CONTRATTO D’APPALTO TRA FERROVIENORD S.p.A, con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, Partita IVA e Codice Fiscale n. 06757900151, in seguito denominata “la Committente”, rappresentata dall’Amministratore Delegato Ing. Marco BARRA CARACCIOLO, nato a Roma il 16/09/1958, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto E …………………, con sede in ……………., Via …………………….. n. ……, Partita IVA e Codice Fiscale n. …………………, in seguito denominata “l’Impresa”, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. ………………, nato a ……………….. (…..) il ………………, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto Premesso che: - la Committente deve procedere con urgenza alla realizzazione del collegamento ferroviario dal Terminal 1 (capolinea attuale della linea ferroviaria Milano-Malpensa) e il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di Malpensa, lungo circa 3,4 Km e con uno sviluppo prevalentemente in trincea aperta e galleria artificiale coperta; - la Commissione Europea ha ritenuto l'opera in oggetto meritevole di cofinanziamento e con Commission Decision C(2013) 9206 del 10/12/2013 ha formalizzato l'attribuzione della quota di finanziamento relativa al Lotto di competenza FERROVIENORD; - il co-finanziamento della Commissione Europea è inderogabilmente condizionato all'esecuzione dei lavori entro la data del 31/12/2015; Pagina 1 di 32 - il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato un co-finanziamento dell’opera con l’art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013, convertito con Legge n. 9 del 21/02/2014; - la Regione Lombardia - con D.G.R. n. 1401 del 21/02/2014 - ha deliberato di cofinanziare la realizzazione del collegamento ferroviario Terminal 1Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano Malpensa nell'ambito del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria concessa sul capitolo “Integrazione regionale ai finanziamenti statali di cui al D.Lgs. n. 422/1997, per gli interventi inseriti nel Contratto di programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione”, previo prelievo dal capitolo “Fondo per esigenze indifferibili e urgenti” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016; - con Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche prot. n. 2273 del 06/03/2014 è intervenuto il perfezionamento dell’Intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, che comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere, e l’approvazione del progetto definitivo delle opere comporta contestuale dichiarazione di pubblica utilità; - il predetto Decreto sostituisce gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta ovvero atti comunque denominati, previsti da leggi statali e regionali, e vincola ogni Amministrazione ed Ente, che sia risultato coinvolto nel procedimento, a contribuire, per quanto di propria competenza, al compimento del ciclo Pagina 2 di 32 realizzativo dell’opera pubblica; - al fine di rispettare i termini inderogabili sopra citati è indispensabile anticipare le attività di preparazione del sito propedeutiche ai lavori, tra cui anche il servizio di bonifica da ordigni bellici con contestuale assistenza archeologica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia n. 1549 del 07/02/2014; - la Committente con bando di gara pubblicato sulla GURI - 5° serie speciale - n. …… del ………… ha indetto procedura aperta per l’affidamento del servizio sopra citato; - è risultato che l’Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile in base al criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara; - l’appalto in oggetto è stato aggiudicato all’Appaltatore con lettera prot. n. ........... del ................; - l’Impresa ritiene di avere i requisiti e le attrezzature tecniche necessarie per eseguire a regola d’arte i servizi richiesti dalla Committente in conformità con quanto pattuito con il presente Contratto Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 PREMESSE Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Contratto. ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO La Committente affida all’Impresa, che accetta, l’appalto per l’esecuzione del servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree Pagina 3 di 32 interessate dai lavori di realizzazione delle opere di collegamento ferroviario T1-T2 Malpensa Lotto 2, e in particolare: a) Bonifica superficiale e profonda da residuati bellici mediante ricerca, individuazione e scoprimento degli eventuali ordigni ritrovati; b) Scavo per indagine archeologica mediante sterro cauto fino a 1 metro di profondità. Il servizio è comprensivo di: Predisposizione del progetto di bonifica bellica da presentare al Genio Militare entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’aggiudicazione del servizio; Supporto necessario per l’istruzione della pratica di autorizzazione presso il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Padova nonché supporto al personale dell’Ufficio B.C.M. in fase di sopralluogo di verifica in cantiere; Repertazione degli eventuali ordigni rinvenuti e consegna alle competenti Autorità; Redazione della dichiarazione di garanzia al termine del servizio; Richiesta e svolgimento del sopralluogo di collaudo da parte delle A.M. competenti con supporto al personale incaricato. Nello svolgimento del servizio l’Impresa dovrà coordinarsi con la Ditta incaricata del servizio di assistenza archeologica specializzata, richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, considerato l’alto rischio archeologico delle aree interessate dai lavori di realizzazione delle opere di collegamento ferroviario T1-T2 Malpensa Lotto 2. L’Impresa Specializzata B.C.M. dovrà: Pagina 4 di 32 notificare l’inizio delle operazioni con congruo anticipo; comunicare i vari stati di avanzamento relativi all’attività di ricerca onde consentirne tempestivi controlli di competenza; trasmettere, prima dell’inizio del servizio, l’elenco di tutto il personale brevettato e non, che sarà impiegato nell’appalto, indicando le generalità ed il domicilio di ciascuno e, per gli specializzati B.C.M., il numero e data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica del brevetto stesso; segnalare tempestivamente assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e ogni altra variazione riferita al personale; comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura (anche alla stazione dei Carabinieri competente per territorio); mettere, a sue spese, a disposizione degli Organi preposti al controllo, autovettura con relativo autista per sopralluoghi al cantiere, limitatamente alla durata dell’appalto e con esclusivo riguardo allo specifico lavoro, ogni volta che se ne ravvisi la necessità; fornire autovettura e conducente per le operazioni a carico del personale dell’Ufficio B.C.M. finalizzate al rilascio del verbale di constatazione per ciascun lotto progressivamente bonificato; procedere con lo splateamento con mezzo meccanico a benna liscia per l’asportazione, del primo metro di terreno. Il mezzo, che opererà a passate regolari, condotto da personale qualificato nella bonifica bellica, sarà assistito a debita distanza dall’operatore archeologico nominato dalla Committente, che potrà interrompere temporaneamente le Pagina 5 di 32 operazioni di scavo per verifiche, sino all’individuazione, se esistente, dello strato archeologico. Qualora l’esito fosse negativo, l’intervento BOB potrà proseguire tramite le perforazioni in profondità del sottosuolo; qualora, invece, si verificassero rinvenimenti archeologici, tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si sospenderanno le operazioni di bonifica bellica nel luogo del ritrovamento e si avvierà l’indagine archeologica manuale per la verifica dell’interesse e, se necessario, lo scavo archeologico (le operazioni di bonifica bellica potranno comunque proseguire nelle altre aree); in caso di ritrovamenti archeologici procedere al recupero del materiale (con incassettamento, lavaggio, siglatura e precatalogazione) e redazione di documentazione grafica e fotografica, giornale dei lavori, compilazione di schede ministeriali e relazione tecnico-scientifica finale; posizionamento topografico con ausilio di stazione totale. Durante l’esecuzione del servizio il 5° Reparto Infrastrutture - Ufficio B.C.M. di Padova, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo. A tal fine, i soggetti incaricati potranno, tra l’altro, assistere alle operazioni di bonifica, effettuare controlli, richiedere l’effettuazione di prove, il tutto a carico della Ditta Specializzata B.C.M.. La vigilanza comunque effettuata dall’Ufficio B.C.M. di Padova non esclude o riduce la responsabilità della Ditta Specializzata B.C.M. per la regolare esecuzione del servizio di bonifica e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati. Alla fine delle operazioni di bonifica di ciascun lotto l’Impresa Specializzata B.C.M. dovrà rilasciare in duplice copia in bollo la dichiarazione di garanzia e Pagina 6 di 32 responsabilità, allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate e quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica applicati all’esecuzione dell’intervento. Tali dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di compimento del servizio cui afferiscono e dovranno accompagnare la richiesta di verbale di constatazione. Le aree soggette a bonifica, previo rilascio della dichiarazione di garanzia sopra citata e sotto la responsabilità della Ditta Specializzata B.C.M., potranno essere utilizzate prima che la Direzione Genio Militare abbia provveduto ad effettuare il collaudo, da soggetti incaricati dalla Committente per le attività di smaltimento dei ceppi e di caratterizzazione ambientale e/o geotecnica. L’estrazione dei ceppi nelle aree non soggette a scavo archeologico è a carico dell’Appaltatore, che si dovrà coordinare a tal fine con la Committente, cui spetta il compito di provvedere al relativo trasporto. L’Impresa B.C.M., qualora ne fosse provata la negligenza nell’esecuzione della bonifica, sarà tenuta a rifare la bonifica a proprie spese. Si specifica che all’Impresa spetta l’onere di effettuare, propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, l’eventuale fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, segnaletica di pericolo e divieto di accesso. Relativamente agli interventi sugli impianti dei sottoservizi quali in via esplicativa e non esaustiva (distribuzione dell’acqua potabile, delle fognature, del gas, dell’energia elettrica, telefonici e di illuminazione pubblica), sarà onere dell’Appaltatore il coordinamento dei lavori connessi con l’identificazione della presenza dei sottoservizi interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dagli Enti gestori. Pagina 7 di 32 Salvo ritrovamenti di rifiuti solidi urbani di piccola entità, che dovranno essere smaltiti dall’Appaltatore, tutti i materiali provenienti dalle attività di bonifica dovranno rimanere all’interno delle aree di cantiere. ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO L’importo complessivo netto dell’appalto ammonta a € …………...= , di cui € ……………….. a corpo ed € ………………. a misura. Il computo a misura viene applicato esclusivamente allo scavo per indagine archeologica e sterro cauto - e relative movimentazioni - oltre i primi 30 (trenta) cm. e fino al raggiungimento della quota indicata dagli archeologi. Eventuali ulteriori accertamenti archeologici puntuali a profondità superiore ad un metro, con conseguente ripetizione della bonifica superficiale, dovranno essere autorizzati dalla Committente e saranno compensati a misura. Costituisce importo degli oneri da riconoscersi all’Appaltatore per apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, non soggetto a ribasso d’asta, la somma di € 28.319,84.=. Verrà applicata l’aliquota I.V.A. del 22%. Fino all’importo a corpo dell’appalto, aumentabile o diminuibile fino ad un massimo del 20%, la Committente avrà diritto di chiedere l’esecuzione delle prestazioni rientranti nell’oggetto contrattuale. L’Impresa dà atto che, prima di presentare la propria offerta, si è recata sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi, effettuando tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del ribasso offerto e delle condizioni contrattuali e che i prezzi si intendono compensativi di Pagina 8 di 32 tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. ART. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI Tutti i rapporti relativi all’appalto saranno disciplinati, oltre che dal Contratto, dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e che l’Impresa dichiara di conoscere e di aver espressamente accettato: 1. Capitolato Generale d’Appalto per i servizi delle società del gruppo F.N.M. Settori speciali; 2. Prescrizioni Generali del Capitolato d’Appalto B.C.M.; 3. Capitolato speciale integrativo delle attività di scavo archeologico assistito redatto a cura della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia; 4. Prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia di cui al parere n. 1549 del 07/02/2014; 5. Scheda riepilogativa delle modalità di consegna della documentazione di scavo archeologico redatta a cura della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia; 6. Progetto come da Elenco elaborati; 7. Elenco Prezzi; 8. WBS. L’Appaltatore si impegna a consegnare a FERROVIENORD, entro 30 g.n.c. dalla consegna del servizio, le W.B.S. di Dettaglio, sviluppate dalle W.B.S. di Progetto, in formato cartaceo e informatico editabile. La W.B.S. di Dettaglio così sviluppata, consegnata al Committente e da questi approvata, avrà validità contrattuale. La W.B.S. di Dettaglio è costituita da una tabella strutturata come nel Pagina 9 di 32 documento W.B.S. di Progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della W.B.S. è associato un codice, una descrizione e un valore percentuale calcolato sul valore dell’elemento di livello immediatamente superiore. L’Appaltatore completerà la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio dovrà essere poi utilizzato sia per le attività del programma, sia per gli Stati di Avanzamento. Agli effetti della contabilità dell’importo a corpo, l’avanzamento del servizio sarà determinato sulla base delle voci di livello minimo della W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi della Direzione del servizio risultino completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal documento “Criteri di fine attività”, redatto in contraddittorio con l’Appaltatore prima dell’emissione del primo Stato di Avanzamento. Con livello minimo si intende l’insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione, ovvero le foglie finali dell’albero della W.B.S.. Inoltre dovranno essere osservate le sottoelencate norme che, ove non cogenti, si richiamano in via pattizia e sussidiaria a quanto disposto nel Contratto e nei documenti contrattuali: A. D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; B. D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.; C. D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 e s.m.i. (Codice dell'ordinamento militare). I suddetti documenti devono intendersi parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegati ad esso e l’Impresa dichiara di averne presa particolareggiata e perfetta conoscenza. Rimane stabilito che – qualora tra le norme, i regolamenti, le istruzioni, i Pagina 10 di 32 capitolati richiamati o inseriti nel Contratto – siano stabilite, per uno stesso oggetto, prescrizioni differenti, devono intendersi applicabili quelle più favorevoli alla Committente. Tutti gli obblighi e le relative prestazioni derivanti dalle sopracitate disposizioni si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali. ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO Il Contratto ha durata 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio. Nel suddetto termine è compresa la presentazione della pratica di ottenimento del Certificato di collaudo da parte del Genio Militare. La predisposizione del progetto di bonifica bellica da presentare al Genio Militare dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’aggiudicazione del servizio. La Committente si riserva di effettuare la consegna del servizio in più volte con successivi verbali di consegna parziale in considerazione della natura delle attività e delle aree su cui si interviene, fermo restando che i termini di consegna decorrono dal primo verbale di consegna del servizio. ART. 6 PAGAMENTI Si riconosceranno Stati di Avanzamento a cadenza mensile, sui quali verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in conformità all’Art. 4 D.P.R. n. 207/2010 per la tutela dei lavoratori. I relativi pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento. Tale Certificato di Pagamento sarà emesso dall’organo all’uopo incaricato dalla stazione appaltante, nel termine di cui all’Art. 143 D.P.R. n. 207/2010. Pagina 11 di 32 ART. 7 PENALI Scaduto infruttuosamente il termine utile previsto all’Art. 5 per ciascuna fase lavorativa, l’Impresa incorrerà in una penale pari a € 5.000,00.= (eurocinquemila/00) per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza di cui sopra. Parimenti verrà applicata una penale di € 1.000,00.= (euromille/00) per ogni giorni di ritardo nella consegna del progetto di bonifica bellica rispetto al termine indicato nel precedente Art. 5. Il pagamento - da parte dell’Impresa - della penale, nella misura quantificata dal Direttore del servizio in sede di Certificato di Pagamento, avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito dell’Impresa per le prestazioni eseguite. Il pagamento delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro i termini prestabiliti, non solleva in ogni caso l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento l’intervento oggetto del Contratto d’appalto e di risarcire i maggiori oneri e danni subiti da FERROVIENORD. Qualora il ritardo su ciascuno dei termini stabiliti sia superiore a 30 (trenta) g.n.c., la Committente potrà considerare grave l’inadempimento ai sensi del successivo Art. 26. L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (diecipercento) dell’importo netto del Contratto, ai sensi del comma 3 dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora il ritardato inizio del servizio superi i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, la Committente avrà il diritto di dichiarare risolto il Contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’Impresa, inteso che le maggiori Pagina 12 di 32 spese, oneri e/o costi saranno completamente a carico dell’Impresa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito in relazione alla risoluzione del Contratto. ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE L’Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte col Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di € ……………..=, corrispondente al ………% dell’importo dell’appalto, a mezzo di polizza ………………………………… n. …………………… costituita a favore del Committente da …………………………………., con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’Art. 1944 del Codice Civile e a prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, in virtù del quale l'importo della suddetta garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. ART. 9 INVARIABILITÀ DEI PREZZI Pagina 13 di 32 Le Parti prendono atto che i prezzi si intendono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e, in deroga all’Art. 1664 del Codice Civile, rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazione di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, anche oltre i termini di cui all’Art. 5, comprese eventuali protrazioni del termine utile per l’esecuzione del servizio per effetto di proroghe e sospensioni del servizio ordinate nell’ambito dell’appalto. ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Il subappalto è ammesso esclusivamente previa approvazione scritta da parte della Committente ai sensi e con le modalità di quanto stabilito dall’Art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e dall’Art. 170 D.P.R. n. 207/2010 ove applicabile, ferma restando la condizione permanente dell’Impresa quale diretta responsabile verso la Committente ed i terzi della regolare esecuzione delle attività subappaltate e del preciso adempimento di tutti gli obblighi relativi. La Committente si riserva la ricusazione di subappaltatori che, pur in possesso delle autorizzazioni di legge, in appalti precedenti abbiano dimostrato negligenza o imperizia o violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro anche senza che da ciò non sia derivato un sinistro. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dai subappaltatori verranno effettuati dall’Impresa, che è tenuta a trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché i relativi D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). È fatto divieto all’Impresa di cedere il Contratto a pena di risoluzione dello stesso e di risarcimento del danno. Pagina 14 di 32 ART. 11 DIREZIONE DEL SERVIZIO Nei rapporti con l’Impresa la Committente sarà rappresentata dal Direttore del servizio all’uopo incaricato, al quale sono demandate tutte le facoltà di dirigenza e controllo sullo svolgimento e sull’esecuzione del servizio in conformità alle disposizioni contrattuali, nonché le facoltà di impartire tutte le direttive ed istruzioni concernenti la condotta del servizio, la loro esecuzione, la loro verifica e contabilizzazione. Il Direttore del servizio potrà disporre l’ordine e l’andamento del servizio in modo da armonizzarlo con le forniture dei materiali occorrenti alla sua esecuzione, nel rispetto del termine contrattuale, nonché disporre sospensioni del servizio in conformità a quanto pattuito nel Contratto ed in relazione alle esigenze dell’ambito aeroportuale e ciò senza che l’Impresa possa vantare pretese e/o risarcimenti. Tutti i contatti, le relazioni, la consegna di documenti, gli ordini di servizio e le richieste dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la Direzione del servizio ed il rappresentante dell’Impresa all’uopo incaricato. Compete alla Direzione del servizio verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione del servizio, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare la Committente, anche formulando all’Impresa richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui un ritardo nell’esecuzione del servizio potrebbe compromettere la regolare esecuzione del medesimo, il Direttore del servizio non potrà richiedere all’Impresa l’esecuzione di lavorazioni o l’acquisto di beni e di servizi che comportino un aggravamento della spesa, senza la preventiva autorizzazione della Committente. Pagina 15 di 32 Le attività eseguite dall’Impresa in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili dalla Committente, non saranno compensate. L’Impresa, nel rispetto degli obblighi contrattuali, si impegna ad eseguire gli ordini scritti che la Direzione del servizio potrà impartire di volta in volta, nonché ad eseguire a propria cura e spese tutte le modifiche indicate dalla Direzione del servizio, eventualmente occorrenti affinché il servizio risulti conforme alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA L’Impresa ha l’obbligo di far risiedere, permanentemente sui cantieri, un suo rappresentante con ampio mandato ed in particolare incaricato di ricevere ed eseguire le direttive e le istruzioni del Direttore del servizio. L’Impresa è tenuta, dietro motivata richiesta da parte del Direttore del servizio, a provvedere all'immediata sostituzione del suo rappresentante. ART. 13 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE DA PARTE DELL’IMPRESA L’Impresa dovrà affidare per proprio conto e a proprie spese, la Direzione del Cantiere ad uno o più operatori qualificati. I nominativi dei tecnici incaricati dovranno essere comunicati per iscritto dall’Impresa all’atto della consegna del servizio. Per i tecnici incaricati dall’Impresa è prescritta la presenza giornaliera. La Committente dispone di proprio personale addetto alla sorveglianza del cantiere per tutta la durata dell’appalto. La sorveglianza degli incaricati della Committente, che potrà essere saltuaria, non esonera l’Impresa da alcuna responsabilità. ART. 14 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA NELL’ESECUZIONE Pagina 16 di 32 DEL SERVIZIO L’Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, della esecuzione del servizio appaltato. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell’appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali. L’Impresa si impegna inoltre a rimborsare a semplice richiesta, tutte le somme che la Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra. La sorveglianza esercitata dalla Committente attraverso il Direttore del servizio, così come la rispondenza del servizio ai documenti contrattuali non limitano in alcun modo la totale responsabilità dell’Impresa in ordine al servizio da essa eseguito e non potranno mai essere invocate sia per giustificare vizi e imperfezioni del servizio, sia per escludere o limitare la responsabilità dell’Impresa verso la Committente e verso i terzi. ART. 15 POLIZZE ASSICURATIVE L’Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della Committente, per tutta la durata del servizio e sino al collaudo definitivo, con la polizza n. ………………… stipulata il ………………. con ……………... con massimali di euro Pagina 17 di 32 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) sia per la responsabilità civile verso terzi che per quella verso prestatori di lavoro per ogni sinistro e per anno assicurativo e con la polizza n. ………………….. stipulata ……………… con …………………….. con massimali di euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) sempre per ogni sinistro e per anno assicurativo, per danni ambientali o inquinamento anche involontariamente causati in conseguenza o in relazione al servizio di bonifica bellica, restando inteso che ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto da detta polizza assicurativa, sarà ad esclusivo carico dell’Impresa. Detta polizza copre anche le responsabilità civili per i danni conseguenti ad un mancato servizio di vigilanza e relativo pronto intervento. È facoltà della Committente di ordinare all’Impresa di riparare, a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% a titolo di spese generali, nel primo pagamento. ART. 16 PROTRAZIONE DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE, SOSPENSIONI, PROROGHE La Committente potrà disporre la sospensione parziale o totale del servizio ogni qualvolta, a suo insindacabile giudizio, ritenga ciò necessario e conveniente per motivi tecnici e/o per ritrovamenti archeologici di rilevante importanza. Tale sospensione del servizio dovrà essere, in tempo utile, comunicata per iscritto all’Impresa. Ove motivate cause non direttamente imputabili all’Impresa imponessero una protrazione dell’esecuzione delle attività oltre i previsti termini contrattuali, la stessa dovrà avanzare per iscritto motivata richiesta di proroga almeno 10 (dieci) Pagina 18 di 32 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine anzidetto, pena la decadenza da ogni suo diritto. Le relative sospensioni ovvero le proroghe potranno essere accordate dalla Committente esclusivamente per iscritto e ove siano accertate le cause di tali richieste. Le sospensioni del servizio non potranno dar luogo a richieste di proroga da parte dell’Impresa. ART. 17 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI L’Impresa nell’esecuzione dell’appalto è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le leggi, norme, regolamenti, circolari, prescrizioni ed istruzioni vigenti, anche se successive alla data dell’offerta. A tale proposito e come richiamato dai successivi Artt. 18 e 19, l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ad osservare tutta la normativa vigente in materia di costo del lavoro e di costi relativi alla sicurezza. ART. 18 PERSONALE DELL’IMPRESA - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ASSICURAZIONI SOCIALI Tutto il personale dell’Impresa dovrà risultare perfettamente idoneo e qualificato per i compiti affidatigli ed incontrare il pieno gradimento del Direttore del servizio che ha la facoltà, con motivazione, di chiedere l’allontanamento di qualunque addetto. Nelle prestazioni di mano d’opera l’Impresa si atterrà alle disposizioni contenute nelle leggi sul lavoro e nei contratti collettivi di lavoro. L’Impresa dovrà adempiere all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale Pagina 19 di 32 contro gli infortuni, esibendo prima della consegna del servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di esecuzione del servizio, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro. L’Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località dove si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni. L’Impresa è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Impresa è responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza di tutte le norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Impresa da alcuna responsabilità. L’Impresa è inoltre obbligata al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo, in conformità con quanto disposto dai contratti collettivi. In caso di inottemperanza agli obblighi sopraelencati accertati dalla Committente, la Committente stessa contesterà all’Impresa e se del caso comunicherà all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% dei pagamenti in acconto, destinando le somme così Pagina 20 di 32 accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ovvero alla sospensione del saldo qualora il servizio fosse già ultimato. L’Impresa deve altresì curare la pulizia dei locali nei quali dovessero eventualmente operare i propri dipendenti, anche se in tutto o in parte concessi in uso dalla Committente. L’Impresa è tenuta a segnalare alla Committente gli eventuali adempimenti occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull’igiene del lavoro di quanto eventualmente fornito dalla Committente stessa ai sensi dei commi immediatamente precedenti. L’Impresa deve provvedere, inoltre, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro. È fatto inoltre obbligo all’Impresa di esibire in visione al Direttore del servizio, fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga ed assicurativi sui quali vengono riportate le documentazioni relative alla corresponsione delle paghe, delle indennità e dei contributi in relazione alla retribuzioni corrisposte al personale impiegato nel servizio oggetto del presente Contratto. L’Impresa garantisce che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa INAIL e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; essa esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti, Dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà. Pagina 21 di 32 L’Impresa dovrà anche – oltre ad applicare tutte le norme di cui al successivo Art. 19 – in particolare, applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla vigente legislazione in materia di adempimenti per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri. ART. 19 APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E LA SICUREZZA SUL LAVORO – COORDINAMENTO E COOPERAZIONE L’Impresa si assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente – a sue cura e spese – a tutte le disposizioni giuridiche e norme tecniche che sono – o diventino – vigenti – in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro – per l’intera durata contrattuale. L’Impresa pertanto assume, l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nella legge n. 191 del 26/04/1974 e nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni singolo lavoro. L’Impresa è tenuta anche all’osservanza di tutte le disposizioni giuridiche e normative tecniche vigenti al tempo dell’esecuzione del Contratto e riguardanti le attrezzature di lavoro, macchine, apparecchiature, materiali, impianti e dispositivi di protezione individuale. L’Impresa è tenuta inoltre all’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative ex ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I. ed UNEL), che siano, comunque, riferibili alla prevenzione infortuni, all’igiene del lavoro. L’Impresa è tenuta all’applicazione delle misure di prevenzione ed alla predisposizione di tutte le attrezzature e dispositivi di protezione indicati negli Pagina 22 di 32 ordini di servizio, integrandole, se necessario, con le ulteriori e/o più specifiche misure indicate dall’esperienza e dalla diligenza professionale in rapporto alla specificità o all’evoluzione del servizio, nonché all’evoluzione tecnica maturata nel corso del servizio medesimi. L’Impresa è inoltre tenuta a conformarsi alle istruzioni che la Direzione del servizio dovesse impartire, osservando anche le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni, senza che questo comporti per l’Impresa stessa esonero dalle proprie responsabilità. L’Impresa si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi sia all’attività in cui opera che al particolare servizio assunto e si impegna a predisporre di conseguenza tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, che risultino necessarie od opportune ai fini della prevenzione e della protezione sul lavoro. L’Impresa dovrà predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla vigente legislazione in materia di adempimenti per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri, provvedendo agli eventuali adeguamenti alle prescrizioni delle norme per le bretelle arancioni in materiale fluorescente. L’Impresa si obbliga ad osservare – e a fare osservare, ad eventuali subappaltatori, tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e normativa tecnica che – in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro – risultino essere applicabili durante tutto il tempo di esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alle prescrizioni indicate nell’Art. 18. L’Impresa è tenuta altresì ad osservare – ed a fare osservare ad eventuali subappaltatori – tutte le cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni singolo lavoro. Pagina 23 di 32 ART. 20 DESIGNAZIONE, NOMINA O ELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE L’Impresa dovrà avere designato, nominato o eletto all’interno della propria struttura tutte le figure professionali, atte a coprire i ruoli e a svolgere i compiti previsti o richiamati dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e, nei casi legislativamente previsti, al medico competente ed al rappresentante sindacale per la sicurezza. Al riguardo di tali designazioni, nomine od elezioni, l’Impresa dichiara di essersi attenuta a requisiti, criteri e procedure di legge assumendo pertanto ogni responsabilità in merito alla competenza, informazione e formazione delle persone designate, nominate od elette. ART. 21 ONERI CONNESSI ALL’APPALTO Saranno a carico dell’Impresa gli oneri riguardanti: 1. l’inoltro alle autorità competenti dei programmi di lavoro unendo, ove richiesto, le planimetrie indicanti le aree da assoggettare al taglio della vegetazione; 2. le opere provvisorie quali cesate, ripari e simili; 3. gli eventuali certificati richiesti dal Direttore del servizio; 4. la segnaletica stradale e di cantiere; 5. la sorveglianza e la guardiania del cantiere; 6. la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio; Pagina 24 di 32 7. l’allacciamento e la fornitura di energia elettrica per le attrezzature; 8. ogni altro onere non specificamente assunto dalla Committente con il Contratto ed indispensabile per dare il servizio finito a regola d’arte; 9. l’impiego di tutti i mezzi d’opera per accedere con le attrezzature al luogo di lavoro. ART. 22 CAUSE DI FORZA MAGGIORE Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell’eventuale differimento dei termini contrattuali, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l’Impresa di esecuzione del servizio derivanti da causa non imputabile all’Impresa e che essa non avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale. L’insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, a cura dell’Impresa alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi. Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all’altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Resta inoltre convenuto che eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche, non costituiranno cause di forza maggiore ai fini del presente articolo. In ogni caso in cui l’Impresa sia ritardata da un evento di forza maggiore, essa è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze. Pagina 25 di 32 ART. 23 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Per l’occupazione del suolo pubblico al fine di procedere al deposito dei materiali, dei macchinari o delle attrezzature varie di cantiere nelle adiacenze dei luoghi dove si svolge il servizio limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario assegnato dall’Ufficio Comunale e alla durata del servizio, nonché per l’esecuzione di allacci di qualunque opera o lavoro dipendente dall’appalto, l’Impresa ha l'obbligo di provvedere a quanto necessario per il rilascio delle licenze, al pagamento di tasse ed al versamento di depositi. Per l’occupazione di suolo non comunale l’Impresa è obbligata al rispetto dei regolamenti vigenti e dei diritti di terzi, ed è a suo carico il pagamento dei corrispettivi connessi all’occupazione. ART. 24 DIVIETO DI SOSPENSIONI E RALLENTAMENTI Per nessun motivo, anche se in pendenza di eventuali controversie di qualsiasi natura, l’Impresa potrà mai sospendere il servizio o comunque rallentarne il ritmo. ART. 25 VERBALE DI ULTIMAZIONE Sopravvenuta l’ultimazione del servizio relativo al Contratto, il Direttore del servizio procederà in contraddittorio con l’Impresa, in presenza di due testimoni nel caso in cui l’Impresa convocata non sia presente, alle necessarie constatazioni, verbalizzando, qualora sia il caso, la perfetta e completa ultimazione e finitura del servizio. Nel caso che il servizio non risultasse perfettamente e completamente finito ed ultimato, si redigerà verbale di constatazione in contraddittorio con l’Impresa o in presenza dei due testimoni e il servizio verrà dichiarato non ultimato e il relativo stato finale non verrà redatto. Pagina 26 di 32 L’Impresa resta comunque impegnata a fornire, a sua cura e spese, anche dopo l’emissione del verbale di ultimazione del servizio e pena il protrarsi per sua colpa dei termini di collaudo e fatte salve le eventuali rivalse della Committente, tutti gli elementi, elaborati e certificazioni (relazioni, prove, esperimenti, ecc.) anche ripetitivi e suppletivi che fossero ritenuti necessari, utili o opportuni. Il verbale di ultimazione del servizio dovrà essere redatto, a cura del Direttore del servizio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data effettiva di ultimazione del servizio. ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (EX ART. 1456 DEL CODICE CIVILE) E RECESSO (EX ART. 1671 DEL CODICE CIVILE) Recepito e qui richiamato in via analogica quanto previsto dagli Artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006, la Committente, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell’Impresa agli obblighi contrattuali, e in particolare: 1. in caso di ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto ai termini previsti all’Art. 5; 2. nei casi previsti dalla legge 22/03/1865 n. 2248; 3. in caso di subappalto non autorizzato; 4. in caso di mancata informativa alla Committente circa i nominativi dei subfornitori o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l’Aggiudicatario si avvalga; 5. in caso di violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e alla Legge n. 191/1974, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative all’igiene e salute sul lavoro, constatata dalla Committente e non rimossa nel termine di cinque giorni dalla notifica della constatazione; Pagina 27 di 32 6. in caso di procedure concorsuali aperte nei confronti dell’Appaltatore ovvero - in caso di ATI - della Mandataria; 7. in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell’Impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto; costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro: il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al contratto in essere tra aggiudicatario e committente ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in ragione di distinti procedimenti di gara; un indice di stabilità patrimoniale - grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre; 8. nei casi di cui all’art. 135 D. Lgs. n. 163/2006 da intendersi integralmente richiamato. La Committente avrà, inoltre e fermo restando quanto disposto dall’Art. 134 del D.Lgs. 163/2006, qui richiamato in via analogica, piena e discrezionale facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, ai sensi dell’Art. 1671 del Codice Civile, ovvero di ritenerlo risolto di pieno diritto senza bisogno di prefissione di termine, di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, in caso di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione dell’Impresa. Analoga facoltà è riservata alla Committente nel caso di inadempienza dell’Impresa all’obbligo di esecuzione del servizio nei modi e nei tempi previsti dal Contratto, previa diffida ad adempiere con termine di 15 (quindici) giorni. Pagina 28 di 32 La decisione della Committente in ordine al recesso o alla risoluzione del Contratto sarà comunicata all’Impresa per raccomandata e la Committente avrà il diritto di immettersi nel possesso del cantiere, previa descrizione di tutto quanto, di proprietà o pertinenza dell’Impresa, sia contenuto nel cantiere e dello stato del servizio. In seguito al recesso o alla risoluzione del Contratto, si farà luogo al pagamento delle prestazioni eseguite in base ai prezzi contrattuali, con esclusione di qualsiasi indennità. Nel caso che la risoluzione sia motivata da inadempienza dell’Impresa, la Committente verrà risarcita dall’Impresa medesima per tutti i conseguenti danni. ART. 27 ONERI E RISCHI DELL’APPALTO – REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI L’Impresa, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, dichiara di avere accuratamente visitato i luoghi in cui il servizio dovrà essere eseguito, di aver assunto tutte le informazioni ritenute utili, di aver proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull’esecuzione del servizio e sull’andamento dell’appalto, di essere a piena conoscenza della portata e delle peculiari caratteristiche dell’appalto, delle difficoltà, delle modalità e delle alee tutte di esecuzione, di aver bene esaminato e valutato l’oggetto dell’appalto nonché esaminato gli altri documenti, e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell’offerta. ART. 28 OBBLIGHI TRACCIABILITA’ DEI DELL’APPALTATORE FLUSSI RELATIVI FINANZIARI E ALLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI Pagina 29 di 32 Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, l’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente. L’Appaltatore è tenuto altresì: a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) ……………………… e il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): E11C10000070009. Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8, Legge n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto - ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell’ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell’art. 3 Legge n. 136/2010 un’apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010. L’Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità Pagina 30 di 32 finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente. ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per eventuali controversie derivanti dalla interpretazione e/o dall’esecuzione del Contratto, le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano. ART. 30 DOMICILIO DELL’IMPRESA A tutti gli effetti del Contratto l’Impresa dichiara il proprio domicilio in ………….., Via ……………, con l’intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Milano. ART. 31 CESSIONE DEL CREDITO La Committente comunica la propria accettazione della cessione dei crediti purché la medesima avvenga nell’ambito di applicazione dell’Art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, e ove la stessa si rivelasse non sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del Codice Civile. ART. 32 CLAUSOLE FINALI Le Parti convengono a carico dell’Impresa tutte le spese di Contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto di fare riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia. ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali dei quali verranno in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto, ritenuti indispensabili in ragione Pagina 31 di 32 dell’esecuzione dello stesso ed il cui conferimento deve ritenersi, pertanto, obbligatorio, pena l’impossibilità dell’esecuzione medesima, saranno trattati esclusivamente a fini contrattuali e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli Artt. 7 e seguenti in materia di diritti dell’interessato. Milano, lì …………… LA COMMITTENTE L’IMPRESA Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e seguenti del Codice Civile, l’Impresa espressamente dichiara di conoscere ed approvare gli Artt. 3, 6, 7, 9, 14, 26, 27, 28, 29 del Contratto. L’IMPRESA Pagina 32 di 32
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