volta
divenuta definitiva diverrebbe fiscalmente rilevante assumendo la natura di un costo deducibile ai fini
della determinazione del reddito d'impresa; sicché l'impatto sul conto economico dell'estinzione di tale
diritto andrebbe considerato al netto del beneficio fiscale legato alla deducibilità della minusvalenza.
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
*
Ciò premesso si osserva:
La controversia riguarda un' operazione societaria di scissione della società Orefice s.r.l., cui
partecipavano due soci (per il 50% Dassi S.p.A. e per il restante 50% i Sig.ri Giorgio Tombola, Cecilia
Conti, Fabio Tombola, Gabriele Tombola e Daniela Tombola), in due società facenti capo ciascuna in
via esclusiva ai due soci della società originaria.
La scissione in parola era "non proporzionale", prevedendo il trasferimento della totalità del patrimonio
della società scissa (e quindi con estinzione della stessa) a due società beneficiarie di nuova
costituzione, ma con assegnazione delle quote delle beneficiarie stesse in modo non proporzionale ai
soci della scissa.
In data 24 Luglio 2009, i soci deliberavano dunque la scissione totale non proporzionale di Orefice
s.r.l. e la sua conseguente estinzione a favore di due newco:
 Redoro S.r.l., avente come socio unico Dassi S.p.A.,
 G.F.D. S.r.l., avente come socio unico i Sig.ri Tombola e la Sig.ra Conti.
Il Progetto di scissione era stato preparato da due dottori commercialisti, il dr. Crostarosa Guicciardi e
il dr. Cocchi: il primo con il compito di stimare il valore complessivo della società Orefice e dei suoi
dodici punti vendita; il secondo con il compito di curare gli aspetti fiscali e contabili di tutta
l'operazione, dopo aver acquisito i risultati forniti dal primo commercialista.
Il Progetto di scissione approvato, che veniva elaborato sulla base della situazione patrimoniale alla
data del 30.4.2009, prevedeva:
 la ripartizione al 50% del valore netto contabile di Orefice S.r.l. tra le due nuove società
 l'assegnazione a ciascuna di esse di sei dei dodici negozi con le rispettive voci di attivo e passivo
 la distribuzione delle poste attive e passive non direttamente riconducibili ad uno specifico punto
vendita al 50% tra le parti; tra queste, erano ricompresi i debiti verso le Banche, sia per
anticipazioni in conto corrente, che per "prestito d'uso d'oro puro":
 come riferito da parte convenuta -e non contestato- nell'imminenza della data fissata per l'atto di
scissione, emergeva la necessità di rivedere in particolare la ripartizione dei debiti verso gli istituti
di credito, poichè il legale rappresentante di Dassi S.p.A. aveva espressamente richiesto di non
intrattenere più rapporti con la Banca Unicredit; sicchè le parti convenivano di attribuire
interamente a G.F.D. S.r.l. il contratto di prestito d'uso d'oro in essere presso la Banca Unicredit e,
viceversa, di suddividere in proporzione i prestiti concessi dalla Banca UBI
 a seguito della ripartizione delle passività legate ai contratti di prestito d'uso d'oro, le due newco,
Redoro e G.F.D., si accollavano un debito relativo alla medesima quantità d'oro, ossia 23 Kg di oro
puro ciascuna ( cfr all.C dell'atto di scissione).
 la scissione veniva perfezionata e diveniva effettiva con atto del 13 ottobre 2009 e con la relativa
iscrizione nel Registro delle Imprese il successivo 19 ottobre 2009.
Trattandosi di scissione non proporzionale, nell'atto di scissione e nella relativa delibera era stabilito
che "eventuali variazioni delle componenti patrimoniali da trasferire, dovute al normale dinamiche
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compito di controllare il debito con le banche come elemento del passivo e sul punto rinvia alla
lettera di conferimento dell'incarico; egli si sarebbe limitato ad indicare che le passività (sulla cui
effettiva consistenza – una volta ricevuto il valore contabile – non doveva svolgere in forza di
mandato alcuna verifica) dovevano essere divise a metà; sarebbe stata responsabilità di Cocchi - il
cui incarico non era limitato ai soli aspetti “legali, fiscali e societari”, estendendosi anche a quelli
“civilistici e (soprattutto) contabili ” - che, assegnando alle società risultanti dalla scissione i debiti
per prestito d'uso d'oro in modo non proporzionale, avrebbe dato luogo allo squilibrio di cui si
tratta.
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
Già il progetto prevedeva un conguaglio provvisorio pari ad euro 47.195, che doveva essere, poi,
rideterminato alla luce della situazione patrimoniale alla data dell'atto di scissione.
Perciò all'indomani dell'intervenuta scissione veniva avviata l'attività necessaria per determinare
l'effettiva situazione patrimoniale dell'Orefice S.r.l. alla data del 19 ottobre 2009 onde procedere con
l'aggiornamento delle varie poste attive e passive da ripartire a conguaglio tra le due newco.
Tali operazioni terminavano solo dopo alcuni mesi di confronti e trattative, quando la famiglia
Tombola e la Dassi S.p.A. addivenivano il 24 giugno 2010 alla sottoscrizione di un “atto di
transazione” inerente all'operazione di scissione della società Orefice.
*
Ciò premesso deve anzitutto essere valutata la domanda principale, poichè nei confronti del Cocchi
l'attrice svolge solo una domanda in via alternativa o subordinata.
Il fondamento della domanda principale riguarda la tutela risarcitoria del socio della società scissa che
si reputa leso all’esito di una scissione:
 gli effetti della scissione, dopo l'iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per
cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti
dell'operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che
risultino lesi dall'illegittimità dell'operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente
risarcitoria ai sensi dell'articolo 2504 quater c.c.;
 nella scissione non proporzionale, la “non proporzionalità” non può alterare quello che è un
principio fondamentale dell'intero procedimento di scissione, ovvero la neutralità, sotto il profilo
economico, dello scambio di partecipazioni in capo ai soci della scissa; a seguito della cessione
non proporzionale, i soci della scissa riceveranno partecipazioni nelle beneficiarie in misura diversa
tra di loro ma tutti dovranno avere partecipazioni che sono complessivamente equivalenti dal punto
di vista economico;
 l’attrice nella specie si duole, per l’appunto, del fatto che la scissione non proporzionale non abbia
condotto ad attribuire ai soci partecipazioni equivalenti, ovvero che essa sia stata attuata in modo
da non rispettare la neutralità sotto il profilo economico dello scambio di partecipazioni;
Sul punto si osserva, anzitutto che è fondato il fatto lesivo dedotto (come riconosciuto anche dal
convenuto Crostarosa) che va determinato, in quanto minusvalenza latente, al momento in cui la
scissione è divenuta efficace, a prescindere, quindi, dalle obiezioni in fatto di parte convenuta
Tombola/Conti che riguardano tempi/modalità della restituzione dell’oro:
 il contratto per prestito d'uso prevede che la società che ha ricevuto l’oro in lingotti al termine
del prestito abbia un’opzione: restituire il tantundem (la stessa quantità d’oro) o l’equivalente in
denaro dell’oro ricevuto, che, come debito ha anche un valore numerario inizialmente espresso;
 il valore contabile al grammo del prestito UBI (acceso, come si evince dall’allegato C, nel 1999
e nel 2001) era molto più basso del valore unitario del prestito Unicredit ( acceso nel 2008):
poiché le società dovevano restituire il tantundem, questa differenza tra i valori contabili era
rilevante, nel senso che avrebbe fatto si che, al momento di chiudere i debiti, su quello verso
UBI si sarebbe rilevata una minusvalenza ben maggiore perché il valore corrente dell’oro era
ben più alto di quello contabile iniziale;
 questa differenza non è stata presa in considerazione dalle parti in sede di esecuzione – fatto
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aziendali, che dovessero determinarsi tra la data del 30 aprile 2009, presa a base per la redazione dell’
approvato progetto di scissione, e la data di efficacia della scissione stessa, tra gli elementi
patrimoniali attivi e passivi trasferiti alle beneficiarie rispetto a quelli risultanti dal progetto di
scissione verranno eventualmente conguagliate finanziariamente e/o in denaro in modo da garantire i
rispettivi netti trasferiti".
pacifico – poiché la divisione al 50% dei debiti – concordata e prevista nel progetto di scissione
- avrebbe dovuto considerare anche questa differenza (pari, alla data del 19 ottobre 2009, ad
euro 106.444,39), la quale, se attribuita in parti uguali, non avrebbe avuto conseguenze sulla
posizione delle beneficiarie; invece nella fase esecutiva del progetto sono state divise al 50% ,
per un evidente errore, le quantità d’oro dovute ma non i valori per equivalente, con un
evidente penalizzazione di Redoro, che a fronte di un uguale onere di restituzione ( 23 kg d’oro)
aveva un debito contabile assai inferiore ( in ragione del minor valore numerario del prestito
verso UBI) rispetto a quello attribuito a GFD, ma molto più distante -rispetto a quest’ultimo dal valore di quello reale, e ciò in ragione del fatto che in quella sede si decise di attribuire
l’intera posizione debitoria con Unicredit a GFD e a Redoro, quindi, una posizione quasi doppia
del debito UBI.
La lesione che il socio invoca riguarda, quindi l’attuazione del progetto di scissione, che competeva al
dott.Cocchi, al quale, quindi, va attribuita la responsabilità dello stesso: invero il patrimonio netto della
scissa e, conseguentemente il valore del patrimonio netto da assegnare alle due società risultanti dalla
scissione fu esattamente individuato dal dott. Crostarosa, ma in sede di esecuzione il dott. Cocchi, nel
suddividere non a metà i debiti relativi al prestito d’oro verso le due banche – in conformità peraltro
alla volontà espressa dalle parti - non tenne conto delle differenze del debito contabile che andava ad
assegnare ( 194.477.93 a Redoro e 300.922,32 a GFD), finendo per assegnare maggiori attività (reali)
a GFD per compensare la maggiore passività ( solo contabile) onde giungere ad assegnare uguali
patroni netti .
*
Se quanto precede già evidenzia che il dott. Crostarosa è stato chiamato in causa dal dott. Cocchi sulla
base di una pretesa infondata, deve valutarsi, anzitutto, l’eccezione dei convenuti relativa alla natura
dell'accordo intervenuto tra le parti il 24 giugno 2010 all'esito di contestazioni sull'operazione di
conguaglio già prevista dal progetto di scissione; mentre è sicuramente infondata l’eccezione
preliminare di rito di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata dal dott. Cocchi, che, invero,
viene chiamato a rispondere degli effetti dannosi dell’esecuzione di un mandato che - quand’anche
attribuito dal sig. Tombola – è stato compiuto nell’interesse della società scissa e dei suo soci, e che, a
prescindere dalla titolarità del rapporti contrattuale (che comunque si è trasferita per effetto della
scissione), avrebbe, in tesi, causato un danno ad uno di essi nei termini sopra esposti anche in via
extracontrattuale.
Ciò premesso si osserva che l’eccezione dei convenuti circa la natura di transazione novativa dell’atto
24.10.2010 è infondata, e ciò alla luce dei documenti:
 nell'atto di scissione e nella relativa delibera era stabilito che "eventuali variazioni delle componenti
patrimoniali da trasferire, dovute alle normale dinamiche aziendali, che dovessero determinarsi tra
la data del 30 aprile 2009, presa a base per la redazione dell’ approvato progetto di scissione, e la
data di efficacia della scissione stessa, tra gli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti alle
beneficiarie rispetto a quelli risultanti dal progetto di scissione verranno eventualmente
conguagliate finanziariamente e/o in denaro in modo da garantire i rispettivi netti trasferiti"; le
parti avevano stabilito, cioè, di sottoporre a verifica e conguaglio unicamente le variazioni delle
componenti patrimoniali da trasferire “dovute alle normali dinamiche aziendali” che si fossero
verificate tra il 30 aprile 2009, data a cui faceva riferimento il progetto, e la data di efficacia della
cessione;
 tanto che nell’atto del 24 giugno 2010 - richiamata la delibera di scissione, la scrittura 8 ottobre
2009 ( riguardante unicamente il punto vendita sito nel centro commerciale Domus di Roma e la
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titolarità e l’utilizzo dell’insegna commerciale “l’Orefice”) nonchè la ricognizione delle poste
contabili e dell’insieme dei rapporti tra loro in essere compiuta il 28 aprile 2010 “al fine di
regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali residui fra loro e alle società risultanti dalla
scissione” - le parti convennero “al fine di assicurare l’equilibrata ripartizione fra di loro dei
valori connessi all’operazione di scissione …anche in deroga alle previsioni di cui alla lettera c)
(i) della delibera di scissione… la corresponsione di un conguaglio di euro 34.000 dalla Dessi spa,
in quanto unico socio di Redoro s.r,l. ai soci di GFD…. a definizione tombale dei rapporti fra le
parti rinvenienti dalla scissione dell’Orefice S.r.l.”; precisano le parti: “ il presente accordo supera
ogni altro accordo in essere tra le parti, e specificamente le previsioni di cui al verbale di riunione
dell’8 ottobre 2009 devono essere intendersi concordemente ricomprese nel regolamento
economico dei rapporti fra le parti convenute”;
 ebbene, considerato che:
 il conguaglio provvisorio riguardava soltanto le differenze valutative tra i due complessi
aziendali attribuiti a ciascuna beneficiaria ( che implicava un conguaglio a favore di GFD
di euro 114.310, e le differenze estimative che implicavano un conguaglio a favore di
Redoro di euro 67.115, con la conseguenza della determinazione di un conguaglio
provvisorio a favore di GFD di euro 47.195 )
 non teneva in alcuna considerazione differenze patrimoniali derivanti dalla differenza tra il
valore contabile netto dei beni attribuiti (al netto dei debiti) a ciascuna società, poiché
apparentemente detta differenza non emergeva, essendo prevista l’attribuzione al 50% dei
debiti verso le due diverse banche, compreso quello per prestito d’oro puro
 il conguaglio definitivo doveva riguardare unicamente le variazioni delle componenti
patrimoniali da trasferire dovute alle normali dinamiche aziendali, onde non comprendeva
le differenze patrimoniali conseguenti alla concreta attribuzione dei debiti per prestito d’oro,
che rimasero - pacificamente - del tutto inavvertite ed ignorate in occasione delle
determinazioni assunte successivamente alla scissione allo scopo “di assicurare
l’equilibrata ripartizione fra di loro dei valori connessi all’operazione di scissione”;
deve concludersi che:
1. certamente, l’atto del 24.10.2010 non riguardava la differenza di consistenza effettiva dei
patrimoni netti attribuiti alle due società risultanti dalla cessione che non era neppure nota,
onde è ovvio che le parti non potevano averla voluta regolare con l’atto negoziale del 24
ottobre 2010; peraltro è incontestato tra le parti che di questa differenza relativa alla
minusavalenza dei debiti verso le banche non si tenne conto nell’atto in parola;
2. quanto alla natura di detto atto, si osserva anzitutto che con esso le parti non diedero luogo
ad obbligazioni diverse da quelle preesistenti, bensì intesero espressamente “assicurare
l’equilibrata ripartizione fra di loro dei valori connessi all’operazione di scissione”;
3. ne consegue che un’interpretazione secondo buona fede e correttezza dell’accordo
invocato dai convenuti Tombola/Conti esige che lo stesso debba intendersi, come diretto,
secondo la volontà delle parti quale emerge nel complesso dai documenti richiamati, non a
comporre una res dubia, una lite in corso o una futura con reciproche concessioni (che non
si rinvengono neppure implicitamente, tanto che neppure i convenuti, che in linea teorica
invocano il principio di diritto sono in grado di esplicitarle ed indicarle)
ma
semplicemente dare assetto definitivo agli aspetti della scissione che dovevano essere
regolati in sede di conguaglio ( le variazioni di componenti patrimoniali dovute alla
dinamica aziendale successive alla data di riferimento del progetto di scissione) e, stante
l’espresso richiamo contenuto nell’accordo stesso, alle specifiche tematiche oggetto della
riunione dell’8 ottobre 2010;
4. detto accordo pertanto, in quanto ricognizione definitiva agli effetti del conguaglio dovuto
in sede di scissione non proporzionale, deve considerasi un mero atto di attuazione
pagina
http://bit.ly/1hkzQgn
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
Sentenza n. 3462/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 2776/2012
definitiva della scissione, che non impedisce a parte attrice di far valere, appunto, il danno
derivante dall’inesatta esecuzione della scissione in termini di non equivalenza dei
patrimoni netti attribuiti.
I medesimi convenuti, secondo il principio di soccombenza, vanno condannati a rifondere le spese in
favore di parte attrice, spese che si liquidano in considerazione delle tariffe edell’impegno difensivo
profuso in concreto in euro 7.500,00 per onorari oltre euro 709,18 per spese documentate e CPA e Iva
come per legge.
In considerazione del fatto che la domanda nei confronti del convenuto Cocchi, la cui responsabilità
per l’errore nell’attuazione della scissione è stata fondatamente invocato dall’attrice, è stata svolta
solo in via subordinata ed alternativa, in ragione di un tema controverso ( la natura dell’accordo del
24.10.2010 che richiedeva la valutazione del giudice) sussistono giustificati motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di lite.
Il convenuto Cocchi va invece condannato a rifondere le spese in favore del terzo chiamato Crostarosa,
in quanto le ragioni della chiamata sono risultate infondate alla luce degli stessi documenti di causa,
dette spese si liquidano in euro 7.500,00 oltre CPA e IVA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia idi impresa, definitivamente pronunciando, in
accoglimento della domanda così decide:
a) accoglie la domanda principale di Dassi spa e, per l’effetto, i convenuti Giorgio Tombola,
Cecilia Conti, Fabio Tombola, Gabriele Tombola e Daniela Tombola al pagamento in favore di
Dassi Spa, in via tra loro solidale, della somma di Euro 53.222,19, oltre interessi di mora nella
misura legale dalla data del 24.6.2010 al saldo;
b) condanna i convenuti Giorgio Tombola, Cecilia Conti, Fabio Tombola, Gabriele Tombola e
Daniela Tombola alla rifusione in favore di Dassi Spa delle spese di lite come sopra liquidate
in euro 8.209,18 oltre CPA e IVA come per legge;
c) dichiara compensate tra le parti Dassi spa ed Emilio Cocchi;
d) condanna il convenuto Emilio Cocchi a rifondere in favore del terzo chiamato Giovanni
Crostarosa Guicciardi le spese di lite liquidate in euro 7.500,00 oltre CPA e IVA come per
legge.
Milano, 4 marzo 2014
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
pagina
http://bit.ly/1hkzQgn
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Pertanto va accolta la domanda principale, onde i convenuti Giorgio Tombola, Cecilia Conti, Fabio
Tombola, Gabriele Tombola e Daniela Tombola vanno condannati al pagamento in favore di Dessi
Spa, in via tra loro solidale, della somma di Euro 53.222,19, oltre interessi di mora nella misura legale
dalla data del 24.6.2010 al saldo.