GIUDICE DI PACE DI PARMA - ORDINANZA N. 87 DEL 12/03/2014 In data 12.3.2014 il Giudice di Pace di Parma ha emesso un’ordinanza con la quale la predetta Autorità Giudiziaria si è dichiarata incompetente a decidere. - conclusioni attrice - conclusioni convenuta - testo ordinanza (SEGUE) Pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELL’ATTRICE Pagina 2 di 4 CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA Per i sopraesposti motivi, la società …(B)………….., nonché i soci personalmente – ….. , ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, formula le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Parma, previ gli accertamenti e le declaratorie di legge, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa e respinta, e con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e diversamente concludere: I - IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atto, l’incompetenza funzionale del Giudice di Pace Parma a giudicare la presente controversia essendo competente invece il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale delle Imprese; 2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ai due soci della …(B) con conseguente estromissione dalla presente causa; 3) dichiarare improcedibile il presente procedimento visto il procedimento di nullità del modello comunitario ………….. n. …………………. pendente innanzi al Tribunale di …………..; 4) in subordine, concedere termine in favore di (B) per la chiamata in causa in qualità di terzi della società … (C) con sede in …………., …… e per l’effetto fissare nuova udienza ex art. 320 C.p.c. con la concessione dei termini di legge per la costituzione in giudizio dei terzi chiamati al fine di manlevare la …(B) da ogni responsabilità. II - NEL MERITO Rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atto e per l’effetto dichiarare l’assenza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico della società …(B) nonché dei soci ………. III - IN VIA ISTRUTTORIA …OMISSIS… IV - IN OGNI CASO Con vittoria di compensi e spese, oltre a spese forfettarie, CPA 4% ed IVA 21% e successive occorrende, come da nota spese che si allegherà o, in via subordinata, da quantificarsi con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 e s.m.i. Pagina 3 di 4 GIUDICE DI PACE DI PARMA - ORDINANZA N. 87 DEL 13/03/2014 Il GdP, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, osserva che la presente causa si inquadra nelle cause in materia di contraffazione dei marchi e dei disegni e modelli industriali. nel caso di una azione risarcitoria dei danni derivanti da contraffazione, l'art. 2 del c.d. " decreto sulle liberalizzazioni" (del 24.1.2012 n. 1) ha introdotto il Tribunale delle Imprese, competente a conoscere le controversie in materia di imprese. Trattasi di competenza funzionale inderogabile. Con riferimento alla competenza territoriale, va individuato competente il Tribunale delle Imprese di Milano ex art. 120 cpc che individua quale foro principale quello del convenuto (la sede legale della società convenuta è nel comune di Cinisello Balsamo che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Milano). PQM, (...) spiegata eccezione da parte convenuta, dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace di Parma a favore del Tribunale delle Imprese di Milano. Nulla per le spese. Si comunichi via fax". Pagina 4 di 4
© Copyright 2024 ExpyDoc