Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Assemblea legislativa http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: [email protected] ATTO N . 1556 INTERROGAZIONE del Consigliere ROSI MOTIVAZIONI DEL MANCATO RICONOSCIMENTO AI MEDICI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO CON IL SERVIZIO MEDESIMO - INFORMAZIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE UU.SS.LL. DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE, DI CUI ALLA DELIB. G.R. N. 1937 DEL 20/12/2010 Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 17/06/2014 Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 17/06/2014 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3358 - 075.5734274 - fax 075.576.3097 http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: [email protected] Regione Umbria Assemblea legislativa Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Il Consigliere Maria Rosi INTERROGAZIONE (ai sensi dell'arto 88 del Regolamento interno) Oggetto: Interrogazione concernente: "Mancato riconoscimento ai medici del Servizio Sanitario regionale dell'indennità di esclusività prevista dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica" Premesso che • l'indennità di esclusività è prevista dall'articolo 15 quater del D.Lgs. n. 502/1992, che, al comma 5 dispone che i contratti collettivi di lavoro "stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo"; • tale indennità al momento non viene corrisposta a numerosi medici umbri dipendenti del Servizio Sanitario regionale che ne hanno diritto; • le Aziende Sanitarie Regionali motivano la mancata corresponsione della citata indennità sulla base di quanto stabilito dalla "Direttiva alle Aziende Sanitarie regionali in materia di assunzione di personale" approvata con DGR n. 1937 del 20.12.2010, la quale, secondo le medesime Aziende, ricomprende l'indennità di esclusività nell'ambito del cosiddetto "trattamento fondamentale" e quindi incluso nel blocco stipendiale al 31.12.2010, disposto dall'articolo 9, del D.L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge n. 122/2010; Precisato che • l'articolo 15, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 78/2010 stabilisce che "in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici"; 2 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3358 - 075.5734274 - fax 075.576.3097 http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: [email protected] Regione Umbria Assemblea legislativa Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Il Consigliere Maria Rosi Ritenuto che • le funzioni di cui alla norma sopra citata, lungi dall'essere una conferma del precedente incarico, rappresentano invece uno specifico incarico aggiuntivo conseguente sia al compimento di una specifica anzianità sia all'esito positivo di una procedura valutativa; • l'indennità di esclusività costituisce pertanto un elemento distinto della retribuzione che quindi non rientra nel blocco stipendiale previsto dall'arto 9, comma l del D. L. 78/2010, in quanto è un emolumento che compensa uno specifico incarico attribuito al compimento del quinto anno di attività e a seguito di procedura valutativa positiva; • tale indennità rientra invece nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale prevista dal citato art. 9, il quale fa salvi gli effetti derivanti da caratteri straordinari della dinamica retributiva ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, e dal conseguimento di funzioni diverse m corso d'anno; Considerato • che la sopra citata DGR n. 1937 del 20.12.2010, dispone che "sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli 'effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva', vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa. Sono evidenziati direttamente dalla disposizione le variazioni dipendenti da: A) eventuali arretrati (es. ex rinnovi contrattuali e/o riconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva); B) conseguimento esemplificativo: funzioni diverse m corso termine quali, a e posizione di titolo • assegnazione incarichi dirigenziali organizzativa / alta professionalità; • innalzamento livello struttura dirigenziale e/o di posizione organizzativa per accrescimento funzioni; • equiparazione dell'incarico dirigenziale dopo i primi 5 anni di servizio,' • assegnazione a struttura con orario di lavoro a turni e/o ad area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità,' • impiego allo svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, di compiti che comportano specifiche 3 a d'anno Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3358 - 075.5734274 - fax 075.576.3097 http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: [email protected] Regione Umbria Assemblea legislativa Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Il Consigliere Maria Rosi responsabilità, ipotesi di diversa/maggiore articolazione prestazione di servizio a turni e/o di pronta reperibilità, ecc. " della Vista • la Sentenza del Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro, n. 115 del 24 marzo 2014 la quale, a fronte di un ricorso relativo all'indennità di esclusività, ha stabilito che quest'ultima non costituisce un adeguarnento automatico collegato alla sola anzianità di servizio, e quindi soggetta al blocco stipendiale previsto dal D.Lgs. 78/2010, bensì rappresenta la controprestazione di uno specifico incarico aggiuntivo che, a sua volta, può essere conferito solo a seguito del compimento di una specifica anzianità di servizio e dopo l'effettuazione di una procedura valutativa con esito positivo; Ritenuto che • alla luce di tale sentenza è possibile immaginare che un considerevole numero di contenziosi potrebbero ricadere sulle Aziende Sanitarie regionali, obbligando le a corrispondere le indennità dovute a tutti i medici che potrebbero trovarsi in questa situazione a partire dal 20 Il, creando così un danno economico alla collettività. Tutto ciò premesso e considerato si interroga il Presidente della Giunta Regionale affinché • chiarisca le motivazioni poste alla base del diniego alla corresponsione dell'indennità di esclusività, con particolare riferimento all'eventuale intento di contenere i costi per la sanità e rientrare così nel novero delle regioni virtuose, a costo di mortificare le legittime aspettative dei medici; • fornisca informazioni dettagliate e circostanziate relative all'applicazione da parte delle Aziende ASL della Regione della "Direttiva alle Aziende Sanitarie regionali in materia di assunzione di personale" approvata con DGR n. 1937 del 20.12.2010. Perugia, 6 giugno 2014 4
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