39-2014 il Massimario di Appalti&Contratti Direttore Avv. Alessandro Massari Massime a cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri È consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale. Copyright 2014 by Maggioli S.p.a Redazione: [email protected] Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema di qualità certificata ISO 9001:94 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 8 Tel 0541 628111 – Fax 0541 622060 Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi. SOMMARIO 39-2014 T.A.R. Accesso al contratto stipulato da parte del concorrente alla gara - TAR Lombardia Milano sez. I 22/10/2014, n. 2531......................................................................»4 Revisione prezzi - Rinnovo e proroga - TAR Campania Napoli sez. I 22/10/2014, n. 5409...............................................................................................................»4 Certificazione di qualità - TAR Lombardia Brescia sez. IV 20/10/2014, n. 2513........»5 SOA - Cessazione attività - TAR Lazio Roma sez. III 20/10/2014, n. 10536..............»6 False dichiarazioni sulle condanne riportate - TAR Marche sez. I 22/10/2014, n. 873.................................................................................................................»6 Autotutela commissione giudicatrice - TAR Veneto sez. I 7/10/2014, n. 1267..........»7 Offerte - Prezzo complessivo - TAR Campania Napoli sez. III 22/10/2014, n. 5403...»7 Aggiudicazione provvisoria e definitiva - Autotutela - Tassatività cause di esclusione - TAR Sardegna sez. I 17/10/2014, n. 821.................................................................»7 Discordanze prezzo in cifre e in lettere - TAR Sicilia Palermo sez. I 17/10/2014, n. 2454...............................................................................................................»8 Oneri dichiarativi per il legale rappresentante dell’azienda locata - TAR Lazio Roma sez. III 21/10/2014, n. 10555.................................................................................»8 Consiglio di Stato Verbali di gara - Consiglio di Stato sez. V 23/10/2014, n. 5253.............................»9 Requisiti generali - Grave negligenza e malafede - Consiglio di Stato sez. V 14/10/2014, n. 5063............................................................................................................»9 Concessioni di beni - Giurisdizione - Consiglio di Stato sez. V 22/10/2014, n. 5214... »10 Commissione giudicatrice - Incompatibilità ex art. 84, c.4, Codice - Rinnovazione valutazioni - Consiglio di Stato sez. III 13/10/2014, n. 5057........................................... »10 Interdittiva antimafia - Consiglio di Stato sez. III 22/10/2014, n. 5201..................... »12 Aziende sanitarie - Ricorso alle convenzioni quadro - Consiglio di Stato sez. III 22/10/2014, n. 5202...................................................................................... »13 Polizza fideiussoria - Autenticazione sottoscrizione - Consiglio di Stato sez. IV 21/10/2014, n. 5192...................................................................................... »13 Ricorso principale e incidentale - Ius superveniens - Consiglio di Stato sez. VI 20/10/2014, n. 5170...................................................................................... »14 Iscrizione CCIAA - Oggetto sociale e attività effettivamente svolta - Consiglio di Stato sez. VI 20/10/2014, n. 5168.................................................................................. »14 [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Sommario Disciplina di gara - Interesse a ricorrere - Consiglio di Stato sez. VI 20/10/2014, n. 5169............................................................................................................... »15 Società in house in dissesto - Procedure di urgenza - Consiglio di Stato sez. V 14/10/2014, n. 5124...................................................................................... »15 Corte di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Sezione giurisdizionale 21/10/2014, n. 569.............................................................................................................. »16 Legislazione applicabile alle obbligazioni contrattuali - Corte di Giustizia Europea 23/10/2014 n. C-305/13............................................................................... »18 Corte di Giustizia Europea Danno da violazione concorrenziale - Corte di Giustizia Europea 23/10/2014, n. C-302/13......................................................................................................... »18 [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 3 4 T.A.R. ACCESSO AL CONTRATTO STIPULATO DA PARTE DEL CONCORRENTE ALLA GARA TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. I 22/10/2014, N. 2531 Appalti pubblici - Accesso agli atti - Accesso al contratto stipulato - Interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all’aggiudicazione - Sussiste - Idoneità del contratto a verificare eventuali distorsioni dell’attività amministrativa successiva alla fase di aggiudicazione Il contratto stipulato tra aggiudicatario ed amministrazione è un documento strettamente consequenziale alla procedura pubblica cui ha partecipato anche la ricorrente, e non rileva da questo punto di vista che la ricorrente stessa sia stata esclusa dalla suddetta procedura con atto divenuto inoppugnabile. Rileva al contrario che l’originaria concorrente nella gara poi vinta dalla controinteressata, conserva tuttora un interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all’aggiudicazione, al fine di attivare potenziali istanze di annullamento o revoca in autotutela o, ancora, azioni risarcitorie basate su successivi comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla stazione appaltante, in quanto non coerenti con le motivazioni in base alle quali si era proceduto all’esclusione della concorrente. Tale interesse non è soltanto eventuale, in quanto proprio il contratto può fare luce, se del caso, su distorsioni dell’attività amministrativa successiva alla fase dell’aggiudicazione, e non prelude ad alcun controllo generalizzato della p.a., in quanto radicato in un soggetto che ha partecipato a pieno titolo alla procedura concorsuale. REVISIONE PREZZI - RINNOVO E PROROGA TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. I 22/10/2014, N. 5409 1. Appalti pubblici - Revisione prezzo - Disciplina ex art. 115 dlgs. 163/2006 - Finalità - Natura imperativa - Nullità clausole contrarie - Onere tempestiva impugnazione - Non sussiste 2. Appalti pubblici - Revisione prezzo - Diritto alla revisione - Prescrizione quinquennale 3. Appalti pubblici - Revisione prezzo - Applicabilità alla proroga - Inapplicabilità a nuovi affidamenti e rinnovi 4. Appalti pubblici - Rinnovo e proroga Differenze - Individuazione - Rinegoziazione complessiva delle Condizioni - Configura rinnovo e non mera proroga 1. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un pubblico appalto di durata, su base periodica, dimostra che la legge (art. 115 d. lgs. n. 163 del 2006) ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa. Tale disciplina ha carattere imperativo e una eventuale clausola contrattuale difforme, rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 4362 del 19-07-2011). Ne deriva la infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle clausole del bando che, imponendo un rigido termine di decadenza, avrebbero reso eccessivamente difficoltosa l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi. Infatti, in applicazione del principio della nullità parziale, deve ritenersi che le clausole nulle, [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] T.A.R. per contrarietà con norme imperative di legge, non viziano il contratto di appalto nel suo insieme, ma sono automaticamente sostituite da clausole conformi alla legge, inserite di diritto nella disciplina negoziale. Quindi, avendo carattere imperativo la disciplina dettata in materia di revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, un’eventuale clausola contrattuale difforme, effettivamente eccessivamente onerosa, rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla. 2. Il diritto alla revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale, atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del corrispettivo spettante al prestatore del servizio. Pertanto, esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non viene pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo viene pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiederne la revisione (Consiglio di Stato, sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5128). 3.La giurisprudenza, con orientamento del tutto condivisibile, ritiene che la revisione dei prezzi dei contratti della p.a. si applica soltanto alle proroghe contrattuali, non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. 4. Al fine di distinguere tra rinnovo e proroga deve ritenersi che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse, in quanto non più attuali; la secon- da, invece, consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario (Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2014 n. 3585, laddove, nel confermare TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4063 del 2007, è stato affermato che la revisione dei prezzi di cui all’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n. 537 si applica solo alle proroghe contrattuali, ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario, senza avanzare alcuna proposta di modifica del corrispettivo). Deve ritenersi che la p.a. e il privato non abbiano semplicemente prorogato il contratto originario, ma l’abbiano rinnovato, laddove vi è stata la rinegoziazione del complesso delle condizioni. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ TAR LOMBARDIA BRESCIA SEZ. IV 20/10/2014, N. 2513 Appalti pubblici - Avvalimento - Certificazione di qualità - Ammissibilità - Avvalimento reale e non formale – Necessità Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità rientra tra i requisiti soggettivi di carattere tecnico-organizzativo che può essere oggetto di avvalimento, ma a condizione che l’impresa ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti); inoltre l’avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerar- [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 5 6 T.A.R. si sufficiente prestare la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti, che ne siano sprovvisti, di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3574). SOA - CESSAZIONE ATTIVITÀ TAR LAZIO ROMA SEZ. III 20/10/2014, N. 10536 Appalti di ll.pp. - Qualificazione - SOA - Cessazione attività o decadenza autorizzazione - Obbligo di indicare SOA a cui trasferire la documentazione - Designazione SOA da parte dell’ANAC Ai sensi dell’art.73, comma 8 del D.P.R. n.207 del 2010, in caso di SOA che cessano la loro attività o con autorizzazione dichiarata decaduta, le imprese in esame devono indicare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del suddetto evento, la SOA cui trasferire la documentazione e, ove le imprese non provvedano sul punto, nei successivi quarantacinque giorni l’AVCP designa la nuova SOA; pertanto, in base alla formulazione della predetta disposizione, trascorsi i trenta giorni perché l’impresa indichi la nuova SOA, non residua un ulteriore margine di tempo in capo alla medesima impresa per la suddetta indicazione, subentrando nella cennata funzione l’AVCP, né per ritrasferire la documentazione ad altra SOA, una volta effettuata una prima designazione, per le preminenti ragioni di certezza dei delicati rapporti giuridici interessati e di continuità nelle funzioni di vigilanza, che la norma de qua è diretta a preservare; pertanto, una volta decorso il menzionato termine di trenta giorni, sia che l’impresa abbia effettuato la designazione, sia che non abbia proceduto in tal senso, alla stessa è precluso provvedere, intervenendo nel secondo caso l’AVCP. FALSE DICHIARAZIONI SULLE CONDANNE RIPORTATE TAR MARCHE SEZ. I 22/10/2014, N. 873 Appalti pubblici - Requisiti generali - Dichiarazioni condanne - False dichiarazioni - Configurano autonoma causa di esclusione – Ragioni L’esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione, mentre le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già alla ditta concorrente, obbligata ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri soggettivi. Ciò in quanto se l’obbligo dell’interessato di dichiarare tutte le condanne penali riportate, così come richiesto nel modello di domanda allegato alla lex specialis di gara nonché dallo stesso art. 38, comma 1, lettera c), non fosse puntualmente assolto, l’Amministrazione non conoscerebbe (in tutto o in parte) uno dei requisiti del soggetto concorrente ed eventualmente aggiudicatario e non potrebbe valutare la gravità del reato per cui si è ricevuta condanna; in tal modo la verifica del possesso o meno del requisito non costituirebbe più un momento indefettibile del procedimento di affidamento, ma diverrebbe meramente eventuale, potendo essa ricorrere solo nel caso in cui altro concorrente prospetti la mancanza del requisito medesimo (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2011, n. 6153). Anche le pronunce meno “formalistiche” hanno sanzionato tale omessa dichiarazione con l’esclusione dalla gara in presenza di un obbligo [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] T.A.R. imposto dal bando (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 507/2014) – che è quanto si verifica nella fattispecie in esame -, ovvero, in assenza di tale obbligo, “l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali” (cfr. Ad. Plen. n. 21/2012). AUTOTUTELA COMMISSIONE GIUDICATRICE TAR VENETO SEZ. I 7/10/2014, N. 1267 Gara di appalto - Commissione giudicatrice - Organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione appaltante - Potere di autotutela sui propri atti - Sussiste - Fattispecie relativa a verbale di esclusione Per giurisprudenza costante la commissione giudicatrice, quale organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione appaltante, è certamente abilitata, ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 163/06, ad esercitare il potere di autotutela sui propri atti e, in particolare, sul contestato verbale di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 giugno 2011, n. 811). OFFERTE - PREZZO COMPLESSIVO TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. III 22/10/2014, N. 5403 Procedura di aggiudicazione - Offerte - Prezzo indicato solo in cifre - Prezzo evincibile dalla somma prezzi unitari - Esclusione Non può essere disposta Non può essere disposta l’esclusione dell’offerta, allorquando il prezzo complessivo sia chiaramente evincibile dalla somma dei prezzi unitari, finanche in ipotesi in cui sia stato indicato il prezzo solo in cifre. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA AUTOTUTELA - TASSATIVITÀ CAUSE DI ESCLUSIONE TAR SARDEGNA SEZ. I 17/10/2014, N. 821 1. Procedura di aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria - Atto endoprocedimentale - Mera aspettativa e non posizione qualificata in capo all’aggiudicatario provvisorio - Aggiudicazione definitiva - Autotutela - Richiede rispetto garanzie partecipative 2. Procedura di aggiudicazione - Tassatività cause di esclusione - Clausole del bando ammesse “a pena di esclusione” - Individuazione 1. Nelle gare pubbliche è l’aggiudicazione provvisoria a essere qualificata come atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva da parte della Commissione di gara, rispetto al quale l’aggiudicatario provvisorio può vantare un mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata. In quel caso non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di comunicare l’avvio del procedimento nel caso di revoca degli atti. Ma nel caso in cui il procedimento sia giunto all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione è obbligata al rispetto delle garanzie partecipative se si determina ad agire in via di autotutela in ragione della posizione di vantaggio che quest’ultima costituisce in capo all’impresa aggiudicataria. 2. Le Stazioni appaltanti possono, di regola, inserire nei propri atti di gara solamente due tipologie di clausole escludenti: a)quelle che riproducono obblighi previsti dal codice o dal regolamento dei contratti pubblici e da altre disposizioni legislative; b)quelle che appaiono funzionali ad evitare incertezze sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, ovvero ad assicurarne la segretezza. Il procedimento di gara e la sottesa istruttoria devono essere ispirati a parametri di razionalità tecnica e che gli adempimenti e le formalità richieste ai concorrenti devono risultare ade- [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 7 8 T.A.R. guati anche in riferimento alla tipologia di scelta del contraente per la quale l’Amministrazione ha optato. L’imposizione ai partecipanti di oneri e formalismi non necessari, a pena di esclusione, contrasta con il principio di ragionevolezza allorquando tali prescrizioni non comportano alcun effettivo vantaggio per l’Amministrazione (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 19 settembre 2014, n. 721). Il principio cardine cui devono essere informate le procedure di gara è quello del favor partecipationis e la ragionevolezza deve essere intesa come componente dei procedimenti, onde ricercare soluzioni funzionali tendenti a conciliare l’interesse dell’Amministrazione e quello dei partecipanti con riguardo alle peculiari caratteristiche della singola procedura di gara. DISCORDANZE PREZZO IN CIFRE E IN LETTERE TAR SICILIA PALERMO SEZ. I 17/10/2014, N. 2454 Procedura di gara -Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori - Art. 118 dpr 207/2010 - Offerte - Discordanze prezzo in cifre e in lettere - Applicabilità art. 72 rd 827/1924 che prevede prevalenza ribasso in lettere - Va esclusa L’art. 72 r.d. n. 827/1924 recita: “Quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione”, mentre l’art. 119, c. 2, ult. parte, d.p.r. n. 207/2010, stabilisce che “il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. È vero che l’art. 72 r.d. n. 827/1924 non è stato abrogato, né espressamente, né implicitamente, a seguito dell’entrata in vigore del co- dice degli appalti, ma ciò non costituisce argomento sufficiente per far assurgere detta norma a parametro di riferimento per la soluzione del caso di specie. Il d.p.r. n. 207/2010 contiene il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici e quindi costituisce un corpus di norme che ha un ambito di applicazione generale, quando si tratti di contratti pubblici soggetti alla disciplina del codice, cioè dei contratti volti all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (v. art. 1 d.lgs. n. 163/2006). Ciò detto, in base al criterio analogico, nonostante il silenzio dell’art. 118 d.p.r. n. 207/2010 (silenzio motivato dal fatto che detto “articolo, a monte, non si preoccupa di richiedere che il ribasso debba essere espresso sia in cifre che in lettere e solo per tale motivo, dunque, non affronta il problema della discordanza” – v. in tale senso T.a.r. Sicilia –Palermo, sez. I, 26/6/2014, n. 1668, peraltro confermata dal C.g.a. in sede cautelare con ordinanza n. 445/2014), anche ove il prezzo più basso debba determinarsi mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, non vi è ragione alcuna per ricorrere all’art. 72 r.d. n. 827/1924. ONERI DICHIARATIVI PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA LOCATA TAR LAZIO ROMA SEZ. III 21/10/2014, N. 10555 Gara di appalto - Requisiti generali - Affitto ramo d’azienda - Onere dichiarativo per il legale rappresentante dell’azienda locata Per quanto riguarda l’affitto di ramo d’azienda, è necessario produrre la relativa dichiarazione con riferimento al legale rappresentante dell’azienda locata (cfr Cons. St., sez. III, 4354/2011). [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Consiglio di Stato lizzazione postuma, ove manchi l’allegazione e VERBALI DI GARA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 23/10/2014, N. 5253 la prova rigorosa, da parte del ricorrente, di Gara di appalto - Verbale - Funzione ricognitiva e documentale delle operazioni compiute e delle deliberazioni assunte - Possibile redazione del verbale per più sedute - Deve comunque intervenire entro un termine ragionevolmente breve In diritto il Collegio osserva che non intende deflettere dai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2012, n. 4422; sez. I, 19 aprile 2012, n. 5641/10; sez. V 21 marzo 2012, n. 1599), e recentemente approfonditi dall’analisi sviluppata dall’Adunanza plenaria (3 febbraio 2014, n. 8) in forza dei quali: a) il veicolo per l’espressione dei giudizi formulati dagli organi di gara è il verbale che deve accompagnare le relative operazioni; il verbale è redatto in via ordinaria per ogni adunanza dell’organo collegiale ed ha funzione ricognitiva e documentale delle operazioni compiute e delle deliberazioni assunte; l’art. 78 del codice dei contratti pubblici elenca gli elementi informativi essenziali e minimali da cui deve essere assistito il verbale (fra i quali non risulta quello della contestuale redazione del verbale rispetto alla seduta di gara), rinviando agli ordinamenti di settore per ulteriori eventuali prescrizioni redazionali; b) la commissione (ove non sia diversamente disposto), può legittimamente procedere alla redazione del verbale dopo l’effettuazione di più sedute (o addirittura di tutte le sedute); c) a tutela della genuinità del verbale, la verbalizzazione «differita» deve comunque intervenire entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi; ne consegue che se l’intervallo temporale è breve, non può dedursi l’illegittimità ex se della procedura concorsuale, per la verba- specifici elementi di fatto che inducano a ritenere sussistente la manipolazione della effettiva volontà espressa dall’organo collegiale nella deliberazione; d) al contrario, in presenza di un notevole divario temporale fra operazioni di gara e verbalizzazione delle medesime, la procedura risulterà viziata, salvo che non siano fornite adeguate garanzie da parte del seggio di gara; in tale ultimo caso, infatti, anche il decorso di un ampio lasso di tempo non attinge la legittimità delle operazioni di gara perché resta esclusa la sussistenza di manipolazioni delle medesime. REQUISITI GENERALI - GRAVE NEGLIGENZA E MALAFEDE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 14/10/2014, N. 5063 1. Appalti pubblici - Requisiti generali - Grave negligenza o malafede ex art. 38, c.1, lett. f) dlgs. 163/2006 - Discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità della negligenza e dell’incidenza sul vincolo fiduciario - Sindacabilità da parte del g.a. 2. Appalti pubblici - Requisiti generali - Grave negligenza o malafede ex art. 38, c.1, lett. f) dlgs. 163/2006 - Pendenza contenzioso - Ammissione alla gara - Implicita valutazione assenza di inadempimenti gravi ed inescusabili - Legittimità 1. In presenza di una ragionevole scelta legislativa [art. 38, comma 1, lett. f) del codice degli appalti] di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell’impresa – indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità emergenti dal passato aziendale – il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nello scrutinio di un [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 9 10 Consiglio di Stato uso distorto di tale rifiuto deve prendere atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante la individuazione del ‘punto di rottura’ dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente, in quanto il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti. In conclusione, la mera non condivisibilità della valutazione dell’amministrazione o la formulazione da parte del giudice degli apprezzamenti e accertamenti demandati all’amministrazione, ove si traduca in una sostituzione nel momento valutativo riservato all’amministrazione, determina non già un mero errore di giudizio, ma uno sconfinamento nell’area ex lege riservata all’amministrazione e, quindi, vizia di per sé la decisione (cfr. Cassazione sezione unite 17 febbraio 2012, n. 2312). 2. L’affidamento alla medesima impresa del nuovo contratto, senza alcun riferimento alle pregresse inadempienze, implica un giudizio di fiducia dell’amministrazione ed una favorevole valutazione sul piano tecnico, morale che, ove non appaia irragionevole, non è contestabile e tanto meno sostituibile con una valutazione negativa da parte del giudice (cfr. Cons. Stato, 3 agosto 2011, n. 4629). In altri termini, si ispira al principio di buona amministrazione la stazione appaltante che – pendendo un contenzioso con una società senza che emergano ictu oculi suoi inadempimenti inescusabili – ammetta la medesima società ad una gara ulteriore. Giurisdizione g.o. - Controversie relative alla determinazione del canone concessorio nelle quali rilevano poteri valutativo-discrezionali sull’an e sul quantum - Giurisdizione g.a. Il criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.], e’ che sono devolute al primo le controversie nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere ricondotti ad una relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (solo per citare le più recenti pronunce rientranti in questo indirizzo, indifferentemente relative anche alle concessioni di servizi pubblici: Sez. III, 28 agosto 2014, nn. 4399, 4401, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411; Sez. V, 24 settembre 2014 nn. 4802, 4803 e 4804, 25 luglio 2014, n. 3961; 6 luglio 2012, n. 3963; Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076, 18 aprile 2011 n. 2375). Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in questione si precisa che la giurisdizione del giudice ordinario è esclusa, anche nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo – discrezionali dell’amministrazione, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur. CONCESSIONI DI BENI - GIURISDIZIONE CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 22/10/2014, N. 5214 COMMISSIONE GIUDICATRICE - INCOMPATIBILITÀ EX ART. 84, C.4, CODICE - RINNOVAZIONE Concessioni - Concessioni di beni - ControverVALUTAZIONI sie nelle quali la p.a. agisce in veste di autoCONSIGLIO DI STATO SEZ. III 13/10/2014, N. 5057 rità - Giurisdizione esclusiva g.a - Controversie a contenuto meramente patrimoniale - 1. Procedura di aggiudicazione - Commissio- [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Consiglio di Stato ne giudicatrice - Applicabilità art. 84, c.4 e 10 dlgs. 163/2006 alle concessioni di servizi - Ragioni - Impedire la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti che, nell’interesse proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano avere assunto compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione di lavori oggetto della procedura di gara Richiamo all’a.p. n.13/2013 2. Procedura di aggiudicazione - Commissione giudicatrice - Art. 84 c.4, dlgs. 163/2006 - Violazione - Non si determina nel caso in cui il dirigente ha dovuto compiere una qualche attività di predisposizione degli atti di gara in virtù della funzione rivestita - Limiti - Attività che non hanno determinato contenuti dei documenti di gara tali da poter poi in qualche modo influenzare le successive scelte della commissione giudicatrice 3. Procedura di aggiudicazione - Commissione giudicatrice - Rinnovo parziale atti di gara - Rinnovazione attività 1. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 7 maggio 2013, nell’affrontare la questione dell’estensibilità alle commissioni di gara per l’affidamento di concessioni di pubblici servizi delle disposizioni relative alla nomina delle commissioni giudicatrici, contenute nei commi 4 e 10 dell’art. 84 del codice dei contratti, ha ricordato che la previsione di cui al citato comma 4, come il precedente storico contenuto nell’art. 21, comma 5, della legge n.109 del 1994, «è evidentemente destinata a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti disfunzionali derivanti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale». Tale regola, ricorda l’Adunanza Plenaria, mira, quindi, ad impedire la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti che, nell’interesse proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano avere assunto compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione di lavori oggetto della procedura di gara, e ciò a tutela del diritto delle parti del procedimento ad una valutazione effettuata da un organo terzo ed imparziale. 2. È vero che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, soprattutto nelle piccole stazioni appaltanti, l’incompatibilità dettata dall’art. 84, comma quattro, del codice dei contratti, non si determina quando il dirigente dell’Amministrazione ha dovuto compiere una qualche attività di predisposizione degli atti di gara in virtù della funzione rivestita, ma tale eccezione alla regola può trovare applicazione solo se le attività poste in essere, oltre ad essere doverose, non hanno determinato contenuti dei documenti di gara tali da poter poi in qualche modo influenzare le successive scelte della Commissione giudicatrice. 3. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n 30 del 26 luglio 2012, ha in proposito affermato che, anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possa esservi un rinnovo degli atti, anche dopo l’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla gara. Secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria è quindi possibile, anziché rinnovare l’intero procedimento, mantenere ferma la fase di presentazione delle offerte e rinnovare solo la fase di esame comparativo delle offerte. Nella fattispecie, il principio affermato dall’Adunanza Plenaria non può tuttavia trovare applicazione. In primo luogo perché tale principio si riferisce ai casi nei quali si procede a riconvocare la medesima Commissione per la rinnovazione della [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 11 12 Consiglio di Stato procedura di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 84, comma 12, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Soluzione che non è evidentemente possibile nel caso in esame nel quale si è ritenuta illegittima la stessa composizione della Commissione Tecnica di valutazione delle offerte. Ma tale principio non è applicabile anche per ragioni di carattere sostanziale. Infatti, la deroga al principio che impone la segretezza delle offerte economiche fino alla conclusione della fase di valutazione delle offerte tecniche è stata giustificata dall’Adunanza Plenaria solo perché occorreva procedere alla valutazione di un’unica offerta (illegittimamente pretermessa) in un quadro generale già ben definito, sia attraverso la predeterminazione di criteri di valutazione delle offerte sia attraverso la valutazione (già compiuta dalla stessa commissione) delle offerte tecniche degli altri concorrenti. Mentre, nella fattispecie, tali specifiche condizioni non sussistono, dovendo essere rivalutate da una nuova commissione le offerte di più concorrenti e mancando, per effetto dell’annullamento della nomina della Commissione Tecnica e di tutti gli atti da questa posti in essere, quei parametri precisi che possono consentire (e giustificare) un possibile esame di offerte tecniche anche quando sono già conosciute le offerte economiche. INTERDITTIVA ANTIMAFIA CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 22/10/2014, N. 5201 1. Gara di appalto - Interdittiva antimafia Quadro indiziario complessivo - Natura cautelare e preventiva 2. Gara di appalto - Interdittiva antimafia - Non si collega automaticamente al mero rapporto di parentela né ai fatti oggetto di approfondimento in sede penale - Valutazione quadro indiziario complessivo 1. Sul piano generale la Sezione intende conformarsi agli orientamenti ormai consolidati e quindi richiamarsi, per esigenze anche di economia processuale, alle motivazioni già svolte in subiecta materia anche con proprie sentenze, che hanno fra l’altro sottolineato la specifica valenza degli accertamenti disposti dal Prefetto e delle conseguenti valutazioni formulate sulla base di un quadro indiziario nel quale assumono valore preponderante fatti e circostanze di varia natura da prendere in considerazione non isolatamente ma nella loro globalità (cfr. da ultimo, fra le altre, III, nn. 287 e 2290/2014). L’informativa in questione invero, per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste, per cui gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitariamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali. Ne consegue che la valutazione relativa al pericolo di infiltrazione mafiosa si configuri quale tutela avanzata nei riguardi di tale di criminalità organizzata, tanto da operare anche quando non si sono ancora concretizzati elementi certi di collusione o di cointeressenza, proprio per la funzione di deterrenza anticipata, ma inevitabile, che questo tipo di valutazione viene a svolgere nell’ambito ordinamentale. In sostanza, si tratta, come detto, del più avanzato livello di protezione dell’ordinamento da fenomeni parti- [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Consiglio di Stato colarmente pericolosi ed aggressivi per la vita della collettività, rimesso alla valutazione prefettizia sulla base delle informative rese dalle forze di polizia e che, proprio per tale sua connotazione, non necessita del supporto di elementi contraddistinti da certezza ed univocità, operando in un ambito di prevenzione che, in quanto tale, deve potersi fondare anche su meri elementi indiziari non assurgenti al rango di prova. 2. Può (…) affermarsi che l’interdittiva non si collega automaticamente al mero rapporto di parentela né ai fatti oggetto di approfondimento in sede penale, bensì a una specifica valutazione, basata su diversi parametri sul piano amministrativo, delle stesse emergenze giudiziarie, degli indizi, dei collegamenti societari e degli intrecci imprenditoriali ed economici, contatti e frequentazioni (con esponente del clan), e in definitiva a un quadro che, nel complesso degli elementi e prescindendo dalle singole circostanze, rende plausibile e giustifica l’adozione dell’interdittiva quale specifica misura di tutela anticipata volta a prevenire e/o stroncare ogni possibile “inquinamento” delle aziende, degli appalti pubblici e quindi dell’attività della P.A., posto in essere notoriamente anche attraverso operazioni apparentemente legittime ma fittizie tipiche delle organizzazioni mafiose. AZIENDE SANITARIE - RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 22/10/2014, N. 5202 Appalti di servizi e forniture - Enti del s.s.n. - Obbligo di ricorso agli strumenti Consip o centrali regionali - Art. 15, c.13, lett. d) l.135/2012 - Annullamento procedura autonoma in economia per ricorrere al Mepa – Legittimità L’obbligo ex art. 15, c. 13, lett. d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, si applica anche alle Aziende Sanitarie e tale obbligo non è escluso dall’art. 1, c. 23, che esclude le Aziende solo dall’applicazione dello stesso articolo (cfr. Cons. St. – III n. 1486/2014). Ne consegue la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che, recedendo da procedura indetta ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ha proceduto, ancora nella fase della valutazione delle offerte, a rivolgersi alla piattaforma CONSIP e agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP per il tramite, nella fattispecie, del MEPA, recependo un servizio ivi presente e giudicato non identico ma sostanzialmente affine ed equivalente e comunque conforme alle proprie esigenze. POLIZZA FIDEIUSSORIA - AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV 21/10/2014, N. 5192 Procedura di aggiudicazione - Polizza fideiussoria - Autenticazione sottoscrizione - Clausola della lex specialis – Legittimità Non può revocarsi in dubbio la legittimità della clausola che richiede la firma legalizzata della polizza fideiussoria, siccome espressiva di un interesse rilevante e qualificato della amministrazione aggiudicatrice in ordine alla piena affidabilità della cauzione provvisoria quanto alla provenienza da soggetto certo e munito dei poteri rappresentativi (nel senso che “... solo l’autenticazione della sottoscrizione della fideiussione prestata garantisce pienamente l’amministrazione perché determina la piena prova in ordine alla provenienza da chi l’ha sottoscritta, ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile, impedendo il successivo disconoscimento della stessa” vedi Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387; quanto alla legitti- [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 13 14 Consiglio di Stato mità dell’esclusione per presentazione di firma digitale non autenticata della polizza fideiussoria cfr. Sez. VI, 6 novembre 2011, n. 3365; infine sulla legittimità delle clausole relative alla legalizzazione della sottoscrizione delle polizze fideiussorie, vedi anche T.A.R. Catania, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 2052 e T.A.R. Venezia, Sez. I 25 giugno 2007, n. 2032). RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALE - IUS SUPERVENIENS CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 20/10/2014, N. 5170 1.Appalti pubblici - Ricorso s.g. - Legittimazione ad agire- Ordine di esame dei ricorsi principale e incidentale- Esame contestuale se i motivi sono riferiti ad un vizio identico in quanto relativo alla medesima fase del procedimento di gara. 2. Appalti pubblici - Lex specialis - Norme sopravvenute - Non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse 1.Nell’appello la sentenza è anzitutto censurata per avere esaminato soltanto e in via preliminare il ricorso incidentale, così violando i principi di diritto posti da ultimo con la sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 9 del 2014, secondo i quali il giudice ha l’obbligo di esaminare tutte le censure dedotte con i ricorsi, principale e incidentale, quando sia il primo che il secondo abbiano carattere escludente e postulino che le offerte di entrambi i ricorrenti siano affette da vizi afferenti la medesima fase procedimentale, come è nella specie; per cui, si conclude, la sentenza deve essere annullata e devono essere esaminate tutte le censure dedotte in primo grado con il ricorso principale, e motivi aggiunti, e con il ricorso incidentale. 7. (…) La citata sentenza dell’Adunanza plenaria, emanata sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle precedenti pronunce dell’Adunanza stessa, richiamato che nel settore dei contratti pubblici l’essenziale condizione della legittimazione ad agire si dimostra, normalmente, mediante la legittima partecipazione alla gara, ha poi affermato in sintesi, sull’ordine di esame dei ricorsi principale e incidentale, che: a) il previo esame del ricorso incidentale con finalità escludente costituisce la regola generale; b) se, perciò, il ricorrente incidentale prova che quello principale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, per difetto dei requisiti di partecipazione, la legittimazione ad agire del ricorrente principale viene meno; c) in eccezione alla detta regola l’esame dei motivi escludenti, proposti l’uno avverso l’altro da entrambi i ricorrenti, deve essere contestuale se i motivi sono riferiti ad un vizio identico in quanto relativo alla medesima fase del procedimento di gara. 2. Vale(..) per le gare, come per ogni altra procedura concorsuale, a tutela dell’affidamento delle imprese partecipanti, il principio affermato da giurisprudenza consolidata per cui le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, che restano interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio (Cons. Stato, Sez. III, 1 settembre 2014, n. 4449). ISCRIZIONE CCIAA - OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 20/10/2014, N. 5168 Appalti pubblici - Oggetto sociale e attività effettivamente esercitata - Concetti non coincidenti - Possibilità di prevedere un’attività nell’oggetto sociale senza attivarla in concreto - Iscrizione impresa in determinata categoria CCIAA - Prova la volontà [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Consiglio di Stato dell’impresa di esercitare quell’attività per la quale ha richiesto l’iscrizione L’oggetto sociale e l’attività effettivamente esercitata da un’impresa non possono essere considerati come concetti coincidenti, poiché un’attività ben può essere prevista nell’oggetto sociale senza essere poi attivata in concreto, sicché è proprio l’iscrizione dell’impresa in una determinata categoria presso la C.C.I.A.A., che prova la volontà della stessa impresa di esercitare quell’attività, per la quale ha chiesto l’iscrizione (v. sul punto, in fattispecie analoga, Cons. St., Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2388). DISCIPLINA DI GARA - INTERESSE A RICORRERE CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 20/10/2014, N. 5169 Gara di appalto - Affidamento del servizio postalizzazione per l’invio delle missive relative alle agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio fisico - Clausola capitolato sul requisito del grado di copertura territoriale assicurato per la consegna delle missive - Criterio di attribuzione del punteggio tecnico - Mancata partecipazione alla gara - Esclude l’interesse a ricorrere L’immediata impugnazione del bando sussiste solo nei limitati casi in cui l’interessato intenda denunciare la stessa decisione dell’amministrazione di avviare la procedura selettiva, oppure ritenga di censurare i criteri che precludono, in radice, la partecipazione alla procedura (cfr. Consiglio Stato, Ad. plen. 7 gennaio 2014, n. 9), ma non quando le clausole ritenute lesive non siano ostative alla partecipazione. Nella fattispecie in esame, lo stesso requisito indicato nell’art. 3, lettera a) del capitolato d’oneri (grado di copertura territoriale assicurato per la consegna delle missive), che la società ricorrente in primo grado individua in particolare a prova della contestata portata escludente, co- stituisce in realtà uno dei criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico ai sensi del punto 9.2 del disciplinare di gara, e non rientra tra i requisiti soggettivi di partecipazione alla selezione, invece elencati nel punto 2 del disciplinare, per i quali valgono le considerazioni già svolte. (*) (*) Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III n. 3206/2014 SOCIETÀ IN HOUSE IN DISSESTO - PROCEDURE DI URGENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 14/10/2014, N. 5124 Società in house in situazione di dissesto - Impossibilità di proseguire nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Affidamento in via d’urgenza del servizio, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, al fine di assicurare la continuità dello stesso nelle more dell’espletamento di una procedura aperta - Legittimità - Sussiste - Conoscenza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da parte dell’ente pubblico partecipante - È ufficialmente soggetta alle forme previste dal codice civile È legittimo il ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, che trae origine dalla nota del Sindaco il quale, constatata l’impossibilità per la propria società in house di proseguire nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a causa della situazione di dissesto in cui era precipitata, ha incaricato il competente dirigente di predisporre una procedura di affidamento del servizio in via d’urgenza, al fine di assicurare la continuità dello stesso nelle more dell’espletamento di una procedura aperta. Nel caso di specie, malgrado l’incontestabile circostanza che la società fosse una società in house del Comune, la conoscenza da parte [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 15 16 Corte di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana dell’ente pubblico partecipante della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della propria affidataria è ufficialmente soggetta alle forme previste dal codice civile. In particolare, è all’interno della struttura corporativa tipica della società per azioni, contraddistinta dalla separazione tra proprietà ed amministrazione dell’ente, che la prima è in grado di apprendere l’andamento della gestione e più in generale la situazione della società. Ciò è proprio quanto risulta essere avvenuto nel caso di specie, all’assemblea dei soci in cui l’amministratore unico ha riferito dello stato di decozione della società. Sulla questione relativa all’imprevedibilità del dissesto della propria società in house, è persuasiva la deduzione del Comune appellante secondo cui, dopo la revoca per giusta causa dell’amministratore unico, deliberata all’assemblea dei soci del 15 novembre 2013, solo alla successiva assemblea del 14 febbraio 2014, il nuovo organo amministrativo rappresentava la situazione di decozione della società, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e da condurre, il 20 febbraio successivo, alla dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale. Peraltro, nulla impedisce che, stante la peculiarità del fenomeno dell’in house providing, in cui il dominio dell’amministrazione partecipante sull’ente societario partecipato può ordinariamente estrinsecarsi in forme più penetranti rispetto a quelle poc’anzi esposte, previste per le società per azioni di diritto comune. AVVALIMENTO REQUISITI CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA SEZIONE GIURISDIZIONALE 21/10/2014, N. 569 1. Appalti pubblici - Avvalimento operativo - Comprovabile anche il fatturato e l’esperienza pregressa - Partecipazione dell’ausiliario all’esecuzione dell’appalto - Obbligo di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto 2. Appalti pubblici - Avvalimento per comprovare l’esperienza pregressa - Stessa esperienza valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio - Massima operatività del ricorso all’avvalimento 1. L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria, finalizzato a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, che si atteggia, sul piano funzionale, come strumento operativo alternativo al raggruppamento temporaneo di imprese e che consente ad un operatore, che non soddisfi da solo i requisiti minimi per partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto, di far valere presso l’autorità aggiudicatrice le capacità di terzi ai quali conta di ricorrere qualora gli sia aggiudicato l’appalto. In tal caso, il concorrente dovrà, da un lato, comprovare il possesso, da parte del terzo, dei requisiti prescritti dalla lex specialis e, dall’altro lato, dimostrare la disponibilità dei mezzi del soggetto di cui si spendono i requisiti necessari all’esecuzione dell’appalto. Il prevalente orientamento giurisprudenziale riconosce il c.d. avvalimento operativo e con esso la possibilità di considerare l’istituto non solo per l’astratta qualificazione di operatori economici ma anche per testare la idoneità allo svolgimento dell’incarico al cui affidamento è preordinato lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica; in particolare, l’inesistenza [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Corte di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana di limiti all’avvalimento, se non per i requisiti strettamente personali di ordine generale previsti dall’art. 38 D.lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha indotto la giurisprudenza a ritenere comprovabile, attraverso detto istituto, anche il fatturato e l’esperienza pregressa (cfr., ad esempio, Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911; id., sez. III, 15 novembre 2011, n. 6040 e sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496). La responsabilità solidale che viene assunta da parte dell’ausiliario nei confronti della stazione appaltante, discendente direttamente dalla legge, si giustifica proprio in relazione alla partecipazione dell’ausiliario all’esecuzione dell’appalto, la cui effettività è onere del concorrente dimostrare; ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06, infatti, occorre che risulti che l’impresa ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assuma l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dello specifico appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti occorrenti alla corretta esecuzione dell’appalto e quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto stesso (cfr. Cons. St., sez. III 22 gennaio 2014, n. 294; v., inoltre, Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90). 2. Se (..) è possibile comprovare mediante l’istituto dell’avvalimento anche l’esperienza pregressa, non si vedono ragioni per le quali quella stessa esperienza non debba essere valutata, in termini di attinenza e qualità, dalla commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio. In senso contrario alla tesi dell’appellante depone, ad esempio, proprio Cons. St., sez. v, 8 novembre 2012, n. 5692, da questi citata nel senso che l’avvalimento non può tramutarsi in uno strumento per conseguire un punteggio più alto in sede di gara; detta sentenza, con riferimento ad un caso in cui è stato ritenuto essersi in presenza di un avvalimento operativo, “consentito dall’attuale tenore dell’art. 49 del D.Lgs n. 163 del 2006, secondo il quale può essere prestato qualsiasi requisito, non solo per la fase di valutazione del’offerta ma anche per la fase di esecuzione”, ha ritenuto non condivisibili le censure sollevate “compresa la parte in cui è lamentato che l’indicazione del personale dell’impresa ausiliaria come afferente al gruppo di progettazione della ausiliata ha comportato l’attribuzione di un maggior punteggio per l’offerta tecnica, essendo ciò da considerarsi come naturale e legittima conseguenza della possibilità di avvalersi del personale stesso”. La tesi dell’impossibilità giuridica di dar rilievo all’istituto dell’avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito, dunque, non tiene in adeguato conto il coinvolgimento operativo nell’appalto dell’ausiliario, ponendosi, così, in contrasto con le finalità dell’istituto stesso, che ha carattere generalizzato, e con l’art. 49 D.Lgs. n. 163 del 2006, che ne consente la massima operatività, e non può, pertanto, essere condivisa. [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 17 18 Corte di Giustizia Europea LEGISLAZIONE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 23/10/2014 N. C-305/13 Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 - Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti - Contratto di commissione di trasporto - Contratto di trasporto di merci L’articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica a un contratto di commissione di trasporto solo quando l’oggetto essenziale del contratto consiste nel trasporto della merce propriamente detto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. L’articolo 4, paragrafo 4, della predetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci deve, qualora non possa essere stabilita applicando la seconda frase di detta disposizione, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire che la legge che regola tale contratto è quella del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto. L’articolo 4, paragrafo 2, della stessa Convenzione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui venga dedotto che un contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello la cui legge è indicata dalla presunzione di cui a detto paragrafo, il giudice nazionale deve confrontare i collegamenti esistenti tra tale contratto e, da un lato, il paese la cui legge è indicata dalla presunzione e, dall’altro, l’altro paese interessato. A tale titolo, il giudice deve tener conto del complesso delle circostanze, inclusa l’esistenza di altri contratti collegati al contratto di cui trattasi. DANNO DA VIOLAZIONE CONCORRENZIALE CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 23/10/2014, N. C-302/13 Rinvio pregiudiziale - Regolamento (ce) n. 44/2001 - Articolo 31 - Domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che dispone provvedimenti provvisori o cautelari - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Nozione - Domanda di risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’unione europea Riduzioni sulle tasse aeroportuali - Articolo 22, punto 2 - Competenze esclusive - Nozione - Controversia in materia di società e di persone giuridiche - Decisione di concedere le riduzioni - Articolo 34, punto 1 - Motivi di rifiuto del riconoscimento - Ordine pubblico dello stato richiesto L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è sussumibile nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, e ricade conseguentemente nell’ambito di applicazione di detto regolamento. L’articolo 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, non configura un procedimento avente ad oggetto la validità delle decisioni degli organi di società ai sensi di detta disposizione. [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] Corte di Giustizia Europea L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che né le modalità di determinazione dell’ammontare delle somme, sulle quali vertono i provvedimenti provvisori e cautelari disposti mediante una decisione di cui sono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione – qualora sia possibile seguire i passaggi del ragionamento che ha condotto alla determinazione dell’ammontare di dette somme e benché inoltre fossero disponibili mezzi di ricorso per contestare tali modalità di calcolo, che sono stati esperiti –, né la mera invocazione di gravi conseguenze economiche configurano motivi atti a dimostrare la violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tali da consentire di negare il riconoscimento e l’esecuzione, in tale Stato membro, di una simile decisione pronunciata in un altro Stato membro. [il Massimario di Appalti&Contratti | 39-2014] 19
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