ordinanza-87-del-2014-GdP-Parma---scarpe

GIUDICE DI PACE DI PARMA - ORDINANZA N. 87 DEL 12/03/2014
In data 12.3.2014 il Giudice di Pace di Parma ha emesso un’ordinanza con la quale la predetta
Autorità Giudiziaria si è dichiarata incompetente a decidere.
- conclusioni attrice
- conclusioni convenuta
- testo ordinanza
(SEGUE)
Pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE
Pagina 2 di 4
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Per i sopraesposti motivi, la società …(B)………….., nonché i soci personalmente – ….. , ut supra
rappresentati, difesi e domiciliati, formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Parma, previ gli accertamenti e le declaratorie di legge, ogni
contraria istanza, domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa e respinta, e con riserva di
ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e diversamente concludere:
I - IN VIA PRELIMINARE
1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atto, l’incompetenza funzionale del Giudice
di Pace Parma a giudicare la presente controversia essendo competente invece il Tribunale di
Milano, in funzione di Tribunale delle Imprese;
2) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ai due soci della …(B) con
conseguente estromissione dalla presente causa;
3) dichiarare improcedibile il presente procedimento visto il procedimento di nullità del modello
comunitario ………….. n. …………………. pendente innanzi al Tribunale di …………..;
4) in subordine, concedere termine in favore di (B) per la chiamata in causa in qualità di terzi della
società … (C) con sede in …………., …… e per l’effetto fissare nuova udienza ex art. 320 C.p.c.
con la concessione dei termini di legge per la costituzione in giudizio dei terzi chiamati al fine di
manlevare la …(B) da ogni responsabilità.
II - NEL MERITO
Rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in
atto e per l’effetto dichiarare l’assenza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico
della società …(B) nonché dei soci ……….
III - IN VIA ISTRUTTORIA
…OMISSIS…
IV - IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese, oltre a spese forfettarie, CPA 4% ed IVA 21% e successive
occorrende, come da nota spese che si allegherà o, in via subordinata, da quantificarsi con riferimento
al D.M. n. 140 del 2012 e s.m.i.
Pagina 3 di 4
GIUDICE DI PACE DI PARMA - ORDINANZA N. 87 DEL 13/03/2014
Il GdP, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la
documentazione prodotta, osserva che la presente causa si inquadra nelle cause in materia di
contraffazione dei marchi e dei disegni e modelli industriali. nel caso di una azione risarcitoria dei
danni derivanti da contraffazione, l'art. 2 del c.d. " decreto sulle liberalizzazioni" (del 24.1.2012 n.
1) ha introdotto il Tribunale delle Imprese, competente a conoscere le controversie in materia di
imprese. Trattasi di competenza funzionale inderogabile. Con riferimento alla competenza
territoriale, va individuato competente il Tribunale delle Imprese di Milano ex art. 120 cpc che
individua quale foro principale quello del convenuto (la sede legale della società convenuta è nel
comune di Cinisello Balsamo che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Milano). PQM, (...)
spiegata eccezione da parte convenuta, dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace di
Parma a favore del Tribunale delle Imprese di Milano. Nulla per le spese. Si comunichi via fax".
Pagina 4 di 4