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N. R.G. 28635/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Enrico Consolandi
dott. Alessandra dal Moro
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28635/2009 promossa da:
LIMONI SPA (C.F. 01980940835), con il patrocinio dell’avv. MONTIRONI PAOLO e dell’avv.
MARELLI FABIO (MRLFML63L11A182F) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO ;
LANZAVECCHIA GIULIANO (LNZGNL72T20F205G) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO ; ,
elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv.
MONTIRONI PAOLO
ATTORE/I
contro
PIOFRANCESCO BORGHETTI (C.F. BRGPRN56R16F257N), con il patrocinio dell’avv.
BUSATTA FEDERICO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121
MILANO presso il difensore avv. BUSATTA FEDERICO
GIANFILIPPO CUNEO (C.F. CNUGFL42H09I480J), con il patrocinio dell’avv. MARUFFI
FRANCESCO e dell’avv. ROBBIANO CARLOTTA VERONICA (RBBCLT78L51A182D) CORSO
VITTORIO EMANUELE, 1 20122 MILANO ; , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MARUFFI FRANCESCO
NAZZARENO BRANDONI (C.F. BRNNZR60B07F158V), con il patrocinio dell’avv. CARREA
ALESSANDRA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Viale Bianca Maria, 17 20122 MILANO
presso il difensore avv. CARREA ALESSANDRA
CONVENUTI
BRIDGEPOINT EUROPE III INVESTMENTS (C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. SCHILIRO'
FABIO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO
presso il difensore avv. SCHILIRO' FABIO
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ANGELO ROCCO BONISSONI (C.F. BNSNLR59D13A940S) rappresentato e difeso dall’avv.
DOLMETTA ALDO ANGELO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI,
15 20121 MILANO presso il difensore avv. DOLMETTA ALDO ANGELO
VALERIE TEXIER (C.F. TYXRVLR66E68Z110) rappresentato e difeso dall’avv. DOLMETTA
ALDO ANGELO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121
MILANO presso il difensore avv. DOLMETTA ALDO ANGELO
CESARE ANTONIO PIETRO ZETTI (C.F. ZTTCRN67D05F205O) rappresentato e difeso
dall’avv. DOLMETTA ALDO ANGELO e dell’avv.
elettivamente domiciliato in VIA
FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso il difensore avv. DOLMETTA ALDO ANGELO
GUIDO BURLINI (C.F. BRLGDU69L18L407J) rappresentato e difeso dall’avv. SALOMONE
MARCO BENITO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121
MILANO presso il difensore avv. SALOMONE MARCO BENITO
CHARTIS EUROPE SA (C.F. 13126280158) rappresentato e difeso dall’avv. MONTI
FRANCESCO (FRANCO) e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135
MILANO presso il difensore avv. MONTI FRANCESCO (FRANCO)
GUIDO BELLI (C.F. BLLGDU62L04F205X) rappresentato e difeso dall’avv. MACCHI CORRADO
e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA PAGANO, 41 20145 MILANO presso il difensore avv.
MACCHI CORRADO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Il convenuto Brandoni e il terzo chiamato Belli non hanno precisato le rispettive domande in sede di ud
di PC e per entrambi si ritiene di dover fare riferimento alle difese svolte in sede di memoria di
costituzione;
tutte la altre parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice LIMONI spa ha proposto, nelle forme di cui al
dlgs 5/03, azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori Borghetti, Cuneo e
Brandoni in relazione ad una pluralità di condotte di asserita mala gestio agli stessi in tesi attribuibili
negli anni 2004-2008 (ma soprattutto successivamente al giugno 2006).
L'iniziativa si colloca nel contesto del trasferimento della partecipazione di controllo della società da un
precedente gruppo di soci (socio di riferimento l'odierno convenuto Borghetti) al fondo
BRIDGEPOINT con closing 28.6.06 (peraltro con una persistente partecipazione indiretta degli odierni
convenuti Borghetti e Cuneo attraverso una società formalmente terza, detentrice del 30% del capitale
sociale), trasferimento in particolare realizzato attraverso costituzione di una newco (SAN CARLO
spa) poi incorporata in LIMONI, secondo tipico meccanismo di leveraged buy out. Gli specifici
addebiti proposti risultano espressamente riferiti a condotte in tesi poste in essere dagli odierni
convenuti nei rispettivi periodi di assunzione di incarichi amministrativi: Borghetti AD e Pres del CdA
dall'8.6.04 all'estate 2008; Cuneo amministratore privo di deleghe dall'8.6.04 al 25.7.06; Brandoni
amministratore dal 25.7.06 (dal 12.12.06 con deleghe nell'area "Amministrazione, Finanza e Controllo)
al 22.9.08 (oltre che Direttore Finanziario della società secondo incarico rivestito già in precedenza). In
estrema sintesi detti addebiti concernono essenzialmente iniziative gestorie in tesi indebitamente
assunte in posizione di conflitto di interessi in favore di una pluralità di soggetti terzi asseritamente
riferibili, direttamente o indirettamente, ai medesimi odierni convenuti Borghetti e/o Cuneo - con
risultati gravemente negativi per la LIMONI in gran parte (asseritamente) occultati attraverso enorme
rigonfiamento del magazzino.
Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio respingendo come infondate nel merito le
pretese di controparte.
In via preliminare:
a) i convenuti Borghetti e Cuneo hanno sollevato eccezione di estinzione del giudizio per asserita
tardività nella proposizione dell'istanza di fissazione d'udienza, alla luce dell'art. 7 comma 3° dlgs 5/03:
b) il (solo) convenuto Brandoni ha sollevato eccezione di mutamento del rito ex art. 16 comma 6° dlgs
5/03 in conseguenza della contestuale chiamata in causa di CHARTIS EUROPE, ai sensi dunque
dell'art. 40 comma 3° cpc;
c) tutti i convenuti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano.
d) i convenuti Borghetti e Cuneo hanno chiesto comunque di avvalersi di ampia "liberatoria" garantita
in loro favore dalla acquirente SAN CARLO (come da missive espressamente ricevute) a conclusione
di articolata due diligence (con obbligo poi trasferito in capo alla stessa LIMONI a seguito di
successive fusioni) in relazione alla complessiva gestione sociale precedente il closing 6/06 (dunque
con riferimento a tutte le condotte contestate al Cuneo e ad una parte, invero contenuta, di quelle
contestate al Borghetti) - sollevando al riguardo eccezione di "carenza di interesse ad agire" da parte
dell'attrice LIMONI;
In via subordinata, il convenuto Borghetti: in relazione ancora alla sopra menzionata "liberatoria" ha
proposto domanda riconvenzionale di manleva nei confronti sia della stessa LIMONI che del fondo
BRIDGEPOINT, allo scopo espressamente chiamato in causa (sulla scorta in questo caso di distinta
garanzia formalmente assunta dal fondo in sede di contratto di compravendita in ordine al puntuale
adempimento degli impegni della diretta acquirente SAN CARLO); in relazione alle denunciate
irregolarità nelle registrazioni di magazzino ha altresì chiamato in causa il dott. Guido Burlini
(dirigente della LIMONI) quale soggetto in tesi direttamente responsabile dei fatti e dei conseguenti
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danni, proponendo nei confronti dello stesso domanda di integrale manleva in ipotesi di propria
condanna in favore dell'attore e in via di ulteriore subordine l'accertamento di una responsabilità
solidale dello stesso ex art 2055 cc .
Sotto diverso profilo il medesimo Borghetti ha chiamato in causa la già menzionata BRIDGEPOINT
anche con ulteriore ed autonoma domanda "di indennizzo" in relazione ad impegni da questa assunti in
sede di compravendita delle azioni LIMONI, in primo luogo con separato "accordo" (formalmente
assunto da BRIDGEPOINT CAPITAL LIMITED, con successivo subentro di BRIDGEPOINT
EUROPE INVESTMENTS III Sarl) e poi col medesimo contratto di compravendita, di garanzia
dell''adempimento delle obbligazioni dell'acquirente in relazione al mantenimento della posizione dello
stesso Borghetti all'interno della Limoni.
Il convenuto Brandoni ha chiamato in causa i coamministratori Belli, Texier, Zetti e Bonissoni per
l'accertamento di eventuale corresponsabilità solidale degli stessi nei fatti di causa.
Tutti e tre i convenuti hanno chiamato in causa la società di assicurazione AIG EUROPE SA (oggi
CHARTIS EUROPE SA).
Sia l'attrice che i terzi chiamati hanno respinto le contestazioni proposte dai convenuti.
In particolare, in via preliminare:
e) il terzo chiamato Belli ha denunciato un caso di mera omonimia in relazione alla notifica ricevuta in
relazione al presente giudizio;
g) i terzi chiamati Texier, Zetti e Bonissoni hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano ad
esaminare le domande proposte nei loro confronti a fronte di espressa previsione nello statuto di
LIMONI di clausola compromissoria relativa alle "controversie tra amministratori";
h) BRIDGEPOINT ha eccepito, in ordine alle domande riconvenzionali di Borghetti, l'improponibilità
in questa sede di ogni diritto derivante dal "contratto di compravendita" della partecipazione LIMONI,
sotto il profilo innanzitutto del difetto di legittimazione attiva di Borghetti nonchè di una propria
legittimazione passiva in ragione della rivendicata estraneità alla stipula del contratto in parola; sotto il
profilo inoltre della espressa previsione, nel contratto invocato, di clausola compromissoria.
A seguito di udienza di comparizione delle parti innanzi al Collegio ex art. 16 dlgs 5/03 il Tribunale
con ord 4.7.12 ha respinto l'eccezione di estinzione del giudizio sub b) ritenuta logicamente preliminare
ad ogni altra ed accolto invece l'eccezione di mutamento del rito sub a), rimettendo gli atti al g. i. per la
celebrazione dell'udienza di trattazione.
Alla conseguente udienza 30.10.12 i convenuti Borghetti e Cuneo hanno avanzato espressa richiesta di
immediata remissione della causa al Collegio per la decisione delle numerose questioni preliminari
sollevate, richiesta su cui le altre parti si sono rimesse alle valutazioni del g.i. In accoglimento di tale
richiesta il g.i. ha fissato udienza di PC per il giorno 6.11.12, rimettendo quindi la causa al Collegio ex
art. 187 cpc.
Esaminate dunque le diverse questioni di carattere preliminare sollevate in causa ed ancora pendenti,
il Collegio osserva quanto segue:
c) sulla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Milano
L'eccezione non merita accoglimento.
Come bene evidenziato da parte attrice (v. riassuntivamente pagg 9-13 della "seconda memoria
conclusionale" 26.11.12), devono anzitutto reputarsi inammissibili le eccezioni sollevate dai convenuti
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Brandoni e Borghetti per non essere state proposte in riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti
dagli artt 18, 19 e 20 cpc.
Invero il convenuto Brandoni si è limitato a contestare l'applicabilità del foro convenzionale relativo
alla sede legale della società attrice, senza proporre alcuna deduzione in relazione agli ulteriori fori
concorrenti ex artt 18-20 cpc. Il convenuto Borghetti, nel contestare in sede di costituzione
l'applicabilità del foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cpc, si è limitato a fare riferimento alla
mancata "residenza" in Milano di ciascuno dei tre convenuti, senza invece nulla dedurre in ordine al
"domicilio" degli stessi, come pure deve reputarsi necessario ai fini della completezza della
contestazione secondo il puntuale orientamento espresso dal giudice di legittimità trattandosi di
"criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza" (v esattamente in termini Cass
24277/07; nel medesimo senso Cass 21253/11 ha ritenuto incompleta l'eccezione di incompetenza
territoriale derogabile sollevata da persona giuridica ex art. 19 cpc formulata in riferimento alla sola
sede legale della società e non anche ad eventuale sede secondaria o stabilimento con rappresentante
autorizzato a stare in giudizio").
Ogni questione al riguardo (in particolare in ordine alle deduzioni svolte dalla difesa Borghetti) pare
nella specie in ogni caso superata all'esito del compiuto esame della posizione Cuneo. Per questa parte
infatti il Collegio ritiene di dover pienamente condividere le considerazioni svolte dalla difesa di parte
attrice (v in particolare pagg 7 e 8 della "seconda memoria conclusionale" cit.) in ordine alla
individuazione in Milano del domicilio effettivo del convenuto - in relazione a tutti quanti gli ulteriori
profili esaminati si ritengono invece piuttosto fondate le specifiche deduzioni di controparte di cui pagg
37-43 della memoria conclusionale 26.11.12, su cui pare comunque superfluo soffermarsi a fronte della
assorbente rilevanza del criterio relativo al "domicilio" della parte.
Invero sul punto il convenuto Cuneo si è limitato in realtà a rivendicare la propria scelta di trasferire
(nel 1992) la propria residenza in Finale Ligure, luogo di residenza pure del figlio Filippo, invocando
così la conseguente presunzione legale di coincidenza tra luogo di residenza e di domicilio. Come
tuttavia ampiamente sottolineato in giurisprudenza, quella così invocata è da reputarsi una mera
"presunzione semplice", come tale suscettibile di prova contraria (Cass 24422/06), e nella specie parte
attrice ha effettivamente proposto (qui si ritiene) elementi idonei a contrastare la menzionata
presunzione attraverso la produzione delle visure camerali delle società CUNEO ASSOCIATI spa (di
cui l'odierno convenuto risulta socio al 95%, Presidente del CdA e AD) e ADVISOR srl (controllata
totalitariamente dalla CUNEO ASSOCIATI, in cui il Cuneo riveste la carica di AU) - società attraverso
cui pacificamente si svolge la principale attività d'affari del convenuto - evidenziando in particolare
come in relazione ad entrambe le società in parola il convenuto abbia espressamente eletto proprio in
Milano il proprio domicilio.
Non paiono al riguardo conferenti le contrarie deduzioni proposte al riguardo dal convenuto, che in via
generale contesta la rilevanza del riferimento alla sede legale di società quale criterio di per sè
inidoneo ad offrire alcuna garanzia di certezza, ad esempio in ipotesi di partecipazione ovvero di
assunzioni di incarichi in più società (come si verificherebbe appunto nel caso di specie, in relazione ad
incarichi documentati nella distinta E-MOTION con sede in Rivoli) e comunque suscettibile di
modificazione in conseguenza di eventuali mutate determinazioni assembleari. Tali rilievi paiono in
verità non pertinenti rispetto alla puntuali deduzioni dell'attore, specificamente incentrate sull'asserito
fatto storico della centralità della CUNEO ASSOCIATI nella attività d'affari del convenuto nonchè
della scelta deliberata del convenuto di eleggere a fini sociali proprio in Milano il proprio domicilio
(mentre nulla è dato sapere invece delle scelte effettuate in E-MOTION, atteso che al riguardo la parte
si è limitata a produrre un verbale assembleare da cui è dato apprendere unicamente l'ubicazione in
Rivoli della sede legale della società e non anche l'indicazione del domicilio eletto dal Cuneo). In
particolare si sottolinea qui l'irrilevanza della (dedotta) astratta possibilità di una modifica nel tempo
della sede legale di una società, atteso che una tale astratta possibilità concerne anche mutamenti di
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residenza o domicilio; l'irrilevanza altresì della indicazione della sede legale di singole società: ciò che
rileva piuttosto è che parte attrice ha dedotto la centralità della CUNEO ASSOCIATI nella attività
d'affari del convenuto e che il convenuto non abbia in alcun modo contestato tale affermazione (e tale
rilievo pare sufficiente ad escludere ogni rilevanza al dato della distinta sede legale della E-MOTION);
l'effettiva presenza in Milano della sede legale della CUNEO all'epoca che qui rileva; la mancanza di
ogni contestazione specifica circa una eventuale differenza, in fatto e non già quale mera eventualità
astratta, tra sede legale e sede effettiva della menzionata CUNEO; il dato infine della scelta espressa
del convenuto di indicare espressamente proprio in Milano il proprio domicilio (e in relazione alla
società ADVISOR ad indirizzo diverso da quello sociale, così da far escludere anche l'ipotesi di una
designazione meramente convenzionale).
Alla luce di tali rilievi il Collegio ritiene pertanto che il convenuto Cuneo non abbia adeguatamente
ottemperato all'onere processuale (certamente gravante su lui stesso) di provare il fondamento della
propria "eccezione" di incompetenza territoriale.
Il conseguente radicamento della competenza a conoscere del presente giudizio nei confronti del
convenuto Cuneo in ragione del foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cpc risulta altresì idoneo
ad attrarre in ogni caso innanzi a questo Tribunale la cognizione delle posizioni Brandoni e Borghetti ai
sensi dell'art. 33 cpc.
d) carenza di interesse ad agire dell'attrice LIMONI
Sotto il profilo in questione i convenuti Cuneo e Borghetti intendono far valere la lettera di espresso
scarico di responsabilità ed impegno a non intraprendere e non far intraprendere da parte della società
interessata azione di responsabilità nei propri confronti ("in relazione all'attività di amministratore
svolta fino al 28.6.08") inviata dall'originaria acquirente SAN CARLO a ciascuno di essi, in
adempimento di correlativo impegno assunto dalla menzionata SAN CARLO in sede di sottoscrizione
del contratto di compravendita della totalità delle quote LIMONI, ciò a fronte della successiva fusione
SAN CARLO-LIMONI.
Facendo riferimento allo schema di sintesi delle contestazioni proposte dall'attore alle pagg. 30-32
dell'atto di citazione, vengono qui in rilievo le contestazioni relative alle seguenti operazioni:
LA GATTA e SOPECO sub 3; VAPRO sub 4; pagamenti a SCHROEDER CONSULTING (fino al
28.6.06) sub 7; SALEDO sub 10; costi di costruzione GFR IMMOBILIARE sub 12; canoni di
locazione (fino al 28.6.06) GFR sub 12; oneri finanziari sostenuti per il pagamento di indebiti anticipi
(effettuati fino al 28.6.06) a fornitori direzionali sub 13; emolumenti amministratori (fino al 28.6.06)
sub 16; imposte non dovute (relativamente agli esercizi 2004 e 2005) sub 17; spese ingiustificate (fino
al 28.6.06) sub 19;
spese per consulenti ed avvocati (limitatamente alle esigenze insorte per
l'accertamento dei fatti fino al 28.6.06) sub 20
- al riguardo, a sciogliere ogni possibile dubbio interpretativo, pare il caso di sottolineare che: in
relazione ai pagamenti SALEDO l'ultimo bonifico documentato risulta in data 16.6.06; in relazione agli
addebiti sub 7 e 12 pare corretto fare riferimento, ai presenti fini, al momento della concrea esecuzione
dei singoli pagamenti in tesi indebiti e non già al precedente momento di assunzione dei relativi
obblighi contrattuali giacchè (secondo valutazione di carattere meramente preliminare, come tale da
condurre sulla scorta della prospettazione di parte attrice) sarebbe stato comunque dovere degli
amministratori bloccare i pagamenti de quo impugnando i relativi contratti; in relazione all'addebito
sub 13 (oneri passivi relativi alle anticipazioni in favore dei cd "fornitori direzionali") pare d'altro canto
logicamente corretto fare esclusivo riferimento non già alla data di maturazione dei relativi interessi ma
invece al precedente momento di esecuzione delle (contestate) anticipazioni per cui è risultato
necessario il ricorso al credito bancario, giacchè da quel momento (a differenza che nella ipotesi
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precedente) non sarebbe stato possibile per gli amministratori in carica porre in essere alcuna condotta
per evitare il maturare degli interessi passivi, nella specie nei confronti di terzi estranei alle manovre
illecite ipotizzate; in relazione a tutte quante le ulteriori contestazioni non sembrano invece proponibili
seri dubbi in ordine all'ambito di astratta applicabilità dell'impegno in oggetto.
Sul punto parte attrice (in estrema sintesi) oppone che: (i) gli impegni menzionati "attengono al più ad
aspetti di carattere contrattuale, che dunque non possono minimamente inficiare l'esercizio dell'azione
di responsabilità sociale che è di esclusiva competenza della società LIMONI"; (ii) detti impegni si
risolverebbero d'altro canto in una mera "clausola di stile", come tale priva di efficacia vincolante; (iii)
in ogni caso il relativo atto di assunzione del menzionato impegno dovrebbe reputarsi "totalmente nullo
ed inefficace" quale "rinuncia" decisa al di fuori della procedura vincolante di cui all'art. 2393 ult.
comma cc., peraltro (iv) in via asseritamente preventiva rispetto al maturare del pregiudizio cagionato
dalle condotte qui in contestazione.
A parere del collegio l'eccezione dei convenuti è da reputarsi fondata.
Invero:
(i) si deve innanzitutto rilevare l'errore di prospettiva in cui incorre parte attrice nella impostazione
stessa delle proprie argomentazioni: l'eccezione proposta dai convenuti non pretende affatto di
"inficiare l'esercizio dell'azione di responsabilità sociale di esclusiva competenza della società", quale
formalmente deliberata dall'assemblea dei soci e come tale di per sè assolutamente legittima, ma
appare volta piuttosto a porre in discussione l'utilità concreta che LIMONI potrebbe trarre in giudizio
dalla relativa azione (interesse ad agire) dal momento che, nelle condizioni date (preesistente lettera di
impegno), la menzionata delibera è valsa ad investire il legale rappresentante della società del mandato
a porre in essere una condotta (il concreto esercizio dell'azione) indiscutibilmente atta ad integrare la
violazione di una specifico impegno contrattuale (quello fissato con le menzionate missive liberatorie,
assunto in proprio dall'odierna LIMONI a seguito di fusione), con l'insorgere a questo punto di una
correlativa obbligazione risarcitoria ovviamente estesa a tutti quanti i benefici di carattere economico
che la società potrebbe in tesi sperare di conseguire dall'accoglimento delle proprie domande;
ii) è d'altro canto certamente da escludere che nel caso di specie il rilascio di liberatoria possa
intendersi come "mera clausola di stile", atteso che si discute in questo caso dell'invio di una articolata
missiva avente esclusivamente ad oggetto proprio il menzionato "scarico di responsabilità" e
correlativo impegno a non intraprendere o far intraprendere azione di responsabilità, per di più in
puntuale adempimento di una specifica clausola del contratto di cessione;
iii) più in generale, alla luce della chiara distinzione di piani evidenziata sub i), emerge con chiarezza
l'infondatezza della pretesa di parte attrice di superare specifici e preesistenti vincoli "esterni" di natura
contrattuale in nome della peculiare procedura di cui all'art. 2393 cc:
/ ai sensi del menzionato disposto normativo esulerebbe certamente dai poteri (legali e statutari) del
legale rappresentante di una società il rilascio di "liberatoria" in mancanza di una previa delibera
assembleare e sarebbe certamente da reputarsi invalida una delibera che non facesse espresso
riferimento "a specifici e concreti episodi di amministrazione" (come correttamente evidenziato
dall'attore), ma in entrambi i casi in tale prospettiva vengono propriamente in rilievo vizi genetici del
relativo atto e proprio e soltanto per tale motivo appare concepibile una sanzione di nullità quale quella
invocata dalla parte nel presente giudizio;
/ per contro nessun vincolo pare configurabile, e dunque nessun vizio può essere logicamente
prospettato (nè risulta in concreto prospettato), in relazione ad una libera contrattazione intercorsa in
sede di compravendita della partecipazione: è proprio per tale motivo che appare inevitabilmente
incongruo il richiamo ad una pretesa "nullità" dell'atto di rilascio di liberatoria; nella specie occorre in
realtà prendere atto che, per questa parte, la pretesa dell'attore si risolve nella (implicita) invocazione di
una sorta di "nullità successiva" dell' impegno in questione "a seguito e in conseguenza" della fusione
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secondo una prospettiva che appare priva di qualunque specifico riferimento normativo (a fronte della
generale formulazione di cui all'art. 2504 bis cc) ed anzi palesemente contraria ai generali principi del
diritto delle obbligazioni, dal momento che varrebbe ad attribuire al debitore, attraverso determinazioni
unilaterali in tema di fusione, il diritto potestativo di liberarsi da impegni negoziali assunti nei
confronti dei terzi - rilievo tanto più stringente nella vicenda de quo giacchè si versa in ipotesi di
obbligazione espressamente assunta per l'acquisizione del controllo (presto divenuto) totalitario della
LIMONI nell'ambito di una operazione di leveraged buy out che vedeva come assolutamente necessaria
la successiva fusione;
iv) appare infine del tutto generica la prospettazione del carattere asseritamente "preventivo" (come tale
"invalido") della liberatoria concessa, comunque non pertinente rispetto alla chiara formulazione
dell'impegno espressamente assunto "in relazione alla attività di amministratore svolta fino al 30.6.08":
/ "generica" giacchè tocca evidentemente a chi agisce in giudizio l'onere di individuare sia la condotta
asseritamente riprovevole addebitata alla controparte sia le specifiche conseguenze dannose in tesi
subite, eventualmente a distanza di tempo dalla condotta in contestazione, laddove in sede di replica
all'eccezione avversaria l'attrice si limita ad invocare una astratta possibilità che le condotte poste in
essere dagli amministratori prima della data del 30.6.08 possano avere cagionato danni in epoca
successiva senza specificare in alcun modo tale ipotetica prospettazione; tale assunto pare d'altro canto
scarsamente compatibile con la natura delle contestazioni concretamente proposte in causa,
essenzialmente riferite ad atti di gestione in asserito conflitto di interessi in tesi idonei a comportare una
immediata diminuzione patrimoniale in danno alla società - sotto tale profilo va in particolare senzaltro
esclusa la pretesa, pure prospettata dall'attore, di indicare come momento di perfezionamento della
fattispecie cagionativa dei danni lamentati quello, ovviamente successivo, della ricapitalizzazione della
società, che attiene se mai ai riflessi di un danno preesistente (già pienamente maturato in capo alla
società) sulla posizione patrimoniale dei singoli soci chiamati alla ricapitalizzazione;
/ in astratto i menzionati rilievi di parte attrice potrebbero invero valere esclusivamente per quanto
attiene la contestazione sub 13 relativa agli oneri finanziari (eventualmente) maturati in data successiva
al 28.6.06 in conseguenza di anticipi (asseritamente indebiti) concessi in precedenza, ma per questa
parte i rilievi di merito dell'attore devono reputarsi "non pertinenti" rispetto al tenore effettivo della
"liberatoria" concordata tra le parti e liberamente assunta dalla acquirente SAN CARLO con specifico
riferimento alla "condotta" tenuta ("attività di amministratore svolta").
L'accoglimento dell'eccezione in parola vale a limitare le domande proposte dall'attore nei confronti del
convenuto Borghetti alle sole "condotte" poste in essere in data successiva a quella del 28.6.08, a
rigettare integralmente le domande proposte nei confronti del convenuto Cuneo.
Da tale determinazione consegue anche il venir meno delle domande subordinate di manleva proposte
sotto il relativo profilo dai convenuti Cuneo e Borghetti nei confronti di CHARTIS EUROPE, dal
convenuto Borghetti nei confronti della stessa LIMONI e BRIDGEPOINT .
Non pare dubbio che, per questa parte, debbano essere poste a carico dell'attrice LIMONI, che ha dato
avvio al giudizio, le spese di lite sostenute sia dai convenuti che dai terzi chiamati: per l'intero nei
confronti del convenuto Cuneo che vede a questo punto interamente definito in questa fase di giudizio
il rapporto processuale instaurato nei propri confronti; naturalmente solo pro quota, in relazione alle
domande decise, per quanto attiene le altre parti menzionate; in particolare con riferimento alla
posizione BRIDGEPOINT si deve ancora sottolineare come qui si faccia riferimento unicamente alla
domanda subordinata di manleva, mentre si discuterà successivamente della domanda autonoma di
indennizzo proposta ancora dal convenuto Borghetti e delle relative spese di lite, a parere del Collegio
da reputarsi rilevanti per i due terzi dell'intero.
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e) Posizione Belli
Nella specie si deve prendere semplicemente atto di un palese caso di omonimia.
Il convenuto Brandoni ha inteso chiamare in giudizio quale terzo il signor Guido Belli già membro del
CdA di LIMONI ma la relativa notifica risulta inviata (in data 29.9.09) all'omonimo Guido Belli
cardiologo. A seguito di immediata contestazione dell'errore, la difesa Brandoni ha prontamente
notificato (in data 12.11.09) dichiarazione incondizionata di rinuncia agli atti e alla domanda, in data
antecedente la costituzione in giudizio del Belli.
Detta notifica è stata tuttavia inviata al solo diretto interessato (Belli) e non anche alle altre parti, così
che l'attore LIMONI e il convenuto Cuneo si preoccupavano entrambi (correttamente, ex art. 13 dlgs
5/03) di notificare le rispettive istanze di fissazione di udienza anche nei confronti del menzionato
Belli e proprio a seguito della ricezione di tali atti il "chiamato" Belli si è costituito in giudizio,
chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti e ribadendo quindi tali richieste in
sede di memoria conclusionale ex art. 12 comma 3 dlgs 5/03 con contestuale richiesta di condanna del
chiamante Brandoni alla rifusione delle spese di lite sostenute per la propria costituzione, sul
presupposto che detto intervento in causa sarebbe stato reso necessario dal tenore delle istanze di
fissazione di udienza proposte dall'attore LIMONI e dal convenuto Cuneo ignari della già intervenuta
dichiarazione di rinuncia proposta dal Brandoni.
Al riguardo si deve tuttavia osservare che le istanze di fissazione di udienza menzionate non
contengono in realtà nessuna domanda nei confronti del Belli, giacchè l'attore si limita nella specie a
ribadire le richieste di condanna già avanzate, nei confronti dei soli convenuti originari; il convenuto
Cuneo d'altro canto, in via subordinata, propone domanda di accertamento solidale unicamente nei
confronti degli altri convenuti e non anche dei terzi chiamati, per cui pare da escludere che la
costituzione in giudizio del signor Belli possa effettivamente essersi resa necessaria in ragione della
chiamata proposta dalla (erronea ma prontamente rinunciata) domanda proposta dal Brandoni.
Alla luce di tali rilievi, fermo restando l'effetto estintivo del rapporto processuale relativo alla originaria
domanda di manleva proposta nei confronti del Belli a seguito di dichiarazione di rinuncia "agli atti e
alla domanda" da parte del chiamante, il Collegio ritiene altresì di dover senzaltro rigettare la domanda
di condanna del convenuto Brandoni alla rifusione delle spese di lite sostenute dal "chiamato" Belli nel
presente giudizio, venendo in questione spese interamente successive alla notificazione di rituale atto
di rinuncia e non altrimenti giustificate.
Agli atti non risultano d'altro canto difese svolte dal convenuto Brandoni per opporsi alla menzionata
richiesta di condanna (qui ritenuta ingiustificata) formulata dalla difesa Belli, per cui deve reputarsi che
non sussista per questa parte materia per una eventuale pronuncia in tema di spese di lite.
g) Posizioni Texier, Zetti e Bonissoni
I tre membri del CdA, come sopra evidenziato, hanno ritualmente sollevato in sede di costituzione in
giudizio eccezione di arbitrato in relazione alla chiamata in manleva proposta nei loro confronti dal
convenuto Brandoni, ai sensi dell'art. 35.5 della statuto Limoni (prodotto in atti) espressamente riferito
a "qualsiasi controversia proposta tra amministratori...". Il chiamante Brandoni nulla ha opposto
rispetto a tale eccezione che qui deve dunque reputarsi senzaltro fondata alla luce della documentazione
in atti e delle deduzioni concretamente svolte dalle parti.
Va dunque senzaltro accolta l'eccezione di arbitrato proposta dai terzi chiamati, con contestuale
condanna del chiamante Brandoni alla integrale rifusione delle spese di lite.
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h) pozione BRIDGEPOINT (in relazione alla domanda principale di "indennizzo")
Come sopra evidenziato, la domanda trae fondamento da impegni di garanzia espressamente assunti da
BRIDGEPOINT (per l'esattezza: inizialmente da BRIDGEPOINT CAPITAL LIMITED, con
successivo subentro della odierna terza chiamata BRIDGEPOINT EUROPE INVESTMENTS III Sarl)
in sede di stipula di "ACCORDO AD" direttamente tra le parti (produzioni 8-11 del chiamante
Borghetti) noinchè di sottoscrizione del contratto di compravendita della partecipazione LIMONI in
favore della newco SAN CARLO (prod. 12 del chiamante Borghetti).
Per questa parte il Collegio ritiene senzaltro assorbente l'eccezione di incompetenza del Tribunale
Ordinario proposta dalla chiamata BRIDGEPOINT a fronte di inequivoca clausola arbitrale prevista in
entrambi i documenti negoziali in parola, clausola puntualmente ed immediatamente invocata dalla
parte interessata.
A fronte della richiamata eccezione il chiamante pretende di giustificare l'iniziativa assunta sul
presupposto della estraneità del fondo all'accordo compromissorio previsto al contratto di
compravendita: "l'art 15 fa riferimento alle sole controversie relative al contratto, così come definito
all'art. 1.3 ...secondo cui il medesimo consiste nell'accordo sottoscritto dall'acquirente e dai venditori ...
acquirente è SAN CARLO... BRIDGEPOINT ha firmato il contratto solo per quanto di ragione, ossia
al mero fine di rilasciare la garanzia di cui all'art. 13.1 cui evidentemente non si inteso estendere la
clausola arbitrale".
Al riguardo il Collegio deve innanzitutto sottolineare come il chiamante semplicemente ometta ogni
replica per quanto attiene la procedibilità in questa sede degli impegni previsti dall'ACCORDO, pure
distintamente azionati in sede di chiamata: per questa parte, trattandosi di accordi direttamente ed
esclusivamente sottoscritti da Borghetti e dal fondo con espressa previsione di clausola arbitrale, non
può dunque dubitarsi che la domanda proposta dal chiamante non possa essere legittimamente
esaminata in questa sede. Ma a questo punto si deve altresì sottolineare come gli impegni previsti
dall'ACCORDO risultino in realtà puntualmente corrispondenti a quelli poi fissati col successivo
"contratto" cui ancora il chiamante pretende di fare riferimento e in tal senso, a parere del Collegio,
l'espressa previsione di clausola arbitrale (anche) nell'ACCORDO ad esso sotteso deve reputarsi
significativo elemento di riferimento anche per la più corretta interpretazione della volontà delle parti
trasfusa nel testo negoziale di cui al contratto di compravendita. In realtà già la sola lettura del relativo
testo non pare peraltro consentire margine di dubbio all'interprete di buona fede: in questo caso la
garanzia rilasciata dal fondo (quale reale protagonista dell'intera vicenda di acquisto) costituisce in tutta
evidenza elemento essenziale del contratto stipulato (proprio per questo motivo "preceduto" dalla
stipula dell'ACCORDO prima citato) e tale peculiare carattere risulta anche sistematicamente
confermato dalla peculiare collocazione delle diverse clausole all'interno del testo contrattuale, in cui
l'impegno di garanzia assunto da BRIDGEPOINT (art 13) viene a "sancire" le diverse pattuizioni
contrattuali mentre la successiva clausola arbitrale (art 15) viene a chiudere l'intero accordo,
esattamente come già previsto nel precedente ACCORDO AD (ed è proprio per tali motivi che devono
reputarsi semplicemente non pertinenti i precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte, invece
riferibili alla stipula di distinto contratto di fideiussione).
Alla luce di tali rilievi il Collegio ritiene dunque le difese svolte dal chiamante Borghetti sotto il profilo
in esame manifestamente infondate, frutto di lettura deliberatamente capziosa e strumentale del testo
negoziale. Pertanto va senzaltro accolta l'eccezione di incompetenza proposta dalla terza chiamata, con
contestuale condanna del chiamante Borghetti alla rifusione delle spese di lite - in una misura
equitativamente commisurata ai due terzi dell'intero, tenuto conto dei rilievi precedentemente proposti
sub d) in ordine alle conseguenze dell'intervenuto rigetto della domanda di parte attrice per i fatti
precedenti il 28.6.06 sulle domande subordinate di manleva proposte dal convenuto, come determinata
in dispositivo.
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Per quanto attiene alla condanna alle spese di lite, alla luce dell'orientamento ormai emerso in sede
giurisprudenziale e tenuto conto dell'intervenuto completamento dell'attività difensiva solo con le
memorie depositate nel dicembre 2012, è appena il caso di sottolineare l'esigenza di fare riferimento ai
criteri previsti dalla riforma 2012. Nella specie in relazione alle posizioni Cuneo e Borghetti si ritiene
di dover senzaltro tenere conto della notevole complessità delle vicende processuali in oggetto ed
obiettiva onerosità dei relativi impegni di difesa (tenendo conto altresì della integrale definizione della
posizione Cuneo) ma anche della soccombenza di entrambi i convenuti in relazione alle eccezioni
processuali di estinzione del giudizio ed incompetenza territoriale che hanno richiesto amplissimo
dispendio di attività processuale. anche nei loro confronti si ritiene pertanto dsi dover snzaltro rimanere
all'interno dei limiti di cui alla tabella A di cui art. 11 del regolamento ministeriale.
In relazione agli ulteriori rapporti processuali dedotti in causa (domande proposte da parte attrice nei
confronti dei convenuti Borghetti e Brandoni, chiamata in causa dei terzi CHARTIS EUROPE e Guido
Burlini) si deve invece disporre la rimessione degli atti innanzi al g.i. per l'ulteriore corso, ai fini
dell'assegnazione dei termini ex art. 183 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale
pronunciando ex art 279 n 5 cpc,
° rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dai convenuti Brandoni, Borghetti e Cuneo;
° rigetta per i motivi indicati in motivazione sub d) tutte le domande proposte dall'attrice LIMONI nei
confronti del convenuto Cuneo nonchè le domande proposte nei confronti del convenuto Borghetti
limitatamente alle condotte allo stesso contestate fino alla data del 28.6.06;
° dichiara l'estinzione del rapporto processuale tra il convenuto Brandoni e il terzo chiamato Belli, con
contestuale rigetto della domanda di rifusione delle spese di lite proposta da Belli nei confronti di
Brandoni, disponendo che le relative spese di lite rimangano a carico delle parti che le abbiano
anticipate;
°dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere delle domande proposte dal convenuto
Brandoni nei confronti dei terzi chiamati Texier, Zetti e Bonissoni, nonchè delle domande proposte dal
convenuto Borghetti nei confronti della terza chiamata BRIDGEPOINT per essere le stesse devolute in
arbitri;
° condanna l'attrice LIMONI alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Cuneo, dalla
terza chiamata CHARTIS EUROPE in relazione alla posizione Cuneo, in relazione alla posizione
Borghetti limitatamente alle domande relative alle condotte precedenti il 28.6.06, nonchè al rimborso
delle spese sostenuta dalla terza chiamata BRIDGEPOINT in relazione alla domanda "subordinata"
proposta dal convenuto Borghetti, liquidando dette spese in favore del convenuto Cuneo in euro
25.000, in favore del convenuto Borghetti in euro 20.000; in favore di BRIDGEPOINT in euro 7.000,
in favore di CHARTIS EUROPE in euro 7.500;
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° condanna il convenuto Borghetti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata
BRIDGEPOINT in relazione alla domanda proposta in via autonoma nei confronti della stessa, che si
liquidano in euro 14.000;
°condanna il convenuto Brandoni alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti
Texier, Zetti e Bonissoni, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 20.000;
DISPONE la remissione degli atti al G.I. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori
domande proposte in causa, fissando relativa udienza di trattazione per il giorno 12.3.13 h 12.
Milano 28.1.13
Il Presidente est.
dott Vincenzo Perozziello
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