Regolamento di Attuazione dello Statuto di ELSA Italia

8 - 11 maggio 2014
Regolamento di Attuazione
Regolamento di Attuazione dello
Statuto di ELSA Italia
aggiornato alla LI Assemblea Nazionale di ELSA Italia
8 - 11 maggio 2014 - Ferrara
PER AUTENTICA
Lara Rodolfi
Segretario Generale
ELSA Italia 2013/2014
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Regolamento di Attuazione
TITOLO I – SEDE AMMINISTRATIVA
4
Articolo 1
4
TITOLO II – LE SEZIONI LOCALI
4
Sezione I: Le Sezioni in Prova
4
Articolo 2
4
Articolo 2 bis
5
Articolo 2 ter
6
Articolo 2 quater
6
Sezione II: Ammissione a Sezione Ordinaria
7
Articolo 3
7
Articolo 3 bis
8
Articolo 3 ter
8
Sezione III: Dissolvimento delle Sezioni Ordinarie
Articolo 4
9
9
TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI
9
Articolo 5
9
Articolo 6
9
Articolo 7
10
Articolo 8
11
Articolo 9
11
Articolo 10
12
Articolo 11
13
TITOLO IV – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
13
Articolo 12
13
Articolo 13
14
Articolo 14
14
Articolo 15
15
Articolo 16
16
TITOLO V – GLI ORGANI SOCIALI
16
Sezione I: L'Assemblea Nazionale
16
Articolo 17
17
Articolo 18
17
Articolo 19
18
2
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Regolamento di Attuazione
Articolo 20
18
Articolo 21
19
Articolo 22
19
Sezione II: Il Consiglio Direttivo Nazionale
19
Articolo 23
19
Articolo 24
19
Articolo 25
20
Articolo 26
20
Articolo 27
20
Articolo 28
21
Articolo 29
21
Articolo 30
23
Articolo 31
23
Articolo 32
23
Sezione III: L'Or.Ge.
24
Articolo 33
24
Articolo 34
24
Articolo 35
25
TITOLO VI – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
25
Articolo 36
25
Articolo 37
25
TITOLO VII – IL BILANCIO DI ELSA ITALIA
26
Articolo 38
26
Articolo 39
26
Articolo 40
27
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
28
Articolo 41
28
Articolo 42
28
3
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Regolamento di Attuazione
TITOLO I – DEFINIZIONE
Articolo 1
1. Le disposizioni del Regolamento di Attuazione interpretano ed integrano le previsioni contenute
nello Statuto di ELSA Italia e sono parimenti vincolanti per tutte le Sezioni Locali.
TITOLO II – LE SEZIONI LOCALI
Sezione I: Le Sezioni in Prova
Articolo 2
1. Gli studenti e/o i laureati in corsi di laurea di formazione giuridica, entro cinque anni dalla laurea, che
intendano costituire una Sezione Locale di ELSA Italia, devono presentare, apposita domanda scritta di
ammissione a Sezione in Prova al Presidente ed al Segretario Generale di ELSA Italia.
2. Ricevuta la domanda di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a fornire
ai richiedenti tutte le notizie relative all'Associazione ed i doveri che gravano sulle singole Sezioni. A tal
fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, invia lo "starting package" contenente tra l’altro:
a) modello standard di domanda di domanda di ammissione, statuto e atto costitutivo;
b) Statuto e Standing Orders di ELSA International;
c) Statuto, Regolamento di Attuazione e Decision Book di ELSA Italia;
d) materiale marketing ELSA Italia;
e) elenco GIT ed informazioni su come richiedere un training;
f) address list ELSA Italia.
3. La domanda di ammissione a Sezione in Prova confluisce automaticamente nell’Ordine del Giorno
dell’Assemblea Nazionale immediatamente successiva alla sua presentazione. Qualora la domanda di
ammissione sia pervenuta oltre il trentesimo giorno precedente l’apertura dell’Assemblea Nazionale di
ELSA Italia, la stessa confluisce automaticamente nell’ordine del giorno dell’Assemblea ancora
successiva.
4. Ai fini della sua ammissibilità, nella domanda dovranno altresì essere indicati i componenti del
Consiglio Direttivo Locale della costituenda Sezione in Prova e la data prevista per il rinnovo dello
stesso. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
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a) elenco dei promotori completo delle seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, recapito telefonico e fax, e-mail, università di provenienza, numero di matricola o data di
conseguimento del diploma di laurea, nonché gli estremi di un documento di identità valido;
b) dichiarazione espressa, sottoscritta personalmente da ciascuno dei promotori, di impegno a
sostenere e promuovere le finalità e le attività di ELSA International e di ELSA Italia;
c) dichiarazione di accettazione degli Statuti e delle altre fonti di ELSA Italia ed International e dei
principi in essi contenuti;
d) dichiarazione espressa di non ricadere nelle incompatibilità previste dall’articolo 10 del presente
Regolamento di Attuazione;
e) indicazione dei motivi che inducono il nuovo nucleo associativo a promuovere la presentazione della
domanda di ammissione a Sezione in Prova di ELSA Italia;
f) copia dello Statuto della costituenda Sezione in Prova;
g) certificazione relativa allo svolgimento di almeno un training generale di ELSA tenuto da un
membro del GIT o dell’ITP;
h) resoconto sulle attività eventualmente svolte conformemente all’articolo 4 dello Statuto di ELSA
Italia e Piano Operativo relativo a quelle che si intendono promuovere e realizzare successivamente
all’ammissione a Sezione in Prova.
5. La mancanza di una delle condizioni o di uno degli allegati di cui al presente articolo importa
irregolarità della domanda. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale ordina l'integrazione della
domanda nelle sue parti mancanti entro congruo termine. La presentazione di domanda irregolare o
incompleta non sospende il termine di cui al terzo comma del presente articolo.
6. Nel caso di comprovata impossibilità a svolgere un training entro il termine indicato dal terzo
comma, la certificazione di cui al punto g) può essere presentata sino all'apertura dell'Assemblea
Nazionale in cui si chiede il passaggio a Sezione in Prova.
Articolo 2 bis
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite
nell’articolo precedente, formula il proprio parere motivato sull’attribuzione alla costituenda Sezione
dello status di Sezione in Prova a norma del successivo articolo 3 ter.
2. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo Statuto e
dal presente Regolamento.
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Regolamento di Attuazione
3. L’Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice di tutte le Sezioni
votanti sull’ammissione del comitato promotore come Sezione in Prova.
4. Tale delibera, in caso di parere negativo del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere assunta a
maggioranza dei due terzi delle Sezioni votanti.
Articolo 2 ter
1. La Sezione in Prova si obbliga a inviare all'indirizzo [email protected] con cadenza
trimestrale report relativi a:
a) stato del Local Board;
b) eventi organizzati.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale assegna alla Sezione in Prova una Sezione Ordinaria referente che
coopererà con la stessa, per un più proficuo consolidamento della nuova sezione, sino al
conseguimento dello status di Sezione Ordinaria. La Sezione in Prova e i membri che ne costituiscono
l’organo direttivo si obbligano ad agire in conformità al principio sancito dall’articolo 9 dello Statuto.
3. È consentito alla Sezione in Prova l’utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di
ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale vigila affinché l’utilizzo del logo, dell’acronimo e degli altri simboli o
segni distintivi avvenga nel rispetto degli scopi, dello Statuto e delle altre fonti di ELSA Italia e, laddove
ne ravvisi un utilizzo non conforme alle stesse, può disporre con delibera motivata, preventivamente
comunicata all’Or.Ge., l’interdizione della Sezione dallo svolgimento di qualsivoglia attività e dall’uso
del logo, dell’acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione. La delibera in
questione deve essere resa pubblica mediante l’invio nella Mailing List Local Boards di ELSA Italia e
mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito di ELSA Italia.
5. I provvedimenti inibitori, provvisoriamente assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono
essere confermati o revocati dall’Assemblea.
6. Trova applicazione la procedura nonché, per i casi più gravi, le sanzioni previste dagli 12, 13, 14, 15 e
16 del presente Regolamento di Attuazione.
Articolo 2 quater
1. Una Sezione in Prova è dichiarata decaduta al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 7
comma 3 dello Statuto, secondo l'interpretazione fornita dal presente Regolamento di Attuazione.
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2. Per omesso pagamento della quota associativa si intende quello non avvenuto entro l'Assemblea
Nazionale successiva all'ottenimento di tale status, nell'anno dell'ottenimento dello status di Sezione in
Prova, e, per gli anni successivi, sino all’ottenimento dello status di Sezione Ordinaria, quello non
avvenuto entro l’apertura dell’Assemblea primaverile dell’anno sociale di riferimento.
3. Per eccezionali e comprovati motivi, previo parere motivato del Consiglio Direttivo Nazionale, con
delibera dell’Assemblea plenaria adottata a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto, è data la
possibilità di posticipare all'Assemblea Nazionale seguente, immediatamente successiva all'ottenimento
dello status di Sezione in Prova, il pagamento della FEE , pena l'immediata decadenza della Sezione.
4. Per omessa comunicazione si intende il mancato invio per oltre 9 mesi di e-mail informative al
Presidente, al Segretario Generale di ELSA Italia o alla Mailing List Local Boards di ELSA Italia ovvero
la mancata compilazione dei SOTN o l'invio del report di cui all'articolo 2 ter del Regolamento di
Attuazione. La comunicazione, effettuata in uno dei modi indicati dal presente comma, vale ad
impedire gli effetti previsti dalle stesse.
Sezione II: Ammissione a Sezione Ordinaria
Articolo 3
1. La Sezione Locale in Prova che intenda promuovere il passaggio a Sezione Ordinaria di ELSA Italia,
deve presentare apposita domanda in forma scritta al Presidente ed al Segretario Generale di ELSA
Italia.
2. La domanda deve essere sottoscritta personalmente da ciascuno dei componenti del Consiglio
Direttivo della Sezione Locale in Prova, con l’approvazione espressa dell’accettazione dello Statuto di
ELSA Italia e di ELSA International.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) elenco dei componenti del Consiglio Direttivo Locale;
b) report delle attività svolte dalla Sezione Locale in Prova;
c) report relativo allo svolgimento di almeno un training tenuto da membri del GIT o dell’ITP
successivamente all’ottenimento dello status di Sezione in Prova.
4. La domanda deve indicare per ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo Locale le informazioni di
cui all’articolo 2 comma 4 lettera a) del presente Regolamento di Attuazione.
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Regolamento di Attuazione
5. Nel caso di comprovata impossibilità a svolgere un training entro il termine indicato dall’articolo 3
bis primo comma, la certificazione di cui al punto c) può essere presentata sino all'apertura
dell'Assemblea Nazionale in cui si chiede il passaggio a Sezione in Prova.
Articolo 3 bis
1. La domanda deve pervenire entro il trentesimo giorno precedente l’apertura dell’Assemblea
Nazionale nel cui ordine del giorno confluisce automaticamente. Qualora la domanda di ammissione sia
pervenuta oltre il trentesimo giorno precedente l’apertura dell’Assemblea Nazionale di ELSA Italia, la
stessa confluisce automaticamente nell’ordine del giorno dell’Assemblea successiva, salvo il disposto di
cui all’articolo 2 quater del presente Regolamento di Attuazione.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite
nel comma precedente formula il proprio parere motivato sul passaggio da Sezione in Prova a Sezione
Ordinaria. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo
Statuto e dal presente Regolamento.
3. L’Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice di tutte le Sezioni
Ordinarie votanti sull’attribuzione dello status di Sezione Ordinaria.
4. In caso di parere negativo la domanda per l’attribuzione dello status di Sezione Ordinaria dovrà
essere assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Ordinarie votanti.
Articolo 3 ter
1. Il parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli 2 bis e 3 bis del presente Regolamento è
obbligatorio, ma non vincolante. Un eventuale parere negativo potrà basarsi fra l'altro su:
a) l'irregolarità della domanda;
b) la comprovata appartenenza, anche di un solo membro del Consiglio Direttivo ad una delle categorie
indicate dall'articolo 10 del presente Regolamento di Attuazione di ELSA Italia;
c) la inottemperanza all'ordine di tempestiva integrazione della domanda;
d) l'assenza senza giustificato motivo all’Assemblea Nazionale nella quale il Gruppo Promotore chiede
il passaggio a Sezione in Prova ovvero nella quale la Sezione in Prova chiede il passaggio a Sezione
Ordinaria.
e) la mancanza di un contatto costante tra il gruppo promotore o la Sezione in Prova ed ELSA Italia ed
il ripetuto ritardo nell'invio del report trimestrale di cui all'art. 2 ter del presente Regolamento.
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2. Il parere così formulato viene comunicato all'Assemblea Nazionale nella quale è all'ordine del giorno
l'accettazione della domanda di ammissione ad ELSA Italia.
Sezione III: Dissolvimento delle Sezioni Ordinarie
Articolo 4
1. Una Sezione Ordinaria è dichiarata decaduta al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 7
commi 1 e 2 dello Statuto, secondo l'interpretazione fornita dal presente Regolamento di Attuazione.
2. Per omesso pagamento si intende il mancato versamento della quota sociale entro l’apertura
dell’Assemblea primaverile dell’anno sociale di riferimento.
3. Per omessa comunicazione si intende il mancato invio di e-mail informative al Presidente, al
Segretario Generale di ELSA Italia o alla Mailing List Local Boards di ELSA Italia ovvero la mancata
compilazione dei SOTN. La comunicazione, effettuata in uno dei modi indicati dal presente comma
vale ad impedire gli effetti previsti dalle stesse.
4. Per omessa informazione di ELSA Italia in merito alle attività della Sezione Locale, si intende la
mancata comunicazione nei termini indicati dal comma precedente dello svolgimento da parte della
Sezione Locali di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto per un periodo di 18 mesi.
TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI
Articolo 5
1. In città in cui esistano più Atenei che offrano corsi di laurea di formazione giuridica non è consentita
la costituzione di più Sezioni di ELSA Italia. In presenza di facoltà strutturate con corsi di laurea tenuti
in città diverse, è ammissibile la costituzione di un'autonoma Sezione Locale presso ciascuna sede dei
corsi.
Articolo 6
1. Le Sezioni in Prova ed Ordinarie hanno l'obbligo di comunicare al Segretario Generale di ELSA
Italia le proposte di modifica al proprio Statuto entro dieci giorni precedenti la data di prima
convocazione dell'Assemblea Locale competente per le modifiche statutarie.
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2. Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime il proprio parere non vincolante di conformità alle fonti di
ELSA International e di ELSA Italia entro i successivi sette giorni, suggerendo le eventuali modifiche
da apportare. Trascorsi sette giorni, il parere si intende reso positivamente.
3. In caso di parere anche parzialmente negativo o qualora l'Assemblea Locale apporti delle modifiche
alla proposta del Consiglio Direttivo Locale, quest'ultimo comunica tempestivamente al Segretario
Generale di ELSA Italia la modifica allo Statuto locale approvata, la cui efficacia rimane sospesa sino
alla decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale
può decidere di impugnare la delibera per difetto di conformità con le fonti di ELSA Italia o di ELSA
International. In tal caso l'efficacia delle nuove disposizioni rimane ulteriormente sospesa sino alla
successiva Assemblea Nazionale ove la Sezione Locale può proporre una mozione motivata di
autorizzazione alla modifica, da inserirsi nell'ordine del giorno dell'Assemblea, che deve essere
approvata con la maggioranza di due terzi delle Sezioni aventi diritto al voto.
Articolo 7
1. Ogni Sezione è tenuta ad informare con continuità la Presidenza e la Segreteria di ELSA Italia di
tutte le attività svolte e di tutte quelle che intende effettuare, anche attraverso la partecipazione ai web
meeting d’area.
1 bis. A tal fine, ciascuna Sezione, entro il quindicesimo giorno precedente l’Assemblea Nazionale, è
tenuta a compilare il questionario appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale
relativamente allo Stato del Network, denominato SOTN (State of the Network Inquiries).
2. Ciascuna Sezione Locale è tenuta a garantire la partecipazione, con i propri delegati, alle Assemblee
Nazionali ed alla Conferenza dei Presidenti ed anche ai web meeting.
3. Ogni Officer locale si impegna a:
a) partecipare alle Assemblee Nazionali ed agli eventi d'area, prendendo parte ai workshop che si
tengono durante le Assemblee Nazionali;
b) partecipare ai web-meeting d'area ed, in caso di impossibilità, di individuare un Officer che lo
sostituisca;
c) rispondere alle mail che circolano in Mailing List d'area e rendere conto del proprio operato
all'Officer nazionale di riferimento;
d) diffondere nei canali locali (Mailing List, sito, pagina FB, altro) quanto viene diffuso a livello
nazionale attraverso le varie Mailing List, il sito, la pagina FB e Twitter;
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e) controllare con regolarità l'e-mail istituzionale, rispondendo alle richieste degli Officers nazionali,
dei soci e degli studenti;
f) aggiornare costantemente i propri canali pubblicitari (Mailing List, sito, pagina FB, altro);
g) fare un'adeguata transition al proprio successore.
4. Qualora l'Officer locale non sia in grado di svolgere le proprie mansioni con competenza e diligenza,
il Presidente locale ha il dovere di attivarsi personalmente o delegare altro membro del Consiglio
Direttivo Locale.
Articolo 8
1. Ciascuna Sezione deve versare la quota associativa nell'ammontare, nei modi e nei termini stabiliti
dall'Assemblea Nazionale. calcolata sulla base degli oneri sostenuti da ELSA Italia nei confronti di
ELSA International e delle spese di ordinaria amministrazione.
1 bis. Il Consiglio Direttivo Nazionale non può dispensare nessuna Sezione dal pagamento della FEE,
né modificare l'importo dovuto senza una espressa autorizzazione dell'Assemblea adottata su proposta
motivata e debitamente documentata da inserirsi tra i documenti preparatori dell'Assemblea.
2. La quota è stabilita in € 350,00. In tale importo si intende inclusa anche la somma dovuta per ELSA
On Line.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in casi eccezionali e con delibera opportunamente motivata,
deliberare un aumento della quota dovuta dalle Sezioni Ordinarie nei limiti del 10% della somma fissata
dall'Assemblea Nazionale.
4. La somma dovuta dalle Sezioni in Prova è pari al 75% di quanto dovuto dalle Sezioni Ordinarie.
5. Laddove non intervenga un aggiornamento degli importi indicati nel presente articolo, le Sezioni
Locali si intendono tenute al pagamento di quelli stabiliti in questa sede.
6. La Sezione in prova costituitasi nell'Assemblea Nazionale autunnale, per lo stesso anno sociale dovrà
pagare, entro l'inizio dell'Assemblea Nazionale primaverile, la FEE ad ELSA Italia per un ammontare
pari a 100,00 € anziché 262,50 €.
Articolo 9
1. La Sezione Locale che non abbia adempiuto al pagamento, per intero, dei debiti nei confronti di
ELSA Italia e che non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 7 commi 1 e 1 bis del presente
Regolamento di Attuazione, non ha diritto di voto in Assemblea.
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2. Nel caso in cui risultino soddisfatti soltanto gli obblighi di cui all’articolo 7 commi 1 e 1bis, la Sezione
sospesa dal diritto di voto per mancato pagamento dei debiti, lo riacquista automaticamente allorché la
stessa provveda al pagamento.
3. La Sezione Locale è comunque sospesa dal diritto di voto laddove, in assenza di gravi e comprovati
motivi, non abbia partecipato a due Assemblee Nazionali consecutive.
4. Nel caso di cui al comma 3, la Sezione Locale sospesa dal diritto di voto può comunque chiedere che
la questione venga sottoposta alla plenaria. Questa deciderà a maggioranza dei due terzi delle Sezioni,
non rientranti in nessuna delle ipotesi di esclusione previste dal presente articolo, con votazione palese.
Articolo 10
1. In applicazione del principio di cui all'articolo 3 dello Statuto di ELSA Italia non può ricoprire alcuna
carica di natura nominale o elettiva nei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si
candidi a funzioni di rappresentanza all’interno di:
a) organi direttivi e/o organizzativi comunque denominati in seno a movimenti politici, religiosi o di
partito;
b) organi di rappresentanza amministrativa o politica quali, ad esempio, consigli e giunte
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali o europei, di comunità montane o isolane.
2. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si
candidi a funzioni di rappresentanza studentesca quali ad esempio:
a) Consiglio di Facoltà o di Dipartimento;
b) Consiglio di Amministrazione dell'Università;
c) Senato Accademico;
d) Opera Universitaria;
e) Enti sportivi universitari;
f) Consiglio degli Studenti.
L'elencazione sopra riportata deve intendersi a solo titolo esemplificativo e dovranno essere tenute in
considerazione eventuali modifiche alla nomenclatura degli organi universitari operate da eventuali
modifiche legislative.
3. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che ricopra incarichi
direttivi o di rappresentanza all’interno di associazioni politiche, culturali o sindacali collegate a partiti o
movimenti politici comunque denominati.
4. In tutti i casi indicati dai commi precedenti del presente articolo sussiste una presunzione assoluta di
incompatibilità rispetto al principio di cui agli articoli 3 e 7 comma 3 lett. c) dello Statuto di ELSA Italia.
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4 bis. Nel caso in cui il socio di una Sezione Locale ricopra incarichi in differenti consigli e/o gruppi
studenteschi, la decisione sull’eventuale incompatibilità della qualifica rivestita rispetto all’incarico quale
Officer nei Consigli Direttivi Locali o in quello Nazionale, è rimessa alla valutazione del Presidente e
Segretario Generale di ELSA Italia per quanto attiene alla candidatura a membro del Consiglio
Direttivo Nazionale e al Presidente e Segretario Generale Locale per quanto attiene la candidatura a
membro del Consiglio Direttivo Locale.
Articolo 11
1. La Sezione Locale che partecipi od organizzi seminari, convegni o altre attività nelle quali la
denominazione o il logo ELSA venga affiancato al nome o alla sigla di movimenti partitici o a sfondo
manifestamente partitico è immediatamente sottoposta a procedimento disciplinare.
2. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del presente Regolamento, la Sezione Locale è tenuta
a comunicare preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale la partecipazione e/o la organizzazione
di seminari, convegni od altre attività nelle quali la denominazione od il logo ELSA venga affiancato al
nome od alla sigla di altre associazioni, enti, movimenti.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ritenga che lo svolgimento delle attività di cui è stato
informato rientri nella fattispecie di cui all'articolo precedente, lo comunica alla Sezione in un congruo
termine, in relazione all'attività da svolgere. Resta salva la facoltà di esperire il procedimento
disciplinare.
TITOLO IV – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 12
1. Il procedimento disciplinare di cui all'articolo 10 dello Statuto è avviato nei confronti dei membri del
Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Or.Ge. o dei Consigli Direttivi Locali:
a) nei casi di violazione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione di ELSA
Italia o di ELSA International;
b) in tutti i casi in cui siano stati danneggiati gravemente l’immagine e l’interesse dell’Associazione;
c) in tutti i casi in cui vengano, in qualsiasi modo, violate le decisioni assunte dall’Assemblea
Nazionale.
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Articolo 13
1. La procedura ha inizio in seguito a richiesta:
a) di 20 soci della Sezione Locale o del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di procedimento
disciplinare nei confronti di uno o più membri di un Consiglio Direttivo Locale;
b) di un quinto delle Sezioni Ordinarie in caso di procedimento nei confronti del Consiglio Direttivo
Nazionale, dell’Or.Ge. o di un loro membro.
L’Or.Ge. può agire anche d’ufficio.
La richiesta viene inviata al coordinatore generale dell'Or.Ge., salvo che il procedimento riguardi
l’Or.Ge. stesso. In tal caso la richiesta va inviata al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede ad
istruire il procedimento.
2. La richiesta di procedimento avanzata dalle Sezioni Locali deve essere comunque inoltrata per
conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui l’Or.Ge. agisca d’ufficio deve informare il
Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 14
1. L’organo procedente comunica, senza ritardo e per iscritto, la contestazione dell’addebito al soggetto
sottoposto a procedimento disciplinare, così da consentire chiarimenti e repliche per iscritto alle
contestazioni mosse.
1 bis. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma
precedente. Entro tale termine l’organo procedente può prorogare per una sola volta, per un massimo
di 15 giorni, il termine di conclusione dell’istruttoria, per motivate esigenze, da comunicarsi
anticipatamente al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.
2. L’organo procedente assume senza alcuna formalità tutte le informazioni necessarie per formulare la
propria valutazione. A tal fine può disporre anche l’audizione del soggetto sottoposto a procedimento e
della parte istante. L’organo procedente può chiedere altresì al soggetto sottoposto a procedimento e
alla parte istante di esibire copie di verbali, bilanci e di ogni altro documento che ritenga opportuno
acquisire per formulare la propria valutazione.
2 bis. Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può inviare, entro 7 giorni dall’invio della
comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, una memoria difensiva.
3. L’organo procedente, terminata l’istruttoria, provvede a redigere la relazione scritta entro il termine
previsto dal comma 1 bis. La relazione dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la sintetica
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Regolamento di Attuazione
esposizione dei fatti e delle attività svolte nonché la proposta motivata di archiviazione o di
applicazione di eventuali sanzioni. La relazione dovrà essere inviata - a pena di inammissibilità
dell’intero procedimento - al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e al soggetto istante che
potranno inviare nei 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 bis le proprie
osservazioni scritte all’organo procedente.
4. La relazione, le osservazioni scritte e la memoria difensiva di cui al comma 2 bis devono essere
redatte per iscritto e dovranno essere inserite tra i materiali preparatori dell’Assemblea a pena di
inutilizzabilità.
5. Il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento determina
l’inammissibilità di tutti gli atti del procedimento. Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio
delle memorie difensive o delle osservazioni scritte determina l’inutilizzabilità degli stessi ai fini della
decisione.
Articolo 15
1. Nelle more della decisione dell’Assemblea Nazionale l’organo procedente potrà adottare tutti i
provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi dell’Associazione.
2. Il provvedimento dovrà recare l’indicazione delle gravi e motivate ragioni che giustificano l’adozione
delle misure cautelari.
3. Il provvedimento dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale che nei successivi 7
giorni può inviare il proprio parere - non vincolante - in ordine all’opportunità e all’adeguatezza del
provvedimento cautelare.
4. Sia il provvedimento cautelare che il parere del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere
inseriti tra i materiali preparatori dell’Assemblea.
5. Nel caso in cui il procedimento riguardi il Consiglio Direttivo Nazionale o l’Or.Ge. non si fa luogo al
parere di cui al comma precedente. In tal caso l’organo procedente informa, attraverso l’invio di una
mail alla Mailing List informativa di ELSA Italia, le Sezioni Locali della necessità di adottare il
provvedimento cautelare.
Le Sezioni locali, entro 7 giorni dall’invio della comunicazione, possono opporsi all’applicazione della
misura cautelare inviando un atto di opposizione scritta che dovrà essere firmato dalla metà delle
Sezioni Locali. In tal caso non si fa luogo all’applicazione del provvedimento cautelare.
Se l’opposizione non è firmata dalla metà delle Sezioni Locali, la decisione in ordine all’applicazione
della misura è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo procedente.
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Tale opposizione dovrà essere comunicata attraverso una mail da inviarsi alla Mailing List informativa
di ELSA Italia.
6. Il provvedimento cautelare è eseguito a norma dell’articolo 16 comma 5 del presente Regolamento.
Articolo 16
1. L’Assemblea Nazionale ascoltate le relazioni dell’organo procedente e del soggetto sottoposto a
procedimento disciplinare, delibera sulla sanzione da adottare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto
al voto.
2. In caso di mancata approvazione della proposta, un quinto delle Sezioni Locali votanti sarà
legittimato a proporre a sua volta provvedimenti alternativi per la soluzione del caso in esame.
3. I provvedimenti disciplinari adottabili sono: il richiamo scritto, la sanzione economica (entro il limite
massimo di tre volte la FEE dovuta ad ELSA Italia); l’ordine di scioglimento del Consiglio Direttivo
Nazionale o Locale e di immediata elezione del nuovo Consiglio Direttivo; la decadenza del membro;
l’espulsione della Sezione Locale.
4. La Sezione eventualmente espulsa cessa immediatamente ogni attività e restituisce ad ELSA Italia
tutto il materiale recante il logo ELSA. La Sezione stessa ed i suoi membri sono diffidati da qualsiasi
uso del logo ELSA. La Sezione Locale espulsa non ha diritto alla restituzione delle somme versate a
qualunque titolo ad ELSA Italia.
La Sezione colpita dal provvedimento di espulsione dal Network nazionale, per la quale non è stato
deciso un successivo rinnovo del Consiglio Direttivo Locale, sarà tenuta a devolvere il proprio
patrimonio alternativamente ad ELSA Italia o ad altra Sezione Locale, a sua discrezione,
conformemente al dettato normativo del proprio Statuto locale.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad eseguire il provvedimento disciplinare - anche
informando i vertici delle strutture universitaria di rifermento in caso di espulsione della Sezione Locale
- deliberato dall’Assemblea e vigila sulla effettiva applicazione della sanzione, riservandosi di ricorrere
ad ogni strumento legittimo per assicurare tale adempimento.
TITOLO V – GLI ORGANI SOCIALI
Sezione I: L'Assemblea Nazionale
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Articolo 17
1. La Sezione Locale che intenda organizzare l'Assemblea Nazionale presenta domanda al Consiglio
Direttivo Nazionale. La responsabilità organizzativa e finanziaria dell'Assemblea Nazionale grava sulla
Sezione Locale designata a norma dell'articolo seguente.
2. A pena di inammissibilità alla domanda deve essere allegato un progetto di programma contenente
tutte le informazioni relative alla logistica, ai trasporti, al programma accademico, se previsto, nonché la
relativa previsione di spesa. Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi nazionali si rimanda a quanto
disposto al Decision Book BEE “Stipula di un contratto per l’organizzazione di eventi nazionali”.
3. L’Assemblea Nazionale deve svolgersi – in un’unica sede – nel territorio di competenza di una sola
Sezione Locale evitando di frazionare l’evento in più sedi; tuttavia, due o più Sezioni Locali possono
accollarsi l’onere di richiedere di organizzare e gestire l’Assemblea Nazionale collegialmente nei modi e
con i tempi dei commi precedenti e dell’Articolo seguente.
4. Il Comitato Organizzatore, è tenuto a concordare con il Consiglio Direttivo Nazionale gli aspetti
logistici maggiormente rilevanti e deve fornire periodicamente una relazione sugli stati di avanzamento
dell’organizzazione dell’evento, sotto i profili logistici e di budget.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 delle Sezioni partecipanti,
può richiedere al comitato organizzatore di trasmettere i documenti giustificatori del bilancio.
Articolo 18
1. Le Sezioni Locali inviano al Segretario Generale entro e non oltre il trentesimo giorno precedente
l'inizio dell'Assemblea Nazionale le proposte di inserimento di punti all'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente e il Segretario Generale di ELSA Italia redigono la proposta di Ordine del Giorno
dell'Assemblea Nazionale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo, inserendo i punti la cui
discussione è obbligatoria ai sensi dello Statuto o del Regolamento d'Attuazione e gli altri punti ritenuti
opportuni. Il Consiglio Direttivo Nazionale inserisce poi le proposte inviate nei termini dalle Sezioni
Locali.
3. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali e, per conoscenza, ai membri dell'Or.Ge., la proposta
di ordine del giorno redatta ai sensi del comma precedente entro e non oltre il quindicesimo giorno
precedente l'inizio dell'Assemblea Nazionale.
4. L'Assemblea Nazionale approva eventuali emendamenti alla proposta del Consiglio Direttivo
Nazionale con deliberazione a maggioranza di 2/3.
5. L'Assemblea Nazionale approva la proposta definitiva di ordine del giorno a maggioranza semplice.
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Articolo 19
1. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali entro il quindicesimo giorno dall'inizio dell'Assemblea
Nazionale i materiali preparatori dell'Assemblea Nazionale. Tali materiali preparatori sono costituiti da:
a) copia della proposta di verbale dell'Assemblea Nazionale precedente e redatta ai sensi dell'art. 22
del presente Regolamento di Attuazione;
b) proposta di ordine del giorno redatta ai sensi dei primi tre commi dell'articolo precedente;
c)
copia dei documenti e del parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli. 2 e 2 bis
del presente Regolamento di Attuazione;
d) copia delle modifiche degli statuti delle Sezioni Locali qualora sottoposte all'Assemblea Nazionale
ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione;
e) copia della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale e del parere redatto dall'Or.Ge. ai sensi
dell'articolo 15 del presente Regolamento di Attuazione;
f) copia delle proposte di modifica dello Statuto di ELSA Italia, del Regolamento di Attuazione, del
Regolamento di Assemblea e del Decision Book di ELSA Italia;
g) gli altri documenti la cui comunicazione è necessaria ai sensi dello Statuto o del Regolamento di
Attuazione;
h) qualsiasi altro materiale la cui conoscenza da parte delle Sezioni Locali è necessaria od opportuna
al fine di consentire ai delegati delle Sezioni Locali una partecipazione consapevole ai lavori
dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 20
1. I delegati, per essere ammessi al voto, devono consegnare al Segretario Generale le deleghe ricevute
dalla loro Sezione, sottoscritte da due componenti del Consiglio Direttivo Locale.
2. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, inclusi i Directors, presentano per iscritto all'Assemblea
Nazionale una relazione delle attività svolte dalla precedente Assemblea e consegnano annualmente il
materiale promozionale di ELSA Italia.
3. Ogni Sezione Locale presenta al Consiglio Direttivo Nazionale e alle altre Sezioni una relazione
scritta delle attività svolte nel periodo trascorso dalla precedente Assemblea Nazionale e, al momento
della presentazione delle deleghe, consegna il materiale promozionale degli eventi realizzati.
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Articolo 21
1. All'interno dell'Assemblea Nazionale sono istituite sette Commissioni: BEE (Board Management,
External Relations, Expansion), IM (Internal Management), FM (Financial Management), Attività
Accademiche, STEP (Student Trainee Exchange Programme), Seminari e Conferenze, Marketing.
2. Le commissioni possono sottoporre proposte all'Assemblea Nazionale riunita in sede plenaria.
Articolo 22
1. Il Segretario Generale redige il verbale dell’Assemblea Nazionale non oltre tre mesi dalla conclusione
dell'Assemblea Nazionale medesima e lo invia al più presto alle Sezioni Locali e ai membri dell’Or.Ge.
2. L'approvazione del verbale è inserita automaticamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea
Nazionale successiva.
3. L'Assemblea Nazionale successiva approva la proposta di verbale redatta dal Segretario Generale.
Eventuali emendamenti sono ammessi solo se inviati al Segretario Generale entro e non oltre trenta
giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Nazionale.
4. Il verbale approvato dall'Assemblea Nazionale viene sottoscritto dal Segretario Generale ed inserito
nel libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale.
Sezione II: Il Consiglio Direttivo Nazionale
Articolo 23
1. Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica,
salvo quelle onorarie, all'interno dei Consigli Direttivi Locali.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto nell'Assemblea Nazionale primaverile sua durata
coincide con l'anno sociale: dal 1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo.
Articolo 24
1. Può accedere alle cariche del Consiglio Direttivo Nazionale chi sia, o sia stato per almeno sei mesi
consecutivi, membro elettivo o cooptato di un Consiglio Direttivo Locale di una Sezione anche in
prova, che abbia acquisito tale status da non meno di un anno.
2. Può altresì accedere alle cariche chi sia, o sia stato, membro dei Consigli Direttivi Nazionali stranieri
o dell’International Board ovvero, previo parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale, chi,
nell'anno sociale corrente, abbia ricoperto la carica di Director di ELSA Italia.
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3. Il candidato può presentarsi per una sola carica e deve aver partecipato ai workshop di almeno
un'Assemblea Nazionale precedente a quella in cui presenta la propria candidatura ovvero ad un
International Council Meeting, inviando al Consiglio Direttivo Nazionale un report sull'attività svolta.
4. Non può candidarsi né essere cooptato a cariche del Consiglio Direttivo Nazioanel chi ricada in un
divieto o in una causa di incompatibilità sanciti dallo Statuto o dal Regolamento di Attuazione.
Articolo 25
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con almeno dieci giorni di preavviso nel luogo stabilito
nella precedente riunione. La riunione può svolgersi anche in web meeting, in tal caso la riunione è
convocata almeno ventiquattro ore prima.
1 bis. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene stabilito dal Presidente
e dal Segretario Generale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando sono presenti quattro suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno.
Articolo 26
1. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono indicare la maggioranza con cui sono state
prese le delibere.
2. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto dal Segretario Generale ed
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione successiva. Il Segretario Generale
sottoscrive il verbale così approvato, lo inserisce nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale, e ne invia copia all'Or.Ge.
3. Il Presidente ha il potere di firma degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 27
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 18 c.c., per sostenere e giustificare spese diverse da quelle di
ordinaria amministrazione, ovvero spese non costituenti adempimento di obblighi precedentemente
assunti da ELSA Italia, il Tesoriere dovrà essere autorizzato da una decisione preventivamente assunta
dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice dei membri in carica.
2. Il Presidente od il Tesoriere possono effettuare spese urgenti ed improrogabili senza preventiva
autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, purché informino tempestivamente gli altri membri
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del direttivo e pongano la richiesta di ratifica all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo Nazionale
immediatamente successivo. Nel caso il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice dei
membri in carica non ratifichi la spesa, esso provvede al recupero delle somme di ELSA Italia
indebitamente spese, anche attraverso il trattenimento delle somme che andrebbero corrisposte a titolo
di rimborso al termine del mandato. Tuttavia il Presidente o il Tesoriere possono sospendere il
recupero delle somme chiedendo che la questione venga decisa dall'Assemblea riunita in sede plenaria
immediatamente successiva.
3. Sono da considerarsi spese di ordinaria amministrazione esclusivamente le spese per far fronte agli
obblighi nei confronti di ELSA International, i costi di gestione del conto corrente e le spese necessarie
per il rinnovo del dominio internet di ELSA Italia, nonché quelle rese eventualmente necessarie da
modifiche normative o regolamentari.
4. Non è consentito da parte del Consiglio Direttivo Nazionale liquidare alcun rimborso od
anticipazione per l’anno sociale in corso, salvo il caso in cui non sia altrimenti possibile garantire la
presenza di almeno un delegato di ELSA Italia con diritto di voto ad un ICM.
Tale deroga può in ogni caso applicarsi a favore di un solo delegato ed è soggetta alle procedure di cui
ai commi 1 e 2.
Articolo 28
1. Nel corso dell'anno sociale i contatti tra il Consiglio Direttivo Nazionale e le Sezioni Locali sono
mantenuti attraverso la Mailing List nazionale e l'organizzazione periodica di web-meeting d'area.
2. Il web-meeting d'area può essere convocato per decisione del membro del Consiglio Direttivo
Nazionale competente o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Ordinarie, almeno cinque giorni
prima della data prevista per l'incontro.
3. Il web-meeting è presieduto dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale competente per area o da
altra persona da quest'ultimo indicata, che nomina tra i partecipanti un segretario con il compito di
redigere un verbale riassuntivo dell'attività svolta. Tale verbale deve essere reso disponibile prima del
successivo web-meeting d'area.
Articolo 29
1. Nella mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per mancata elezione,
dimissioni, decadenza, impedimento permanente o altro motivo, quest'ultimo provvede con urgenza a
sostituirli per cooptazione. I sostituti ricoprono la carica fino alla successiva Assemblea Nazionale. Il
Presidente eventualmente nominato per cooptazione deve essere scelto fra i membri comunque eletti
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dall’Assemblea Nazionale o fra i presidenti di Sezione Locale. Nelle more della cooptazione del
Tesoriere, le sue funzioni sono assunte congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale.
1 bis. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Segretario Generale,
salvo diversa indicazione del Presidente. In mancanza del Segretario Generale, salva sempre
l’indicazione del Presidente, la sostituzione avviene secondo l’ordine di cui all’articolo 18 dello Statuto.
1 ter. Si definisce temporaneo l’impedimento che non consente di fatto al Presidente di attendere alle
proprie funzioni per un periodo determinato non superiore ad un mese. In tal caso il Presidente dovrà
avvisare per iscritto il resto del Consiglio Direttivo indicando anche l’eventuale sostituto eventualmente
scelto in deroga alla previsione di cui al comma precedente.
1 quater. In mancanza di tale comunicazione e sempre che l’assenza del Presidente si protragga per
almeno un mese, si apre la procedura per l’accertamento dell’impedimento permanente. La procedura si
svolge nei modi e nelle forme previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento in quanto
compatibili e tutti i termini ivi indicati sono dimezzati. In tal caso si applica sempre il provvedimento
cautelare di sostituzione a norma del comma 1 del presente articolo. Sino all’adozione del
provvedimento di sostituzione si applica il comma 1 bis del presente articolo nel caso in cui debbano
essere compiuti atti urgenti. All’esito della procedura l’organo procedente dichiara l’impedimento
definitivo del Presidente. Tale provvedimento deve essere ratificato dall’Assemblea.
1 quinquies. Con la procedura di cui al comma precedente può essere dichiarato anche l’impedimento
permanente degli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ai fini della loro sostituzione per
cooptazione.
2. Il membro cooptato non gode del diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale ad
eccezione di colui che debba ricoprire la carica di Presidente.
3. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, quelli rimasti in carica
devono convocare immediatamente l'Assemblea Nazionale suppletiva, perché provveda alla
sostituzione dei membri mancanti. In tal caso l'Assemblea Nazionale provvede all'elezione anche per le
cariche ricoperte per cooptazione.
4. Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale
suppletiva per la sostituzione deve essere convocata con urgenza dall'Or.Ge., il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di inerzia dell'Or.Ge., l'Assemblea suppletiva
può essere convocata da un quinto delle Sezioni Locali Ordinarie.
5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dall'Assemblea Suppletiva restano in carica fino
all'Assemblea Nazionale immediatamente successiva.
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6. In deroga al terzo comma dell'articolo 24 del presente Regolamento, nelle more della cooptazione o
della elezione di nuovi membri, i restanti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono
cumulare più cariche ed esercitarne le funzioni.
Articolo 30
1. La delibera di cui all'articolo precedente deve essere immediatamente comunicata a tutte le Sezioni
Locali, a tutti i membri dell'Or.Ge. ed, eventualmente, ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale che
non abbiano partecipato alla riunione nella quale sia stata adottata la suddetta delibera.
Articolo 31
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, a seconda delle esigenze, i Directors e ne risponde dinanzi
all’Assemblea.
2. I Directors sono responsabili per specifici settori di attività. Il numero dei Directors è variabile.
3. Il loro mandato, necessariamente a tempo, non può comunque oltrepassare la data del rinnovo del
Consiglio Direttivo che li ha nominati.
4. Le delibere di nomina dei Directors devono indicare i compiti ed i poteri loro conferiti, nonché qual
è il componente del Consiglio Direttivo Nazionale referente.
5. In caso di sopravvenuta mancanza di rapporto di fiducia tra il referente di area ed il Director, il
Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la rimozione dalla carica il Director. La delibera deve
essere sempre espressamente motivata alla luce dei compiti inziali assegnati al Director.
Articolo 32
1. La revoca del mandato al Consiglio Direttivo Nazionale assunta a norma dell’articolo 21 dello Statuto
è efficace se deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi delle Sezioni aventi diritto, previo
parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Organo Generale di Controllo, qualora sia stato eletto.
2. In caso venga revocato il mandato al Consiglio Direttivo Nazionale, la medesima Assemblea
Nazionale elegge il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
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Sezione III: L'Or.Ge.
Articolo 33
1. L'Organo Generale di Controllo è composto da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea
Nazionale nella propria seduta invernale con le maggioranze di cui all’articolo 35 bis del Regolamento
d’Assemblea.
2. In caso di mancata elezione di tutti i componenti del Collegio Or.Ge. le funzioni sono assunte sino
alla successiva Assemblea dal Presidente e dal Segretario Generale membri del Consiglio Direttivo
Nazionale il cui mandato sia scaduto da almeno un anno e previa espressa accettazione da comunicarsi
entro 10 giorni dal momento dell'avvenuta comunicazione Nel caso in cui entrambi non accettino,
vengono prorogati i poteri dell’organo precedentemente in carica sino alla successiva Assemblea.
3. Nel caso di mancata elezione di due componenti nel corso di un'Assemblea Nazionale, si applica per
le cariche vacanti la procedura descritta dall'articolo 35 comma 4 del Regolamento di Assemblea. Se nel
corso dell'Assemblea non viene comunque eletto nessun altro membro, l'unico membro eletto deve
cooptare entro i successivi 15 giorni un secondo componente, insieme con il quale nominare il terzo
membro ai sensi del comma precedente. Quest'ultima procedura si applica anche ai casi di dimissioni o
decadenza contestuale di due componenti.
4. Nel caso di mancata elezione, decadenza, dimissioni di un solo componente, questi deve essere
nominato dai restanti membri elettivi entro i 30 giorni successivi, previo parere obbligatorio non
vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale in carica.
5. La votazione per la ratifica della nomina dei membri cooptati è posta all'ordine del giorno
dell'Assemblea Nazionale immediatamente successiva.
Articolo 34
1. Possono candidarsi all'Or.Ge. i soci di una Sezione Locale che nel rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 22 dello Statuto di ELSA Italia abbiano maturato una significativa esperienza all'interno
dell'Associazione, che abbiano dimostrato di condividerne le finalità e lo spirito e che, al momento
dell'elezione, non ricoprano più cariche sociali di natura non onoraria a livello Locale, Nazionale od
Internazionale.
2. Per essere candidabile il socio di una Sezione Locale non deve essere laureato da più di otto anni
ovvero deve essere membro del Gruppo Italiano Trainers di ELSA Italia.
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3. I componenti dell'Or.Ge. scelgono al loro interno un Coordinatore generale che sovrintende alle
attività dell'organo, ne convoca le riunioni d’accordo con gli altri membri e ne è il portavoce.
Articolo 35
1. L’Or.Ge. esprime il proprio parere mediante delibera assunta a maggioranza. Le delibere devono
essere motivate.
2. L’Or.Ge. prende parte ai lavori dell'Assemblea Nazionale.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad informare costantemente l'Or.Ge. delle attività svolte e
di quelle programmate.
TITOLO VI – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Articolo 36
1. La Conferenza dei Presidenti ha funzioni consultive e di programmazione.
2. Essa elabora proposte da sottoporre all’Assemblea Nazionale ed esprime pareri sugli argomenti e
sulle questioni di volta in volta sottoposte alla sua attenzione, dalle singole Sezioni Locali o dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Durante i lavori della Conferenza dei Presidenti i Presidenti delle Sezioni Locali presentano il Piano
Operativo Annuale ed il Calendario della Attività della Sezione di appartenenza..
4. Al fine di coordinare e pubblicizzare gli eventi delle singole Sezioni, la Conferenza dei Presidenti
elabora il “Calendario delle Attività delle Sezioni Locali di ELSA Italia”.
Articolo 37
1. La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente di ELSA Italia una volta all'anno nel periodo
successivo all'Assemblea Nazionale primaverile ed antecedente quella autunnale.
2. La Conferenza dei Presidenti è costituita dal Presidente di ELSA Italia e dai Presidenti in carica di
almeno un terzo delle Sezioni Locali Ordinarie ed in Prova o, in caso di indisponibilità, dai sostituti
delegati dalle Sezioni di provenienza e dal Segretario Generale di ELSA Italia.
3. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i Presidenti delle Sezioni che hanno
presentato o intendono presentare domanda di ammissione in Prova.
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4. Le proposte approvate a maggioranza semplice sono inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea
Nazionale immediatamente successiva.
TITOLO VII – IL BILANCIO DI ELSA ITALIA
Articolo 38
1. Il Tesoriere deve presentare il preventivo di entrata e di spesa entro i lavori dell'Assemblea invernale.
Durante i giorni dell'Assemblea i delegati delle Sezioni possono chiedere di consultare le copie dei
documenti finanziari relativi al rendiconto consuntivo da approvare. Il Tesoriere di ELSA Italia
provvede a realizzare un fascicolo apposito con le copie da mettere a disposizione delle Sezioni stesse.
2. Il preventivo di entrata e di spesa deve indicare lo stato previsionale delle entrate e delle spese al 1
agosto al 31 luglio con chiarezza e precisione.
3. Il preventivo di entrata e di spesa deve essere approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo Nazionale.
4. Gli eventuali pareri contrari devono essere comunicati all'Assemblea al momento della presentazione.
5. E’ istituito l’archivio contabile di ELSA Italia. Esso comprende tutta la documentazione contabile
relativa all’anno di gestione. Il Tesoriere di ELSA Italia, entro il 31 luglio di ogni anno, deposita tutto
quanto in suo possesso presso l’archivio contabile tramite consegna al proprio successore.
Articolo 39
1. Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale precedente deve essere comunicato 45 giorni prima
dell'Assemblea Nazionale invernale dal Consiglio Direttivo Nazionale ai membri dell'Or.Ge, i quali
ultimi comunicano all'Assemblea le proprie osservazioni non vincolanti, esprimendosi anche circa
l'opportunità di specifiche scelte di gestione e del risultato complessivo di bilancio.
2. Lo stesso rendiconto, accompagnato dalla relazione obbligatoria dell’Or.Ge., deve essere presentato
30 giorni prima l’Assemblea Nazionale invernale alle Sezioni Locali.
3. Con l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio
Direttivo responsabile dell'esercizio in esame è liberato da ogni responsabilità nei confronti
dell'Associazione.
4. Durante l'Assemblea Nazionale primaverile il Tesoriere in carica informa le Sezioni Locali sullo stato
finanziario dell'Associazione, comunicando l'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite
registrate per cassa fino a quel momento nonché l'attivo del conto corrente.
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Articolo 40
1. Tutte le entrate di ELSA Italia, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, sono
destinate alle attività di cui all'articolo 4 dello Statuto secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello
Statuto di ELSA Italia.
2. Nei limiti dell'ammontare delle entrate derivanti dalle FEE versate dalle Sezioni Locali, calcolato al
netto delle spese di ordinaria amministrazione, ciascun membro del CDN ha diritto ad aver rimborsati
fino a 70€ per ogni evento internazionale cui è tenuto a partecipare. Tale somma andrà ridotta
proporzionalmente per ciascun giorno in cui il membro del Consiglio Direttivo Nazionale non garantirà
la propria presenza all'evento, secondo quanto previsto nel Decision Book FM di ELSA Italia
all’articolo 1.5 della voce “Modalità e criteri dei rimborsi al Consiglio Direttivo Nazionale".
3. Le ulteriori entrate di ELSA Italia, non derivanti dalle FEE versate dalle Sezioni Locali e che non
siano destinate all’attuazione di uno specifico progetto, possono essere utilizzate per rimborsi dei
membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Directors di ELSA Italia nei limiti del 35% delle stesse.
L'attivo di gestione degli anni sociali precedenti non può essere conteggiato a tale scopo, non
costituendo una voce d’entrata.
4. I rimborsi non potranno comunque superare l'attivo di gestione per l'anno sociale cui si riferiscono.
Se il risultato di bilancio è negativo i membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed i loro Directors in
carica nell'anno sociale in cui si è verificata la perdita, non hanno diritto ai rimborsi se non quelli
previsti dal comma II del presente articolo.
5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale uscente, congiuntamente ai loro Directors che intendano
usufruire dei rimborsi sono tenuti a far pervenire al Tesoriere entrante, entro il 30 agosto copia della
documentazione di tutte le spese sostenute nell'anno di incarico, unitamente ad una dichiarazione in cui
esplicitano la volontà di avvalersi o rinunciare al rimborso e, entro il 15 Settembre, gli originali della
documentazione allegata alla dichiarazione precedentemente presentata.
6. Il membro del precedente Consiglio Direttivo Nazionale o il di lui Director che non rispetti anche
solo uno dei termini indicati al comma 5 del presente articolo, decade dal diritto al rimborso, salvo che
non dimostri in maniera adeguata, puntuale e precisa di essere stato nell'impossibilità di adempiere alle
prescrizioni previste nel precedente comma per causa a lui non imputabile.
7. Il credito derivante da rimborso è incedibile a norma dell'articolo 1260 comma 2 c.c., tranne che a
favore di altro membro dello stesso direttivo, fino a copertura delle spese da questi sostenute.
L'eventuale dichiarazione di cessione è da effettuarsi entro il 30 agosto, come indicato dal comma 5.
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Regolamento di Attuazione
8. In seguito all'approvazione del bilancio consuntivo, il Tesoriere in carica provvede senza ritardo a
liquidare i debiti dell'associazione nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale dell'anno
sociale passato. Prima dell'approvazione del bilancio consuntivo, non è consentito liquidare alcun
rimborso, neppure a titolo di anticipazione, ad esclusione di quelli previsti dal II comma del presente
articolo che potranno essere liquidati immediatamente già dopo l'evento internazionale a cui si è
partecipato, seguendo la stessa procedura prevista per gli altri tipi di rimborso.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale diventano vincolanti al termine dell'Assemblea
Nazionale, fermo restando che la stessa delibera non disponga altrimenti.
Articolo 42
1. La modifica del presente Regolamento di Attuazione segue la disciplina dell’articolo 25 secondo e
terzo comma dello Statuto di ELSA Italia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decision Book e
del Regolamento d'Assemblea.
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