[143k] 01_Schema di Contratto

CONTRATTO D’APPALTO
TRA
FERROVIENORD S.p.A, con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, Partita
IVA e Codice Fiscale n. 06757900151, in seguito denominata “la Committente”,
rappresentata
dall’Amministratore
Delegato
Ing.
Marco
BARRA
CARACCIOLO, nato a Roma il 16/09/1958, che dichiara di essere munito dei
necessari poteri per la firma del presente Contratto
E
…………………, con sede in ……………., Via …………………….. n. ……,
Partita IVA e Codice Fiscale n. …………………, in seguito denominata
“l’Impresa”, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. ………………, nato
a ……………….. (…..) il ………………, che dichiara di essere munito dei
necessari poteri per la firma del presente Contratto
Premesso che:
-
la Committente deve procedere con urgenza alla realizzazione del
collegamento ferroviario dal Terminal 1 (capolinea attuale della linea
ferroviaria
Milano-Malpensa)
e
il
Terminal
2
dell’Aeroporto
Intercontinentale di Malpensa, lungo circa 3,4 Km e con uno sviluppo
prevalentemente in trincea aperta e galleria artificiale coperta;
-
la Commissione Europea ha ritenuto l'opera in oggetto meritevole di
cofinanziamento e con Commission Decision C(2013) 9206 del 10/12/2013
ha formalizzato l'attribuzione della quota di finanziamento relativa al Lotto
di competenza FERROVIENORD;
-
il co-finanziamento della Commissione Europea è inderogabilmente
condizionato all'esecuzione dei lavori entro la data del 31/12/2015;
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-
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato un co-finanziamento
dell’opera con l’art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 145 del
23/12/2013, convertito con Legge n. 9 del 21/02/2014;
-
la Regione Lombardia - con D.G.R. n. 1401 del 21/02/2014 - ha deliberato
di cofinanziare la realizzazione del collegamento ferroviario Terminal 1Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano Malpensa nell'ambito del Contratto di
Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria concessa sul capitolo
“Integrazione regionale ai finanziamenti statali di cui al D.Lgs. n.
422/1997, per gli interventi inseriti nel Contratto di programma per gli
investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione”, previo
prelievo dal capitolo “Fondo per esigenze indifferibili e urgenti” del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014/2016;
-
con Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche prot. n.
2273 del 06/03/2014 è intervenuto il perfezionamento dell’Intesa fra lo
Stato e la Regione Lombardia ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, che comporta l’apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione delle
opere, e l’approvazione del progetto definitivo delle opere comporta
contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
-
il predetto Decreto sostituisce gli atti di intesa, i pareri, le concessioni,
anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta ovvero atti
comunque denominati, previsti da leggi statali e regionali, e vincola ogni
Amministrazione ed Ente, che sia risultato coinvolto nel procedimento, a
contribuire, per quanto di propria competenza, al compimento del ciclo
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realizzativo dell’opera pubblica;
-
al fine di rispettare i termini inderogabili sopra citati è indispensabile
anticipare le attività di preparazione del sito propedeutiche ai lavori, tra cui
anche il servizio di bonifica da ordigni bellici con contestuale assistenza
archeologica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della
Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia n. 1549 del
07/02/2014;
-
la Committente con bando di gara pubblicato sulla GURI - 5° serie speciale
- n. …… del ………… ha indetto procedura aperta per l’affidamento del
servizio sopra citato;
-
è risultato che l’Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile in
base al criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo posto a
base di gara;
-
l’appalto in oggetto è stato aggiudicato all’Appaltatore con lettera prot. n.
........... del ................;
-
l’Impresa ritiene di avere i requisiti e le attrezzature tecniche necessarie per
eseguire a regola d’arte i servizi richiesti dalla Committente in conformità
con quanto pattuito con il presente Contratto
Tutto ciò premesso
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
La Committente affida all’Impresa, che accetta, l’appalto per l’esecuzione del
servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nelle aree
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interessate dai lavori di realizzazione delle opere di collegamento
ferroviario T1-T2 Malpensa Lotto 2, e in particolare:
a) Bonifica superficiale e profonda da residuati bellici mediante ricerca,
individuazione e scoprimento degli eventuali ordigni ritrovati;
b) Scavo per indagine archeologica mediante sterro cauto fino a 1 metro
di profondità.
Il servizio è comprensivo di:
Predisposizione del progetto di bonifica bellica da presentare al Genio
Militare entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data
dell’aggiudicazione del servizio;
Supporto necessario per l’istruzione della pratica di autorizzazione
presso il 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Padova nonché
supporto al personale dell’Ufficio B.C.M. in fase di sopralluogo di
verifica in cantiere;
Repertazione degli eventuali ordigni rinvenuti e consegna alle
competenti Autorità;
Redazione della dichiarazione di garanzia al termine del servizio;
Richiesta e svolgimento del sopralluogo di collaudo da parte delle A.M.
competenti con supporto al personale incaricato.
Nello svolgimento del servizio l’Impresa dovrà coordinarsi con la Ditta
incaricata del servizio di assistenza archeologica specializzata, richiesto dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, considerato l’alto
rischio archeologico delle aree interessate dai lavori di realizzazione delle opere
di collegamento ferroviario T1-T2 Malpensa Lotto 2.
L’Impresa Specializzata B.C.M. dovrà:
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notificare l’inizio delle operazioni con congruo anticipo;
comunicare i vari stati di avanzamento relativi all’attività di ricerca onde
consentirne tempestivi controlli di competenza;
trasmettere, prima dell’inizio del servizio, l’elenco di tutto il personale
brevettato e non, che sarà impiegato nell’appalto, indicando le generalità
ed il domicilio di ciascuno e, per gli specializzati B.C.M., il numero e
data di scadenza dei relativi brevetti, nonché copia fotostatica del
brevetto stesso;
segnalare tempestivamente assunzioni, licenziamenti, trasferimenti e
ogni altra variazione riferita al personale;
comunicare sollecitamente il rinvenimento di tutti gli ordigni esplosivi,
di qualsiasi genere e natura (anche alla stazione dei Carabinieri
competente per territorio);
mettere, a sue spese, a disposizione degli Organi preposti al controllo,
autovettura
con
relativo
autista
per
sopralluoghi
al
cantiere,
limitatamente alla durata dell’appalto e con esclusivo riguardo allo
specifico lavoro, ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
fornire autovettura e conducente per le operazioni a carico del personale
dell’Ufficio B.C.M. finalizzate al rilascio del verbale di constatazione
per ciascun lotto progressivamente bonificato;
procedere con lo splateamento con mezzo meccanico a benna liscia per
l’asportazione, del primo metro di terreno. Il mezzo, che opererà a
passate regolari, condotto da personale qualificato nella bonifica bellica,
sarà assistito a debita distanza dall’operatore archeologico nominato
dalla Committente, che potrà interrompere temporaneamente le
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operazioni di scavo per verifiche, sino all’individuazione, se esistente,
dello strato archeologico. Qualora l’esito fosse negativo, l’intervento
BOB potrà proseguire tramite le perforazioni in profondità del
sottosuolo; qualora, invece, si verificassero rinvenimenti archeologici,
tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si sospenderanno le operazioni di
bonifica bellica nel luogo del ritrovamento e si avvierà l’indagine
archeologica manuale per la verifica dell’interesse e, se necessario, lo
scavo archeologico (le operazioni di bonifica bellica potranno comunque
proseguire nelle altre aree);
in caso di ritrovamenti archeologici procedere al recupero del materiale
(con incassettamento, lavaggio, siglatura e precatalogazione) e redazione
di documentazione grafica e fotografica, giornale dei lavori,
compilazione di schede ministeriali e relazione tecnico-scientifica finale;
posizionamento topografico con ausilio di stazione totale.
Durante l’esecuzione del servizio il 5° Reparto Infrastrutture - Ufficio B.C.M. di
Padova, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo.
A tal fine, i soggetti incaricati potranno, tra l’altro, assistere alle operazioni di
bonifica, effettuare controlli, richiedere l’effettuazione di prove, il tutto a carico
della Ditta Specializzata B.C.M..
La vigilanza comunque effettuata dall’Ufficio B.C.M. di Padova non esclude o
riduce la responsabilità della Ditta Specializzata B.C.M. per la regolare
esecuzione del servizio di bonifica e quella per danni, diretti o indiretti,
comunque causati.
Alla fine delle operazioni di bonifica di ciascun lotto l’Impresa Specializzata
B.C.M. dovrà rilasciare in duplice copia in bollo la dichiarazione di garanzia e
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responsabilità, allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate e quantificate
le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica
applicati all’esecuzione dell’intervento.
Tali dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dalla data di compimento del servizio cui afferiscono e dovranno
accompagnare la richiesta di verbale di constatazione.
Le aree soggette a bonifica, previo rilascio della dichiarazione di garanzia sopra
citata e sotto la responsabilità della Ditta Specializzata B.C.M., potranno essere
utilizzate prima che la Direzione Genio Militare abbia provveduto ad effettuare
il collaudo, da soggetti incaricati dalla Committente per le attività di
smaltimento dei ceppi e di caratterizzazione ambientale e/o geotecnica.
L’estrazione dei ceppi nelle aree non soggette a scavo archeologico è a carico
dell’Appaltatore, che si dovrà coordinare a tal fine con la Committente, cui
spetta il compito di provvedere al relativo trasporto.
L’Impresa B.C.M., qualora ne fosse provata la negligenza nell’esecuzione della
bonifica, sarà tenuta a rifare la bonifica a proprie spese.
Si specifica che all’Impresa spetta l’onere di effettuare, propedeuticamente al
servizio di bonifica bellica, l’eventuale fornitura e posa in opera di recinzione di
cantiere, segnaletica di pericolo e divieto di accesso.
Relativamente agli interventi sugli impianti dei sottoservizi quali in via
esplicativa e non esaustiva (distribuzione dell’acqua potabile, delle fognature,
del gas, dell’energia elettrica, telefonici e di illuminazione pubblica), sarà onere
dell’Appaltatore il coordinamento dei lavori connessi con l’identificazione della
presenza dei sottoservizi interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da altri
appaltatori espressamente incaricati dagli Enti gestori.
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Salvo ritrovamenti di rifiuti solidi urbani di piccola entità, che dovranno essere
smaltiti dall’Appaltatore, tutti i materiali provenienti dalle attività di bonifica
dovranno rimanere all’interno delle aree di cantiere.
ART. 3
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo netto dell’appalto ammonta a € …………...= , di cui €
……………….. a corpo ed € ………………. a misura.
Il computo a misura viene applicato esclusivamente allo scavo per indagine
archeologica e sterro cauto - e relative movimentazioni - oltre i primi 30 (trenta)
cm. e fino al raggiungimento della quota indicata dagli archeologi.
Eventuali ulteriori accertamenti archeologici puntuali a profondità superiore ad
un metro, con conseguente ripetizione della bonifica superficiale, dovranno
essere autorizzati dalla Committente e saranno compensati a misura.
Costituisce importo degli oneri da riconoscersi all’Appaltatore per apprestamenti
ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, non soggetto a ribasso d’asta, la
somma di € 28.319,84.=.
Verrà applicata l’aliquota I.V.A. del 22%.
Fino all’importo a corpo dell’appalto, aumentabile o diminuibile fino ad un
massimo del 20%, la Committente avrà diritto di chiedere l’esecuzione delle
prestazioni rientranti nell’oggetto contrattuale.
L’Impresa dà atto che, prima di presentare la propria offerta, si è recata sui
luoghi dove devono eseguirsi i servizi, effettuando tutte le necessarie indagini e
studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del ribasso
offerto e delle condizioni contrattuali e che i prezzi si intendono compensativi di
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tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei
servizi oggetto del Contratto.
ART. 4
DOCUMENTI CONTRATTUALI
Tutti i rapporti relativi all’appalto saranno disciplinati, oltre che dal Contratto,
dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e che l’Impresa
dichiara di conoscere e di aver espressamente accettato:
1. Capitolato Generale d’Appalto per i servizi delle società del gruppo F.N.M. Settori speciali;
2. Prescrizioni Generali del Capitolato d’Appalto B.C.M.;
3. Capitolato speciale integrativo delle attività di scavo archeologico assistito
redatto a cura della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia;
4. Prescrizioni della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia di
cui al parere n. 1549 del 07/02/2014;
5. Scheda riepilogativa delle modalità di consegna della documentazione di
scavo archeologico redatta a cura della Soprintendenza dei Beni
Archeologici della Lombardia;
6. Progetto come da Elenco elaborati;
7. Elenco Prezzi;
8. WBS.
L’Appaltatore si impegna a consegnare a FERROVIENORD, entro 30 g.n.c.
dalla consegna del servizio, le W.B.S. di Dettaglio, sviluppate dalle W.B.S. di
Progetto, in formato cartaceo e informatico editabile.
La W.B.S. di Dettaglio così sviluppata, consegnata al Committente e da questi
approvata, avrà validità contrattuale.
La W.B.S. di Dettaglio è costituita da una tabella strutturata come nel
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documento W.B.S. di Progetto. In particolare, si evidenzia che ad ogni elemento
della W.B.S. è associato un codice, una descrizione e un valore percentuale
calcolato sul valore dell’elemento di livello immediatamente superiore.
L’Appaltatore completerà la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di
dettaglio, ossia di livello minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio
dovrà essere poi utilizzato sia per le attività del programma, sia per gli Stati di
Avanzamento.
Agli effetti della contabilità dell’importo a corpo, l’avanzamento del servizio
sarà determinato sulla base delle voci di livello minimo della W.B.S.
riconoscendo quelle voci che dai rilievi della Direzione del servizio risultino
completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal documento
“Criteri di fine attività”, redatto in contraddittorio con l’Appaltatore prima
dell’emissione del primo Stato di Avanzamento. Con livello minimo si intende
l’insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione, ovvero
le foglie finali dell’albero della W.B.S..
Inoltre dovranno essere osservate le sottoelencate norme che, ove non cogenti, si
richiamano in via pattizia e sussidiaria a quanto disposto nel Contratto e nei
documenti contrattuali:
A. D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;
B. D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
C. D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 e s.m.i. (Codice dell'ordinamento militare).
I suddetti documenti devono intendersi parte integrante del presente Contratto,
anche se non materialmente allegati ad esso e l’Impresa dichiara di averne presa
particolareggiata e perfetta conoscenza.
Rimane stabilito che – qualora tra le norme, i regolamenti, le istruzioni, i
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capitolati richiamati o inseriti nel Contratto – siano stabilite, per uno stesso
oggetto, prescrizioni differenti, devono intendersi applicabili quelle più
favorevoli alla Committente.
Tutti gli obblighi e le relative prestazioni derivanti dalle sopracitate disposizioni
si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
ART. 5
DURATA DEL SERVIZIO
Il Contratto ha durata 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna del servizio.
Nel suddetto termine è compresa la presentazione della pratica di ottenimento
del Certificato di collaudo da parte del Genio Militare.
La predisposizione del progetto di bonifica bellica da presentare al Genio
Militare dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data dell’aggiudicazione del servizio.
La Committente si riserva di effettuare la consegna del servizio in più volte con
successivi verbali di consegna parziale in considerazione della natura delle
attività e delle aree su cui si interviene, fermo restando che i termini di consegna
decorrono dal primo verbale di consegna del servizio.
ART. 6
PAGAMENTI
Si riconosceranno Stati di Avanzamento a cadenza mensile, sui quali verrà
effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) in conformità
all’Art. 4 D.P.R. n. 207/2010 per la tutela dei lavoratori.
I relativi pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fine
mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento. Tale
Certificato di Pagamento sarà emesso dall’organo all’uopo incaricato dalla
stazione appaltante, nel termine di cui all’Art. 143 D.P.R. n. 207/2010.
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ART. 7 PENALI
Scaduto infruttuosamente il termine utile previsto all’Art. 5 per ciascuna fase
lavorativa,
l’Impresa
incorrerà
in
una
penale
pari
a
€
5.000,00.=
(eurocinquemila/00) per ogni giorno di ritardo oltre la scadenza di cui sopra.
Parimenti verrà applicata una penale di € 1.000,00.= (euromille/00) per ogni
giorni di ritardo nella consegna del progetto di bonifica bellica rispetto al
termine indicato nel precedente Art. 5.
Il pagamento - da parte dell’Impresa - della penale, nella misura quantificata dal
Direttore del servizio in sede di Certificato di Pagamento, avverrà a seguito di
emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il
credito dell’Impresa per le prestazioni eseguite.
Il pagamento delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro i termini
prestabiliti, non solleva in ogni caso l’Impresa dall’obbligo di portare a
compimento l’intervento oggetto del Contratto d’appalto e di risarcire i maggiori
oneri e danni subiti da FERROVIENORD.
Qualora il ritardo su ciascuno dei termini stabiliti sia superiore a 30 (trenta)
g.n.c., la Committente potrà considerare grave l’inadempimento ai sensi del
successivo Art. 26. L’importo complessivo delle penali non potrà comunque
superare il 10% (diecipercento) dell’importo netto del Contratto, ai sensi del
comma 3 dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora il ritardato inizio del servizio superi i 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna, la Committente avrà il diritto di
dichiarare risolto il Contratto mediante comunicazione scritta con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’Impresa, inteso che le maggiori
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spese, oneri e/o costi saranno completamente a carico dell’Impresa.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento di
ogni ulteriore danno subito in relazione alla risoluzione del Contratto.
ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE
L’Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte col
Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di € ……………..=,
corrispondente al ………% dell’importo dell’appalto, a mezzo di polizza
………………………………… n. …………………… costituita a favore del
Committente da …………………………………., con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’Art. 1944 del Codice Civile e a
prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto
contrattuale.
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è
fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Si applica l'articolo 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, in virtù del quale
l'importo della suddetta garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
ART. 9
INVARIABILITÀ DEI PREZZI
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Le Parti prendono atto che i prezzi si intendono accettati dall’Impresa in base ai
propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e, in deroga all’Art.
1664 del Codice Civile, rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a
modificazione di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi
momento, anche oltre i termini di cui all’Art. 5, comprese eventuali protrazioni
del termine utile per l’esecuzione del servizio per effetto di proroghe e
sospensioni del servizio ordinate nell’ambito dell’appalto.
ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso esclusivamente previa approvazione scritta da parte
della Committente ai sensi e con le modalità di quanto stabilito dall’Art. 118
D.Lgs. n. 163/2006 e dall’Art. 170 D.P.R. n. 207/2010 ove applicabile, ferma
restando la condizione permanente dell’Impresa quale diretta responsabile verso
la Committente ed i terzi della regolare esecuzione delle attività subappaltate e
del preciso adempimento di tutti gli obblighi relativi.
La Committente si riserva la ricusazione di subappaltatori che, pur in possesso
delle autorizzazioni di legge, in appalti precedenti abbiano dimostrato
negligenza o imperizia o violazioni delle norme in materia di igiene e sicurezza
del lavoro anche senza che da ciò non sia derivato un sinistro.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dai subappaltatori verranno effettuati
dall’Impresa, che è tenuta a trasmettere alla Committente copia delle fatture
quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate, nonché i relativi D.U.R.C. (Documento
Unico Regolarità Contributiva).
È fatto divieto all’Impresa di cedere il Contratto a pena di risoluzione dello
stesso e di risarcimento del danno.
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ART. 11 DIREZIONE DEL SERVIZIO
Nei rapporti con l’Impresa la Committente sarà rappresentata dal Direttore del
servizio all’uopo incaricato, al quale sono demandate tutte le facoltà di dirigenza
e controllo sullo svolgimento e sull’esecuzione del servizio in conformità alle
disposizioni contrattuali, nonché le facoltà di impartire tutte le direttive ed
istruzioni concernenti la condotta del servizio, la loro esecuzione, la loro verifica
e contabilizzazione.
Il Direttore del servizio potrà disporre l’ordine e l’andamento del servizio in
modo da armonizzarlo con le forniture dei materiali occorrenti alla sua
esecuzione, nel rispetto del termine contrattuale, nonché disporre sospensioni del
servizio in conformità a quanto pattuito nel Contratto ed in relazione alle
esigenze dell’ambito aeroportuale e ciò senza che l’Impresa possa vantare
pretese e/o risarcimenti.
Tutti i contatti, le relazioni, la consegna di documenti, gli ordini di servizio e le
richieste dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la Direzione del
servizio ed il rappresentante dell’Impresa all’uopo incaricato.
Compete alla Direzione del servizio verificare, in ogni momento, la corretta
esecuzione del servizio, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile
tutelare la Committente, anche formulando all’Impresa richieste di chiarimento
su qualsiasi fase delle lavorazioni.
Fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui un ritardo nell’esecuzione del
servizio potrebbe compromettere la regolare esecuzione del medesimo, il
Direttore del servizio non potrà richiedere all’Impresa l’esecuzione di
lavorazioni o l’acquisto di beni e di servizi che comportino un aggravamento
della spesa, senza la preventiva autorizzazione della Committente.
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Le attività eseguite dall’Impresa in violazione della predetta prescrizione, anche
se successivamente ritenute utili dalla Committente, non saranno compensate.
L’Impresa, nel rispetto degli obblighi contrattuali, si impegna ad eseguire gli
ordini scritti che la Direzione del servizio potrà impartire di volta in volta,
nonché ad eseguire a propria cura e spese tutte le modifiche indicate dalla
Direzione del servizio, eventualmente occorrenti affinché il servizio risulti
conforme alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
L’Impresa ha l’obbligo di far risiedere, permanentemente sui cantieri, un suo
rappresentante con ampio mandato ed in particolare incaricato di ricevere ed
eseguire le direttive e le istruzioni del Direttore del servizio.
L’Impresa è tenuta, dietro motivata richiesta da parte del Direttore del servizio, a
provvedere all'immediata sostituzione del suo rappresentante.
ART. 13 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE DA
PARTE DELL’IMPRESA
L’Impresa dovrà affidare per proprio conto e a proprie spese, la Direzione del
Cantiere ad uno o più operatori qualificati.
I nominativi dei tecnici incaricati dovranno essere comunicati per iscritto
dall’Impresa all’atto della consegna del servizio.
Per i tecnici incaricati dall’Impresa è prescritta la presenza giornaliera.
La Committente dispone di proprio personale addetto alla sorveglianza del
cantiere per tutta la durata dell’appalto.
La sorveglianza degli incaricati della Committente, che potrà essere saltuaria,
non esonera l’Impresa da alcuna responsabilità.
ART. 14 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA NELL’ESECUZIONE
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DEL SERVIZIO
L’Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e
mallevadoria della Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la
natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle
cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro
beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, della esecuzione del
servizio appaltato.
Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei
confronti della Committente, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna
azione, dovrà totalmente manlevare e tenere indenne la Committente da ogni
pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell’appalto e/o del mancato
adempimento degli obblighi contrattuali.
L’Impresa si impegna inoltre a rimborsare a semplice richiesta, tutte le somme
che la Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.
La sorveglianza esercitata dalla Committente attraverso il Direttore del servizio,
così come la rispondenza del servizio ai documenti contrattuali non limitano in
alcun modo la totale responsabilità dell’Impresa in ordine al servizio da essa
eseguito e non potranno mai essere invocate sia per giustificare vizi e
imperfezioni del servizio, sia per escludere o limitare la responsabilità
dell’Impresa verso la Committente e verso i terzi.
ART. 15 POLIZZE ASSICURATIVE
L’Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi
compresi i dipendenti e i rappresentanti della Committente, per tutta la durata del
servizio e sino al collaudo definitivo, con la polizza n. …………………
stipulata il ………………. con ……………... con massimali di euro
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10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) sia per la responsabilità civile verso
terzi che per quella verso prestatori di lavoro per ogni sinistro e per anno
assicurativo e con la polizza n. ………………….. stipulata ……………… con
……………………..
con
massimali
di
euro
10.000.000,00
(euro
diecimilioni/00) sempre per ogni sinistro e per anno assicurativo, per danni
ambientali o inquinamento anche involontariamente causati in conseguenza
o in relazione al servizio di bonifica bellica, restando inteso che ogni ulteriore
risarcimento dei danni non coperto da detta polizza assicurativa, sarà ad
esclusivo carico dell’Impresa.
Detta polizza copre anche le responsabilità civili per i danni conseguenti ad un
mancato servizio di vigilanza e relativo pronto intervento.
È facoltà della Committente di ordinare all’Impresa di riparare, a cura e spese di
quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o
a mezzo di altra ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20%
a titolo di spese generali, nel primo pagamento.
ART. 16 PROTRAZIONE
DEI
TERMINI
DI
ULTIMAZIONE,
SOSPENSIONI, PROROGHE
La Committente potrà disporre la sospensione parziale o totale del servizio ogni
qualvolta, a suo insindacabile giudizio, ritenga ciò necessario e conveniente per
motivi tecnici e/o per ritrovamenti archeologici di rilevante importanza. Tale
sospensione del servizio dovrà essere, in tempo utile, comunicata per iscritto
all’Impresa.
Ove motivate cause non direttamente imputabili all’Impresa imponessero una
protrazione dell’esecuzione delle attività oltre i previsti termini contrattuali, la
stessa dovrà avanzare per iscritto motivata richiesta di proroga almeno 10 (dieci)
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giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine anzidetto, pena la
decadenza da ogni suo diritto.
Le relative sospensioni ovvero le proroghe potranno essere accordate dalla
Committente esclusivamente per iscritto e ove siano accertate le cause di tali
richieste.
Le sospensioni del servizio non potranno dar luogo a richieste di proroga da
parte dell’Impresa.
ART. 17 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Impresa nell’esecuzione dell’appalto è tenuta alla scrupolosa osservanza di
tutte le leggi, norme, regolamenti, circolari, prescrizioni ed istruzioni vigenti,
anche se successive alla data dell’offerta.
A tale proposito e come richiamato dai successivi Artt. 18 e 19, l’Impresa, con la
sottoscrizione del presente atto, si impegna espressamente ad osservare tutta la
normativa vigente in materia di costo del lavoro e di costi relativi alla sicurezza.
ART. 18 PERSONALE DELL’IMPRESA - OSSERVANZA DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI
CONTRATTI
COLLETTIVI
DI
LAVORO
ED
ASSICURAZIONI
SOCIALI
Tutto il personale dell’Impresa dovrà risultare perfettamente idoneo e qualificato
per i compiti affidatigli ed incontrare il pieno gradimento del Direttore del
servizio che ha la facoltà, con motivazione, di chiedere l’allontanamento di
qualunque addetto.
Nelle prestazioni di mano d’opera l’Impresa si atterrà alle disposizioni contenute
nelle leggi sul lavoro e nei contratti collettivi di lavoro.
L’Impresa dovrà adempiere all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale
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contro gli infortuni, esibendo prima della consegna del servizio le relative
polizze di copertura per l'intero periodo di esecuzione del servizio, alle
assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni
altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi di
lavoro.
L’Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nel servizio oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria e nella località dove si svolge il servizio, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche o integrazioni.
L’Impresa è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale anche dopo la
scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Impresa è responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza di
tutte le norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Impresa da alcuna
responsabilità.
L’Impresa è inoltre obbligata al versamento dei contributi per fini mutualistici,
nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni
altro titolo, in conformità con quanto disposto dai contratti collettivi.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopraelencati accertati dalla
Committente, la Committente stessa contesterà all’Impresa e se del caso
comunicherà all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad
una detrazione del 20% dei pagamenti in acconto, destinando le somme così
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accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo, ovvero alla sospensione del saldo qualora il servizio fosse già ultimato.
L’Impresa deve altresì curare la pulizia dei locali nei quali dovessero
eventualmente operare i propri dipendenti, anche se in tutto o in parte concessi
in uso dalla Committente.
L’Impresa è tenuta a segnalare alla Committente gli eventuali adempimenti
occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull’igiene
del lavoro di quanto eventualmente fornito dalla Committente stessa ai sensi dei
commi immediatamente precedenti.
L’Impresa deve provvedere, inoltre, a sua cura e spese, alla completa osservanza
delle vigenti norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli
infortuni sul lavoro.
È fatto inoltre obbligo all’Impresa di esibire in visione al Direttore del servizio,
fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga ed assicurativi sui quali vengono
riportate le documentazioni relative alla corresponsione delle paghe, delle
indennità e dei contributi in relazione alla retribuzioni corrisposte al personale
impiegato nel servizio oggetto del presente Contratto.
L’Impresa garantisce che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da
polizza continuativa INAIL e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa
stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL
nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; essa
esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno
connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia
assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti,
Dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.
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L’Impresa dovrà anche – oltre ad applicare tutte le norme di cui al successivo
Art. 19 – in particolare, applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo
prescritte dalla vigente legislazione in materia di adempimenti per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri.
ART. 19 APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI,
L’IGIENE
E
LA
SICUREZZA
SUL
LAVORO
–
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
L’Impresa si assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente – a sue cura e spese
– a tutte le disposizioni giuridiche e norme tecniche che sono – o diventino –
vigenti – in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro – per
l’intera durata contrattuale.
L’Impresa pertanto assume, l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche
e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nella legge n. 191 del
26/04/1974 e nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, oltre alle cautele e misure che la
prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni singolo lavoro.
L’Impresa è tenuta anche all’osservanza di tutte le disposizioni giuridiche e
normative tecniche vigenti al tempo dell’esecuzione del Contratto e riguardanti
le attrezzature di lavoro, macchine, apparecchiature, materiali, impianti e
dispositivi di protezione individuale.
L’Impresa è tenuta inoltre all’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche
generali e speciali (comprese le normative ex ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I. ed
UNEL), che siano, comunque, riferibili alla prevenzione infortuni, all’igiene del
lavoro.
L’Impresa è tenuta all’applicazione delle misure di prevenzione ed alla
predisposizione di tutte le attrezzature e dispositivi di protezione indicati negli
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ordini di servizio, integrandole, se necessario, con le ulteriori e/o più specifiche
misure indicate dall’esperienza e dalla diligenza professionale in rapporto alla
specificità o all’evoluzione del servizio, nonché all’evoluzione tecnica maturata
nel corso del servizio medesimi.
L’Impresa è inoltre tenuta a conformarsi alle istruzioni che la Direzione del
servizio dovesse impartire, osservando anche le cautele necessarie per la
prevenzione degli infortuni, senza che questo comporti per l’Impresa stessa
esonero dalle proprie responsabilità.
L’Impresa si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi sia all’attività in
cui opera che al particolare servizio assunto e si impegna a predisporre di
conseguenza tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, che risultino
necessarie od opportune ai fini della prevenzione e della protezione sul lavoro.
L’Impresa dovrà predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo
prescritte dalla vigente legislazione in materia di adempimenti per la segnaletica
di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri, provvedendo agli
eventuali adeguamenti alle prescrizioni delle norme per le bretelle arancioni in
materiale fluorescente.
L’Impresa si obbliga ad osservare – e a fare osservare, ad eventuali
subappaltatori, tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e normativa tecnica che
– in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro – risultino
essere applicabili durante tutto il tempo di esecuzione del Contratto, con
particolare riferimento alle prescrizioni indicate nell’Art. 18.
L’Impresa è tenuta altresì ad osservare – ed a fare osservare ad eventuali
subappaltatori – tutte le cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia
impongono per ogni singolo lavoro.
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ART. 20 DESIGNAZIONE,
NOMINA
O
ELEZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
DEL
MEDICO
COMPETENTE
E
DEL
RAPPRESENTANTE
SINDACALE
L’Impresa dovrà avere designato, nominato o eletto all’interno della propria
struttura tutte le figure professionali, atte a coprire i ruoli e a svolgere i compiti
previsti o richiamati dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al
responsabile
del
servizio
di
prevenzione
e
protezione,
e,
nei casi
legislativamente previsti, al medico competente ed al rappresentante sindacale
per la sicurezza.
Al riguardo di tali designazioni, nomine od elezioni, l’Impresa dichiara di essersi
attenuta a requisiti, criteri e procedure di legge assumendo pertanto ogni
responsabilità in merito alla competenza, informazione e formazione delle
persone designate, nominate od elette.
ART. 21 ONERI CONNESSI ALL’APPALTO
Saranno a carico dell’Impresa gli oneri riguardanti:
1.
l’inoltro alle autorità competenti dei programmi di lavoro unendo, ove
richiesto, le planimetrie indicanti le aree da assoggettare al taglio della
vegetazione;
2.
le opere provvisorie quali cesate, ripari e simili;
3.
gli eventuali certificati richiesti dal Direttore del servizio;
4.
la segnaletica stradale e di cantiere;
5.
la sorveglianza e la guardiania del cantiere;
6.
la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione
del servizio;
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7.
l’allacciamento e la fornitura di energia elettrica per le attrezzature;
8.
ogni altro onere non specificamente assunto dalla Committente con il
Contratto ed indispensabile per dare il servizio finito a regola d’arte;
9.
l’impiego di tutti i mezzi d’opera per accedere con le attrezzature al luogo
di lavoro.
ART. 22 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell’eventuale differimento dei
termini contrattuali, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di
impossibilità per l’Impresa di esecuzione del servizio derivanti da causa non
imputabile all’Impresa e che essa non avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza.
Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente
articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.
L’insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, a cura
dell’Impresa alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal
loro verificarsi.
Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 30
(trenta) giorni, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti
dichiari all’altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.
Resta inoltre convenuto che eventi, come gli scioperi a carattere aziendale e le
avverse condizioni atmosferiche, non costituiranno cause di forza maggiore ai
fini del presente articolo.
In ogni caso in cui l’Impresa sia ritardata da un evento di forza maggiore, essa è
tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita
rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.
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ART. 23 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Per l’occupazione del suolo pubblico al fine di procedere al deposito dei
materiali, dei macchinari o delle attrezzature varie di cantiere nelle adiacenze dei
luoghi dove si svolge il servizio limitatamente all'estensione di suolo
strettamente necessario assegnato dall’Ufficio Comunale e alla durata del
servizio, nonché per l’esecuzione di allacci di qualunque opera o lavoro
dipendente dall’appalto, l’Impresa ha l'obbligo di provvedere a quanto
necessario per il rilascio delle licenze, al pagamento di tasse ed al versamento di
depositi. Per l’occupazione di suolo non comunale l’Impresa è obbligata al
rispetto dei regolamenti vigenti e dei diritti di terzi, ed è a suo carico il
pagamento dei corrispettivi connessi all’occupazione.
ART. 24 DIVIETO DI SOSPENSIONI E RALLENTAMENTI
Per nessun motivo, anche se in pendenza di eventuali controversie di qualsiasi
natura, l’Impresa potrà mai sospendere il servizio o comunque rallentarne il
ritmo.
ART. 25 VERBALE DI ULTIMAZIONE
Sopravvenuta l’ultimazione del servizio relativo al Contratto, il Direttore del
servizio procederà in contraddittorio con l’Impresa, in presenza di due testimoni
nel caso in cui l’Impresa convocata non sia presente, alle necessarie
constatazioni, verbalizzando, qualora sia il caso, la perfetta e completa
ultimazione e finitura del servizio.
Nel caso che il servizio non risultasse perfettamente e completamente finito ed
ultimato, si redigerà verbale di constatazione in contraddittorio con l’Impresa o
in presenza dei due testimoni e il servizio verrà dichiarato non ultimato e il
relativo stato finale non verrà redatto.
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L’Impresa resta comunque impegnata a fornire, a sua cura e spese, anche dopo
l’emissione del verbale di ultimazione del servizio e pena il protrarsi per sua
colpa dei termini di collaudo e fatte salve le eventuali rivalse della Committente,
tutti gli elementi, elaborati e certificazioni (relazioni, prove, esperimenti, ecc.)
anche ripetitivi e suppletivi che fossero ritenuti necessari, utili o opportuni.
Il verbale di ultimazione del servizio dovrà essere redatto, a cura del Direttore
del servizio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data effettiva di
ultimazione del servizio.
ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (EX ART. 1456 DEL
CODICE CIVILE) E RECESSO (EX ART. 1671 DEL CODICE CIVILE)
Recepito e qui richiamato in via analogica quanto previsto dagli Artt. 135 e 136
del D.Lgs. n. 163/2006, la Committente, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice
Civile, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate
inadempienze dell’Impresa agli obblighi contrattuali, e in particolare:
1. in caso di ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto ai termini previsti
all’Art. 5;
2. nei casi previsti dalla legge 22/03/1865 n. 2248;
3. in caso di subappalto non autorizzato;
4. in caso di mancata informativa alla Committente circa i nominativi dei
subfornitori o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l’Aggiudicatario si
avvalga;
5. in caso di violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e alla Legge n.
191/1974, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative
all’igiene e salute sul lavoro, constatata dalla Committente e non rimossa nel
termine di cinque giorni dalla notifica della constatazione;
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6. in caso di procedure concorsuali aperte nei confronti dell’Appaltatore
ovvero - in caso di ATI - della Mandataria;
7. in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell’Impresa tale da poter
pregiudicare la capacità di adempiere al contratto; costituiranno indice della
modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, ed in via alternativa tra loro:
il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al contratto in
essere tra aggiudicatario e committente ovvero relativo ad altri
contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in
ragione di distinti procedimenti di gara;
un indice di stabilità patrimoniale - grado di autonomia finanziaria,
mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per
un periodo superiore ad un semestre;
8. nei casi di cui all’art. 135 D. Lgs. n. 163/2006 da intendersi integralmente
richiamato.
La Committente avrà, inoltre e fermo restando quanto disposto dall’Art. 134 del
D.Lgs. 163/2006, qui richiamato in via analogica, piena e discrezionale facoltà
di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, ai sensi dell’Art. 1671 del
Codice Civile, ovvero di ritenerlo risolto di pieno diritto senza bisogno di
prefissione di termine, di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, in caso di
fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione
dell’Impresa. Analoga facoltà è riservata alla Committente nel caso di
inadempienza dell’Impresa all’obbligo di esecuzione del servizio nei modi e nei
tempi previsti dal Contratto, previa diffida ad adempiere con termine di 15
(quindici) giorni.
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La decisione della Committente in ordine al recesso o alla risoluzione del
Contratto sarà comunicata all’Impresa per raccomandata e la Committente avrà
il diritto di immettersi nel possesso del cantiere, previa descrizione di tutto
quanto, di proprietà o pertinenza dell’Impresa, sia contenuto nel cantiere e dello
stato del servizio. In seguito al recesso o alla risoluzione del Contratto, si farà
luogo al pagamento delle prestazioni eseguite in base ai prezzi contrattuali, con
esclusione di qualsiasi indennità.
Nel caso che la risoluzione sia motivata da inadempienza dell’Impresa, la
Committente verrà risarcita dall’Impresa medesima per tutti i conseguenti danni.
ART. 27 ONERI E RISCHI DELL’APPALTO – REMUNERATIVITÀ
DEI PREZZI
L’Impresa, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, dichiara di avere
accuratamente visitato i luoghi in cui il servizio dovrà essere eseguito, di aver
assunto tutte le informazioni ritenute utili, di aver proceduto a tutti i saggi e
ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte,
generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull’esecuzione
del servizio e sull’andamento dell’appalto, di essere a piena conoscenza della
portata e delle peculiari caratteristiche dell’appalto, delle difficoltà, delle
modalità e delle alee tutte di esecuzione, di aver bene esaminato e valutato
l’oggetto dell’appalto nonché esaminato gli altri documenti, e di aver tenuto
conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell’offerta.
ART. 28
OBBLIGHI
TRACCIABILITA’
DEI
DELL’APPALTATORE
FLUSSI
RELATIVI
FINANZIARI
E
ALLA
CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO
DEGLI STESSI
Pagina 29 di 32
Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto,
l’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n.
136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.
L’Appaltatore è tenuto altresì:
a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui
al comma 1, art. 3, Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo
di Gara (CIG) ……………………… e il seguente Codice Unico di
Progetto (CUP): E11C10000070009.
Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3 comma 8, Legge n. 136/2010
in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore è tenuto - a pena di nullità assoluta del Contratto - ad inserire e far
inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti
stipulati nell’ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
servizi di cui al comma 1 dell’art. 3 Legge n. 136/2010 un’apposita clausola con
la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.
L’Appaltatore,
il
Subappaltatore
o
il
Subcontraente
che
ha
notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
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finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la
Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
ove ha sede la Committente.
ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dalla interpretazione e/o dall’esecuzione del
Contratto, le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.
ART. 30 DOMICILIO DELL’IMPRESA
A tutti gli effetti del Contratto l’Impresa dichiara il proprio domicilio in
………….., Via ……………, con l’intesa che ove dovesse venire a mancare, lo
stesso si intenderà trasferito presso il Municipio di Milano.
ART. 31 CESSIONE DEL CREDITO
La Committente comunica la propria accettazione della cessione dei crediti
purché la medesima avvenga nell’ambito di applicazione dell’Art. 117 del
D.Lgs. n. 163/2006, e ove la stessa si rivelasse non sufficiente, ogni
interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del Codice Civile.
ART. 32 CLAUSOLE FINALI
Le Parti convengono a carico dell’Impresa tutte le spese di Contratto e gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Per quanto non
espressamente previsto dal Contratto, inoltre, le Parti si danno reciprocamente
atto di fare riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in
materia.
ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si danno
reciprocamente atto che tutti i dati personali dei quali verranno in possesso nel
corso dell’esecuzione del Contratto, ritenuti indispensabili in ragione
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dell’esecuzione dello stesso ed il cui conferimento deve ritenersi, pertanto,
obbligatorio, pena l’impossibilità dell’esecuzione medesima, saranno trattati
esclusivamente a fini contrattuali e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla
predetta normativa, in particolare agli Artt. 7 e seguenti in materia di diritti
dell’interessato.
Milano, lì ……………
LA COMMITTENTE
L’IMPRESA
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e seguenti del Codice Civile, l’Impresa
espressamente dichiara di conoscere ed approvare gli Artt. 3, 6, 7, 9, 14, 26, 27,
28, 29 del Contratto.
L’IMPRESA
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